Corte dei Conti 2024-pensioni privilegiate - Disturbo
Ansioso-Depressivo ricorrente: percentuale 45% (2209 "Sindrome Depressiva
endogena media": 41-50%)
Corte dei Conti Sardegna Sez. giurisdiz., Sent., (ud.
21/12/2023) 24-01-2024, n. 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,
in composizione monocratica, in persona del consigliere
Lucia d'Ambrosio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25514 del registro di Segreteria,
proposto dalla signora A. D., nata ad Omissis il Omissis (C.F. Omissis), e
residente a Omissis, rappresentata e difesa dagli avvocati
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dagli
avvocati
contro Comune di
Uditi, nella pubblica udienza del 21 dicembre 2023, l'avv.
Pietro Cella e l'avv. Stefania Sotgia.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13 aprile 2021, la ricorrente
ha chiesto che venga accertato e dichiarato che è invalida in misura superiore
al 74%, ed ha, quindi, diritto di ottenere i contributi figurativi ai sensi e
per gli effetti di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3.
La difesa della ricorrente premette che:
- la ricorrente è dipendente del Comune di OMISSIS;
- in data 28 marzo 2018 ha presentato domanda per il
riconoscimento della condizione di invalida civile ai fini di ottenere i
benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3;
- con verbale trasmesso in data 1 ottobre 2018 la
Commissione Medica del Centro Medico Legale di OMISSIS ha riconosciuto una
percentuale di invalidità pari al 67%, insufficiente ai fini di ottenere i
benefici richiesti, essendo a tal fine richiesta una invalidità superiore al
74%;
- la ricorrente ha provveduto ad inoltrare - in data 14
luglio 2020 all'INPS e in data 15 luglio 2020 al datore di lavoro (Comune di OMISSIS)
- istanza per ottenere i benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, ricevendo
riscontro negativo dal Comune in data 23 luglio 2020. L'INPS, nonostante un
sollecito in data 21 dicembre 2020, non ha fornito alcun riscontro.
La difesa della ricorrente afferma che la situazione clinica
della signora A. risulta estremamente grave e complessa, e che, pertanto,
sarebbe assolutamente riduttivo e carente sotto il profilo medico-legale quanto
accertato dalla Commissione medica circa la sussistenza di un grado di
invalidità inferiore al 75%.
Chiede, pertanto, in via istruttoria, che venga disposta
l'acquisizione di un adeguato parere medico-legale, al fine di accertare
l'effettivo grado di invalidità della ricorrente.
Il Comune di OMISSIS si è costituito in giudizio in data 19
novembre 2021, a ministero dell'avvocato Casu, eccependo, preliminarmente, il
difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in ragione del fatto che non si
tratterebbe di un ricorso pensionistico civile, ma di controversia in materia
di invalidità civile, che, in applicazione dell'art. 445bis c.p.c., di
competenza del Tribunale ordinario - Sezione Lavoro.
Sempre preliminarmente, eccepisce in ogni caso l'intervenuta
decadenza dall'azione, posto che, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 42,
comma 3, la domanda giudiziale andava proposta nel termine perentorio di non
oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento
emanato in sede amministrativa, decorso il quale l'istante può solo riproporre
domanda in sede amministrativa al INPS.
Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare eccepisce il
difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva della convenuta
Amministrazione comunale, che risulta estranea all'oggetto della controversia e
non è comunque tenuta a rispondere del diritto rivendicato, in quanto la A. non
impugna l'atto di diniego del Comune, ma eccepisce esclusivamente l'erroneità
della valutazione medica formulata dalla Commissione. Richiede, pertanto,
l'estromissione del Comune dalla causa in esame.
Nel merito afferma l'infondatezza delle pretese attoree, in
quanto il Comune, in virtù di una valutazione di invalidità non superiore al
74%, ha legittimamente negato il trattamento pensionistico figurativo richiesto
dalla ricorrente, mancando il requisito richiesto dall'articolo 20 comma 3
della L. n. 388 del 2000, e chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di
spese.
L'INPS si è costituito in giudizio in data 22 novembre 2021,
a ministero degli avvocati Marina OLLA e Alessandro DOA, chiedendo il rigetto
del ricorso, con ogni conseguenza di legge.
Con sentenza parziale è stata dichiara la giurisdizione
della Corte dei conti sul ricorso in epigrafe, respinta l'eccezione di
decadenza e affermata la legittimazione passiva del Comune di OMISSIS.
Con ordinanza n. 108/2021 si è chiesto all'A.S., A.T.S.,
A.C., di fornire un motivato e definitivo parere medico legale su quale sia
l'esatta percentuale di invalidità della ricorrente.
Con ordinanze n. 92 del 2022 e n. 72/2023, si è disposto un
rinvio dell'udienza di trattazione del giudizio.
Con note in data 15 dicembre 2023, il Comune di OMISSIS ha
insistito per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La Commissione medico-legale presso la A.S. - A.C., con
parere trasmesso in data 19 dicembre 2023, ha affermato che dal complesso dei
dati clinico anamnestici e della documentazione agli atti, risulta che
all'epoca della valutazione espressa dalla Commissione Medica dell'INPS di OMISSIS
(04.09.2018) la ricorrente presentava un'invalidità complessiva 87 %
(ottantasette per cento) con decorrenza dal 28.03.2018, ... pertanto, uno stato
invalidante compatibile con il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80,
comma 3, della L. n. 388 del 2000.
All'udienza del 21 dicembre 2023, l'avv. Cella ha insistito
per l'accoglimento del ricorso; l'avv. Sotgia ha chiesto il rigetto; in
subordine, in ipotesi di accoglimento, la compensazione delle spese.
Considerato in
Motivi della decisione
La ricorrente chiede che venga accertato e dichiarato che è
invalida in misura superiore al 74%, ed ha conseguentemente diritto ad ottenere
i benefici contributivi previsti dall'art. 80, comma 3 della L. n. 388 del
2000.
L'art. 80, comma 3 della L. n. 388 del 2000 prevede che a
decorrere dall'anno 2002 ... agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è
stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle
prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915,
come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e
successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di
servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero
cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione
figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità
contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni
di contribuzione figurativa.
La Commissione medico-legale presso la A.S. - A.C., con
parere trasmesso in data 19 dicembre 2023, ha chiarito che per rispondere ai
quesiti dell'Ordinanza, in termini generali si deve prendere atto dei riscontri
clinico-documentali e del loro rilievo funzionale rispetto alla capacità del
soggetto di svolgere attività lavorativa "ultra generica", tenendo
conto anche di eventuali riflessi del quadro invalidante sulla capacità
lavorativa "semi specifica". A tal proposito si deve d'obbligo far
riferimento alle vigenti Tabelle per la valutazione degli stati invalidanti (di
cui al Decreto Ministero della Sanità 05.02.1992 - in S.O. n. 43 a G.U. n. 47
del 26.02.1992). In tali Tabelle, organizzate per gruppi anatomo-funzionali, ad
ogni infermità invalidante è assegnato un codice ed è indicata in alternativa o
una percentuale di invalidità fissa o un range di riferimento (il valore fisso
può essere ridotto o aumentato in rapporto alla condizione specifica del
soggetto in esame, secondo appropriate logiche medico-legali). Le Tabelle non
contengono però tutte le infermità codificate ad esempio nel Sistema
internazionale ICD (attualmente in uso: ICD9 e ICD10): il legislatore ne ha
previsto solo un certo numero e, quindi, per la valutazione di quelle non
ricomprese si deve usare un criterio analogico e/o valutare i deficit
anatomo-funzionali conseguenti. Se si tratta di infermità plurime, per giungere
alla valutazione finale si deve tener presente che le infermità possono
risultare da un concorso funzionale di menomazioni (sono
"concorrenti" quelle che interessano il medesimo organo o apparato) o
da una semplice loro coesistenza. Dopo aver effettuato la valutazione
percentuale di ciascuna infermità, si procede a valutazione complessiva, che
consiste non nella somma aritmetica delle singole percentuali, ma in un calcolo
riduzionistico ("Formula di Balthazard" nel caso di infermità
coesistenti; "Formula Salomonica" in caso di infermità concorrenti).
La Commissione ha affermato che dal complesso dei dati
clinico anamnestici e della documentazione agli atti, risulta che all'epoca
della valutazione espressa dalla Commissione Medica dell'INPS di OMISSIS
(04.09. 2018) la ricorrente fosse affetta dalle seguenti infermità:
- Sindrome di Sjogren primaria: percentuale di invalidità
41%, per analogia alla voce tabellare 9320 ("Lupus Eritematoso Sistemico
senza grave impegno viscerale": 41-50%);
- Disturbo Ansioso-Depressivo ricorrente: percentuale 45%
(2209 "Sindrome Depressiva endogena media": 41-50%);
- Fibromialgia secondaria: non è attribuibile percentuale
autonoma, ma il ruolo rilevante di tale infermità è analogicamente esprimibile
con il calcolo riduzionistico delle due precedenti, secondo la "Formula
Salomonica";
- Diabete Mellito di tipo 2: non è attribuibile percentuale
autonoma, in quanto non documentato un rilievo disfunzionale e menomativo
ulteriore rispetto alle malattie oculari di seguito elencate;
- Glaucoma cronico in terapia topica e Cataratta secondaria
a terapia steroidea: percentuali rispettivamente 11% (5106 "Glaucoma
acquisito": 11-20%) e 5% (5003 "Cataratta ... senza riduzione del
visus, intervento chirurgico possibile": 5%);
- Ipotiroidismo in esiti di tiroidectomia (2010) per
pregressa neoplasia: percentuale 11% (9322 Neoplasie a prognosi favorevole con
modesta compromissione funzionale 11%).
Applicando la Formula Salomonica per tutte le infermità
concorrenti e quella di Balthazard per la restante coesistente, il risultato
finale è un'invalidità complessiva 87 % (ottantasette per cento) con decorrenza
dal 28.03.2018. Pertanto, con riferimento al quesito dell'Ordinanza, alla luce
dei dati clinico-anamnestici acquisiti, di quelli documentali agli atti nonché
della criteriologia tabellare di legge, la ricorrente sig.ra A. D. presenta uno
stato invalidante compatibile con il riconoscimento dei benefici di cui
all'art. 80, comma 3, della L. n. 388 del 2000.
Questo giudice condivide il parere reso dalla Commissione
medico-legale presso la A.S. - A.C., che appare esaustivo, congruamente
motivato ed immune da vizi logici, nonché coerente con la grave situazione
clinica della ricorrente, ampiamente documentata in atti.
Il ricorso proposto deve essere, pertanto, accolto.
In considerazione della particolarità della questione,
sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della
sentenza.
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione
dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di
cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente: in caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della
ricorrente.
Così deciso in OMISSIS, il 21 dicembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2024.
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