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domenica 25 febbraio 2024

Corte dei Conti 2024-pensioni privilegiate - Disturbo Ansioso-Depressivo ricorrente: percentuale 45% (2209 "Sindrome Depressiva endogena media": 41-50%)

 

Corte dei Conti 2024-pensioni privilegiate - Disturbo Ansioso-Depressivo ricorrente: percentuale 45% (2209 "Sindrome Depressiva endogena media": 41-50%)

 

 

Corte dei Conti Sardegna Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 21/12/2023) 24-01-2024, n. 15

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE DEI CONTI

 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

 

in composizione monocratica, in persona del consigliere Lucia d'Ambrosio,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso iscritto al n. 25514 del registro di Segreteria, proposto dalla signora A. D., nata ad Omissis il Omissis (C.F. Omissis), e residente a Omissis, rappresentata e difesa dagli avvocati 

 

contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dagli avvocati 

 

contro Comune di 

 

Uditi, nella pubblica udienza del 21 dicembre 2023, l'avv. Pietro Cella e l'avv. Stefania Sotgia.

 

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

 

Ritenuto in

Svolgimento del processo

 

Con ricorso depositato in data 13 aprile 2021, la ricorrente ha chiesto che venga accertato e dichiarato che è invalida in misura superiore al 74%, ed ha, quindi, diritto di ottenere i contributi figurativi ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3.

 

La difesa della ricorrente premette che:

 

- la ricorrente è dipendente del Comune di OMISSIS;

 

- in data 28 marzo 2018 ha presentato domanda per il riconoscimento della condizione di invalida civile ai fini di ottenere i benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3;

 

- con verbale trasmesso in data 1 ottobre 2018 la Commissione Medica del Centro Medico Legale di OMISSIS ha riconosciuto una percentuale di invalidità pari al 67%, insufficiente ai fini di ottenere i benefici richiesti, essendo a tal fine richiesta una invalidità superiore al 74%;

 

- la ricorrente ha provveduto ad inoltrare - in data 14 luglio 2020 all'INPS e in data 15 luglio 2020 al datore di lavoro (Comune di OMISSIS) - istanza per ottenere i benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, ricevendo riscontro negativo dal Comune in data 23 luglio 2020. L'INPS, nonostante un sollecito in data 21 dicembre 2020, non ha fornito alcun riscontro.

 

La difesa della ricorrente afferma che la situazione clinica della signora A. risulta estremamente grave e complessa, e che, pertanto, sarebbe assolutamente riduttivo e carente sotto il profilo medico-legale quanto accertato dalla Commissione medica circa la sussistenza di un grado di invalidità inferiore al 75%.

 

Chiede, pertanto, in via istruttoria, che venga disposta l'acquisizione di un adeguato parere medico-legale, al fine di accertare l'effettivo grado di invalidità della ricorrente.

 

Il Comune di OMISSIS si è costituito in giudizio in data 19 novembre 2021, a ministero dell'avvocato Casu, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in ragione del fatto che non si tratterebbe di un ricorso pensionistico civile, ma di controversia in materia di invalidità civile, che, in applicazione dell'art. 445bis c.p.c., di competenza del Tribunale ordinario - Sezione Lavoro.

 

Sempre preliminarmente, eccepisce in ogni caso l'intervenuta decadenza dall'azione, posto che, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, la domanda giudiziale andava proposta nel termine perentorio di non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa, decorso il quale l'istante può solo riproporre domanda in sede amministrativa al INPS.

 

Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare eccepisce il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva della convenuta Amministrazione comunale, che risulta estranea all'oggetto della controversia e non è comunque tenuta a rispondere del diritto rivendicato, in quanto la A. non impugna l'atto di diniego del Comune, ma eccepisce esclusivamente l'erroneità della valutazione medica formulata dalla Commissione. Richiede, pertanto, l'estromissione del Comune dalla causa in esame.

 

Nel merito afferma l'infondatezza delle pretese attoree, in quanto il Comune, in virtù di una valutazione di invalidità non superiore al 74%, ha legittimamente negato il trattamento pensionistico figurativo richiesto dalla ricorrente, mancando il requisito richiesto dall'articolo 20 comma 3 della L. n. 388 del 2000, e chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

 

L'INPS si è costituito in giudizio in data 22 novembre 2021, a ministero degli avvocati Marina OLLA e Alessandro DOA, chiedendo il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge.

 

Con sentenza parziale è stata dichiara la giurisdizione della Corte dei conti sul ricorso in epigrafe, respinta l'eccezione di decadenza e affermata la legittimazione passiva del Comune di OMISSIS.

 

Con ordinanza n. 108/2021 si è chiesto all'A.S., A.T.S., A.C., di fornire un motivato e definitivo parere medico legale su quale sia l'esatta percentuale di invalidità della ricorrente.

 

Con ordinanze n. 92 del 2022 e n. 72/2023, si è disposto un rinvio dell'udienza di trattazione del giudizio.

 

Con note in data 15 dicembre 2023, il Comune di OMISSIS ha insistito per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

 

La Commissione medico-legale presso la A.S. - A.C., con parere trasmesso in data 19 dicembre 2023, ha affermato che dal complesso dei dati clinico anamnestici e della documentazione agli atti, risulta che all'epoca della valutazione espressa dalla Commissione Medica dell'INPS di OMISSIS (04.09.2018) la ricorrente presentava un'invalidità complessiva 87 % (ottantasette per cento) con decorrenza dal 28.03.2018, ... pertanto, uno stato invalidante compatibile con il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, della L. n. 388 del 2000.

 

All'udienza del 21 dicembre 2023, l'avv. Cella ha insistito per l'accoglimento del ricorso; l'avv. Sotgia ha chiesto il rigetto; in subordine, in ipotesi di accoglimento, la compensazione delle spese.

 

Considerato in

Motivi della decisione

 

La ricorrente chiede che venga accertato e dichiarato che è invalida in misura superiore al 74%, ed ha conseguentemente diritto ad ottenere i benefici contributivi previsti dall'art. 80, comma 3 della L. n. 388 del 2000.

 

L'art. 80, comma 3 della L. n. 388 del 2000 prevede che a decorrere dall'anno 2002 ... agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

 

La Commissione medico-legale presso la A.S. - A.C., con parere trasmesso in data 19 dicembre 2023, ha chiarito che per rispondere ai quesiti dell'Ordinanza, in termini generali si deve prendere atto dei riscontri clinico-documentali e del loro rilievo funzionale rispetto alla capacità del soggetto di svolgere attività lavorativa "ultra generica", tenendo conto anche di eventuali riflessi del quadro invalidante sulla capacità lavorativa "semi specifica". A tal proposito si deve d'obbligo far riferimento alle vigenti Tabelle per la valutazione degli stati invalidanti (di cui al Decreto Ministero della Sanità 05.02.1992 - in S.O. n. 43 a G.U. n. 47 del 26.02.1992). In tali Tabelle, organizzate per gruppi anatomo-funzionali, ad ogni infermità invalidante è assegnato un codice ed è indicata in alternativa o una percentuale di invalidità fissa o un range di riferimento (il valore fisso può essere ridotto o aumentato in rapporto alla condizione specifica del soggetto in esame, secondo appropriate logiche medico-legali). Le Tabelle non contengono però tutte le infermità codificate ad esempio nel Sistema internazionale ICD (attualmente in uso: ICD9 e ICD10): il legislatore ne ha previsto solo un certo numero e, quindi, per la valutazione di quelle non ricomprese si deve usare un criterio analogico e/o valutare i deficit anatomo-funzionali conseguenti. Se si tratta di infermità plurime, per giungere alla valutazione finale si deve tener presente che le infermità possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni (sono "concorrenti" quelle che interessano il medesimo organo o apparato) o da una semplice loro coesistenza. Dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna infermità, si procede a valutazione complessiva, che consiste non nella somma aritmetica delle singole percentuali, ma in un calcolo riduzionistico ("Formula di Balthazard" nel caso di infermità coesistenti; "Formula Salomonica" in caso di infermità concorrenti).

 

La Commissione ha affermato che dal complesso dei dati clinico anamnestici e della documentazione agli atti, risulta che all'epoca della valutazione espressa dalla Commissione Medica dell'INPS di OMISSIS (04.09. 2018) la ricorrente fosse affetta dalle seguenti infermità:

 

- Sindrome di Sjogren primaria: percentuale di invalidità 41%, per analogia alla voce tabellare 9320 ("Lupus Eritematoso Sistemico senza grave impegno viscerale": 41-50%);

 

- Disturbo Ansioso-Depressivo ricorrente: percentuale 45% (2209 "Sindrome Depressiva endogena media": 41-50%);

 

- Fibromialgia secondaria: non è attribuibile percentuale autonoma, ma il ruolo rilevante di tale infermità è analogicamente esprimibile con il calcolo riduzionistico delle due precedenti, secondo la "Formula Salomonica";

 

- Diabete Mellito di tipo 2: non è attribuibile percentuale autonoma, in quanto non documentato un rilievo disfunzionale e menomativo ulteriore rispetto alle malattie oculari di seguito elencate;

 

- Glaucoma cronico in terapia topica e Cataratta secondaria a terapia steroidea: percentuali rispettivamente 11% (5106 "Glaucoma acquisito": 11-20%) e 5% (5003 "Cataratta ... senza riduzione del visus, intervento chirurgico possibile": 5%);

 

- Ipotiroidismo in esiti di tiroidectomia (2010) per pregressa neoplasia: percentuale 11% (9322 Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale 11%).

 

Applicando la Formula Salomonica per tutte le infermità concorrenti e quella di Balthazard per la restante coesistente, il risultato finale è un'invalidità complessiva 87 % (ottantasette per cento) con decorrenza dal 28.03.2018. Pertanto, con riferimento al quesito dell'Ordinanza, alla luce dei dati clinico-anamnestici acquisiti, di quelli documentali agli atti nonché della criteriologia tabellare di legge, la ricorrente sig.ra A. D. presenta uno stato invalidante compatibile con il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, della L. n. 388 del 2000.

 

Questo giudice condivide il parere reso dalla Commissione medico-legale presso la A.S. - A.C., che appare esaustivo, congruamente motivato ed immune da vizi logici, nonché coerente con la grave situazione clinica della ricorrente, ampiamente documentata in atti.

 

Il ricorso proposto deve essere, pertanto, accolto.

 

In considerazione della particolarità della questione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

 

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.

 

Spese compensate.

 

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza.

 

DECRETO

 

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,

 

DISPONE

 

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente: in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente.

 

Così deciso in OMISSIS, il 21 dicembre 2023.

 

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2024.

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