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domenica 25 febbraio 2024

Corte dei Conti 2024- La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara irripetibile l'indebito di Euro 3.116,85 accertato nei confronti del sig. OMISSIS., con conseguente diritto ad ottenere la restituzione delle ritenute medio tempore effettuate ai fini del suo recupero coattivo, oltre interessi legali nei termini indicati in parte motiva.

 



Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 18/01/2024) 24-01-2024, n. 27 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA 

IL GIUDICE MONOCRATICO PER LE PENSIONI 

dott. Gioacchino Alessandro 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. 69031, introdotto con ricorso depositato in Segreteria il 1 dicembre 2022, proposto dal sig. Sig. x 

contro 

- INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, (C.F.: (...)), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana G. Norrito (c.f.: (...), Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e Francesco Gramuglia (C.F. (...); Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), con domicilio eletto in Palermo, presso l'Avvocatura distrettuale dell'INPS, via M. Toselli n. 5; Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa; 

Uditi, all'udienza pubblica del 18 gennaio 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza sig.ra M.M., i procuratori delle parti come da verbale; 

Ritenuto in 

Svolgimento del processo 

I. Col mezzo introduttivo del presente giudizio, il sig. G., arruolato nei VV.FF. dal 1.07.1976 ed in pensione il 31.12.2016 con il ruolo di capo reparto esperto, con trattamento pensionistico ordinario diretto di vecchiaia, calcolato con sistema retributivo, n. OMISSIS, conferitogli il 17.10.2016, premette che con missiva raccomandata dell'11 giugno 2021 ((...)), ricevuta il 22 giugno 2021, l'INPS gli comunicava di aver accertato un debito di Euro 3,116,85 per un trattamento corrisposto in eccedenza a far data dal 01/01/2016 al 31/07/2021, in applicazione dell'art. 1 c. 707 L. n. 190 del 2014, e lo informava che avrebbe proceduto al recupero coattivo della somma mediante rate mensili (Euro 86,58 dal 01/08/2021 al 31/07/2024); il 14.07.2021, l'Istituto previdenziale provvedeva, pertanto, ad attribuire nuovo trattamento definitivo, annullando e sostituendo il precedente trattamento, in attuazione dell'art. 1 c. 707 L. n. 190 del 2014. 

Il sig. G. lamenta, sotto lo spettro della Violazione artt. 162 e ss D.P.R. n. 1092 del 1973 - Irripetibilità delle somme erogate, l'illegittimità del recupero coattivo disposto dall'Istituto Previdenziale, a seguito di conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo, per la prestazione pensionistica indebitamente erogata, in quanto l'errore in cui è incorsa l'amministrazione non poteva essere percepito dal pensionato ed è trascorso un lungo lasso temporale, segnatamente oltre quattro anni e mezzo, tra la determina del 17.10.2016 di liquidazione del trattamento pensionistico ed il provvedimento di recupero del 14.7.2021. 

All'uopo, con articolate argomentazioni in punto di diritto, richiama i principi in materia di indebito pensionistico e di tutela dell'affidamento, di ragno costituzionale e comunitario, volti a tutelare l'interesse del privato al mantenimento di una situazione giuridica di vantaggio, quale quella conseguente ad un indebito pagamento pensionistico, meritevole di tutela poiché non facilmente percepibile con l'ordinaria diligenza; richiama, tra l'altro, la giurisprudenza contabile (SS.RR. n. 2/2012/QM) che si è espressa, per l'analogo caso di modifica della misura del trattamento pensionistico attribuito a titolo definitivo rispetto al trattamento provvisorio, nel senso che il legittimo affidamento del percettore in buona fede dell'indebito matura e si consolida con il protrarsi nel tempo ed è opponibile dall'interessato, a seconda delle singole fattispecie, sia in sede amministrativa che giudiziaria. 

Segnatamente, sostiene che tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali: a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali e, comunque, con riguardo al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche; b) la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione; c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l'amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico (SS. RR. n. 2/2012/QM, punto 11). 

Rimarca che l'orientamento del giudice contabile in sede nomofilattica è quindi esplicito nell'indicare che il decorso del tempo, per un periodo di riferimento di tre anni, la rilevabilità e le ragioni della modifica, costituiscono elementi che depongono per il legittimo affidamento del pensionato che, nel caso concreto, riceve un trattamento pensionistico nel 2016 e solo nel 2021, viene notiziato del recupero coattivo di somme derivanti dalla sua pensione. 

Conclusivamente chiedeva di - accertare e dichiarare l'illegittimità del recupero coattivo dell'INPS di somme di denaro erogate per Euro 3116,85 con conseguente annullamento con qualsivoglia statuizione del provvedimento di recupero dell'indebito, ordinando la restituzione al ricorrente delle somme illegittimamente trattenute sino alla data odierna; - accertare e dichiarare la decadenza del diritto dell'Istituto Previdenziale a pretendere la ripetizione dell'indebito, considerato il principio del legittimo affidamento del pensionato. - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. 

II. Si è regolarmente costituito l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso; deduceva che i principi invocati dal ricorrente non sono applicabili al caso di specie e negava possa configurarsi un legittimo affidamento del medesimo, stante che la prima determina di liquidazione del trattamento pensionistico rendeva edotto esplicitamente il ricorrente della circostanza che doveva ancora effettuarsi il doppio calcolo di cui all'art.1 comma 707 della L. 23 dicembre 2014, n. 190. 

Rileva che, quindi, il sistema ha effettuato il suddetto ricalcolo, e, come previsto dalla normativa, ha messo in pagamento l'importo inferiore. 

Si sofferma sul fatto che l'art. 1, comma 707, stabilisce che l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può, infatti, eccedere quello che sarebbe spettato quale importo di pensione calcolato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'art. 24, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, disponendo il recupero solo per i ratei pensionistici di importo maggiore erogati successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge. Conseguentemente, è stato determinato il relativo debito e attribuito trattamento di pensione definitivo. 

Per l'INPS la fattispecie descritta non è assimilabile a quella della liquidazione provvisoria di cui all'art. 162 D.P.R. n. 1092 del 1973 che veniva effettuata dalla amministrazione datoriale per consentire la continuità del sostentamento pur in presenza dei dati per la liquidazione e non consentiva di individuare i termini della sua modificabilità, tanto è vero che a fronte di una erogazione che si perpetrava in un tempo ragionevolmente lungo -determinato dalla sentenza 2/2012 QM in relazione a una serie di disposizioni normative aventi ad oggetto procedimenti di natura previdenziale- si considerava sorgere un affidamento tutelabile, a meno che non ricorressero circostanze capaci di impedire la configurazione della buona fede, per esempio quando il trattamento pensionistico provvisorio era maggiore della retribuzione percepita, oppure quando il percettore aveva una competenza specifica che gli consentisse di individuare i termini dell'indebito. 

Nel caso che ci occupa, invece, il ricorrente era stato espressamente reso edotto non solo della "provvisorietà" della liquidazione, ma anche dei termini di questa provvisorietà, cioè del fatto che non era stato eseguito il doppio calcolo di cui alla L. n. 190 del 2014. 

In altri termini, non si può considerare il meccanismo di riliquidazione applicato al ricorrente (prendendo a base dei dati parzialmente modificati e più favorevoli inviati dall'Amministrazione datoriale in applicazione del rinnovo CCNL) come assimilabile alla provvisorietà del provvedimento ex art. 162 D.P.R. n. 1092 del 1973 di cui parla il ricorrente: il termine "provvisorio" non può essere inteso alla stregua della liquidazione di cui all'art. 162, ma indica solo una circostanza tecnica, peraltro specifica, ben individuata e comunicata, e cioè la presenza di una disposizione normativa che impone un meccanismo di calcolo che si rinvia ad un secondo momento, per motivi tecnici/organizzativi. 

III. All'odierna udienza pubblica l'avv. Davide Marceca su delega orale dagli avv.ti: Leone Francesco, Fell Simona e Catalano Ciro, per parte ricorrente insisteva in ricorso, richiamava sul principio di affidamento la sentenza per un caso simile n. 59/2023 della Sezione Giurisdizionale della Regione Emilia-Romagna; l'avv.to Norrito si riportava in memoria e chiedeva che la causa venisse decisa. 

All'esito della discussione il giudice poneva la causa in decisione. 

Considerato in 

Motivi della decisione 

1. Oggetto del giudizio è la legittimità del provvedimento di ripetizione di indebito pensionistico adottato ed eseguito dall'INPS nei confronti del sig G., sotto lo spettro della buona fede e del legittimo affidamento del percipiente. 

1.1. La riliquidazione in diminuzione della pensione da parte dell'Istituto previdenziale l'indebito in contestazione traggono origine dalla applicazione dell'art. 1, comma 707, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015): la disposizione prevedeva, invero, un doppio calcolo del trattamento (mediante i rispettivi criteri, ante e post riforma), con applicazione di quello meno favorevole per il pensionato; il successivo comma 708 ha precisato che il limite di cui al comma 707 (ossia il minor importo della pensione tra quello calcolato con il sistema retributivo per tutta l'anzianità, anche successiva al 31.12.2011, e quello calcolato con il sistema retributivo per l'anzianità fino al 31.11.2011 con l'aggiunta della quota contributiva per l'anzianità successiva) si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. n. 190 del 2014, che ai sensi del comma 735 è entrata in vigore relativamente ai commi in esame il primo gennaio 2015. 

1.2. In data 17 ottobre 2016, l'Inps ha determinato con provvedimento n. OMISSIS la pensione del ricorrente specificando nel provvedimento che la stessa era da considerarsi provvisoria in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'attuazione dell'art. 1, comma 707, L. n. 190 del 2014. 

Ha inoltre affermato nella nota di trasmissione del provvedimento (prot. INPS (...) del 20 ottobre 2016) che la pensione era suscettibili delle variazioni conseguenti all'applicazione della perequazione automatica dalla data di decorrenza della pensione e i nuovi importi, così rivalutati, posti a raffronto con quanto già corrisposto, avrebbero potuto determinare un conguaglio a favore del pensionato che si provvederà ad effettuare nel più breve tempo possibile con il computo degli interessi. 

In data 11 giugno 2021 con nota INPS.8291.11/06/2021.0011730U, ricevuta dal pensionato il 22 giugno 2021, l'Inps ha, quindi, riliquidato la predetta pensione calcolandola ai sensi dell'art.1, comma 707, L. n. 190 del 2014. 

Detta riliquidazione è conseguente anche al flusso informatico inviato all'Istituto in ordine ai miglioramenti contrattuali per l'applicazione del CCNL del comparto Difesa e Sicurezza, aggiornati da parte dell'amministrazione datoriale (cfr. la citata raccomandata allegata al fascicolo di parte resistente). 

1.3. L'Inps non ha al riguardo fornito alcuna dimostrazione che proprio la quantificazione di tali emolumenti - ossia l'aggiornamento dei miglioramenti contrattuali da parte dell'amministrazione - abbia determinato nel caso in esame una modifica del criterio applicabile sulla base del doppio calcolo, né ha illustrato le ragioni per le quali l'applicazione del comma 707 non sia stata possibile fino al 2021, se non facendo riferimento al fatto che i sistemi per tale tipo di riliquidazione sono stati aggiornati solo in data 24/09/2019. 

Peraltro, ad una prima lettura, essendo nel 2021 maggiore la quantificazione degli emolumenti accessori a favore del ricorrente, si ha motivo di ritenere che le somme richieste a titolo di indebito a decorrere dal 2016 non dipendano dall'aggiornamento dei dati da parte dell'amministrazione datoriale, ma da un'originaria omissione dell'Inps in merito al criterio di calcolo da applicare. 

Tali circostanze potranno essere in ogni caso scrutinate in sede di eventuale giudizio per l'azione di rivalsa tra Inps e Ministero dell'Interno, mentre per quanto qui interessa va rilevato che le Sezioni Riunite, in ultimo, con la sentenza 2 luglio 2012, n. 21/2012/QM, hanno preliminarmente ribadito quanto già affermato nella sentenza 26 maggio 2011 n. 7/2011/QM, ritenendo che lo spirare dei termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva di per sé l'Amministrazione del diritto/dovere di modificare l'originario provvedimento di pensione provvisoria e di procedere, in sede di conguaglio, al recupero delle somme indebitamente erogate nel frattempo. 

1.4. A tale diritto/dovere di recupero si contrappone la situazione giuridica di legittimo affidamento del pensionato, fondato sull'assenza di dolo e sulla buona fede di costui, oltre che sul lungo decorso del tempo. 

Gli elementi costitutivi del principio di affidamento sono stati illustrati puntualmente dal giudice nomofilattico, che li ha rinvenuti: 

a) in un dato soggettivo idoneo a rendere l'affidamento legittimo, nel senso che il privato deve mostrare una plausibile convinzione di avere titolo all'utilità ottenuta, con la conseguenza che è tutelabile solo l'affidamento radicato nella buona fede in senso soggettivo e che non merita protezione, per contro, l'aspirazione alla irripetibilità di quanto il pensionato abbia ottenuto con dolo; 

b) in un elemento temporale, che consente all'affidamento legittimo di consolidarsi solo allorché si sia al cospetto di un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario della sua stabilità, se non della sua stessa definitività. 

Da tali premesse le Sezioni Riunite hanno quindi dedotto che il legittimo affidamento del percettore in buona fede matura e si consolida con il protrarsi del tempo ed è opponibile dall'interessato in sede sia amministrativa che giudiziaria. 

Tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso: 

-il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali e, comunque, in relazione al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche; 

-la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione; 

-le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo. 

1.5. Ciò premesso, nel caso in esame la ricorrente aveva contezza che la liquidazione del proprio trattamento nel 2016 era da ritenersi provvisoria e del fatto che vi sarebbero stati tempi tecnici per l'attuazione dell'art. 1, comma 707, L. n. 190 del 2014. 

Tuttavia, l'Inps aveva anche anticipato alla ricorrente che verosimilmente il conguaglio sarebbe stato a suo favore e i tempi tecnici ordinariamente necessari per il calcolo dopo oltre quattro anni e mezzo possono senz'altro considerarsi superati e il decorso di un così ampio lasso di tempo è sufficiente ad ingenerare un legittimo affidamento circa l'applicabilità del criterio adottato, tenuto conto che l'Inps aveva espressamente rassicurato il ricorrente che avrebbe provveduto nel più breve tempo possibile con la nota di accompagnamento alla liquidazione del 2016. 

Deve pertanto ritenersi che, sulla base degli elementi indicati, il ricorrente abbia formato un positivo affidamento circa la correttezza del calcolo essendo del resto del tutto impensabile che l'Inps rassicuri da un verso di provvedere nel più breve tempo possibile ad applicare una norma in vigore dal 2015 e che, nel 2021, non vi abbia provveduto. 

Nel caso in esame deve quindi ritenersi sussistente la buona fede del sig. G. se si considera che neanche l'amministrazione datoriale e l'Inps tra il 2016 e il 2021 si sono rese conto che l'applicazione del diverso criterio di calcolo sarebbe stato meno favorevole al pensionato. 

Con la decisione n. 2/2012 delle Sezioni Riunite, infatti, i tempi tecnici previsti dalle norme di settore per il provvedimento definitivo senza generare un legittimo affidamento dell'interessato sono stati indicati in tre anni, mentre nel caso in esame sono stati superiori a quattro anni. 

La norma non applicata nel 2016 era del resto già vigente prima del pensionamento del sig. G. e l'Inps non ha dato alcuna dimostrazione che la riduzione della pensione in base all'applicazione dell'art. 1, comma 707, L. n. 190 del 2014 non fosse prima possibile, neanche in via provvisoria, sulla base dei dati in proprio possesso. Al riguardo si deve ritenere che già in occasione della liquidazione provvisoria l'Inps avrebbe potuto e dovuto applicare il doppio criterio piuttosto che temporeggiare così a lungo. 

Per tali ragioni si ritiene meritevole di tutela l'affidamento ingenerato nel ricorrente circa la spettanza del trattamento erogato fino alla data della notifica del provvedimento di riliquidazione del trattamento economico. 

È del resto evidente che l'errore sia da attribuire all'Amministrazione previdenziale, giacché non sono stati allegati da parte resistente elementi indicativi di un concorso del pensionato in tale errore. 

2. All'esito dell'esame il ricorso proposto dal sig. G. merita accoglimento e va dichiarata l'irripetibilità delle somme richieste dall'Inps dalla data del pensionamento fino alla notifica del provvedimento di riliquidazione del trattamento previdenziale e per l'effetto, l'Istituto convenuto deve essere condannato alla restituzione delle somme trattenute sui ratei pensionistici della ricorrente. 

2.1. Dalla data di ricezione del provvedimento di riliquidazione citato il trattamento risulta legittimamente quantificato sulla base dell'art. 1, c. 707, L. n. 109 del 2014 e non dà luogo a ripetizione, non essendovi necessità di tutela dell'affidamento. 

2.2. Sulle somme eventualmente trattenute e che l'Inps dovrà restituire vanno riconosciuti gli interessi a favore del ricorrente dalla domanda giudiziale o dalla eventuale domanda amministrativa antecedente ai sensi della sentenza delle SS.RR. 33/2017 secondo cui nel caso in cui, a seguito di conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo di pensione, a debito del pensionato, siano state disposte dall'amministrazione, ai fini del recupero, ritenute sulla pensione, ma sia successivamente accertato l'affidamento dell'interessato e, per l'effetto, sia dichiarato il suo diritto alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto in precedenza trattenuto, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale o, ove proposta, dalla data della precedente domanda amministrativa, aggiungendo l'ovvia conseguenza che per le trattenute che l'amministrazione abbia continuato ad operare successivamente alla domanda (amministrativa o giudiziale), gli interessi legali spettano dalla data di ciascuna di esse. 

3. In considerazione delle problematiche interpretative e applicative sottese alla decisione e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente corrisposte, si dispone la compensazione delle spese legali. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara irripetibile l'indebito di Euro 3.116,85 accertato nei confronti del sig. OMISSIS., con conseguente diritto ad ottenere la restituzione delle ritenute medio tempore effettuate ai fini del suo recupero coattivo, oltre interessi legali nei termini indicati in parte motiva. 

Spese compensate. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024. 

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2024. 


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