I giudici di merito hanno infatti
ritenuto non provata l’assegnazione del ricorrente, aiuto carpentiere
dipendente di [OMISSIS], al compito di disarmare una pensilina (che
avrebbe comportato la predisposizione di una serie di misure di
sicurezza in quanto questa era situata al terzo piano, dal quale il
lavoratore era precipitato), quindi frutto di una sua imprevedibile
iniziativa, come tale escludente la responsabilità del datore di lavoro.
L’intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
Col ricorso la sentenza viene censurata per violazione dell’art. 2087 c.c. e per vizio di motivazione, per non avere sufficientemente valorizzato l’esistenza di un obbligo di vigilanza del datore di lavoro, per non avere correttamente applicato il principio secondo cui il datore di lavoro è esonerato da responsabilità unicamente nel caso di una condotta abnorme e imprevedibile del lavoratore.
Motivi della decisione
Col ricorso la sentenza viene censurata per violazione dell’art. 2087 c.c. e per vizio di motivazione, per non avere sufficientemente valorizzato l’esistenza di un obbligo di vigilanza del datore di lavoro, per non avere correttamente applicato il principio secondo cui il datore di lavoro è esonerato da responsabilità unicamente nel caso di una condotta abnorme e imprevedibile del lavoratore.
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa
Corte (oltre, da ultimo, Cass. 25 febbraio 2011 n. 4656) “le norme
dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono
dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti
dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia,
negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore
di lavoro è sempre responsabile ex art. 2087 c.c. dell infortunio
occorso al lavoratore sia quando ometta di adottare le idonee misure
protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga
fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo
attribuirsi alcun effetto esimente per l‘imprenditore dall‘eventuale
concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare
l‘esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo
quando presenti i caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza
rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da
porsi come causa esclusiva dell‘evento, essendo necessaria a tal fine
una rigorosa dimostrazione dell ‘indipendenza del comportamento del
lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e,
con essa, dell‘estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle
modalità ed esigenze del lavoro da svolgere
Nel caso in esame, accertato che l’avere
svolto l’attività di disarmo di una pensilina collocata in un piano
alto di un edificio in costruzione aveva costituito una iniziativa del
[OMISSIS], non richiestagli dal datore di lavoro che gli aveva affidato
il diverso incarico di estrarre alcuni chiodi dalle parti di un’altra
pensilina già disarmata e situata anch’essa in un piano elevato
dell’edificio, ne hanno tratto la conseguenza che l’infortunio che ne
era derivato non poteva essere attribuito a responsabilità del datore di
lavoro.
Trattasi di enunciazione meramente
assertiva, non avendo la Corte territoriale preso adeguatamente in
esame, sulla base del contesto in cui si era verificato l’infortunio
(oltre le circostanze indicate, la qualifica di aiuto carpentiere del
dipendente, età e durata del suo rapporto di lavoro e quindi la sua
esperienza professionale in materia, la possibile presenza in cantiere
di altri dipendenti – dalla sentenza sembra di capire che il [OMISSIS]
vi era stato lasciato solo, mentre il datore di lavoro e il carpentiere
si erano allontanati) la possibile prevedibilità della deviazione del
[OMISSIS] – avvenuta comunque sempre all’interno del tipo di lavoro cui
era addetto – dai compiti specificatamente assegnatigli, dopo lo
svolgimento di questi e quindi il corretto adempimento del dovere di
vigilanza gravante sul datore di lavoro in ordine all’effettiva
osservanza degli incarichi impartiti, alla stregua dei principi di
diritto sopra richiamati.
Il ricorso va pertanto accolto e la
sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio, anche in ordine al
regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di
Palermo, che si atterrà nella nuova valutazione dei fatti al principio
di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di
questo giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Palermo.
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2011
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