MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 11 maggio 2011 Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela dell'incolumita' pubblica dal rischio derivante dall'esecuzione di massaggi lungo i litorali. (11A09519) (GU n. 161 del 13-7-2011 )
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante
«Istituzione del Servizio sanitario nazionale», che attribuisce al
Ministro della sanita' (ora del lavoro, della salute e delle
politiche sociali) il potere di emanare ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di
polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili e
urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che
interessino piu' ambiti territoriali regionali;
Tenuto conto che ogni attivita', comunque denominata, che puo'
avere effetti diretti sulla salute, deve essere svolta solo da
operatori in possesso di adeguata e comprovata preparazione e
competenza;
Preso atto del diffondersi, durante la stagione balneare, lungo i
litorali, dell'offerta di massaggi da parte di ambulanti;
Considerato che, nell'esecuzione dell'attivita' di cui trattasi,
l'igiene personale dell'operatore e, in particolare, l'igiene delle
mani e' fondamentale per prevenire la trasmissione di infezioni
cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi;
Considerato, altresi', che nell'attivita' in questione vengono
spesso utilizzati oli, pomate, creme, unguenti e altri prodotti, la
cui composizione e la cui origine non sono note e che potrebbero
generare fenomeni di fotosensibilizzazione della pelle, anche in
considerazione dell'ambiente in cui vengono applicati, nonche' altre
affezioni cutanee;
Considerato, per le ragioni sopra esplicitate, che il particolare
contesto in cui detta attivita' si svolge non garantisce il rispetto
di adeguate condizioni igieniche, ne' l'erogazione della prestazione
in ambiente appropriato;
Ritenuta sussistente la necessita' e l'urgenza di adottare -
limitatamente alla stagione balneare in corso - disposizioni
cautelari a tutela della salute pubblica;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega di
attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza
dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca
Martini»;
Ordina:
Art. 1
1. Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonche' nelle
vicinanze degli stessi, e' vietato offrire, a qualsiasi titolo,
prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o
terapeutici da parte dei soggetti ambulanti.
Art. 2
1. I sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad applicare e far
rispettare la presente ordinanza, nonche' a diffonderne la conoscenza
mediante affissione presso la casa comunale.
2. La presente ordinanza e', altresi', affissa presso le ASL,
nonche', in modo che sia chiaramente e facilmente leggibile,
all'ingresso di ogni esercizio commerciale o a carattere ricreativo,
ubicato sui litorali.
Art. 3
1. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano
l'effettiva disponibilita', a qualunque titolo, di tratti di
litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorita' ogni
violazione della presente ordinanza
Art. 4
1. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione e
fino alla chiusura della stagione balneare 2011.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2011
p. il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 204
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