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giovedì 14 luglio 2011

INPDAP: detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico L'INPDAP informa che il cd. “Decreto Sviluppo” ha stabilito che il contribuente non ha più l’obbligo di presentare ogni anno all’Istituto, quale sostituto d’imposta, la domanda contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia unitamente alle condizioni di spettanza ed ai dati relativi ai familiari per i quali richiedono l’attribuzione del beneficio fiscale.

Inpdap nota operativa 26/2011



I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Nota 13-7-2011  n. 26
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2011, n. 106 - Art. 7 "Semplificazione fiscale". Detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico.
Emanata  dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I pensioni.
Nota 13 luglio 2011, n. 26 (1).
 D.L. 13 maggio 2011, n. 70,   convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 - Art. 7,   "Semplificazione fiscale". Detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a   carico. 

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I pensioni.


     
  
Ai  
Direttori delle Sedi provinciali e   territoriali  
 
Alle  
Organizzazioni sindacali nazionali dei   pensionati  
 
Agli  
Enti di patronato 
  
Ai  
CAF  
 
Ai  
Dirigenti generali centrali e   regionali  
  
Ai  
Direttori regionali 
  
Agli  
Uffici autonomi di Trento e Bolzano  
  
Ai  
Coordinatori delle consulenze   professionali  


     



Nella Gazz. Uff. 12 luglio 2011, n. 160 è stata   pubblicata la legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del D.L. 13 maggio   2011, n. 70, recante: "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per   l'economia" (cosiddetto "Decreto sviluppo") in vigore dal 14 maggio   2011.
L'art. 7, comma 2, lettera e) ha novellato l'art.   23, comma 2, lettera a), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,   "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" che   risulta pertanto così modificato: «Le detrazioni di cui all'articolo 12 del   citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi   diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per   i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare   tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per   i periodi di imposta successivi.....».
La normativa in esame solleva quindi i   contribuenti dall'obbligo di presentare ogni anno all'Istituto, quale sostituto   d'imposta, la domanda contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di   famiglia unitamente alle condizioni di spettanza ed ai dati relativi ai   familiari per i quali richiedono l'attribuzione del beneficio fiscale.
L'adempimento deve essere effettuato,   tempestivamente, soltanto al verificarsi di ogni variazione che rilevi ai fini   del diritto a fruire delle predette detrazioni.
Per quanto sopra esposto, l'Istituto riconoscerà   le detrazioni per carichi di famiglia sulla base dell'ultima   dichiarazione/richiesta presentata dal contribuente che avrà tuttavia l'obbligo   di comunicare tempestivamente, ogni variazione che possa incidere sulla   corretta determinazione delle detrazioni spettanti per familiari a   carico.
Conseguentemente l'Istituto, per effetto della   intervenuta modifica legislativa, non sospenderà l'attribuzione del beneficio   fiscale con la rata di agosto c.a. a coloro che non abbiano presentato la   prescritta dichiarazione entro il termine del 31 maggio 2011, diversamente da   quanto era stato comunicato con la nota 2 febbraio 2011, n. 7 fermo restando   che le sedi dovranno tempestivamente inserire a sistema ogni eventuale   richiesta di revoca e/o variazione che sarà presentata dal contribuente   pensionato.
Rimane invariato quanto già in essere per le   detrazioni sul reddito (   art. 13 del TUIR) che   saranno attribuite direttamente dall'Istituto in base ai dati reddituali in suo   possesso.
   
 
La presente nota operativa è diramata d'intesa   con la Direzione centrale ragioneria e finanza e la Direzione centrale Sistemi   informativi per gli aspetti di competenza.
 

Il Dirigente generale
Dott. Giorgio Fiorino



D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23


 

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