Inpdap nota operativa 26/2011
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica)
Nota 13-7-2011 n. 26
D.L. 13 maggio 2011,
n. 70, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2011, n. 106 - Art. 7
"Semplificazione fiscale". Detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a
carico.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I
pensioni.
Nota 13 luglio 2011, n. 26 (1).
D.L. 13 maggio 2011, n. 70,
convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 - Art. 7,
"Semplificazione fiscale". Detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a
carico.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio
I pensioni.
Ai
Direttori delle Sedi
provinciali e territoriali
Alle
Organizzazioni sindacali
nazionali dei pensionati
Agli
Enti di patronato
Ai
CAF
Ai
Dirigenti generali centrali e
regionali
Ai
Direttori regionali
Agli
Uffici autonomi di Trento e Bolzano
Ai
Coordinatori delle
consulenze professionali
Nella Gazz.
Uff. 12 luglio 2011, n. 160 è stata pubblicata la legge 12 luglio 2011, n. 106
di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, recante: "Semestre Europeo -
Prime disposizioni urgenti per l'economia" (cosiddetto "Decreto sviluppo") in
vigore dal 14 maggio 2011.
L'art. 7, comma 2, lettera e) ha novellato
l'art. 23, comma 2, lettera a), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi" che risulta pertanto così modificato: «Le detrazioni di cui
all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente
dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha
effetto anche per i periodi di imposta successivi.....».
La normativa in
esame solleva quindi i contribuenti dall'obbligo di presentare ogni anno
all'Istituto, quale sostituto d'imposta, la domanda contenente la richiesta
delle detrazioni per carichi di famiglia unitamente alle condizioni di
spettanza ed ai dati relativi ai familiari per i quali richiedono
l'attribuzione del beneficio fiscale.
L'adempimento deve essere effettuato,
tempestivamente, soltanto al verificarsi di ogni variazione che rilevi ai fini
del diritto a fruire delle predette detrazioni.
Per quanto sopra esposto,
l'Istituto riconoscerà le detrazioni per carichi di famiglia sulla base
dell'ultima dichiarazione/richiesta presentata dal contribuente che avrà
tuttavia l'obbligo di comunicare tempestivamente, ogni variazione che possa
incidere sulla corretta determinazione delle detrazioni spettanti per
familiari a carico.
Conseguentemente l'Istituto, per effetto della
intervenuta modifica legislativa, non sospenderà l'attribuzione del beneficio
fiscale con la rata di agosto c.a. a coloro che non abbiano presentato la
prescritta dichiarazione entro il termine del 31 maggio 2011, diversamente da
quanto era stato comunicato con la nota 2 febbraio 2011, n. 7 fermo restando
che le sedi dovranno tempestivamente inserire a sistema ogni eventuale
richiesta di revoca e/o variazione che sarà presentata dal contribuente
pensionato.
Rimane invariato quanto già in essere per le detrazioni sul
reddito ( art. 13 del TUIR) che saranno attribuite direttamente
dall'Istituto in base ai dati reddituali in suo possesso.
La
presente nota operativa è diramata d'intesa con la Direzione centrale
ragioneria e finanza e la Direzione centrale Sistemi informativi per gli
aspetti di competenza.
Il Dirigente generale
Dott. Giorgio
Fiorino
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7
D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, art. 23
Translate
giovedì 14 luglio 2011
INPDAP: detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico L'INPDAP informa che il cd. “Decreto Sviluppo” ha stabilito che il contribuente non ha più l’obbligo di presentare ogni anno all’Istituto, quale sostituto d’imposta, la domanda contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia unitamente alle condizioni di spettanza ed ai dati relativi ai familiari per i quali richiedono l’attribuzione del beneficio fiscale.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento