AG.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
Circ. 23-7-2012 n. 30
Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità. Anno 2012.
Emanata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Organismo pagatore, Ufficio monocratico.
Circ. 23 luglio 2012, n. 30 (1).
Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità. Anno 2012.
(1) Emanata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Organismo pagatore, Ufficio monocratico.
Al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
- Dipartimento delle politiche dello sviluppo
- Segreteria tecnica
Via XX Settembre, 20
00186 - Roma
All'
Ass. Agr. e risorse naturali
Valle d'Aosta
Direz. servizi di sviluppo Agr.
Loc. Grand Carriere, 66
11020 - Saint Christophe (AO)
All'
Ass. Reg. Agr. Friuli V.G.
Via Caccia, 17
33100 - Udine
All'
Ass. Reg. Agr.
Liguria
Via G. D'Annunzio, 113
16121 - Genova
Alla
Regione Umbria
Dir. Reg. attività produttive
Via M. Angeloni, 63
06100 - Perugia
Alla
Regione Marche
Servizio agricoltura
Via Tiziano, 44
60100 - Ancona
Alla
Regione Lazio
Dip. Sv. Agr. Sett. 63
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 - Roma
Alla
Regione Abruzzo
Direzione agricoltura
Via Catullo, 17
65100 - Pescara
All'
Ass. Agr. e foreste
Regione Molise
Via N. Sauro, 1
86100 - Campobasso
All'
Ass. Reg. Agr.
Regione Campania
Sv. attività settore primario
Isola A6 Centro direz.
80143 - Napoli
All'
Ass. Reg. Agr.
Regione Puglia
Lungomare N. Sauro, 47
70100 - Bari
Alla
Regione Basilicata
Agricoltura e sviluppo rurale
Viale della Regione Basilicata, 12
85100 - Potenza
Alla
Regione Sicilia
Dir. agricoltura
Viale Regione Siciliana, 2675
90145 - Palermo
All'
Ass. Reg. Agr.
Regione Sardegna
Via Pessagno, 4
09126 - Cagliari
Ai
Centri di assistenza agricola
Premessa
AGEA, in qualità di “autorità competente”, con la Circ. 15 maggio 2012, n. ACIU.2012.214, ha definito l’applicazione della Normativa Comunitaria in materia di Condizionalità per l’anno 2012.
La presente circolare fa proprie le disposizioni della Circ. 15 maggio 2012, n. ACIU.2012.214 ed integra, per le Regioni facenti capo all'Organismo Pagatore AGEA, gli impegni di condizionalità presenti nella circolare ACIU sopra citata, in base a quanto disposto dalle deliberazioni regionali di recepimento del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 come modificato dal D.M. 13 maggio 2011, (n. 10346) e dal D.M. 22 dicembre 2011, (n. 27417).
In tal senso la presente circolare specifica per ciascuna Regione i soli impegni, e le eventuali deroghe, che variano rispetto all'impostazione nazionale, così come specificata nella Circ. 15 maggio 2012, n. ACIU.2012.214.
Per quanto attiene al sistema di controllo e all'applicazione del meccanismo di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni si rimanda a quanto indicato nella circolare ACIU sopra citata.
Struttura del documento
La presente Circolare si compone di una parte generale, delle tredici schede regionali allegate, una per ciascuna Regione facente capo all’Organismo Pagatore AGEA, e dell’allegato 1.
Nella parte generale sono riportate:
1. la normativa di riferimento:
1.1. Regolamentazione comunitaria;
1.2. Recepimento normativo nazionale;
1.3. Recepimento normativo regionale;
2. il glossario dei principali termini della condizionalità;
3. la definizione dei "campi di condizionalità";
4. i quadri dell'applicabilità di Atti e Standard;
5. quadro dello Standard 5.2 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”, quale nuovo standard che si applica a partire dal 1° gennaio 2012;
6. paragrafo relativo ai controlli effettuati dall’Organismo pagatore AGEA;
7. paragrafo relativo alle gestione delle segnalazioni di non conformità degli Enti competenti e degli Organi di Polizia giudiziaria;
8. paragrafo relativo meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni.
In ciascuna scheda regionale sono riportati gli atti e gli standard che nelle Delibere regionali di recepimento del D.M. n. 30125/2009 e s.m.i. hanno evidenziato differenze negli impegni o nelle deroghe, rispetto a quanto previsto dall'impostazione nazionale. Per maggior leggibilità del testo per ogni atto o standard sarà riportata l'impostazione prevista a livello nazionale e quella presente nella delibera regionale.
Inoltre in ciascuna scheda regionale saranno presenti il riferimento normativo della Delibera regionale di recepimento del D.M. n. 30125/2009 e s.m.i. e l'indicazione delle norme regionale relative ai singoli Criteri di Gestione Obbligatori (di seguito CGO).
Parte generale
1. Normativa di riferimento
1.1 Regolamentazione comunitaria
Il Reg. (CE) n. 73/2009, che abroga il Reg. (CE) n. 1782/2003, stabilisce le norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto, nell'ambito della Politica Agricola Comune, e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
Detto regolamento conferma, tra l'altro, che il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi, sia condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.
Tali obblighi si applicano, limitatamente allo svolgimento dell'attività agricola e zootecnica od alla superficie agricola dell'azienda, ad ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti (vedi art. 4, comma 2, Reg. (CE) n. 73/2009).
Il Reg. (CE) n. 1698/2005, come modificato dal Reg. (CE) n. 74/2009, afferma che anche le aziende beneficiarie delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), sono soggette ai medesimi obblighi di condizionalità. Tali obblighi non si applicano alle attività non agricole aziendali ed ai terreni non agricoli per i quali non è chiesto un sostegno a norma dei punti dell'art. 36 sopra citati.
Lo stesso regolamento, agli artt. 39, paragrafo 3, e 51, paragrafo 1, introduce, per le aziende che presentino domande di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv) nell'ambito dello Sviluppo Rurale (pagamenti agro ambientali), l'obbligo aggiuntivo del rispetto dei cosiddetti Requisiti Minimi, relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.
Il Reg. (CE) n. 1234/2007 estende gli obblighi di condizionalità anche agli agricoltori che percepiscano aiuti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione dei vigneti, l'estirpazione dei vigneti o la vendemmia verde.
Tali obblighi si estendono:
- per i tre anni successivi alla riscossione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti;
- all'anno di riscossione del pagamento nel caso della vendemmia verde;
e si applicano limitatamente allo svolgimento dell'attività agricola e zootecnica od alla superficie agricola dell'azienda, ad ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti (vedi art. 4, comma 2, Reg. (CE) n. 73/2009).
Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità comporta la riduzione o l'esclusione dai pagamenti degli aiuti di cui ai regimi evidenziati sopra, in danno dell'agricoltore inadempiente, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del Reg. (CE) n. 73/2009.
Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Reg. (CE) n. 1122/2009 della Commissione e s.m.i. e dal Reg. (UE) n. 65/2011, che sostituisce il Reg. (CE) n. 1975/2006.
1.2 Recepimento normativo nazionale
Il D.M. 5 agosto 2004, (n. 1787) del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali all'articolo 5 stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l'Agea è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dal Reg. (CE) n. 1122/2009.
L'elenco degli obblighi è contenuto nel D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e s.m.i., "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità.
Nel D.M. n. 30125/2009 e s.m.i. sono presenti i seguenti allegati:
a) Allegato 1, recante l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori (art. 5, Reg. (CE) n. 73/2009 e allegato II) e gli impegni aziendali corrispondenti;
b) Allegato 2, recante l'elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (art. 6, Reg. (CE) n. 73/2009 e allegato III) e gli impegni aziendali corrispondenti;
c) Allegato 3, recante i casi di esclusione per violazioni intenzionali di un impegno pertinente di condizionalità che si riferisce ad un particolare regime di aiuto diretto della PAC (art. 72 (2), Reg. (CE) n. 1122/2009);
d) Allegato 4, recante modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità (artt. 23 e 24, Reg. (CE) n. 73/2009 e artt. 70, 71 e 72, Reg. (CE) n. 1122/2009);
e) Allegato 5, tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni pertinenti di condizionalità per determinate misure degli assi 2 e 4 connesse alla superficie e agli animali (articolo 14 del decreto);
f) Allegato 8, recante l'elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari (art. 39 (3), Reg. (CE) n. 1698/2005).
Il testo consolidato del D.M. n. 30125/2009, così come modificato dal D.M. 13 maggio 2011, (n. 10346) e dal D.M. 22 dicembre 2011, (n. 27417) è consultabile sul sito web:
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7578.
Si evidenzia che i regolamenti comunitari stabiliscono che i requisiti di condizionalità, elencati negli Allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 e descritti negli Allegati 1 e 2 al D.M. n. 30125/2009 e s.m.i., sono vigenti per l'intera durata dell'anno solare cui si riferiscono le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole.
Le modifiche dell'insieme dei requisiti di condizionalità, introdotte al D.M. n. 30125/2009 e successivamente modificata dal D.M. 13 maggio 2011, (n. 10346) e dal D.M. 22 dicembre 2011, (n. 27417) , quest'ultimo pubblicato sulla Gazz. Uff. 30 dicembre 2011, n. 303, si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso D.M. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Lo standard 5.2, anch'esso previsto dal Reg. (CE) n. 73/2009, si applica a partire dal 1° gennaio 2012.
Il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i. prevede che l'AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 stabilisca i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del decreto, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni. A tale scopo l'AGEA invia alle Regioni e Province Autonome la bozza della presente circolare, acquisendone il parere entro 30 giorni dalla ricezione e pubblica la circolare nella sua versione definitiva entro 90 giorni dalla pubblicazione del D.M. n. 30125/2009 così come modificato dal D.M. 13 maggio 2011, (n. 10346) e dal D.M. 22 dicembre 2011, (n. 27417).
Nella Circ. 15 maggio 2012, n. ACIU.2012.214 sono determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:
a) la corretta individuazione dei Criteri Obbligatori di Gestione e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali e dei Requisiti minimi applicabili ad ogni azienda agricola e che ogni agricoltore deve rispettare;
b) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.
Gli agricoltori, per non subire riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, a norma del D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.
Al fine di dare riferimenti omogenei sul territorio dell'Unione europea, la Commissione europea ha stabilito che gli impegni minimi che gli agricoltori sono tenuti a rispettare per assolvere agli obblighi nazionali di condizionalità, non possono essere più vincolanti di quelli già previsti nella normativa comunitaria di riferimento.
L'art. 6 del Reg. (CE) n. 73/2009, primo paragrafo, stabilisce inoltre che gli Stati Membri non possano fissare requisiti minimi per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali che non siano previsti dallo schema di cui all'allegato III dello stesso Regolamento.
Di seguito sono riportati i riferimenti normativi nazionali di recepimento e di applicazione dei regolamenti e direttive comunitarie inerenti ai singoli Atti (CGO).
- Atto A1 - Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5, lettere a), b) e d).
Recepimento
- Del. 26 marzo 2008, n. 119/CSR. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della Delib. 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Gazz. Uff. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (Gazz. Uff. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo alla “Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (Gazz. Uff. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- D.M. 19 giugno 2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” (Gazz. Uff. n. 157 del 9 luglio 2009).
- Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
Articoli 4 e 5.
Recepimento
- Articoli 103 e 104 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (Gazz. Uff. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
- Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Articolo 3.
Recepimento
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. n. 38 del 15 febbraio 1992).
- Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5.
Recepimento
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (Gazz. Uff. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni. - Art.74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili":
- "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
- Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola":
- sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Gazz. Uff. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- D.M. 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Gazz. Uff. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120);
- Decisione 2011/721/UE della Commissione del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
- Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).
Recepimento
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Gazz. Uff. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Gazz. Uff. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (Gazz. Uff. n. 224 del 24 settembre 2002);
- D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo alla “Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (Gazz. Uff. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Del. 26 marzo 2008, n. 119/CSR. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della Delib. 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (Gazz. Uff. n. 137 del 13 giugno 2008);
- D.M. 2 agosto 2010 del Ministero Ambiente - Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (Gazz. Uff. n. 197 del 24 agosto 2010 - S.O. n. 205);
- D.M. 2 agosto 2010 del Ministero Ambiente - Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (Gazz. Uff. n. 197 del 24 agosto 2010 - S.O. n. 205);
- D.M. 2 agosto 2010 del Ministero Ambiente - Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (Gazz. Uff. n. 197 del 24 agosto 2010 - S.O. n. 205).
- Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.
Articoli 3, 4 e 5.
Recepimento
- D.Lgs. n. 200/2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e registrazione dei suini - Gazz. Uff. n. 282 del 17 dicembre 2010.
- Atto A7 - Reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97.
Articoli 4 e 7.
Applicazione
- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(Gazz. Uff. 14 giugno 1996 n. 138);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. n. 317/1996 (Gazz. Uff. 28 giugno 2007, n. 148);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (Gazz. Uff. n. 30 del 6 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18 luglio 2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(Gazz. Uff. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (Gazz. Uff. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina” (Gazz. Uff. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.);
- Provv. 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (Gazz. Uff. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)”.
- Atto A8 - Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e la Dir. 92/102/CEE e la Dir. 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004).
Articoli 3, 4 e 5.
Applicazione
- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (Gazz. Uff. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (Gazz. Uff. n. 148 del 28 giugno 2007).
- Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all’art. 3 s’intende fatto all’art. 55 del Reg. (CE) n. 1107/2009 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all’art. 83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.
Recepimento
- D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194 "Attuazione della Dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (Gazz. Uff. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997) [art. 42] (Gazz. Uff. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;
- Circ. 30 ottobre 2002Modalità applicative dell'art. 42 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (Gazz. Uff. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Articolo 5 e allegato 5 del D.M. 27 agosto 2004 del Ministro della salute relativo ai “Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione” e successive modifiche e integrazioni (Gazz.Uff. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni.
- Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze betaagoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
Articolo 3, lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.
Recepimento
- Provv. 14 ottobre 2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze betaagoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Reg. (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336” (Gazz. Uff. n. 98 del 28aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.
- Atto B11 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) [*], 18, 19 e 20.
[*] attuato in particolare da:
- Articoli 2, 4 e 5 del Reg. (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Reg. (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Reg. (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la Dir. 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Reg. (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (Gazz. Uff.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));
- Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (Gazz. Uff.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Reg. (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (Gazz. Uff.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Reg. (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la Dir. 91/414/CEE del Consiglio (Gazz. Uff.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
Applicazione
- D.M. 27 maggio 2004 del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (Gazz. Uff. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- D.M. 14 gennaio 2005 del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali recante “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (Gazz. Uff. n. 30 del 7 febbraio 2005);
Acc. 28 luglio 2005 - Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005 );
- Provv. 18 aprile 2007, n. 84/CSR: «Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi"» (Gazz. Uff. n. 107 del 10 maggio 2007);
- D.M. 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n.2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (Gazz. Uff. n. 265 del 12 novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del D.M. 27 agosto 2004 del Ministro della salute relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (Gazz. Uff. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336” (Gazz. Uff. 28 aprile 2006, n. 98).
- Atto B12 - Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.
- Gli articoli del regolamento sono direttamente applicabili.
- Atto B13 - Dir. 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Dir. 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.
Articolo 3.
Recepimento
- Articolo 3 del D.Lgs. 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica” (Gazz. Uff. n. 258 del 6 novembre 2006, S.O. n. 210).
- Atto B14 - Dir. 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.
Articolo 3.
Recepimento
- D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (Gazz. Uff. n.115 del 10 luglio 1996, S.O. n.115) e sue modifiche e integrazioni.
- Atto B15 - Dir. 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
Articolo 3.
Recepimento
- Articolo 3 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 225 recante “Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini” (Gazz. Uff. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).
- Atto C16 - Dir. 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (Gazz. Uff.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Dir. 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Articoli 3 e 4.
Recepimento
- D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 126 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (Gazz. Uff. n. 180 del 4 agosto 2011,S.O.).
- Atto C17 - Dir. 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (Gazz. Uff.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Dir. 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Articolo 3 e articolo 4.
Recepimento
- D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla Gazz. Uff. 2 agosto 2011 n.178).
- Atto C18 - Dir. 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Articolo 4.
Recepimento
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (Gazz. Uff. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla L. 27dicembre 2004, n. 306 (Gazz. Uff. n. 302 del 27dicembre 2004);
- Circ. 5 novembre 2001, n. 10 del Ministero della Salute - (Gazz. Uff. n. 277 del 28 novembre 2001).
1.3 Recepimento normativo regionale
A norma dell'articolo 22, comma 1, del D.M. n. 30125/2009 e s.m.i., le Regioni e le Province Autonome sono tenute entro 60 giorni dalla data di pubblicazione di eventuali modifiche o integrazioni al D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 a specificare con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e degli allegati 1 e 2, ove modificati.
Lo stesso comma inoltre specifica che in merito alla descrizione degli impegni di cui all'allegato 1, sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali di recepimento o attuazione.
Inoltre il comma 2 prescrive che, al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità con le disposizioni del D.M. n. 30125/2009 e s.m.i., le Regioni e le Province Autonome sono tenute a trasmettere preventivamente le bozze di lavoro al MiPAAF che, se del caso, attiva un confronto con le Regioni e Province Autonome stesse ed, eventualmente, con gli Organismi tecnici di supporto e le Amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale, per gli adempimenti di competenza.
Il comma 3 indica che in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, emanati in applicazione del comma 1 o in assenza di specifici interventi delle stesse, previsti negli Allegati 1 e 2, ove modificati, si applicano a livello di azienda agricola, gli impegni indicati negli Allegati 1 e 2 del D.M. n. 30125/2009, come modificato dal D.M. 13 maggio 2011, (n. 10346) (Gazz. Uff.R.I. n. 176 del 30 luglio 2011). In tal senso la presente circolare recepisce per le Regioni facenti capo all'Organismo Pagatore AGEA, le delibere regionali approvate.
In assenza di tali provvedimenti regionali, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, a livello di azienda agricola saranno applicati gli impegni indicati negli Allegati 1 e 2 del D.M. n. 30125/2009, come modificato dal D.M. 13 maggio 2011, (n. 10346) e dal D.M. 22 dicembre 2011, (n. 27417).
2. Glossario dei principali termini
Di seguito sono indicati i principali termini inerenti la condizionalità ed è stata inoltre riportata la descrizione dei più importati elementi che caratterizzano il sistema di controllo e di applicazione del meccanismo di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni:
- Applicabilità: condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per l'azienda agricola stessa il rispetto di un impegno di condizionalità.
- Atto: ciascuna delle direttive e dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 5 e all'allegato II del Reg. (CE) n. 73/2009, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come elencati nell'allegato 1 del D.M. n. 30125/2009 e s.m.i., compresi i Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, così come specificato nell'art. 19 (3) del Reg. (UE) n. 65/2011, di cui all'Allegato 8 del D.M. 13 maggio 2011;
- Agea “Autorità competente” ai controlli ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99;
- Standard: requisiti relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 6 e all'allegato III del Reg. (CE) n. 73/2009, così come definite nell'allegato 2 del D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.;
- Norma: insieme di standard di condizionalità che fa riferimento ad un Obiettivo delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, identificato nell'allegato III del Reg. (CE) n. 73/2009. Le Norme sono descritte nell'allegato 2 del D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.;
- Requisiti minimi: impegni relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, assimilati agli Atti (vedi sopra), che devono essere rispettati da parte delle aziende agricole che facciano domanda di pagamenti ai sensi dell'art. 36, lettera a), punto iv del Reg. (CE) n. 1698/2005 (misure agroambientali);
- Infrazione: comportamento aziendale non conforme rispetto ad uno o più impegni di condizionalità;
- Violazione: vedi infrazione;
- Portata dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- Durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
- Gravità dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o dello standard in questione;
- Inadempienza di importanza minore: infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) n. 73/2009, che può essere sanata con un'azione correttiva, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Così come previsto dall'art. citato, i casi di inadem (2).
3. Definizione dei "campi di condizionalità"
La normativa comunitaria prevede l'applicazione delle riduzioni per "campo di condizionalità". I campi di condizionalità per i quali calcolare le eventuali riduzioni, sono i seguenti:
All. II, Reg. (CE) n. 73/2009 (Criteri Obbligatori di Gestione)
1. Ambiente;
2. Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;
3. Igiene e benessere degli animali.
All. III, Reg. (CE) n. 73/2009 (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali)
4. Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
In funzione di questa suddivisione, i risultati dei controlli effettuati sugli adempimenti applicabili a livello dell'azienda agricola saranno raggruppati per i quattro campi di condizionalità.
Elenco degli Atti, delle Norme e degli standard per singolo campo di condizionalità
All. II, Reg. (CE) n. 73/2009
Criteri Obbligatori di Gestione
1. Ambiente
Dal 1° gennaio 2005
- Atto A1 - Dir. 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Atto A2 - Dir. 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
- Atto A3 - Dir. 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- Atto A4 - Dir. 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Atto A5 - Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Gli atti "A1" - Dir. 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e "A5" - Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, fanno riferimento rispettivamente alle ZPS (Zone di Protezione Speciale) ed ai SIC (Siti di Importanza Comunitaria), porzioni di territorio tutelate dal punto di vista ambientale e riunite nella c.d. "Rete Natura 2000".
2. Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
- Atto A6 - Dir. 2008/71/CE del consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
- Atto A7 - Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/1997;
- Atto A8 - Reg. (CE) n. 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 e s.m.i. che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e la Dir. 92/102/CEE e la Dir. 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001), articoli 3, 4 e 5.
- Atto B9 - Dir. 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- Atto B10 - Dir. 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione della Dir. 81/602/CEE, della Dir. 88/146/CEE e della Dir. 88/299/CEE;
- Atto B11 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Atto B12 - Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- Atto B13 - Dir. 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
- Atto B14 - Dir. 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- Atto B15 - Dir. 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
3. Benessere degli animali
- Atto C16 - Dir. 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Atto C17 - Dir. 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- Atto C18 - Dir. 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
All. III, Reg. (CE) n. 73/2009
Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
Norma 1 Misure per la protezione del suolo
Standard 1.1 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche
Standard 1.2 - Copertura minima del suolo
Standard 1.3 - Mantenimento dei terrazzamenti
Norma 2 Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo
Standard 2.1 - Gestione delle stoppie
Standard 2.2 - Avvicendamento delle colture
Norma 3 Misure per la protezione della struttura del suolo
Standard 3.1 - Uso adeguato delle macchine
Norma 4 Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat
Standard 4.1 - Protezione del pascolo permanente
Standard 4.2 - Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli
Standard 4.3 - Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative
Standard 4.4 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
Standard 4.5 - Divieto di estirpazione degli olivi
Standard 4.6 - Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati
Norma 5 Misure per la protezione e la gestione delle acque
Standard 5.1 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
Requisiti minimi
I requisiti minimi sono considerati Atti come stabilito dall'art. 19, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 65/2011 e si aggiungono ai vincoli applicabili alle aziende agricole che presentino domande di pagamento nell'ambito dello Sviluppo Rurale ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv) del Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. (misure agro ambientali).
Tali requisiti sono riferiti all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.
Come indicato al paragrafo 3 dell'art. 19 del Reg. (UE) n. 65/2011, dal punto di vista dell'inquadramento nei campi di condizionalità il requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti fa parte del Campo di condizionalità Ambiente mentre il requisito minimo sull'uso dei prodotti fitosanitari appartiene agli obblighi del Campo di condizionalità Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante.
4. Applicazione della condizionalità
È soggetta al regime di condizionalità, come indicato all'articolo 1, comma 2, del D.M. n. 30125/2009 e s.m.i., l'azienda agricola beneficiaria:
- dei pagamenti diretti di cui al Reg. (CE) n. 73/2009;
- delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del Reg. (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.
4.1. Applicabilità degli Atti
Di seguito sono riportati gli ambiti di applicazione dei singoli atti per l'azienda agricola.
Atto
Applicabilità
Atto A1 - Dir. 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con superfici aziendali che ricadono in Zone di protezione Speciale (ZPS).
Atto A2 - Dir. 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
il presente Atto è applicabile alle aziende agricole che, nell'ambito dell'attività svolta, sono tenute al rispetto di obblighi e divieti concernenti la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento dovuto alla dispersione di certe sostanze pericolose.
Atto A3 - Dir. 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
il presente Atto è applicabile alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.
Atto A4 - Dir. 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
il presente Atto è applicabile alle aziende agricole le cui superfici aziendali ricadano in tutto o in parte nelle Zone vulnerabili da nitrati (ZVN).
Atto A5 - Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con superfici aziendali che ricadono nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
Atto A6 - Dir. 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.
il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con allevamenti suini.
Atto A7 - Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/1997.
il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con allevamenti bovini e bufalini.
Atto A8 - Reg. (CE) n. 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 e s.m.i. che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le Dir. 92/102/CEE e Dir. 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001), articoli 3, 4 e 5.
il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini.
Atto B9 - Dir. 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
il presente Atto è applicabile alle aziende agricole i cui titolari acquistano o utilizzano prodotti fitosanitari.
Atto B10 - Dir. 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle Dir. 81/602/CEE, Dir. 88/146/CEE e Dir. 88/299/CEE.
il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con allevamenti.
Atto B11 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.
il presente Atto è applicabile alle aziende agricole che svolgono attività produttive nell'ambito dei settori di produzione primaria quali: produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.
Atto B12 - Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
il presente Atto è applicabile alle agricole aziende con allevamenti.
Atto B13 - Dir. 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.
il presente Atto è applicabile alle agricole aziende con allevamenti.
Atto B14 - Dir. 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.
il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con allevamenti.
Atto B15 - Dir. 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini.
Atto C16 - Dir. 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con allevamenti bovini.
Atto C17 - Dir. 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con allevamenti suini.
Atto C18 - Dir. 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
il presente Atto è applicabile alle aziende agricole con allevamenti.
4.2. Applicabilità dei requisiti minimi
Di seguito sono riportati gli ambiti di applicazione dei requisiti minimi.
Atto
Applicabilità
Requisititi minimi relativi all'uso dei fertilizzanti - dell'art. 39, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005.
i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti sono applicabili alle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro ambientali ai sensi dell'art. 36, lettera a), punto iv) del Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i.
Requisititi minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari - dell'art. 39, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005.
i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari sono applicabili alle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro ambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a), punto iv) del Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i.
4.3. Applicabilità degli standard
La diversa utilizzazione dei terreni agricoli definisce gli ambiti di applicazione dei singoli standard (o degli impegni inerenti agli standard).
Di seguito è riportata l'applicabilità degli standard (o dei singoli impegni inerenti agli standard) in base al diverso uso dei terreni agricoli come indicato all'articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.
Uso dei terreni agricoli ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.
Standard/impegni applicabili
Lettera
Descrizione
a)
Superfici a seminativo, ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del Reg. (CE) n. 1120/2009.
- Standard 1.1 - impegno a);
- Standard 2.1;
- Standard 2.2;
b)
Superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali
- Standard 1.2 - l'impegno a)
c)
Pascolo permanente, ai sensi dell'articolo 2 lettera c) del Reg. (CE) n. 1120/2009
- Standard 4.1;
- Standard 4.6;
d)
Oliveti con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative
- Standard 4.3;
e)
Vigneti, ai sensi dell'articolo 75 del Reg. (CE) n. 555/2008, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative.
- Standard 4.3;
f)
Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'articolo 36 lettera. a), punti da i) e v), e lettera. b), punti i), iv) e v), del Reg. (CE) n. 1698/2005 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde ovvero dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi degli articoli 85 invicies, 108 septvicies del Reg. (CE) n. 1234/2007, e successive modifiche e integrazioni
- Standard 1.1 - impegni di cui alle lettere b) e c);
- Standard 1.2 - impegno b), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b);
- Standard 1.3;
- Standard 3.1;
- Standard 4.2. ad esclusione degli oliveti, i vigneti e il pascolo permanente (superfici di cui alle lett. d), e) e c);
- Standard 4.4;
- Standard 4.5;
- Standard 5.1;
- Standard 5.2.
5. Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali - Norma 5 “Misure per la protezione e la gestione delle acque” - Standard 5.2 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”
Lo standard 5.2 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”, previsto dal Reg. (CE) n. 73/2009, e introdotto con il D.M. 22 dicembre 2011, che modifica il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i., rappresenta la principale novità per quanto riguarda gli impegni di condizionalità che l’azienda agricola è tenuta a rispettare nel 2012.
In particolare il D.M. 22 dicembre 2011 [1] indica che al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento, derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. Per fascia tampone si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza di 5 metri.
L’azienda agricola nella fascia tampone è tenuta a rispettare i seguenti impegni:
- divieto di effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente;
- divieto di applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte “Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua”, approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro cinque metri dai corsi d’acqua;
- l’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall’art. 22 del D.M. 7 aprile 2006; l’uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall’art. 23 del D.M. 7 aprile 2006 [2].
Si evidenzia inoltre che lo standard 5.2 si applica, ad eslusione degli oliveti e del pascolo permanente, a qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 o delle indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del Reg. (CE) n. 1698/2005 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.
Il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i, all’art. 22 comma 1, stabilisce che le Regioni e Province specificano con propri provvedimenti gli impegni di condizionalità applicabili a livello territoriale (ai sensi dell’art. 3 e degli allegato 1 e 2).
Lo stesso articolo, al comma 3, stabilisce che in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, emanati in applicazione del comma 1, o in assenza di specifici interventi delle stesse previsti negli allegati 1 e 2, si applicano gli impegni indicati dal D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.
In particolare per lo standard 5.2, in base allo “stato complessivo attuale” dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, definito nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza come “ottimo”, “buono”, “sufficiente”, “scarso” e “pessimo, il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i. prevede che le Regioni e Province autonome stabiliscano con propri provvedimenti:
- la distanza relativa al divieto di effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente, che può ridursi fino a tre metri in presenza di “stato complessivo attuale” del corpo idrico superficiale interessato di grado “sufficiente” o “buono”;
- il divieto di effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante, si considera rispettato in presenza di “stato complessivo attuale” del corpo idrico superficiale interessato di grado “ottimo”.
- il divieto di fertilizzazione inorganica, che può intendersi rispettato con limite di tre metri, in presenza di:
1) “stato complessivo attuale” del corpo idrico superficiale interessato di grado “buono” o “ottimo”;
2) frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.
Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l'impegno si considera rispettato.
La classificazione sopra indicata deve essere disponibile in modo da assicurare la necessaria informazione a livello di singola azienda agricola e l’effettiva controllabilità del requisito.
La Circ. 15 maggio 2012, n. ACIU.2012.214, per l’effettuazione dei controlli dello standard 5.2, ha inoltre definito le modalità e i tempi di invio dei dati da parte dalle Regioni e Province autonome. In particolare ha stabilito che le Regioni e Province autonome devono inviare all’Organismo Pagatore competente per territorio e ad AGEA, in qualità di “autorità competente”, entro il 30 giugno 2012, la base dati grafica che permetta per il 2012 di individuare geograficamente gli elementi oggetto della classificazione.
Gli eventuali aggiornamenti, a valere per il 2013, relativi al Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, per l’individuazione geografica degli elementi oggetto della classificazione devono essere inviati all’Organismo Pagatore competente per territorio e l’AGEA, in qualità di “autorità competente”, entro il 31 dicembre 2012.
I dati in formato vettoriale devono essere georiferiti in base agli standard definiti dal D.P.C.M. 10 novembre 2011 relativo alle regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici.
La Circ. 15 maggio 2012, n. ACIU.2012.214 ha inoltre stabilito che, in assenza di deliberazione da parte delle Regioni e Province Autonome, oppure di mancata trasmissione dei dati geografici con gli standard sopra descritti, la base dati di riferimento presa in considerazione dall’Organismo Pagatore AGEA, per individuare i corsi d’acqua cui applicare lo standard, sarà il DbPrior 10K del CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, geografici e Statistici). La stessa Circolare ha inoltre stabilito che, i dati eventualmente forniti dalle Regioni devono essere compatibili e collegabili con questo strato, ovvero contenere per ciascun corso d’acqua entrambe le classificazioni SIBAPO (Sistema Informativo del Bacino del Po) e SINTAI (Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane).
Ai fini dei controlli sul rispetto dello standard saranno presi in considerazione i fiumi, i torrenti ed i canali contemplati nei DBPRIOR 10K appartenenti ai distretti idrografici di competenza delle diverse Regioni.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Circ. 15 maggio 2012, n. ACIU.2012.214.
[1] Il testo consolidato del D.M. n. 30125/2009, così come modificato dal D.M. 13 maggio 2011 e dal D.M. 22 dicembre 2011 , è consultabile sul sito web: http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7578.
[2] La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per l’atto A 4.
6. Controlli effettuati dall’Organismo pagatore AGEA
In base a quanto previsto dall’art. 12 del D.M. n. 30125/2009 e s.m.i, l’AGEA, in qualità di “autorità competente” ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, con la Circ. 15 maggio 2012, n. ACIU.2012.214 ha stabilito i termini e gli aspetti procedurali relativi:
- alla corretta individuazione dei Criteri Obbligatori di Gestione e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali e dei Requisiti minimi applicabili ad ogni azienda agricola, e che ogni agricoltore deve rispettare;
- agli elementi di verifica che devono essere controllati, al fine di accertare il rispetto da parte delle aziende agricole degli impegni di condizionalità;
- alle informazioni qualitative o quantitative che devono essere acquisite per poter calcolare l’esito aziendale di condizionalità ed applicare l’eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti;
- agli indici di verifica (portata, gravità e durata) per la determinazione della eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.
Per quanto sopraindicato l’Organismo pagatore AGEA, sulla base dei CGO, BCAA e dei Requisiti minimi applicabili all’azienda agricola, effettuerà il controllo degli elementi di verifica indicati nella Circ. 15 maggio 2012, n. ACIU.2012.214 e procederà all’acquisizione delle informazioni qualitative e/o quantitative che permettano di calcolare l’esito aziendale di condizionalità.
Si evidenzia inoltre che eventuali specificità e deroghe regionali, relative ai soli elementi di verifica definiti nella Circ. 15 maggio 2012, n. ACIU.2012.214, saranno considerate durante i controlli se opportunamente esplicitate e dettagliate nelle Delibere regionali di recepimento del D.M. n. 30125/2009 e s.m.i per il corrente anno.
7. Gestione delle segnalazioni di non conformità degli Enti competenti e degli Organi di Polizia giudiziaria
In base a quanto previsto all’allegato 3 della Circ. 15 maggio 2012, n. ACIU.2012.214, di seguito è indicata la procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità pervenute da Enti competenti in materia di ambiente, di sanità pubblica, di salute delle piante, di salute di igiene e benessere degli animali nonché le segnalazioni giunte dagli Organi di Polizia giudiziaria.
7.1 Segnalazioni di non conformità relative agli elementi di verifica indicati nella Circ. 15 maggio 2012, n. ACIU.2012.214
L’Organismo pagatore AGEA acquisirà le segnalazioni di non conformità che pervengano dagli Enti competenti in materia di ambiente, di sanità pubblica, di salute delle piante, di salute di igiene e benessere degli animali o dagli Organi di Polizia giudiziaria.
Come indicato nell’allegato 3 della Circ. 15 maggio 2012, n. ACIU.2012.214, a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo pagatore AGEA esamina la documentazione relativa alle non conformità rilevate e procede alla seguente valutazione:
a) segnalazione di una generica non conformità;
b) segnalazione di una non conformità, corredata di richiesta di integrazione del controllo;
c) segnalazione di una non conformità corredata da un verbale di controllo e della prescrizione della sanzione amministrativa corrispondente.
A seguito della valutazione delle segnalazioni, l’Organismo pagatore AGEA potrà decidere la loro archiviazione, come nel caso di segnalazioni di non conformità generiche, relative ad aziende o comportamenti non specificati o che non riguardino requisiti di condizionalità.
Le aziende agricole, oggetto di segnalazioni pertinenti, che pervengano all’Organismo pagatore AGEA entro il 15 settembre 2012, saranno inserite nel campione di aziende a controllo nella campagna in corso. Questo limite temporale permetterà all’Organismo pagatore AGEA di non pagare gli eventuali anticipi agli aiuti richiesti, prima del completamento dei controlli di condizionalità attivati.
Le altre aziende agricole, le cui segnalazioni pertinenti siano pervenute all’Organismo pagatore AGEA successivamente al 15 settembre 2012, saranno inserite nel campione di controllo nell’anno successivo.
I controlli di condizionalità, relativi alle aziende segnalate, potranno riguardare il solo Atto o Standard (o i soli Atti o Standard) a cui si riferisce la non conformità (o le non conformità).
Nel caso in cui, la documentazione, di una segnalazione di non conformità corredata da un verbale di controllo e della prescrizione della sanzione amministrativa corrispondente, pervenuta all’Organismo pagatore AGEA, permetta di determinare le riduzioni di condizionalità agli aiuti richiesti dall’azienda agricola, lo stesso Organismo pagatore potrà scegliere di avvalersi dei controlli effettuati dall’Ente competente.
7.2 Segnalazioni relative ad elementi di verifica non indicati nella Circ. 15 maggio 2012, n. ACIU.2012.214
Le segnalazioni potranno riguardare non conformità ad elementi di verifica non indicati nella Circ. 15 maggio 2012, n. ACIU.2012.214, ma presenti nelle Delibere regionali di recepimento del D.M. n. 30125/2009 e smi, e indicati nella presente Circolare nell’allegato 1 “Altre cause di infrazioni ai requisiti di condizionalità”, che non sono oggetto di controllo da parte dell’Organismo pagatore AGEA.
A seguito di queste segnalazioni l’Organismo pagatore AGEA procederà, con le modalità di cui al paragrafo 7.1, all’analisi della segnalazione e alla eventuale attivazione dei controlli di condizionalità, nell’anno in corso o nell’anno successivo, per l’azienda agricola oggetto della segnalazione.
Nel caso in cui la segnalazione di non conformità relativa ad elementi di cui all’allegato 1 sia corredata da un verbale di controllo completo della documentazione probante, il valore assegnato ai parametri di condizionalità (portata, gravità e durata) sarà pari a 3 e la riduzione di condizionalità, applicata agli aiuti richiesti dall’azienda, sarà pari al 3% (Reg. (CE) n. 1122/2009, art. 71, comma 1).
8. Meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni
Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili agli aiuti richiesti dall’azienda agricola a seguito del riscontro di violazioni agli obblighi di condizionalità è determinato in funzione di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del Reg. (CE) n. 73/2009 e dagli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (CE) n. 1122/2009.
Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni, applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli obblighi di condizionalità, è definito dalla Circ. 15 maggio 2012, n. ACIU.2012.214 in coerenza con quanto disciplinato dal D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.
Per quanto riguarda il meccanismo di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni si rimanda alla Circolare sopracitata.
Come precedentemente indicato, ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, l’Organismo Pagatore AGEA, senza procedere con ulteriori controlli, potrà considerare le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti, in materia di ambiente, di sanità pubblica, di salute delle piante, di salute di igiene e benessere degli animali o dagli Organi di Polizia giudiziaria, nel caso in cui la documentazione pervenuta permetta di determinare e di assegnare direttamente le riduzioni (e le eventuali esclusioni) agli aiuti richiesti dall’azienda agricola oggetto della segnalazione.
Nel caso di una segnalazione di non conformità relativa ad elementi di cui all’allegato 1, corredata da un verbale di controllo completo della documentazione probante, il valore assegnato ai parametri di condizionalità (portata, gravità e durata) sarà pari a tre e la riduzione di condizionalità, applicata agli aiuti richiesti dall’azienda, sarà pari al 3% (Reg. (CE) n. 1122/2009, art. 71, comma 1).
La presente circolare, pubblicata sul sito web dell’AGEA http://www.agea.gov.it, si compone di una parte generale, delle tredici schede regionali allegate, una per ciascuna Regione facente capo all’Organismo Pagatore AGEA, e dell’allegato 1.
Le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sono comunque pregati di voler dare la massima diffusione al presente documento presso gli agricoltori, le Associazioni e le Organizzazioni professionali.
Il Titolare
Dott.ssa Concetta Lo Conte
(2) Testo conforme all'originale.
Allegati (3)
(3) Allegati di prossimo inserimento.
D.M. 13 maggio 2011
D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125
D.M. 5 agosto 2004, art. 5
D.M. 22 dicembre 2011
Reg. (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009
Reg. (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005
Reg. (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007
Reg. (CE) 30 novembre 2009, n. 1122/2009
Reg. (CE) 27 gennaio 2011, n. 65/2011
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