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lunedì 30 luglio 2012

Domande di indennità di disoccupazione agricola in competenza 2011 i cui richiedenti risultano titolari di partita IVA e/o iscritti ad altra Cassa o Ente previdenziale: attività di verifica amministrativa per accertamento dell’attività lavorativa in proprio.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 27-7-2012 n. 12576
Domande di indennità di disoccupazione agricola in competenza 2011 i cui richiedenti risultano titolari di partita IVA e/o iscritti ad altra Cassa o Ente previdenziale: attività di verifica amministrativa per accertamento dell’attività lavorativa in proprio.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale pianificazione e controllo di gestione.

Msg. 27 luglio 2012, n. 12576 (1).

Domande di indennità di disoccupazione agricola in competenza 2011 i cui richiedenti risultano titolari di partita IVA e/o iscritti ad altra Cassa o Ente previdenziale: attività di verifica amministrativa per accertamento dell’attività lavorativa in proprio.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale pianificazione e controllo di gestione.



1. Attività istruttoria centralizzata sui richiedenti l’indennità di disoccupazione agricola in competenza 2011

Come già avvenuto lo scorso anno, anche quest’anno le domande di indennità di disoccupazione agricola sono state sottoposte ad un’attività istruttoria centralizzata, attuata tramite l’incrocio dei codici fiscali dei richiedenti la prestazione sia con il data-base dei titolari di partita IVA, fornito dall’Agenzia delle entrate, che con le informazioni provenienti dal Casellario dei lavoratori attivi. Ciò al fine di evidenziare, tra i richiedenti la prestazione, coloro che abbiano svolto attività di lavoro in proprio, professionale o parasubordinato senza obbligo di iscrizione presso le Gestioni dell’INPS, e di evitare l’eventuale erogazione di prestazioni parzialmente o totalmente non dovute.

La predetta attività istruttoria è stata realizzata in fase di presentazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola e assegno per il nucleo familiare.

Le informazioni recuperate dall’incrocio dei codici fiscali dei richiedenti la prestazione con il data-base dei titolari di partita IVA e con quello del Casellario dei lavoratori attivi sono, pertanto, già riportate nelle domande presenti negli archivi della Procedura di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola.

Tale procedura è stata opportunamente aggiornata per consentire l’utilizzo delle informazioni sull’attività di lavoro in proprio attraverso l’evidenziazione della titolarità di partita IVA e/o della iscrizione ad altro Ente o Cassa previdenziale, ai fini della definizione delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare dei lavoratori agricoli.

Gli aggiornamenti apportati alla sezione “lavoro autonomo” della procedura sono stati resi noti con il messaggio n. 6452 del 13 aprile 2012.

A livello centrale si è anche proceduto ad incrociare la lista dei codici fiscali dei soggetti risultati titolari di partita IVA con le informazioni presenti nell’archivio delle Camere di commercio e negli archivi delle Gestioni autonome degli artigiani e commercianti.

Da tale incrocio sono emerse le seguenti tipologie di situazioni:

1. titolari di partita IVA collegati ad un’impresa ed eventualmente anche iscritti alle Gestioni ART/COM;

2. titolari di partita IVA che non risultano né titolari di impresa né iscritti alle Gestioni ART/COM.

Le liste relative alle due tipologie citate sono contenute in due distinti file excel che saranno inviati con apposite comunicazioni alle Direzioni regionali.

Dette liste, generate a livello nazionale, sono filtrabili per regione, per provincia, per sede, selezionando le relative colonne e attivando la funzione “Filtro”.

Di seguito si forniscono, ad integrazione delle istruzioni già impartite con il messaggio n. 15122 del 22 luglio 2011 e il messaggio n. 18713 del 3 ottobre 2011 dell'INPS, ulteriori indicazioni per procedere all’istruttoria delle domande interessate all’accertamento sull’attività di lavoro in proprio.

Si precisa, ad ogni buon fine, che l’attività istruttoria comprende le seguenti attività:

- accertamento sull’attività in proprio con conseguente quantificazione in termini di giornate. Tale attività, realizzata prendendo a base le informazioni registrate nelle liste citate, è svolta dall’Area di Back-office di Verifica amministrativa;

- utilizzo delle predette informazioni sull’attività in proprio ai fini dell’eventuale successiva iscrizione alle Gestioni autonome (ART/COM, CD/CM) dell’INPS, ove necessario. Tale attività è svolta dall’Area di Back-office Anagrafica e flussi; ù- inserimento, in procedura di liquidazione DSAGR, delle informazioni sul lavoro in proprio ottenute in esito alle attività di Back-office di cui ai punti precedenti, ai fini della definizione delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare dei lavoratori agricoli. Tale attività è svolta dall’Area di Front-office Linea di servizio delle prestazioni a sostegno del reddito.

Le attività fin qui descritte saranno opportunamente valutate al fine di valorizzare l’attività di produzione relativa alla verifica dei requisiti necessari per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola.



2. Titolari di partita IVA con impresa

2.1. Premessa

La “LISTA 1”, relativa ai soggetti che sono risultati collegati ad un’impresa ed eventualmente iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti, contiene i seguenti dati:

- nelle colonne da A a R (in rosso) sono riportate le informazioni provenienti dall’archivio dei dati forniti dall’Agenzia delle entrate e dall’archivio delle domande di indennità di disoccupazione agricola;

- nelle colonne da S a X (in blu) sono presenti le informazioni provenienti dall’incrocio con gli archivi degli Artigiani e Commercianti;

- nelle colonne da Y a AL (in nero) sono riportate le informazioni provenienti dall’incrocio con l’archivio InfoCamere.

La funzione “Filtro” di excel può essere utilizzata anche al fine di evidenziare le posizioni che presentano una particolare situazione. A titolo esemplificativo:

- per ottenere le posizioni per le quali l’impresa non è cessata occorre attivare il filtro nella colonna relativa alla data di cessazione dell’impresa (AE) e selezionare solo la voce “vuote”;

- viceversa, per ottenere le posizioni per le quali l’impresa è cessata occorre attivare il filtro nella colonna relativa alla data di cessazione dell’impresa (AE) e togliere la spunta solo alla voce “vuote”.


2.2. Soggetti che risultano anche iscritti alle Gestioni ART/COM

I soggetti già iscritti alle Gestioni autonome degli artigiani e commercianti possono essere opportunamente evidenziati utilizzando la citata funzione di “Filtro”.

L’iscrizione del soggetto alle gestioni autonome è un’informazione già rilevata dalla procedura di liquidazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola, la quale segnala anche l’eventuale cancellazione.

Nel caso in cui la titolarità di impresa sia temporalmente coincidente con l’iscrizione attiva, per l’anno 2011, in una delle gestioni autonome (confronto fra colonne V e W con colonne AD e AE), non occorre procedere ad ulteriori accertamenti, poiché la citata procedura di liquidazione considera automaticamente le giornate di lavoro autonomo ai fini della definizione della domanda.

Se le due predette condizioni (titolarità d’impresa e iscrizione ART/COM) non sono temporalmente coincidenti debbono essere seguite le indicazioni del successivo paragrafo 2.3


2.3. Soggetti che non risultano iscritti alle Gestioni ART/COM e alla Gestione CD/CM

Ove il soggetto, pur partecipe ad impresa, non risulti iscritto alle Gestioni ART/COM ovvero si sia cancellato dalle medesime, dovrà essere valutata l’attività lavorativa svolta in proprio considerando la tipologia di attività e la carica rivestita all’interno dell’impresa.

Ove il soggetto, pur partecipe ad impresa agricola, non risulti iscritto alla Gestione CD/CM, dovrà essere valutata l’attività lavorativa agricola svolta in proprio anche richiedendo all’interessato, ove già non si sia proceduto, la compilazione della dichiarazione sostitutiva allegata al messaggio 16 aprile 2012, n. 6521 dell'INPS.

Le risultanze degli accertamenti effettuati dall’Area di Back-office di Verifica amministrativa sulle posizioni in questione, relativamente al lavoro in proprio svolto, dovranno essere utilizzate per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola nel seguente modo:

- se l’attività di lavoro in proprio ha comportato l’iscrizione in una delle gestioni autonome INPS (ART/COM, CD/CM), le giornate di lavoro in proprio quantificate con l’attività di verifica predetta saranno inserite in procedura di liquidazione DSAGR nella sezione “Lavoro autonomo” nelle sezioni riservate a CD/CM, ARTIGIANO, COMMERCIANTE, secondo le istruzioni della procedura medesima disponibili nell’Help-online; la procedura considererà il numero delle giornate di lavoro autonomo per la determinazione della prevalenza di attività (fra autonoma e subordinata) e per il computo delle giornate non indennizzabili ai fini del diritto all’indennità di disoccupazione agricola e all’assegno per il nucleo familiare;

- se l’attività di lavoro in proprio non ha determinato l’obbligo di iscrizione in una delle gestioni autonome INPS (ART/COM, CD/CM), le relative giornate saranno, invece, inserite in procedura di liquidazione DSAGR nella sezione “Lavoro autonomo” - “Attività senza obbligo di iscrizione” - “Giornate senza obbligo di iscrizione”: il numero di giornate acquisito sarà considerato per la determinazione della prevalenza di attività e per il computo delle giornate non indennizzabili ai fini del diritto all’indennità di disoccupazione agricola; questo stesso numero di giornate acquisite non sarà considerato ai fini del calcolo dell’assegno per il nucleo familiare.



3. Titolari di partita IVA senza impresa

La “LISTA 2” è relativa ai soggetti che dall’incrocio con l’archivio InfoCamere ha dato esito negativo, non risultando partecipazione ad impresa né iscrizione alle Gestioni ART/COM. Essa contiene, nelle colonne da A a R, le informazioni provenienti dall’archivio dei dati forniti dall’Agenzia delle entrate e dall’archivio delle domande di indennità di disoccupazione agricola.


3.1. Soggetti con partita IVA cessata

Talune delle posizioni contenute nella LISTA 2 riguardano soggetti la cui partita IVA risulta cessata. In considerazione delle istruzioni già impartite con messaggio n. 15122 del 22 luglio 2011 dell'INPS, relativamente alle partita IVA inattive, le domande relative a tali posizioni potranno essere definite immediatamente.

A tal fine va attivato il filtro sulla colonna “Stato” (colonna “I”) e selezionata la voce “CESSATA”: si ottengono così i numeri di domanda (in colonna “M”) relativi alle posizioni definibili.


3.2. Soggetti con partita IVA attiva

Per quanto riguarda, invece, le posizioni dei soggetti che, pur non essendo iscritti alle Camere di commercio sono titolari di partita IVA ancora attiva, si osserva che l’art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, tra l’altro, prevede:

- al comma 3 che, in caso di cessazione dell’attività, il contribuente debba entro 30 giorni farne dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate;

- al comma. 15-quinquies, come sostituito dall’art. 8, co. 9, lett. a) del decreto legge n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012, che l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la predetta dichiarazione e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita IVA.

In considerazione delle disposizioni richiamate, per potere procedere alla definizione delle domande di prestazione, dovrà essere inviata agli interessati la richiesta di informazioni in merito all’eventuale cancellazione della partita IVA o all’eventuale attività di lavoro in proprio svolta, secondo il fac-simile allegato al presente messaggio, insieme alla dichiarazione sull’attività in proprio già allegata al messaggio n. 6521 del 16 aprile 2012.



4.  Iscritti ad altra Cassa o Ente previdenziale

Premesso che l’incrocio con il Casellario dei lavoratori attivi non ha riguardato gli iscritti a Casse o Enti previdenziali che gestiscono solo posizioni assicurative da lavoro dipendente (INPDAP, ENPALS, IPost), per i quali le informazioni sul lavoro extra-agricolo sono già rilevate dalla procedura di liquidazione della prestazione in argomento tramite il prelievo automatico dei dati UniEmens, si forniscono le seguenti istruzioni.

Ogni sede può estrarre la lista dei soggetti iscritti ad altra Cassa o Ente previdenziale mediante la procedura di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola, attivando l’opzione “Consulta”, accedendo all’archivio delle “Domande con inquiry completo” e selezionando in “Tipologia” la voce “Lavoro autonomo senza iscrizione anno corrente”.

Si otterrà la lista comprendente tutte le posizioni interessate da presenza di partita IVA e iscrizione al Casellario dei lavoratori attivi relativamente alla provincia di appartenenza dell’operatore.

Tale lista potrà essere esportata in formato excel. Selezionando la colonna “Recuperato da inquiry” ed attivando il filtro “Partita IVA e Casellario lavoratori attivi”. Si potranno così visualizzare con facilità i codici fiscali dei soggetti per i quali l’inquiry con Casellario dei lavoratori attivi ha dato esito positivo.

Nella procedura di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola, selezionando l’opzione “Consulta”, aprendo da Archivi utility “P.IVA e Casellario lavoratori attivi” e inserendo il codice fiscale precedentemente copiato dal file excel esportato, viene visualizzato il dettaglio della Cassa o dell’Ente presso il quale il soggetto è iscritto e, ove presente, il periodo contributivo.

All’esito delle predette operazioni si dovrà richiedere all’interessato di produrre la documentazione relativa al rapporto intrattenuto con la Cassa/Ente di iscrizione al fine di valutare l’incidenza del lavoro in proprio sul diritto alla prestazione.

Le risultanze dell’attività di verifica sul lavoro in proprio effettuata dall’Area di Back-office di Verifica amministrativa saranno utilizzate per la liquidazione delle prestazioni in argomento nel seguente modo:

- ove l’iscrizione ad altra Cassa o ad altro Ente previdenziale sia dovuta all’esercizio di attività di lavoro professionale svolta per l’intero anno o in misura prevalente rispetto all’attività di lavoro dipendente agricolo ed eventualmente non agricolo, non sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione agricola;

- ove l’iscrizione ad altra Cassa o ad altro Ente previdenziale sia dovuta all’esercizio di attività di lavoro professionale svolta per parte dell’anno e in misura non prevalente rispetto all’attività lavorativa subordinata, le giornate di attività professionale sono da considerarsi non indennizzabili.

Per entrambe le situazioni predette le giornate di attività di lavoro in proprio debbono essere inserite in procedura di liquidazione DSAGR nella sezione lavoro autonomo “Giornate senza obbligo di iscrizione”.

Nei casi, invece, in cui l’iscrizione ad altra Cassa o Ente previdenziale sia stata mantenuta esclusivamente allo scopo di conservare il diritto ad un trattamento pensionistico, ed il soggetto interessato dimostri di non avere svolto alcuna attività di lavoro professionale nel corso del 2011, la domanda di indennità di disoccupazione agricola potrà essere definita non tenendo conto dell’iscrizione; in procedura di liquidazione DSAGR andrà tolta la spunta sulla voce “Lavoro autonomo senza obbligo di iscrizione e/o P. IVA”;

- ove l’interessato svolga attività con iscrizione alla Gestione Separata di altro Ente, la quantificazione del periodo di attività lavorativa parasubordinata dovrà essere effettuata moltiplicando per 30 il numero dei mesi di accredito contributivo presso la detta Gestione Separata. Si otterrà, così - ai fini della determinazione della prevalenza di attività tra parasubordinata e dipendente (agricola e non agricola) e del computo delle giornate non indennizzabili - il numero di giornate che dovranno essere inserite nella procedura di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola, secondo le indicazioni già fornite, con messaggio n. 11560 del 26 maggio 2011 dell'INPS (paragrafo 7, ultimo capoverso), per la trattazione delle domande i cui richiedenti risultano iscritti alla Gestione Separata INPS. Si ricorda, in proposito, che, ove le informazioni provenienti dal Casellario dei lavoratori attivi non siano esaustive, si può richiedere all’interessato, ai fini del completamento dell’istruttoria, la compilazione della dichiarazione sostitutiva allegata al messaggio n. 6521 del 16 aprile 2012 dell'INPS, la quale prevede, tra l’altro, l’indicazione dei periodi di attività lavorativa in qualità di parasubordinato e dell’Ente presso il quale è versata la relativa contribuzione.


Il Direttore generale

Nori



Allegato


Al Sig/Sig.ra ________________

__________________________

__________________________


Oggetto: Definizione domanda di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli. Richiesta documentazione relativa ad eventuale attività lavorativa in proprio svolta.


Con riferimento alla domanda di indennità di disoccupazione agricola e/o assegno per il nucleo familiare n. _____________, si comunica che la S.V. è risultata titolare di partita IVA attiva.

Al riguardo si informa che, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, i titolari di partita IVA possono avere diritto all’indennità di disoccupazione agricola alle seguenti condizioni:

- se nell’anno di competenza della prestazione (2011) non è stata svolta alcuna attività di lavoro in proprio;

oppure

- se nell’anno di competenza della prestazione (2011) l’attività di lavoro in proprio è stata svolta in modo non prevalente rispetto all’attività lavorativa dipendente. La prevalenza di attività è determinata dal raffronto tra le attività di lavoro in proprio e di lavoro subordinato quantificate in termini di giornate impiegate nell’una e nell’altra attività.

Non essendo possibile, allo stato degli atti, valutare la sussistenza di una delle predette condizioni, è necessario che la S.V., entro 60 giorni dal ricevimento della presente:

a) comunichi la data di avvenuta cancellazione della partita IVA di cui risulta titolare;

oppure

b) presenti documentazione attestante la tipologia di attività di lavoro in proprio svolta nell’anno 2011 nonché le modalità di svolgimento ovvero l’allegato modello di dichiarazione sostitutiva.

In mancanza di riscontro entro il termine sopra indicato, la domanda di indennità di disoccupazione agricola dovrà essere respinta.


Il Direttore della Struttura INPS

__________________________


AVVERTENZE: La normativa vigente (art. 35, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) prevede l’obbligo, da parte dei titolari di partita IVA che non svolgano più attività di impresa o di arti e professioni, di dichiarare la cessazione di attività ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.



D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35
Msg. 22 luglio 2011, n. 15122
Msg. 16 aprile 2012, n. 6521, All.

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