Agenzia delle Entrate
Ris. 24-7-2012 n. 80/E
Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche ai fini della registrazione degli incassi e dei pagamenti per la determinazione del reddito professionale - Art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Ris. 24 luglio 2012, n. 80/E (1).
Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche ai fini della registrazione degli incassi e dei pagamenti per la determinazione del reddito professionale - Art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, è stato esposto il seguente
Quesito
Lo Studio Alfa (di seguito "lo Studio") evidenzia che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 (come recentemente modificato, ai commi 1 e 6, dall'art. 7, comma 2, lett. aa), n. 1), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), è possibile annotare, nei registri IVA, un documento riepilogativo di tutte le fatture emesse e/o ricevute il cui importo totale non superi € 300,00.
Il medesimo Studio evidenzia, altresì, che, non avendo optato per la tenuta della contabilità ordinaria, può annotare gli incassi ed i pagamenti e le altre operazioni non rilevanti ai fini dell'IVA, in apposite sezioni dei registri tenuti per tale ultima imposta.
Tanto premesso, lo Studio istante chiede se l'annotazione nel registro IVA di un documento riepilogativo con le caratteristiche di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 695 del 1996 sia compatibile con la corretta registrazione anche degli incassi e dei pagamenti.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Lo Studio istante ritiene che la suddetta semplificazione sia compatibile con la corretta annotazione nel registro IVA anche degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale.
Con riferimento, in particolare, alla registrazione dell'attivo, il suddetto Studio precisa che le somme percepite sarebbero comunque elencate in un documento riepilogativo distinguendo, per ciascuna fattura, il numero, la data, l'imponibile, il contributo integrativo addebitato al cliente e l'IVA. Ad essere omessa, sarebbe, quindi, la semplice indicazione delle generalità di ogni singolo contribuente, peraltro, rilevabile, in ogni momento, attraverso la consultazione delle singole fatture.
Inoltre, il medesimo Studio sottolinea che l'eventuale mancato incasso di una fattura emessa sarebbe comunque evidenziabile con un'apposita annotazione nella sezione "mancati incassi e pagamenti" del registro IVA.
Parere dell'Agenzia delle entrate
L'art. 19, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lett. e) ed f) dell' art. 13 del medesimo decreto, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite, sotto qualsiasi forma e denominazione, nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando gli elementi individuati nelle successive lettere a), b) e c), ossia:
1. l'importo del corrispettivo, al lordo o al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito (le quali ultime sono incluse nel compenso), eventualmente anticipate direttamente in nome e per conto del cliente, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
2. le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
3. gli estremi del documento.
Con le disposizioni recate dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, si prevede che qualora sui registri IVA vengano effettuate separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta, il registro cronologico di cui al citato art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, possa non essere tenuto.
Inoltre, al fine di rispettare il principio di cassa enunciato dall'art. 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il citato comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 695 del 1996, prevede, al secondo periodo, che, qualora l'effettivo incasso dei compensi ovvero l'effettivo pagamento delle spese non avvenga nell'anno di annotazione, è necessario effettuare, nei registri di cui sopra e con riferimento alle distinte operazioni, specifiche registrazioni dalle quali risultino l'importo complessivo dei richiamati mancati incassi e pagamenti. Il terzo periodo, a sua volta, prevede che l'ammontare relativo ai predetti incassi o pagamenti devono essere annotati, sempre nei medesimi registri, con riferimento al periodo d'imposta in cui vengono ricevuti o effettuati.
Nei registri IVA, pertanto, è possibile annotare:
1. sia le operazioni rilevanti ai fini di tale imposta;
2. sia i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito professionale, in apposite sezioni dei medesimi.
Ferme restando le regole generali di registrazione, dettate dagli artt. 23 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è inoltre prevista, dall'art. 6 del citato D.P.R. n. 695 del 1996, la possibilità di rilevare, anziché singolarmente, più fatture IVA dal modesto importo. Con l'art. 7, comma 2, lett. aa), n. 1), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si è modificato il citato art. 6, prevedendo un aumento dell'importo per poter riepilogare in un unico documento le fatture emesse e/o ricevute nel mese, da euro 154,90 a € 300,00.
Pertanto, allo stato, i soggetti passivi IVA hanno la possibilità di registrare le fatture attive e/o passive, se di importo inferiore a € 300,00, attraverso un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
1. i numeri delle fatture cui si riferisce;
2. l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
3. l'ammontare dell'imposta distinto per aliquota applicata.
Tanto premesso, si è dell'avviso che sia possibile avvalersi della semplificazione sopra descritta anche per la registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale, qualora gli stessi vengano annotati in una sezione separata del registro IVA, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto. E ciò nonostante tale ultima norma rinvii all'art. 19 del D.P.R. n. 600 del 1973 e, quindi, lasci presumere che sia necessario annotare distintamente, ancorché nell'unico registro IVA, ogni operazione rilevante sia ai fini di tale imposta che ai fini delle imposte dirette. Del resto, i contribuenti che già normalmente si avvalgono della semplificazione in parola sono tenuti ad integrare la registrazione ai fini IVA solo con l'indicazione della data dell'incasso e/o del pagamento ovvero degli importi fuori campo IVA.
Pertanto, nel caso di specie, lo Studio istante, stante l'opzione per la contabilità semplificata, potrà utilizzare il documento riepilogativo di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 695 del 1996 non solo per le annotazioni ai fini IVA ma anche per rilevare, ai fini delle imposte dirette, le operazioni alle stesse sottostanti.
Si è, però, dell'avviso che, per motivi di omogeneità, il documento cumulativo potrà essere annotato anche ai fini delle imposte sui redditi solo laddove le fatture emesse e/o ricevute, e nel medesimo documento riepilogate, siano state tutte saldate. In tale evenienza, come unica data associata al documento riepilogativo, potrà essere utilizzata quella dell'ultimo incasso e/o pagamento. Ne consegue che eventuali fatture emesse e/o ricevute nel periodo di riferimento, anche se di importo inferiore a € 300,00, andranno annotate separatamente se non ancora saldate al momento della formazione e registrazione del documento riepilogativo.
Si precisa, infine, che le singole fatture, emesse e/o ricevute, dovranno essere conservate, unitamente al documento riepilogativo, anche al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Il Direttore centrale
Arturo Betunio
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 13
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 19
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54
D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, art. 3
D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, art. 6
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