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venerdì 19 ottobre 2012

Irpef, taglio a detrazioni e deduzioni complica sistema e genera doppie imposizioni




Escluse dalla franchigia di 250 euro le donazioni liberali agli enti religiosi, mentre per l'assegno al coniuge e alcuni contributi obbligatori scatta il doppio prelievo. Le misure contenute nella legge di stabilità contrastano con lo Statuto del contribuente e rendono il sistema più complesso e farraginoso.
Dopo il 'balletto' di informazioni discordanti assumono una versione più definita le modifiche legislative apportate all'imposta sulle persone fisiche riassumibili prevalentemente in due grandi variazioni: la diminuzione di un punto percentuale delle prime due aliquote con decorrenza dal 2013 e l'alleggerimento dei benefici fiscali legati agli oneri deducibili e detraibili a partire dall'anno d'imposta in corso, il 2012. Ed è proprio l'intervento sulle detrazioni e deduzioni operato introducendo una franchigia di 250 euro e un tetto complessivo di 3.000 euro che presenta le maggiori incongruenze. Anzitutto per effetto della franchigia di 250 su alcuni oneri attualmente interamente deducibili come l'assegno al coniuge e alcune contribuzioni obbligatorie per legge come canoni, livelli, censi e altri oneri immobiliari si realizza una doppia imposizione proprio sulla quota non deducibile. Desta poi perplessità la scelta di prevedere un trattamento fiscale diverso delle liberalità in funzione dell'ente beneficiario. La franchigia di 250 euro infatti viene prevista per le erogazioni liberali a favore di Università e fondazioni universitarie ma non per le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.
Riduzione delle aliquote. La riduzione delle aliquote non incide su una vasta platea di contribuenti che non paga imposta. Trattasi prevalentemente di percettori di redditi bassi che, per effetto delle detrazioni (spesso largamente incapienti), non sono soggetti a imposizione. Parliamo di una platea di oltre 10,6 milioni di contribuenti, pari a oltre il 25% del totale contribuenti Irpef. Probabilmente è a questa platea, spesso in condizioni di estremo bisogno, che bisognava destinare, se non tutto una larga parte, delle risorse disponibili. Infatti, la riduzione delle aliquote impatta su tutti i soggetti passivi di IRPEF e sono proprio i contribuenti con redditi superiori a 28.000 euro a goderne appieno con un risparmio di imposta lorda pari a 280 euro.
Minori benefici fiscali per oneri deducibili e detraibili. Le modifiche normative apportate alla disciplina degli oneri meritano un approfondimento maggiore in virtù dei delicati temi sottesi. Il Governo, consapevole della inusuale retroattività della norma, esplicita di operare in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto dei diritti del contribuente). Va detto che le norme fiscali non dovrebbero essere retroattive. La retroattività, infatti, affievolisce la certezza del diritto perché pregiudica la stabilità del diritto stesso ed impedisce al soggetto di calcolare le conseguenze delle proprie azioni. Sulla maggior parte degli oneri deducibili e detraibili (al 19%) viene introdotta una franchigia di 250 euro. In alcuni casi, come per le spese sanitarie, la franchigia era già presente ma viene ampliata. Altre spese deducibili/detraibili sono già soggette, ai fini dell'agevolazione fiscale, ad un limite massimo, non palesemente modificato dalla legge di stabilità ma, in taluni casi, la nuova franchigia introdotta vanifica quasi totalmente la presenza dell'agevolazione. fiscale. E' il caso delle spese sostenute per attività sportiva per i ragazzi tra i 15 e i 18 anni che prevede un limite massimo per ciascun figlio di 210 euro; ne consegue che solo chi sostiene tali spese per più di un figlio potrà usufruirne.
L'ulteriore introduzione del tetto massimo complessivo di 3.000 euro a cui concorrono gli oneri detraibili al 19%, fatta eccezione delle spese mediche, contribuisce ulteriormente ed in maniera rilevante a vanificare la detraibilità di più spese in capo allo stesso soggetto. Forse un vero e reale riordino delle deduzioni/detrazioni avrebbe raggiunto ugualmente l'obiettivo di reperire risorse finanziarie ma avrebbe avuto l'indubbio vantaggio di una semplificazione di non poco conto. Infatti, alcuni oneri sono dichiarati da un numero non elevato e talvolta veramente esiguo di contribuenti. Nel caso delle spese per attività sportive sopra menzionate solo 1,5 milioni di contribuenti dichiarano tale onere.Anche altri oneri presentano frequenze estremamente basse rispetto alla platea dei contribuenti IRPEF che supera i 41,5 milioni di soggetti. Dichiarano interessi passivi per mutui diversi dall'abitazione principale meno di 30.000 contribuenti; interessi per la costruzione dell'abitazione principale circa 217.000 soggetti fino a interessi su mutui per il recupero edilizio dichiarati da meno di 5.000 persone. E l'elenco potrebbe continuare.
Ma, continuando ad analizzare l'elenco degli oneri per i quali viene introdotta la franchigia di 250 euro ci troviamo di fronte ad una singolare scoperta: la franchigia, che prima non c'era, viene introdotta per le erogazioni liberali a favore di Università e fondazioni universitarie ma non per le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose generando un trattamento fiscale diverso delle liberalità in funzione dell'ente beneficiario. Ma, forse, la più forte difformità che riscontriamo a seguito dell'introduzione della franchigia riguarda alcuni oneri deducibili. La prima riguarda i canoni, livelli, censi, contributi obbligatori e altri oneri immobiliari. Trattasi, nella maggior parte dei casi, di contribuzione obbligatoria per legge. L'introduzione della franchigia di 250 euro produce l'effetto di sottoporre a doppia tassazione l'importo della franchigia: il contribuente è obbligato per legge al contributo e successivamente, a seguito delle norme introdotte dalla legge di stabilità, paga imposta (all'aliquota marginale) sui 250 euro che non ha potuto dedursi.
Altro caso analogo riguarda l'assegno periodico corrisposto al coniuge, nei casi di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Anche in questo caso il contribuente non può esimersi dal pagamento dell'assegno al coniuge che è determinato in virtù di provvedimento giudiziario ma, per effetto della franchigia, è costretto anche a pagare l'Irpef sui 250 euro non deducibili. L'intento normativo che precedentemente garantiva la piena deducibilità dell'assegno corrisposto al coniuge trovava fondamento nel cambiamento di persona fisica soggetta ad Irpef. Infatti la norma prevedeva completa deducibilità dell'importo dell'assegno versato da parte del soggetto obbligato e la dichiarazione della somma percepita come reddito e, quindi soggetta ad imposta, da parte del coniuge percettore.
In entrambi i casi ci troviamo di fronte ad una evidente deroga dal divieto della "doppia imposizione" che ha ispirato la nostra normativa fiscale e la cui violazione ha influenzato interventi correttivi, se pur talvolta tardivi. Basti pensare alla vecchia deducibiltà dell'Ilor, al dibattito europeo sull'Irap giudicata (in parte) applicarsi alla stessa base imponibile dell'Iva, ecc. Ricordiamo che il divieto di doppia imposizione è sancito nell'ordinamento giuridico italiano ed è anche argomento di diritto internazionale (trattati e convenzioni internazionali). Il divieto di doppia imposizione è condizione e conseguenza necessaria dei principi di uguaglianza nell'imposizione e di giustizia fiscale.
FONTE

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