Ministero dell'interno
Circ. 25-10-2012 n. 6561
Procedura di emersione dal lavoro irregolare D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109. Assistenza sanitaria nelle more della conclusione della procedura di emersione.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, Ufficio I - Pianificazione delle politiche dell’immigrazione e dell'asilo.
Circ. 25 ottobre 2012, n. 6561 (1).
Procedura di emersione dal lavoro irregolare D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109. Assistenza sanitaria nelle more della conclusione della procedura di emersione.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, Ufficio I - Pianificazione delle politiche dell’immigrazione e dell'asilo.
Ai
Sigg. Prefetti titolari degli uffici territoriali di Governo
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
Al
Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta
Aosta
e, p.c.:
Al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dell'immigrazione
Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro
Roma
All'
Ufficio del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione
Largo Chigi, 19
Roma
Al
Gabinetto del Sig. Ministro
Sede
All'
I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale
Via Ciro il Grande, 21
Roma
All'
Agenzia delle entrate
Direzione centrale servizi ai contribuenti
Via del Giorgione, 159
Roma
Al
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Roma
Testo della circolare
Sono pervenuti a questo Dipartimento numerosi quesiti in ordine alla assistenza sanitaria da erogare ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda di emersione dal lavoro irregolare nelle more della conclusione della procedura disciplinata dall'art. 5 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.
In merito, sentito anche il Ministero della Salute, si richiama preliminarmente il contenuto del comma 16 di detta disposizione che destina una quota del contributo forfetario di 1000 euro versato per ciascun lavoratore al finanziamento dei maggiori oneri del Servizio sanitario nazionale, con un incremento fissato in 43 milioni di euro per l'anno 2012 e in 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
La quota destinata alla copertura contributiva previdenziale e assistenziale e l'iscrizione al SSN assumono particolare rilevanza in tale contesto lavorativo, soprattutto nel caso di necessità di certificato di malattia e per la conseguente indennità di malattia INPS. Il comma 11 del medesimo art. 5 del D.Lgs. n. 109 del 2012 prevede inoltre che "nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al successivo comma 13".
Alla luce delle suindicate norme, si ritiene che i cittadini stranieri per i quali sia stata presentata dichiarazione di emersione ai sensi del decreto legislativo citato, siano assimilabili ai destinatari dell'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 34 del T.U. Immigrazione, D.Lgs. n. 286 del 1998, e, quindi, possano essere iscritti al Servizio sanitario nazionale.
Poiché i lavoratori stranieri regolarizzandi non sono in possesso di codice fiscale, che viene rilasciato al momento della convocazione degli stessi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, si ritiene che possano essere assistiti come stranieri temporaneamente presenti, nonostante non si trovino più nella condizione di irregolarità giuridica.
Per quel che attiene al rilascio della tessera sanitaria, a parità di condizione con i cittadini italiani, dovrà necessariamente attendersi il rilascio del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate. I cittadini stranieri che invece sono già in possesso di codice fiscale possono iscriversi direttamente al Servizio sanitario nazionale. Eventuali oneri per prestazioni sanitarie fruite nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di emersione e la data di regolarizzazione dell'iscrizione anagrafica non potranno essere rendicontate al Ministero dell'Interno, come ribadito dal Ministero della Salute, dato che il procedimento inizia con la presentazione della "dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro" all'INPS mediante utilizzo dei moduli appositamente predisposti.
Si ringrazia per l'attenzione.
Il Direttore centrale
Malandrino
D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, art. 5
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 34
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