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martedì 30 ottobre 2012

Richiamo, per aggiornamento e addestramento, di personale militare in congedo per l'anno 2012.




MINISTERO DELLA DIFESA
Ricostruzione completa del testo dell'atto DECRETO 6 agosto 2012

Richiamo, per aggiornamento e addestramento, di personale militare in congedo per l'anno 2012. (12A11464) (GU n. 253 del 29-10-2012 IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 889, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato codice dell'ordinamento militare, che prevede la possibilita' di richiamare in servizio il personale militare in congedo illimitato, per esigenze di carattere operativo o addestrativo delle Forze Armate, nonche' l'art. 1006 che estende tale facolta' nei confronti dei militari di truppa, con provvedimento del Ministro della difesa; Visto l'art. 986 commi 1, lettera a, e 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale dispone che il militare in congedo puo' essere richiamato in servizio d'autorita', con decreto del Ministro della difesa, secondo le norme e nei casi previsti dallo stesso codice; Visto l'art. 997 comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, che prevede l'obbligo di servizio in capo all'ufficiale e al sottufficiale di complemento di frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate, nonche' l'art. 939, comma 2, in forza del quale agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento; Ravvisata la necessita' di provvedere, per l'anno 2012, all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in congedo illimitato; Decreta: Art. 1 1. Per l'anno 2012 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento: a) per l'Esercito, 16 ufficiali per periodi di 95 giorni (5 + 45 +45 gg.) ovvero 32 ufficiali per periodi di 45 giorni; pari complessivamente a 4 ufficiali in ragione d'anno; b) per la Marina Militare, 48 ufficiali per periodi di 30 giorni, pari a 4 ufficiali in ragione d'anno
1. Con successivo decreto saranno previsti per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialita' e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonche' i tempi, i modi e la durata del richiamo.
 
Art. 3 1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione. Roma, 6 agosto 2012 Il Ministro: Di Paola

ALLEGATO
 

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