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giovedì 10 gennaio 2013

Ministero dello sviluppo economico Circ. 2-1-2013 n. 3657/C Società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis del codice civile) - Integrabilità dell'atto costitutivo "standard" - Parere.


Ministero dello sviluppo economico
Circ. 2-1-2013 n. 3657/C
Società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis del codice civile) - Integrabilità dell'atto costitutivo "standard" - Parere.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXI - Registro delle imprese.
Circ. 2 gennaio 2013, n. 3657/C (1).
Società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis del codice civile) - Integrabilità dell'atto costitutivo "standard" - Parere.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXI - Registro delle imprese.



Alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura


Uffici del Registro delle imprese


via p.e.c.
e, p.c.:
All'
UnionCamere


via mail ordinaria

A
Infocamere S.c.p.a.


via mail ordinaria

Al
Ministero della giustizia


Gabinetto del Sig. Ministro


via p.e.c.

Al
Consiglio nazionale del Notariato


Via Flaminia, 160


00196 - Roma





A seguito dell'emanazione del D.M. 23 giugno 2012, n. 138, recante, tra l'altro, approvazione del modello standard di atto costitutivo e statuto per la tipologia di società richiamata in oggetto, sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di integrare il predetto modello con clausole aggiuntive.
A tale riguardo, la Scrivente ha ritenuto opportuno, con nota 30 agosto 2012 (prot. n. 182451), acquisire il parere del Ministero della giustizia, nella sua qualità di Amministrazione concertante ai fini dell'emanazione del predetto decreto.
Nella citata nota questa Amministrazione, pur evidenziando che non sembravano desumibili, dal complessivo quadro normativo, elementi inequivoci ai fini della definizione della questione in esame, dichiarava, comunque, di ritenere maggiormente coerente con il quadro normativo in essere l'interpretazione secondo cui l'atto costitutivo (nonché statuto) redatto secondo il modello standard, non potesse essere oggetto di integrazioni, risultando altrimenti necessario utilizzare altre forme societarie (ad esempio, e per contiguità, la s.r.l. a capitale ridotto), per le quali non sono previsti modelli standard, né la gratuità dell'operato del notaio.
Con nota 10 dicembre 2012, n. m-dg.GAB.43644.U, il Ministero della giustizia ha espresso il proprio competente avviso sulla questione, pervenendo a conclusioni non coincidenti con quelle prospettate dalla Scrivente.
Ritiene, infatti, la predetta Amministrazione «che l'atto costitutivo e lo statuto delle società in questione ben possano essere integrati dalla volontà negoziale delle parti», e che, «in un sistema che delinea il paradigma della società a responsabilità limitata in chiave di ampia derogabilità da parte dei soci, appare del tutto incongruo ritenere che la norma primaria abbia voluto (non espressamente) limitare l'autonomia negoziale rimettendo ad una normativa regolamentare l'individuazione delle innumerevoli possibili opzioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento della società, senza peraltro che la selezione fosse dalla legge in alcun modo indirizzata con la formulazione di criteri e principi volti a conformare il modello inderogabile di costituzione dell'ente».


Si provvede, pertanto, alla diramazione del parere in questione, invitando codesti Uffici del Registro delle imprese a curarne l'osservanza.


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

Allegato


Nota 10 dicembre 2012, n. m-dg.GAB.43644.U
Società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis c.c.) - Integrabilità dell'atto costitutivo "standard". Parere (2).


(2)  nota 10 dicembre 2012, n. m-dg.GAB.43644.U, emanata dal Ministero della giustizia,

c.c. art. 2463-bis
D.M. 23 giugno 2012, n. 138
Nota 10 dicembre 2012, n. m-dg.GAB.43644.U
Ministero della giustizia
Nota 10-12-2012 n. m-dg.GAB.43644.U
Società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis c.c.) - Integrabilità dell'atto costitutivo "standard". Parere.
Emanata dal Ministero della giustizia, Gabinetto del Ministro.
Nota 10 dicembre 2012, n. m-dg.GAB.43644.U (1).
Società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis c.c.) - Integrabilità dell'atto costitutivo "standard". Parere.
(1) Emanata dal Ministero della giustizia, Gabinetto del Ministro.


Al
Ministero dello sviluppo economico

Dipartimento per l’impresa e l'internazionalizzazione

Roma




Facendo seguito alla Vostra nota n. 182451 del 30 agosto 2012, concernente l'oggetto, rappresento che a parere di questo Ministero deve ritenersi che l’atto costitutivo e lo statuto delle società in questione ben possano essere integrati dalla volontà negoziale delle parti.
L'articolo 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, con cui è stato introdotto nel sistema codicistico un nuovo modello di s.r.l., rappresentato dalla “società a responsabilità limitata semplificata”, ha infatti la chiara finalità di favorire, con la previsione della sottoscrizione e versamento di un capitale anche simbolicamente rappresentato da 1 euro, l'accesso dei giovani alla costituzione di società di capitali. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, infatti, è stato inserito l'articolo 2463-bis, che delinea la disciplina della s.r.l. semplificata, prevedendo al secondo comma che l’atto costitutivo di detta società debba essere redatto per atto pubblico in conformità ad un modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
Analogamente, l'articolo 3, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 stabilisce che, con decreto concertato tra le medesime amministrazioni (v. D.M. n. 138/2012), deve essere tipizzato lo statuto standard della società a responsabilità limitata semplificata e devono altresì essere individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci: le scelte finalizzate alla determinazione del contenuto minimo del modello di atto costitutivo e statuto standard, dunque, sono state condizionate dai limiti propri dell'intervento normativo regolamentare, segnatamente in relazione alle norme relative al funzionamento della società.
Va considerato, infatti, che - al di là degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'atto che delineano l'identità dell'ente (e che pertanto ne costituiscono un ineliminabile contenuto: dati identificativi dei soci, ammontare delle loro partecipazioni, dati identificativi degli amministratori, denominazione sociale, sede principale, ecc.) - la disciplina codicistica sul funzionamento delle società a responsabilità limitata fornisce regole che ben possono essere modificate statutariamente (a titolo esemplificativo si possono citare: l'articolo 2479 c.c., primo comma, sulla individuazione delle materie per le quali le decisioni sono riservate alla competenza dei soci; l'articolo 2479-bis c.c., in tema di maggioranze necessarie all'adozione di delibere sociali e di modalità di convocazione e svolgimento dell'assemblea; l’articolo 2481 c.c. sulla facoltà concessa agli amministratori di aumentare il capitale sociale; l'articolo 2483 c.c. sulla possibilità che la società emetta titoli di debito). E poiché la norma primaria non ha fornito sul punto alcuna indicazione, rimettendo all'attività normativa regolamentare la sola tipizzazione - appunto secondo un modello standard - dell'atto costitutivo e dello statuto delle s.r.l. semplificate, deve ritenersi che la disciplina applicabile sul funzionamento della società non può che essere quella prevista dal codice civile, non essendo affatto necessario elaborare un modello standard recante l'indicazione delle singole clausole riportanti il contenuto della legge.
Neppure è possibile ipotizzare che lo schema tipico dell'atto costitutivo dovesse contenere opzioni negoziali che sono piuttosto rimesse alla libera volontà dei soci. Se così si fosse ragionato, con l’atto normativo secondario si sarebbe limitata, in modo non espressamente consentito dalla norma primaria, la volontà delle parti.
Ancora, non sarebbe risultato utile strutturare il modello standard riportando (in modo necessariamente incompleto e comunque rimesso alla concreta definizione da parte del notaio rogante) tutte le possibili fattispecie alternative di funzionamento delle molteplici componenti dell'ente.
In conseguenza di quanto sopra esposto, il modulo standard adottato col D.M. n. 138/2012 (articolo 1, comma 1) contiene clausole minime essenziali che, integrate dalla regolamentazione codicistica, consentono il funzionamento della società a responsabilità limitata semplificata costruita su quel modello. D'altra parte, nulla impedisce alle parti di derogare allo schema tipico mediante la pattuizione di un diverso contenuto di atto costitutivo e statuto per tutte (e ipotesi in cui la normativa codicistica consente, appunto, una deroga negoziale (così espressamente l'articolo 1, comma 2).
Posto quanto sopra, non paiono condivisibili gli argomenti addotti a sostegno della tesi per la quale il modello standard ministeriale dell'atto costitutivo e dello statuto della s.r.l. semplificata non possa essere integrato dalla volontà negoziale. La disposizione contenuta nell'alinea del secondo comma dell'articolo 2463-bis c.c., per il quale, nella società a responsabilità limitata semplificata, l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia non sembra possa essere letta come norma limitativa dell'autonomia negoziale delle parti che intendono adottare il nuovo modello societario in questione, del quale la stessa norma richiamata delinea i caratteri essenziali come sottotipo dalla società a responsabilità limitata (v. ultimo comma dell'articolo 2463-bis c.c., che, appunto, richiama la disciplina della s.r.l. in quanto compatibile).
Come già accennato, in un sistema che delinea il paradigma della società a responsabilità limitata in chiave di ampia derogabilità da parte dei soci, appare del tutto incongruo ritenere che la norma primaria abbia voluto (non espressamente) limitare l'autonomia negoziale rimettendo ad una normativa regolamentare l'individuazione delle innumerevoli possibili opzioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento della società, senza peraltro che la selezione fosse dalla legge in alcun modo indirizzata con la formulazione di criteri e principi volti a conformare il modello inderogabile di costituzione dell'ente.
Come sopra anticipato, poi, la finalità delle norme in questione è quella di favorire l'accesso dei giovani alla costituzione di società di capitali, nonché quello agevolare la fase della costituzione mediante l'utilizzazione di un modello predefinito (ma perciò non inderogabile) di atto costitutivo e statuto, idoneo a garantire la gratuità della prestazione professionale del notaio. Del tutto irragionevole sarebbe, dunque, ritenere che agli infratrentacinquenni possa essere limitata la possibilità di inserire clausole derogatorie nel modello tipizzato, così precludendo la facoltà di ricorrere alla nuova tipologia societaria, in evidente contrasto con le finalità primarie del sistema normativo in questione.
Neppure dirimente appare l'argomento che fa leva sull'esenzione degli onorari notarili prevista dall'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 1/2012. Ritenere infatti che la gratuità della prestazione professionale si determini (e sia perciò esigibile) allorché l'attività del notaio rogante si limiti all'adozione del modello ministeriale, non può portare, di necessità, ad una lettura dell'intera disposizione nel senso di considerare intangibile il medesimo modello di atto costitutivo e statuto. Certamente il modello standard ha la finalità di garantire l'esenzione dal pagamento degli onorari notarili, ma non vieta alle parti di investire il professionista del compito di modulare il negozio secondo le esigenze proprie dell'attività d'impresa che si intende svolgere in forma collettiva con quel modello societario semplificato.


Il Capo Gabinetto
Filippo Grisolia


c.c. art. 2463-bis
c.c. art. 2479
c.c. art. 2479-bis
c.c. art. 2481
c.c. art. 2483
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 3
D.M. 23 giugno 2012, n. 138, art. 1

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