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giovedì 10 gennaio 2013

TAR: ..il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (Persomil) ha sospeso cautelarmente dal servizio il maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri ..


T.A.R. Marche Ancona Sez. I, Sent., 07-06-2012, n. 392
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con il provvedimento impugnato, il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (Persomil) ha sospeso cautelarmente dal servizio il maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri (Lpd), in servizio presso la Stazione CC di (Lpd). Alla base del provvedimento vi è una vicenda penale che vede il ricorrente imputato di fronte al Tribunale di Fermo di vari reati commessi quando lo stesso prestava servizio presso la Stazione CC di (Lpd).
Il provvedimento odiernamente impugnato fa seguito ad analogo atto assunto da Persomil nei riguardi del mar. (Lpd) (si tratta del D.Diri(Lpd) n. 0393/III-9/2009 del 26 ottobre 2009), impugnato dall'interessato con ricorso n. 31/2010 e la cui efficacia è stata sospesa da questo Tribunale con ordinanza n. 68/2010 (confermata dalla Sez. IV del Consiglio di Stato con ordinanza n. 3358/2010). L'unica differenza è che all'epoca dell'adozione del decreto da ultimo richiamato il mar. (Lpd), per alcuni dei reati ascrittigli, era imputato davanti al Tribunale Militare di Roma. Tuttavia, con sentenza depositata in data 19/1/2010 il giudice militare, previa riqualificazione dei reati in questione, ha declinato la giurisdizione, di talché l'intera vicenda penale si è concentrata davanti al Tribunale penale ordinario di Fermo.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
a) violazione del giudicato cautelare (in quanto, a parte le questioni relative al trasferimento dell'intera vicenda processuale davanti al giudice ordinario, non vi sono fatti nuovi rispetto alla situazione esistente all'epoca dell'adozione del decreto del 26/10/2009);
b) difetto di motivazione;
c) contraddittorietà con il precedente Provv. datato 9 ottobre 2008, recante il trasferimento del ricorrente nella sede di servizio di (Lpd) per incompatibilità ambientale (il trasferimento era stato adottato dal comandante regionale dell'Arma in relazione ai medesimi fatti da cui è scaturita la vicenda penale);
d) mancata valutazione della gravità dei fatti e omessa comparazione degli interessi;
e) violazione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare (in quanto l'atto finale è stato adottato prima del decorso del termine concesso al ricorrente per il deposito di memorie e documenti);
f) violazione art. 21-bis L. n. 241 del 1990 (il provvedimento impugnato è stato adottato in data 7/10/2010 e prevede che la sospensione decorra dalla stessa data, ma l'atto è stato notificato al ricorrente solo in data 29/10/2010).
3. Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 712/2010.
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.
4. Il ricorso va accolto.
Vanno preliminarmente chiarite alcune questioni inerenti il rapporto fra il presente giudizio e quello (connesso) introdotto dal mar. (Lpd) con il precedente ricorso n. 31/2010:
- la trattazione congiunta dei due ricorsi (previa fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso n. 31/2010), richiesta dalla difesa di parte ricorrente nel corso della discussione orale, è stata inibita dall'opposizione dell'Avvocatura dello Stato al rinvio della trattazione del presente ricorso;
- tuttavia, e ferma restando l'autonomia di giudizio che va sempre riconosciuta al singolo Collegio deliberante, ciò non crea particolari problemi, in quanto le censure proposte in questa sede ripropongono sostanzialmente quelle del precedente ricorso. Pertanto non vi è un rapporto di stretta pregiudizialità che imponga la necessaria previa decisione del ricorso n. 31/2010.
5. In effetti, il ricorso in esame può essere accolto anche solo in relazione ai motivi di cui alle lettere a) ed e) del precedente punto 2.
Con riguardo al primo profilo, è sufficiente osservare che la "degradazione" della gravità della posizione del ricorrente a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione adottata dal Tribunale Militare di Roma (il quale ha derubricato a reati comuni quelli per i quali il mar. (Lpd) era stato rinviato a giudizio davanti al giudice militare) non poteva giustificare la riadozione del provvedimento la cui efficacia era stata sospesa dal Tribunale nell'ambito del ricorso n. 31/2010. Ciò tanto più perché i fatti contestati al ricorrente, a prescindere dal nomen iuris dei reati e dalla individuazione del giudice competente a giudicarne, erano sempre gli stessi; ed in effetti, come rilevato dal Tribunale nell'ordinanza cautelare n. 712/2010, anche nel provvedimento impugnato con il ricorso n. 31/2010 si faceva riferimento ai reati di tentata violenza privata e falso ideologico (per i quali è indiscutibile la competenza del tribunale ordinario), oltre che ovviamente al reato di peculato (che la pubblica accusa aveva inizialmente qualificato come peculato militare e che il Tribunale Militare di Roma ha invece qualificato come peculato d'uso).
Con riguardo al secondo profilo, sia questo Tribunale (sentenza n. 138/2012), sia il TAR Umbria (sentenza n. 368/2011), decidendo vicende assolutamente similari a quella in trattazione, hanno di recente accolto analoghi ricorsi in cui si deduceva la violazione del termine che la stessa amministrazione aveva concesso ai ricorrenti per la produzione di memorie e documenti. Non vi è dunque motivo per discostarsi da tali precedenti, che, sia pure in sede cautelare, anche il giudice di appello ha mostrato di condividere (vedasi l'ordinanza della Sez. IV n. 1436/2012, che ha ritenuto prima facie infondato, proprio sullo specifico punto, l'appello proposto dall'amministrazione avverso la predetta sentenza del TAR Umbria).
6. Peraltro, il Collegio ritiene fondate anche le censure di cui alle lettere c), d) ed f) del precedente punto 2., e ciò per le ragioni indicate dal Tribunale nella citata sentenza n. 138/2012, alla quale, anche in ossequio al principio di sinteticità degli atti, si rimanda.
Va solo precisato che, a giudizio del Collegio, anche in questo caso i reati addebitati al ricorrente appaiono strettamente legati al contesto territoriale nel quale il mar. (Lpd) operava all'epoca dei fatti ed alla vicenda personale da cui sono scaturiti i procedimenti penali e i giudizi davanti al (Lpd)A. in cui è stato ed è attualmente coinvolto il ricorrente. Pertanto, anche in questo caso il trasferimento per incompatibilità ambientale adottato nel 2008 dal comandante regionale dell'Arma appare misura sufficiente ad elidere i possibili danni per l'immagine dell'amministrazione e per la regolarità del servizio.
Non è invece di per sé fondata la censura sub b), in quanto il provvedimento è motivato, l'unico problema essendo costituito dal fatto che tale motivazione, per quanto detto in precedenza, non è condivisibile.
7. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Ciò implica, ai sensi dell'art. 34, let. e), cod. proc. amm., l'adozione da parte dell'amministrazione dei provvedimenti eventualmente necessari ad una piena restitutio in integrum della complessiva posizione giuridica del ricorrente (in particolare, per quanto concerne il trattamento economico di cui il ricorrente non ha beneficiato nel periodo in cui il provvedimento di sospensione dal servizio ha avuto esecuzione).
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione;
- compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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