Ministero dello sviluppo economico
Nota 4-1-2013 n. 1066
Nota n. 170588 del 31 luglio 2012 del Ministero dello sviluppo economico e nota n. 74006 del 1 ottobre 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze - Chiarimenti.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXII - Sistema camerale.
Nota 4 gennaio 2013, n. 1066 (1).
Nota n. 170588 del 31 luglio 2012 del Ministero dello sviluppo economico e nota n. 74006 del 1 ottobre 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze - Chiarimenti.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXII - Sistema camerale.
Alle
Camere di commercio industria artigianato e agricoltura
Loro sedi
Ai
Rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico in seno al collegio dei revisori dei conti delle camere di commercio, e aziende speciali c/o Camere di commercio
Loro sedi
Alla
Corte dei Conti
Sezione controllo enti
Via Baiamonti, 25
00195 - Roma
A
Unioncamere
P.zza Sallustio, 21
00187 - Roma
e, p.c.:
Alle
Unioni regionali
Loro sedi
Al
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Sede
Al
Ministero dell'economia e delle finanze
Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale di finanze
Via XX Settembre
00187 - Roma
Con la nota n. 170588 del 31 luglio 2012 del Ministero dello sviluppo economico sono state fornite, alle Camere di Commercio, alcune indicazioni operative in merito al riconoscimento dei gettoni di presenza e del rimborso spese spettante ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle medesime camere. Con successiva nota n. 74006 del 1° ottobre 2012 il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito, tra gli altri, allo scrivente e ai propri rappresentanti nei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio e delle relative aziende speciali, alcuni chiarimenti interpretativi in merito, rispettivamente, alla natura dei gettoni di presenza e all'applicazione dell'articolo 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre ad ulteriori precisazioni su tematiche collegate al contenimento della spesa.
Al riguardo, tenendo conto della successione delle precitate note con le quali i Ministeri vigilanti, hanno rappresentato gli indirizzi rientranti nel proprio ambito di competenza, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni, condivise dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, con la nota n. 111969 del 2 gennaio 2013, che possano favorire un comportamento omogeneo da parte delle Camere di Commercio ed evitare applicazioni contrastanti con la normativa in materia.
Appare necessario, in primo luogo, evidenziare che l'applicazione delle norme in presenza di un quadro normativo in continua evoluzione, spesso attraverso interpretazioni poi rivelatesi non perfettamente conformi al dettato normativo, ha condotto le Camere di Commercio, nel corso del tempo, ad adottare atti e comportamenti che, in alcuni casi, appaiono contradditori.
È necessario, quindi, approfondire i contenuti delle note citate in premessa alla luce di alcuni punti fermi in quanto gli atti e i comportamenti delle Camere di commercio, adottati nella presunzione di legittimità hanno provocato, nel rapporto degli enti con i soggetti privati interessati (amministratori, collegio dei revisori, ecc), il protrarsi di una situazione di "apparentia iuris" che, proprio in virtù del tempo trascorso, si è consolidata in comportamenti che, tuttavia, con le indicazioni fornite con le note indicate in oggetto, possono trovare ora definitivo chiarimento.
Da quanto precede consegue che le camere di commercio e le loro aziende speciali dovranno mantenersi in linea con le interpretazioni dettate con la presente nota nel rispetto del principio sopra illustrato; comportamenti difformi da tali interpretazioni a seguito dei chiarimenti fomiti saranno oggetto delle conseguenti censure con possibilità anche di responsabilità erariale.
I principi appena esposti saranno anche di utile riferimento ai fini della definizione delle criticità rilevate, in periodi precedenti alla diffusione delle note indicate in oggetto, da parte delle amministrazioni vigilanti o degli organi di controllo.
Il complesso di istruzioni operative fornite è da tenere presente nelle more del decreto da emanarsi, di concerto tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. e) della L. 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, con il quale saranno definiti i criteri in base ai quali i Consigli camerali determinano gli emolumenti spettanti ai propri organi; ciò al fine di consentire che, nelle more dell'emanazione del citato provvedimento, i comportamenti delle Camere di commercio e delle loro aziende speciali si svolgano in un ambito uniforme e condiviso tra i Ministeri vigilanti.
Si ritiene ora necessario fornire in merito ai singoli punti evidenziati nella nota n. 74006 del 1 ottobre 2012 le indicazioni condivise di questi Ministeri, nella consapevolezza di quanto sopra esposto.
Camere di Commercio
Art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010
Per quanto riguarda, la riduzione dei compensi spettanti agli organi delle Camere di commercio si fa presente che nel corso degli anni, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 58, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) e di cui all'articolo 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in tema di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo ha determinato, in taluni casi, dubbi interpretativi.
Le indicazioni applicative contenute nella citata nota n. 74006 del 1° ottobre 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, confermano le indicazioni già fornite con la Circ. 16 marzo 2010, n. 11300 del Ministero dello sviluppo economico e con la Circ. 23 dicembre 2010, n. 40 e la Circ. 28 dicembre 2011, n. 33 della Ragioneria Generale dello Stato.
In ogni caso, rimane confermata l'indicazione della riduzione, per l'esercizio 2013, pari al 10 per cento, degli importi per indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo rispetto a quelli risultanti alla data del 30 aprile 2010 che devono a loro volta tener conto, ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, della riduzione del 10% degli emolumenti in essere al 30 settembre 2005.
Tale quadro interpretativo dovrà tener conto della legittimità di quelle variazioni dei precitati compensi ed indennità intervenute fino all'entrata in vigore dell'articolo 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010 in ragione della applicazione dei criteri individuati nel D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363, laddove le Camere di commercio interessate abbiano operato una variazione di compensi o indennità a seguito di spostamento da una fascia di imprese di riferimento all'altra o all'interno della medesima fascia.
Inoltre, con la più volte citata nota del Ministero dell'economia e delle finanze è stata confermata l'applicazione dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010 anche agli Organismi indipendenti di valutazione (OIV); pertanto, tenendo conto dei principi di carattere generale sopra richiamati e delle specifiche fattispecie sopra evidenziate si ritiene necessario che le Camere di Commercio adottino, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le necessarie deliberazioni al fine di adeguare i compensi spettanti agli OIV e spettanti agli organi tenendo conto delle riduzioni stabilite dall'articolo 1, comma 58, e dall'articolo 6, comma 3, sopra richiamati.
Gettoni di presenza
Nel caso di organi camerali ai quali finora è stato riconosciuto oltre all'indennità di funzione anche un gettone di presenza di natura indennitaria (quindi Presidente, componente di Giunta e Collegio dei revisori dei conti), si ritiene necessario chiarire, al fine di evitare una duplicazione della spesa attraverso l'erogazione di due compensi aventi natura indennitaria, che al gettone di presenza può essere riconosciuta solo natura risarcitoria e non indennitaria finalizzata ad incentivare la partecipazione ai lavori dei suddetti organi.
Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 1, lett. e) della L. n. 580/1993, appare opportuno precisare che il gettone di presenza può assumere alternativamente la veste di strumento risarcitorio per le minute spese non documentabili ovvero per le spese complessivamente sostenute per il raggiungimento della sede camerale.
Nella prima ipotesi, quindi, agli organi camerali sopra menzionati, sarà riconosciuto, accanto alle indennità di funzione determinate dai consigli camerali, un gettone di natura risarcitoria per le minute spese non documentabili, fermo restando il rimborso delle spese documentate sostenute per il raggiungimento della sede camerale, se dovute.
Ai fini dell'individuazione dell'importo del gettone, per risarcire le minute spese non documentabili, sarà di utile riferimento l'importo riconosciuto, in altri analoghi casi, dal Dipartimento del Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, salvo casi particolari, risulta essere fissato in € 103,00.
Nella seconda ipotesi, cioè nel caso in cui la Camera di Commercio intenda, invece, riconoscere un gettone che ristori tutte le spese sostenibili per il raggiungimento della sede camerale e lo svolgimento della funzione, sarà necessario, ai fini della determinazione dell'importo, tener conto del criterio dell'onere medio potenzialmente sostenibile, e, quindi, di tutte le spese riferibili allo specifico componente, considerando i diversi mezzi di trasporto utilizzabili, la necessità di pernottamento e di vitto.
Per quanto concerne il collegio dei revisori, essendo venuto meno, per i componenti dello stesso, il vincolo della residenza nella regione ove ha sede la camera di commercio, si richiama l'attenzione sul fatto che ad essi deve essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni vigenti in materia di trattamento di missione dei dirigenti pubblici, estensibile anche a quei revisori che non sono legati da rapporto di lavoro con la propria amministrazione designante.
Al Collegio, al pari degli altri organi camerali interessati, accanto all'indennità di funzione, sarà consentita, per la partecipazione alle riunioni degli altri organi camerali, l'erogazione di un gettone che risarcisca le minute spese non documentabili, nei limiti sopra indicati, accanto al rimborso delle spese documentate sostenute per il raggiungimento della sede camerale (rimborso a pie di lista del mezzo utilizzato, vitto, alloggio, taxi ecc.).
Nel ricordare che va lasciata all'autonoma valutazione del collegio stesso la scelta delle soluzioni più opportune per contenere i costi per il suo funzionamento, nel caso in cui il gettone venga definito secondo il criterio dell'onere medio potenzialmente sostenibile, tale importo non dovrà comunque rappresentare un ostacolo allo svolgimento della fondamentale e ampia funzione del controllo, ad esempio perché di importo non sufficiente a coprire le spese effettivamente sostenute, e si dovrà evitare, nel contempo, un indebito arricchimento per i componenti residenti nella regione, attraverso la determinazione di un importo che tenga conto delle specifiche esigenze dei singoli componenti, come sopra esposto.
In ogni caso, tenuto conto della complessità che l'applicazione di tale criterio genera nella definizione degli importi dei gettoni, diversi a seconda dei componenti, e in considerazione della prossima emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 1, lett. e) della Legge n. 580/1993, si ritiene opportuno che codeste Camere adottino, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, le necessarie delibere con le quali definire l'eventuale attribuzione di un gettone di presenza nei limiti sopra ricordati, che risarcisca il Presidente, i componenti della Giunta e i componenti del Collegio dei revisori dei conti, delle minute spese non documentabili, accanto all'indennità riconosciuta e al rimborso a pie di lista delle spese sostenute.
Rivalutazione degli emolumenti agli organi
Per quanto riguarda la rivalutazione degli emolumenti spettanti agli organi camerali si deve precisare che l'art. 1 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363 prevede, ogni tre anni, la rivalutazione dei compensi al tetto dell'inflazione programmata.
Fermo restando la disposizione sopra citata, nel suo complesso ancora efficace, si deve però evidenziare che, su un piano parallelo di normazione, a partire dal D.L. 19 settembre 1999, n. 384 (art. 7, comma 5), convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1999, n. 438, e quindi in data anteriore all'entrata in vigore del citato D.P.R. n. 363/2001, è stato previsto il blocco della rivalutazione dei compensi alla variazione del costo della vita, come man mano confermato da varie disposizioni di contenimento di finanza pubblica che hanno prorogato il predetto blocco della rivalutazione succedendosi, senza soluzioni di continuità, nel tempo e da ultimo fino al D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (art. 8, comma 13), convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
Inoltre, la recente riforma dell'ordinamento del sistema camerale operata con il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, ha previsto, all'art. 1, comma 12, tra l'altro, che i compensi agli organi camerali sono fissati secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che è in fase di emanazione.
È evidente quindi che tale disciplina, che, a regime, comporterà l'effetto di muoversi in un quadro di avvenuta legificazione della materia e la effettiva perdita di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 del D.P.R. n. 363/2001, in linea con le varie misure di contenimento sopra indicate, non può prevedere la rivalutazione dei compensi in relazione all'inflazione programmata, anche per l'avvenuto mutamento normativo delle relative fonti nell'anno 2010.
Pertanto, alla luce di quanto previsto nel citato D.Lgs. n. 23/2010 e in linea con l'ormai consolidato orientamento legislativo, sopra indicato, si ritiene che la rivalutazione dei compensi in parola, a decorrere dal primo esercizio successivo dalla sua entrata in vigore (anno 2011), non potrà essere assentita e se già avvenuta dovrà essere revocata a decorrere dal 1° gennaio 2011 procedendo al recupero delle somme aggiuntive eventualmente corrisposte.
Indennità al Vice Presidente
Si ritiene necessario chiarire che non risultano elementi normativi tali da poter giustificare l'attribuzione di un'indennità al Vice presidente di importo diverso da quella riconosciuta agli altri componenti della Giunta.
Nel caso di svolgimento, in via permanente, dei compiti affidati al Presidente (per impedimento, dimissioni o altro) può essere attribuita una quota parte dell'indennità di funzione spettante allo stesso Presidente, con contestuale riduzione del compenso di quest'ultimo.
Aziende speciali
Art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
In merito al versamento alla Tesoreria dello Stato delle riduzioni dei compensi e indennità operate ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e seguenti, della L. n. 266/2005 sul quale erano stati forniti chiarimenti, di concerto tra i due Ministeri, si deve evidenziare, anche alla luce del lasso di tempo trascorso, che tale nuovo orientamento possa essere considerato meramente ricognitivo.
Novità normative per la gestione del personale
Per quanto riguarda il personale delle Aziende speciali, si ritiene necessario evidenziare che recenti norme hanno esteso a tali aziende i limiti vigenti in materia di personale delle Camere di Commercio. Resta fermo peraltro che al personale delle aziende speciali si applicano i contratti collettivi di lavoro delle imprese private del settore di riferimento.
Al riguardo, si segnala che, nel corso di verifiche amministrativo - contabili effettuate dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, sono state evidenziate modalità applicative dei contratti collettivi nazionali di riferimento, al personale delle Aziende speciali, non sempre coerenti e corrette; si evidenzia, quindi, la necessità che il trattamento economico del personale delle citate aziende sia determinato nel rispetto dei limiti e dei vincoli risultanti dai relativi contratti collettivi nazionali evitando il riconoscimento di istituti non espressamente previsti negli stessi CCNL.
Il richiamo delle norme effettuato nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze, si rende necessario al fine di ribadire che le Aziende speciali, in quanto emanazione di un ente pubblico, sono comunque tenute al rispetto di alcuni vincoli di carattere generale per esso direttamente applicabili e chiaramente individuabili, quali - in questo ambito - quelli della programmazione dei fabbisogni, delle assunzioni tramite procedure selettive ad evidenza pubblica autonomamente definite, del contenimento delle spese. Aspetti, peraltro, oggi rafforzati alla luce del più incisivo ruolo di controllo - da parte della Camera - in tema di programmazione e gestione dei fabbisogni di personale delle Aziende voluto proprio dall'art. 76, comma 8-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come introdotto dall'art. 4, comma 103 della L. 12 novembre 2011, n. 183.
In relazione all'applicazione alle aziende speciali del comma 2 dell'articolo 6 del D.L. n. 78/2010, ferma restando l'esigenza di ulteriori approfondimenti tra questo Ministero e il Ministero dell'economia e delle finanze, si ritiene necessario, in via prudenziale, che le aziende speciali, a decorrere dall'esercizio 2013, prevedano l’onorificità della carica del Presidente e dei componenti del proprio organo di amministrazione ed un importo dei gettoni di presenza da corrispondere agli stessi nella misura di € 30,00.
Si richiama, infine, l'attenzione sull'articolo 35, comma 2-bis, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35 che stabilisce l'inapplicabilità del comma 2 dell'articolo 6 del D.L. n. 78/2010, ai componenti degli organi interni di controllo.
Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 6
L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 11
D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363
D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, art. 1
L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 58
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 76
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 35
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