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giovedì 10 gennaio 2013

TAR: ..in abiti civili e libero dal servizio, palpeggiava il sedere di donna sua conoscente, venendo da questa schiaffeggiato in presenza di altre persone, così assumendo comportamenti lesivi del prestigio dell'Istituzione e delle Forze Armate..


T.A.R. Marche Ancona Sez. I, Sent., 18-10-2012, n. 650
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Viene impugnato il Provv. n. 272/2 del 14 settembre 2010, con cui il Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di (Lpd) respingeva il ricorso gerarchico, presentato dal ricorrente, avverso la sanzione disciplinare della "consegna" di giorni 2, inflittagli in data 25.6.2010 con lettera n. 227/18 per la contestata seguente mancanza: "Il 18 febbraio 2010, in (Lpd) (Lpd), presso lo (Lpd) "(Lpd)' in abiti civili e libero dal servizio, palpeggiava il sedere di donna sua conoscente, venendo da questa schiaffeggiato in presenza di altre persone, così assumendo comportamenti lesivi del prestigio dell'Istituzione e delle Forze Armate, in violazione degli artt. 10 e 36 del RDM nr. 23 del RGA in relazione all'art. 57 del RDM".
Viene contestualmente impugnato il citato Provv. 25 giugno 2010, n. 227/18 di applicazione della sanzione disciplinare adottato dal Comandante della Compagnia di -.
Attraverso il ricorso vengono dedotte censure di violazione degli artt. 3 della L. n. 241 del 1990, 10, 57, 59 e 64 del D.P.R. n. 545 del 1986, nonché di eccesso di potere per carenze istruttorie, insussistenza e travisamento dei fatti, difetto di motivazione. Nella sostanza il ricorrente, pur ammettendo di aver ricevuto un "ceffone", nega il contestato palpeggiamento, che viene dedotto esclusivamente sulla base delle dichiarazioni della denunciante che lo avrebbe subito. Riferisce, inoltre, dell'impossibilità materiale dei fatti così come narrati dalla stessa, poiché inabilitato nell'uso dell'arto superiore destro per effetto di un incidente stradale subito nell'estate 2009.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione ultimata per contestare le deduzioni di parte ricorrente, chiedendone il rigetto.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
In punto di fatto non è contestato che il ricorrente ricevette un ceffone, dalla denunciante, mentre si trovava presso lo (Lpd) "(Lpd)". Non è in contestazione neppure la circostanza che tale episodio avvenne all'altezza della porta del locale, quando i due si incrociarono nell'atto, rispettivamente, di entrare e di uscire.
Ciò che invece risulta controverso è l'avvenuto preteso palpeggiamento di una natica della donna ad opera del ricorrente.
In effetti, a ben guardare, la veridicità di tale fatto è stata desunta solo dalla dichiarazione della persona offesa, ritenuta veritiera per rilevate contraddizioni nella versione fornita dal ricorrente, e per ritenuta inattendibilità di quanto dichiarato da un proprio amico citato come testimone.
Quest'ultimo (Sig. (Lpd)) riferisce di non aver visto alcun contatto tra i due, ma secondo la denunciante e la Sig.ra (Lpd) (anch'essa presente sul posto) stava guardando da altra parte.
La Sig.ra (Lpd) (amica dell'offesa e vicina ad essa al momento dell'episodio), riferisce tuttavia di non aver visto il palpeggiamento della natica, ma neanche impedimenti nell'uso del braccio e della spalla (fasciature e simili) da parte del ricorrente.
In effetti, sotto quest'ultimo profilo, va osservato che l'incidente stradale avvenne in data 27.7.2009, con ricovero fino al giorno 9.8.2009, cui seguì la prescrizione un mese di riposo evitando lavori pesanti e sollevamento pesi, con mantenimento del busto durante la stazione eretta. Viene documentata una visita medica un data 28.11.2009 con ulteriore prognosi 40 gg. Non risulta invece fornita alcuna prova che il giorno 18.2.2010 il ricorrente si trovasse effettivamente impedito nell'uso dell'arto superiore destro; circostanza che, verosimilmente, escluderebbe il fatto contestato, poiché la mano sinistra sarebbe stata impegnata nel tenere aperta la porta di ingresso al locale.
Non risultano invece contraddizioni nella versione fornita dal ricorrente in sede istruttoria, poiché egli stesso ammette di aver ricevuto un ceffone, anche se poi si disquisisce sulla distinzione tra questo e uno schiaffeggiamento; disquisizione che pare tuttavia irrilevante al fine di accertarne la causa (palpeggiamento della natica o altro?).
L'unico elemento di prova resta quindi la dichiarazione della persona offesa, che però non trova obiettivo riscontro in altre testimonianze di persone presenti nelle immediate vicinanze dell'accaduto o in altre circostanze obiettive che renderebbero comunque verosimile il fatto contestato.
Per quanto possa apparire riprovevole che un appartenente alle forze dell'ordine venga pubblicamente schiaffeggiato da una donna che dichiara di essere stata molestata, tale circostanza non è però sufficiente per sostenere la responsabilità disciplinare, dovendosi, a tal fine, accertare anche l'effettiva causa di tale comportamento (che potrebbe anche non trovare fondamento in una provocazione da parte dell'uomo ovvero in un certo tipo di provocazione ritenuta offensiva per il prestigio dell'Arma)
I provvedimenti impugnati sono quindi illegittimi per difetto di istruttoria e di motivazione, per cui vanno annullati.
Le spese di giudizio possono, tuttavia, essere compensate, trattandosi di una vicenda comunque complessa e caratterizzata da alcuni margini di dubbio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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