Ministero dell'interno
Circ. 4-4-2013 n. F.L.7/2013
Elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013. Competenza degli oneri.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.
Circ. 4 aprile 2013, n. F.L.7/2013 (1).
Elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013. Competenza degli oneri.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.
Ai
Sigg. Prefetti
Loro sedi
(esclusi Agrigento, Aosta, Bolzano, Cagliari, Caltanissetta, Catania; Enna, Ferrara, Gorizia, Messina, Nuoro, Oristano, Palermo, Pordenone, Ragusa, Sassari, Siracusa, Trapani, Trento, Trieste, Udine)
1. Competenza generale degli oneri
Per la competenza degli oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle Amministrazioni interessate. Detto principio è sancito dall'art. 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.
In caso di elezioni singole, le spese relative sono totalmente a carico delle Amministrazioni interessate. In caso di elezioni abbinate, le spese vengono ripartite tra gli enti interessati alle consultazioni.
Sono comunque a carico dello Stato:
- talune spese del procedimento elettorale (spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, fornitura di manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, schede per la votazione, buste e stampati occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezioni - art. 17, comma 3, legge n. 136/1976);
- gli oneri derivanti dall'art. 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62 (adeguamento degli onorari dei componenti i seggi elettorali, limitatamente alla differenza tra i nuovi importi e quelli precedentemente in vigore; quota parte del rimborso spese ai Presidenti di seggio derivante dal prolungamento della giornata di votazione; eventuale acquisto di cabine elettorali).
2. Spese delle amministrazioni interessate alle consultazioni
2.1 - Organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni comunali e circoscrizionali. Spese a carico delle rispettive amministrazioni
A norma del citato art. 17 della legge n. 136 del 1976, sono a carico dei comuni tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rispettivi consigli, fatta eccezione di quelle contemplate nel precedente paragrafo.
Il periodo di effettuazione del lavoro straordinario elettorale decorre dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi (11 aprile 2013) e termina il trentesimo giorno successivo alla data delle consultazioni. In caso di secondo turno di votazione, il termine ultimo per l'effettuazione del lavoro straordinario scade il trentesimo giorno successivo al 9 giugno 2013 (data del ballottaggio).
Per quanto concerne gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione gli importi da corrispondere sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62:
- Seggi ordinari
- Presidenti: € 150,00 (di cui € 30,00 a carico dello Stato - art. 5, legge n. 62/2002)
- Scrutatori e Segretari: € 120,00 (di cui € 24,00 a carico dello Stato - art. 5, legge n. 62/2002).
In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni circoscrizionali, gli onorari suindicati sono maggiorati, rispettivamente di € 37,00 e € 25,00. Si precisa che questi ultimi, non essendo stati rivalutati dalla cennata legge n. 62/2002, esulano dal rimborso statale.
- Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni)
- Presidenti: € 90,00 (di cui € 18,00 a carico dello Stato - art. 5, legge n. 62/2002);
- Scrutatori: € 61,00 (di cui € 12,00 a carico dello Stato - art. 5, legge n. 62/2002).
Detti importi sono confermati anche in caso di secondo turno di votazione (ballottaggio).
2.2 - Spese postali
In occasione delle elezioni amministrative, sono comunque a carico dello Stato le spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero. Si precisa che dette spese saranno anticipate dai comuni e rimborsate dalle Prefetture sulla base del documentato rendiconto da presentarsi entro i termini indicati al successivo paragrafo 2.3.
Si rammenta che le predette cartoline, con le quali si comunica agli elettori residenti all'estero la data della consultazione, devono essere spedite, da parte dei comuni, per posta prioritaria sia per i Paesi oltremare che per quelli europei.
2.3 - Rendiconti dei comuni
Per il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione della menzionata legge n. 62/2002, nonché da quelle derivanti dalle suddette spedizioni postali, i relativi rendiconti dovranno essere trasmessi alla locale Prefettura, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della consultazione (art. 15, comma 3, D.L. n. 8/1993).
Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 9 dicembre 2013.
Al rimborso dei predetti oneri (legge n. 62/2002 e spedizioni postali) provvederanno codeste Prefetture sulla base della documentazione inviata dagli enti locali, con imputazione ai fondi che saranno accreditati sul capitolo 1310 - PG 3- del corrente esercizio, mediante apposita segnalazione da parte di codeste Sedi.
Pertanto, si pregano codesti Uffici di segnalare, non appena in possesso dei dati necessari (che potranno essere acquisiti anche per le vie brevi) e comunque non oltre il 10 ottobre 2013, via mail, agli indirizzi di posta elettronica marco.nespoli@interno.it; oppure paola.tedeschini@interno.it: il fabbisogno occorrente per provvedere al rimborso delle spese dovute ai comuni.
Il Direttore centrale
Verde
L. 23 aprile 1976, n. 136, art. 17
L. 16 aprile 2002, n. 62, art. 5
L. 16 aprile 2002, n. 62, art. 3
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