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venerdì 5 aprile 2013

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 21-2-2013 n. 3173 Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori delle Poste Italiane. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 21-2-2013 n. 3173
Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori delle Poste Italiane.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 21 febbraio 2013, n. 3173 (1).

Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori delle Poste Italiane.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.



La trasformazione dell'Ente Poste Italiane in Società per azioni ex art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha reso necessario disciplinare le modalità di liquidazione dell'indennità di buonuscita maturata, secondo la normativa vigente prima della trasformazione, dai dipendenti della Società Poste Italiane.

Il legislatore è, quindi, intervenuto con l'art. 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) con il quale ha stabilito che:

«A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale dipendente dalla società medesima aspettano:

a) il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma. Dalla stessa data è soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'art. 37 del testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane è soppressa la gestione separata, istituita in seno all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 8 aprile 1953, n. 542, per l'erogazione dell'indennità di buonuscita spettante dal 1° agosto 1994, a tutto il personale dipendente dell'Ente in base all'art. 6, comma 7, del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione stessa, che cura il trasferimento alla società "Poste italiane" del patrimonio di detta gestione e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo. Dalla liquidazione sono escluse le poste patrimoniali riguardanti l'erogazione delle prestazioni creditizie;

b) le prestazioni di assistenza e mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate all'Istituto postelegrafonici;

c) le prestazioni creditizie secondo la normativa vigente, da rilevare in apposita gestione;

d) il trattamento di quiescenza sulla base della normativa vigente alla cui erogazione continua a provvedere l'Istituto postelegrafonici».

Con la succitata disposizione è stata dunque soppressa la gestione separata per l'erogazione dell'indennità di anzianità istituita presso l'IPOST ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 8 aprile 1953, n. 542 e disposta la confluenza del patrimonio in un "fondo chiuso" costituito presso l'IPOST la cui gestione è stata affidata alla "Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per il lavoratori di Poste Italiane" con sede legale in Roma.

Al predetto Fondo è stata attribuita soggettività giuridica ed autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale.

Tutto ciò premesso è stato segnalato che alcuni ricorsi presentati da ex dipendente delle Poste Italiane, aventi ad oggetto richieste connesse alla liquidazione dell'indennità di anzianità, notificati a INPS / ex IPOST o a IPOST direttamente, sono stati inoltrati agli Uffici legali per la trattazione.

Dalle disposizioni sopra succintamente riportate emerge invece che nei predetti giudizi ed in quelli che in qualche modo vedono coinvolta la su menzionata Gestione commissariale l'Istituto non è legittimato passivo.

Ne consegue che nelle ipotesi sopra descritte dovrà essere eccepito, compatibilmente con lo stato del processo, il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto ovvero sollecitato il potere officioso del giudice, e nel contempo andrà comunque inoltrata, indirizzando la nota di trasmissione per conoscenza allo scrivente Coordinamento tutta la documentazione di interesse, anche eventualmente in copia, alla su nominata Gestione commissariale alla sede in Roma via Spinola, n. 11, alla quale dovranno essere fornite le notizie ritenute più opportune sullo stato del giudizio.

A decorrere, inoltre, dalla data del presente messaggio non dovranno essere accettati gli atti giudiziari notificati presso gli Uffici legali dell'Istituto e intestati alla predetta Gestione commissariale, con la conseguenza che, ove fossero presi in carico da parte dell'ufficio, verranno tempestivamente inoltrati alla Gestione nel su indicato indirizzo, con le medesime modalità.



L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 27
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 53

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