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venerdì 5 aprile 2013

TAR: La tutela del diritto allo studio per gli alunni disabili






ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 06-03-2013, n. 1255
ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
Scuole e personale di sostegno


Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3490 del 2012, proposto da:
(Lpd), in qualità di genitrice esercente la potestà sul minore ---
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, Istituto Comprensivo S.M. "(Lpd) Della (Lpd)", in persona del Dirigente Scolastico legale rappresentante pro tempore, Centro Servizi Amministrativi di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliati per legge in Napoli, via Diaz, n. 11
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal prot. n. 631 del 05.07.2012; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
nonché per l'accertamento del diritto del minore ad un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza, per l'anno scolastico 2011/2012 ed anche per gli anni successivi, e la conseguente condanna dell'Amministrazione ad assegnare al minore un insegnante specializzato di sostegno nella misura massima consentita per legge, ed in ogni caso adeguata alla sua patologia;
nonché per la condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e del C.S.A. di Napoli e dell'Istituto Comprensivo S.M. (Lpd) della (Lpd);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2013 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto al n. 3490 dell'anno 2012, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
di essere genitrice del minore -OMISSIS- M., affetto da "Ritardo nello sviluppo psicomotorio. Stenosi polmonare, encopresi", sicché la Commissione medica di I istanza l'ha riconosciuto come "persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al co. 1 3 art. 3 della L. n. 104 del 1992 con connotazione di gravità";
che il predetto minore frequentava, nell'anno scolastico 2012-2013, la terza classe presso Istituto Comprensivo S.M. "(Lpd) Della (Lpd)";
che l'ASL Napoli aveva confermato la diagnosi e la necessità di un insegnante di sostegno in deroga al rapporto fissato dalla L. n. 104 del 1992, il che significava che il minore aveva diritto ad essere seguito dall'insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica, pari a 40 ore settimanali;
che tuttavia, con il provvedimento impugnato, l'Amministrazione gli riconosceva un sostegno per sole 12 ore settimanali, il che determina l'impossibilità, per l'insegnante di base, di seguire efficacemente sia gli altri 23 bambini sia il minore diversamente abile;
che in materia sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, come stabilita dalle Sezioni unite con sentenza n. 1144/2007.
Instava quindi per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l'Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All'udienza del 19.09.2012, l'istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 1298/2012.
All'udienza del 13.02.2013, il ricorso è stato assunto in decisione.
Motivi della decisione
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) il diritto all'istruzione, all'educazione ed all'integrazione scolastica è un diritto soggettivo pieno non suscettibile di affievolimento; 2) violazione dell'art. 12 L. n. 104 del 1992, che prevede l'assegnazione di un docente specializzato; 3) violazione dell'art. 40 co. 1 L. n. 449 del 1997, atteso che il diritto all'istruzione, all'educazione ed all'integrazione scolastica non è suscettibile di affievolimento, come riconosciuto anche dalla Consulta nella sentenza n. 80/2010; l'Amministrazione non è titolare di poteri discrezionali in materia, essendo i suoi poteri rigorosamente vincolati; 4) carenza di motivazione, non comprendendosi in base a quali motivi l'Amministrazione abbia deciso di concedere l'insegnante di sostegno per sole 9 ore.
Il ricorso è in parte fondato ed in parte infondato per i motivi di seguito precisati.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 26 febbraio 2010 n. 80 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 413 e 414, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui, rispettivamente, veniva fissato un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed era esclusa la possibilità, già contemplata dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga), deve essere affermato il principio secondo cui non può in ogni caso costituire impedimento all'assegnazione, in favore dell'allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un'apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno , giacché la L. n. 449 del 27 dicembre 1997, all'art. 40, assicura comunque l'integrazione scolastica "degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'art. 21, commi 8 e 9, della L. 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi", consentendosi così di garantire in ogni caso all'alunno bisognevole l'integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell'apprendere, comunicare e socializzare.
Nel disegno legislativo, la redazione del Piano Educativo Personalizzato si palesa centrale rispetto al progetto educativo cui il minore disabile ha diritto, in quanto consente di perseguire le possibilità di recupero e di sviluppare le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. In caso di mancata redazione del Piano Educativo Personalizzato, pertanto, l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di rideterminarsi in proposito, effettuando una valutazione specifica dei bisogni del minore e delle ore di sostegno necessarie.
Va invece respinta la domanda finalizzata ad una preventiva quantificazione delle ore di sostegno scolastico di cui il minore dovrà fruire nell'anno scolastico in corso e negli anni futuri per la natura di tale diritto e per il conseguente trattamento normativo riservatogli dal legislatore, per cui lo stesso non si presta ad essere cristallizzato in una formula unica ed immutabile, che sarebbe inevitabilmente destinata a divenire, nel tempo, non più rispondente allo stato evolutivo della minore e deve essere quantificato alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal piano educativo individualizzato, i quali peraltro devono tenere conto dei bisogni del disabile e non essere elaborati in funzione delle risorse assegnate all'istituto scolastico, con conseguente illegittimità del P.E.I. eventualmente adottato dall'Amministrazione non in funzione della patologia della minore e delle esigenze di educazione e di istruzione, ma delle ore di sostegno già assegnate; fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla predisposizione del PEI, anno per anno, alla stregua di quanto indicato.
Le spese di lite, attese la parziale reciproca soccombenza, possono essere parzialmente compensate e per il resto vengono poste a carico dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato ed accerta il diritto del minore all'assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguato alla sua patologia e alle esigenze di educazione e di istruzione;
2. respinge la domanda di preventivo accertamento del numero di ore di sostegno scolastico da attribuirsi al minore nell'anno in corso e negli anni futuri;
Compensa nella misura di ½ le spese di lite e per la parte restante, liquidata nella somma complessiva di Euro 750,00 (settecentocinquanta), le pone a carico della resistente Amministrazione, oltre IVA e CPA come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002, gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Primo Referendario

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