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venerdì 5 aprile 2013

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 4-3-2013 n. 3848 Salvaguardia 65.000 di cui all'art. 24, commi 14 e 15 della legge n. 214/2011 s.m.i. Chiarimenti in merito alla modalità di calcolo della decorrenza della pensione in salvaguardia. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 4-3-2013 n. 3848
Salvaguardia 65.000 di cui all'art. 24, commi 14 e 15 della legge n. 214/2011 s.m.i. Chiarimenti in merito alla modalità di calcolo della decorrenza della pensione in salvaguardia.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 4 marzo 2013, n. 3848 (1).
Salvaguardia 65.000 di cui all'art. 24, commi 14 e 15 della legge n. 214/2011 s.m.i. Chiarimenti in merito alla modalità di calcolo della decorrenza della pensione in salvaguardia.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute dalla strutture territoriali, si forniscono le seguenti precisazioni in merito alla modalità di calcolo della decorrenza della pensione in applicazione della salvaguardia in argomento.
Per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria, ovvero in mobilità lunga o assimilata (legge n. 127/2006), ovvero titolari di prestazione straordinaria che si trovavano nella condizione di usufruire della salvaguardia di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 122/2010, ovvero della salvaguardia di cui alla legge n. 111/2011, il sistema Unicarpe individua diverse decorrenze di accesso alla salvaguardia.

1. Destinatari della salvaguardia congiunta di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 122/2010 e all'art. 24, comma 14 della legge n. 214/2011
Per i lavoratori collocati in mobilità entro il 30 aprile 2010, con data di cessazione del rapporto di lavoro fino al 30 ottobre 2008, ovvero titolari di assegno straordinario entro il 1° ottobre 2008, viene calcolata la decorrenza della pensione in applicazione congiunta dei benefici di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 122/2010 e all'art. 24, comma 14 della legge n. 214/2011.
La decorrenza è calcolata per qualunque tipologia di pensione in salvaguardia(pensione di vecchiaia ovvero pensione di anzianità con il requisito delle quote ovvero culla base della maggiore anzianità a prescindere dall'età anagrafica).
La decorrenza per legge n. 122/2010 viene indicata a condizione che il prodotto prescelto per la trattazione del conto sia uno dei seguenti:


O5A, A5A, 75A, 85A, 95A, 25A; O5M, A5M, 75M, 85M, 95M, 25M.


Si segnala che le posizioni relative ai lavoratori che si trovano nelle condizioni descritte e che non sono state inquadrate nel prodotto corretto, devono essere annullate e riproposte con il prodotto WEBDOM appropriato.

2. Destinatari della salvaguardia congiunta di cui all'art. 12, comma 5-bis, della legge n. 122/2010 e all'art. 24, comma 14 della legge n. 214/2011
Per i lavoratori collocati in mobilità entro il 30 aprile 2010, con data di cessazione del rapporto di lavoro successiva al 30 ottobre 2008, ovvero titolari di assegno straordinario con decorrenza compresa tra 1° ottobre 2008 e il 1° maggio 2010, la decorrenza della pensione in applicazione congiunta dei benefici di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 122/2010 e all'art. 24, comma 14 della legge n. 214/2011 viene calcolata al solo scopo di calcolare il periodo del prolungamento di cui al comma 5-bis del medesimo art. 12 della legge n. 122/2010.
La decorrenza è calcolata per qualunque tipologia di pensione in salvaguardia (pensione di vecchiaia ovvero pensione di anzianità con il requisito delle quote ovvero culla base della maggiore anzianità a prescindere dall'età anagrafica).
Si rammenta che il prolungamento della prestazione a sostegno del reddito è corrisposto per il periodo che intercorre fra la decorrenza della pensione con il regime di accesso alla pensione previgente la finestra mobile, e la decorrenza della pensione in applicazione della finestra mobile.

3. Destinatari della salvaguardia congiunta di cui all'art. 18, comma 22-quater, della legge n. 111/2011 e all'art. 24, comma 14 della legge n. 214/2011
Per i lavoratori collocati in mobilità entro il 30 giugno 2011, ovvero titolari di assegno straordinario entro il 1° luglio 2011, la decorrenza della pensione in applicazione congiunta dei benefici di cui all'art. 18, comma 22-quater e all'art. 24, comma 14 della legge n. 214/2011 viene calcolata entro il limite numerico delle 5.000 unità previsto dal citato art. 18.
Si rammenta che la salvaguardia in argomento riguarda solo la pensione di anzianità con il requisito della maggiore anzianità a prescindere dall'età anagrafica.

4. Modalità di esposizione delle decorrenze in FELPE
Per i destinatari anche della salvaguardia di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 122/2010, la decorrenza è quella riportata nella riga "Finestra con salvaguardia L. 122".


In tal caso, la procedura FELPE mostrerà a breve la seguente indicazione:
- soggetto salvaguardato ex lege n. 122/2010.


Per i destinatari anche della salvaguardia della L. n. 111/2011, la decorrenza è quella riportata nella riga "Finestra con salvaguardia L. 111".


In tal caso, la procedura FELPE mostrerà a breve la seguente indicazione:
- soggetto salvaguardato ex lege 111/2011.


Per i destinatari della sola salvaguardia di cui alla L. n. 214/2011, la decorrenza è quella riportata nella riga "Finestra con salvaguardia L. 214".


Per i destinatari anche della tutela di cui all'art. 12, comma 5-bis della legge n. 122/2010, la decorrenza della pensione è quella riportata alla riga "Finestra con salvaguardia L.214", pur essendo compilata anche la riga "Finestra con salvaguardia L. 122".

5. Quadro riepilogativo
Nello specchietto seguente si sintetizzano le condizioni che devono coesistere per l'attribuzione dei benefici congiunti delle diverse salvaguardie.



Tipologia lavoratori
Titolo salvaguardia
Data cessazione rapporto di lavoro
Tipologia prodotto

art. 12, comma 5, L. n. 122/2010



+
30 ottobre 2008
O5A, A5A, 75A, 85A, 95A, 25A; O5M, A5M, 75M, 85M, 95M, 25M

art. 24, comma 14 L. n. 214/2011
In mobilità ordinaria
art. 12, comma 5-bis, L. n. 122/2010


In mobilità lunga
+
Compresa tra il 31 ottobre 2008 il 30 aprile 2010
MOA, 76A, 81A, 96A, 27A, MOM, 76M, 81M, 96M, 27M
In trattamento L. n. 127/2006
art. 24, comma 14, L. n. 214/2011
art. 18, comma 22-quater, L. n. 111/2011


Titolare assegno straordinario
+
30 giugno 2011
MOA, 76A, 81A, 96A, 27A, MOM, 76M, 81M, 96M, 27M
art. 24, comma 14, L. n. 214/2011







D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18
D.L. 6 marzo 2006, n. 68

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