COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CONCORSO
Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 342 allievi
carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell'articolo 2201,
comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
delle Forze armate in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero
in congedo e, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n.
11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo.
(GU n.4 del 14-1-2014)
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della
regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari" e successive
modifiche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e succcessive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 16, concernente
le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti" e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifiche;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente
disposizioni sui concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze Armate;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare, con successive modifiche e
integrazioni, per l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare, per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, con
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, l'art. 2186,
che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari,
delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle
determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246 e successive modifiche;
Vista la legge 12 luglio 2010 n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante
"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze
dell'ordine";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
Pubbliche Amministrazioni centrali";
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015";
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014)";
Visto il decreto n. 16/14-3-2012 CC, datato 2 gennaio 2014, del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri con il quale sono state
ultimate, per l'anno 2014, le procedure concorsuali di cui all'art.
2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice
dell'ordinamento militare";
Visto l'art. 2201, commi 1 e 3, del sopracitato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Valutate le disponibilita' finanziarie che, per l'anno 2014,
consentono di immettere direttamente nelle carriere iniziali
dell'Arma dei carabinieri, in aggiunta agli allievi carabinieri di
cui al sopracitato decreto n. 16/14-3-2012 CC, datato 2 gennaio 2014,
ulteriori n. 342 allievi carabinieri effettivi;
Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri, di disporre di personale madrelingua araba, cinese o di
altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova preliminare cui
sottoporre i concorrenti nel caso in cui il numero delle domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il
reclutamento di 342 allievi carabinieri effettivi, riservato, ai
sensi dell'art. 2201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero
in congedo.
Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia:
a. superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti
eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati
per il concorso successivo;
b. inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i
posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai
quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
2. I posti a concorso di cui al comma 1 potranno essere
incrementati in misura pari al numero dei posti eventualmente non
coperti, per mancanza di candidati idonei o a seguito di rinunce, con
la procedura di reclutamento di cui al decreto del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri n. 16/14-3-2012 CC, del 2 gennaio
2014.
3. Dei 342 posti messi a concorso, n. 2 (due) sono riservati ai
concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di
presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo (lingua
italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di
istituto di istruzione secondaria di primo grado di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni (Norme di attuazione dello statuto speciale
della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano), a prescindere dallo
status di volontario in ferma prefissata di cui al comma 1, ai sensi
del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 citato nelle premesse.
4. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta impregiudicata per il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso,
di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il
numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla
frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni
di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le
assunzioni di personale per l'anno 2014. In tal caso, il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri provvedera' a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª Serie Speciale.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) siano:
- volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero
in congedo che abbiano concluso la ferma minima di un anno delle
Forze armate, ai sensi dell'art. 2201, comma 1, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana
e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni, limitatamente all'accesso ai posti riservati di cui
all'art. 1, comma 2;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) se volontari in ferma prefissata di cui alla lettera a), non
abbiano superato il trentesimo anno di eta' alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art.
3, cioe' siano nati dopo il 13 febbraio 1984 compreso. Non si
applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai
concorsi per i pubblici impieghi;
d) se in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui alla
lettera a), limitatamente all'accesso ai posti riservati di cui
all'art. 1, comma 2, abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta'
e non superato il ventiseiesimo anno, cioe' siano nati nel periodo
dal 13 febbraio 1997 al 13 febbraio 1988, estremi compresi. Il limite
massimo d'eta' e' elevato a 28 anni (nati nel periodo dal 13 febbraio
1997 al 13 febbraio 1986, estremi compresi), per coloro che abbiano
prestato servizio militare e a 30 (nati nel periodo dal 13 febbraio
1997 al 13 febbraio 1984, estremi compresi) per coloro che siano
volontari in ferma prefissata di cui alla lettera a), primo alinea;
e) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potesta';
f) siano in possesso del diploma di istituto di istruzione
secondaria di primo grado;
g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psicofisica;
h) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati
condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o
con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi;
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione.
2. L'ammissione al corso e' inoltre subordinata:
- al possesso della idoneita' psicofisica ed attitudinale da
accertarsi con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11;
- al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato.
3. I requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 4 del del
decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda indicato nell'art. 3 e mantenuti, fatta
eccezione per l'eta', fino all'immissione nella ferma quadriennale
del ruolo appuntati e carabinieri.
4. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri puo' disporre, in ogni
momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3
Domanda di partecipazione. Termini e modalita'
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
compilata e inviata, esclusivamente on-line, seguendo la procedura
indicata nel sito www.carabinieri.it-area concorsi, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie Speciale, seguendo le istruzioni per la compilazione che
saranno fornite dal sistema automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere
una modalita', tra le seguenti, per essere compiutamente
identificato:
a) casella di posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC
(comunicazione elettronica certificata tra cittadino e Pubblica
Amministrazione) intestata al concorrente. Il concorrente titolare di
CEC-PAC deve compilare dei campi con i propri dati anagrafici e il
codice fiscale;
b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identita'
elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il concorrente
titolare di questo tipo di smart card deve:
- compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
- identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della
propria CIE / CNS e del PIN a essa associato;
c) firma digitale/elettronica qualificata. Il concorrente
titolare di strumenti per la firma digitale / elettronica qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato deve:
- compilare il modulo di identificazione con i propri dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
- scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
- sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale
(intestato al concorrente);
- eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in
formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo "concorsi on-line"
del sito www.carabinieri.it-area concorsi.
Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una
delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato invia al
concorrente, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un
collegamento per accedere al modulo di presentazione della domanda
on-line per la partecipazione al concorso.
3. I concorrenti minorenni all'atto della presentazione della
domanda di partecipazione, dovranno seguire la stessa procedura
descritta al precedente comma 2, identificandosi sul sistema
automatizzato di presentazione delle domande tramite casella di posta
elettronica certificata di tipo CEC-PAC, oppure tramite carta di tipo
conforme agli standard CIE (carta d'identita' elettronica) e CNS
(carta nazionale dei servizi), oppure tramite firma digitale
elettronica qualificata, intestate a uno dei genitori esercenti la
potesta' genitoriale o, in mancanza, al tutore. Essi dovranno,
altresi', consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso
all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in
allegato F al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o
dal genitore esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal
tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento
dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato, provvisto di fotografia e in corso di validita'.
4. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di
presentazione della domanda on-line, il concorrente, consapevole
delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di
cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il concorrente dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prima
prova del concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e'
soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
c) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) il proprio stato civile;
e) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Per il concorrente che e' stato identificato mediante la propria
casella di posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC, tutte le
comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella.
Il concorrente che e' stato identificato mediante carta d'identita'
elettronica / carta nazionale dei servizi o firma digitale /
elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta
elettronica (e' preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta
elettronica certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni
relative al concorso. Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo
e-mail (all'indirizzo cnsrconcar@pec.carabinieri.it), al predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del
recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore;
f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, di non avere in corso
procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di
sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico precedenti
penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovra' indicare le
condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni
altro eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
quella presso la quale pende un procedimento penale.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo
e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo
incorporamento presso la Scuola Allievi Carabinieri;
g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di
idoneita' fisica;
h) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
i) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione;
j) il titolo di studio, la data e la sede dell'istituto o
dell'universita' presso il quale e' stato conseguito;
k) se di madrelingua araba, cinese o di altri idiomi
riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano (specificando la
lingua);
l) la posizione giuridica, specificando:
- se in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno
sia raffermato o in congedo dopo aver ultimato la ferma minima di un
anno;
- la Forza armata ove presta o ha prestato servizio
(Esercito, Marina, Aeronautica);
- se in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua
italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di
istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni;
5. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa.
Detta ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente all'atto della
presentazione alla prima prova del concorso.
6. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli
sopraindicati, non saranno prese in considerazione e il candidato non
verra' ammesso alla procedura concorsuale. Per i militari in servizio
non e' ammessa la presentazione delle domande tramite i
Comandi/Reparti di appartenenza.
7. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con
le procedure informatizzate di cui al presente articolo, l'eventuale
documentazione probatoria del titolo di studio, dei titoli di
preferenza o dei titoli per fruire delle riserve di posti. Detti
titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso e dichiarati nella domanda stessa. La relativa
documentazione probatoria dovra' essere consegnata, anche sotto forma
di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della
presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9.
8. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra'
essere modificata successivamente, il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potra'
chiedere la regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei
termini e con le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.
9. I militari in servizio dovranno consegnare una copia della
domanda di partecipazione presentata on-line, al Comando del
Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di
consentire al medesimo di curare le incombenze di cui all'art. 4. I
militari in congedo, qualora non in possesso dell'estratto della
documentazione di servizio, per le stesse finalita' dovranno
presentare copia della domanda al Centro documentale (ex distretto
militare)/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di
porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica di appartenenza.
Art. 4
Istruttoria delle domande. Militari in servizio ed in congedo
1. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia delle domanda di
partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l'estratto
della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in
allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto,
aggiornato alla data di scadenza di presentazione delle domande e
firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonche' dal candidato
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
2. I concorrenti, in servizio ed in congedo, all'atto della
presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare copia del
suddetto estratto della documentazione di servizio, rilasciato dal
Comando/Reparto/Ente/Centro documentale (ex distretto
militare)/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di
porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica competente. I
concorrenti in congedo che non riescano ad ottenere per comprovati
motivi dagli enti competenti l'estratto della documentazione di
servizio dovranno compilare la dichiarazione in allegato "B". La
mancata presentazione di detto estratto/dichiarazione comportera'
l'esclusione dal concorso.
Art. 5
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a. prova di selezione a carattere culturale e/o
logico-deduttivo;
b. prove di efficienza fisica;
c. accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneita'
psicofisica;
d. accertamenti attitudinali;
e. valutazione dei titoli.
2. L'Amministrazione si riserva la possibilita', qualora il
numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze
di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a),
quale prova preliminare, da svolgersi con le modalita' di cui
all'art. 7, comma 5.
3. I concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si
siano trovati nelle condizioni di cui dell'art. 580, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 -
all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito del concorso
dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti previsti
nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
4. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 e provvedera' ad assicurare i concorrenti per
eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli
accertamenti stessi.
Art. 6
Commissioni
1. Con successivi decreti del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri o d'autorita' delegata, saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, preposta:
- alla valutazione della prova di selezione a carattere
culturale e/o logico-deduttivo e dei titoli;
- alla verifica della conoscenza della lingua straniera per i
concorrenti di madrelingua di cui all'art. 12, comma 2, lettera f);
- alla formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta
da:
- un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
- un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non
inferiore a maggiore, membro;
- un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto, per la
verifica della conoscenza della lingua straniera per i concorrenti di
madrelingua;
- un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sara' composta
da:
- un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente;
- un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a capitano, membro;
- un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario.
La commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento delle
prove, di personale tecnico, di personale dell'Arma dei Carabinieri
in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione
fisica e dell'assistenza di personale medico.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sara' composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:
- un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
- due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni
di segretario.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto di medici
specialisti, anche esterni.
5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sara' composta
dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
- un ufficiale con qualifica di "perito selettore
attitudinale", membro;
- un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta
commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico di
personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 7
Prova di selezione a carattere culturale e/o logico deduttivo
1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso, ad una prova di selezione culturale e/o logico deduttivo.
Argomenti e modalita' di svolgimento della prova sono riportati
nell'allegato "C", che costituisce parte integrante del presente
decreto. Trenta giorni prima dello svolgimento della prova, sul sito
internet www.carabinieri.it sara' resa disponibile la banca dati
dalla quale saranno tratti i predetti quesiti.
2. La prova sara' verosimilmente svolta a partire dal 25 febbraio
2014. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di
svolgimento saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 17 febbraio 2014,
mediante pubblicazione nel sito internet www.carabinieri.it e presso
il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono
0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di
verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori
indicazioni per lo svolgimento della prova.
3. I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, presso la sede d'esame nel giorno previsto almeno
un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di
riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una
amministrazione dello Stato ed in corso di validita', nonche' di
penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Qualora la prova venga svolta in piu' di una sessione non saranno
previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a
mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcar@pec.carabinieri.it), al
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di
nuova convocazione entro le ore 13:00 del giorno lavorativo
antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' a mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
5. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile
con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della
relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1 avra'
valore anche di prova preliminare. In detto caso, il punteggio
conseguito all'esito della correzione e valutazione della prova,
espresso in centesimi:
- determinera' la formazione di una graduatoria per individuare
i concorrenti da ammettere a sostenere le prove di efficienza fisica
di cui all'art. 9 (i primi 1300 concorrenti compresi nella
graduatoria, nonche' coloro che avranno riportato lo stesso punteggio
dell'ultimo candidato ammesso);
- concorrera' alla formazione delle graduatorie finali di
merito di cui all'art. 13.
Il relativo avviso sara' reso noto con le modalita' di cui al
comma 2.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, correzione e
valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni contenute
in apposite norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale
del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e, in quanto
applicabili, secondo le norme previste dall'art. 13, commi 1, 3, 4 e
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
7. L'esito della prova, il calendario e le modalita' di
convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica, gli accertamenti sanitari ed attitudinali, saranno
resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, a partire dal giorno successivo a quello di svolgimento
dell'ultima sessione della prova di selezione culturale e/o logico
deduttivo, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con
il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
Art. 8
Documenti da produrre
1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari ed attitudinali, all'atto della
presentazione, oltre ad esibire la carta d'identita' o altro
documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello
Stato, munito di fotografia, in corso di validita' (oltre
all'originale dovra' essere portato al seguito una fotocopia del
documento), dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in
copia conforme:
a) documentazione di cui all'art. 4, comma 2;
b) documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di
preferenza di cui all'allegato "D", che costituisce parte integrante
del presente decreto, sempreche' dichiarati nella domanda di
partecipazione;
c) qualora in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'art. 2, comma 1, lettera d), copia dello stesso;
d) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio
sanitario nazionale in cui esercitano medici specializzati in
medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso, non
essendo ammesse nuove convocazioni;
e) certificato attestante la recente effettuazione (da non
oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detti
referti determinera' l'esclusione del concorrente;
f) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi. La
mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione del
concorrente;
g) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato
"E", che costituisce parte integrante del presente decreto,
rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli
interessati, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. La
mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione
del concorrente;
h) referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del
torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla
data fissata per gli accertamenti sanitari (solo qualora il
concorrente ne sia gia' in possesso).
L'atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato "F",
che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se
ancora minorenni alla data di convocazione presso il Centro) dovra'
essere consegnato all'atto della presentazione per lo svolgimento
della prova di selezione a carattere culturale e/o logico deduttivo.
La mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione
del concorrente minorenne.
2. I concorrenti di sesso femminile dovranno altresi' produrre
referto:
a) di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la
data degli accertamenti sanitari. La mancata presentazione di detti
referti determinera' l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse
nuove convocazioni;
b) attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi
su sangue o urine) svolto entro i quattro giorni calendariali
precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalita'
indicate nell'art. 10, comma 9.
3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1
e 2 richiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra'
essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
Art. 9
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo,
versosimilmente, a partire dal 5 maggio 2014, si svolgeranno secondo
le modalita' e con i criteri indicati nell'allegato "G", che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' con quelle
definitive in apposito provvedimento del Comandante Generale
dell'Arma dei Carabinieri, ove sono indicati anche i comportamenti
che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle
ipotesi di infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o durante
dello svolgimento degli esercizi. Detto provvedimento sara' reso
disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. I concorrenti convocati dovranno:
a. presentarsi indossando idonea tenuta ginnica;
b. produrre i documenti indicati nell'art. 8.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di
cui all'art. 7, comma 7, non si presenti nel giorno e nell'ora
stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali siano le ragioni
dell'assenza comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi
hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso,
alla data di convocazione, dei certificati e referti di cui all'art.
8, commi 1 e 2 - tranne che per quelli previsti al comma 1, lettere
a), b) e c) ed al comma 2, lettera b) - in ragione dei tempi
necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di
selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro le
ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria attestante la data
di ritiro di detti referti e certificazioni. La riconvocazione, che
potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento
della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail inviata all'indirizzo di
posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al
concorso.
4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e il candidato,
che non sara' ammesso ai successivi accertamenti sanitari, sara'
escluso dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi
obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi, determinera' un
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con
attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalita'
indicate nel citato allegato "G", fino ad un massimo di 2 punti,
utile per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 13.
Art. 10
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
di cui all'art. 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti alla
verifica del possesso dell'idoneita' psicofisica a prestare servizio
in qualita' di carabiniere.
2. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione Generale
della Sanita' Militare 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed
integrazioni, citate nelle premesse, e con quelle definite con
ulteriore provvedimento dirigenziale del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno accolte richieste di nuove convocazioni,
fatto salvo quanto riportato nell'art. 9, comma 3.
4. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso del
seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO)
2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2,
apparati vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato
locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo
(VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare
normali, senso cromatico normale (e' ammessa tra gli interventi di
chirurgia rifrattiva solamente la PRK).
Per tutti i concorrenti sara', altresi', verificato il possesso
della statura non inferiore a:
- cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile;
- cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile.
5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) visita medica generale, antropometrica e anamnestica;
b) visita cardiologica con E.C.G.;
c) visita oculistica;
d) visita odontoiatrica;
e) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
f) visita psichiatrica;
g) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e
benzodiazepine. In caso di positivita' disporra' sul medesimo
campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di
massa);
h) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT - GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
i) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a valutazione
ginecologica.
La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili
ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato "H",
che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente
ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti
sanitari avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di
consenso compilata e sottoscritta in conformita' al citato allegato
"H", che costituisce parte integrante del presente decreto, per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici e la
conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali.
6. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
- "idoneo" con indicazione del profilo sanitario;
- "inidoneo" con l'indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati "inidonei" i concorrenti:
a) che non siano in possesso della statura minima richiesta;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermita' che siano causa di inidoneita'
al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al
precedente comma 4;
2) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti
e/o psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l'abuso
sistematico di alcool, da confermarsi presso una struttura
ospedaliera militare o civile;
3) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate
nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale carabiniere.
c) che presentino tatuaggi:
1) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella
ginnica (pantaloncini e maglietta);
2) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le
ulteriori prove concorsuali.
9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui all'art.
8, comma 2, lettera b), la commissione non potra' in nessun caso
procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del punto 9 delle avvertenze
riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di inidoneita' al servizio militare, secondo i quali lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate
che si trovassero in dette condizioni saranno nuovamente convocate
presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere
sottoposte alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al
presente articolo, in una data compatibile con la definizione delle
graduatorie di cui al successivo art. 13. Se in occasione della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata
sara' esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando.
10. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli
accertamenti sanitari e attitudinali. I candidati che, al momento
della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista
idoneita' psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli
interessati.
Art. 11
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli
accertamenti sanitari di cui all'art. 10 saranno sottoposti, ai sensi
dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a cura
della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) ad
accertamenti attitudinali, che consisteranno nello svolgimento di una
serie di prove (test, questionari, eventuali prove di perfomance,
intervista attitudinale di selezione, colloquio di verifica con la
commissione) volte a valutare il possesso dei requisiti attitudinali
e delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di
carabiniere effettivo.Tali accertamenti saranno svolti con le
modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di
selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro le
ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail inviata
all'indirizzo di posta elettrona indicato nella domanda di
partecipazione al concorso.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita' o di inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per
iscritto seduta stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati
inidonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso.
Art. 12
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che
abbiano riportato il giudizio di idoneita' agli accertamenti
attitudinali di cui all'art. 11, posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma
1, rilevabili da quest'ultime e dall'estratto della documentazione di
servizio, redatto come da facsimile in allegato "A" o dalla
dichiarazione in allegato "B".
2. La commissione provvedera' alla valutazione dei titoli
assegnando a ciascun concorrente un punteggio, fino ad un massimo di
30/100i, secondo le modalita' di seguito indicate:
a) periodi di servizio svolto quale volontario in ferma
prefissata di un anno (VFP1), da 0 fino ad un massimo di 2 punti,
cosi' ripartiti:
- 12 mesi di servizio: punti 1,00;
- da 12 mesi fino a 18 mesi di servizio: punti 1,50;
- da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24: punti 2,00;
Per le eventuali sanzioni disciplinari riportate nel periodo di
servizio prestato saranno portati in detrazione i seguenti punteggi:
- consegna di rigore: 0,05 per ogni giorno;
- consegna: 0,02 per ogni giorno;
- rimprovero: 0,01.
b) partecipazione alle missioni in teatro operativo fuori dal
territorio nazionale, fino a un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti:
- fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti
1;
- oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti
2;
c) qualita' del servizio prestato desumibile dall'ultima
documentazione caratteristica, fino a un massimo di 3 punti, cosi'
ripartiti:
- eccellente o giudizio equivalente: punti 3;
- superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50;
- nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0.
Nel caso in cui l'ultimo documento sia costituito da "mancata
redazione" dovra' essere valutato il documento immediatamente
precedente.
d) decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 2,50 punti,
cosi' ripartiti:
- 2,50 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor
civile;
- 2,20 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor
civile;
- 2,00 per promozione straordinaria per merito di guerra;
- 1,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile;
- 1,30 per la croce di guerra al valor militare;
- 1,10 per promozione straordinaria per benemerenze
d'istituto;
- 1,00 per l'encomio solenne;
- 0,50 per l'encomio o elogio;
e) titolo di studio, con punteggio attribuito solo a quello
piu' elevato posseduto, fino ad un massimo di 2 punti, cosi'
ripartiti:
- diploma di laurea: punti 2;
- diploma di scuola media superiore che consenta l'iscrizione
ai corsi universitari: punti 1;
f) conoscenza della lingua araba, cinese o di altri idiomi
riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano, per i soli
concorrenti che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso di essere madrelingua, fino ad un massimo di 13 punti. Per
la verifica del titolo dichiarato (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445) e la quantificazione del punteggio da assegnare, la
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) sottoporra' i
candidati madrelingua ad un accertamento scritto ed orale, valutato
in centesimi. Alla media aritmetica delle votazioni conseguite in
entrambe le verifiche corrispondera' il seguente punteggio utile per
la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 13:
- da 0,00 a 59,99/100: 0 punti;
- da 60,00 a 70,00/100: 4 punti;
- da 70,01 a 80,00/100: 8 punti;
- da 80,01 a 90,00/100: 10 punti;
- da 90,01 a 100/100: 13 punti.
I candidati che dovranno essere sottoposti all'accertamento di
cui sopra saranno convocati a cura del Centro nazionale di selezione
e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Nei
confronti dei concorrenti che non intendessero sostenere il predetto
accertamento non sara' riconosciuto il possesso del titolo
dichiarato;
g) conoscenza di una o piu' lingue straniere, accertata secondo
standard NATO, fino ad un massimo di punti 4, cosi' attribuiti:
- 4 punti per due o piu' lingue;
- 1 punto per una sola lingua.
Per i concorrenti che abbiano presentato la dichiarazione di cui
all'allegato "B" del presente decreto il punteggio sara' attribuito
previa sottoposizione degli stessi all'accertamento scritto ed orale
di cui alla lettera f).
h) brevetto di paracadutismo militare: punti 1,50.
Ai fini dell'attribuzione dei punti di cui sopra, ai sensi
dell'art. 988, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
non saranno computati i periodi di richiamo in servizio.
Art. 13
Graduatorie di merito ed ammissione al corso
1. La commissione esaminatrice di cui all'art. 6, comma 1,
lettera a), formera' due distinte graduatorie di merito:
a) una per i concorrenti che siano volontari in ferma
prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo che abbiano
concluso la ferma minima di un anno delle Forze armate;
b) una per i concorrenti in possesso dell'attestato di
bilinguismo relativa alla riserva di posti di cui all'art. 1, comma
2,
sommando per ciascun concorrente giudicato idoneo il punteggio
riportato:
a) nella selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo;
b) nelle prove di efficienza fisica;
c) nella valutazione dei titoli.
I volontari in ferma prefissata in possesso dell'attestato di
bilinguismo saranno inseriti in entrambe le graduatorie in ragione
del punteggio conseguito.
2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. E' facolta'
dell'Amministrazione devolvere i posti eventualmente non ricoperti
nella graduatoria di cui al comma 1, lettera b) per insufficienza di
concorrenti riservatari idonei, a favore della graduatoria di cui al
comma 1, lettera a) secondo l'ordine della stessa.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parita' di
merito si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie,
le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai
pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza e' riportato
nell'allegato "D" al presente decreto.
Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il
Pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
4. I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a
concorso di cui all'art. 1, comma 1 e comma 2, saranno dichiarati
vincitori secondo l'ordine delle graduatorie ed ammessi alla
frequenza del corso formativo, che si svolgera' presso i Reparti di
istruzione di assegnazione. Successivamente potra' essere ammesso al
corso, secondo l'ordine delle medesime graduatorie, un numero di
concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari per
qualsiasi motivo, durante i primi 20 (venti) giorni di effettivo
corso.
5. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna
comunicazione, dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione,
nella data e con le modalita' che saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal
25 agosto 2014, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio
Relazioni con il Pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero
0680982935.
Art. 14
Accertamento dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese dal
concorrente
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente decreto e della verifica di quanto eventualmente dichiarato
dal concorrente che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 4,
comma 2 ed all'allegato "B" al presente decreto, il Centro nazionale
di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri potra' chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti
competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtu'
di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
3. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del
casellario giudiziale.
Art. 15
Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori all'atto
della presentazione presso il Reparto d'istruzione dell'Arma dei
carabinieri di assegnazione
1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o
far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto
di istruzione di assegnazione dell'Arma dei Carabinieri una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in
allegato "I" dei sottonotati documenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) titolo di studio;
d) estratto dell'atto di nascita;
e) certificato di stato civile.
2. Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a) e
b):
a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data
di presentazione;
b) dovranno attestare, altresi', che gli interessati erano in
possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla
data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
3. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare, in busta
chiusa, all'atto della presentazione, copia conforme del foglio
matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando
militare di provenienza.
4. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5.
Art. 16
Presentazione al corso
1. Il corso allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola
Allievi Carabinieri, secondo i programmi e le modalita' stabilite dal
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, e sara' disciplinato
dalle disposizioni contenute nel Regolamento interno per le predette
Scuole.
2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati
vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di
controllo svolta dal Dirigente del Servizio sanitario per verificare
il mantenimento della prescritta idoneita' psicofisica. Qualora
riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i
candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e
reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica al
servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita', o
temporanea inidoneita' che non si risolvano entro dieci giorni dalla
data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal
concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati
giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine delle graduatorie
di cui all'art. 13, da altri candidati idonei.
3. All'atto della visita medica di controllo i candidati
vincitori dovranno consegnare:
- un certificato plurimo delle vaccinazioni effettuate;
- un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I concorrenti vincitori di sesso femminile dovranno, altresi',
consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su
sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale,
entro i quattro giorni calendariali precedenti la data di
presentazione.
4. In caso di positivita' del predetto test di gravidanza la
visita medica di controllo sara' sospesa ai sensi dell'art. 580,
comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e l'interessata
sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
Allievi Carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e
sostituiti nei termini di cui all'art. 13, comma 4. La Scuola di
assegnazione potra', comunque, autorizzare, per comprovati motivi da
preavvisare tramite il Comando Stazione Carabinieri competente per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di inizio del corso.
6. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di
merito, previo verifica del mantenimento dell'idoneita' psicofisica
con le modalita' di cui al comma 2, saranno ammessi alla ferma
quadriennale nell'Arma dei Carabinieri, perdendo il grado
eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze
armate. Gli stessi saranno assunti in forza dalla Scuola Allievi
Carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento.
7. Gli arruolati volontari quali allievi carabinieri, dopo sei
mesi dalla data di arruolamento, conseguono la nomina a carabiniere
allievo, previo superamento di esami, e sono immessi in ruolo al
grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della
graduatoria finale.
Art. 17
Spese di viaggio, licenza e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed
accertamenti e per la presentazione presso i reparti d'istruzione di
assegnazione sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di
svolgimento delle prove e degli accertamenti, nonche' al tempo
strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si
svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio.
Qualora il concorrente non sostenga le prove per cause dipendenti
dalla sua volonta' o venga espulso dalle stesse, la licenza
straordinaria sara' computata in detrazione da quella ordinaria
dell'anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel
periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli
accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio
dovranno indossare l'uniforme solo per il giorno di svolgimento degli
accertamenti attitudinali. Per le prove di efficienza fisica e gli
accertamenti sanitari dovranno indossare la tuta ginnica. Gli stessi,
qualora le attivita' concorsuali si protraggano in orario
pomeridiano, fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione
militare.
Art. 18
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' concernenti la gestione del
rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, titolare del
trattamento. Responsabile del trattamento sono, ognuno per la parte
di rispettiva competenza:
- il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
- i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6,
co.1.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa vigente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 gennaio 2014
Gen. C.A. Leonardo Gallitelli
Nessun commento:
Posta un commento