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martedì 14 gennaio 2014

Tari: istruzioni per l'uso!

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Art. 1, commi da 639 a 668, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (G.U. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. n. 87)

L. 27-12-2013 n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.





Comma 668
In vigore dal 1 gennaio 2014
668.  I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L. 27-12-2013 n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.


Comma 639
In vigore dal 1 gennaio 2014
639.  È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.


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