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giovedì 2 gennaio 2014

Decreto del Ministero delle Infrastrutture, 15 novembre 2013 Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente. (Gazz. Uff., 10 dicembre 2013, n. 289)


Decreto del Ministero delle Infrastrutture, 15 novembre 2013
Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente.
(Gazz. Uff., 10 dicembre 2013, n. 289)

Art.1 Oggetto e finalità
Il presente decreto, adottato ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, disciplina le procedure necessarie affinché i medici e le strutture di cui all’art. 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le commissioni mediche locali di cui al comma 4 dello stesso art. 119 e le strutture di cui all’art. 201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in sede di rinnovo di validità di una patente di guida, procedano alla trasmissione telematica della comunicazione dei contenuti del certificato medico, della foto e della firma del titolare della patente stessa, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto ministeriale, nonché alla stampa e consegna della ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto ministeriale.
2. Il presente decreto disciplina altresì le procedure che dovranno essere esperite qualora l’acquisizione e verifica dei dati e della documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013 non dia esito positivo.
3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le domande di conferma di validità di una patente di guida, presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità stessa.


Art.2 Requisiti per l’accesso alla procedura informatica
Per procedere all’attività di cui all’art. 1, comma 1, i soggetti di cui allo stesso articolo devono accedere al sistema informatico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, attraverso sito web Il Portale dell’Automobilista. A tal fine devono:
a) richiedere l’attribuzione di apposite credenziali di accesso al predetto sistema informatico all’ufficio della motorizzazione territorialmente competente in base ai criteri definiti dagli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni;
b) accedere al sito internet www.ilportaledellautomobilista.it con le suddette credenziali;
c) acquisire il numero di identificazione personale (PIN) che il sistema informatico genera.
2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), è esperita dai medesimi soggetti legittimati a chiedere il codice di identificazione ai sensi dell’art. 1, commi 1 ed 1-bis, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni, e già titolari dello stesso codice.


Art.3 Operazioni propedeutiche alla conferma di validità della patente di guida in via telematica
Prima di procedere alla trasmissione dell’estratto dei contenuti della relazione medica per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica, utile al rinnovo di validità di una patente di guida, i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, esperito l’accesso al portale dell’automobilista attraverso le credenziali ed il PIN di cui all’art. 2, effettuano una verifica di rinnovabilità della patente di guida attraverso modalità telematica, inserendo i dati in apposita maschera che propone il sistema informatico.


Art.4 Conferma di validità della patente di guida in via telematica
In caso di esito positivo della verifica di cui all’art. 3, il medico o, se del caso, la commissione medica locale procedono alla trasmissione dell’estratto dei contenuti della relazione medica. La relazione medica è redatta sulla base di modalità definite con provvedimento del Ministero della salute.
2. All’esito della visita, il medico o, se del caso, la commissione medica compilano l’apposita maschera proposta dal sistema informatico e conforme all’allegato 1 del presente decreto. Alla maschera sono allegati, telematicamente, la fotografia e la firma del titolare di patente nella specifica sezione dell’allegato 1. Eventuali prescrizioni mediche per il conducente e adattamenti per il veicolo sono indicati attraverso l’iscrizione, nella predetta maschera, degli specifici codici e sub-codici di cui all’allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni;
b) inseriscono i dati relativi agli estremi dell’attestazione di pagamento relativa ai diritti dovuti ai sensi dell’art. 126, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) comunicano al sistema informatico, usando l’apposito comando presente sulla maschera, l’avvenuto completamento delle operazioni di conferma di validità.
3. Concluse con esito positivo le operazioni di cui al comma 2, il sistema informatico genera la ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida di cui all’art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, conforme all’allegato 2 del presente decreto, che è stampata e consegnata immediatamente all’interessato, previa apposizione di firma e timbro del medico che ha effettuato la visita o, se del caso, del presidente della commissione medica locale.


Art.5 Esito negativo della conferma di validità della patente di guida in via telematica
La verifica di cui all’art. 3 dà esito negativo, e non consente di proseguire nelle ulteriori operazioni utili al rinnovo di validità della patente di guida, se:
a) la patente di guida rientra nei casi di cui all’art. 1, comma 3;
b) se vi è discordanza tra i dati presenti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente da rinnovarsi;
c) se il titolare di patente ha adito un medico monocratico ma ricorra una delle condizioni di cui all’art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o se dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che il conducente deve sottoporsi a visita presso una commissione medica locale;
d) se nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida sono presenti ostativi che impediscono il rinnovo della patente.
2. Nei casi di cui alla lettera b), il medico certificatore o, se del caso, la commissione medica locale, su richiesta del titolare della patente, possono comunque procedere, in caso di esito positivo della visita, a redigere la comunicazione dell’estratto dei contenuti della relazione medica, di cui all’art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, conforme all’allegato 1, su supporto cartaceo non in bollo, sulla quale è apposta la fotografia che si autentica e la firma del titolare della patente di guida. Tale certificazione è esibita in originale e prodotta in copia presso l’ufficio della motorizzazione, territorialmente competente in ragione del luogo ove è stata effettuata la visita medica, unitamente ad una seconda fotografia, identica a quella autenticata, ed alla domanda di emissione di duplicato a titolo di conferma di validità della patente, redatta su apposito modello relativo alle operazioni di motorizzazione sulla patente di guida. La ricevuta di presentazione dell’istanza di duplicato, unitamente all’originale della comunicazione dei contenuti del certificato medico, è valida ai fini della circolazione fino alla consegna del duplicato della patente di guida, rinnovata nella validità, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), il medico monocratico adito non effettua la visita medica per la conferma di validità ed invita il conducente è invitato a recarsi presso una commissione medica locale.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), il medico certificatore o, se del caso, la commissione medica locale non effettuano la visita medica per la conferma di validità ed invitano il conducente a recarsi presso un ufficio della motorizzazione, per verificare la natura dell’ostativo riscontrato e, se del caso, regolarizzare la propria posizione nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La presenza di un provvedimento di revoca, sospensione o revisione della patente nella predetta anagrafe comporta, in ogni caso, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.


Art.6 Diritti e tariffe
Ai fini dell’emissione di un duplicato della patente di guida per conferma di validità, ai sensi dell’art. 4 o dell’art. 5, comma 2, il titolare della stessa deve esibire un’attestazione di versamento effettuato a titolo imposta di bollo sul duplicato della patente, ed una a titolo di diritto di motorizzazione.


Art.7 Modifiche tecniche agli allegati
Qualora, per evoluzioni o adeguamento del sistema informatico, debba procedersi a modifiche tecniche degli allegati al presente decreto, a ciò si provvede con decreto del direttore generale per la Motorizzazione.


Art.8 Entrata in vigore
Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione dell’art. 2 che è applicabile dal giorno successivo.
2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al comma 1, non sono più esperibili procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida difformi da quelle previste dal presente decreto.
Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 15 novembre 2013 

Disposizioni procedurali attuative  degli  articoli  1,  2  e  3  del
decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione
del rinnovo di validita' della patente. (13A10011)
(GU n.289 del 10-12-2013) 


                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                   per i trasporti, la navigazione
                ed i sistemi informativi e statistici

  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
Codice  della  Strada»,  come  da  ultimo  modificato   dal   decreto
legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante  «Attuazione   delle
direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida»,
e dal Capo I del decreto legislativo  16  gennaio  2013,  n.  2,  che
modifica ed integra le disposizioni del citato decreto legislativo n.
59 del 2011;
  Visto in particolare l'art. 119, commi 2 e 4, e 126, comma  8,  del
predetto  decreto  legislativo   n.   285   del   1992,   concernente
l'individuazione dei soggetti certificatori in materia  di  requisiti
di idoneita' psico-fisica alla guida;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 agosto 2013 - pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  2  ottobre
2013, n. 231 - recante «Disciplina dei contenuti  e  delle  procedure
della comunicazione del rinnovo di validita' della patente», adottato
ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120;
  Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto 9  agosto  2013,
che rinvia ad un decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti d'intesa con  il  Ministero  della  salute,  la  disciplina
applicativa delle nuove procedure di  comunicazione  del  rinnovo  di
validita' della patente;
  Ritenuto, pertanto,  di  disciplinare  le  predette  procedure,  in
coerenza con il predetto decreto 9 agosto 2013 ed in particolare  con
le    finalita'    di    digitalizzazione    delle    procedure     e
dematerializzazione della documentazioni ivi richiamate;
  Acquisito il parere favorevole del Ministero della salute con  nota
prot. n. LEG 0006182-P-12/11/2013;

                              Decreta:

                               Art. 1


                         Oggetto e finalita'

  1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 4  del  decreto
del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  9  agosto  2013,
disciplina le procedure necessarie affinche' i medici e le  strutture
di cui all'art. 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni, le commissioni mediche  locali  di
cui al comma 4 dello stesso art. 119 e le strutture di  cui  all'art.
201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  in  sede
di rinnovo di validita' di  una  patente  di  guida,  procedano  alla
trasmissione  telematica  della  comunicazione  dei   contenuti   del
certificato medico, della foto  e  della  firma  del  titolare  della
patente stessa, ai sensi degli articoli 1  e  2  del  citato  decreto
ministeriale,  nonche'  alla  stampa  e   consegna   della   ricevuta
dell'avvenuta conferma di validita' della patente di guida, ai  sensi
dell'art. 3 del citato decreto ministeriale.
  2.  Il  presente  decreto  disciplina  altresi'  le  procedure  che
dovranno essere esperite qualora l'acquisizione e verifica dei dati e
della documentazione di cui agli articoli  1  e  2  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013  non  dia
esito positivo.
  3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto  le
domande di conferma di validita' di una patente di guida,  presentate
prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validita' stessa.
                               Art. 2


         Requisiti per l'accesso alla procedura informatica

  1. Per procedere all'attivita'  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  i
soggetti di cui allo  stesso  articolo  devono  accedere  al  sistema
informatico del Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici,  attraverso  sito  web  Il  Portale
dell'Automobilista. A tal fine devono:
    a) richiedere l'attribuzione di apposite credenziali  di  accesso
al predetto  sistema  informatico  all'ufficio  della  motorizzazione
territorialmente  competente  in  base  ai  criteri  definiti   dagli
articoli 1, 2 e 3, del  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi  e  statistici  31
gennaio 2011, e successive modificazioni;
    b) accedere al  sito  internet  www.ilportaledellautomobilista.it
con le suddette credenziali;
    c) acquisire il numero di identificazione personale (PIN) che  il
sistema informatico genera.
  2. La richiesta di cui al comma 1,  lettera  a),  e'  esperita  dai
medesimi soggetti legittimati a chiedere il codice di identificazione
ai sensi dell'art. 1, commi 1 ed 1-bis,  del  decreto  del  Capo  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici 31 gennaio 2011,  e  successive  modificazioni,  e  gia'
titolari dello stesso codice.
                               Art. 3


         Operazioni propedeutiche alla conferma di validita'
              della patente di guida in via telematica

  1. Prima di procedere alla trasmissione dell'estratto dei contenuti
della relazione medica per l'accertamento dei requisiti di  idoneita'
psico-fisica, utile al rinnovo di validita' di una patente di  guida,
i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, esperito l'accesso al  portale
dell'automobilista  attraverso  le  credenziali  ed  il  PIN  di  cui
all'art. 2, effettuano una verifica di rinnovabilita'  della  patente
di  guida  attraverso  modalita'  telematica,  inserendo  i  dati  in
apposita maschera che propone il sistema informatico.
                               Art. 4


            Conferma di validita' della patente di guida
                          in via telematica

  1. In caso di esito positivo della verifica di cui all'art.  3,  il
medico o, se del caso, la commissione medica  locale  procedono  alla
trasmissione dell'estratto dei contenuti della relazione  medica.  La
relazione medica e' redatta sulla  base  di  modalita'  definite  con
provvedimento del Ministero della salute.
  2. All'esito della visita, il medico o, se del caso, la commissione
medica compilano l'apposita maschera proposta dal sistema informatico
e conforme all'allegato 1 del presente decreto.  Alla  maschera  sono
allegati, telematicamente, la fotografia e la firma del  titolare  di
patente  nella   specifica   sezione   dell'allegato   1.   Eventuali
prescrizioni mediche per il conducente e adattamenti per  il  veicolo
sono indicati attraverso l'iscrizione, nella predetta maschera, degli
specifici codici e sub-codici  di  cui  all'allegato  I  del  decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni;
    b) inseriscono i dati relativi agli estremi dell'attestazione  di
pagamento relativa ai diritti dovuti ai sensi dell'art. 126, comma 8,
del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni;
    c) comunicano al sistema informatico, usando  l'apposito  comando
presente sulla maschera, l'avvenuto completamento delle operazioni di
conferma di validita'.
  3. Concluse con esito positivo le operazioni di cui al comma 2,  il
sistema informatico genera  la  ricevuta  dell'avvenuta  conferma  di
validita' della patente di guida di cui all'art. 3  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, conforme
all'allegato 2 del presente decreto, che  e'  stampata  e  consegnata
immediatamente all'interessato, previa apposizione di firma e  timbro
del medico che ha effettuato la visita o, se del caso, del presidente
della commissione medica locale.
                               Art. 5


             Esito negativo della conferma di validita'
              della patente di guida in via telematica

  1. La verifica di cui all'art. 3 da' esito negativo, e non consente
di  proseguire  nelle  ulteriori  operazioni  utili  al  rinnovo   di
validita' della patente di guida, se:
    a) la patente di guida rientra nei casi di cui all'art. 1,  comma
3;
    b) se  vi  e'  discordanza  tra  i  dati  presenti  nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente
da rinnovarsi;
    c) se il titolare di patente ha adito un  medico  monocratico  ma
ricorra una delle condizioni  di  cui  all'art.  119,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, o se  dall'anagrafe  nazionale  degli  abilitati  alla
guida risulti che il conducente deve sottoporsi a visita  presso  una
commissione medica locale;
    d) se nell'anagrafe nazionale degli  abilitati  alla  guida  sono
presenti ostativi che impediscono il rinnovo della patente.
  2. Nei casi di cui alla lettera b), il medico certificatore  o,  se
del caso, la commissione medica locale,  su  richiesta  del  titolare
della patente, possono comunque procedere, in caso di esito  positivo
della visita, a redigere la comunicazione dell'estratto dei contenuti
della relazione medica, di cui all'art. 1 del  decreto  del  Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  9  agosto  2013,   conforme
all'allegato 1, su supporto cartaceo non in  bollo,  sulla  quale  e'
apposta la fotografia che si autentica e la firma del titolare  della
patente di guida. Tale  certificazione  e'  esibita  in  originale  e
prodotta   in   copia   presso   l'ufficio   della    motorizzazione,
territorialmente  competente  in  ragione  del  luogo  ove  e'  stata
effettuata la visita medica, unitamente ad  una  seconda  fotografia,
identica a quella  autenticata,  ed  alla  domanda  di  emissione  di
duplicato a titolo di conferma di validita' della patente, redatta su
apposito modello relativo alle  operazioni  di  motorizzazione  sulla
patente di  guida.  La  ricevuta  di  presentazione  dell'istanza  di
duplicato, unitamente all'originale della comunicazione dei contenuti
del certificato medico, e' valida ai  fini  della  circolazione  fino
alla consegna del duplicato della patente di guida,  rinnovata  nella
validita', e  comunque  non  oltre  sessanta  giorni  dalla  data  di
rilascio.
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c),  il  medico  monocratico
adito non effettua la visita medica per la conferma di  validita'  ed
invita il conducente e' invitato a  recarsi  presso  una  commissione
medica locale.
  4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), il medico  certificatore
o, se del caso, la commissione medica locale non effettuano la visita
medica per la conferma di  validita'  ed  invitano  il  conducente  a
recarsi presso un ufficio della  motorizzazione,  per  verificare  la
natura dell'ostativo riscontrato e, se  del  caso,  regolarizzare  la
propria posizione nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La presenza di un provvedimento di revoca,  sospensione  o  revisione
della  patente  nella  predetta  anagrafe  comporta,  in  ogni  caso,
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
                               Art. 6


                          Diritti e tariffe

  1. Ai fini dell'emissione di un duplicato della  patente  di  guida
per conferma di validita', ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 5,  comma
2,  il  titolare  della  stessa  deve  esibire   un'attestazione   di
versamento effettuato a titolo imposta di bollo sul  duplicato  della
patente, ed una a titolo di diritto di motorizzazione.
                               Art. 7


                  Modifiche tecniche agli allegati

  1. Qualora, per evoluzioni o adeguamento del  sistema  informatico,
debba procedersi a modifiche  tecniche  degli  allegati  al  presente
decreto, a cio' si provvede con decreto del direttore generale per la
Motorizzazione.
                               Art. 8


                          Entrata in vigore

  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  applicabili   a
decorrere  dal  trentesimo  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  ad
eccezione dell'art. 2 che e' applicabile dal giorno successivo.
  2. A decorrere dal sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione di cui al comma 1, non sono piu'  esperibili  procedure
di comunicazione del rinnovo di  validita'  della  patente  di  guida
difformi da quelle previste dal presente decreto.
  Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano  parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 15 novembre 2013

                                         Il Capo Dipartimento: Fumero


Allegato n. 1

Allegato n. 2

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