Decreto del Ministero delle Infrastrutture, 15 novembre 2013
Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente.
(Gazz. Uff., 10 dicembre 2013, n. 289)
Art.1 Oggetto e finalità
Il presente decreto, adottato ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, disciplina le procedure necessarie affinché i medici e le strutture di cui all’art. 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le commissioni mediche locali di cui al comma 4 dello stesso art. 119 e le strutture di cui all’art. 201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in sede di rinnovo di validità di una patente di guida, procedano alla trasmissione telematica della comunicazione dei contenuti del certificato medico, della foto e della firma del titolare della patente stessa, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto ministeriale, nonché alla stampa e consegna della ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto ministeriale.
2. Il presente decreto disciplina altresì le procedure che dovranno essere esperite qualora l’acquisizione e verifica dei dati e della documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013 non dia esito positivo.
3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le domande di conferma di validità di una patente di guida, presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità stessa.
Art.2 Requisiti per l’accesso alla procedura informatica
Per procedere all’attività di cui all’art. 1, comma 1, i soggetti di cui allo stesso articolo devono accedere al sistema informatico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, attraverso sito web Il Portale dell’Automobilista. A tal fine devono:
a) richiedere l’attribuzione di apposite credenziali di accesso al predetto sistema informatico all’ufficio della motorizzazione territorialmente competente in base ai criteri definiti dagli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni;
b) accedere al sito internet www.ilportaledellautomobilista.it con le suddette credenziali;
c) acquisire il numero di identificazione personale (PIN) che il sistema informatico genera.
2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), è esperita dai medesimi soggetti legittimati a chiedere il codice di identificazione ai sensi dell’art. 1, commi 1 ed 1-bis, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni, e già titolari dello stesso codice.
Art.3 Operazioni propedeutiche alla conferma di validità della patente di guida in via telematica
Prima di procedere alla trasmissione dell’estratto dei contenuti della relazione medica per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica, utile al rinnovo di validità di una patente di guida, i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, esperito l’accesso al portale dell’automobilista attraverso le credenziali ed il PIN di cui all’art. 2, effettuano una verifica di rinnovabilità della patente di guida attraverso modalità telematica, inserendo i dati in apposita maschera che propone il sistema informatico.
Art.4 Conferma di validità della patente di guida in via telematica
In caso di esito positivo della verifica di cui all’art. 3, il medico o, se del caso, la commissione medica locale procedono alla trasmissione dell’estratto dei contenuti della relazione medica. La relazione medica è redatta sulla base di modalità definite con provvedimento del Ministero della salute.
2. All’esito della visita, il medico o, se del caso, la commissione medica compilano l’apposita maschera proposta dal sistema informatico e conforme all’allegato 1 del presente decreto. Alla maschera sono allegati, telematicamente, la fotografia e la firma del titolare di patente nella specifica sezione dell’allegato 1. Eventuali prescrizioni mediche per il conducente e adattamenti per il veicolo sono indicati attraverso l’iscrizione, nella predetta maschera, degli specifici codici e sub-codici di cui all’allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni;
b) inseriscono i dati relativi agli estremi dell’attestazione di pagamento relativa ai diritti dovuti ai sensi dell’art. 126, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) comunicano al sistema informatico, usando l’apposito comando presente sulla maschera, l’avvenuto completamento delle operazioni di conferma di validità.
3. Concluse con esito positivo le operazioni di cui al comma 2, il sistema informatico genera la ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida di cui all’art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, conforme all’allegato 2 del presente decreto, che è stampata e consegnata immediatamente all’interessato, previa apposizione di firma e timbro del medico che ha effettuato la visita o, se del caso, del presidente della commissione medica locale.
Art.5 Esito negativo della conferma di validità della patente di guida in via telematica
La verifica di cui all’art. 3 dà esito negativo, e non consente di proseguire nelle ulteriori operazioni utili al rinnovo di validità della patente di guida, se:
a) la patente di guida rientra nei casi di cui all’art. 1, comma 3;
b) se vi è discordanza tra i dati presenti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente da rinnovarsi;
c) se il titolare di patente ha adito un medico monocratico ma ricorra una delle condizioni di cui all’art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o se dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che il conducente deve sottoporsi a visita presso una commissione medica locale;
d) se nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida sono presenti ostativi che impediscono il rinnovo della patente.
2. Nei casi di cui alla lettera b), il medico certificatore o, se del caso, la commissione medica locale, su richiesta del titolare della patente, possono comunque procedere, in caso di esito positivo della visita, a redigere la comunicazione dell’estratto dei contenuti della relazione medica, di cui all’art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, conforme all’allegato 1, su supporto cartaceo non in bollo, sulla quale è apposta la fotografia che si autentica e la firma del titolare della patente di guida. Tale certificazione è esibita in originale e prodotta in copia presso l’ufficio della motorizzazione, territorialmente competente in ragione del luogo ove è stata effettuata la visita medica, unitamente ad una seconda fotografia, identica a quella autenticata, ed alla domanda di emissione di duplicato a titolo di conferma di validità della patente, redatta su apposito modello relativo alle operazioni di motorizzazione sulla patente di guida. La ricevuta di presentazione dell’istanza di duplicato, unitamente all’originale della comunicazione dei contenuti del certificato medico, è valida ai fini della circolazione fino alla consegna del duplicato della patente di guida, rinnovata nella validità, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), il medico monocratico adito non effettua la visita medica per la conferma di validità ed invita il conducente è invitato a recarsi presso una commissione medica locale.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), il medico certificatore o, se del caso, la commissione medica locale non effettuano la visita medica per la conferma di validità ed invitano il conducente a recarsi presso un ufficio della motorizzazione, per verificare la natura dell’ostativo riscontrato e, se del caso, regolarizzare la propria posizione nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La presenza di un provvedimento di revoca, sospensione o revisione della patente nella predetta anagrafe comporta, in ogni caso, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Art.6 Diritti e tariffe
Ai fini dell’emissione di un duplicato della patente di guida per conferma di validità, ai sensi dell’art. 4 o dell’art. 5, comma 2, il titolare della stessa deve esibire un’attestazione di versamento effettuato a titolo imposta di bollo sul duplicato della patente, ed una a titolo di diritto di motorizzazione.
Art.7 Modifiche tecniche agli allegati
Qualora, per evoluzioni o adeguamento del sistema informatico, debba procedersi a modifiche tecniche degli allegati al presente decreto, a ciò si provvede con decreto del direttore generale per la Motorizzazione.
Art.8 Entrata in vigore
Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione dell’art. 2 che è applicabile dal giorno successivo.
2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al comma 1, non sono più esperibili procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida difformi da quelle previste dal presente decreto.
Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 15 novembre 2013
Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del
decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione
del rinnovo di validita' della patente. (13A10011)
(GU n.289 del 10-12-2013)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
Codice della Strada», come da ultimo modificato dal decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle
direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida»,
e dal Capo I del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che
modifica ed integra le disposizioni del citato decreto legislativo n.
59 del 2011;
Visto in particolare l'art. 119, commi 2 e 4, e 126, comma 8, del
predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente
l'individuazione dei soggetti certificatori in materia di requisiti
di idoneita' psico-fisica alla guida;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
9 agosto 2013 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre
2013, n. 231 - recante «Disciplina dei contenuti e delle procedure
della comunicazione del rinnovo di validita' della patente», adottato
ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120;
Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto 9 agosto 2013,
che rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti d'intesa con il Ministero della salute, la disciplina
applicativa delle nuove procedure di comunicazione del rinnovo di
validita' della patente;
Ritenuto, pertanto, di disciplinare le predette procedure, in
coerenza con il predetto decreto 9 agosto 2013 ed in particolare con
le finalita' di digitalizzazione delle procedure e
dematerializzazione della documentazioni ivi richiamate;
Acquisito il parere favorevole del Ministero della salute con nota
prot. n. LEG 0006182-P-12/11/2013;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 4 del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013,
disciplina le procedure necessarie affinche' i medici e le strutture
di cui all'art. 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni, le commissioni mediche locali di
cui al comma 4 dello stesso art. 119 e le strutture di cui all'art.
201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in sede
di rinnovo di validita' di una patente di guida, procedano alla
trasmissione telematica della comunicazione dei contenuti del
certificato medico, della foto e della firma del titolare della
patente stessa, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto
ministeriale, nonche' alla stampa e consegna della ricevuta
dell'avvenuta conferma di validita' della patente di guida, ai sensi
dell'art. 3 del citato decreto ministeriale.
2. Il presente decreto disciplina altresi' le procedure che
dovranno essere esperite qualora l'acquisizione e verifica dei dati e
della documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013 non dia
esito positivo.
3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le
domande di conferma di validita' di una patente di guida, presentate
prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validita' stessa.
Art. 2
Requisiti per l'accesso alla procedura informatica
1. Per procedere all'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, i
soggetti di cui allo stesso articolo devono accedere al sistema
informatico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, attraverso sito web Il Portale
dell'Automobilista. A tal fine devono:
a) richiedere l'attribuzione di apposite credenziali di accesso
al predetto sistema informatico all'ufficio della motorizzazione
territorialmente competente in base ai criteri definiti dagli
articoli 1, 2 e 3, del decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31
gennaio 2011, e successive modificazioni;
b) accedere al sito internet www.ilportaledellautomobilista.it
con le suddette credenziali;
c) acquisire il numero di identificazione personale (PIN) che il
sistema informatico genera.
2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), e' esperita dai
medesimi soggetti legittimati a chiedere il codice di identificazione
ai sensi dell'art. 1, commi 1 ed 1-bis, del decreto del Capo del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni, e gia'
titolari dello stesso codice.
Art. 3
Operazioni propedeutiche alla conferma di validita'
della patente di guida in via telematica
1. Prima di procedere alla trasmissione dell'estratto dei contenuti
della relazione medica per l'accertamento dei requisiti di idoneita'
psico-fisica, utile al rinnovo di validita' di una patente di guida,
i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, esperito l'accesso al portale
dell'automobilista attraverso le credenziali ed il PIN di cui
all'art. 2, effettuano una verifica di rinnovabilita' della patente
di guida attraverso modalita' telematica, inserendo i dati in
apposita maschera che propone il sistema informatico.
Art. 4
Conferma di validita' della patente di guida
in via telematica
1. In caso di esito positivo della verifica di cui all'art. 3, il
medico o, se del caso, la commissione medica locale procedono alla
trasmissione dell'estratto dei contenuti della relazione medica. La
relazione medica e' redatta sulla base di modalita' definite con
provvedimento del Ministero della salute.
2. All'esito della visita, il medico o, se del caso, la commissione
medica compilano l'apposita maschera proposta dal sistema informatico
e conforme all'allegato 1 del presente decreto. Alla maschera sono
allegati, telematicamente, la fotografia e la firma del titolare di
patente nella specifica sezione dell'allegato 1. Eventuali
prescrizioni mediche per il conducente e adattamenti per il veicolo
sono indicati attraverso l'iscrizione, nella predetta maschera, degli
specifici codici e sub-codici di cui all'allegato I del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni;
b) inseriscono i dati relativi agli estremi dell'attestazione di
pagamento relativa ai diritti dovuti ai sensi dell'art. 126, comma 8,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
c) comunicano al sistema informatico, usando l'apposito comando
presente sulla maschera, l'avvenuto completamento delle operazioni di
conferma di validita'.
3. Concluse con esito positivo le operazioni di cui al comma 2, il
sistema informatico genera la ricevuta dell'avvenuta conferma di
validita' della patente di guida di cui all'art. 3 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, conforme
all'allegato 2 del presente decreto, che e' stampata e consegnata
immediatamente all'interessato, previa apposizione di firma e timbro
del medico che ha effettuato la visita o, se del caso, del presidente
della commissione medica locale.
Art. 5
Esito negativo della conferma di validita'
della patente di guida in via telematica
1. La verifica di cui all'art. 3 da' esito negativo, e non consente
di proseguire nelle ulteriori operazioni utili al rinnovo di
validita' della patente di guida, se:
a) la patente di guida rientra nei casi di cui all'art. 1, comma
3;
b) se vi e' discordanza tra i dati presenti nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente
da rinnovarsi;
c) se il titolare di patente ha adito un medico monocratico ma
ricorra una delle condizioni di cui all'art. 119, comma 4, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, o se dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida risulti che il conducente deve sottoporsi a visita presso una
commissione medica locale;
d) se nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida sono
presenti ostativi che impediscono il rinnovo della patente.
2. Nei casi di cui alla lettera b), il medico certificatore o, se
del caso, la commissione medica locale, su richiesta del titolare
della patente, possono comunque procedere, in caso di esito positivo
della visita, a redigere la comunicazione dell'estratto dei contenuti
della relazione medica, di cui all'art. 1 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, conforme
all'allegato 1, su supporto cartaceo non in bollo, sulla quale e'
apposta la fotografia che si autentica e la firma del titolare della
patente di guida. Tale certificazione e' esibita in originale e
prodotta in copia presso l'ufficio della motorizzazione,
territorialmente competente in ragione del luogo ove e' stata
effettuata la visita medica, unitamente ad una seconda fotografia,
identica a quella autenticata, ed alla domanda di emissione di
duplicato a titolo di conferma di validita' della patente, redatta su
apposito modello relativo alle operazioni di motorizzazione sulla
patente di guida. La ricevuta di presentazione dell'istanza di
duplicato, unitamente all'originale della comunicazione dei contenuti
del certificato medico, e' valida ai fini della circolazione fino
alla consegna del duplicato della patente di guida, rinnovata nella
validita', e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di
rilascio.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), il medico monocratico
adito non effettua la visita medica per la conferma di validita' ed
invita il conducente e' invitato a recarsi presso una commissione
medica locale.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), il medico certificatore
o, se del caso, la commissione medica locale non effettuano la visita
medica per la conferma di validita' ed invitano il conducente a
recarsi presso un ufficio della motorizzazione, per verificare la
natura dell'ostativo riscontrato e, se del caso, regolarizzare la
propria posizione nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La presenza di un provvedimento di revoca, sospensione o revisione
della patente nella predetta anagrafe comporta, in ogni caso,
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Art. 6
Diritti e tariffe
1. Ai fini dell'emissione di un duplicato della patente di guida
per conferma di validita', ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 5, comma
2, il titolare della stessa deve esibire un'attestazione di
versamento effettuato a titolo imposta di bollo sul duplicato della
patente, ed una a titolo di diritto di motorizzazione.
Art. 7
Modifiche tecniche agli allegati
1. Qualora, per evoluzioni o adeguamento del sistema informatico,
debba procedersi a modifiche tecniche degli allegati al presente
decreto, a cio' si provvede con decreto del direttore generale per la
Motorizzazione.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a
decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad
eccezione dell'art. 2 che e' applicabile dal giorno successivo.
2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione di cui al comma 1, non sono piu' esperibili procedure
di comunicazione del rinnovo di validita' della patente di guida
difformi da quelle previste dal presente decreto.
Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 novembre 2013
Il Capo Dipartimento: Fumero
Allegato n. 1
Allegato n. 2
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