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giovedì 2 gennaio 2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 11 dicembre 2013 Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2014, nei giorni festivi e particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate. (13A10649) (GU n.303 del 28-12-2013)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 dicembre 2013 

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione  stradale
fuori dai centri abitati  per  l'anno  2014,  nei  giorni  festivi  e
particolari, per i veicoli  di  massa  superiore  a  7,5  tonnellate.
(13A10649)
(GU n.303 del 28-12-2013) 


                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

  Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della  strada,  approvato
con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni;
  Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7  del
Regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della
strada, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina  le
limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai  centri  abitati
in particolari giorni e per particolari veicoli;
  Considerato che, al fine di garantire in via  prioritaria  migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei  periodi  di
maggiore intensita' della stessa, si  rende  necessario  limitare  la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e  dei  complessi
di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t;
  Considerato che, per le stesse  motivazioni,  si  rende  necessario
limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli  adibiti
a trasporti eccezionali nonche' dei  veicoli  che  trasportano  merci
pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1  e  4,  del  nuovo  codice
della strada;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
n. 281 del 25 luglio  2013  pubblicato  sulla  G.U.  n.  219  del  18
settembre 2013,  con  il  quale  e'  stata  conferita  la  delega  al
Sottosegretario di Stato, Dott. Erasmo D'Angelis;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose,  di'
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t,  nei  giorni
festivi e negli altri particolari giorni dell'anno  2014  di  seguito
elencati:
    a) tutte le domeniche  dei  mesi  di  gennaio,  febbraio,  marzo,
aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle  ore  08,00  alle
ore 22,00;
    b) tutte le domeniche  dei  mesi  di  giugno,  luglio,  agosto  e
settembre, dalle ore 07,00 alle ore 23,00;
    c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
    d) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
    e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 18 aprile;
    f) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 19 aprile;
    g) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 21 aprile;
    h) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 22 aprile;
    i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
    j) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
    k) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;
    l) dalle ore 07,00 alle ore 14,00 del 5 luglio;
    m) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 12 luglio;
    n) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 19 luglio;
    o) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 26 luglio;
    p) dalle ore 16,00 del 1° agosto alle ore 22,00 del 2 agosto;
    q) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 dell'8 agosto;
    r) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 9 agosto;
    s) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;
    t) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 16 agosto;
    u) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 23 agosto;
    v) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 30 agosto;
    w) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
    x) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 6 dicembre;
    y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;
    z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
    aa)dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
  2. Per i complessi di veicoli  costituiti  da  un  trattore  ed  un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite di massa di cui  al  comma  precedente  deve  essere  riferito
unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel  caso  in
cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la  tara  dello
stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione
non  si  applica  se  il  trattore  circola  isolato  e   sia   stato
precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per
la prosecuzione del  trasporto  della  merce  attraverso  il  sistema
intermodale,  purche'  munito  di  idonea  documentazione  attestante
l'avvenuta riconsegna.
                               Art. 2

  1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla  Sardegna,  muniti
di idonea  documentazione  attestante  l'origine  del  viaggio  e  di
destinazione  del  carico,  l'orario  di  inizio   del   divieto   e'
posticipato di ore  quattro.  Limitatamente  ai  veicoli  provenienti
dall'estero con un solo conducente e' consentito, qualora il  periodo
di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento  CE
n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo di  cui  al  presente
comma, di usufruire - con  decorrenza  dal  termine  del  periodo  di
riposo - di un posticipo di ore quattro.
  2.  Per  i   veicoli   diretti   all'estero,   muniti   di   idonea
documentazione attestante la destinazione  del  carico,  l'orario  di
termine del divieto e' anticipato di ore due; per i  veicoli  diretti
in  Sardegna  muniti   di   idonea   documentazione   attestante   la
destinazione  del  viaggio,  l'orario  di  termine  del  divieto   e'
anticipato di ore quattro.
  3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro anche per  i  veicoli
diretti agli interporti di rilevanza nazionale o  comunque  collocati
in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi
alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano,  Rivalta
Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals
intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e  Milano  smistamento,
agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo  aereo,
e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione
si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico
vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite  gli
stessi interporti, terminals intermodali ed  aereoporti,  all'estero,
nonche' ai complessi  veicolari  scarichi,  che  siano  diretti  agli
interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul  treno.
Detti veicoli devono essere muniti di idonea  documentazione  (ordine
di  spedizione)  attestante  la  destinazione  delle  merci.  Analoga
anticipazione  e'  accordata  ai  veicoli  impiegati   in   trasporti
combinati  strada-rotaia,  (combinato  ferroviario)   o   strada-mare
(combinato  marittimo),  purche'  muniti  di  idonea   documentazione
attestante la destinazione del viaggio e di lettera  di  prenotazione
(prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco,  e  che
rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del
decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  15  febbraio
2001.
  4. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  provenienti  dalla
rimanente parte del territorio nazionale, purche'  muniti  di  idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario  di  inizio
del divieto e' posticipato  di  ore  quattro.  Al  fine  di  favorire
l'intermodalita' del trasporto, la stessa deroga oraria e'  accordata
ai veicoli che circolano  in  Sicilia,  provenienti  dalla  rimanente
parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad
eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti  di
Reggio Calabria e  Villa  San  Giovanni,  purche'  muniti  di  idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio.
  5. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  diretti  ai  porti
dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti  verso  la  rimanente
parte del territorio  nazionale,  per  i  veicoli  che  circolano  in
Sicilia, diretti verso la rimanente parte  del  territorio  nazionale
che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione  di  quelli  diretti
alla Calabria attraverso i porti  di  Reggio  Calabria  e  Villa  San
Giovanni,  e  per  i  veicoli  impiegati   in   trasporti   combinati
strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte  marittime  di
cui all'art. 1 del decreto del  Ministro  dei  trasporti  31  gennaio
2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo
di applicazione del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purche' muniti di
idonea documentazione attestante la destinazione  del  viaggio  e  di
lettera  di  prenotazione  (prenotazione)   o   titolo   di   viaggio
(biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui  all'art.  1  non  trova
applicazione.
  6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per  tenere  conto  delle
difficolta'  di   circolazione   in   presenza   dei   cantieri   per
l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche'  di
quelle connesse con le operazioni di  traghettamento,  da  e  per  la
Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San  Giovanni,
per i veicoli provenienti o diretti in  Sicilia,  purche'  muniti  di
idonea documentazione attestante  l'origine  e  la  destinazione  del
viaggio, l'orario di inizio dei divieto e' posticipato  di  ore  2  e
l'orario di termine del divieto e' anticipato di 2 ore.
  7. Ai  fini  dell'applicazione  dei  precedenti  commi,  i  veicoli
provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del
Vaticano,  o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai   veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.
  8. Le disposizioni riportate  nei  precedenti  commi  si  applicano
anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti  in  condizione  di
eccezionalita',  salvo  diverse  prescrizioni  eventualmente  imposte
nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma  6,  del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni.
                               Art. 3

  1. Il divieto di cui  all'art.  1  non  trova  applicazione  per  i
veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati,  anche  se
circolano scarichi:
    a) adibiti a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e  di
emergenza, o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal  fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
    b)  militari  o  con  targa  CRI  (Croce  rossa  italiana),   per
comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia;
    c) utilizzati dagli enti proprietari o  concessionari  di  strade
per motivi urgenti di servizio;
    d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la  dicitura
"Servizio nettezza  urbana"  nonche'  quelli  che,  per  conto  delle
amministrazioni  comunali,  effettuano   il   servizio   "smaltimento
rifiuti",  purche'  muniti  di  apposita  documentazione   rilasciata
dall'amministrazione comunale;
    e)  appartenenti  al  Dipartimento  per  le   comunicazioni   del
Ministero dello sviluppo economico  o  alle  Poste  Italiane  S.p.a.,
purche' contrassegnati con l'emblema  "PT"  o  con  l'emblema  "Poste
Italiane", nonche' quelli di supporto,  purche'  muniti  di  apposita
documentazione  rilasciata   dall'amministrazione   delle   poste   e
telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli in possesso, ai sensi
del decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  di  licenze  e
autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento,  se  effettuano,
durante i giorni  di  divieto,  trasporti  legati  esclusivamente  ai
servizi postali;
    f) del servizio radiotelevisivo,  esclusivamente  per  urgenti  e
comprovate ragioni di servizio;
    g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili,  liquidi  o
gassosi, destinati alla distribuzione  e  consumo  sia  pubblico  che
privato;
    h) adibiti al trasporto esclusivamente  di  animali  destinati  a
gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da  effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore;
    i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro  a  bordo  degli
aeromobili  o  che  trasportano  motori  e  parti  di   ricambio   di
aeromobili;
    l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile,  purche'  muniti  di
idonea documentazione;
    m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
      m 1) giornali, quotidiani e periodici;
      m 2) prodotti per uso medico;
      m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di  liquidi
alimentari, purche', in quest'ultimo  caso,  gli  stessi  trasportino
latte o siano diretti al  caricamento  dello  stesso.  Detti  veicoli
devono essere muniti di cartelli indicatori  di  colore  verde  delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di  altezza,  con  impressa  in
nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20  m,  fissati  in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
    n) classificati macchine  agricole  ai  sensi  dell'art.  57  del
decreto  legislativo  30   aprile   1992,   n.   285   e   successive
modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su  strade
non comprese nella rete stradale di interesse  nazionale  di  cui  al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
    o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di  acqua  per
uso domestico;
    p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
    q) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in
regime ATP;
    r) per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari  deperibili,
quali frutta e ortaggi freschi,  carni  e  pesci  freschi,  latticini
freschi, derivati del latte freschi, e  per  il  trasporto  di  fiori
recisi, semi vitali, pulcini destinati all'allevamento, animali  vivi
destinati alla macellazione  o  provenienti  dall'estero,  nonche'  i
sottoprodotti derivanti dalla macellazione di' animali. Detti veicoli
devono essere muniti di cartelli indicatori  di  colore  verde  delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in  nero
la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben
visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
  2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi':
    a)  per  i  veicoli  prenotati  per  ottemperare  all'obbligo  di
revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purche' il  veicolo
sia munito del foglio di prenotazione e solo  per  il  percorso  piu'
breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento delle operazioni di revisione,  escludendo  dal  percorso
tratti autostradali;
    b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro  alla  sede
dell'impresa intestataria degli stessi, purche' tali veicoli  non  si
trovino ad una distanza superiore a 50  km  dalla  sede  a  decorrere
dall'orario  di  inizio  del  divieto   e   non   percorrano   tratti
autostradali;
    c) per i trattori isolati per il solo  percorso  per  il  rientro
presso la sede dell'impresa intestataria del  veicolo,  limitatamente
ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui  all'art.  2,
comma 3, ultimo periodo.
                               Art. 4

  1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi,  purche'  muniti  di
autorizzazione prefettizia:
    a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi  da  quelli
di cui all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca  natura  o
per fattori climatici  e  stagionali,  sono  soggetti  ad  un  rapido
deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai luoghi di produzione a quelli di deposito o  vendita,  nonche'  i
veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al  trasporto  di  prodotti
destinati all'alimentazione degli animali;
    b) i veicoli ed i complessi  di  veicoli,  classificati  macchine
agricole, destinati al trasporto di cose,  che  circolano  su  strade
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
    c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e
comprovata necessita' ed urgenza, ivi compresi quelli  impiegati  per
esigenze  legate  a  cicli  continui  di  produzione  industriale,  a
condizione  che  tali  esigenze   siano   riferibili   a   situazioni
eccezionali  debitamente  documentate,   temporalmente   limitate   e
quantitativamente definite.
  2. I veicoli di ali ai punti a) e c) del comma 1  autorizzati  alla
circolazione in deroga, devono altresi'  essere  muniti  di  cartelli
indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40
m di altezza, con impressa  in  nero  la  lettera  "a"  minuscola  di
altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.
                               Art. 5

  1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell'art.  4,  le
richieste di autorizzazione  a  circolare  in  deroga  devono  essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si  chiede  di
poter circolare, di norma alla  prefettura-ufficio  territoriale  del
Governo  della  provincia  di  partenza,  che,  accertata  la   reale
rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a),  del
comma 1, dell'art.  4,  ove  non  sussistano  motivazioni  contrarie,
rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
    a) l'arco temporale di validita', non superiore a sei mesi;
    b) la targa del veicolo autorizzato  alla  circolazione;  possono
essere indicate le targhe di piu' veicoli  se  connessi  alla  stessa
necessita';
    c) le localita' di partenza  e  di  arrivo,  nonche'  i  percorsi
consentiti in base alle situazioni di traffico.  Se  l'autorizzazione
investe solo l'ambito di una provincia puo'  essere  indicata  l'area
territoriale ove  e'  consentita  la  circolazione,  specificando  le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
    d) il prodotto o  i  prodotti  per  il  trasporto  dei  quali  e'
consentita la circolazione;
    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per il trasporto dei prodotti indicati  nella  richiesta  e  che  sul
veicolo  devono   essere   fissati   cartelli   indicatori   con   le
caratteristiche e modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2.
  2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui  al  punto  b),  del
comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a  circolare  in
deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della  data
in  cui  si  chiede  di  poter  circolare,  alla   prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia  il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
    a) l'arco temporale  di  validita',  corrispondente  alla  durata
della campagna di produzione agricola che in  casi  particolari  puo'
essere esteso all'intero anno solare;
    b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di
veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
    c)  l'area  territoriale  ove  e'  consentita   la   circolazione
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
  3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell'art.
4, nel caso in cui sia comprovata  la  continuita'  dell'esigenza  di
effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime  di
deroga e la costanza della tipologia  dei  prodotti  trasportati.  e'
ammessa la facolta', da parte della  prefettura-ufficio  territoriale
del Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed  in  ogni  caso
non oltre il termine  dell'anno  solare,  l'autorizzazione  concessa,
mediante l'apposizione  di  un  visto  di  convalida,  a  seguito  di
richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
                               Art. 6

  1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art.  4,  le
richieste di autorizzazione  a  circolare  in  deroga  devono  essere
inoltrate.  in  tempo  utile,  di   norma   alla   prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di partenza,  che,  valutate
le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle  condizioni
locali  e   generali   della   circolazione,   puo'   rilasciare   il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
    a) il giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e'  ammessa
solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
    b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a  piu'  targhe
e' ammessa solo  in  relazione  alla  necessita'  di  suddividere  il
trasporto in piu' parti;
    c) le localita' di partenza e  di  arrivo,  nonche'  il  percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
    d) il prodotto oggetto del trasporto;
    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono  essere
fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche  e  le  modalita'
gia' specificate all'art. 4. comma
  2. Per le autorizzazioni di cui all'art.  4,  comma  1,  punto  c),
relative ai  veicoli  da  impiegarsi  per  esigenze  legate  a  cicli
continui  di  produzione,  la  prefettura-ufficio  territoriale   del
Governo competente, dovra' esaminare e  valutare  l'indispensabilita'
della richiesta, sulla base di specifica documentazione che  comprovi
la necessita',  da  parte  dell'azienda  di  produzione,  per  motivi
contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche  nei
giorni festivi. Per  le  medesime  autorizzazioni,  limitatamente  ai
veicoli utilizzati per lo  svolgimento  di  fiere  e  mercati  ed  ai
veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso
in cui sussista,  da  parte  dello  stesso  soggetto,  l'esigenza  di
effettuare piu' viaggi in regime di deroga per  la  stessa  tipologia
dei  prodotti  trasportati,  le  prefetture-uffici  territoriali  del
Governo,  ove  non  sussistono  motivazioni   contrarie,   rilasciano
un'unica  autorizzazione  di  validita'  temporale  non  superiore  a
quattro mesi, sulla quale  possono  essere  diversificate,  per  ogni
giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga,  la  targa  dei
veicoli   autorizzati,   il   percorso   consentito,   le   eventuali
prescrizioni.  Nel  caso  di  veicoli   adibiti   al   trasporto   di
attrezzature per spettacoli dal  vivo  l'autorizzazione  puo'  essere
rilasciata anche dalla prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo
nel cui territorio di competenza  si  svolge  lo  spettacolo,  previa
benestare della prefettura-ufficio territoriale del Governo  nel  cui
territorio di competenza ha inizio il viaggio.
                               Art. 7

  1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,
puo' essere rilasciata anche  dalla  prefettura-ufficio  territoriale
del Governo nel cui territorio di competenza ha  sede  l'impresa  che
esegue il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione  del
trasporto. In tal caso la prefettura-ufficio territoriale del Governo
nel cui territorio di competenza  ha  inizio  il  viaggio  che  viene
effettuato in regime di deroga deve  fornire  il  proprio  preventivo
benestare.
  2.  Per  i  veicoli  provenienti   dall'estero,   la   domanda   di
autorizzazione  alla  circolazione  puo'   essere   presentata   alla
prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia   di
confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche  dal
committente o dal destinatario  delle  merci  o  da  una  agenzia  di
servizi a cio' delegata dagli  interessati.  In  tali  casi,  per  la
concessione delle autorizzazioni i signori prefetti  dovranno  tenere
conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di  urgenza  e
indifferibilita' del trasporto, anche della distanza della  localita'
di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso
le localita' di confine.
  3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia,  i
signori  prefetti  dovranno   tener   conto,   nel   rilascio   delle
autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere  a)  e  c),  anche
delle difficolta'  derivanti  dalla  specifica  posizione  geografica
della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le  operazioni
di traghettamento.
  4. Durante i periodi di  divieto  i  prefetti  nel  cui  territorio
ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente,  i
veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per  la
sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.
                               Art. 8

  1. Il calendario di cui all'art. 1 non si  applica  per  i  veicoli
eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
    a) adibiti a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e  di
emergenza, o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal  fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
    b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze
di polizia;
    c) utilizzati dagli enti proprietari o  concessionari  di  strade
per motivi urgenti di servizio;
    d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la  dicitura
"Servizio  Nettezza  Urbana"  nonche'  quelli  che  per  conto  delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti"
purche'    muniti    di    apposita     documentazione     rilasciata
dall'amministrazione comunale;
    e)  appartenenti  al  Dipartimento  per  le   comunicazioni   del
Ministero dello sviluppo economico  o  alle  Poste  Italiane  S.p.a.,
purche' contrassegnati con l'emblema  "PT"  o  con  l'emblema  "Poste
Italiane", nonche' quelli di supporto,  purche'  muniti  di  apposita
documentazione  rilasciata   dall'amministrazione   delle   poste   e
telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli in possesso, ai sensi
del decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  di  licenze  e
autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento,  se  effettuano,
durante i giorni  di  divieto,  trasporti  legati  esclusivamente  ai
servizi postali;
    f) del servizio radiotelevisivo,  esclusivamente  per  urgenti  e
comprovate ragioni di servizio;
    g) adibiti al trasporto di carburanti o  combustibili  liquidi  o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
    h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art.  104,  comma
8, del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, che  circolano  su  strade  non  comprese  nella  rete
stradale di interesse nazionale di  cui  al  decreto  legislativo  29
ottobre 1999, n. 461.
                               Art. 9

  1. Il trasporto delle merci  pericolose  comprese  nella  classe  1
della  classifica  di  cui  all'art.  168,  comma  1,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  e'
vietato comunque, indipendentemente dalla massa  complessiva  massima
del veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art.  1,
dal 30 maggio al 14 settembre  compresi,  dalle  ore  18.00  di  ogni
venerdi' alle ore 24.00 della domenica successiva.
  2. Per tali trasporti non sono ammesse  autorizzazioni  prefettizie
alla circolazione ad eccezione del trasporto  di  fuochi  artificiali
rientranti nella IV  e  V  categoria,  previste  nell'allegato  A  al
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.  773,
delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel  rispetto
di tutte le normative vigenti, lungo  gli  itinerari  e  nei  periodi
temporali  richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con   le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
  3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono  altresi'  essere
rilasciate autorizzazioni prefettizie per  motivi  di  necessita'  ed
urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per  le
quali siano previsti tempi di esecuzione  estremamente  contenuti  in
modo  tale  da  rendere  indispensabile,  sulla  base  di   specifica
documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la  lavorazione  a
ciclo  continuo  anche  nei  giorni  festivi.  Dette   autorizzazioni
potranno  essere   rilasciate   limitatamente   a   tratti   stradali
interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai
comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni
che  possano  costituire  potenziale  pericolo  in  dipendenza  della
circolazione  dei  veicoli.  Nelle  stesse   autorizzazioni   saranno
indicati gli itinerari, gli orari  e  le  modalita'  che  gli  stessi
prefetti  riterranno  necessari  ed  opportuni  nel  rispetto   delle
esigenze di massima sicurezza  del  trasporto  e  della  circolazione
stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali  si
ritiene  prevedibile  la  massima  affluenza  di  traffico  veicolare
turistico nella zona interessata dalla deroga.
                               Art. 10

  1.   Le   autorizzazioni   prefettizie   alla   circolazione   sono
estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente  nel  caso
in  cui  tale  circostanza  si  verifichi  nell'ambito  di  un  ciclo
lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che  deve  ripetersi
nel corso della stessa giornata lavorativa.
                               Art. 11

  1. Le prefetture-uffici territoriali  del  Governo  attueranno,  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada,  approvato
con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni,  le  direttive  contenute  nel  presente   decreto   e
provvederanno a  darne  conoscenza  alle  amministrazioni  regionali,
provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro  ente  od  associazione
interessati.
  2.  Ai  fini  statistici  e  per  lo  studio   del   fenomeno,   le
prefetture-uffici territoriali del Governo  comunicano,  con  cadenza
semestrale, ai Ministeri dell'interno e delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente
decreto.
  3. In conformita'  a  quanto  concordato  nel  protocollo  d'intesa
siglato tra Governo e Associazioni di categoria in data  28  novembre
2013,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore   delle
disposizioni del presente decreto, sara' verificata, la  possibilita'
di apportare modifiche e integrazioni finalizzate  a  contemperare  i
livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un
incremento di competitivita' dell'autotrasporto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 dicembre 2013

                               Il Sottosegretario di Stato: D'Angelis

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2013
Uffcio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del  mare
registro n. 13, foglio n. 306

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