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giovedì 2 gennaio 2014

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AUTORIZZAZIONE 12 dicembre 2013 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari. (Autorizzazione n. 5/2013). (13A10499) (GU n.302 del 27-12-2013)



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE 12 dicembre 2013 

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di  diverse
categorie di titolari. (Autorizzazione n. 5/2013). (13A10499)
(GU n.302 del 27-12-2013) 


                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI

  In data odierna, con la partecipazione del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  dott.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  (di  seguito
"Codice");
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1,  lettera  d)  del  citato
Codice, il quale individua i dati sensibili;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 26,  comma  1,  del  Codice,  i
soggetti privati e gli enti pubblici  economici  possono  trattare  i
dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita' e,  ove
necessario,   con   il   consenso    scritto    degli    interessati,
nell'osservanza dei presupposti e dei limiti  stabiliti  dal  Codice,
nonche' dalla legge e dai regolamenti;
  Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  di  attuazione
dell'art. 60 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  aggiornato  dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali  e  il  decreto
ministeriale del 18 ottobre 2010, n. 180, emanato ai sensi  dell'art.
16 del predetto decreto legislativo;
  Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati  sensibili
e' effettuato da parte degli organismi definiti a norma dell'art.  1,
comma  1,  lettera  d)  del  decreto  legislativo  n.   28/2010   per
l'espletamento delle rispettive attivita';
  Vista l'autorizzazione n. 2/2013 al trattamento dei dati  idonei  a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  Ritenuto che il trattamento dei  dati  sensibili  effettuato  dagli
organismi di mediazione ai sensi del decreto legislativo  n.  28/2010
non  sia  riconducibile  all'autorizzazione   generale   n.   4/2013,
concernente il trattamento dei dati sensibili  da  parte  dei  liberi
professionisti, in ragione del diverso ambito di applicazione e delle
peculiari prescrizioni ivi impartite;
  Considerato che il trattamento dei dati in  questione  puo'  essere
autorizzato  dal  Garante  anche  d'ufficio  con   provvedimenti   di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 40 del Codice);
  Considerato che le  autorizzazioni  di  carattere  generale  sinora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure
uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la
richiesta di singoli provvedimenti  di  autorizzazione  da  parte  di
numerosi titolari del trattamento;
  Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in  sostituzione
di  quelle  in  scadenza  il  31  dicembre  2013,   armonizzando   le
prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;
  Ritenuto  opportuno  che  anche  tali  nuove  autorizzazioni  siano
provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art.  41,  comma  5,
del Codice, e, in particolare, efficaci  per  il  periodo  di  dodici
mesi;
  Considerata la  necessita'  di  garantire  il  rispetto  di  alcuni
principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno  o  di  pericolo
che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e  le  liberta'
fondamentali,  nonche'  per  la  dignita'   delle   persone,   e   in
particolare, per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati  personali
sancito dall'art. 1 del Codice;
  Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati  sensibili
e' effettuato da parte di soggetti operanti  in  diversi  settori  di
attivita' economiche di seguito individuate;
  Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il  quale  stabilisce  che  i
dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia  di
trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
  Visti gli articoli 31 e  seguenti  del  Codice  e  il  disciplinare
tecnico di cui all'Allegato B) al medesimo Codice,  recanti  norme  e
regole sulle misure di sicurezza;
  Visto l'art. 41 del Codice;
  Visti  gli  articoli  42  e  seguenti  del  Codice  in  materia  di
trasferimento di dati personali all'estero;
  Visto l'art. 167 del Codice;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

                              Autorizza

il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lettera
d), del Codice, fatta eccezione dei dati idonei a  rivelare  la  vita
sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
  Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi
e i  programmi  informatici  sono  configurati  riducendo  al  minimo
l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi,  in  modo
da escluderne il  trattamento  quando  le  finalita'  perseguite  nei
singoli casi possono  essere  realizzate  mediante,  rispettivamente,
dati anonimi od opportune modalita' che  permettano  di  identificare
l'interessato solo in caso di necessita', in conformita'  all'art.  3
del Codice.

                               Capo I

Attivita' bancarie, creditizie, assicurative, di gestione  di  fondi,
  del settore turistico, del trasporto ed altre attivita' autorizzate
1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione.
  a) imprese  autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  e
creditizia o assicurativa ed organismi che le riuniscono, anche se in
stato di liquidazione coatta amministrativa;
  b) societa' ed altri organismi che gestiscono fondi-pensione  o  di
assistenza, ovvero fondi o casse di previdenza;
  c) societa' ed altri organismi di intermediazione  finanziaria,  in
particolare per la gestione o l'intermediazione di  fondi  comuni  di
investimento o di valori mobiliari;
  d) societa' ed altri organismi che emettono carte di credito, altri
mezzi  di  pagamento  o  che  consentono  forme  di  pagamento  e  ne
gestiscono le relative operazioni;
  e) imprese che svolgono autonome attivita' strettamente connesse  e
strumentali a quelle indicate nelle precedenti  lettere,  e  relative
alla rilevazione dei rischi, al recupero dei crediti,  a  lavorazioni
massive di documenti, alla trasmissione dati, all'imbustamento o allo
smistamento della corrispondenza, nonche' alla gestione di  esattorie
o tesorerie;
  f) imprese che operano nel settore turistico o  alberghiero  o  del
trasporto, agenzie di viaggio e operatori turistici;
  g) operatori economici autorizzati a svolgere la propria  attivita'
in  base  ad  autorizzazione  comunque  resa  ai  sensi  delle  norme
contenute nel regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.u.l.p.s.) o nel
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2) Finalita' del trattamento.
  La presente autorizzazione e' rilasciata,  anche  senza  richiesta,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per  adempiere
agli obblighi anche precontrattuali che i soggetti di cui al punto 1)
assumono, nel proprio  settore  di  attivita',  al  fine  di  fornire
specifici beni, prestazioni o servizi richiesti dall'interessato.
  L'autorizzazione e' rilasciata anche per adempiere  o  per  esigere
l'adempimento di  obblighi  previsti,  anche  in  materia  fiscale  e
contabile, dalla normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti,
o dai contratti collettivi, o prescritti da autorita'  od  organi  di
vigilanza o  di  controllo  nei  casi  indicati  dalla  legge  o  dai
regolamenti.
  Il trattamento avente  tali  finalita'  puo'  riguardare  anche  la
tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di  indirizzari
e  di  altri   documenti   necessari   per   espletare   compiti   di
organizzazione o di gestione  amministrativa  di  imprese,  societa',
cooperative o consorzi.
3) Interessati ai quali i dati si riferiscono  e  categorie  di  dati
  trattati.
  Il trattamento  puo'  riguardare  i  dati  sensibili  attinenti  ai
soggetti ai quali sono forniti i beni, le prestazioni o i servizi, in
misura strettamente  pertinente  a  quanto  specificamente  richiesto
dall'interessato che, ove necessario, abbia  manifestato  il  proprio
consenso scritto ed informato.  Nei  medesimi  limiti,  e'  possibile
trattare  dati  relativi  a  terzi,  allorche'  non  sia   altrimenti
possibile procedere alla fornitura al beneficiario  dei  beni,  delle
prestazioni o dei servizi.
  Qualora  il  consenso  sia  richiesto  nei  confronti  di  distinti
titolari di trattamenti, la manifestazione di volonta' deve riferirsi
specificamente a ciascuno di essi.
4) Comunicazione e diffusione dei dati.
  I dati sensibili possono essere comunicati, nei limiti strettamente
pertinenti al perseguimento delle finalita' di cui  al  punto  2),  a
soggetti pubblici o privati, ivi compresi fondi e casse di previdenza
ed assistenza o societa' controllate e collegate ai  sensi  dell'art.
2359  del  codice  civile,  nonche',  ove  necessario,  ai  familiari
dell'interessato.
  I  titolari  del  trattamento,   anche   ai   fini   dell'eventuale
comunicazione ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati  in
accoglimento di una richiesta  dell'interessato  (art.  7,  comma  3,
lettera c), del Codice), devono conservare un elenco dei  destinatari
delle  comunicazioni   effettuate,   recante   un'annotazione   delle
specifiche categorie di dati comunicati.
  I dati sensibili non possono essere diffusi.

                               Capo II


                         Sondaggi e ricerche

1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione e  finalita'  del
  trattamento.
  Imprese, societa', istituti ed altri organismi o soggetti  privati,
ai soli fini del compimento di sondaggi di opinione, di  ricerche  di
mercato o di altre ricerche campionarie.
  Il sondaggio o  la  ricerca  devono  essere  effettuati  per  scopi
puntualmente determinati e legittimi, noti all'interessato.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono  e  categorie  di  dati
  trattati.
  Il trattamento puo' riguardare i dati  attinenti  ai  soggetti  che
abbiano manifestato il  proprio  consenso  informato  e  che  abbiano
risposto a questionari o  ad  interviste  effettuate  nell'ambito  di
sondaggi di opinione, di ricerche di  mercato  o  di  altre  ricerche
campionarie.
  Il consenso deve essere manifestato in ogni caso per iscritto.
  I dati personali di natura sensibile possono essere  trattati  solo
se il trattamento di dati anonimi non permette al  sondaggio  o  alla
ricerca di raggiungere i suoi scopi.
3) Conservazione dei dati.
  Il trattamento successivo alla  raccolta  non  deve  permettere  di
identificare gli interessati,  neanche  indirettamente,  mediante  un
riferimento ad una qualsiasi altra informazione.
  I dati personali, individuali o aggregati, devono essere  distrutti
o resi anonimi subito dopo la raccolta, e comunque non oltre la  fase
contestuale   alla   registrazione   dei   campioni   raccolti.    La
registrazione deve essere effettuata senza ritardo anche nel caso  in
cui i campioni siano stati raccolti in numero elevato.
  Entro tale ambito temporale, resta ferma  la  possibilita'  per  il
titolare  della  raccolta,  nonche'  per  i   suoi   responsabili   o
incaricati, di utilizzare i dati  personali  al  fine  di  verificare
presso gli interessati la veridicita' o l'esattezza dei campioni.
4) Comunicazione dei dati.
  I dati sensibili non possono essere ne' comunicati, ne' diffusi.
  I campioni del sondaggio o della ricerca possono essere  comunicati
o diffusi in forma individuale o aggregata, sempre  che  non  possano
essere associati, anche a  seguito  di  trattamento,  ad  interessati
identificati o identificabili.

                              Capo III


                  Attivita' di elaborazione di dati

1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione.
  Imprese, societa', istituti ed altri organismi o soggetti  privati,
titolari autonomi di  un'attivita'  svolta  nell'interesse  di  altri
soggetti, e che presuppone l'elaborazione di dati ed altre operazioni
di  trattamento  eseguite  in  materia  di  lavoro,  ovvero  a   fini
contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali.
2) Prescrizioni applicabili.
  Il trattamento e' regolato dalle autorizzazioni:
    a) n. 1/2013 concernente il  trattamento  dei  dati  sensibili  a
cura, in particolare, delle parti di un rapporto di lavoro qualora le
finalita' perseguite siano  quelle  indicate  al  punto  3)  di  tale
autorizzazione;
    b) n. 4/2013 riguardante il trattamento  dei  dati  sensibili  ad
opera dei liberi  professionisti  e  di  altri  soggetti  equiparati,
qualora le finalita' perseguite siano quelle indicate al punto 3)  di
tale autorizzazione.
  Qualora  il  consenso  sia  richiesto  nei  confronti  di  distinti
titolari di trattamenti, la manifestazione di volonta' deve riferirsi
specificamente a ciascuno di essi.

                               Capo IV


                Attivita' di selezione del personale

1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione e  finalita'  del
  trattamento.
  La presente autorizzazione e' rilasciata,  anche  senza  richiesta,
alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti che, in  conformita'
alla  legge,  svolgono,  nell'interesse  di   terzi,   attivita'   di
intermediazione, ricerca e selezione del personale  o  supporto  alla
ricollocazione professionale.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono  e  categorie  di  dati
  trattati.
  Il trattamento puo' riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di
salute e l'origine razziale ed etnica dei candidati all'instaurazione
di un rapporto di  lavoro  o  di  collaborazione,  solo  se  la  loro
raccolta e' giustificata da  scopi  determinati  e  legittimi  ed  e'
strettamente indispensabile per instaurare tale rapporto.
  Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato  di  salute  dei
familiari o  dei  conviventi  dei  candidati  e'  consentito  con  il
consenso scritto degli  interessati  e  qualora  sia  finalizzato  al
riconoscimento di uno specifico beneficio in favore dei candidati, in
particolare   ai   fini   di   un'assunzione   obbligatoria   o   del
riconoscimento di un titolo derivante da invalidita' o infermita', da
eventi bellici o da ragioni di servizio.
  Qualora  il  consenso  sia  richiesto  nei  confronti  di  distinti
titolari di trattamenti, la manifestazione di volonta' deve riferirsi
specificamente a ciascuno di essi.
  Il trattamento deve riguardare le  sole  informazioni  strettamente
pertinenti a tali finalita', sia in caso di  risposta  a  questionari
inviati anche per via telematica, sia nel caso  in  cui  i  candidati
forniscano dati di  propria  iniziativa,  in  particolare  attraverso
l'invio di curricula.
  Non e' consentito il trattamento dei dati:
    a) idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche  o  di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
l'origine razziale ed etnica - fatto salvo quanto sopra stabilito - e
la vita sessuale;
    b) inerenti a fatti  non  rilevanti  ai  fini  della  valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore;
    c) in violazione delle norme in materia di  pari  opportunita'  o
volte a prevenire discriminazioni.
3) Comunicazione e diffusione dei dati.
  I dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale ed
etnica possono essere comunicati nei limiti  strettamente  pertinenti
al perseguimento delle finalita' di cui ai punti 1) e 2), a  soggetti
pubblici  o  privati  che  siano  specificamente   menzionati   nella
dichiarazione di consenso dell'interessato.
  I dati sensibili non possono essere diffusi.
4) Norme finali.
  Restano fermi gli ulteriori obblighi previsti  dalla  legge  e  dai
regolamenti.

                               Capo V


                   Mediazione a fini matrimoniali

1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione.
  La  presente  autorizzazione  e'  rilasciata  alle  imprese,   alle
societa', agli istituti e agli altri organismi o soggetti privati che
esercitano, anche attraverso  agenzie  autorizzate,  un'attivita'  di
mediazione a fini matrimoniali o di instaurazione di un  rapporto  di
convivenza.
2) Finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata ai  soli  fini  dell'esecuzione  dei
singoli  incarichi  conferiti  in  conformita'  alle   leggi   e   ai
regolamenti.
3) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare i soli dati sensibili attinenti alle
persone direttamente interessate al matrimonio o alla convivenza.
  Non e' consentito il trattamento di dati relativo a persone  minori
di  eta'  in  base  all'ordinamento  del  Paese  di  appartenenza  o,
comunque, in base alla legge italiana.
4) Categorie di dati oggetto di trattamento.
  Il trattamento puo' riguardare i soli dati e le sole operazioni che
risultino indispensabili in relazione allo specifico profilo  o  alla
personalita' descritti  o  richiesti  dalle  persone  interessate  al
matrimonio o alla convivenza.
  I  dati  devono   essere   forniti   personalmente   dai   medesimi
interessati.
  L'informativa  preliminare  al  consenso  scritto  deve  porre   in
particolare evidenza le categorie di dati  trattati  e  le  modalita'
della loro comunicazione a terzi.
5) Comunicazione dei dati.
  I dati possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti
all'esecuzione degli specifici incarichi ricevuti.
  I  titolari  del  trattamento,   anche   ai   fini   dell'eventuale
comunicazione ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati  in
accoglimento di una richiesta  dell'interessato  (art.  7,  comma  3,
lettera c), del Codice), devono conservare un elenco dei  destinatari
delle  comunicazioni   effettuate,   recante   un'annotazione   delle
specifiche categorie di dati comunicati.
  L'eventuale diffusione anche per  via  telematica  di  taluni  dati
sensibili deve essere oggetto di apposita  autorizzazione  di  questa
Autorita'.
6) Norme finali.
  Restano fermi gli ulteriori obblighi previsti  dalla  legge  e  dai
regolamenti, in particolare nell'ambito della legge  penale  e  della
disciplina di pubblica sicurezza, nonche' in materia  di  tutela  dei
minori.

                               Capo VI


              Mediazione finalizzata alla conciliazione
               delle controversie civili e commerciali

1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione.
  La presente autorizzazione e' rilasciata,  anche  senza  richiesta,
agli organismi di mediazione privati di cui all'art. 1, comma  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28  per  l'espletamento  delle
attivita'  di  mediazione  finalizzata   alla   conciliazione   delle
controversie civili e commerciali.
2) Finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata ai soli  fini  dell'espletamento  di
un'attivita' che rientri tra quelle che i soggetti indicati al  punto
1) possono svolgere ai sensi del decreto  legislativo  n.  28/2010  e
successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, per assistere
due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la
composizione di una controversia, sia, ove  tale  accordo  non  venga
raggiunto, nella formulazione di  una  proposta  per  la  risoluzione
della stessa. Qualora i dati siano idonei  a  rivelare  lo  stato  di
salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere  deve
essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in
un diritto della personalita'  o  in  un  altro  diritto  o  liberta'
fondamentale e inviolabile.
3) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare i soli dati sensibili  attinenti  ai
soggetti coinvolti nella controversia oggetto di conciliazione.
  I dati sensibili relativi a terzi possono essere trattati ove  cio'
sia strettamente indispensabile per l'attivita' di mediazione.
4) Categorie  di  dati  oggetto  di  trattamento  e   modalita'   del
  trattamento.
  Il trattamento puo' riguardare i soli dati e le sole operazioni che
risultino indispensabili, pertinenti e  non  eccedenti  in  relazione
alla specifica controversia  oggetto  di  mediazione  e  rispetto  ad
attivita' che non possano essere svolte mediante  il  trattamento  di
dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
  Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute  e  la
vita sessuale deve essere effettuato anche nel rispetto della  citata
autorizzazione generale n. 2/2013.
  L'informativa  preliminare  al  consenso  scritto  deve  porre   in
particolare evidenza le categorie di dati  trattati  e  le  modalita'
della loro comunicazione.
5) Comunicazione dei dati.
  I  dati  sensibili  possono  essere  comunicati,  alle  parti   nel
procedimento  di  mediazione  finalizzata  alla  conciliazione  delle
controversie civili e commerciali, nei limiti strettamente pertinenti
all'espletamento dello specifico incarico di mediazione  conferito  e
nel rispetto delle  restrizioni  e  dei  limiti  di  cui  al  decreto
legislativo n. 28/2010.
  I dati sensibili non possono essere diffusi.
6) Norme finali.
  Restano fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge  o  di
regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti  o
limiti piu' restrittivi in materia di trattamento di dati personali.
  Restano fermi, altresi', gli  obblighi  di  legge  che  vietano  la
rivelazione senza  giusta  causa  e  l'impiego  a  proprio  o  altrui
profitto delle notizie coperte da segreto professionale, nonche'  gli
obblighi deontologici o  di  buona  condotta  relativi  alle  singole
figure professionali.

                              Capo VII


              Prescrizioni comuni a tutti i trattamenti

  Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti  ivi
indicati si applicano, altresi', le seguenti prescrizioni.
1) Dati idonei a rivelare lo stato di salute.
  Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di  salute  deve
essere effettuato anche nel rispetto dell'autorizzazione n. 2/2013.
  Il trattamento di dati genetici resta autorizzato nei limiti e alle
condizioni  individuati   nell'autorizzazione   adottata   ai   sensi
dell'art. 90 del Codice.
2) Modalita' di trattamento.
  Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli  11  e  14  del
Codice, dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato B) al
Codice, il trattamento dei  dati  sensibili  deve  essere  effettuato
unicamente con operazioni, nonche' con logiche e  mediante  forme  di
organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto  alle
finalita' indicate nei capi che precedono.
  La comunicazione di dati all'interessato deve  avvenire  di  regola
direttamente a quest'ultimo o  a  un  suo  delegato  (fermo  restando
quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o
con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti
non autorizzati,  anche  attraverso  la  previsione  di  distanze  di
cortesia.
  Resta inoltre fermo l'obbligo di informare l'interessato, ai  sensi
dell'art. 13, commi 1, 4 e 5 del Codice, anche  quando  i  dati  sono
raccolti presso terzi.
3) Conservazione dei dati.
  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art.  11,  comma
1, lettera e) del Codice, i dati sensibili possono essere  conservati
per un periodo non superiore a quello necessario  per  perseguire  le
finalita', ovvero  per  adempiere  agli  obblighi  o  agli  incarichi
menzionati nei precedenti capi. A tal fine, anche mediante  controlli
periodici,  deve   essere   verificata   costantemente   la   stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei  dati  rispetto  al
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da  instaurare  o
cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce  di
propria iniziativa. I dati che,  anche  a  seguito  delle  verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione,  a  norma
di legge, dell'atto  o  del  documento  che  li  contiene.  Specifica
attenzione e' prestata per l'indispensabilita' dei  dati  riferiti  a
soggetti  diversi  da  quelli  cui  si  riferiscono  direttamente  le
prestazioni e gli adempimenti.
  Restano fermi i diversi termini  di  conservazione  previsti  dalle
leggi o dai regolamenti.
  Resta altresi' fermo quanto previsto nel  capo  II  in  materia  di
sondaggi e di ricerche.
4) Richiesta di autorizzazione.
  I  titolari  dei   trattamenti   che   rientrano   nell'ambito   di
applicazione  della  presente  autorizzazione  non  sono   tenuti   a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora il trattamento che si intende effettuare  sia  conforme  alle
prescrizioni suddette.
  Le richieste di autorizzazione pervenute o  che  perverranno  anche
successivamente alla data di  adozione  del  presente  provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il  Garante  non   prendera'   in   considerazione   richieste   di
autorizzazione per trattamenti da  effettuarsi  in  difformita'  alle
prescrizioni  del  presente  provvedimento,  salvo  che,   ai   sensi
dell'art. 41 del Codice, il loro  accoglimento  sia  giustificato  da
circostanze del tutto particolari o  da  situazioni  eccezionali  non
considerate nella presente autorizzazione.
5) Norme finali.
  Restano fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge  o  di
regolamento e dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o
limiti piu' restrittivi in materia di trattamento di  dati  personali
e, in particolare:
    a) dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;
    b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135;
    c) dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  Restano altresi'  fermi  gli  obblighi  di  legge  che  vietano  la
rivelazione senza  giusta  causa  e  l'impiego  a  proprio  o  altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli
obblighi deontologici, previsti anche dai codici  deontologici  e  di
buona condotta adottati in attuazione dell'art. 12 del Codice.
  Resta ferma, infine, la possibilita'  di  diffondere  dati  anonimi
anche aggregati.
6) Efficacia temporale.
  La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1°  gennaio
2014 fino al 31 dicembre  2014,  salve  eventuali  modifiche  che  il
Garante ritenga  di  dover  apportare  in  conseguenza  di  eventuali
novita' normative rilevanti in materia.
  La  presente  autorizzazione  sara'   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 12 dicembre 2013

                         Il Presidente: Soro


                    Il relatore: Bianchi Clerici


                    Il segretario generale: Busia

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