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giovedì 2 gennaio 2014

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CONCORSO Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 30 unita' di personale della Terza Area - fascia retributiva F1 - profilo informatico da destinare al Ministero dell'economia e delle finanze, per gli uffici ubicati nella Citta' di Roma. (GU n.103 del 31-12-2013)



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento  di  30  unita'  di
  personale della Terza  Area  -  fascia  retributiva  F1  -  profilo
  informatico  da  destinare  al  Ministero  dell'economia  e   delle
  finanze, per gli uffici ubicati nella Citta' di Roma.
(GU n.103 del 31-12-2013) 

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
     dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi
                Direzione del personale - Ufficio IV

    Visto l'art. 97  della  Costituzione  della  Repubblica  italiana
sull'accesso  alle   pubbliche   amministrazioni   tramite   concorso
pubblico;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare  l'art.  35  relativo  al
reclutamento del personale;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a  favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, con  cui  e'  stato  adottato  il  regolamento
recante  norme  sull'accesso  dei  cittadini   degli   Stati   membri
dell'Unione Europea ai posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni
pubbliche;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il codice  in  materia  di
protezione dei dati personali;
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
    Vista  la  legge  6  novembre  2012,  n.  190,   concernente   le
disposizioni per la prevenzione e la repressione della  corruzione  e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
marzo  1995,  concernente   la   determinazione   dei   compensi   da
corrispondere ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e  al
personale addetto alla sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,  concernente
il testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed integrazioni, recante  nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, recante la disciplina in  materia  di  accesso  ai  documenti
amministrativi;
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice dell'amministrazione digitale;
    Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi
al personale del comparto Ministeri;
    Considerato che, alla data del presente provvedimento e  comunque
fino all'applicazione dell'art. 7 del C.C.N.L. 2006-2009,  i  profili
professionali di inquadramento del  personale  dipendente  coincidono
nelle denominazioni con quelli previsti dai  decreti  del  Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 e 17 gennaio 1990, n.  44,
che  prevedono  nella  ex  settima   qualifica   funzionale   profili
assimilabili al profilo informatico;
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
Codice dell'ordinamento militare ed in particolare l'art. 1014;
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante  misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica (legge  finanziaria  1998)  in
particolare l'art. 39, comma 1, sulla presentazione  da  parte  delle
amministrazioni  pubbliche   della   programmazione   triennale   sul
fabbisogno di personale;
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  27
marzo 2009, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio stesso anno,
registro n. 2, foglio n. 363, con il  quale  e'  stato  approvato  il
ruolo  unico  del  personale  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze;
    Visto  il  decreto  Interministeriale  del  9  luglio  2009   del
Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto  con  il  Ministro  per  la   Pubblica   amministrazione   e
l'Innovazione,    concernente    l'equiparazione     delle     lauree
universitarie;
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150,  concernente
l'attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" ed
in particolare l'art. 8 - comma 1 - che  prevede,  fra  l'altro,  "le
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni sono inviate esclusivamente  per  via
telematica....";
    Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  del
5 luglio 2012, registrato alla Corte dei conti il  31  luglio  stesso
anno - registro n. 7 - foglio 321 -, relativo  all'individuazione  ed
alle attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale  non  generale
dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
    Visto il decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, recante  disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini ed in particolare l'art. 23-quinquies, comma  4,
che  prevede  che  le  facolta'  assunzionali  sono  prioritariamente
utilizzate  per  il  reclutamento,  tramite  selezione  per  concorso
pubblico, di personale di livello non dirigenziale munito di  diploma
di laurea;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21  gennaio  2013  -
registro n. 1, foglio n. 240 - pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
del 15  febbraio  2013  -  con  il  quale,  in  attuazione  dell'art.
23-quinquies, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  sono
state, fra l'altro rideterminate le dotazioni organiche del personale
delle Aree del Ministero dell'economia e delle finanze;
    Vista  la  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  pubblicata   nel
Supplemento Ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 302 del 29 dicembre 2012, concernente  "disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2013)";
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 67, registrato alla Corte dei  conti  il  3  maggio
2013 - registro n. 4,  foglio  n.  60  -  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 15 giugno 2013, n. 139 - concernente il regolamento  di
organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze,  a  norma
degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70, concernente il regolamento recante il riordino del sistema  di
reclutamento e formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  Scuole
pubbliche di formazione, a norma dell'art.  11  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135;
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni;
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con  la
legge di  conversione  30  ottobre  2013,  n.  125  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale  n.  255
del  30  ottobre  2013,   recante   disposizioni   urgenti   per   il
perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche
amministrazioni;
    Considerato  che  la  presente  procedura  concorsuale  e'  stato
autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con  d.P.C.M.
del 28 ottobre 2011;
    Atteso che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, "a far  data  dal  1°  gennaio  2010,  gli  obblighi  di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto
di pubblicita' legale si intendono assolti con la  pubblicazione  nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e  degli  enti
pubblici obbligati";
    Vista la circolare n.  75606  del  12  maggio  2011,  concernente
"Pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi", con  cui,  in
attuazione del citato art. 32, comma 1, della legge 18  giugno  2009,
n. 69, si e' previsto  di  adempiere  agli  obblighi  di  pubblicita'
legale attraverso la pubblicazione sul sito  internet  del  Ministero
dell'economia e delle finanze;
    Viste le circolari n. 6350 del 27 dicembre 2000  e  n.  4  del  8
novembre  2005,  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
Dipartimento  della  Funzione  pubblica,  sulla   valenza   ai   fini
dell'accesso al pubblico impiego  dei  titoli  universitari  previsti
dall'art. 3  del  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei;
    Considerato che anche  in  seguito  alla  rideterminazione  delle
dotazioni  organiche  apportate  dal  decreto  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2012,  sopra  citato,  sussiste
ancora vacanza nell'Area III e che:
      con decreto n. 19911 del 18 febbraio 2013 si e' data  priorita'
alla stabilizzazione nei ruoli  MEF  al  personale  di  Area  III  in
posizione di comando presso i Dipartimenti centrali e  le  Ragionerie
Territoriali dello Stato;
      con decreto n. 24816 del 24 novembre 2011 si e' data  priorita'
alla stabilizzazione nei ruoli  MEF  al  personale  di  Area  III  in
posizione  di  comando  presso  gli  uffici   di   segreteria   delle
commissioni tributarie;
    Considerato che sono  stati  espletati  gli  adempimenti  di  cui
all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
    Ritenuto, pertanto,  opportuno  procedere  all'indizione,  di  un
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di  un  contingente
di personale della Terza Area - Fascia retributiva  F1,  fissato  nel
numero di 30 unita', per  far  fronte  alle  esigenze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per gli uffici ubicati in Roma;

                              Decreta:


                               Art. 1


                  Numero dei posti messi a concorso


    E' indetto un concorso pubblico per esami, per il reclutamento di
30 unita' di personale della Terza Area -  Fascia  retributiva  F1  -
profilo informatico da destinare al Ministero dell'economia  e  delle
finanze, per gli uffici ubicati in Roma.
    Il 40% dei posti messi a concorso e' riservato ai sensi dell'art.
24 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  al  personale
appartenente al ruolo  unico  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.
    La procedura verra' espletata nel rispetto delle disposizioni  di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, al decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66 ed ove applicabile all'art. 35 - comma 3-bis del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nei  limiti  per  le  rispettive
complessive quote d'obbligo.
    Il totale complessivo  dei  posti  riservati  non  puo'  comunque
superare la meta' dei posti messi a concorso.
    Le assunzioni in servizio  dei  vincitori  del  concorso  saranno
subordinate  alle  autorizzazioni  richieste  secondo  la   normativa
vigente.
    Al fine di consentire  ai  soggetti  disabili  di  concorrere  in
effettive condizioni di parita' con gli altri  candidati  ammessi  al
concorso in questione, l'amministrazione, preso atto delle domande di
partecipazione che perverranno da parte  degli  stessi,  predisporra'
adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame.
    Tutti i candidati devono essere in possesso del prescritto titolo
di studio di cui al successivo art. 2 del presente bando.
    Qualora tra i candidati che supereranno  le  prove  ve  ne  siano
alcuni  che  appartengono  a  piu'  categorie  che  danno  titolo   a
differenti riserve di posti, si applicheranno le regole di  cui  alla
normativa vigente.
    I posti riservati che non dovessero essere coperti  per  mancanza
di aventi titolo saranno conferiti ai candidati che abbiano  superato
le prove secondo l'ordine di graduatoria.
    Coloro che intendano avvalersi di una delle  riserve  di  cui  al
citato  art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
487/1994, ovvero che abbiano  titoli  di  preferenza  e/o  precedenza
dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso; in mancanza  di  tale  dichiarazione  al  candidato  non
verra' concesso il beneficio della riserva.
                               Art. 2


                     Requisiti per l'ammissione


    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
      b) godimento dei diritti politici;
      c) uno dei seguenti titoli di studio:
        1. "laurea triennale (L) nelle  seguenti  classi  di  laurea:
ingegneria dell'informazione (L-8), scienze e tecnologie informatiche
(L-31), scienze matematiche (L-35) o equiparate;
        2.  "laurea  magistrale"  (LM),  appartenente  ad  una  delle
seguenti classi:  fisica  (LM-17);  informatica  (LM-18);  ingegneria
dell'automazione (LM-25); ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);
ingegneria  elettrica  (LM-28);   ingegneria   elettronica   (LM-29);
ingegneria  gestionale  (LM-31);  ingegneria   informatica   (LM-32);
matematica (LM-40); modellistica matematico-fisica  per  l'ingegneria
(LM-44); sicurezza informatica (LM-66);  tecniche  e  metodi  per  la
societa' dell'informazione (LM-91) o altra laurea specialistica  (LS)
o magistrale  (LM)  secondo  l'equiparazione  stabilita  dal  decreto
interministeriale del 9 luglio 2009;
    3. "diplomi di laurea" (DL), di cui all'art.  1  della  legge  19
novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate  classi  di  lauree
magistrali (LM).
    Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i  titoli  di
studio  conseguiti  all'estero  riconosciuti   secondo   le   vigenti
disposizioni.  Sara'  cura  del  candidato  dimostrare  la   suddetta
equipollenza mediante l'indicazione degli estremi  del  provvedimento
che la riconosca.
    I suindicati titoli di studio sono cosi' definibili:
      il diploma di laurea (DL) e' il titolo accademico conseguito in
esito ad un corso di studi di durata non inferiore  a  quattro  anni,
previsto  dagli   ordinamenti   didattici   previgenti   al   decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
      la laurea (L) e' il titolo accademico conseguito in esito ad un
corso di studi di durata normale di tre anni, previsto  dall'art.  3,
comma 1, lettera a), del decreto ministeriale  3  novembre  1999,  n.
509, e successive modificazioni;
      la laurea specialistica (LS) e' il titolo accademico conseguito
in esito ad un corso di studi di durata normale di due anni  dopo  la
laurea (L), previsto dall'art. 3, comma 1, lettera  b),  del  decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni;
      la laurea magistrale (LM), e' laurea che, sostituendo la laurea
specialistica (LS), costituisce il titolo  accademico  conseguito  in
esito ad un corso di studi di durata normale  di  due  anni  dopo  la
laurea (L), previsto dall'art. 3, comma 1,  lettera  b)  del  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; la laurea magistrale  (LM)  e',
altresi', il titolo accademico conseguito in esito  ad  un  corso  di
studi di durata normale di cinque o sei anni, ai sensi  dell'art.  6,
comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
      d) Idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha  facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori  di  concorso,
in base alla normativa vigente.
    Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
      siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
      siano stati destituiti o  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
      siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi  della
vigente normativa  contrattuale,  per  aver  conseguito  l'impiego  a
seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
      siano  in  possesso  di  precedenti  penali  incompatibili  con
l'esercizio  delle  funzioni  da  svolgere  nell'ambito  dei  compiti
istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze.
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso.
                               Art. 3


          Presentazione della domanda - Termini e modalita'


    Il candidato dovra' produrre domanda di ammissione al concorso in
via   telematica,   compilando   l'apposito   modulo    all'indirizzo
http://www.concorsi.mef.gov.it
    La procedura di  compilazione  ed  invio  on-line  della  domanda
dovra' essere completata entro la mezzanotte del  trentesimo  giorno,
compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a  quello
di pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, 4a serie speciale, Concorsi ed esami.
    Dopo  aver  inserito  i  dati  richiesti,  il  candidato   dovra'
effettuare la  stampa  della  ricevuta  e  conservarla,  per  poterla
esibire in caso di necessita'.
    In fase di inoltro verra' automaticamente attribuito un numero di
protocollo necessario  per  le  operazioni  d'ufficio.  Tale  numero,
unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica,
dovra' essere indicato per qualsiasi comunicazione successiva.
    Ai  fini  della  partecipazione  al  concorso  si  terra'   conto
unicamente della domanda con data di  protocollo  piu'  recente.  Non
sono ammesse altre forme di produzione o di invio  delle  domande  di
partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione ed invio on
line.
    La  data   di   presentazione   telematica   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere del termine utile per  la  sua  presentazione,  non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
    Nella domanda il candidato  deve  dichiarare,  sotto  la  propria
responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni ed integrazioni:
      a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
      b) di essere cittadino di uno degli  Stati  membri  dell'Unione
Europea; ai candidati sprovvisti del codice fiscale, il  servizio  di
assistenza  tecnica,  di  cui  all'indirizzo   Internet   citato   in
precedenza,  provvedera',  su  richiesta,   a   fornire   un   codice
alfanumerico necessario al completamento della procedura telematica;
      c) il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune  e  codice  di
avviamento postale);
      d) il titolo  di  studio  posseduto  tra  quelli  previsti  per
l'ammissione al concorso dal presente bando, con l'esatta indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato e dell'anno accademico  in  cui
e'  stato  conseguito,  nonche'  gli  estremi  del  provvedimento  di
riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti
qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero;
      e) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza  che
l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
      f)  le  eventuali  condanne  penali  riportate,  in  Italia   o
all'estero ovvero i procedimenti penali pendenti; tale  dichiarazione
deve essere resa anche se negativa;
      g) di non essere stato escluso dall'elettorato politico  attivo
nonche' di non essere  stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato licenziato  da  altro  impiego
statale, ai sensi della  vigente  normativa  contrattuale,  per  aver
conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi  e,
comunque, con mezzi fraudolenti;
      h) il possesso di eventuali titoli di  preferenza,  tra  quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda;  i
titoli non espressamente dichiarati nella domanda  di  partecipazione
al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione
della graduatoria dei vincitori;
      i)  l'eventuale  appartenenza   alle   categorie   riservatarie
previste dall'art. 1 del presente bando;
      j) la lingua straniera scelta tra inglese e francese;
      k) di essere a conoscenza che dovra' permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo inderogabilmente  non  inferiore  a
cinque  anni  ai  sensi  dell'art.  35,  comma  5-bis,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n 165;
      l) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico, del recapito  di  posta  elettronica,  presso  cui
chiede che siano  trasmesse  le  comunicazioni  relative  alle  prove
concorsuali,  con  l'impegno  di  far  conoscere  tempestivamente  le
eventuali successive variazioni;
      m) di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci.
    Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda la
propria condizione e  specificare  l'ausilio  e  i  tempi  aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove,  il  medesimo
dovra'  trasmettere  idonea  certificazione  medica   rilasciata   da
apposita struttura sanitaria  medica,  che  specifichi  gli  elementi
essenziali del handicap e giustifichi quanto richiesto nella domanda.
Al fine di consentire all'amministrazione di predisporre per tempo  i
mezzi e gli strumenti,  la  certificazione  medica  dovra'  pervenire
entro  un  congruo  termine  e  comunque  non  oltre  trenta   giorni
successivi al termine di scadenza previsto dall'art. 3  del  presente
bando.
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di cui
all'art. 2, lettera d).
    Non si tiene conto delle  domande  incomplete  e  irregolari.  In
particolare, non saranno ammessi alle prove concorsuali  i  candidati
le cui domande di partecipazione non contengano tutte le  indicazioni
circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove
concorsuali stesse e tutte le dichiarazioni  richieste  dal  presente
bando.
    L'Amministrazione effettuera' l'equiparazione  sulla  base  della
normativa  vigente  e  declina  ogni  responsabilita'  da  errori   o
omissioni  presenti  nei  supporti  informativi   alle   domande   di
partecipazione telematica.
    Nel caso in cui le prove d'esame  siano  precedute  dal  test  di
preselezione, di cui al successivo art. 7, l'amministrazione verifica
la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento  del  medesimo  e
limitatamente  ai  candidati  che  lo  hanno  superato.  La   mancata
esclusione dal test di preselezione non  costituisce  garanzia  della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana  le
irregolarita' della domanda stessa.
    L'amministrazione non e'  responsabile  in  caso  di  smarrimento
delle proprie  comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure
da mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  recapito
rispetto  a  quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  in  caso  di
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,  a
caso fortuito o forza maggiore.
    I  candidati,  infine,  dovranno   esprimere   il   consenso   al
trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di
cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
                               Art. 4


                       Esclusione dal concorso


    Tutti i  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento   del   possesso   dei    requisiti    di    ammissione.
L'amministrazione  puo'  disporre  l'esclusione  dei   candidati   in
qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la
mancanza dei richiesti requisiti.
    L'eventuale  esclusione  dal  concorso  verra'  comunicata   agli
interessati con provvedimento motivato.
                               Art. 5


                      Commissione esaminatrice


    Con successivo provvedimento, secondo quanto  disposto  dall'art.
35, comma 3, lettera e), 35-bis  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  e  dall'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 487/1994, sara' nominata la  Commissione  esaminatrice,
esclusivamente  con  esperti  di  provata  competenza  nelle  materie
oggetto del  concorso  scelti  tra  funzionari  dell'amministrazione,
docenti  ed  estranei  alla  medesima,  che  non   siano   componenti
dell'organo  di  direzione  politica  dell'amministrazione,  che  non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti  sindacali
o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o  dalle
associazioni professionali.
    Le funzioni di segretario saranno svolte da un  dipendente  della
Terza Area del ruolo unico del personale del Ministero  dell'economia
e delle finanze.
                               Art. 6


                            Prove d'esame


    Gli esami del concorso consisteranno in due  prove  scritte,  una
delle quali a contenuto teorico-pratico e una prova orale.
                               Art. 7


                         Prove preselettive


    Se il numero delle domande risulta pari o superiore a dieci volte
il numero dei posti messi a concorso,  l'amministrazione  effettuera'
prove preselettive per determinare l'ammissione  dei  candidati  alle
successive prove scritte.
    Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, 4ª serie speciale, Concorsi ed esami, del 14 marzo 2014  e'
reso noto il diario delle eventuali prove preselettive comprensivo di
giorno, ora e sede di svolgimento; tale pubblicazione  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. I candidati sono tenuti  a  presentarsi
per sostenere la prova preselettiva, secondo le indicazioni contenute
nel predetto avviso, muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione nel giorno, ora e  sede  stabiliti  comporta
l'esclusione automatica dal concorso.
    La prova preselettiva consiste in una serie di domande a risposta
multipla,   da   effettuarsi   anche   con   l'ausilio   di   sistemi
computerizzati e sara' tesa a verificare la conoscenza  dei  seguenti
gruppi di  materie:  informatica  e  telecomunicazione;  elementi  di
diritto amministrativo e di contabilita' di stato.
    La  Commissione  esaminatrice  compila  la  graduatoria   secondo
l'ordine derivante dalla votazione riportata dai  candidati.  Saranno
ammessi alle prove scritte i candidati  che,  in  base  al  punteggio
riportato nella prova preselettiva, si siano collocati in graduatoria
entro il duecentesimo posto. Saranno altresi' ammessi coloro  che  si
siano classificati ex aequo all'ultimo posto utile della graduatoria.
    Nel medesimo  avviso  del  diario  delle  prove  preselettive  e'
indicata la data della Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
4ª serie speciale, Concorsi ed esami, nella quale sara'  dato  avviso
della pubblicazione dell'elenco  dei  candidati  ammessi  alle  prove
scritte  che  sara'  consultabile  nell'apposita  sezione  del   sito
Internet   del   Ministero    dell'economia    e    delle    finanze,
http://www.mef.gov.it. Tale pubblicazione ha  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti.
    Durante la prova preselettiva i candidati non possono  consultare
testi o appunti di alcun genere, ne' avvalersi di supporti  cartacei,
di telefoni portatili, di strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati, ne' comunicare tra di loro,
ne' introdurre alcun oggetto nell'aula ove si  svolge  la  prova.  In
caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera  l'immediata
esclusione dal concorso.
    Il punteggio conseguito nella  prova  preselettiva  non  concorre
alla formazione del voto finale di merito.
    Per  l'espletamento  e  la  gestione  delle  prove  preselettive,
l'amministrazione potra' avvalersi di qualificati  istituti  pubblici
e/o societa' private specializzate.
                               Art. 8


                            Prove scritte


    Le due prove scritte saranno volte ad accertare  la  preparazione
del  candidato  sia  sotto  il  profilo  teorico  sia  sotto   quello
applicativo-operativo e si svolgeranno in due diverse giornate.
    Le due prove scritte avranno ad oggetto argomenti afferenti  alle
seguenti aree di materie:
      elementi di diritto amministrativo;
      elementi di contabilita' di Stato;
      analisi e progettazione del software;
      web service;
      modelli organizzativi per l'acquisizione dei servizi ICT;
      basi di dati;
      sistemi di gestione documentale;
      tecniche e metodi per il Project/Program Management;
      progettazione e gestione dei sistemi informativi;
      principi fondamentali e tecniche per la sicurezza dei sistemi e
delle reti informatiche;
      governance e audit dei sistemi informativi;
      tecniche e metodi di gestione delle infrastrutture ICT;
      codice dell'Amministrazione Digitale.
    La prima prova scritta, a contenuto teorico, volta  ad  accertare
il possesso delle specifiche competenze scientifiche e  professionali
nel  settore  informatico,  consistera'  nello  svolgimento   di   un
elaborato e/o nella predisposizione di risposte sintetiche a  quesiti
inerenti alle materie sopra indicate.
    La  seconda  prova  scritta,   a   contenuto   teorico   pratico,
consistera' nella risoluzione di un  caso  in  ambito  informatico  e
contestualizzato nelle attivita' della Pubblica  amministrazione,  al
fine di accertare l'attitudine all'analisi e alla soluzione  corretta
sotto  il   profilo   della   legittimita',   della   convenienza   e
dell'efficienza  ed  economicita'  organizzativa,   con   particolare
riguardo    ai    temi    dell'erogazione    dei    servizi,    della
reingegnerizzazione dei processi, delle tecniche  di  programmazione,
valutazione e controllo dei progetti.
    I candidati non possono introdurre nella sede di esame  carta  da
scrivere, appunti manoscritti, libri  o  pubblicazioni  di  qualunque
specie, ne' avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di
strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di   informazioni   o   alla
trasmissione di dati, ne' possono comunicare  tra  di  loro.  Possono
essere consultati i testi di legge non commentati ed  il  vocabolario
della  lingua  italiana.  In  caso  di  violazione   la   Commissione
esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
    Il calendario delle prove scritte e' reso noto  con  il  medesimo
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4ª serie speciale, Concorsi ed esami, con il quale  viene  comunicato
l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Tale
avviso e' pubblicato almeno venti giorni prima della data  di  inizio
delle prove scritte, e ha valore di notifica a tutti gli  effetti.  I
candidati sono  tenuti  a  presentarsi  muniti  di  un  documento  di
riconoscimento in  corso  di  validita'.  La  mancata  presentazione,
comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, nel giorno,  ora  e
sede stabiliti per ciascuna prova, comporta l'esclusione dal concorso
senza alcuna possibilita' di prove suppletive.
    I candidati  ammessi  alle  prove  scritte  dovranno  presentarsi
muniti di un valido documento di riconoscimento.
    Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono  ammessi  alla
prova orale i candidati che riportano in ciascuna prova  scritta  una
votazione di almeno ventuno trentesimi.
    I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione  a
mezzo raccomandata, con l'indicazione delle  votazioni  riportate  in
ciascuna delle prove scritte.  L'avviso  per  la  presentazione  alla
prova orale e' dato ai candidati almeno venti giorni prima della data
prestabilita.
                               Art. 9


                             Prova orale


    La  prova  orale  vertera'  sulle  materie  oggetto  delle  prove
scritte, con l'aggiunta di una  conversazione  in  lingua  inglese  o
francese, nonche' sulle seguenti materie:
      ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e  delle
finanze;
      utilizzo del personal computer e dei software piu'  diffusi  da
realizzarsi anche mediante una verifica pratica.  Il  candidato  deve
altresi'  dimostrare  la  conoscenza  delle  problematiche  e   delle
potenzialita'  connesse  all'uso  degli  strumenti   informatici   in
relazione ai  processi  comunicativi  in  rete  all'organizzazione  e
gestione delle  risorse  e  al  miglioramento  dell'efficienza  degli
uffici e dei servizi.
    La prova orale e' valutata in trentesimi e s'intende superata con
un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.
    I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi  muniti
di un valido documento di riconoscimento.
    I candidati dovranno  consegnare  prima  della  prova  orale,  il
proprio curriculum vitae et studiorum, datato e firmato.
    Al termine di ogni seduta  la  commissione  esaminatrice  compila
l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del  voto  di
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal
segretario della Commissione, e' affisso nella sede di esame.
    La votazione complessiva sara' data dalla somma della  media  dei
voti ottenuti nelle prove scritte e della  votazione  conseguita  nel
colloquio.
                               Art. 10


    Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione
             e pubblicazione della gradutoria di merito


    Ai  fini  della  formazione  della  graduatoria  finale,  per   i
candidati che abbiano superato la prova  orale  con  esito  positivo,
l'amministrazione provvedera' d'ufficio, ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni ed integrazioni a verificare il possesso dei  requisiti
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.
    Entro il termine perentorio di quindici  giorni,  decorrenti  dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
riserva e/o di  preferenza  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve presentare, o
far pervenire, a mezzo raccomandata postale, all'indirizzo: Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale  e  dei  servizi,  Direzione  del  personale,
Ufficio IV, via XX Settembre 97, 00187 Roma, i relativi documenti  in
carta semplice ovvero le  dichiarazioni  sostitutive  secondo  quanto
previsto dagli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.   Da   tali   documenti   o
dichiarazioni sostitutive deve risultare che i  titoli  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione  al  concorso  erano  gia'  in
possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda stessa.
    La   graduatoria   di   merito,   formulata   dalla   Commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei  punti  riportati  nella  votazione
complessiva conseguita da ciascun  candidato,  sara'  successivamente
riformulata tenendo conto degli eventuali titoli  di  precedenza  e/o
preferenza previsti dall'art. 1 del presente bando, tenendo  presente
che se, a conclusione delle  operazioni  di  valutazione  dei  citati
titoli preferenziali, due o piu' candidati si classificheranno  nella
stessa posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di  eta',
ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998.
    Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione  dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i
candidati utilmente collocati in graduatoria, nel  limite  dei  posti
messi a concorso, ferma restando  le  riserve  di  legge  specificate
all'art. 1 del presente bando di concorso.
    La graduatoria di merito sara' approvata con apposito  decreto  e
successivamente  pubblicata   sul   sito   Internet   del   Ministero
dell'economia e delle finanze http://www.mef.gov.it.
    Nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  4ª  serie
speciale, Concorsi ed esami,  sara'  data  notizia  dell'approvazione
della graduatoria mediante apposito avviso.
    Dalla pubblicazione dell'avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica decorrono i termini per le eventuali impugnative.
                               Art. 11


         Presentazione dei documenti da parte dei vincitori


    I candidati dichiarati vincitori della procedura selettiva, salvo
quelli che siano dipendenti di ruolo  di  amministrazioni  pubbliche,
dovranno, a pena di decadenza, far pervenire all'indirizzo: Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale  e  dei  servizi,  Direzione  del  personale,
Ufficio IV, via  XX  Settembre  97,  00187  Roma,  entro  il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  dalla  data  di  ricevimento
dell'apposita comunicazione, la seguente documentazione:
      a. dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente  della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati,  fatti
e qualita' personali,  suscettibili  di  modifica,  dichiarati  nella
domanda di ammissione al concorso, non  hanno  subito  variazioni;  a
norma degli articoli 71, 75 e  76  del  citato  d.P.R.  445/2000,  il
Ministero  ha  facolta'  di  effettuare  idonei  controlli,  anche  a
campione, sulla  veridicita'  delle  predette  dichiarazioni  con  le
conseguenze  previste  in  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  o
mendaci;
      b. dichiarazione ai sensi del suindicato d.P.R. 445/2000 da cui
risulti di non essere stato/a condannato/a  anche  con  sentenza  non
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del  titolo  II
del libro secondo del codice civile;
      c. dichiarazione  circa  l'insussistenza  delle  situazioni  di
incompatibilita' previste dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165;
      d. un certificato  medico,  rilasciato  dall'Azienda  Sanitaria
Locale competente per territorio o da un medico militare in  servizio
permanente  effettivo,  dal  quale  risulti  che  il   candidato   e'
fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia  affetto  da
una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico  deve  farne
menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi  l'attitudine  al
servizio.
    L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
    La capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla
Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    Inoltre, l'amministrazione ha la facolta'  di  effettuare  idonei
controlli, anche a campione, sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso.
                               Art. 12


                       Assunzione in servizio


    I candidati dichiarati vincitori del concorso,  che  risulteranno
in  possesso  dei  prescritti  requisiti  ed   in   regola   con   la
documentazione di cui  al  precedente  art.  11,  dovranno  stipulare
apposito  contratto  individuale  di  lavoro,  secondo  le  modalita'
previste dalla normativa vigente.
    I  vincitori,  per  i  quali  verra'  disposta  l'assunzione   in
relazione a quanto previsto dal presente  bando,  saranno  assunti  a
tempo indeterminato ed inquadrati,  in  prova,  nella  Terza  Area  -
Fascia retributiva F1, nel ruolo unico del  personale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
    I vincitori, assunti in servizio a tempo  indeterminato,  saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata prevista  dalle  vigenti
norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo che verra'  definito
successivamente all'assunzione.
    Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  n.
165/2001, i vincitori dei concorsi devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per  un  periodo  non  inferiore  a  cinque  anni:
pertanto, non si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  7  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto  1988,  n.
325, in materia di mobilita' compensativa ne' eventuali  comandi,  ad
eccezione di quelli obbligatori, previsti da disposizioni normative.
                               Art. 13


                   Accesso agli atti del concorso


    L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali  e'
differito fino alla conclusione dell'iter  procedurale  curato  dalla
Commissione esaminatrice.
                               Art. 14


                   Trattamento dei dati personali


    Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196 e successive  modificazioni  ed  integrazioni  i  dati  personali
forniti  dai  candidati  saranno   raccolti   presso   il   Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, Direzione del  personale,  per
le finalita' di gestione  del  concorso  e  saranno  trattati,  anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto  di  lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione  dei  requisiti  richiesti  per  la   partecipazione   al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
    Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti  terzi  che
forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento
della procedura concorsuale.
    Ogni candidato gode dei diritti di cui  all'art.  7  del  decreto
legislativo n. 196/2003 tra i quali figura quello di accesso ai  dati
che lo riguardano, nonche' il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge ed il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi illegittimi.
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero    dell'economia    e    delle    finanze,     Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione
del personale.
                               Art. 15


                        Norme di salvaguardia


    Per  quanto  non  previsto  dal   presente   bando   valgono   le
disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti   in   materia   di
svolgimento dei concorsi pubblici e di reclutamento di personale.

      Roma, 18 dicembre 2013

                                          Il Capo Dipartimento: Baffi
---
     
    Ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990  n.  241  e   successive
modificazioni   il   responsabile   del    procedimento:    Dirigente
dell'Ufficio IV - dr.ssa Sonia Zoppi.
    Avverso il presente bando  di  concorso  e'  proponibile  ricorso
giurisdizionale al tribunale amministrativo del Lazio ovvero  ricorso
straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi  entro  il  termine
perentorio  di  sessanta  e  di  centoventi  giorni  dalla  data   di
pubblicazione.

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