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giovedì 2 gennaio 2014

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELIBERA 21 novembre 2013 Provvedimento generale rivolto alle aziende sanitarie sulle modalita' di consegna dei presidi sanitari al domicilio dell'interessato. (Delibera n. 520/2013). (13A10476) (GU n.303 del 28-12-2013)



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 21 novembre 2013 

Provvedimento generale rivolto alle aziende sanitarie sulle modalita'
di consegna  dei  presidi  sanitari  al  domicilio  dell'interessato.
(Delibera n. 520/2013). (13A10476)
(GU n.303 del 28-12-2013) 


           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
  Visto il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), di seguito «Codice»;
  Visto, in particolare, l'art. 83 del Codice  che  individua  alcune
misure per il  rispetto  dei  diritti  degli  interessati  in  ambito
sanitario;
  Vista la disciplina rilevante in materia  di  assistenza  sanitaria
integrativa e protesica;
  Esaminate le segnalazioni pervenute all'Autorita'  in  merito  alle
modalita' con cui le aziende sanitarie  effettuano  la  consegna  dei
presidi sanitari al domicilio degli interessati;
  Visto il provvedimento generale  circa  il  rispetto  dei  diritti,
delle  liberta'  fondamentali  e  della  dignita'  degli  interessati
nell'erogazione delle prestazioni da parte delle strutture  sanitarie
adottato dal Garante  il  9  novembre  2005  (consultabile  sul  sito
www.gpdp.it, doc. web n. 1191411);
  Vista la documentazione in atti;
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal   segretario
generale ai sensi  dell'art.  15  del  regolamento  del  Garante,  n.
1/2000;
  Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

                              Premesso:

1. Questioni prospettate.
  Sono pervenute alcune  segnalazioni  nelle  quali  si  lamenta  una
violazione delle disposizioni  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali in relazione alle modalita' con cui le aziende sanitarie  -
anche per il tramite di ditte esterne - effettuano  la  consegna  dei
presidi sanitari al domicilio degli interessati. In  particolare,  le
segnalazioni riguardano  la  consegna  di  specifici  presidi,  quali
quelli utilizzati  da  persone  incontinenti  o  stomizzate  (ad  es.
cateteri,  ausili  per  evacuazione  e  per  stomia,  raccoglitori  e
assorbenti per urina). La possibilita' da parte  di  terzi,  quali  i
vicini di casa, di venire a conoscenza - anche indirettamente - della
circostanza che l'interessato necessita di specifici presidi sanitari
puo' ledere la dignita' e  la  riservatezza  di  quest'ultimo.  Cio',
anche  in  considerazione  che,  in  taluni   casi,   la   conoscenza
dell'utilizzo di alcuni presidi puo'  essere  idonea  a  rivelare  la
sussistenza di un peculiare stato di salute dell'interessato.
  Nelle segnalazioni ricevute i soggetti lamentano di aver ricevuto i
suddetti presidi sanitari in pacchi trasparenti o recanti sulla parte
esterna o sulla bolla  di  consegna  l'indicazione  in  chiaro  della
tipologia del contenuto.
  In altre segnalazioni inoltre viene lamentata  l'avvenuta  consegna
dei presidi sanitari al vicino di casa o al  portiere  dello  stabile
ove  risiedono  senza  aver  autorizzato  l'azienda  sanitaria   alla
consegna degli stessi a terzi. In taluni  casi,  i  predetti  presidi
sarebbero stati lasciati davanti la porta di  ingresso  della  dimora
dell'interessato.
  Il Garante si e' gia' espresso in materia con il provvedimento  del
9 novembre 2005 in cui sono state introdotte misure e accorgimenti  a
tutela dei  diritti  degli  interessati  nell'ambito  dell'erogazione
delle prestazioni da parte delle strutture sanitarie. In particolare,
a tali strutture e' stato prescritto di adottare specifiche  garanzie
affinche' nella spedizione di  prodotti  non  siano  indicati,  sulla
parte esterna del  plico  postale,  informazioni  idonee  a  rivelare
l'esistenza  di  uno  stato  di  salute  dell'interessato  (ad   es.,
indicazione della tipologia del contenuto del  plico  o  del  reparto
dell'organismo sanitario mittente) (cfr. punto 3, lettera g)).
  Nell'ambito delle  attivita'  istruttorie  svolte  dall'Ufficio  in
relazione  alle  numerose  segnalazioni  pervenute  e'   emerso   che
frequentemente le aziende sanitarie appaltano a societa'  esterne  la
fornitura  e  la  consegna  dei  suddetti  presidi.  All'esito  delle
istruttorie  preliminari  avviate,  e'  risultato  che   le   aziende
sanitarie  interessate  hanno  regolarmente  designato  le   suddette
societa' quali responsabili esterni  del  trattamento  (art.  29  del
Codice).
2. Quadro normativo di riferimento.
  Il  Servizio  Sanitario  Nazionale  eroga  a  tutti   i   cittadini
attivita', servizi e  prestazioni  sanitarie  riconducibili  ai  c.d.
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) (legge 23  dicembre  1978,  n.
833, d.P.C.M. 29 novembre 2001).
  Nei LEA si collocano le attivita' e i servizi  erogati  al  livello
distrettuale (c.d. assistenza  distrettuale)  tra  i  quali  figurano
l'«assistenza integrativa», consistente nella fornitura  di  alimenti
dietetici a categorie particolari e di presidi sanitari  ai  soggetti
affetti da diabete mellito e l'«assistenza  protesica»  diretta  alla
fornitura di protesi, presidi e ausili a favore di  disabili  fisici,
psichici e sensoriali (allegato I  al  citato  d.P.C.M.  29  novembre
2001).
  Tali attivita' e servizi di assistenza sono erogati,  su  richiesta
dell'interessato, ai pazienti che versano in  particolari  condizioni
cliniche certificate da medici specialisti appartenenti  al  Servizio
Sanitario Nazionale.
3. Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato  di  salute  nella
  consegna dei presidi sanitari al domicilio degli interessati.
  Il  trattamento  dei   dati   personali   connesso   all'erogazione
dell'assistenza  sanitaria  integrativa  e  protesica  configura   un
trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute  di  persone
affette da particolari patologie in relazioni alle quali  necessitano
dell'utilizzo di specifici presidi sanitari.
  Il trattamento di tali informazioni puo' essere effettuato solo  se
ricorrono le  specifiche  garanzie  previste  dal  Codice,  il  quale
prevede, tra l'altro, che il titolare del  trattamento  -  in  questo
caso l'azienda  sanitaria  competente  -  fornisca  agli  interessati
un'informativa in merito alle caratteristiche  di  tale  trattamento,
avendo cura di indicare anche i soggetti o le categorie  di  soggetti
che possono venire a conoscenza dei dati  personali  in  qualita'  di
responsabili o incaricati del trattamento (art. 13 del Codice).
  Dopo aver fornito  la  suddetta  informativa,  l'azienda  sanitaria
competente deve  acquisire  il  consenso  degli  interessati  per  il
trattamento dei dati personali  effettuato  a  fini  di  prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione (articoli 26 e 75 e ss. del Codice).
  Nello svolgimento delle  attivita'  amministrative  correlate  alle
predette attivita' di cura, l'azienda sanitaria  deve  rispettare  le
disposizioni contenute nel regolamento per il  trattamento  dei  dati
sensibili e giudiziari adottato dalla regione  presso  cui  opera  in
conformita'  allo  schema  tipo  aggiornato  di  regolamento  per  il
trattamento di dati personali sensibili e giudiziari  da  effettuarsi
presso le regioni e le province autonome, le aziende  sanitarie,  gli
enti e agenzie regionali/provinciali, gli enti vigilati dalle regioni
e dalle province autonome, predisposto dalla Conferenza delle regioni
e delle province autonome, sul quale il Garante  ha  espresso  parere
favorevole (articoli 20, e  85  del  Codice,  cfr.,  in  particolare,
scheda n. 12 dell'allegato B) del citato schema  tipo  aggiornato  di
regolamento sul quale il Garante ha espresso parere favorevole con il
provvedimento del 26 luglio 2012 - doc. web n. 1915390).
  Qualora l'azienda  sanitaria  intenda  avvalersi  di  una  societa'
esterna per la distribuzione dei suddetti presidi e'  necessario  che
designi tale soggetto quale  responsabile  esterno  del  trattamento,
avendo cura di specificare analiticamente e per  iscritto  i  compiti
allo  stesso  affidati,  nonche'  di  vigilare  periodicamente  sulla
puntuale osservanza delle istruzioni ad esso impartite (art.  29  del
Codice).
  In considerazione della particolare delicatezza dei dati trattati e
della necessita' di tutelare la  dignita'  e  la  riservatezza  delle
persone che richiedono di  ricevere  i  suddetti  presidi  presso  il
proprio  domicilio,  e'  necessario  che  il  titolare  fornisca,  in
particolare, specifiche istruzioni ai responsabili e agli  incaricati
coinvolti nel processo di distribuzione dei presidi.
  Con il presente provvedimento il Garante, ad integrazione di quanto
prescritto nel citato provvedimento del  9  novembre  2005,  intende,
pertanto, definire un quadro unitario di misure e accorgimenti a  cui
le aziende sanitarie - entro  6  mesi  dalla  data  di  adozione  del
presente provvedimento - si devono adeguare nello  svolgimento  delle
operazioni di consegna domiciliare dei presidi sanitari.
  In particolare, sono di seguito definite le misure che  si  ritiene
debbano essere rispettate nelle operazioni di  consegna  dei  presidi
sanitari al domicilio degli interessati che ne facciano richiesta.
  1. La consegna deve avvenire:
    nel luogo  individuato  dall'interessato  rispettando  gli  orari
scelti da  quest'ultimo  tra  quelli  indicati  dal  titolare  o  dal
responsabile del trattamento;
    preferibilmente nelle mani dell'interessato; il presidio non puo'
essere  lasciato  incustodito  nelle  vicinanze  del  luogo  indicato
dall'interessato.
  2. Il presidio, laddove le dimensioni e la  natura  lo  consentano,
deve  essere,  in  ogni  caso,  imballato  in  un   contenitore   non
trasparente che non deve contenere nella parte esterna  l'indicazione
del contenuto.
  3. Il presidio puo' essere consegnato a terzi (ad  es.,  vicino  di
casa,   parente,   portiere)    solo    su    espressa    indicazione
dell'interessato.
  4. Nel caso in cui l'interessato, o il terzo  delegato  da  questo,
non siano presenti al momento della consegna,  il  personale  a  cio'
deputato deve lasciare esclusivamente  un  avviso  che  non  contenga
l'indicazione della tipologia del presidio.
  5. Il personale deputato alla consegna non  deve  indossare  divise
recanti scritte da cui si possa evincere la specifica  tipologia  dei
presidi in consegna, ne' utilizzare automezzi recanti tali scritte.
  L'Azienda sanitaria, in qualita' di titolare  del  trattamento  dei
dati, deve altresi' vigilare affinche' le suddette  istruzioni  siano
impartite anche al personale designato incaricato del trattamento  da
parte dell'eventuale societa' esterna alla quale sia stata  appaltata
la fornitura e la consegna dei suddetti presidi (art. 30 del Codice).
  Il  presente  provvedimento   sara'   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale, sul sito Internet del Garante  (www.garanteprivacy.it)  e,
considerata la sua valenza generale, sara' inviato anche alle regioni
e province autonome  affinche'  provvedano  a  divulgarlo  presso  le
aziende sanitarie competenti.

                   Tutto cio' premesso il Garante:

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera  c)  del  Codice,  prescrive
alle aziende sanitarie - ad integrazione e specificazione  di  quanto
prescritto nel provvedimento del 9 novembre 2005  -  di  adeguare  le
operazioni di consegna domiciliare dei presidi sanitari  alle  misure
indicate nel presente provvedimento, entro 6 mesi  dalla  data  della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ai sensi degli articoli 152 del Codice e 10 del decreto legislativo
n. 150/2011, avverso il presente provvedimento puo'  essere  proposta
opposizione  all'Autorita'   giudiziaria   ordinaria,   con   ricorso
depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha  la  residenza  il
titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta  giorni
dalla data di  comunicazione  del  provvedimento  stesso,  ovvero  di
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
  Dispone che copia  del  presente  provvedimento  sia  trasmessa  al
Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione  leggi  e  decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 21 novembre 2013

                            Il Presidente
                                Soro


                             Il Relatore
                           Bianchi Clerici


                       Il Segretario generale
                                Busia

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