DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2013, n. 149
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la
trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della
contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro
favore. (13G00194)
(GU n.303 del 28-12-2013)
Vigente al: 28-12-2013 Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che la grave situazione economica del Paese impone con
urgenza l'adozione di misure che intervengano sulla spesa pubblica,
in linea con le aspettative dei cittadini di superamento del sistema
del finanziamento pubblico dei partiti ed in coerenza con la linea di
austerita' e di rigore della politica di bilancio adottata in questi
ultimi anni;
Considerato che la volonta' espressa dal corpo elettorale nelle
consultazioni referendarie in materia si e' sempre mantenuta costante
nel senso del superamento di tale sistema e che, da ultimo, sono
emerse situazioni di disagio sociale che impongono un immediato
segnale di austerita' del sistema politico;
Considerata altresi' l'ineludibile esigenza di assicurare il
passaggio ad un sistema fondato sulle libere scelte dei contribuenti,
che attribuisca ai cittadini un ruolo centrale sul finanziamento dei
partiti, attesa la loro natura di associazioni costituite per
concorrere con metodo democratico a determinare le politiche
nazionali, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare misure atte a riformare il sistema di finanziamento dei
partiti in tempi rapidi e certi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 13 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Vicepresidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le
riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Abolizione del finanziamento pubblico e finalita'
1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i
contributi pubblici erogati per l'attivita' politica e a titolo di
cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 14.
2. Il presente decreto disciplina le modalita' per l'accesso a
forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di
contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini
in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di
trasparenza e democraticita' da essa stabiliti.
Capo II
Democrazia interna, trasparenza e controlli
Art. 2
Partiti
1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali
i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la
politica nazionale.
2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49
della Costituzione, e' assicurata anche attraverso il rispetto delle
disposizioni del presente decreto.
Art. 3
Statuto
1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti
dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto
nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto e' allegato, anche in
forma grafica, il simbolo, che con la denominazione costituisce
elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.
2. Lo statuto, nell'osservanza dei principi fondamentali di
democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali nonche' dello Stato di diritto, indica:
a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi
deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalita' della loro
elezione e la durata dei relativi incarichi, nonche' il soggetto
fornito della rappresentanza legale;
b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;
c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che
impegnano il partito;
d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di
garanzia; le modalita' di partecipazione degli iscritti all'attivita'
del partito;
e) i criteri con i quali e' assicurata la presenza delle
minoranze negli organi collegiali non esecutivi;
f) le modalita' per promuovere e assicurare, attraverso azioni
positive, l'obiettivo della parita' tra i sessi negli organismi
collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51
della Costituzione;
g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura,
sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni
territoriali del partito;
h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle
eventuali articolazioni territoriali;
i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei
confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le
procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e
il rispetto del principio del contraddittorio;
l) le modalita' di selezione delle candidature per le elezioni
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del
Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonche' per
le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia
autonoma;
m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la
denominazione del partito;
n) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e
patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;
o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio.
3. Lo statuto puo' prevedere clausole di composizione
extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle
norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo
statuto medesimo, nonche' procedure conciliative e arbitrali.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e
dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del
codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
Art. 4
Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici
previsti dal presente decreto
1. I partiti politici di cui all'articolo 3 sono tenuti a
trasmettere copia autentica del proprio statuto, sottoscritta dal
legale rappresentante, al Presidente del Senato della Repubblica e al
Presidente della Camera dei deputati, che la inoltrano alla
Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio
2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di
garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata
«Commissione».
2. La Commissione, verificata la conformita' dello statuto alle
disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione del
partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici
riconosciuti ai sensi del presente decreto.
3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione,
previo contraddittorio, invita il partito politico ad apportarvi,
entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.
4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla
Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.
5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente,
dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla
data di approvazione delle modificazioni.
6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro
dodici mesi dalla medesima data.
7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono
condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai
benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11 e
12 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui
al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono comunque usufruire dei predetti benefici a
condizione che siano in possesso dei requisiti e ottemperino alle
disposizioni di cui agli articoli da 5 a 10 del presente decreto.
8. Il registro di cui al comma 2 e' consultabile in un'apposita
sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel
registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione
dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui,
rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 10.
Art. 5
Norme per la trasparenza e la semplificazione
1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle
informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi
associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, anche mediante la
realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata
accessibilita', anche da parte delle persone disabili, di completezza
di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilita', di
semplicita' di consultazione, di qualita', di omogeneita' e di
interoperabilita'.
2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei
partiti politici e in un'apposita sezione del portale internet
ufficiale del Parlamento italiano sono pubblicati gli statuti dei
partiti medesimi, dopo il controllo di conformita' di cui
all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonche', dopo il
controllo di regolarita' e conformita' di cui all'articolo 9, comma
4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio,
anche in formato open data, corredato della relazione sulla gestione
e della nota integrativa, la relazione del revisore o della societa'
di revisione, ove prevista, nonche' il verbale di approvazione del
rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito
politico. Nella suddetta sezione del portale internet ufficiale del
Parlamento italiano sono altresi' pubblicati, ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione
reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei
parlamentari nonche' dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia.
3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti
politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non
superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di
pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la
tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identita' dell'autore, non
si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4
della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei
casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti
beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla
Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno
erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a
euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui
al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla
percezione del finanziamento o del contributo. In caso di
inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni
mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma
dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei
soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i
relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile
nel sito internet della Camera dei deputati. Tutti i cittadini hanno
comunque diritto di accedere a tale documentazione secondo le
modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei
deputati. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti
finanziamenti o contributi e i relativi importi e' pubblicato, come
allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito
politico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuate le modalita' per garantire la
tracciabilita' delle operazioni e l'identificazione dei soggetti di
cui al primo periodo del presente comma.
4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui
organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni
di partiti o movimenti politici, nonche' alle fondazioni e alle
associazioni che eroghino somme a titolo di liberalita' o
contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo
gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro
articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in
misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio
dell'anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1
del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicita'
degli statuti e dei bilanci.
Art. 6
Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici
1. Al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i
bilanci delle loro sedi regionali, nonche' quelli delle fondazioni e
associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata
in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti
politici.
Art. 7
Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti
1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella
gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti nella
seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente
decreto si applicano le disposizioni in materia di revisione
contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio
2012, n. 96.
2. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti
politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di
autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano
ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori
a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una
societa' di revisione o di un revisore contabile iscritto all'albo.
In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
Art. 8
Controllo dei rendiconti dei partiti
1. I controlli sulla regolarita' e sulla conformita' alla legge del
rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e
successive modificazioni, e dei relativi allegati, nonche'
sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicita' di cui
al presente decreto, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito
del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali
irregolarita' o inottemperanze, con le modalita' e nei termini di cui
ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n.
96.
2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo
7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e i
relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da
parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non
venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone,
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della
contestazione, la cancellazione del partito politico dalla seconda
sezione del registro di cui all'articolo 4.
3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di
cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997,
n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei
documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto nel
termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo
delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.
4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano
omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle
scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la
sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o
difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi
spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo
dell'importo medesimo. Ove una o piu' voci del rendiconto di un
partito non siano rappresentate in conformita' al modello di cui
all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione
applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo
delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12.
5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella
nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le
informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997,
n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera,
la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non
correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al
vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle
somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un
terzo dell'importo medesimo.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate
non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme
spettanti ai sensi dell'articolo 12. Nell'applicazione delle
sanzioni, la Commissione tiene conto della gravita' delle
irregolarita' commesse e ne indica i motivi.
7. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi da
2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano gia'
percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12
e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione
applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta
al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso
complessivamente attribuito ai sensi dell'articolo 12 nell'ultimo
anno.
8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente articolo, nonche' ai fini della
tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali
contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente
previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come
modificato dall'articolo 14 del presente decreto, e salvo quanto
previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26
della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
9. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria
agevolata di cui all'articolo 11 e della contribuzione volontaria ai
sensi dell'articolo 12 sono soggetti, fino al proprio scioglimento e,
comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di
percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di
presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di
cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive
modificazioni.
10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito
politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e
delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione,
le somme di cui all'articolo 12 spettanti per il periodo d'imposta
corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la
violazione.
11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di
tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a
sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni
successivi.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dall'anno 2014.
Art. 9
Parita' di accesso alle cariche elettive
1. I partiti politici promuovono la parita' nell'accesso alle
cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un
partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del
Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore
al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi
dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50
per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei
candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo
complessivo del 10 per cento.
3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari
almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi
dell'articolo 12 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione
attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione
amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo delle somme ad essi
spettanti ai sensi dell'articolo 12.
4. A decorrere dall'anno 2014, e' istituito un fondo in cui
confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.
5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente
suddivise tra i partiti per i quali la percentuale di eletti del
sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al
40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti
ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i fini
di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio
delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.
Capo III
Disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione
indiretta
Art. 10
Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonche'
limiti alla contribuzione volontaria
1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel
registro di cui all'articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta:
a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui
all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione
elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche
ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il
rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei
consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale
candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo
della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del
Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province
autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo
12, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale
almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per
il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
2. Possono altresi' essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui
gli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici
iscritti nel registro di cui all'articolo 4:
a) cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare
regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei
rispettivi regolamenti;
b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista
e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale
mediante la presentazione di una lista comune di candidati in
occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei
deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in
uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di
Bolzano riportando almeno un candidato eletto, sempreche' si tratti
di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui
all'articolo 4 antecedentemente alla data del deposito del
contrassegno.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, i partiti politici
presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 31 gennaio
dell'anno per il quale richiedono l'accesso ai benefici. In via
transitoria, per l'anno 2014 il predetto termine e' fissato al
ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. La Commissione esamina la
richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal
ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici
risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in
una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle
disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede
alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di
cui all'articolo 4.
4. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione
attestante la sussistenza dei requisiti ed e' presentata dal
rappresentante legale o dal tesoriere del partito.
5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 si applicano le
disposizioni dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
6. La Commissione disciplina e rende note le modalita' per la
presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione
della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti
prescritti.
7. Ciascuna persona fisica non puo' effettuare erogazioni liberali
in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi,
sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione
per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico
per un valore complessivamente superiore a euro 300.000 annui ne'
comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi
iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal
rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello
dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il
limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono
essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito e' pari,
rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei
proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante
dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente
quello dell'erogazione. Ciascun partito e' tenuto a pubblicare nel
proprio sito internet il valore del limite di cui al presente comma
in relazione a ciascun anno.
8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare
erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in
beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in
favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore
in ciascun anno a euro 200.000. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
definiti criteri e modalita' ai fini dell'applicazione del divieto di
cui al presente comma ai gruppi di societa' e alle societa'
controllate e collegate di cui all'articolo 2359 del codice civile.
Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in
relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale
effettuati tra partiti politici.
9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai pagamenti
effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fideiussioni e
ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore
dei partiti politici. In luogo di quanto disposto dal comma 12, i
soggetti che in una annualita' abbiano erogato, in adempimento di
obbligazioni contrattuali connesse alle predette garanzie, importi
eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non possono corrispondere,
negli esercizi successivi a quello della predetta erogazione, alcun
contributo in denaro, beni o servizi in favore del medesimo partito
politico fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza, ne'
concedere, nel medesimo periodo e a favore del medesimo partito,
alcuna ulteriore garanzia reale o personale. Nei casi di cui al
periodo precedente, le risorse eventualmente spettanti ai sensi
dell'articolo 12 al partito che abbia beneficiato di pagamenti
eccedenti per ciascuna annualita' i limiti di cui ai commi 7 e 8 sono
ridotte sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi.
10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano con riferimento
alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. I predetti divieti non si applicano in
ogni caso in relazione alle fideiussioni o ad altre tipologie di
garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, in favore di partiti politici sino alla
scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo,
il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo
riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il
cui simbolo e' stata eletta la maggioranza dei senatori e dei
deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare
riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal
periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono definiti criteri e modalita' ai fini dell'applicazione
del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova
costituzione.
12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2
maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, a chiunque
corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei
divieti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo la Commissione
applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni
corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di
cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento
della predetta sanzione non puo' accedere ai benefici di cui
all'articolo 12 del presente decreto per un periodo di tre anni dalla
data di irrogazione della sanzione.
Art. 11
Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti
politici
1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro
effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici
iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del
presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente
articolo.
2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle
erogazioni liberali di cui al comma 1, pari:
a) al 37 per cento, per importi compresi tra 30 e 20.000 euro
annui;
b) al 26 per cento, per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro
annui.
3. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito e'
altresi' detraibile un importo pari al 75 per cento delle spese
sostenute dalle persone fisiche per la partecipazione a scuole o
corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti di
cui al comma 1. La detrazione di cui al presente comma e' consentita
nel limite dell'importo di euro 750 per ciascuna annualita' per
persona.
4. La detrazione di cui al comma 3 e' riconosciuta a condizione che
le scuole o i corsi di formazione politica siano stati appositamente
previsti in un piano per la formazione politica presentato dai
partiti entro il 31 gennaio di ciascun anno e allegato alla richiesta
di cui all'articolo 10, comma 3. In via transitoria, per l'anno 2014
il predetto termine e' fissato al ventesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Nel piano sono descritte in termini generali le attivita' di
formazione previste per l'anno in corso, con indicazione dei temi
principali, dei destinatari e delle modalita' di svolgimento, anche
con riferimento all'articolazione delle attivita' sul territorio
nazionale, nonche' i costi preventivati.
5. La Commissione esamina il piano entro quindici giorni dal
termine previsto dal comma 4 e, qualora non vi riscontri attivita'
manifestamente estranee alle finalita' di formazione politica,
comunica il proprio nulla osta al partito interessato entro i
quindici giorni successivi. Il partito e' tenuto a informare i
partecipanti alle scuole o corsi di formazione politica della
comunicazione di cui al precedente periodo.
6. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito
delle societa', disciplinata dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino
a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al
26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro
effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del
presente articolo per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro,
limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma
1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei
quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle
societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali
soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa
societa' o ente che controlla i soggetti medesimi.
7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a
condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai
commi 1 e 6 ovvero delle somme di cui al comma 3 sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, o secondo ulteriori modalita' idonee a garantire la
tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identificazione del suo
autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento
da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
8. Le spese di commissione sul versamento delle erogazioni liberali
o delle quote associative in favore dei partiti o dei movimenti
politici, effettuato tramite carte di credito o carte di debito, non
possono superare lo 0,15 per cento dell'importo transatto.
9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l'anno
2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si
provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono
disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14,
commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle
minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del
2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio
decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura
finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attivita' di
monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel
fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del presente decreto, mediante
corrispondente rideterminazione della quota del due per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore
dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con
apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e
all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente
comma.
11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere
inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse di cui
all'articolo 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente
alla differenza tra l'onere indicato al comma 9 e quello
effettivamente sostenuto per le finalita' di cui al presente
articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.
Art. 12
Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche
1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento alle
dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo d'imposta,
ciascun contribuente puo' destinare il due per mille della propria
imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito
politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui
all'articolo 4.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente
sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi mediante la compilazione di una
scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente
puo' indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il
due per mille.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, in cui sono stabiliti i criteri, i termini e le
modalita' per l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo, in modo da garantire la tempestivita' e l'economicita' di
gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei
contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte
preferenziali, nonche' da agevolare l'espressione della scelta da
parte dei contribuenti.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, di
9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 27,7 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da
iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del presente
articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi
che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate
dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.
6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Art. 13
Raccolte telefoniche di fondi
1. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la
partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre
applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa
attraverso una chiamata in fonia, e' disciplinata da un apposito
codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a
fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di
gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce
erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai
soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati
dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo sono esclusi
dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 14
Norme transitorie e abrogazioni
1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' riconosciuto il finanziamento
pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3
giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
cui termine di erogazione non e' ancora scaduto alla data medesima,
continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei
tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:
a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il finanziamento e' riconosciuto integralmente;
b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
il finanziamento e' ridotto nella misura, rispettivamente, del 25,
del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante.
2. Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio
finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Nei periodi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai soli
fini e nei limiti di cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la
normativa indicata al comma 4.
4. Sono abrogati:
a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18
novembre 1981, n. 659;
b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;
c) gli articoli 9 e 9-bis, nonche' l'articolo 12, comma 3,
limitatamente alle parole: «dagli aventi diritto», l'articolo 15,
commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad
usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16,
limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10
dicembre 1993, n. 515;
d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con
esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9 e 10, e gli articoli 2 e 3
della legge 3 giugno 1999, n. 157;
f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della
legge 6 luglio 2012, n. 96.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono abrogati l'articolo 15,
comma 1-bis, e l'articolo 78, comma 1, limitatamente alle parole:
«per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e
movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi
compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle
societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o
i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o
esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente
o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano
controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti
medesimi, nonche' dell'onere», del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art. 15
Modifica dell'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96,
concernente la pubblicita' della situazione patrimoniale e
reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei
partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe.
1. L'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 12. - (Pubblicita' della situazione patrimoniale e
reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei
partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe). - 1. Le
disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai
soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe,
dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un
rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei
deputati.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprano una delle
cariche di cui all'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982, le
dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo
2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso
l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la
durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha
ottenuto eletti».
Art. 16
Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in
materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e
relativi obblighi contributivi nonche' in materia di contratti di
solidarieta'.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti
politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma
2, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali sono
estese, nel limite di spesa di cui al comma 2 del presente articolo,
le disposizioni in materia di trattamento straordinario di
integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonche' la
disciplina in materia di contratti di solidarieta' di cui al
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa di
15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno
2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui
si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si
rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate
dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinate le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo
anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto
del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2.
Art. 17
Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato
1. La quota parte delle risorse che si rendono disponibili per
effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b), e 2
dell'articolo 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui
agli articoli 12, comma 4, e 16 del presente decreto, e' destinata al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
all'attuazione del presente decreto.
Art. 18
Disposizioni finali
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici
i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano
presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il
rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1,
lettera a), nonche' i partiti e movimenti politici di cui al comma 2
del medesimo articolo 10.
Art. 19
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Vicepresidente del Consiglio
dei ministri
Quagliariello, Ministro per le
riforme costituzionali
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
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