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giovedì 2 gennaio 2014

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 23-12-2013 n. 31332/Div3/E Veicoli batteria - Rilascio del certificato di approvazione modello DTT 306/M ("barrato rosa").


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 23-12-2013 n. 31332/Div3/E
Veicoli batteria - Rilascio del certificato di approvazione modello DTT 306/M ("barrato rosa").
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 3.

Circ. 23 dicembre 2013, n. 31332/Div3/E (1).

Veicoli batteria - Rilascio del certificato di approvazione modello DTT 306/M ("barrato rosa").

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 3.



Alle
   

Direzioni generali territoriali
     

Loro sedi

Agli
   

Uffici motorizzazione civile
     

Loro sedi

Alla
   

Regione siciliana
     

Assessorato turismo comunicazioni e trasporti
     

Servizio comunicazioni e trasporti
     

Dipartimento trasporti e comunicazioni
     

90100 - Palermo

Alla
   

Regione Valle d'Aosta
     

Ufficio Motorizzazione
     

Località Grand Chemin, 36
     

11020 - Aosta

Alla
   

Provincia autonoma di Trento
     

Servizio comunicazioni e trasporti
     

Motorizzazione Civile
     

Lung'Adige S. Nicolò, 14
     

38122 - Trento

Alla
   

Provincia autonoma di Bolzano
     

Ripartizione traffico e trasporti
     

Via Crispi, 10
     

39100 - Bolzano

Alla
   

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
     

D.C. Pianificazione - Sez. logistica e trasporto merci
     

Via Giulia, 75/1
     

34126 - Trieste

All'
   

Anfia
     

Corso Galileo Ferraris, 61
     

10128 - Torino

All'
   

Unrae
     

Via Abruzzi, 25
     

00187 - Roma

Alla
   

Confindustria
     

Viale dell'Astronomia, 30
     

00144 - Roma

Alla
   

Confartigianato trasporti
     

Via S. Giovanni in Laterano, 152
     

00184 - Roma

All'
   

Anita Via Oglio, 9
     

00198 - Roma

Alla
   

Conftr asporto
     

Piazza G. G. Belli, 2
     

00153 - Roma

Alla
   

CNA-Fita
     

Via Guattani, 13
     

00161 - Roma

All'
   

Assogasmetano
     

Via Alberelli, 1/C
     

40132 - Bologna

Alla
   

Federmetano
     

Via Bizzari L., 9
     

40012 - Calderara di Reno (BO)
   



Come è noto la circolazione dei veicoli batteria, come definiti nella sezione 1.2.1 dell'ADR:


"Veicolo-batteria", un veicolo comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e fissati in modo stabile a questo veicolo. Sono considerati come elementi di un veicolo-batteria: le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole come pure le cisterne di capacità superiore a 450 litri per i gas come definiti in 2.2.2.1.1;


è subordinata al rilascio del certificato di approvazione modello DTT 306/M previsto alla sezione 9.1.3 dell'ADR.

In occasione del rilascio o del rinnovo del suddetto certificato è necessario verificare, tra l'altro, che gli elementi e gli equipaggiamenti del veicolo batteria siano stati sottoposti al prescritto controllo del punto 6.8.3.4.10 dell'ADR riscontrabile dalla targa metallica indicata al punto 6.8.3.5.10.

Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare i veicoli batteria in circolazione alle disposizioni previste dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, comprese le misure transitorie del capitolo 1.6 dell'ADR si dispone quanto segue.


a) - Veicoli immessi in servizio in data successiva al 1° luglio 2007


Tali veicoli ricadono nel campo di applicazione della normativa T-PED (D.Lgs. n. 23/2002 e D.Lgs. n. 78/2012) e pertanto devono essere rispondenti alle disposizioni ADR e quindi identificati con la targa di cui al punto 6.8.3.5.10 dell'ADR recante il prescritto marchio n seguito dal numero di riconoscimento dell'Organismo Notificato T-PED che ha provveduto all'approvazione del veicolo-batteria. Per i veicoli-batteria immessi in servizio da più di cinque anni deve riscontrarsi anche l'effettuazione delle prescritte visite periodiche certificate anch'esse da un Organismo Notificato.

Nell'ipotesi che il veicolo sia privo della succitata targa identifìcativa si consente il rinnovo del certificato di approvazione modello DTT 306/M con validità limitata al 31 dicembre 2014 al fine dell'adeguamento del veicolo a cura di un Organismo Notificato T-PED.


b) - Veicoli immessi in servizio sino al 30.06.2007 equipaggiati con elementi conformi alle disposizioni T-PED ed identificati con la targa di cui al punto 6.8.3.5.10 dell'ADR recante, a seguito riqualificazione, il prescritto marchio π.


Questi veicoli sono conformi alle vigenti disposizioni ed il rilascio del certificato di approvazione modello DTT 306/M è subordinato all'effettuazione delle prescritte visite periodiche certificate da un Organismo Notificato.


c) Veicoli immessi in servizio sino al 30 giugno 2007 identificati con la targa di cui al punto 6.8.3.5.10 dell'ADR recante il punzone a stella con la sigla "RI"


Tali veicoli, per effetto delle misure transitorie, sono conformi alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35. Anche in questo caso per i veicoli immessi in servizio da più di cinque anni sulla targa del veicolo-batteria deve essere riportata l'effettuazione delle prescritte visite periodiche certificate, in questo caso, da un Ufficio Motorizzazione Civile.


d) Veicoli immessi in servizio sino al 30 giugno 2007 privi della targa di cui al punto 6.8.3.5.10 dell'ADR


Per tali veicoli si consente un solo rinnovo del certificato modello DTT 306/M, ed in ogni caso con validità fino e non oltre il 30.06.2015, per consentirne l'adeguamento secondo una delle procedure alternative di seguito di seguito indicate:

1) Mediante riqualificazione da parte di un Organismo Notificato T-TPED che rilascerà idonea certificazione ed apporrà la targa di cui al punto 6.8.3.5.10 dell'ADR;

2) Da un Ufficio Motorizzazione Civile a seguito visita e prova e previa acquisizione della seguente documentazione:

- istanza del proprietario del veicolo in regola con l'assolvimento del bollo;

- relazione tecnica rilasciata dall'allestitore del veicolo che attesti la rispondenza del veicolo-batteria alle disposizioni dell'ADR al momento della sua immissione in servizio; nel caso che la Ditta costruttrice non sia più esistente ( resta escluso il caso di modifica della ragione sociale, fusione, trasformazione, ecc.) la relazione tecnica succitata può essere rilasciata da un ingegnere regolarmente iscritto al proprio Ordine professionale; infine nell'ipotesi che la suddetta relazione sia stata già prodotta al momento dell'approvazione del veicolo allestito come veicolo batteria, e risulti già agli atti dell'Amministrazione, è sufficiente acquisire copia della medesima; copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti già l'allestimento dello stesso come veicolo batteria;

- copia della targa di cui al punto 6.8.3.5.10 dell'ADR;

- attestazione del versamento della tariffa 4 della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni;

L'UMC effettuati i controlli e le prove indicate al capitolo 6.8 dell'ADR rilascia il certificato di approvazione unitamente al primo certificato di ispezione secondo i fac-simile in allegato marchiando la targa di cui al punto 6.8.3.5.10 dell'ADR con il punzone di Stato con la sigla "RI".


Si rammenta infine che la periodicità dei prescritti controlli delle bombole o dei tubi, che costituiscono i veicoli batteria, è in diretta relazione con la norma della loro costruzione:

- al D.M. 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative (N.I.) per elementi (bombole o tubi) costruiti antecedentemente alla entrata in vigore della direttiva T-PED e non riqualificati T-PED;

- al D.Lgs. n. 23/2002 o al D.Lgs. n. 78/2012 per elementi (bombole o tubi) costruiti o riqualificati in applicazione della direttiva T-PED.


Il Direttore generale

Dott. Arch. Maurizio Vitelli

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