Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 23-12-2013 n. 31332/Div3/E
Veicoli batteria - Rilascio del certificato di approvazione modello DTT 306/M ("barrato rosa").
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 3.
Circ. 23 dicembre 2013, n. 31332/Div3/E (1).
Veicoli batteria - Rilascio del certificato di approvazione modello DTT 306/M ("barrato rosa").
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 3.
Alle
Direzioni generali territoriali
Loro sedi
Agli
Uffici motorizzazione civile
Loro sedi
Alla
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazioni e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
90100 - Palermo
Alla
Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 - Aosta
Alla
Provincia autonoma di Trento
Servizio comunicazioni e trasporti
Motorizzazione Civile
Lung'Adige S. Nicolò, 14
38122 - Trento
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 10
39100 - Bolzano
Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
D.C. Pianificazione - Sez. logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 - Trieste
All'
Anfia
Corso Galileo Ferraris, 61
10128 - Torino
All'
Unrae
Via Abruzzi, 25
00187 - Roma
Alla
Confindustria
Viale dell'Astronomia, 30
00144 - Roma
Alla
Confartigianato trasporti
Via S. Giovanni in Laterano, 152
00184 - Roma
All'
Anita Via Oglio, 9
00198 - Roma
Alla
Conftr asporto
Piazza G. G. Belli, 2
00153 - Roma
Alla
CNA-Fita
Via Guattani, 13
00161 - Roma
All'
Assogasmetano
Via Alberelli, 1/C
40132 - Bologna
Alla
Federmetano
Via Bizzari L., 9
40012 - Calderara di Reno (BO)
Come è noto la circolazione dei veicoli batteria, come definiti nella sezione 1.2.1 dell'ADR:
"Veicolo-batteria", un veicolo comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e fissati in modo stabile a questo veicolo. Sono considerati come elementi di un veicolo-batteria: le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole come pure le cisterne di capacità superiore a 450 litri per i gas come definiti in 2.2.2.1.1;
è subordinata al rilascio del certificato di approvazione modello DTT 306/M previsto alla sezione 9.1.3 dell'ADR.
In occasione del rilascio o del rinnovo del suddetto certificato è necessario verificare, tra l'altro, che gli elementi e gli equipaggiamenti del veicolo batteria siano stati sottoposti al prescritto controllo del punto 6.8.3.4.10 dell'ADR riscontrabile dalla targa metallica indicata al punto 6.8.3.5.10.
Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare i veicoli batteria in circolazione alle disposizioni previste dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, comprese le misure transitorie del capitolo 1.6 dell'ADR si dispone quanto segue.
a) - Veicoli immessi in servizio in data successiva al 1° luglio 2007
Tali veicoli ricadono nel campo di applicazione della normativa T-PED (D.Lgs. n. 23/2002 e D.Lgs. n. 78/2012) e pertanto devono essere rispondenti alle disposizioni ADR e quindi identificati con la targa di cui al punto 6.8.3.5.10 dell'ADR recante il prescritto marchio n seguito dal numero di riconoscimento dell'Organismo Notificato T-PED che ha provveduto all'approvazione del veicolo-batteria. Per i veicoli-batteria immessi in servizio da più di cinque anni deve riscontrarsi anche l'effettuazione delle prescritte visite periodiche certificate anch'esse da un Organismo Notificato.
Nell'ipotesi che il veicolo sia privo della succitata targa identifìcativa si consente il rinnovo del certificato di approvazione modello DTT 306/M con validità limitata al 31 dicembre 2014 al fine dell'adeguamento del veicolo a cura di un Organismo Notificato T-PED.
b) - Veicoli immessi in servizio sino al 30.06.2007 equipaggiati con elementi conformi alle disposizioni T-PED ed identificati con la targa di cui al punto 6.8.3.5.10 dell'ADR recante, a seguito riqualificazione, il prescritto marchio π.
Questi veicoli sono conformi alle vigenti disposizioni ed il rilascio del certificato di approvazione modello DTT 306/M è subordinato all'effettuazione delle prescritte visite periodiche certificate da un Organismo Notificato.
c) Veicoli immessi in servizio sino al 30 giugno 2007 identificati con la targa di cui al punto 6.8.3.5.10 dell'ADR recante il punzone a stella con la sigla "RI"
Tali veicoli, per effetto delle misure transitorie, sono conformi alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35. Anche in questo caso per i veicoli immessi in servizio da più di cinque anni sulla targa del veicolo-batteria deve essere riportata l'effettuazione delle prescritte visite periodiche certificate, in questo caso, da un Ufficio Motorizzazione Civile.
d) Veicoli immessi in servizio sino al 30 giugno 2007 privi della targa di cui al punto 6.8.3.5.10 dell'ADR
Per tali veicoli si consente un solo rinnovo del certificato modello DTT 306/M, ed in ogni caso con validità fino e non oltre il 30.06.2015, per consentirne l'adeguamento secondo una delle procedure alternative di seguito di seguito indicate:
1) Mediante riqualificazione da parte di un Organismo Notificato T-TPED che rilascerà idonea certificazione ed apporrà la targa di cui al punto 6.8.3.5.10 dell'ADR;
2) Da un Ufficio Motorizzazione Civile a seguito visita e prova e previa acquisizione della seguente documentazione:
- istanza del proprietario del veicolo in regola con l'assolvimento del bollo;
- relazione tecnica rilasciata dall'allestitore del veicolo che attesti la rispondenza del veicolo-batteria alle disposizioni dell'ADR al momento della sua immissione in servizio; nel caso che la Ditta costruttrice non sia più esistente ( resta escluso il caso di modifica della ragione sociale, fusione, trasformazione, ecc.) la relazione tecnica succitata può essere rilasciata da un ingegnere regolarmente iscritto al proprio Ordine professionale; infine nell'ipotesi che la suddetta relazione sia stata già prodotta al momento dell'approvazione del veicolo allestito come veicolo batteria, e risulti già agli atti dell'Amministrazione, è sufficiente acquisire copia della medesima; copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti già l'allestimento dello stesso come veicolo batteria;
- copia della targa di cui al punto 6.8.3.5.10 dell'ADR;
- attestazione del versamento della tariffa 4 della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni;
L'UMC effettuati i controlli e le prove indicate al capitolo 6.8 dell'ADR rilascia il certificato di approvazione unitamente al primo certificato di ispezione secondo i fac-simile in allegato marchiando la targa di cui al punto 6.8.3.5.10 dell'ADR con il punzone di Stato con la sigla "RI".
Si rammenta infine che la periodicità dei prescritti controlli delle bombole o dei tubi, che costituiscono i veicoli batteria, è in diretta relazione con la norma della loro costruzione:
- al D.M. 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative (N.I.) per elementi (bombole o tubi) costruiti antecedentemente alla entrata in vigore della direttiva T-PED e non riqualificati T-PED;
- al D.Lgs. n. 23/2002 o al D.Lgs. n. 78/2012 per elementi (bombole o tubi) costruiti o riqualificati in applicazione della direttiva T-PED.
Il Direttore generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
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