INVALIDI - ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 16-05-2014, n. 10821
INVALIDI
ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
Istruzione pubblica, in genere
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SANTACROCE Giorgio - Primo Presidente f.f. -
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente Sezione -
Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione -
Dott. PICCININNI Carlo - Presidente Sezione -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
(Lpd) con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore suor -
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliato;
- controricorrente - ricorrente incidentale -
Avverso la sentenza n.675/2012, emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Prima Civile, in data 26 gennaio 2012 e depositata in cancelleria il 07 febbraio 2012;
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 29 aprile 2014, dal Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
Udito, altresì, l'Avvocato dello Stato Dott. Massimo Giannuxi, per l'intimato Ministero;
sentito, pure, il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l'inammissibilità della questione di giurisdizione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 07 luglio 2004, la Casa Religiosa odierna ricorrente, conveniva innanzi al Tribunale di Roma, il Ministero in epigrafe indicato nello esporre di essere una scuola media privata riconosciuta paritaria a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 e nello aggiungere di avere accolto negli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004 due alunni portatori di handicap, ai quali aveva garantito l'insegnante di sostegno, sborsando complessivamente, per i due anni, Euro 28.729,22, concludeva con il chiedere la condanna del Ministero al pagamento, in proprio favore, della detta somma, oltre accessori.
A sostegno della domanda, deduceva che il diritto all'istruzione degli alunni portatori di handicap è costituzionalmente garantito e legislativamente disciplinato, ragion per cui andava riconosciuto il rimborso delle somme erogate per le date finalità.
L'adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 15389/2008 accoglieva la domanda attrice.
Il Ministero proponeva appello avverso la citata decisione eccependo, in via principale, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e, in via gradata, rilevando l'infondatezza della pretesa.
La Casa Religiosa appellata si costituiva per evidenziare l'infondatezza delle doglianze dell'appellante e, quindi, chiedeva la conferma dell'impugnata decisione. La Corte di Appello di Roma, con la decisione in epigrafe indicata ed in questa sede impugnata, ritenuta la propria giurisdizione, ha accolto l'appello nel merito, opinando per l'insussistenza dei presupposti di fatto e di legge, legittimanti il diritto al chiesto rimborso.
La "Casa Religiosa" ha, quindi, proposto il ricorso per cassazione di che trattasi, affidato a tre mezzi, e, in vista dell'odierna udienza camerale, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale ha, ulteriormente illustrato le proprie ragioni.
L'intimato Ministero, resiste, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e comunque rigettato e, con contestuale impugnazione incidentale condizionata, affidata ad un motivo, ha chiesto che le domande spiegate in causa "devono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".
Motivi della decisione
Con il primo mezzo la ricorrente censura l'impugnata decisione per violazione delle norme sul diritto all'istruzione della persona disabile; in particolare, si sostiene, che il reclamato diritto trova copertura costituzionale nell'art. 34, comma 1, e art. 38, commi 3, nonchè disciplina nelle L. 05 febbraio 1992, n. 104, L. 16 aprile 1994, n. 297, e L. n. 62 del 2000.
Con il secondo motivo, la sentenza di appello viene censurata per violazione del principio di uguaglianza, desumibile, fra l'altro, dall'art. 3 Cost., comma 2, e L. n. 104 del 1992, art. 5.
Con il terzo motivo viene denunciata la violazione delle norme sulla parità scolastica, deducendosi che alla stregua del quadro normativo di riferimento, nella sua evoluzione, la decisione impugnata è illegittima, in quanto sostanzia una discriminazione connessa alla natura non statale della scuola.
Con l'unico motivo dell'impugnazione incidentale, il Ministero, condizionatamente allo accoglimento del ricorso principale, prospetta la nullità della decisione di appello per difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La questione posta da quest'ultimo mezzo va esaminata all'esito dei motivi del ricorso principale, in applicazione di principio, già affermato da questa Corte e condiviso dal Collegio, (Cass. SS.UU. n. 5456/2009, n. 7381/2012), secondo cui la questione pregiudiziale di rito, anche relativa alla Giurisdizione, nel caso sia stata esaminata e decisa dai Giudici di merito, non va esaminata pregiudizialmente ma solo nel caso risulti fondato il ricorso principale.
Nel merito il ricorso è infondato.
Rileva il Collegio che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, Cass., nn. 3046/2007, 28501/2005, 14335/2005, 603/2005) i rapporti intercorrenti tra la P.A. e le case di cura, gli Istituti di istruzione e le altre strutture minori, quale quella di che trattasi, vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio.
Rileva, altresì, che nella specie, l'attrice ù odierna ricorrente principale - ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per garantire l'istruzione di sostegno a due alunni portatori di handicap, nell'assunto che tale servizio è posto a carico dello Stato e che ciò evincesi dai principi posti dall'art. 34 Cost., comma 1, e art. 38 Cost., commi 3 e 4, nonchè dal quadro normativo di riferimento.
Rileva, ancora, che i Giudici di appello hanno rigettato la domanda attrice, evidenziando che, poichè la scuola paritaria al fine di ottenere la chiesta parificazione deve assumere l'obbligo di garantire la integrazione scolastica delle persone disabili, "senza oneri per lo Stato", non può avere titolo al rimborso della spesa di che trattasi, rientrando gli interventi di sostegno dei docenti specializzati per i disabili, tra gli obblighi specificamente assunti al momento del chiesto riconoscimento della parità.
Ciò posto, i mezzi formulati a sostegno del ricorso, che avuto riguardo all'intima connessione vanno esaminati congiuntamente, risultano, per un verso inammissibili e, sotto altro profilo, infondati.
Sono inammissibili, perchè non risultano aggredire la ratio della decisione impugnata, essenzialmente basata sull'esistenza di un obbligo, istituzionalmente connesso alla stessa nascita della struttura come "scuola paritaria".
In vero, i Giudici di appello, hanno riconosciuto l'obbligo genetico della odierna ricorrente, cioè coevo alla stessa nascita dell'istituzione come "scuola paritaria", di rendere all'utenza scolastica tutti i servizi, ivi inclusi quelli di che trattasi;
hanno, altresì, ritenuto essere l'assunzione di tale obbligo, essenziale e determinante agli effetti dell'ottenimento della parificazione, come desumibile dall'art. 33 Cost., - secondo cui "Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri dello Stato", nonchè dalla L. n. 60 del 2000, art. 4, e L. n. 104 del 1992, art. 13, - in base ai quali costituisce, fra l'altro, presupposto indefettibile per il riconoscimento della "parità" delle scuole private, che queste ultime assumano l'impegno a garantire il servizio educativo, ivi comprese le prestazioni previste per i soggetti disabili, a tutti gli studenti per i quali sia stata avanzata richiesta.
Hanno coerentemente ritenuto che la ricorrente non potesse vantare alcun diritto ad ottenere il rimborso di spese relativi a servizi, che ha ritenuto di erogare in assoluta autonomia, in assenza di compatibilità finanziaria e di verifica dello Stato, e che, in particolare, aveva assunto obbligo di erogare "senza oneri a carico dello Stato".
A fronte di tale ratio decidendi, che non contiene alcuna affermazione di principio che disconosca o limiti il diritto delle persone altrimenti abili a fruire del servizio educativo con insegnanti di sostegno e che, invece, puntualizza l'insussistenza in capo alle strutture scolastiche parificate di un diritto al rimborso, da parte dello Stato, per il servizio autonomamente erogato a soggetti che alle stesse si siano direttamente rivolte, i tre mezzi prospettano delle censure che non incrinano la validità del tessuto argomentativo della predetta ratio che sorregge l'impugnata decisione.
Infatti, i tre mezzi, sotto i precitati diversi profili, prospettano delle censure che criticano l'operato dei Giudici di appello per non avere riconosciuto il preteso diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso delle spese sopportate per l'erogazione del servizio in questione; le doglianze non investono, invece, la predetta ratio decidendi, basata, sulla insussistenza, alla stregua del dato normativo, di un diritto soggettivo della "scuola parificata" a conseguire il rimborso delle spese sopportate per rendere agli utenti disabili, il servizio dei docenti di sostegno.
I mezzi vanno, dunque, dichiarati inammissibili, in base a consolidato orientamento di questa Corte (Cass. SS. UU. N.7931/2013, n. 2108/2012, n. 22753/2011, n.3386/2011), che il Collegio condivide.
In ogni caso, sarebbero infondati perchè l'onere di sopportare tutte le spese necessarie per i servizi erogati dalle "scuole parificate", ivi incluse quelle per l'attività degli educatori di sostegno, grava sulle scuole stesse, sulla base del richiamato principio desumibile dall'art.33 della Costituzione e del citato quadro normativo di riferimento, nonchè dei relativi atti e provvedimenti attuativi.
Il rigetto del ricorso principale, preclude l'esame dell'impugnazione incidentale, che resta assorbita.
Conclusivamente, il ricorso principale va rigettato e dichiarato assorbito quello incidentale.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro duemila, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna l'Istituto ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio, in ragione di Euro duemila, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 29 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2014
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