Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 19-2-2014 n. 3865
Veicolo trattore per l'esame per il conseguimento della patente di guida della categoria BE.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, La navigazione e i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione.
Circ. 19 febbraio 2014, n. 3865 (1).
Veicolo trattore per l'esame per il conseguimento della patente di guida della categoria BE.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, La navigazione e i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione.
Uffici motorizzazione civile
Loro sedi
Regione Siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
Palermo
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale pianificazione
Sezione logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento
Regione Valle D’Aosta
Ufficio motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 Aosta
U.R.P.
Sede
e, p.c.:
CONFARCA
Via Laurentina, 569
Roma
UNASCA
Piazza Marconi, 25
Roma
Sono stati presentati quesiti alla scrivente Direzione Generale con i quali si chiede di precisare se il veicolo trattore utilizzato in sede d’esame per il conseguimento della patente di guida della categoria BE debba essere classificato M1 ovvero N1.
Al riguardo, si deve preliminarmente comunicare che il punto 5 dell’allegato II al D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 stabilisce che la prova pratica d’esame per il conseguimento della categoria BE deve essere effettuato su: "un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva".
La norma, dunque, non esclude la possibilità che il veicolo trattore possa anche essere del tipo N1. In ogni caso, il veicolo deve essere configurato in maniera tale che, sullo stesso, possano prendere posto persona che funga da istruttore, nonché l’esaminatore.
In considerazione della specificità dell'utilizzo del veicolo nella fase d’esame, che finalizzato ad una funzione di tipo pubblicistico, quale, appunto, l'accertamento dell’idoneità tecnica di un candidato al conseguimento della patente di guida, sia l’istruttore che l’esaminatore non possono essere considerati terzi trasportati. Di conseguenza, la loro presenza sul veicolo non costituisce infrazione alla disposizione di cui all'art. 54, comma 1, lettera d) del codice della strada.
Il Direttore generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
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