IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 25-03-2014, n. 1454
IMPIEGO PUBBLICO
Equo indennizzo
Rapporto di pubblico impiego, in genere
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5543 del 2011, proposto da:
F.B., rappresentato e difeso dagli avv. Michele Lioi, Stefano Viti, con domicilio eletto presso Michele Lioi in Roma, piazza della Liberta', 20;
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 17271/2010, resa tra le parti, concernente mancato riconoscimento causa di servizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Consiglio Superiore della Magistratura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Viti e l'avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;
Svolgimento del processo
Il dott. F.B., magistrato presso il Tribunale di Orvieto con istanza del 6 ottobre 2003 chiedeva al Ministero della Giustizia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'aggravamento della preesistente patologia "artrite reumatoide" ai fini della concessione dell'equo indennizzo.
Il Comitato di Verifica per la cause di servizio in data 13/1/2006 esprimeva parere negativo e tale conclusione veniva condivisa dal Consiglio Superiore della Magistratura con nota del 23 maggio 2006 prot. n. 13643/2006 ; quindi il Ministero della Giustizia in data 14 novembre 2006 con provvedimento n.8001 denegava il chiesto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
L'interessato impugnava tale provvedimento e gli atti ad esso presupposti innanzi al Tar del Lazio, denunciando la illegittimità degli stessi sotto un duplice ordine di profili, ma l'adito Tribunale con sentenza n.17271/2010 rigettava il ricorso, ritenendolo infondato.
Avverso tale decisum è insorto il dr. B. che ha denunciato la erroneità delle sentenza sotto vari aspetti.
In primo luogo osserva come il Comitato di verifica ha omesso di rilevare le circostanze del caso concreto, limitandosi ad un mero giudizio di stile , assolutamente insufficiente ai fini di accertare l'incidenza dei fattori esterni sulla ingravescenza della infermità e il Ministero, dal canto suo, si è pedissequamente conformato a detto inidoneo parere .
Inoltre la decisione impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto infondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria in ragione della omessa considerazione delle gravose circostanze relative al servizio prestato che avrebbero causato o concausato il denunciato aggravamento.
Infine, errato risulterebbe l'assunto del primo giudice secondo cui l'artrite reumatoide di cui è affetto l'appellante ha natura costituzionale , senza che possano su di essa incidere le gravose condizioni di lavoro, ivi compreso lo stress per l'aggravamento della infermità .
Si è costituito per resistere al proposto gravame il Ministero della giustizia.
Le parti hanno poi prodotto apposite memorie ad ulteriore illustrazione delle reciproche tesi difensive.
All'udienza del 4 febbraio 2014 la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi della decisione
L'appello è infondato, meritando l'impugnata sentenza integrale conferma.
Oggetto d'impugnazione è il provvedimento di segno negativo assunto dall'Amministrazione della Giustizia sulla domanda del dr. B., magistrato presso il Tribunale di Orvieto volta a vedersi riconoscere la dipendenza da causa di servizio dell'aggravamento della preesistente infermità di artrite reumatoide.
Le censure dedotte con il rimedio giurisdizionale all'esame e che per ragioni di connessione vanno congiuntamente esaminate, si articolano, in sostanza sull'assunto per cui a determinare la recrudescenza della malattia sarebbero state le gravose condizioni logistico-ambientali in cui l'appellante magistrato ha svolto l'attività lavorativa prima presso la Procura di Orvieto, indi presso il Tribunale fallimentare di Roma, non potendosi giustificare, sempre secondo la tesi dell'appellante, il parere negativo reso dal Comitato di verifica sulle cause di servizio in ordine al carattere endogeno della malattia e all'esclusione di ogni correlazione con i fattori esterni sopra evidenziate .
Le critiche svolte dal dott. B. non sono condivisibili.
IL Collegio deve qui ribadire un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio , anche in relazione all'equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica, un tempo dei Comitati per le pensioni privilegiate, ora del Comitato per la Verifica per le Cause di Servizio, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni di scienza medica e specialistica con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su tali decisioni è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati dai quali si evidenzi la inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione ( Cons. Stato sez. IV 8 giugno 2009 n.3500) ovvero nelle ipotersi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale ( Cons. Stato Sez. IV 15 maggio 2008 n.2243) nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del proseguimento seguito ( Cons. Stato sez. IV 9 aprile 1999 n.601).
E' altresì noto che L'Amministrazione quando intende uniformarsi al giudizio medico legale del Comitato non è tenuta a fornire una particolare motivazione ( Cons. Stato Sez. IV 18 settembre 2012 n.4950 ).
Nel sistema dunque delineato dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 i pareri resi dal Comitato di verifica in quanto assunti in conseguenza di valutazioni medico- scientifiche costituiscono discrezionalità tecnica, sindacabile solo nei casi sopra evidenziati , per illogicità o travisamento dei fatti ( Cons. Stato Sez. IV 4 maggio 2011 n.2683).
Ebbene, i parametri giurisprudenziali dettati in subiecta materia appaiono pienamente applicabili alla fattispecie all'esame,laddove assume valore decisivo e determinante il contenuto della valutazione medico- scientifica resa dal Comitato di Verifica con il parere del 13 gennaio 2006: detto Organo consultivo , dopo aver spiegato le caratteristiche tecniche della infermità denunciata dall'appellante, artrite reumatoide, ha cura specificatamente di riferire che : "sebbene la sua esatta etiologia sia tuttora sconosciuta , tuttavia l'ipotesi più accreditata è quella immunitaria con la formazione di una macroglobulina denominata fattore reumatoide. Dato il carattere costituzionale viene esclusa ogni possibile influenza di cause esterne ivi comprese quelle che si vorrebbero ricollegare agli eventi di servizio".
Ora un siffatto giudizio, quanto al suo contenuto oggettivo, risulta essere connotato da una valutazione diagnostica di spiccato, elevato profilo medico- scientifico, del tutto incensurabile sotto quale che sia profilo, e quindi, per come formulato, esente da vizi sussumibili sotto la figura dell'eccesso di potere per illogicità o travisamento dei fatti e neppure è criticabile sotto l'aspetto, più volte ribadito in gravame del difetto di istruttoria e/o di motivazione.
Parte appellante, invero, imputa al Comitato di Verifica e all'Amministrazione che si è adeguata al parere dell'Organo consultivo l'omessa considerazione dei fattori esterni , sub speceie delle cattive, gravose e controindicate condizioni di lavoro, ma comportamenti omissivi sul punto non sono configurabili , stante il carattere assorbente della valutazione tecnico- scientifica assunta a sostegno del parere negativamente reso, che non lascia in radice ingresso alla presa in considerazione di elementi di fatto, in tesi , suscettibili di incidere sulla infermità di che trattasi
Vero è infatti che l'art.14 del D.P.R. n. 461 del 2001 prevede che " il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione in relazione ai fatti di servizio", ma nel caso de quo non pare che il suindicato Organo consultivo si sia sottratto all'osservanza dell'onere di valutazione su base istruttoria ( di tipo generale ) posto a suo carico dal legislatore e ciò in ragione delle considerazioni di carattere radicale ed esaustivo recate dal giudizio formulato in ordine alla preesistente infermità e alla natura endemica dello stesso; e d'altra parte neppure sono addotte da parte appellante argomentazioni e/o elementi di giudizio di carattere scientifico idonei a smentire la fondatezza delle osservazioni poste a sostegno del parere del Comitato
In ogni caso, se si vuole allontanare ogni "sospetto" circa la possibile presenza di un giudizio apodittico o implicito va rilevato come ancorchè in maniera alquanto sintetica , nella sua parte finale il parere del Comitato reca un preciso riferimento ad una attività istruttoria svolta in ordine alla possibile influenza dei fattori ambientali propri dei luoghi e delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ( che pure possono essere ritenuti oggettivamente riscontrabili ) escludendosi però, in maniera decisa che tali circostanze di fatto possano aver concorso alla ingravescenza della infermità per cui è causa e tanto è sufficiente a mandare immune dai vizi dedotti sia l'atto di consulenza sia il provvedimento finale
In definitiva ,si è in presenza di un giudizio tecnico- discrezionale avente la connotazione della esaustività, senza che vi siano margini per adombrare spazi di illogicità o di omesso esame di altri elementi di definizione del rapporto de quo diversi da quelli medico-scentifici enunciati e a fronte di ciò il Ministero non poteva non assumere la determinazione di carattere negativo qui gravata.
Per quanto sopra esposto l'appello si appalesa infondato, con la precisazione che ogni altra censura dedotta e/o adombrata nel proposto gravame deve considerarsi assorbita e comunque inidonea a mutare le suillustrate considerazioni.
Nella peculiarità della vicenda si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.
Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Nicola Russo, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
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