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giovedì 14 agosto 2014

TAR:..I ricorrenti, dipendenti della Polizia di Stato inquadrati nel ruolo ispettori con qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e con la denominazione di sostituto commissario presso uffici della Polizia di Stato di Siena, lamentano innanzitutto la disparità di trattamento che si consuma ai loro danni, stante la protratta mancata attuazione dell'art. 25 del D.Lgs. n. 334 del 2000, il quale sancisce l'istituzione del nuovo ruolo direttivo speciale..."





T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 14-07-2014, n. 1270
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2010, proposto da:
.contro
Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione Tecnologica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
per l'accertamento
della violazione di cui all'art. 1, comma 261, della L. n. 266 del 2005, che ha sospeso l'applicazione dell'art.24 del D.Lgs. n. 334 del 2000 e con esso della correlata norma di cui al successivo art.25 e per la ricollocazione professionale ope legis prevista dall'art.25 del D.Lgs. 5 ottobre 2000 n.334;
nonché per la condanna al risarcimento del danno legato alla perdita della progressione economica, di quello conseguente sul trattamento di fine servizio, sul trattamento pensionistico e dell'immagine professionale per patita delegittimazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
I ricorrenti, dipendenti della Polizia di Stato inquadrati nel ruolo ispettori con qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e con la denominazione di sostituto commissario presso uffici della Polizia di Stato di Siena, lamentano innanzitutto la disparità di trattamento che si consuma ai loro danni, stante la protratta mancata attuazione dell'art. 25 del D.Lgs. n. 334 del 2000, il quale sancisce l'istituzione del nuovo ruolo direttivo speciale.
In particolare, i ricorrenti deducono che l'art. 1, comma 261, della L. n. 266 del 2005, rinviando sine die ad una ulteriore disciplina normativa di riordino delle forze di polizia, avrebbe introdotto l'ennesima sperequazione a loro danno, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con il principio di imparzialità; essi denunciano altresì l'arbitrarietà dell'omessa predisposizione di un meccanismo che, in base all'art. 16 del D.Lgs. n. 334 del 2000, il Ministero dell'Interno avrebbe dovuto attivare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore onde consentire l'inquadramento nel ruolo direttivo con l'apposita procedura selettiva interna.
Gli esponenti sollevano inoltre dubbi di costituzionalità degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 334 del 2000, in relazione all'art. 76 della Costituzione, per avere dette norme subordinato al regolamento previsioni non contemplate dalla legge delega n. 78/2000 (concernenti le modalità di svolgimento del concorso e del corso di formazione); a loro avviso la disciplina dettata dal decreto legislativo avrebbe dovuto essere seguita solo dai bandi concorsuali, e non anche dal regolamento.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione Tecnologica.
All'udienza del 28 maggio 2014 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
Il Collegio osserva che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'art. 97 della Costituzione resta estraneo alla tutela delle posizioni acquisite dai pubblici dipendenti, con la conseguenza che non può essere rivolta all'art. 1, comma 265, della L. n. 266 del 2005 alcuna censura nella parte in cui comporta o è funzionale ad un nuovo sistema organizzatorio della Polizia di Stato, tenuto conto che l'assetto pregresso, risalente alla L. n. 121 del 1981, costituiva solo un inizio di omogeneizzazione ed un livello non ottimale, e considerato che le modifiche dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione non sono di per sé indice di peggioramento dell'andamento dell'Ente pubblico, ma rientrano nelle scelte di merito, ampiamente discrezionali, del legislatore nell'ambito di un disegno di politica normativa tendente a razionalizzare ed omogeneizzare situazioni strutturali quali quelle delle Forze di Polizia e delle Forze Armate (Corte Cost., 30.4.1999, n. 151; TAR Puglia, Lecce, III, 13.1.2011, n. 20).
Inoltre, la dedotta violazione del principio di uguaglianza è manifestamente infondata, trattandosi di norma legislativa finalizzata al contenimento della spesa e ad evitare incongruenze e distorsioni nelle more dell'approntamento della disciplina di riordino dei ruoli del personale di Polizia (TAR Puglia, Lecce, III, 13.1.2011, n. 20). Essa, preordinata a congelare una riforma parziale in vista di un più generale riassetto dei ruoli delle forze di polizia, appare frutto di discrezionalità politica funzionale alla predisposizione di un trattamento omogeneo a fronte di situazioni equivalenti: come tale non appare discriminatoria né irragionevole (TAR Molise, Campobasso, I, 5.2.2013, n. 41).
Né potrebbe arguirsi una qualche discriminazione rispetto all'Arma dei Carabinieri, che costituisce, a differenza della Polizia di Stato, una forza armata dipendente dal Ministero della Difesa.
Priva di pregio è la dedotta questione di costituzionalità degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 334 del 2000, laddove rinviano al regolamento ministeriale, in quanto tali norme non possono comunque trovare attuale applicazione, stante la sospensione dei concorsi interni previsti dall'art. 24 del D.Lgs. n. 334 del 2000, disposta dall'art. 1, comma 261, della L. n. 266 del 2005.
Peraltro, uguali profili di costituzionalità sono stati esaminati più volte dalla giurisprudenza amministrativa, il cui giudizio di manifesta infondatezza e di inammissibilità di azioni volte all'accertamento del diritto all'inquadramento ex art. 25 del D.Lgs. n. 334 del 2000 si attaglia perfettamente anche al caso di specie (TAR Puglia, Lecce, III, 13.1.2011, n. 20; TAR Campania, Napoli, VI, 11.12.2012, n. 5086).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Alessandro Cacciari, Consigliere

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