T.A.R. Campania (Lpd) Sez. VI, Sent., 18-06-2014, n. 3393
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3071 del 2011, proposto da:
.contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze (Comando Generale della Guardia di Finanza), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (Lpd), presso i cui uffici - alla via A. Diaz n.11 - è ope legis domiciliato;
per l'annullamento
del Provv. n.157545/11 del 22 marzo 2011 con il quale l'Amministrazione intimata ha respinto l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del trattamento economico di trasferimento ex art. 1 della L. n. 86 del 2001
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con il gravame in epigrafe il ricorrente, militare della GdF, espone che:
- con Provv. n. 1991168/3150 del 26 giugno 2001 il Comando Generale della GdF disponeva la soppressione della Compagnia della GdF del Comune di (Lpd), istituendo una nuova Compagnia nel Comune di (Lpd);
- con successiva determina n. 64253/1241/5 dell'1.8.2001 il Comando Regionale Campania della GdF disponeva il trasferimento d'autorità, per esigenze di servizio, dei militari, tra cui il ricorrente, già in servizio presso la soppressa Compagnia della GdF di (Lpd), alla Compagnia della GdF di (Lpd).
Di qui la richiesta del ricorrente di poter fruire dell'indennità di trasferimento ex articolo 1 della L. n. 86 del 2001 che, però, veniva respinta con il provvedimento oggetto di gravame.
Il mentovato atto reiettivo riposa su due, autonome, circostanze ostative:
1) l'indennità in argomento spetterebbe solo nel caso di trasferimento disposto in località che si trovano ad una distanza di almeno 10 Km dalla originaria sede, mentre nel caso di specie la distanza sarebbe pari ad appena 5 Km;
2) il credito sarebbe oramai estinto per decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Con la domanda spiegata in giudizio il ricorrente impugna il suddetto atto reiettivo e chiede accertarsi il diritto all'indennità di trasferimento di cui all'articolo 1 della L. n. 86 del 29 marzo 2001. Ai suddetti fini deduce:
1) la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 della L. n. 86 del 29 marzo 2011;
2) l'applicabilità alla fattispecie in argomento del termine decennale di prescrizione.
Resiste in giudizio l'Amministrazione intimata.
All'udienza del 4.6.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
L'ambito cognitivo del presente giudizio verte sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'ammissione del ricorrente - trasferito "d'autorità, per esigenze di servizio, dalla soppressa Compagnia della GdF di (Lpd) alla Compagnia della GdF di (Lpd)- al beneficio dell'indennità di cui alla L. 29 marzo 2001, n. 86 (c. detta indennità economica accessoria di trasferimento).
Vale soggiungere che è incontroverso, in punto di fatto, che si sia in presenza di un trasferimento d'autorità in un Comune che dista dalla precedente sede di servizio km. 5.
Orbene, nella prospettazione attorea la richiesta indennità di trasferimento di cui all'art. 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86 (ai cui sensi, nella versione applicabile ratione temporis "Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla L. 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi") è dovuta indipendentemente dalla distanza intercorrente fra la nuova e l'originaria sede di servizio, atteso che detta norma primaria non subordinerebbe più il beneficio al presupposto della distanza minima di dieci km fra le due sedi, come invece accadeva nel vigenza della precedente normativa che regolava la materia.
La suddetta opzione ermeneutica non ha pregio alla luce delle condivise conclusioni dell'Adunanza plenaria n. 23 del 14 dicembre 2011 e della giurisprudenza che ad essa ha fatto seguito, sia del giudice di appello (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, n. 2973 del 30 maggio 2013; Sez. I n. 266 del 25 febbraio 2013 Sez. IV, sent. n. 1337 del 08-03-2012; Sez. IV, sent. n. 2426 del 24-04-2012; Sez. IV, sent. n. 3364 del 07-06-2012; Sez. III, sent. n. 4803 del 11-09-2012; Cons. Stato, sez. III, 20 settembre 2012, n. 5002 e, sez. IV, 2 luglio 2012, n. 3868), sia di questa stessa Sezione (cfr. TAR Campania, VI Sezione, n. 764 del 6.2.2013), ovvero in applicazione del principio di diritto secondo il quale l'attribuzione dell'indennità prevista dall'art.1 della L. n. 86 del 2001 deve ritenersi tuttora subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore a 10 chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.
Ciò perché:
- secondo l'interpretazione sistematica della normativa vigente in materia di pubblico impiego la disciplina dell'indennità di trasferimento di autorità è connessa a quella dell'istituto della missione, per la concessione del quale l'art. 3 della n. 836/1973 prevede tassativamente il requisito della distanza chilometrica di 10 chilometri tra le due sedi;
- la L. n. 86 del 2001 aveva come scopo essenziale quello di rideterminare, incrementandolo sensibilmente, il trattamento economico collegato al trasferimento di autorità, senza incidere, però, sul presupposto applicativo generale costituito dalla distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione; ed infatti anche la precedente norma che fissava l'importo dell'indennità di trasferimento (l'art. 1 della L. n. 100 del 1987) non menzionava il requisito della distanza chilometrica minima tra la sede originaria e quella di destinazione, ma ciò non aveva impedito di affermare che, in base ad una corretta interpretazione sistematica della normativa, per l'attribuzione dell'indennità occorresse comunque il requisito della distanza di almeno dieci chilometri tra le sedi, come già aveva avuto modo di chiarire già la precedente pronuncia dell'adunanza plenaria 28 aprile 1999, n. 7.
Ne consegue che "la normativa del 2001 non contiene alcun elemento che autorizzi a derogare al requisito della distanza chilometrica minima tra le sedi. Al contrario essa prevede un ulteriore requisito restrittivo e aggiuntivo alla distanza superiore a 10 chilometri tra le due sedi (la diversità tra il comune di provenienza e quello di destinazione). La norma, lungi dal derogare, chiarisce che l'indennità non spetta neppure qualora il trasferimento, ancorché in sede situata a distanza superiore ai dieci chilometri, avvenga nell'ambito dello stesso comune" (cfr cennate pronunce del giudice di appello).
Le spese di giudizio possono nondimeno essere compensate, avuto conto del fatto che il richiamato orientamento giurisprudenziale si è consolidato in data successiva a quella di proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in (Lpd) nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Umberto Maiello, Consigliere, Estensore
Anna Corrado, Primo Referendario
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