TAR 2018: ricorso VS
la revoca degli alloggi di servizio
Pubblicato il
22/05/2018
N. 05658/2018
REG.PROV.COLL.
N. 06933/1998
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 6933 del 1998, proposto da:
XXXX rappresentati e
difesi dagli avvocati Salvatore Iacopini e Carla Pistolesi, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Antonelli in
Roma, via Eustachio Manfredi, 21, come da procure in atti;
contro
Prefettura di Rieti,
in persona del legale rappresentante p.t., Iacp di Rieti, in persona
del legale rappresentante p.t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della revoca
assegnazione alloggi-rilascio alloggi
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza smaltimento del giorno 13 aprile 2018 il consigliere
Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il
ricorso in esame, notificato il 18 maggio 1998 alla Prefettura di
Rieti presso la sua sede e allo IACP di Rieti, i nominati in epigrafe
hanno impugnato la delibera della Commissione per l’assegnazione
degli alloggi in locazione semplice, ai sensi della legge n. 52 del
1976, agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato istituita
presso la Prefettura di Rieti, datata 2 maggio 1996, con la quale
l’Organo in questione ha deciso di revocare, per essere venuto meno
il titolo (costituito dalla permanenza in servizio), l’assegnazione
di alloggi già disposta in favore dei medesimi.
2. – I ricorrenti,
che assumono di non avere ricevuto notifica del provvedimento di
revoca, ma di avere accusato soltanto la successiva diffida al
rilascio emessa dallo IACP (pure impugnata in questa sede), censurano
gli atti in questione per i seguenti motivi:
1) Violazione degli
articoli 1 e 3 della legge n. 52 del 1976, in quanto il rapporto
giuridico precedentemente instaurato tra l’Amministrazione ed i
ricorrenti sarebbe di natura strettamente privatistica, potendo
essere qualificato come locazione, e non come concessione, sicchè ad
esso non sarebbero applicabili le cause di revoca proprie di
quest’ultimo e diverso istituto, previsto dall’art. 5 per i
rapporti relativi ad immobili siti nelle Province di Trento e
Bolzano.
2) Violazione
dell’art. 22 della legge n. 497 del 1978, per cui i militari
ricorrenti, in quanto tali, conserverebbero il diritto all’alloggio,
se già aventi diritto prima dell’entrata in vigore dei detta
legge, e se ricompresi entro determinati limiti reddituali e se non
siano proprietari di altro alloggio.
3) Eccesso di potere
per difetto dei presupposti, in virtù delle circostanze esposte nei
precedenti motivi.
4) Eccesso di potere
per difetto di motivazione dell’ordine di rilascio, in quanto esso
richiama, ma non riproduce, la delibera presupposta della Commissione
su citata.
5) Eccesso di potere
in punto di pubblico interesse alla revoca.
3. – Le
Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
4. – Con ordinanza
n. 898 del 1998 è stata respinta l’istanza cautelare proposta in
uno al ricorso.
Con decreto
presidenziale n. 35954\2010 era stata dichiarata la perenzione del
ricorso ai sensi dell’art. 3 dell’allegato 1 al c.p.a., poi
revocata con decreto presidenziale n. 5094\2016 a seguito di
presentazione di dichiarazione di interesse alla decisione da parte
dei ricorrenti.
Peraltro, con atto
depositato il 20 dicembre 2017, il ricorrente xxx xxx ha dichiarato
la intervenuta cessazione della materia del contendere quanto alla
sua posizione.
I ricorrenti, in
vista dell’udienza di trattazione, hanno depositato una memoria
conclusionale in cui hanno rappresentato di non avere ottemperato
all’ordine di rilascio degli alloggi per tutto il corso del
giudizio, incardinato nel 1998.
In occasione della
pubblica udienza del 13 aprile 2018, dopo che il Collegio ha
formulato alle parti ex art. 73 III comma c.p.a. l’avvertimento di
due possibili cause di inammissibilità del gravame per difetto di
giurisdizione amministrativa e per mancata notificazione
all’Avvocatura Generale dello Stato (per ciò che attiene la
Prefettura di Rieti) il ricorso è stato posto in decisione.
5. – Il ricorso è
infondato, e deve essere respinto; si prescinde, pertanto, dall’esame
delle questioni pregiudiziali di rito e dalla valutazione della
dichiarazione di xxx xxx in ordine al venir meno, limitatamente alla
posizione del predetto, dell’interesse alla definizione, nel
merito, del giudizio.
5.1. – Per
comodità espositiva possono essere congiuntamente scrutinati i primi
tre mezzi, che investono la revoca nel merito, contestandone i
presupposti normativi, ed il quarto motivo, che lamenta il difetto di
motivazione dell’atto impugnato.
Va infatti
osservato, in consonanza con la giurisprudenza condivisibilmente
formatasi sul punto (Cons. Stato, sentenze n. 1890\2011 e 883\1999),
che gli alloggi di cui alla legge n. 52 del 1976 (“Interventi
straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare
della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo
forestale dello Stato”) possono essere assegnati al personale in
questione solo in quanto sia in servizio, come emerge dalla espressa
previsione dell’art. 1, comma 1, che stabilisce l’assegnazione
degli alloggi al personale “in attività di servizio”, e secondo
la ratio della normativa, per cui gli alloggi servono a far fronte
alle esigenze abitative connesse con la prestazione del servizio in
sedi diverse dal luogo abituale di residenza e hanno pertanto natura
di “alloggi di servizio”, con la conseguente legittimità della
revoca dell’assegnazione quando cessa il presupposto dell’esigenza
di servizio.
Sotto tale profilo,
l’inclusione degli alloggi in questione tra quelli qualificati di
edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
della legge n. 560 del 1993 (“Norme in materia di alienazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica”), non ha inciso sul loro
vincolo di destinazione e sulle conseguenti modalità di assegnazione
e revoca, operando al diverso fine della disciplina della loro
alienazione, come anche confermato dalla circolare del Ministero
delle finanze n. 455 del 21 febbraio 1994 relativa all’applicazione
di tale disciplina; né vale in contrario il comma 26 del citato art.
1 poiché la normativa sulla gestione degli alloggi di servizio ha
carattere speciale.
Nel caso in esame,
secondo quanto emerge dagli atti ed è confermato dai ricorrenti (che
a pag. 1 del gravame si qualificano “ex appartenenti al personale
militare del Corpo Forestale dello Stato”), l’assegnazione era
avvenuta in ragione del rapporto di servizio, mentre la revoca è
stata assunta a seguito del venire meno di tale rapporto.
Ne segue che la
revoca impugnata si atteggia quale atto necessitato ed insuscettibile
di discrezionale valutazione, vista la sicura ricorrenza dei
presupposti di legge; e che, inoltre, nel caso in esame non occorreva
motivazione altra che la semplice presa d’atto dell’essere venuto
meno il rapporto di servizio con gli assegnatari.
Né, in riferimento
a quanto specificamente dedotto con la seconda censura, i ricorrenti
possono invocare a loro favore il disposto dell’art. 22 l. n.
497/78 secondo cui “gli assegnatari utenti al momento della entrata
in vigore della presente legge di alloggi ex Incis/militari, ora
IACP, conservano il diritto di permanere nell'alloggio, quando il
loro reddito familiare complessivo non sia superiore a quanto
previsto dalla vigente normativa in materia di edilizia sovvenzionata
e non siano proprietari di altro alloggio idoneo nel comune o in
comuni limitrofi”.
Come ha avuto modo
di precisare il Consiglio di Stato, infatti, la disposizione in esame
non si applica agli alloggi “di servizio” previsti dalla legge n.
52/76 trattandosi di categoria diversa da quella degli “alloggi ex
I.N.C.I.S. militari ora I.A.C.P." cui si riferisce l’art. 22
l. n. 497/78 (Cons. Stato n. 883/99).
5.2. – Per le
medesime ragioni va respinto anche il quinto motivo, che si appella
alla omessa considerazione del pubblico interesse alla revoca, atteso
che la cessazione del rapporto di servizio –fatto evidentemente
noto ai ricorrenti- costituisce di per sé causa necessaria e
sufficiente della revoca, e che la assenza di discrezionalità
dell’Amministrazione sul punto non richiedeva la valutazione
comparativa propria delle scelte discrezionali.
6. – Nulla deve
essere disposto sulle spese, non essendosi costituite le
Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), respinge
il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Michelangelo
Francavilla, Presidente
Maria Grazia
Vivarelli, Consigliere
Achille Sinatra,
Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Achille Sinatra
Michelangelo
Francavilla
IL SEGRETARIO
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