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mercoledì 20 giugno 2018

TAR 2018: ricorso VS la revoca degli alloggi di servizio



TAR 2018: ricorso VS la revoca degli alloggi di servizio


Pubblicato il 22/05/2018

N. 05658/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06933/1998 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6933 del 1998, proposto da:
XXXX rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Iacopini e Carla Pistolesi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Antonelli in Roma, via Eustachio Manfredi, 21, come da procure in atti;

contro

Prefettura di Rieti, in persona del legale rappresentante p.t., Iacp di Rieti, in persona del legale rappresentante p.t., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della revoca assegnazione alloggi-rilascio alloggi

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 aprile 2018 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame, notificato il 18 maggio 1998 alla Prefettura di Rieti presso la sua sede e allo IACP di Rieti, i nominati in epigrafe hanno impugnato la delibera della Commissione per l’assegnazione degli alloggi in locazione semplice, ai sensi della legge n. 52 del 1976, agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato istituita presso la Prefettura di Rieti, datata 2 maggio 1996, con la quale l’Organo in questione ha deciso di revocare, per essere venuto meno il titolo (costituito dalla permanenza in servizio), l’assegnazione di alloggi già disposta in favore dei medesimi.

2. – I ricorrenti, che assumono di non avere ricevuto notifica del provvedimento di revoca, ma di avere accusato soltanto la successiva diffida al rilascio emessa dallo IACP (pure impugnata in questa sede), censurano gli atti in questione per i seguenti motivi:

1) Violazione degli articoli 1 e 3 della legge n. 52 del 1976, in quanto il rapporto giuridico precedentemente instaurato tra l’Amministrazione ed i ricorrenti sarebbe di natura strettamente privatistica, potendo essere qualificato come locazione, e non come concessione, sicchè ad esso non sarebbero applicabili le cause di revoca proprie di quest’ultimo e diverso istituto, previsto dall’art. 5 per i rapporti relativi ad immobili siti nelle Province di Trento e Bolzano.

2) Violazione dell’art. 22 della legge n. 497 del 1978, per cui i militari ricorrenti, in quanto tali, conserverebbero il diritto all’alloggio, se già aventi diritto prima dell’entrata in vigore dei detta legge, e se ricompresi entro determinati limiti reddituali e se non siano proprietari di altro alloggio.

3) Eccesso di potere per difetto dei presupposti, in virtù delle circostanze esposte nei precedenti motivi.

4) Eccesso di potere per difetto di motivazione dell’ordine di rilascio, in quanto esso richiama, ma non riproduce, la delibera presupposta della Commissione su citata.

5) Eccesso di potere in punto di pubblico interesse alla revoca.

3. – Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.

4. – Con ordinanza n. 898 del 1998 è stata respinta l’istanza cautelare proposta in uno al ricorso.

Con decreto presidenziale n. 35954\2010 era stata dichiarata la perenzione del ricorso ai sensi dell’art. 3 dell’allegato 1 al c.p.a., poi revocata con decreto presidenziale n. 5094\2016 a seguito di presentazione di dichiarazione di interesse alla decisione da parte dei ricorrenti.

Peraltro, con atto depositato il 20 dicembre 2017, il ricorrente xxx xxx ha dichiarato la intervenuta cessazione della materia del contendere quanto alla sua posizione.

I ricorrenti, in vista dell’udienza di trattazione, hanno depositato una memoria conclusionale in cui hanno rappresentato di non avere ottemperato all’ordine di rilascio degli alloggi per tutto il corso del giudizio, incardinato nel 1998.

In occasione della pubblica udienza del 13 aprile 2018, dopo che il Collegio ha formulato alle parti ex art. 73 III comma c.p.a. l’avvertimento di due possibili cause di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione amministrativa e per mancata notificazione all’Avvocatura Generale dello Stato (per ciò che attiene la Prefettura di Rieti) il ricorso è stato posto in decisione.

5. – Il ricorso è infondato, e deve essere respinto; si prescinde, pertanto, dall’esame delle questioni pregiudiziali di rito e dalla valutazione della dichiarazione di xxx xxx in ordine al venir meno, limitatamente alla posizione del predetto, dell’interesse alla definizione, nel merito, del giudizio.

5.1. – Per comodità espositiva possono essere congiuntamente scrutinati i primi tre mezzi, che investono la revoca nel merito, contestandone i presupposti normativi, ed il quarto motivo, che lamenta il difetto di motivazione dell’atto impugnato.

Va infatti osservato, in consonanza con la giurisprudenza condivisibilmente formatasi sul punto (Cons. Stato, sentenze n. 1890\2011 e 883\1999), che gli alloggi di cui alla legge n. 52 del 1976 (“Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato”) possono essere assegnati al personale in questione solo in quanto sia in servizio, come emerge dalla espressa previsione dell’art. 1, comma 1, che stabilisce l’assegnazione degli alloggi al personale “in attività di servizio”, e secondo la ratio della normativa, per cui gli alloggi servono a far fronte alle esigenze abitative connesse con la prestazione del servizio in sedi diverse dal luogo abituale di residenza e hanno pertanto natura di “alloggi di servizio”, con la conseguente legittimità della revoca dell’assegnazione quando cessa il presupposto dell’esigenza di servizio.

Sotto tale profilo, l’inclusione degli alloggi in questione tra quelli qualificati di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 560 del 1993 (“Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”), non ha inciso sul loro vincolo di destinazione e sulle conseguenti modalità di assegnazione e revoca, operando al diverso fine della disciplina della loro alienazione, come anche confermato dalla circolare del Ministero delle finanze n. 455 del 21 febbraio 1994 relativa all’applicazione di tale disciplina; né vale in contrario il comma 26 del citato art. 1 poiché la normativa sulla gestione degli alloggi di servizio ha carattere speciale.

Nel caso in esame, secondo quanto emerge dagli atti ed è confermato dai ricorrenti (che a pag. 1 del gravame si qualificano “ex appartenenti al personale militare del Corpo Forestale dello Stato”), l’assegnazione era avvenuta in ragione del rapporto di servizio, mentre la revoca è stata assunta a seguito del venire meno di tale rapporto.

Ne segue che la revoca impugnata si atteggia quale atto necessitato ed insuscettibile di discrezionale valutazione, vista la sicura ricorrenza dei presupposti di legge; e che, inoltre, nel caso in esame non occorreva motivazione altra che la semplice presa d’atto dell’essere venuto meno il rapporto di servizio con gli assegnatari.

Né, in riferimento a quanto specificamente dedotto con la seconda censura, i ricorrenti possono invocare a loro favore il disposto dell’art. 22 l. n. 497/78 secondo cui “gli assegnatari utenti al momento della entrata in vigore della presente legge di alloggi ex Incis/militari, ora IACP, conservano il diritto di permanere nell'alloggio, quando il loro reddito familiare complessivo non sia superiore a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di edilizia sovvenzionata e non siano proprietari di altro alloggio idoneo nel comune o in comuni limitrofi”.

Come ha avuto modo di precisare il Consiglio di Stato, infatti, la disposizione in esame non si applica agli alloggi “di servizio” previsti dalla legge n. 52/76 trattandosi di categoria diversa da quella degli “alloggi ex I.N.C.I.S. militari ora I.A.C.P." cui si riferisce l’art. 22 l. n. 497/78 (Cons. Stato n. 883/99).

5.2. – Per le medesime ragioni va respinto anche il quinto motivo, che si appella alla omessa considerazione del pubblico interesse alla revoca, atteso che la cessazione del rapporto di servizio –fatto evidentemente noto ai ricorrenti- costituisce di per sé causa necessaria e sufficiente della revoca, e che la assenza di discrezionalità dell’Amministrazione sul punto non richiedeva la valutazione comparativa propria delle scelte discrezionali.

6. – Nulla deve essere disposto sulle spese, non essendosi costituite le Amministrazioni intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Achille Sinatra
Michelangelo Francavilla

IL SEGRETARIO

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