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mercoledì 20 giugno 2018

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COMUNICATO Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018. (18A04225) (GU n.141 del 20-6-2018 - Suppl. Ordinario n. 33)






AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo  al  personale  del
comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018. (18A04225)
(GU n.141 del 20-6-2018 - Suppl. Ordinario n. 33)

    Il giorno  19  aprile  2018,  alle  ore  12,30,  presso  la  sede
dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
      l'A.Ra.N.  (Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale   delle
pubbliche amministrazioni) nella persona del presidente dott.  Sergio
Gasparrini e le seguenti organizzazioni  e  confederazioni  sindacali
rappresentative del comparto istruzione e ricerca:

    =============================================================
    |  Organizzazioni sindacali:  |  Confederazioni sindacali:  |
    +=============================+=============================+
    |FLC CGIL: firmato            |CGIL: firmato                |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |CISL Scuola: firmato         |CISL: firmato                |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |Federazione UIL Scuola RUA:  |                             |
    |firmato                      |UIL: firmato                 |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |SNALS CONFSAL: firmato       |CONFSAL: firmato             |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |Federazione GILDA UNAMS:     |                             |
    |firmato                      |CGS: firmato                 |
    +-----------------------------+-----------------------------+

    Al termine  della  riunione  le  parti  sottoscrivono  l'allegato
Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale del  comparto
istruzione e ricerca relativo al triennio 2016-2018.

              CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

                            del comparto

                        ISTRUZIONE E RICERCA

                          Periodo 2016-2018

Indice
Parte comune
  Titolo I - Disposizioni generali
    Art. 1 - Campo di applicazione e struttura del contratto
    Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e  procedure  di  applicazione
del contratto
    Art. 3  -  Interpretazione  autentica  del  contratto  collettivo
nazionale
  Titolo II - Relazioni sindacali
    Art. 4. - Obiettivi e strumenti
    Art. 5 - Informazione
    Art. 6 - Confronto
    Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa
    Art. 8 - Clausole di raffreddamento
    Art. 9 - Organismo paritetico per l'innovazione
  Titolo III - Responsabilita' disciplinare
    Art. 10 - Destinatari
    Art. 11 - Obblighi del dipendente
    Art. 12 - Sanzioni disciplinari
    Art. 13 - Codice disciplinare
    Art.  14  -  Sospensione  cautelare  in  corso  di   procedimento
disciplinare
    Art. 15 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
    Art. 16 - Rapporto tra procedimento disciplinare  e  procedimento
penale
    Art. 17 - Determinazione concordata della sanzione
  Titolo IV - Disposizioni particolari
    Art. 18 - Congedi per le donne vittime di violenza
    Art. 19 - Unioni civili
    Art. 20 - Differenziazione premi individuali
    Art. 21 - Misure per disincentivare elevati tassi di assenza  del
personale
Sezione scuola
  Titolo I - Relazioni sindacali
    Art. 22 - Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali  per
la sezione scuola
    Art. 23 - Assemblee sindacali
  Titolo II - Disposizioni generali
    Art. 24 - Comunita' educante
  Titolo III - I docenti
    Art. 25 - Area docenti
    Art.  26   -   Realizzazione   del   PTOF   mediante   l'organico
dell'autonomia
    Art. 27 - Profilo professionale docente
    Art. 28 - Attivita' dei docenti
    Art. 29 - Responsabilita' disciplinare per il  personale  docente
ed educativo
  Titolo IV - Personale ATA
    Art. 30 - Periodo di prova
    Art. 31 -  Permessi  orari  retribuiti  per  motivi  personali  o
familiari
    Art. 32 - Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni
di legge
    Art.  33  -  Assenze  per  l'espletamento  di  visite,   terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici
    Art. 34 - Commissione per l'ordinamento  professionale  personale
ATA
  Titolo V - Trattamento economico sezione scuola
    Art. 35 - Incrementi degli stipendi tabellari
    Art. 36 - Effetti dei nuovi stipendi
    Art. 37 - Elemento perequativo
    Art. 38 - Incrementi delle indennita' fisse
    Art. 39 - Indennita' per il DSGA che copra posti  comuni  a  piu'
istituzioni scolastiche
    Art. 40 - Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa
  Titolo VI - Disposizioni particolari
    Art. 41 - Disposizioni speciali per la Sezione Scuola
Sezione Universita' e aziende ospedaliero-universitarie
  Titolo I - Relazioni sindacali
    Art. 42 - Soggetti e materie di relazioni sindacali
    Art. 43 - Diritto di assemblea
  Titolo II - Rapporto di lavoro
    Art. 44 - Commissione paritetica sui sistemi  di  classificazione
professionale
    Art. 45 - Ferie
    Art. 46 - Ferie e riposi solidali
    Art. 47 - Permessi retribuiti
    Art. 48  -  Permessi  orari  retribuiti  per  particolari  motivi
personali o familiari
    Art. 49 - Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni
di legge
    Art. 50 - Permessi orari a recupero
    Art.  51  -  Assenze  per  l'espletamento  di  visite,   terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici
    Art. 52 - Aspettativa per dottorato di ricerca
  Titolo III - Tipologie flessibili del rapporto di lavoro
    Art. 53 - Contratto di lavoro a tempo determinato
    Art. 54  -  Trattamento  economico-normativo  del  personale  con
contratto a tempo determinato
    Art. 55 - Contratto di somministrazione
    Art. 56 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
    Art. 57 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale
    Art. 58  -  Trattamento  economico-normativo  del  personale  con
rapporto di lavoro a tempo parziale
  Titolo IV - Disposizioni particolari
    Art.  59  -  Istituzione  nuovi  profili  per  le  attivita'   di
comunicazione e informazione
  Titolo IV - Trattamento economico Sezione universita'
    Art. 60 - Incrementi degli stipendi tabellari
    Art. 61 - Effetti dei nuovi stipendi
    Art. 62 - Elemento perequativo
    Art. 63 - Fondo risorse decentrate per le categorie  B,  C  e  D:
costituzione
    Art. 64 - Fondo risorse decentrate per le categorie  B,  C  e  D:
utilizzo
    Art. 65 - Fondo retribuzione di posizione e di risultato  per  la
categoria EP: costituzione
    Art. 66 - Fondo  retribuzione  di  posizione  e  risultato  della
categoria EP: utilizzo
    Art. 67 - Welfare integrativo e ulteriori disposizioni  di  parte
economica
Sezione istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
  Titolo I - Relazioni sindacali
    Art. 68 - Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali
  Titolo II - Rapporto di lavoro
    Art. 69 - Commissione per l'ordinamento professionale
    Art. 70 - Ferie
    Art. 71 - Ferie e riposi solidali
    Art. 72 - Permessi retribuiti
    Art. 73  -  Permessi  orari  retribuiti  per  particolari  motivi
personali o familiari
    Art. 74 - Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni
di legge
    Art. 75 - Permessi orari a recupero
    Art.  76  -  Assenze  per  l'espletamento  di  visite,   terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici
    Art. 77 - Aspettativa per dottorato di ricerca
    Art.  78  -  Passaggio  diretto  ad  altre  amministrazioni   del
personale in eccedenza
    Art. 79 - Integrazione delle disposizioni in materia di orario di
lavoro
    Titolo III - Ricercatori e tecnologi
    Art. 80 - Ricercatori e tecnologi
    Art. 81 - Principi e diritti
    Art. 82 - Disposizioni in  materia  di  rapporto  di  lavoro  dei
ricercatori e tecnologi
  Titolo IV - Tipologie flessibili del rapporto di lavoro
    Art. 83 - Contratto di lavoro a tempo determinato
    Art. 84  -  Trattamento  economico-normativo  del  personale  con
contratto a tempo determinato
    Art. 85 - Contratto di somministrazione
  Titolo V - Trattamento economico ricerca
    Art. 86 - Incrementi degli stipendi tabellari
    Art. 87 - Effetti dei nuovi stipendi
    Art. 88 - Elemento perequativo
    Art. 89 - Ulteriori disposizioni di parte economica
    Art. 90 - Fondo per le progressioni economiche di livello
  Titolo VI - Trattamento economico ASI
    Art. 91 - Incrementi degli stipendi tabellari
    Art. 92 - Effetti dei nuovi stipendi
    Art. 93 - Elemento perequativo
    Art. 94 - Ulteriori disposizioni di parte economica
    Art. 95 - Fondo per le progressioni economiche di livello
  Titolo VII - Welfare integrativo
    Art. 96 - Benefici socio-assistenziali per il personale
Sezione AFAM
  Titolo I - Relazioni sindacali
    Art. 97 - Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali
  Titolo II - Personale docente
  Capo I
    Art. 98 - Professori di seconda fascia
  Capo II - Responsabilita' disciplinare
    Art. 99 - Destinatari
    Art. 100 - Obblighi del docente
    Art. 101 - Codice disciplinare
  Titolo III - Personale amministrativo e tecnico
    Art. 102 -  Permessi  orari  retribuiti  per  particolari  motivi
personali o familiari
    Art.  103  -  Permessi  e   congedi   previsti   da   particolari
disposizioni di legge
    Art.  104  -  Assenze  per  l'espletamento  di  visite,  terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici
  Titolo IV - Trattamento economico
    Art. 105 - Incrementi degli stipendi tabellari
    Art. 106 - Effetti dei nuovi stipendi
    Art. 107 - Elemento perequativo
    Art. 108 - Incrementi delle indennita' fisse
    Dichiarazione congiunta n. 1
    Dichiarazione congiunta n. 2
    Dichiarazione congiunta n. 3
    Dichiarazione congiunta n. 4
    Dichiarazione congiunta n. 5
    Dichiarazione congiunta n. 6
    Dichiarazione congiunta n. 7
    Dichiarazione congiunta n. 8

                            PARTE COMUNE

                              Titolo I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

                               Art. 1.
           Campo di applicazione e struttura del contratto

    1. Il presente contratto si applica  a  tutto  il  personale  con
rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo  determinato
dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all'art. 5 del
CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva  del
13 luglio 2016.
    2. Il presente CCNL si articola in:
      a) parte comune: contenente le disposizioni applicabili a tutti
i dipendenti del comparto;
      b) specifiche sezioni: contenenti le  disposizioni  applicabili
esclusivamente al personale in  servizio  presso  le  amministrazioni
destinatarie della sezione stessa, che sono:
        Istituzioni scolastiche ed educative;
        Istituzioni  di  Alta  formazione   artistica,   musicale   e
coreutica;
        Universita' e Aziende ospedaliero-universitarie;
        Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
    3.  Con  la  locuzione  «Istituzioni  scolastiche  ed  educative»
vengono  indicate:  le  scuole  statali  dell'infanzia,  primarie   e
secondarie, le istituzioni educative,  nonche'  ogni  altro  tipo  di
scuola statale.
    4. Con il termine  «Istituzioni  di  Alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica» o «AFAM» si indicano:  le  Accademie  di  belle
arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale  di  arte
drammatica, gli Istituti  superiori  per  le  industrie  artistiche -
ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.
    5. Con  il  termine  «Universita'»  e  con  il  termine  «Aziende
ospedaliero-universitarie»   si    intendono    le    amministrazioni
destinatarie dei precedenti CCNL dell'Universita'.
    6.  Con  il  termine  «Enti  di   ricerca»   si   intendono   gli
enti/amministrazioni destinatarie dei procedenti CCNL della  Ricerca.
Tra questi viene ricompresa l'Agenzia Spaziale  italiana  (ASI),  che
precedentemente era destinataria del relativo CCNL ai sensi dell'art.
70 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
    7.  Nel  presente  CCNL  con  il  termine  «Amministrazioni»   si
intendono tutte le pubbliche amministrazioni indicate nei commi 3, 4,
5 e 6.
    8. Per quanto concerne il  personale  scolastico  delle  province
autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni in materia
previste dai decreti legislativi 24  luglio  1996,  nn.  433  e  434,
quest'ultimo come integrato dal decreto legislativo n. 354/1997.
    9. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e
successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel  testo  del
presente contratto come decreto legislativo n. 165 del 2001.
    10. Per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente  CCNL,
continuano a trovare applicazione le  disposizioni  contrattuali  dei
CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche  norme
di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e  con
le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001.

                               Art. 2.
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

    1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31
dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la parte economica.
    2. Gli effetti decorrono  dal  giorno  successivo  alla  data  di
stipulazione, salvo  diversa  prescrizione  del  presente  contratto.
L'avvenuta   stipulazione   viene   portata   a   conoscenza    delle
amministrazioni interessate mediante la pubblicazione  nel  sito  web
dell'ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
    3. Gli istituti a contenuto economico e normativo  con  carattere
vincolato  ed  automatico  sono   applicati   dalle   Amministrazioni
destinatarie entro 30 giorni dalla data di  stipulazione  di  cui  al
comma 2.
    4. Il presente contratto, alla scadenza, si  rinnova  tacitamente
di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una  delle  parti
con lettera raccomandata almeno sei mesi  prima  della  scadenza.  In
caso   di   disdetta,   le   disposizioni   contrattuali    rimangono
integralmente in vigore  fino  a  quando  non  siano  sostituite  dal
successivo contratto collettivo.
    5. In ogni caso le  piattaforme  sindacali  per  il  rinnovo  del
contratto collettivo nazionale  saranno  presentate  sei  mesi  prima
della scadenza del contratto e comunque in tempo utile per consentire
l'apertura  della  trattativa  tre  mesi  prima  della  scadenza  del
contratto stesso. Durante tale periodo e per il mese successivo  alla
scadenza del contratto, le parti negoziali  non  assumono  iniziative
unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
    6. A decorrere dal  mese  di  aprile  dell'anno  successivo  alla
scadenza del contratto collettivo nazionale  di  lavoro,  qualora  lo
stesso non sia ancora  stato  rinnovato  e  non  sia  stata  disposta
l'erogazione  di  cui  all'articolo  47-bis,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 165/2001, e' riconosciuta,  entro  i  limiti  previsti
dalla  legge  di  bilancio  in  sede  di  definizione  delle  risorse
contrattuali,    una    copertura    economica    che     costituisce
un'anticipazione dei  benefici  complessivi  che  saranno  attribuiti
all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo  di  tale  copertura  e'
pari  al  30%  della  previsione   Istat   dell'inflazione   misurata
dall'indice  IPCA  al  netto  della  dinamica  dei  prezzi  dei  beni
energetici importati, applicato agli  stipendi  tabellari.  Dopo  sei
mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara'  pari  al  50%  del
predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al  presente
comma si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1  e
2, del decreto legislativo 165 del 2001.

                               Art. 3.
    Interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale

    1. Il  presente  CCNL  puo'  essere  oggetto  di  interpretazione
autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.  165/2001,
anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie
aventi carattere di generalita' sulla sua interpretazione.
    2. L'eventuale accordo, stipulato  entro  trenta  giorni  con  le
procedure di cui all'art. 47 del  decreto  legislativo  n.  165/2001,
sostituisce la clausola in questione sin  dall'inizio  della  vigenza
del contratto.
    3 L'interpretazione autentica puo'  aver  luogo  anche  ai  sensi
dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.

                              Titolo II
                         RELAZIONI SINDACALI

                               Art. 4.
                        Obiettivi e strumenti

    1. Il sistema delle  relazioni  sindacali  e'  lo  strumento  per
costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e  soggetti
sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole,  alla
correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo  costruttivo,
alla reciproca considerazione dei  rispettivi  diritti  ed  obblighi,
nonche' alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
    2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
      si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento  delle
condizioni di lavoro dei dipendenti con  l'esigenza  di  incrementare
l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
      si migliora la qualita' delle decisioni assunte;
      si sostengono la crescita professionale e  l'aggiornamento  del
personale, nonche' i processi di innovazione organizzativa.
    3. Nel  rispetto  dei  distinti  ruoli  e  responsabilita'  delle
amministrazioni pubbliche e  dei  soggetti  sindacali,  le  relazioni
sindacali  presso  le  amministrazioni  si  articolano  nei  seguenti
modelli relazionali:
      a)  partecipazione,  da  svolgere  al   livello   istituzionale
competente per materia;
      b)  contrattazione  integrativa,  secondo  le   discipline   di
sezione, ove prevista anche di livello  nazionale  e  regionale,  ivi
compresa l'interpretazione autentica dei  contratti  integrativi,  di
cui all'art. 7.
    4.  La  partecipazione  e'  finalizzata   ad   instaurare   forme
costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni  di  valenza
generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi
riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire  adeguati  diritti
di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
      a) informazione;
      b) confronto;
      c) organismi paritetici di partecipazione.
    5. Le clausole  del  presente  CCNL  sostituiscono  integralmente
tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli
obiettivi e  gli  strumenti  delle  relazioni  sindacali,  i  modelli
relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le relative
procedure, nonche' le clausole di raffreddamento.

                               Art. 5.
                            Informazione

    1. L'informazione e' il presupposto  per  il  corretto  esercizio
delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
    2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti
dalle  disposizioni  di  legge  vigenti  e  dal  presente  contratto,
l'informazione  consiste  nella  trasmissione  di  dati  ed  elementi
conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali  al
fine di  consentire  loro  di  prendere  conoscenza  delle  questioni
inerenti alle materie di confronto e  di  contrattazione  integrativa
previste nei successivi artt. 6 e 7.
    3. L'informazione deve essere data nei  tempi,  nei  modi  e  nei
contenuti atti a consentire ai  soggetti  sindacali,  secondo  quanto
previsto nelle specifiche sezioni, di  procedere  a  una  valutazione
approfondita del potenziale  impatto  delle  misure  da  adottare  ed
esprimere osservazioni e proposte.
    4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le  quali  i
successivi  articoli  prevedano  il  confronto  o  la  contrattazione
integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
    5. I  soggetti  sindacali  ricevono,  a  richiesta,  informazioni
riguardanti  gli  esiti  del   confronto   e   della   contrattazione
integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di
lavoro.
    6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative  l'informazione  di
cui al comma 4 e' data dal  dirigente  scolastico  in  tempi  congrui
rispetto   alle   operazioni   propedeutiche   all'avvio    dell'anno
scolastico.

                               Art. 6.
                              Confronto

    1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale  si  instaura
un dialogo approfondito sulle  materie  rimesse  a  tale  livello  di
relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali  di  esprimere
valutazioni  esaustive  e  di   partecipare   costruttivamente   alla
definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
    2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai  soggetti  sindacali
degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita'
previste per la informazione.  A  seguito  della  trasmissione  delle
informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano  se,
entro 5 giorni dall'informazione, il confronto e' richiesto da questi
ultimi, anche singolarmente. L'incontro puo'  anche  essere  proposto
dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione.  Il
periodo durante il quale si svolgono gli  incontri  non  puo'  essere
superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, e' redatta una
sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

                               Art. 7.
                Contrattazione collettiva integrativa

    1. La contrattazione integrativa e' finalizzata alla stipulazione
di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
    2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere  oggetto
di successive interpretazioni autentiche, anche a  richiesta  di  una
delle parti, con  le  procedure  di  cui  al  presente  articolo.  La
procedura di interpretazione autentica si avvia  entro  sette  giorni
dalla richiesta. Il termine di durata  della  sessione  negoziale  di
interpretazione autentica  e'  di  trenta  giorni  dall'inizio  delle
trattative. L'eventuale accordo sostituisce la  clausola  controversa
sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.
    3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale  e  si
riferisce a tutte le materie indicate  nelle  specifiche  sezioni.  I
criteri di ripartizione delle risorse tra  le  diverse  modalita'  di
utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
    4.  L'amministrazione  provvede  a  costituire   la   delegazione
datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla  stipulazione  del
presente contratto.
    5.  L'amministrazione  convoca  la  delegazione  sindacale,   per
l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione  delle
piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine
di cui al comma 4, la propria delegazione.
    6. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall'art. 8, qualora,  decorsi  trenta  giorni
dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili  fino  ad  un
massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia  raggiunto  l'accordo,
le  parti  riassumono  le  rispettive  prerogative  e   liberta'   di
iniziativa  e  decisione  sulle  materie  indicate  nelle  specifiche
sezioni.
    7. Qualora non si  raggiunga  l'accordo  sulle  materie  indicate
nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle  trattative  determini
un   oggettivo    pregiudizio    alla    funzionalita'    dell'azione
amministrativa, nel rispetto dei principi  di  comportamento  di  cui
all'art. 8, l'amministrazione interessata  puo'  provvedere,  in  via
provvisoria, sulle materie oggetto del  mancato  accordo,  fino  alla
successiva  sottoscrizione  e  prosegue  le  trattative  al  fine  di
pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.  Il  termine
minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art.  40,  comma
3- ter del decreto legislativo n. 165/2001 e' fissato in  45  giorni,
eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
    8.  Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e  la
relativa certificazione degli oneri sono  effettuati  dall'organo  di
controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del  decreto
legislativo  n.  165/2001.  A  tal  fine,  l'Ipotesi   di   contratto
collettivo  integrativo  definita  dalle   parti,   corredata   dalla
relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale  organo
entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da  parte
del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa  entro  cinque
giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo  competente
dell'amministrazione puo' autorizzare il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
    9. Ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n.
165/2001, le amministrazioni ivi previste, conclusa la  procedura  di
controllo interno di cui al comma 8, trasmettono entro  dieci  giorni
l'Ipotesi di  contratto  collettivo  integrativo,  corredata  da  una
apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione  illustrativa
certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma  8,
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano,
congiuntamente, entro trenta giorni dalla  data  di  ricevimento,  la
compatibilita' economico-finanziaria. Decorso tale termine, che  puo'
essere sospeso in  caso  di  richiesta  di  elementi  istruttori,  la
delegazione  di  parte  pubblica  puo'  procedere  alla  stipula  del
contratto integrativo. Nel caso  in  cui  il  riscontro  abbia  esito
negativo, le parti riprendono le trattative.
    10. I contratti collettivi integrativi devono contenere  apposite
clausole circa tempi, modalita' e procedure di  verifica  della  loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione,
presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti  collettivi
integrativi.
    11.  Le  amministrazioni  sono  tenute  a  trasmettere,  per  via
telematica,  all'ARAN  ed  al  CNEL,  entro   cinque   giorni   dalla
sottoscrizione  definitiva,  il  testo   del   contratto   collettivo
integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 o
7, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
    12. E' istituito presso l'ARAN, entro 30 giorni dalla stipula del
presente CCNL, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di
monitorare i casi e le modalita'  con  cui  ciascuna  amministrazione
adotta gli atti definiti unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma
3-ter,  decreto  legislativo  n.  165/2001.  L'Osservatorio  verifica
altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati  in  ordine  alla
sussistenza   del   pregiudizio   alla   funzionalita'    dell'azione
amministrativa.  Ai  componenti  non  spettano   compensi,   gettoni,
emolumenti, indennita'  o  rimborsi  di  spese  comunque  denominati.
L'Osservatorio di cui al presente comma e' sede di confronto su  temi
contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche  al  fine  di
prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
    13. Le materie di  contrattazione  integrativa,  i  livelli  e  i
soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni.

                               Art. 8.
                     Clausole di raffreddamento

    1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato a  principi
di  responsabilita',  correttezza,  buona  fede  e  trasparenza   dei
comportamenti ed e' orientato alla prevenzione dei conflitti.
    2. Nel rispetto dei suddetti principi, nei  primi  trenta  giorni
del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le  parti  non
assumono iniziative unilaterali  ne'  procedono  ad  azioni  dirette;
compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere  l'accordo
nelle materie demandate.
    3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto
di cui all'art. 6 le parti non assumono iniziative unilaterali  sulle
materie oggetto dello stesso.

                               Art. 9.
               Organismo paritetico per l'innovazione

    1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza, sia per  il
settore scuola sia per l'AFAM, entrambi presso il MIUR,  nonche'  per
gli enti pubblici di  ricerca  a  livello  nazionale,  una  modalita'
relazionale  finalizzata  al   coinvolgimento   partecipativo   delle
organizzazioni sindacali di categoria titolari  della  contrattazione
integrativa su tutto  cio'  che  abbia  una  dimensione  progettuale,
complessa e sperimentale, di carattere organizzativo.
    2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in  cui  si
attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti  di
organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi, al  fine  di
formulare proposte all'amministrazione o alle parti  negoziali  della
contrattazione integrativa.
    3. Per il settore scuola e per il settore  AFAM,  l'organismo  di
cui al presente articolo affronta anche le tematiche del lavoro agile
e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
    4. L'organismo paritetico per l'innovazione:
      a) ha composizione paritetica ed e' formato  da  un  componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali  titolari  della
contrattazione integrativa nazionale, nonche' da  una  rappresentanza
dell'Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale;
      b)  si  riunisce  almeno  due   volte   l'anno   e,   comunque,
ogniqualvolta   l'amministrazione    manifesti    un'intenzione    di
progettualita' organizzativa innovativa, complessa  per  modalita'  e
tempi di attuazione, e sperimentale;
      c) puo' trasmettere  proprie  proposte  progettuali,  all'esito
dell'analisi   di   fattibilita',   alle   parti   negoziali    della
contrattazione  integrativa,   sulle   materie   di   competenza   di
quest'ultima, o all'amministrazione;
      d)  puo'  adottare  un  regolamento  che   ne   disciplini   il
funzionamento;
      e)  puo'  svolgere  analisi,  indagini  e   studi,   anche   in
riferimento a quanto previsto dall'art. 21 (Misure per disincentivare
elevati tassi di assenza).
    5. All'organismo di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di  cui
al comma 4, lett. a). In tali casi, l'organismo paritetico si esprime
sulla loro fattibilita' secondo quanto previsto al comma 4, lett. c).
    6   Costituiscono   oggetto    di    informazione,    nell'ambito
dell'organismo  di  cui   al   presente   articolo,   gli   andamenti
occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i  dati  sui
contratti di somministrazione  a  tempo  determinato,  i  dati  sulle
assenze di personale di cui all'art. 21  (Misure  per  disincentivare
elevati tassi di assenza).

                             Titolo III
                    RESPONSABILITA' DISCIPLINARE 

                              Art. 10.
                             Destinatari

    1. Le disposizioni in materia di responsabilita' disciplinare  di
cui al presente Titolo si applicano al personale ausiliario tecnico e
amministrativo  delle  istituzioni  scolastiche  ed   educative,   al
personale degli Enti ed Istituzioni di  ricerca,  delle  Universita',
nonche' al personale  amministrativo  e  tecnico  dell'AFAM.  Per  il
personale  docente  dell'AFAM  sono  previste,   nella   Sezione   di
riferimento, specifiche disposizioni  in  materia  di  «Obblighi  del
dipendente» e di «Codice disciplinare»

                              Art. 11.
                       Obblighi del dipendente

    1.  Il  dipendente   conforma   la   sua   condotta   al   dovere
costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilita'
e  di  rispettare  i  principi  di  buon  andamento  e  imparzialita'
dell'attivita' amministrativa, anteponendo il rispetto della legge  e
l'interesse pubblico agli  interessi  privati  propri  e  altrui.  Il
dipendente adegua  altresi'  il  proprio  comportamento  ai  principi
riguardanti  il  rapporto  di  lavoro,  contenuti   nel   codice   di
comportamento di cui all'art. 54 del decreto legislativo n.  165/2001
e nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione.
    2.  Il  dipendente  si  comporta  in  modo   tale   da   favorire
l'instaurazione  di  rapporti  di  fiducia   e   collaborazione   tra
l'amministrazione e i cittadini.
    3. In tale specifico  contesto,  tenuto  conto  dell'esigenza  di
garantire la migliore qualita' del servizio, il  dipendente  deve  in
particolare:
      a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto
collettivo  nazionale,  le  disposizioni  per   l'esecuzione   e   la
disciplina  del  lavoro  impartite  dall'amministrazione   anche   in
relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di
lavoro;
      b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti
dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art.  24  della  legge  n.
241/1990;
      c) non  utilizzare  a  fini  privati  le  informazioni  di  cui
disponga per ragioni d'ufficio;
      d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni
cui lo stesso  abbia  titolo,  nel  rispetto  delle  disposizioni  in
materia di trasparenza  e  di  accesso  all'attivita'  amministrativa
previste dalla legge n. 241/1990,  dai  regolamenti  attuativi  della
stessa vigenti nell'amministrazione  e  dal  decreto  legislativo  n.
33/2013  in  materia  di  accesso  civico,   nonche'   osservare   le
disposizioni della stessa amministrazione in ordine  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    n.    445/2000    in    tema    di
autocertificazione;
      e) rispettare l'orario di lavoro e  adempiere  alle  formalita'
previste per la rilevazione delle presenze; non assentarsi dal  luogo
di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente  o  del  responsabile;
presso le  Istituzioni  scolastiche  ed  educative,  quest'ultimo  si
identifica con il DSGA;
      f)  durante  l'orario  di  lavoro,   mantenere   nei   rapporti
interpersonali e con gli utenti, condotta  adeguata  ai  principi  di
correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignita' della
persona;
      g) non attendere ad  occupazioni  estranee  al  servizio  e  ad
attivita' che ritardino  il  recupero  psico-fisico  nel  periodo  di
malattia od infortunio;
      h) eseguire le  disposizioni  inerenti  all'espletamento  delle
proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se
ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente  deve
farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se
l'ordine e' rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi  esecuzione;
il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia
vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
      i)  vigilare  sul  corretto  espletamento  dell'attivita'   del
personale  sottordinato  ove  tale  compito  rientri  nelle   proprie
responsabilita';
      j)  avere  cura  dei  locali,  mobili,   oggetti,   macchinari,
attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
      k) non valersi di quanto e' di proprieta'  dell'amministrazione
per ragioni che non siano di servizio;
      l) non chiedere ne' accettare, a  qualsiasi  titolo,  compensi,
regali o altre utilita' in connessione con la prestazione lavorativa,
salvo i casi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 62/2013;
      m)  osservare  scrupolosamente  le  disposizioni  che  regolano
l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale e non
introdurre, salvo che  non  siano  debitamente  autorizzate,  persone
estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
      n) comunicare all'amministrazione la propria residenza  e,  ove
non  coincidente,  la  dimora  temporanea,  nonche'  ogni  successivo
mutamento delle stesse;
      o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso  all'ufficio  di
appartenenza, salvo comprovato impedimento;
      p) astenersi dal partecipare all'adozione  di  decisioni  o  ad
attivita'  che  possano  coinvolgere  direttamente  o  indirettamente
interessi  finanziari  o  non  finanziari  propri,  del  coniuge,  di
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
      q)   comunicare   all'amministrazione   la    sussistenza    di
provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.
    4. Oltre agli obblighi indicati nel comma  3,  il  personale  ATA
delle istituzioni scolastiche ed educative e quello amministrativo  e
tecnico dell'AFAM, e' tenuto a:
      a) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando  le
norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione  e  la
disciplina del lavoro  impartite  dall'amministrazione  scolastica  o
accademica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
      b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione  con
le famiglie e con gli allievi, le studentesse e gli studenti;
      c)  durante  l'orario  di  lavoro,   mantenere   nei   rapporti
interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata  non  solo  a
principi  generali  di  correttezza  ma,  altresi',  all'esigenza  di
coerenza con le specifiche finalita' educative dell'intera  comunita'
scolastica o accademica, astenendosi da  comportamenti  lesivi  della
dignita' degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi,  delle
studentesse e degli studenti;
      d) mantenere una condotta coerente con le  finalita'  educative
della comunita' scolastica o accademica nei rapporti con le  famiglie
e con gli studenti e con le studentesse  anche  nell'uso  dei  canali
sociali informatici;
      e)  rispettare  i  doveri  di  vigilanza  nei  confronti  degli
allievi, delle  studentesse  e  degli  studenti,  ferme  restando  le
disposizioni impartite;
      f) nell'ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di
segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni  di  bullismo  e
cyberbullismo;
      g) tenere  i  registri  e  le  altre  forme  di  documentazione
previste da  specifiche  disposizioni  vigenti  per  ciascun  profilo
professionale.

                              Art. 12.
                        Sanzioni disciplinari

    1.  Le  violazioni  da  parte  dei  dipendenti,  degli   obblighi
disciplinati  all'art.11  (Obblighi  del  dipendente)  danno   luogo,
secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle  seguenti
sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
      a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;
      b) rimprovero scritto (censura);
      c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore
di retribuzione;
      d) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
fino a dieci giorni;
      e) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
      f) licenziamento con preavviso;
      g) licenziamento senza preavviso.
    2. Sono anche previste, dal decreto legislativo n.  165/2001,  le
seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l'autorita' disciplinare
si  identifica,  in  ogni  caso,  nell'ufficio  per  i   procedimenti
disciplinari:
      a) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni,  ai  sensi  dell'art.  55-bis,
comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001;
      b) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi,  ai  sensi
dell'art. 55-sexies, comma 1;
      c) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art.  55-sexies,  comma
3, del decreto legislativo n. 165/2001.
    3. Per l'individuazione  dell'autorita'  disciplinare  competente
per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per  le  forme  e  i
termini  e  gli  obblighi  del  procedimento   disciplinare   trovano
applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del  decreto  legislativo
n. 165/2001.
    4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio  il
dipendente procede  all'irrogazione  della  sanzione  del  rimprovero
verbale. L'irrogazione della sanzione deve  risultare  nel  fascicolo
personale.
    5. Non puo' tenersi  conto,  ad  alcun  effetto,  delle  sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla  loro  irrogazione,  fatto  salvo
quanto previsto dall'art.  101,  comma  8,  ultimo  capoverso,  della
Sezione Afam.
    6. I  ricercatori  e  tecnologi  non  sono  soggetti  a  sanzioni
disciplinari per motivi  che  attengano  all'autonomia  professionale
nello svolgimento dell'attivita' di ricerca che gli Enti sono  tenuti
a garantire ai sensi delle norme vigenti.
    7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il  dipendente
dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli  sia
incorso.
    8. Resta,  in  ogni  caso,  fermo  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo n. 116/2016 e dagli  artt.  55  e  seguenti  del  decreto
legislativo n. 165/2001.

                              Art. 13.
                         Codice disciplinare

    1. Nel rispetto del principio di gradualita'  e  proporzionalita'
delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza, il  tipo  e
l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri generali:
      a) intenzionalita'  del  comportamento,  grado  di  negligenza,
imprudenza  o  imperizia  dimostrate,  tenuto   conto   anche   della
prevedibilita' dell'evento;
      b) rilevanza degli obblighi violati;
      c) responsabilita' connesse alla posizione di  lavoro  occupata
dal dipendente;
      d) grado di danno o di  pericolo  causato  all'amministrazione,
agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
      e) sussistenza di  circostanze  aggravanti  o  attenuanti,  con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore,  ai  precedenti
disciplinari  nell'ambito  del  biennio  previsto  dalla  legge,   al
comportamento verso gli utenti;
      f) concorso nella violazione di piu' lavoratori in accordo  tra
di loro;
      g)  nel  caso  di  personale  delle   istituzioni   scolastiche
educative ed AFAM, coinvolgimento di minori,  qualora  affidati  alla
vigilanza del dipendente.
    2. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed accertate con un unico procedimento, e'  applicabile  la  sanzione
prevista per la mancanza piu' grave se le  suddette  infrazioni  sono
punite con sanzioni di diversa gravita'.
    3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero  verbale  o
scritto al massimo della multa di  importo  pari  a  quattro  ore  di
retribuzione  si  applica,  graduando  l'entita'  delle  sanzioni  in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
      a)  inosservanza  delle  disposizioni  di  servizio   o   delle
deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di  assenze  per
malattia,  nonche'  dell'orario  di  lavoro,  ove  non  ricorrano  le
fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1,  lett.  a)  del
decreto legislativo n. 165/2001;
      b) condotta  non  conforme  a  principi  di  correttezza  verso
superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
      c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative
e per quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, condotte  negligenti
e non conformi alle responsabilita', ai  doveri  e  alla  correttezza
inerenti alla funzione;
      d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura
dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati  o  sui
quali,  in  relazione  alle  sue  responsabilita',  debba   espletare
attivita' di custodia o vigilanza;
      e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione  degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato  danno  o
pregiudizio al servizio o agli interessi  dell'amministrazione  o  di
terzi;
      f) rifiuto di  assoggettarsi  a  visite  personali  disposte  a
tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 6 della legge. n. 300/1970;
      g)  insufficiente  rendimento  nell'assolvimento  dei   compiti
assegnati, ove non ricorrano  le  fattispecie  considerate  nell'art.
55-quater del decreto legislativo n. 165/2001;
      h) violazione dell'obbligo previsto  dall'art.  55-novies,  del
decreto legislativo n. 165/2001;
      i) violazione  di  doveri  ed  obblighi  di  comportamento  non
ricompresi specificatamente nelle  lettere  precedenti,  da  cui  sia
derivato disservizio ovvero  danno  o  pericolo  all'amministrazione,
agli utenti o ai terzi.
    L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal  bilancio
dell'amministrazione e destinato ad attivita' sociali  a  favore  dei
dipendenti.
    4. La sanzione disciplinare della sospensione  dal  servizio  con
privazione della retribuzione fino a  un  massimo  di  10  giorni  si
applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione  ai  criteri
di cui al comma 1, per:
      a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;
      b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 3;
      c)  ove  non  ricorra  la  fattispecie  prevista  dall'articolo
55-quater, comma 1, lett. b) del  decreto  legislativo  n.  165/2001,
assenza ingiustificata dal  servizio  o  arbitrario  abbandono  dello
stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione e'  determinata  in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio,  al
disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione dei  doveri
del dipendente, agli  eventuali  danni  causati  all'amministrazione,
agli utenti o ai terzi;
      d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal  primo  giorno,
da parte del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative
e del personale tecnico e amministrativo  dell'AFAM,  con  esclusione
dei  supplenti  brevi  cui  si  applica   la   specifica   disciplina
regolamentare, nella sede assegnata a  seguito  dell'espletamento  di
una procedura di mobilita' territoriale o professionale;
      e) svolgimento di attivita' che, durante lo stato di malattia o
di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
      f)      manifestazioni      ingiuriose      nei       confronti
dell'amministrazione, salvo che siano espressione della  liberta'  di
pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
      g) ove  non  sussista  la  gravita'  e  la  reiterazione  delle
fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1,  lett.  e)  del
decreto legislativo n. 165/2001,  atti  o  comportamenti  aggressivi,
ostili e denigratori  che  assumano  forme  di  violenza  morale  nei
confronti  di  un   altro   dipendente,   comportamenti   minacciosi,
ingiuriosi,  calunniosi  o  diffamatori  nei   confronti   di   altri
dipendenti o degli utenti o di terzi;
      h)  violazione  degli  obblighi  di  vigilanza  da  parte   del
personale delle istituzioni scolastiche  educative  e  dell'AFAM  nei
confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
      i) violazione  del  segreto  di  ufficio  inerente  ad  atti  o
attivita' non soggetti a pubblicita';
      j) violazione  di  doveri  ed  obblighi  di  comportamento  non
ricompresi specificatamente nelle  lettere  precedenti  da  cui  sia,
comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti  o  a
terzi.
    5. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni si applica  nel  caso  previsto
dall'art. 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
    6. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
fino ad un  massimo  di  tre  mesi,  si  applica  nei  casi  previsti
dall'art. 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
    7. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si  applica
nel  caso  previsto  dall'art.  55-sexies,  comma  1,   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001.
    8. La sanzione disciplinare della sospensione  dal  servizio  con
privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un  massimo  di  6
mesi, si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione  ai
criteri di cui al comma 1, per:
      a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
      b) occultamento, da parte del responsabile della custodia,  del
controllo o della vigilanza,  di  fatti  e  circostanze  relativi  ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
      c) atti, comportamenti lesivi della dignita'  della  persona  o
molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la  gravita'  e
la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
      d) alterchi con vie di fatto negli ambienti  di  lavoro,  anche
con gli utenti;
      e)  fino  a  due  assenze  ingiustificate   dal   servizio   in
continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale;
      f) ingiustificate assenze collettive nei  periodi,  individuati
dall'amministrazione, in cui e' necessario assicurare la  continuita'
nell'erogazione di servizi all'utenza;
      g) violazione degli obblighi  di  vigilanza  nei  confronti  di
allievi e studenti minorenni determinata dall'assenza dal servizio  o
dall'arbitrario abbandono dello stesso;
      h) per  il  personale  ATA  delle  istituzioni  scolastiche  ed
educative  e  del  personale  tecnico  e  amministrativo   dell'AFAM,
compimento di atti in violazione dei propri doveri che  pregiudichino
il regolare  funzionamento  dell'istituzione  e  per  concorso  negli
stessi atti.
    9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta  causa
o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento  si
applica:
    1. con preavviso per:
      a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma  1,  lett.
b) c) e da f)bis a f) quinquies del decreto legislativo n. 165/ 2001;
      b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;
      c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di  persona
diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure  quando
l'atto,  il  comportamento  o  la  molestia  rivestano  carattere  di
particolare gravita' o anche quando sono compiuti  nei  confronti  di
allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale
delle istituzioni scolastiche ed educative e dell'AFAM;
      d) dichiarazioni false e  mendaci,  rese  dal  personale  delle
istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al  fine  di  ottenere  un
vantaggio nell'ambito delle procedure  di  mobilita'  territoriale  o
professionale;
      e) condanna passata in giudicato, per un delitto che,  commesso
fuori del servizio e non attinente in  via  diretta  al  rapporto  di
lavoro,  non  ne  consenta  la  prosecuzione  per  la  sua  specifica
gravita';
      f) violazione degli obblighi di comportamento  di  cui  all'art
16, comma 2, secondo e terzo periodo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 62/2013;
      g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento  non
ricompresi specificatamente  nelle  lettere  precedenti  di  gravita'
tale, secondo i criteri di cui al  comma  1,  da  non  consentire  la
prosecuzione del rapporto di lavoro;
      h) mancata ripresa  del  servizio,  salvo  casi  di  comprovato
impedimento, dopo periodi  di  interruzione  dell'attivita'  previsti
dalle  disposizioni  legislative   e   contrattuali   vigenti,   alla
conclusione del periodo di sospensione o alla  scadenza  del  termine
fissato dall'amministrazione.
    2. senza preavviso per:
      a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma  1,  lett.
a), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 165/2001;
      b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi
compresi quelli che possono dare luogo  alla  sospensione  cautelare,
secondo la disciplina  dell'art.  15,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 16;
      c) condanna passata in giudicato per  un  delitto  commesso  in
servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in  via  diretta  al
rapporto di lavoro,  non  ne  consenta  neanche  provvisoriamente  la
prosecuzione per la sua specifica gravita';
      d) commissione in genere - anche nei confronti di  terzi  -  di
fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti  di  rilevanza
penale, sono di gravita'  tale  da  non  consentire  la  prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
      e) condanna, anche non passata in giudicato:
        per i delitti gia' indicati nell'art. 7, comma 1, e nell'art.
8, comma 1, lett. a del decreto legislativo n. 235 del 2012;
        quando  alla  condanna   consegua   comunque   l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
        per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1  della  legge  27
marzo 2001 n. 97;
        per gravi delitti commessi in servizio;
      f)  violazioni  intenzionali  degli  obblighi,  non  ricomprese
specificatamente nelle lettere precedenti,  anche  nei  confronti  di
terzi, di gravita' tale, in relazione ai criteri di cui al  comma  1,
da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro.
    10. Le mancanze non espressamente previste nei  commi  precedenti
sono comunque sanzionate  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  1,
facendosi   riferimento,   quanto   all'individuazione   dei    fatti
sanzionabili, agli obblighi dei  lavoratori  di  cui  all'art.  11  e
riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi
desumibili dai commi precedenti.
    11. Al codice disciplinare, di cui  al  presente  articolo,  deve
essere data la massima pubblicita' mediante  pubblicazione  sul  sito
istituzionale dell'amministrazione secondo  le  previsioni  dell'art.
55, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001.
    12. In sede di prima applicazione del presente  CCNL,  il  codice
disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle  forme
di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data  di  stipulazione  del
CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a  quello  della
sua pubblicazione.

                              Art. 14.
     Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

    1.  Fatta  salva  la  sospensione  cautelare  disposta  ai  sensi
dell'art. 55-quater, comma 3-bis, del decreto  legislativo  165/2001,
l'amministrazione,  laddove  riscontri  la  necessita'  di  espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal
servizio  e  dalla  retribuzione,  puo'  disporre,  nel   corso   del
procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo
di tempo non superiore  a  trenta  giorni,  con  conservazione  della
retribuzione.
    2.  Quando  il  procedimento  disciplinare  si  conclude  con  la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio  con  privazione
della retribuzione, il periodo dell'allontanamento  cautelativo  deve
essere computato nella sanzione, ferma restando la  privazione  della
retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
    3. Il periodo trascorso in  allontanamento  cautelativo,  escluso
quello computato come sospensione dal servizio,  e'  valutabile  agli
effetti dell'anzianita' di servizio.

                              Art. 15.
        Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

    1. Il dipendente che sia  colpito  da  misura  restrittiva  della
liberta' personale e' sospeso d'ufficio dal servizio  con  privazione
della retribuzione  per  la  durata  dello  stato  di  detenzione  o,
comunque, dello stato restrittivo della liberta'.
    2. Il dipendente puo' essere sospeso dal servizio, con privazione
della  retribuzione,  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a
procedimento penale che non comporti la  restrizione  della  liberta'
personale o questa sia comunque  cessata,  qualora  l'amministrazione
disponga, ai  sensi  dell'art.  55-ter  del  decreto  legislativo  n.
165/2001,  la  sospensione  del  procedimento  disciplinare  fino  al
termine di  quello  penale,  ai  sensi  dell'art.  16  (Rapporto  tra
procedimento disciplinare e procedimento penale).
    3.  Resta  fermo  l'obbligo  di  sospensione  del  dipendente  in
presenza dei casi gia' previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 235/2012.
    4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge
n. 97/2001, trova applicazione la disciplina  ivi  stabilita.  Per  i
medesimi  delitti,  qualora  intervenga   la   condanna   anche   non
definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale  della
pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1,  della  citata  legge  n.
97/2001.
    5. Nei casi indicati  ai  commi  precedenti,  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 55-ter del decreto legislativo n.  165/2001  e
dall'art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare  e  procedimento
penale).
    6. Ove l'amministrazione proceda all'applicazione della  sanzione
di cui all'art. 13,  comma  9,  punto  2  (Codice  disciplinare),  la
sospensione del dipendente disposta ai sensi  del  presente  articolo
conserva  efficacia  solo  fino  alla  conclusione  del  procedimento
disciplinare.  Negli  altri  casi,  la   sospensione   dal   servizio
eventualmente  disposta  a  causa  di  procedimento  penale  conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo  non  superiore  a  cinque
anni. Decorso tale termine, essa e'  revocata  ed  il  dipendente  e'
riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza  di  reati
che comportano l'applicazione dell'art. 13, comma 9, punto 2  (Codice
disciplinare),  l'amministrazione  ritenga  che  la   permanenza   in
servizio del dipendente provochi  un  pregiudizio  alla  credibilita'
della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza  potrebbe
derivarle da  parte  dei  cittadini  e/o  comunque,  per  ragioni  di
opportunita' ed  operativita'  dell'amministrazione  stessa.  In  tal
caso, puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal
servizio, che sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale.  Ove
il procedimento disciplinare sia  stato  eventualmente  sospeso  fino
all'esito del procedimento penale, ai sensi  dell'art.  16  (Rapporto
tra  procedimento   disciplinare   e   procedimento   penale),   tale
sospensione puo'  essere  prorogata,  ferma  restando  in  ogni  caso
l'applicabilita'   dell'art.   13,   comma   9,   punto   2   (Codice
disciplinare).
    7. Al dipendente sospeso, ai sensi del  presente  articolo,  sono
corrisposti un'indennita' pari  al  50%  dello  stipendio  tabellare,
nonche'  gli  assegni  del  nucleo  familiare   e   la   retribuzione
individuale di anzianita', ove spettanti.
    8. Nel caso di sentenza penale definitiva  di  assoluzione  o  di
proscioglimento, pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o
«l'imputato non lo ha  commesso»  oppure  «non  costituisce  illecito
penale» o altra formulazione analoga, quanto corrisposto  durante  il
periodo di sospensione cautelare,  a  titolo  di  indennita',  verra'
conguagliato con quanto dovuto al  dipendente  se  fosse  rimasto  in
servizio, escluse le indennita' o i compensi connessi  alla  presenza
in servizio o  a  prestazioni  di  carattere  straordinario.  Ove  il
procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 16,  comma  2,
secondo   periodo   (Rapporto   tra   procedimento   disciplinare   e
procedimento penale), il conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate.
    9. In tutti gli altri  casi  di  riattivazione  del  procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,
esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano
lo svolgimento della prestazione lavorativa,  nonche'  i  periodi  di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato.
    10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 3-bis,
del decreto legislativo n. 165 del 2001.

                              Art. 16.
    Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

    1.  Nell'ipotesi  di  procedimento  disciplinare  che  abbia   ad
oggetto, in tutto o in parte, fatti in  relazione  ai  quali  procede
l'autorita' giudiziaria, trovano applicazione le  disposizioni  degli
artt. 55-ter e quater del decreto legislativo n. 165/2001.
    2. Nel caso  del  procedimento  disciplinare  sospeso,  ai  sensi
dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, qualora  per  i
fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza  penale
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il «fatto non sussiste»
o che  «l'imputato  non  lo  ha  commesso»  oppure  «non  costituisce
illecito  penale»   o   altra   formulazione   analoga,   l'autorita'
disciplinare procedente,  nel  rispetto  delle  previsioni  dell'art.
55-ter, comma 4, del decreto legislativo  n.  165/2001,  riprende  il
procedimento disciplinare ed  adotta  le  determinazioni  conclusive,
applicando le disposizioni dell'art. 653,  comma  1,  del  codice  di
procedura  penale.  In   questa   ipotesi,   ove   nel   procedimento
disciplinare sospeso, al  dipendente,  oltre  ai  fatti  oggetto  del
giudizio penale per i quali vi sia  stata  assoluzione,  siano  state
contestate  altre  violazioni,  oppure  i   fatti   contestati,   pur
prescritti o non  costituenti  illecito  penale,  rivestano  comunque
rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette
infrazioni, nei tempi e  secondo  le  modalita'  stabilite  dall'art.
55-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001.
    3. Se il procedimento disciplinare non sospeso  si  sia  concluso
con  l'irrogazione  della  sanzione  del  licenziamento,   ai   sensi
dell'art. 13, comma 9, n. 2, e successivamente il procedimento penale
sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che
riconosce che il «fatto non sussiste» o che  «l'imputato  non  lo  ha
commesso»  oppure  «non  costituisce   illecito   penale»   o   altra
formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e  si
concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e  con  le  modalita'
dell'art. 55-ter, comma 2, del decreto legislativo  n.  165/2001,  il
dipendente ha diritto dalla data della sentenza di  assoluzione  alla
riammissione  in  servizio   presso   l'amministrazione,   anche   in
soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica
e   con   decorrenza   dell'anzianita'   posseduta    all'atto    del
licenziamento. Analoga disciplina trova  applicazione  nel  caso  che
l'assoluzione  del  dipendente  consegua  a  sentenza  pronunciata  a
seguito di processo di revisione.
    4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente e'
reinquadrato, nella medesima qualifica cui e' confluita la  qualifica
posseduta al momento del licenziamento qualora  sia  intervenuta  una
nuova classificazione  del  personale.  Il  dipendente  riammesso  ha
diritto a tutti gli  assegni  che  sarebbero  stati  corrisposti  nel
periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale  periodo
di sospensione antecedente escluse le indennita' comunque legate alla
presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o
il convivente superstite e i figli.
    5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento
di cui al  comma  3,  siano  state  contestate  al  dipendente  altre
violazioni, ovvero nel caso in  cui  le  violazioni  siano  rilevanti
sotto profili diversi da quelli che hanno portato  al  licenziamento,
il procedimento disciplinare  viene  riaperto  secondo  la  normativa
vigente.

                              Art. 17.
              Determinazione concordata della sanzione

    1. L'autorita' disciplinare competente ed il dipendente,  in  via
conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata  della
sanzione disciplinare da applicare fuori dei  casi  per  i  quali  la
legge  ed  il  contratto  collettivo  prevedono   la   sanzione   del
licenziamento, con o senza preavviso.
    2. La sanzione concordemente determinata in esito alla  procedura
conciliativa di cui al comma 1 non puo' essere di specie  diversa  da
quella  prevista  dalla  legge  o  dal   contratto   collettivo   per
l'infrazione  per  la  quale  si  procede  e  non  e'   soggetta   ad
impugnazione.
    3. L'autorita'  disciplinare  competente  o  il  dipendente  puo'
proporre all'altra parte, l'attivazione della procedura  conciliativa
di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro  il  termine
dei cinque giorni successivi alla audizione  del  dipendente  per  il
contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del
decreto legislativo n.  165/2001.  Dalla  data  della  proposta  sono
sospesi i termini del  procedimento  disciplinare,  di  cui  all'art.
55-bis   del   decreto   legislativo   n.   165/2001.   La   proposta
dell'autorita' disciplinare o del dipendente e tutti gli  altri  atti
della procedura sono comunicati  all'altra  parte  con  le  modalita'
dell'art. 55-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001.
    4.  La  proposta  di  attivazione  deve  contenere  una  sommaria
prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio  e  la
proposta in ordine alla misura della sanzione  ritenuta  applicabile.
La mancata formulazione della proposta entro il  termine  di  cui  al
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facolta' di  attivare
ulteriormente la procedura conciliativa.
    5. La disponibilita' della controparte ad accettare la  procedura
conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni  successivi
al ricevimento della proposta, con  le  modalita'  dell'art.  55-bis,
comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001.  Nel  caso  di  mancata
accettazione entro il suddetto termine, da tale momento  riprende  il
decorso dei termini del procedimento disciplinare,  di  cui  all'art.
55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La  mancata  accettazione
comporta la decadenza delle  parti  dalla  possibilita'  di  attivare
ulteriormente la procedura conciliativa.
    6.  Ove  la  proposta  sia  accettata,  l'autorita'  disciplinare
competente convoca nei  tre  giorni  successivi  il  dipendente,  con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un  rappresentante
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce  o  conferisce
mandato.
    7. Se la procedura  conciliativa  ha  esito  positivo,  l'accordo
raggiunto  e'  formalizzato  in  un  apposito  verbale   sottoscritto
dall'autorita' disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata
dalle parti,  che  non  e'  soggetta  ad  impugnazione,  puo'  essere
irrogata dall'autorita' disciplinare competente.
    8. In caso di esito negativo, questo sara' riportato in  apposito
verbale e la procedura  conciliativa  si  estingue,  con  conseguente
ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui
all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
    9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi  entro
il termine di trenta giorni  dalla  contestazione  e  comunque  prima
dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta
la estinzione della procedura conciliativa eventualmente gia' avviata
ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza  delle  parti  dalla
facolta' di avvalersi ulteriormente della stessa.

                              Titolo IV
                      DISPOSIZIONI PARTICOLARI

                              Art. 18.
              Congedi per le donne vittime di violenza

    1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di  protezione  relativi
alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi  dell'art.
24 del decreto legislativo n. 80/2015, ha diritto  ad  astenersi  dal
lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un  periodo  massimo
di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale  di
tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di  protezione
certificato.
    2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita',  la  dipendente  che
intenda fruire del congedo in parola  e'  tenuta  a  farne  richiesta
scritta  al  datore  di  lavoro  -  corredata  della   certificazione
attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1
- con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario  e  con
l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
    3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e'  quello
previsto per il congedo  di  maternita',  secondo  la  disciplina  di
riferimento.
    4. Il periodo di cui ai commi precedenti  e'  computato  ai  fini
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le  ferie
ed e' utile ai fini della tredicesima mensilita'.
    5. La lavoratrice puo' scegliere di fruire del  congedo  su  base
oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al  comma
1, fatto salvo quanto previsto dal comma  9.  La  fruizione  su  base
oraria  avviene  in  misura  pari  alla   meta'   dell'orario   medio
giornaliero del mese immediatamente precedente a  quello  in  cui  ha
inizio il congedo.
    6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del  rapporto  di
lavoro da tempo pieno a  tempo  parziale  secondo  la  disciplina  di
riferimento. Il rapporto a tempo parziale e'  nuovamente  trasformato
in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.
    7. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere  inserita  in
specifici percorsi di protezione di cui al comma 1,  puo'  presentare
domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in
un comune  diverso  da  quello  di  residenza,  previa  comunicazione
all'amministrazione di  appartenenza.  Entro  quindici  giorni  dalla
suddetta  comunicazione  l'amministrazione   di   appartenenza,   nel
rispetto  delle  norme  in  materia  di  riservatezza,   dispone   il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento
giuridico.
    8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con
l'aspettativa per motivi personali e  familiari  per  un  periodo  di
ulteriori  trenta  giorni.  Le  amministrazioni,   ove   non   ostino
specifiche   esigenze   di   servizio,   agevolano   la   concessione
dell'aspettativa, anche in  deroga  alle  previsioni  in  materia  di
cumulo delle aspettative.
    9.  Il  personale  docente  delle  istituzioni   scolastiche   ed
educative e dell'AFAM fruisce dei congedi di cui al presente articolo
su base giornaliera.

                              Art. 19.
                            Unioni civili

    1. Al fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei  diritti
e il pieno adempimento degli obblighi  derivanti  dall'unione  civile
tra persone dello stesso sesso di  cui  alla  legge  n.  76/2016,  le
disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio,  nonche'
le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi»  o
termini  equivalenti,  si  applicano  anche  ad  ognuna  delle  parti
dell'unione civile.

                              Art. 20.
                 Differenziazione premi individuali

    1. Ai dipendenti che  conseguano  le  valutazioni  piu'  elevate,
secondo    quanto    previsto    dal    sistema    di     valutazione
dell'amministrazione,  e'  attribuita  una  maggiorazione  dei  premi
individuali, secondo la disciplina prevista nelle rispettive sezioni,
che si aggiunge alla quota di detto premio  attribuita  al  personale
valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
    2.  La  misura  di  detta  maggiorazione,  definita  in  sede  di
contrattazione integrativa, non potra' comunque essere  inferiore  al
30% del valore medio pro-capite dei  premi  attribuiti  al  personale
valutato positivamente ai sensi del comma 1.
    3.   La   contrattazione    integrativa    definisce    altresi',
preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato,  a
cui tale maggiorazione puo' essere attribuita.
    4. Per il personale delle istituzioni  scolastiche,  educative  e
dell'AFAM nonche' per i ricercatori e tecnologi, resta  fermo  quanto
previsto dall'art. 74, comma 4, del decreto legislativo  n.  150  del
2009.

                              Art. 21.
  Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale

    1. In sede di Organismo paritetico di cui all'art.  9,  le  parti
analizzano i  dati  sulle  assenze  del  personale,  anche  in  serie
storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede  di
analisi  dei  dati,  siano  rilevate  assenze  medie  che  presentino
significativi e non motivabili scostamenti rispetto  a  benchmark  di
settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale
e  non  oggettivamente  motivabili  concentrazioni  di  assenze,   in
continuita' con le giornate festive e di  riposo  settimanale  e  nei
periodi in cui e'  piu'  elevata  la  domanda  di  servizi  da  parte
dell'utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire  obiettivi
di miglioramento.
    2. Nei casi in  cui,  sulla  base  di  dati  consuntivi  rilevati
nell'anno successivo, non siano stati  conseguiti  gli  obiettivi  di
miglioramento di cui al comma 1 le risorse variabili di alimentazione
dei fondi destinati ai trattamenti economici  accessori,  secondo  le
rispettive discipline di sezione, non  possono  essere  incrementate,
rispetto al loro ammontare riferito all'anno precedente; tale  limite
permane anche negli anni successivi, fino a quando gli  obiettivi  di
miglioramento  non  siano   stati   effettivamente   conseguiti.   La
contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente  comma
sulla premialita' individuale.
    3. Per le finalita' di cui al presente articolo,  le  Universita'
inviano i dati di cui al comma 1 alla competente  Direzione  Generale
del MIUR. Tali dati sono analizzati congiuntamente, presso  il  MIUR,
da rappresentanti del Ministero, nonche' di CRUI, CUN e CODAU e dalle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.

                           SEZIONE SCUOLA

                               Titolo I
                         RELAZIONI SINDACALI

                              Art. 22.
Livelli, soggetti e materie di relazioni  sindacali  per  la  Sezione
                               Scuola

    1. La contrattazione collettiva integrativa di  cui  al  presente
articolo e' finalizzata  ad  incrementare  la  qualita'  dell'offerta
formativa, sostenendo  i  processi  di  innovazione  in  atto,  anche
mediante la valorizzazione delle professionalita' coinvolte.
    2. La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge:
      a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal  MIUR
e  i  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  nazionali  di
categoria firmatarie del presente CCNL;
      b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di
rappresentanza  nell'ambito  dell'ufficio  o   suo   delegato   e   i
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie
del presente CCNL;
      c) a  livello  di  istituzione  scolastica,  tra  il  dirigente
scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.
    3. E' esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilita' di
materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1, ferma restando
la possibilita' per i contratti di cui al comma 2, lettere a) e b) di
demandare ai livelli inferiori la regolazione delle materie  di  loro
pertinenza individuate nel  successivo  comma  4,  o  di  loro  parti
specifiche, nel rispetto della legge e del CCNL.
    4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
      a) a livello nazionale:
        a1) le procedure  e  i  criteri  generali  per  la  mobilita'
professionale e territoriale fatte salve le disposizioni di legge; al
fine di  perseguire  il  principio  della  continuita'  didattica,  i
docenti possono presentare istanza volontaria non prima di  tre  anni
dalla precedente, qualora abbiano ottenuto  l'istituzione  scolastica
richiesta volontariamente; la contrattazione dovra' tener  conto  del
vincolo dei posti vacanti e disponibili nell'ambito  della  dotazione
organica dell'autonomia e  dei  posti  da  rendere  disponibili  alle
graduatorie ad  esaurimento  (docenti),  a  quelle  permanenti  (ATA)
nonche' dei concorsi e delle autorizzazioni ad assumere,  per  questi
ultimi nell'ambito della relativa programmazione pluriennale;
        a2) i criteri generali per  le  assegnazioni  provvisorie  ed
utilizzazioni annuali del personale docente, educativo ed ATA;
        a3)i criteri generali di ripartizione delle  risorse  per  la
formazione del personale docente, educativo ed ATA;
        a4) i criteri per l'esercizio  dei  diritti  e  dei  permessi
sindacali ai sensi dell'art. 30 del CCNQ 4 dicembre 2017;
        a5) i criteri di riparto del Fondo di cui all'art.  40  sulla
base dei parametri indicati al comma 7 di tale articolo.
      b) a livello regionale:
        b1) le linee di indirizzo ed i criteri per  la  tutela  della
salute nell'ambiente di lavoro;
        b2) i  criteri  di  allocazione  e  utilizzo  delle  risorse,
provenienti dall'Ente Regione e da Enti diversi dal MIUR,  a  livello
d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e  per  gli
interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio;
        b3) i  criteri,  le  modalita'  e  la  durata  massima  delle
assemblee territoriali ai sensi dell'art. 23;
        b4) i criteri per la fruizione dei permessi  per  il  diritto
allo studio;
        b5) le materie di  cui  ai  punti  a1),  a2),  a3),  a4)  ove
delegate  dal  contratto  di  livello  nazionale  e  nei  limiti  ivi
previsti;
      c) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
        c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza  nei
luoghi di lavoro;
        c2) i criteri per la ripartizione  delle  risorse  del  Fondo
d'istituto;
        c3) i criteri per l'attribuzione di  compensi  accessori,  ai
sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n.  165/2001  al
personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota  delle  risorse
relative all'alternanza scuola-lavoro e  delle  risorse  relative  ai
progetti  nazionali  e  comunitari,  eventualmente   destinate   alla
remunerazione del personale;
        c4) i criteri generali per  la  determinazione  dei  compensi
finalizzati alla valorizzazione del personale,  ivi  compresi  quelli
riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art.  1,  comma  127,
della legge n. 107/2015;
        c5) i criteri e le  modalita'  di  applicazione  dei  diritti
sindacali, nonche' la determinazione  dei  contingenti  di  personale
previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
        c6) i criteri per  l'individuazione  di  fasce  temporali  di
flessibilita' oraria in entrata e in uscita per il personale ATA,  al
fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita  lavorativa  e
vita familiare;
        c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse  per  la
formazione  del  personale  nel  rispetto  degli  obiettivi  e  delle
finalita' definiti a livello nazionale  con  il  Piano  nazionale  di
formazione dei docenti;
        c8) i  criteri  generali  per  l'utilizzo  di  strumentazioni
tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello  di  servizio,  al
fine di  una  maggiore  conciliazione  tra  vita  lavorativa  e  vita
familiare (diritto alla disconnessione);
        c9)  i  riflessi  sulla   qualita'   del   lavoro   e   sulla
professionalita' delle innovazioni tecnologiche  e  dei  processi  di
informatizzazione inerenti ai servizi  amministrativi  e  a  supporto
dell'attivita' scolastica.
    5.  Le  materie  a  cui  si  applica  l'art.  7   (contrattazione
integrativa), comma 6, sono quelle di cui ai punti a1,  a2,  a3,  a4,
b1, b3, b4, b5, c1, c5, c6, c7, c8, c9.
    6.  Le  materie  a  cui  si  applica  l'art.  7   (contrattazione
integrativa), comma 7, sono quelle di cui ai punti a5,  b2,  c2,  c3,
c4.
    7. Fermi restando i termini di  cui  all'art.  7  (contrattazione
integrativa), commi 6 e 7, la sessione  negoziale  di  contrattazione
integrativa e' avviata entro  il  15  settembre  e  la  durata  della
stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non puo' comunque  protrarsi
oltre il 30 novembre.
    8. Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6:
      a) a livello nazionale e regionale:
        a1)  gli  obiettivi  e  le  finalita'  della  formazione  del
personale;
        a2)  gli  strumenti  e  le  metodologie  per  la  valutazione
dell'efficacia e della qualita'  del  sistema  scolastico,  anche  in
rapporto alle sperimentazioni in atto;
        a3)  sugli  organici  e  sul   reclutamento   del   personale
scolastico; su  tali  materie,  il  periodo  di  confronto  non  puo'
superare i cinque giorni;
      b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
        b1)  l'articolazione  dell'orario  di  lavoro  del  personale
docente, educativo ed ATA, nonche' i criteri per l'individuazione del
medesimo personale da utilizzare nelle attivita'  retribuite  con  il
Fondo d'Istituto;
        b2) i  criteri  riguardanti  le  assegnazioni  alle  sedi  di
servizio  all'interno  dell'istituzione  scolastica   del   personale
docente, educativo ed ATA;
        b3)  i  criteri   per   la   fruizione   dei   permessi   per
l'aggiornamento;
        b4) la promozione della legalita', della qualita' del  lavoro
e del  benessere  organizzativo  e  individuazione  delle  misure  di
prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.
    9.  Sono  oggetto  di   informazione   ai   sensi   dell'art.   5
(Informazione), comma 5, oltre  agli  esiti  del  confronto  e  della
contrattazione integrativa gia' previsti dal predetto comma:
      a) a livello nazionale e regionale:
        a1) gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti di
cui al comma 8, punto a2);
        a2)  le  risorse  finanziarie  assegnate   alle   istituzioni
scolastiche ai sensi del comma 5, punti a3) e b2);
        a3) le risorse finanziarie erogate a livello  di  istituzione
scolastica a valere sui fondi comunitari;
        a4) operativita' di nuovi sistemi informatici o  modifica  di
quelli esistenti, relativi ai servizi amministrativi  e  di  supporto
all'attivita' scolastica.
      b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
        b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
        b2)  i  criteri  di  attuazione  dei  progetti  nazionali  ed
europei.

                              Art. 23.
                         Assemblee sindacali

    1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario  di
lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di  lavoro
concordati con la parte  datoriale,  per  dieci  ore  pro  capite  in
ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
    2. In ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di
personale (ATA e docenti) non  possono  essere  tenute  piu'  di  due
assemblee al mese.
    3. Le assemblee, che riguardano la generalita' dei  dipendenti  o
gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
      a) singolarmente o congiuntamente da una o piu'  organizzazioni
sindacali rappresentative nel  comparto  ai  sensi  del  CCNQ  del  4
dicembre 2017;
      b) dalla RSU nel suo complesso e non  dai  singoli  componenti,
con le modalita' dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
      c) dalla RSU, congiuntamente  con  una  o  piu'  organizzazioni
sindacali rappresentative del  comparto  ai  sensi  del  CCNQ  del  4
dicembre 2017.
    4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione  si  svolgono
all'inizio o al termine delle  attivita'  didattiche  giornaliere  di
ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA
possono  svolgersi  in  orario  non  coincidente  con  quello   delle
assemblee del personale  docente,  comprese  le  ore  intermedie  del
servizio scolastico.
    5. Negli istituti di educazione, le assemblee  possono  svolgersi
in orario  diverso  da  quello  previsto  dal  comma  4,  secondo  le
modalita'  stabilite   con   le   procedure   di   cui   all'art.   7
(contrattazione integrativa) e con il vincolo di osservanza del minor
disagio possibile per gli alunni.
    6. Ciascuna assemblea puo' avere una durata massima di  due  ore,
se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o  educativa
nell'ambito dello stesso comune. La durata  massima  delle  assemblee
territoriali  e'  definita  in  sede  di  contrattazione  integrativa
regionale, in  modo  da  tener  conto  dei  tempi  necessari  per  il
raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede  di
servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.
    7.  La  convocazione  dell'assemblea,  la  durata,  la   sede   e
l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni  sono  rese
note dai soggetti sindacali promotori  almeno  6  giorni  prima,  con
comunicazione  scritta,  fonogramma,  fax  o  e-mail,  ai   dirigenti
scolastici  delle  scuole   o   istituzioni   educative   interessate
all'assemblea. La comunicazione deve  essere  affissa,  nello  stesso
giorno in cui e' pervenuta, all'albo  dell'istituzione  scolastica  o
educativa interessata,  comprese  le  eventuali  sezioni  staccate  o
succursali. Alla comunicazione va  unito  l'ordine  del  giorno.  Nel
termine delle successive quarantotto ore, altri organismi  sindacali,
purche' ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea
per la stessa data e la stessa  ora  concordando  un'unica  assemblea
congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilita' di locali  -
assemblee   separate.   La    comunicazione    definitiva    relativa
all'assemblea - o alle assemblee  -  di  cui  al  presente  comma  va
affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine
di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
    8.  Contestualmente   all'affissione   all'albo,   il   dirigente
scolastico ne fara' oggetto di avviso, mediante circolare interna, al
personale  interessato  all'assemblea  al  fine  di  raccogliere   la
dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta
del  personale  in  servizio  nell'orario  dell'assemblea,   con   un
preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea. Tale dichiarazione  fa
fede  ai  fini  del  computo  del  monte  ore   individuale   ed   e'
irrevocabile.
    9. Il dirigente scolastico:
      a) per le assemblee in cui  e'  coinvolto  anche  il  personale
docente, sospende  le  attivita'  didattiche  delle  sole  classi,  o
sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti  hanno  dichiarato  di
partecipare  all'assemblea,  avvertendo  le  famiglie  interessate  e
disponendo gli eventuali adattamenti  di  orario,  per  le  sole  ore
coincidenti con  quelle  dell'assemblea,  del  personale  che  presta
regolare servizio;
      b) per le assemblee in cui e' coinvolto anche il personale ATA,
se la partecipazione e' totale,  stabilira',  con  la  contrattazione
d'istituto,  la  quota  e  i  nominativi  del  personale  tenuto   ad
assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi
alla scuola, e  ad  altre  attivita'  indifferibili  coincidenti  con
l'assemblea sindacale.
    10.  Non  possono  essere  svolte  assemblee  sindacali  in   ore
concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini  finali,
nonche' per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
    11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8
si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di  servizio
per attivita' funzionali all'insegnamento.
    12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di  fuori
dell'orario di servizio del personale si applica il  comma  3,  fermo
restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare  con
i dirigenti scolastici l'uso dei locali e  la  tempestiva  affissione
all'albo  da  parte  del  dirigente  scolastico  della  comunicazione
riguardante l'assemblea.
    13. Per quanto non previsto e modificato dal  presente  articolo,
resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art.
4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

                              Titolo II
                        DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 24.
                         Comunita' educante

    1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16  aprile  1994,
n. 297, la scuola e' una comunita' educante di dialogo,  di  ricerca,
di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta  alla
crescita della persona in tutte le sue dimensioni.  In  essa  ognuno,
con pari dignita' e nella diversita' dei ruoli, opera  per  garantire
la formazione alla cittadinanza, la realizzazione  del  diritto  allo
studio, lo sviluppo delle potenzialita' di  ciascuno  e  il  recupero
delle situazioni di svantaggio, in armonia  con  i  principi  sanciti
dalla Costituzione e dalla  Convenzione  internazionale  sui  diritti
dell'infanzia, approvata dall'ONU  il  20  novembre  1989,  e  con  i
principi generali dell'ordinamento italiano.
    2. Appartengono alla comunita' educante il dirigente  scolastico,
il  personale  docente  ed  educativo,  il  DSGA   e   il   personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche' le famiglie, gli alunni
e gli studenti  che  partecipano  alla  comunita'  nell'ambito  degli
organi collegiali previsti dal decreto legislativo n. 297/1994.
    3. La progettazione educativa  e  didattica,  che  e'  al  centro
dell'azione della  comunita'  educante,  e'  definita  con  il  piano
triennale dell'offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti,
ai sensi dell'art. 3, comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 marzo 1999, n.  275,  nel  rispetto  della  liberta'  di
insegnamento.  Nella  predisposizione  del  Piano  viene   assicurata
priorita' all'erogazione dell'offerta formativa ordinamentale e  alle
attivita'  che  ne  assicurano  un  incremento,  nonche'   l'utilizzo
integrale delle professionalita'  in  servizio  presso  l'istituzione
scolastica. I docenti partecipano, a tal  fine,  alle  attivita'  del
collegio nell'ambito dell'impegno orario.

                             Titolo III
                              I DOCENTI

                              Art. 25.
                            Area docenti

    1.  Il  personale  docente   ed   educativo   delle   istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado  e'  collocato  nella
distinta area professionale del personale docente.
    2. Rientrano in tale area: i docenti della scuola  dell'infanzia;
i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di
1° grado; gli insegnanti tecnico-pratici e  i  docenti  della  scuola
secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti  e  degli
educandati femminili.

                              Art. 26.
      Realizzazione del PTOF mediante l'organico dell'autonomia

    1. I docenti in servizio che ricoprono, in  ciascuna  istituzione
scolastica, i posti vacanti e disponibili di cui  all'art.  1,  comma
63, della legge 13 luglio  2015,  n.  107  appartengono  al  relativo
organico dell'autonomia e concorrono  alla  realizzazione  del  piano
triennale dell'offerta  formativa  tramite  attivita'  individuali  e
collegiali:  di  insegnamento;  di  potenziamento;  di  sostegno;  di
progettazione;   di   ricerca;   di   coordinamento    didattico    e
organizzativo.

                              Art. 27.
                    Profilo professionale docente

    1.  Il  profilo  professionale  dei  docenti  e'  costituito   da
competenze      disciplinari,       informatiche,       linguistiche,
psicopedagogiche,  metodologico-didattiche,organizzativo-relazionali,
di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione  tra  loro
correlate  ed   interagenti,   che   si   sviluppano   col   maturare
dell'esperienza   didattica,   l'attivita'    di    studio    e    di
sistematizzazione  della  pratica  didattica.   I   contenuti   della
prestazione professionale del personale docente  si  definiscono  nel
quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema  nazionale  di
istruzione  e  nel  rispetto  degli  indirizzi  delineati  nel  piano
dell'offerta formativa della scuola.

                              Art. 28.
                        Attivita' dei docenti

    1. Fermo restando l'art. 28 del CCNL 29 novembre  2007,  l'orario
di cui al comma 5 di tale articolo puo' anche essere  parzialmente  o
integralmente  destinato  allo  svolgimento  di  attivita'   per   il
potenziamento dell'offerta formativa di  cui  al  comma  3  o  quelle
organizzative di cui al comma 4, dopo aver  assicurato  la  piena  ed
integrale  copertura  dell'orario  di  insegnamento  previsto   dagli
ordinamenti scolastici e nel limite dell'organico di cui all'art.  1,
comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non  programmate
nel  PTOF  dei  docenti  della  scuola  primaria  e  secondaria  sono
destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
    2. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 28, comma 8, del  CCNL
29 novembre 2007, qualunque riduzione della durata dell'unita' oraria
di lezione ne comporta il recupero  prioritariamente  in  favore  dei
medesimi alunni nell'ambito delle  attivita'  didattiche  programmate
dall'istituzione scolastica. La  relativa  delibera  e'  assunta  dal
collegio dei docenti.
    3.  Il  potenziamento  dell'offerta  formativa  comprende,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 29 del CCNL 29 novembre  2007,  le
attivita'  di  istruzione,   orientamento,   formazione,   inclusione
scolastica,   diritto   allo   studio,   coordinamento,   ricerca   e
progettazione previste dal piano  triennale  dell'offerta  formativa,
ulteriori  rispetto   a   quelle   occorrenti   per   assicurare   la
realizzazione degli ordinamenti scolastici,  per  l'attuazione  degli
obiettivi di cui all'art. 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015,  n.
107. Le predette  attivita'  sono  retribuite,  purche'  autorizzate,
quando eccedenti quelle funzionali e non  ricomprese  nell'orario  di
cui al presente articolo.
    4. Le attivita' organizzative sono quelle  di  cui  all'art.  25,
comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche'  quelle  di
cui all'art. 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.

                              Art. 29.
 Responsabilita' disciplinare per il personale docente ed educativo

    1. Le parti convengono sulla  opportunita'  di  rinviare  ad  una
specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione,  per
il personale docente  ed  educativo  delle  istituzioni  scolastiche,
della  tipologia  delle  infrazioni  disciplinari  e  delle  relative
sanzioni, nonche' l'individuazione di una procedura di  conciliazione
non obbligatoria, fermo restando che  il  soggetto  responsabile  del
procedimento  disciplinare  deve  in   ogni   caso   assicurare   che
l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente  rivolto  alla
repressione  di  condotte  antidoverose  dell'insegnante  e   non   a
sindacare, neppure indirettamente, la liberta'  di  insegnamento.  La
sessione si conclude entro il mese di luglio 2018.
    2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene  nel  rispetto  di
quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e deve  tener
conto delle sottoindicate specificazioni:
      1) deve essere prevista la  sanzione  del  licenziamento  nelle
seguenti ipotesi:
        a) atti,  comportamenti  o  molestie  a  carattere  sessuale,
riguardanti  studentesse  o  studenti  affidati  alla  vigilanza  del
personale, anche ove non sussista la gravita' o la reiterazione,  dei
comportamenti;
        b) dichiarazioni false e mendaci, che  abbiano  l'effetto  di
far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilita' territoriale
o professionale;
      2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
        a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'uso  dei
canali  sociali  informatici,  con  le  finalita'   della   comunita'
educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.
    3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1,  rimane
fermo quanto stabilito dal Capo IV  Disciplina,  Sezione  I  Sanzioni
Disciplinari del decreto legislativo n. 297 del 1994, con le seguenti
modificazioni ed integrazioni all'art. 498 comma 1 cui sono  aggiunte
le seguenti lettere:
      «g) per atti e comportamenti o molestie  a  carattere  sessuale
che riguardino gli studenti affidati alla  vigilanza  del  personale,
anche ove non sussista la gravita' o la reiterazione;
      h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano  l'effetto  di
far conseguire, al personale che  le  ha  rese,  un  vantaggio  nelle
procedure di mobilita' territoriale o professionale».

                              Titolo IV
                            PERSONALE ATA

                              Art. 30.
                          Periodo di prova

    1. Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato  e'
soggetto ad un periodo di prova  la  cui  durata  e'  stabilita  come
segue:
      a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super;
      b) quattro mesi per i restanti profili.
    2. In base ai criteri predeterminati  dall'amministrazione,  sono
esonerati dal periodo di prova, con il consenso  dell'interessato,  i
dipendenti  che  lo  abbiano  gia'  superato  nel  medesimo   profilo
professionale   oppure   in   corrispondente   profilo    di    altra
amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
    3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si  tiene
conto del solo servizio effettivamente prestato.
    4. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia
e negli altri casi di assenza previsti dalla legge  o  dal  CCNL.  In
caso di malattia il dipendente  ha  diritto  alla  conservazione  del
posto per un periodo  massimo  di  sei  mesi,  decorso  il  quale  il
rapporto puo' essere risolto. In caso  di  infortunio  sul  lavoro  o
malattia  derivante  da  causa  di  servizio  si  applica  l'art.  20
(Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL
del 29 novembre 2007.
    5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
i dipendenti non in prova.
    6. Decorsa la meta' del periodo di  prova  ciascuna  delle  parti
puo' recedere dal rapporto in  qualsiasi  momento  senza  obbligo  di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi  i
casi di sospensione previsti  dal  comma  4.  Il  recesso  opera  dal
momento   della   comunicazione   alla   controparte.   Il    recesso
dell'amministrazione deve essere motivato.
    7. Decorso il periodo di prova senza che il  rapporto  di  lavoro
sia stato risolto, il dipendente si intende  confermato  in  servizio
con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione.
    8. In caso  di  recesso,  la  retribuzione  e'  corrisposta  fino
all'ultimo giorno  di  effettivo  servizio  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita' ove maturati.
    9. Il periodo di prova puo' essere  rinnovato  o  prorogato  alla
scadenza per una sola volta.
    10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore  di  concorso,
durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto,
senza retribuzione, presso l'amministrazione di  provenienza  per  un
arco temporale pari alla durata  del  periodo  di  prova  formalmente
prevista     dalle      disposizioni      contrattuali      applicate
nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato  superamento
della prova o per recesso di una delle parti,  il  dipendente  stesso
rientra, a domanda, nella area o categoria e profilo professionale di
provenienza.
    11. La disciplina del comma 10 non si  applica  al  dipendente  a
tempo indeterminato, vincitore di  concorso,  che  non  abbia  ancora
superato il periodo di prova nell'amministrazione di appartenenza.

                              Art. 31.
     Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari

    1. Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di  permesso
retribuito nell'anno scolastico, per motivi  personali  o  familiari,
documentati anche mediante autocertificazione.
    2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
      a) non riducono le ferie;
      b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
      c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio;
      d)  non   possono   essere   fruiti   nella   stessa   giornata
congiuntamente ad  altre  tipologie  di  permessi  fruibili  ad  ore,
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i
riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
      e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la  durata
dell'intera  giornata  lavorativa;  in  tale   ipotesi,   l'incidenza
dell'assenza  sul  monte  ore  a  disposizione  del   dipendente   e'
convenzionalmente pari a sei ore;
      f) sono compatibili  con  la  fruizione,  nel  corso  dell'anno
scolastico, dei permessi  giornalieri  previsti  dalla  legge  o  dal
contratto collettivo nazionale di lavoro.
    3.  Durante  i  predetti  permessi  orari  al  dipendente  spetta
l'intera retribuzione, esclusi  i  compensi  per  le  prestazioni  di
lavoro  straordinario,  nonche'  le  indennita'  che  richiedano   lo
svolgimento della prestazione lavorativa.
    4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede  al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
    5. Per il personale ATA il  presente  articolo  sostituisce,  15,
comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. Resta  fermo  quanto  previsto
dal comma 1 del medesimo articolo.

                              Art. 32.
  Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

    1.  I  dipendenti  ATA  hanno  diritto,  ove  ne   ricorrano   le
condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui  all'art.  33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104.  Tali  permessi  sono
utili al fine delle ferie e della tredicesima  mensilita'  e  possono
essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
    2. Al fine di  garantire  la  funzionalita'  del  servizio  e  la
migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente,
che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una
programmazione mensile dei  giorni  in  cui  intende  assentarsi,  da
comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.
    3. In caso di necessita' ed urgenza,  la  relativa  comunicazione
puo' essere presentata nelle 24 ore  precedenti  la  fruizione  dello
stesso e, comunque, non oltre  l'inizio  dell'orario  di  lavoro  del
giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
    4. Il dipendente ha,  altresi',  diritto,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni, ad  altri  permessi  retribuiti  previsti  da  specifiche
disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per  i
donatori di sangue  e  di  midollo  osseo,  rispettivamente  previsti
dall'art. 1 della  legge  13  luglio  1967  n.  584  come  sostituito
dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1,
della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonche' ai permessi e congedi di  cui
all'art. 4, comma 1,  della  legge  53/2000,  fermo  restando  quanto
previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione  in
via esclusiva quanto previsto dall'art. 15, comma 1, II  alinea,  del
CCNL 29 novembre 2007.
    5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che
fruisce dei permessi di  cui  al  comma  4  comunica  all'ufficio  di
appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un  preavviso  di
tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda
di permesso  puo'  essere  presentata  nelle  24  ore  precedenti  la
fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
    6. Per il personale ATA il presente articolo  sostituisce  l'art.
15, comma 6 e comma 7 del CCNL del 29 novembre 2007.

                              Art. 33.
Assenze  per   l'espletamento   di   visite,   terapie,   prestazioni
                 specialistiche od esami diagnostici

    1. Ai dipendenti ATA sono  riconosciuti  specifici  permessi  per
l'espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  od
esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella
misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive  anche  dei
tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
    2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per
malattia  ai  fini  del  computo  del  periodo  di  comporto  e  sono
sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
    3. I permessi orari di cui al comma 1:
      a) sono incompatibili con l'utilizzo  nella  medesima  giornata
delle altre tipologie di permessi fruibili  ad  ore,  previsti  dalla
legge e dal presente CCNL,  nonche'  con  i  riposi  compensativi  di
maggiori prestazioni lavorative;
      b) non sono  assoggettati  alla  decurtazione  del  trattamento
economico accessorio prevista per le assenze per malattia  nei  primi
10 giorni.
    4. Ai fini del computo  del  periodo  di  comporto,  sei  ore  di
permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una
intera giornata lavorativa.
    5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche
cumulativamente per la durata  dell'intera  giornata  lavorativa.  In
tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore  a  disposizione
del dipendente viene computata con riferimento all'orario  di  lavoro
che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
    6.  Nel  caso  di  permesso  fruito  su  base   giornaliera,   il
trattamento economico accessorio del lavoratore  e'  sottoposto  alla
medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi
dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
    7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede  al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
    8. La  domanda  di  fruizione  dei  permessi  e'  presentata  dal
dipendente nel rispetto di un termine  di  preavviso  di  almeno  tre
giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la
domanda puo' essere presentata  anche  nelle  24  ore  precedenti  la
fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di  lavoro  del
giorno in cui il dipendente intende fruire del  periodo  di  permesso
giornaliero od orario.
    9. L'assenza per i permessi di cui al  comma  1  e'  giustificata
mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico
o dal personale amministrativo della struttura,  anche  privati,  che
hanno svolto la visita o la prestazione.
    10.   L'attestazione   e'   inoltrata   all'amministrazione   dal
dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per
via telematica, a cura del medico o della struttura.
    11.  Nel  caso  di  concomitanza  tra  l'espletamento  di  visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e  la
situazione  di  incapacita'  lavorativa  temporanea  del   dipendente
conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata
alla malattia,  con  la  conseguente  applicazione  della  disciplina
legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico  ed
economico. In tale ipotesi, l'assenza per  malattia  e'  giustificata
mediante:
      a) attestazione di malattia del medico curante  individuato  in
base  a  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,   comunicata
all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente  previste  in
tale ipotesi;
      b)  attestazione,  redatta   dal   medico   o   dal   personale
amministrativo della struttura, anche privati, che  hanno  svolto  la
visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.
    12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in  cui
l'incapacita' lavorativa  e'  determinata  dalle  caratteristiche  di
esecuzione e di impegno organico delle visite  specialistiche,  degli
accertamenti,  esami  diagnostici  e/o  delle  terapie,  la  relativa
assenza e' imputata alla malattia, con  la  conseguente  applicazione
della  disciplina  legale  e  contrattuale  in  ordine  al   relativo
trattamento  giuridico  ed  economico.  In  tale  caso  l'assenza  e'
giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lettera b).
    13.  Nell'ipotesi  di  controllo  medico  legale,  l'assenza  dal
domicilio e' giustificata dall'attestazione  di  presenza  presso  la
struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.
    14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte,
debbano  sottoporsi  periodicamente,  anche  per  lunghi  periodi,  a
terapie comportanti incapacita' al lavoro,  e'  sufficiente  un'unica
certificazione, anche cartacea, del medico  curante  che  attesti  la
necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita'
lavorativa,  secondo  cicli  o  calendari  stabiliti.  I   lavoratori
interessati producono tale certificazione  all'amministrazione  prima
dell'inizio della terapia, fornendo il calendario,  ove  previsto.  A
tale  certificazione  fanno  seguito  le  singole   attestazioni   di
presenza,  ai  sensi  dei  commi  9,  10,  11,  dalle  quali  risulti
l'effettuazione delle terapie nelle  giornate  previste,  nonche'  il
fatto che la prestazione e' somministrata  nell'ambito  del  ciclo  o
calendario di terapie prescritto dal medico.
    15. Resta  ferma  la  possibilita'  per  il  dipendente,  per  le
finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi  di
cui al presente articolo, anche dei permessi brevi  a  recupero,  dei
permessi per motivi familiari e personali,  dei  riposi  compensativi
per le prestazioni di lavoro  straordinario,  secondo  la  disciplina
prevista per il trattamento economico e giuridico  di  tali  istituti
dal presente CCNL o dai precedenti CCNL del comparto Scuola.

                              Art. 34.
      Commissione per l'ordinamento professionale personale ATA

    1. Le parti, nel concordare sull'opportunita' di dover proseguire
il  processo  di   innovazione   del   sistema   di   classificazione
professionale  del  personale  ATA,  affermano  il  loro  impegno  ad
individuare le soluzioni piu' idonee a garantire in modo ottimale  le
esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche  ed
educative  e  quelle  di  riconoscimento   e   valorizzazione   della
professionalita' del suddetto personale.
    2. Le parti convengono sull'opportunita' di  prevedere  una  fase
istruttoria  che  consenta  di  analizzare   l'attuale   sistema   di
classificazione professionale al fine di verificare  le  possibilita'
di una sua evoluzione nella prospettiva di valorizzare le  competenze
professionali  e  assicurare  una  migliore  gestione  dei   processi
lavorativi.
    3. Per realizzare la fase istruttoria  di  cui  al  comma  2,  in
coerenza con le finalita' indicate, e' istituita, entro trenta giorni
dalla sottoscrizione del presente  CCNL,  una  specifica  Commissione
paritetica,  presso  l'ARAN  e   con   la   partecipazione   di   una
rappresentanza del MIUR, alla quale sono affidati i seguenti compiti:
      a)  analisi  delle  caratteristiche  dell'attuale  sistema   di
classificazione professionale,  anche  in  chiave  di  raffronto  con
quelli vigenti in  altri  settori  pubblici  e  privati  o  in  altre
istituzioni scolastiche ed educative dei Paesi europei;
      b) valutazione di efficacia ed appropriatezza di tale  sistema,
con riferimento all'organizzazione del lavoro, alle funzioni  e  alla
struttura delle istituzioni scolastiche;
      c)  verifica  delle  declaratorie  di  area,  in  relazione  ai
cambiamenti dei processi lavorativi,  indotti  dalle  innovazioni  di
servizio o processo e dalle nuove  tecnologie,  ed  alle  conseguenti
esigenze di fungibilita' delle prestazioni e di valorizzazione  delle
competenze professionali;
      d) verifica della possibilita' di rappresentare e  definire  in
modo innovativo  i  contenuti  professionali,  di  individuare  nuove
figure  professionali,  nell'ottica  di  sostenere  i   processi   di
cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi;
      e) verifica del sistema di progressione  economica  all'interno
delle  aree  al  fine  di  valorizzare  le  competenze  professionali
acquisite e l'esperienza professionale maturata.
    4. La Commissione concludera' i suoi  lavori  entro  il  prossimo
mese di luglio, formulando proposte organiche  alle  parti  negoziali
sui punti indicati al comma 3.

                              Titolo V
                TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE SCUOLA

                              Art. 35.
                 Incrementi degli stipendi tabellari

    1. Gli stipendi tabellari, come previsti  dall'art.  2  del  CCNL
Scuola 4 agosto 2011, sono incrementati degli importi mensili  lordi,
per tredici mensilita', indicati nell'allegata  Tabella  A1,  con  le
decorrenze ivi stabilite.
    2. Gli importi annui lordi degli stipendi  tabellari,  risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e  con
le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B1.
    3. A decorrere  dal  1°  aprile  2018,  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale  riconosciuta  con  decorrenza  2010  cessa  di   essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed  e'  conglobata  nello
stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C1.

                              Art. 36.
                     Effetti dei nuovi stipendi

    1. Salvo  diversa  previsione  del  CCNL,  gli  incrementi  dello
stipendio tabellare previsti dall'art. 35 (Incrementi degli  stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle  singole  decorrenze,  su  tutti  gli
istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
    2. I benefici economici risultanti dalla  applicazione  dell'art.
35 (Incrementi degli  stipendi  tabellari)  sono  computati  ai  fini
previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti  dalla  tabella  A1,  nei  confronti  del  personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del  presente  contratto.  Agli  effetti  dell'indennita'  di
buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonche' del  trattamento  di
fine  rapporto,   dell'indennita'   sostitutiva   del   preavviso   e
dell'indennita' in caso  di  decesso  di  cui  all'art.  2122  codice
civile, si  considerano  solo  gli  aumenti  maturati  alla  data  di
cessazione del rapporto di lavoro.
    3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni  che
hanno operato il conglobamento dell'indennita'  integrativa  speciale
nello stipendio tabellare.

                              Art. 37.
                        Elemento perequativo

    1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui
all'art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale  gia'
destinatario delle misure di cui  all'art.  1,  comma  12,  legge  23
dicembre 2014, n. 190,  nonche'  del  maggiore  impatto  sui  livelli
retributivi piu' bassi delle misure di  contenimento  della  dinamica
retributiva, e' riconosciuto al personale  individuato  nell'allegata
Tabella D1 e nelle  misure  ivi  indicate,  un  elemento  perequativo
mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio nel  periodo  1°
marzo 2018 - 31 dicembre  2018.  La  frazione  di  mese  superiore  a
quindici  giorni  da'  luogo  al  riconoscimento  dell'intero   rateo
mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori
a quindici giorni  e  dei  mesi  nei  quali  non  e'  corrisposto  lo
stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o  altre
cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
    2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non e' computato agli
effetti dell'art. 36 (Effetti dei nuovi stipendi)  comma  2,  secondo
periodo ed e' corrisposto con cadenza mensile, analogamente a  quanto
previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1° marzo  2018-31
dicembre 2018.
    3. Per i lavoratori in part-time, l'importo e' riproporzionato in
relazione al loro  ridotto  orario  contrattuale.  Detto  importo  e'
analogamente riproporzionato  in  tutti  i  casi  di  interruzione  o
sospensione  della   prestazione   lavorativa   che   comportino   la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
    4. Il personale destinatario di incarichi per supplenze  brevi  e
saltuarie percepisce l'elemento perequativo  una  tantum  di  cui  al
presente articolo, in un'unica soluzione, nell'ambito  del  contratto
individuale  stipulato  con  ciascuna  istituzione   scolastica,   in
relazione all'effettiva durata del servizio nel periodo  indicato  al
comma 2, non applicando quanto previsto dal  comma  1,  relativamente
alle frazioni di mese inferiori o superiori ai quindici giorni.

                              Art. 38.
                  Incrementi delle indennita' fisse

    1. Le indennita' di cui  al  presente  articolo  sono  confermate
secondo la disciplina prevista nel  CCNL  29  novembre  2007  e  sono
incrementate come di seguito indicato:
      a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del
CCNL Scuola del 29 novembre 2007 e' incrementata con la decorrenza  e
degli importi lordi  per  dodici  mensilita'  indicati  nell'allegata
tabella E1.1;
      b) la parte fissa dell'indennita' di direzione dei DSGA di  cui
all'art. 56, comma  2  del  CCNL  Scuola  del  29  novembre  2007  e'
incrementata con la decorrenza e dell'importo  lordo  annuo  indicato
nell'allegata tabella E1.2;
      c) il compenso individuale accessorio per il personale  ATA  di
cui all'art. 82 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, e' incrementato
con la  decorrenza  e  degli  importi  lordi  per  dodici  mensilita'
indicati nell'allegata tabella E1.3.

                              Art. 39.
Indennita' per il DSGA che copra  posti  comuni  a  piu'  istituzioni
                             scolastiche

    1. In attuazione dell'art.  2,  comma  4  del  CCNL  relativo  ai
direttori dei servizi generali ed amministrativi delle scuole  (DSGA)
sottoscritto il 10 novembre 2014, gli effetti del predetto CCNL  sono
prorogati fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale e'
adottato l'accordo in sede di conferenza unificata  di  cui  all'art.
19, comma 5-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

                              Art. 40.
          Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

    1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un
unico Fondo, denominato  «Fondo  per  il  miglioramento  dell'offerta
formativa»,  le  seguenti  risorse,  nei  loro  valori  annuali  gia'
definiti sulla base dei  precedenti  CCNL  e  delle  disposizioni  di
legge:
      a) il Fondo per l'Istituzione Scolastica  di  cui  all'art.  2,
comma 2, primo alinea del CCNL 7 agosto 2014;
      b) le risorse destinate ai compensi per le  ore  eccedenti  del
personale  insegnante  di  educazione  fisica  nell'avviamento   alla
pratica sportiva di cui all'art. 2, comma 2, secondo alinea del  CCNL
7 agosto 2014;
      c) le risorse destinate  alle  funzioni  strumentali  al  piano
dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 2, terzo  alinea  del
CCNL 7 agosto 2014;
      d) le risorse destinate agli incarichi specifici del  personale
ATA di cui all'art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7 agosto 2014;
      e) le risorse destinate alle misure incentivanti  per  progetti
relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e  contro
l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinto  alinea
del CCNL 7 agosto 2014;
      f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la  sostituzione
dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29 novembre 2007.
    2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1, confluiscono altresi',  con
la medesima decorrenza ivi indicata, le seguenti  ulteriori  risorse,
nei loro valori annuali gia' definiti sulla base di  disposizioni  di
legge:
      a) le risorse indicate nell'art. 1, comma 126, delle  legge  13
luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo  la  relativa  finalizzazione  a
favore della valorizzazione del  personale  docente  sulla  base  dei
criteri indicati all'art. 22, comma 4,  lettera  c),  punto  c4)  del
presente CCNL;
      b) le risorse di cui all'art. 1,  comma  592,  della  legge  n.
205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al  comma  593
della citata legge.
    3. Al fine di  finanziare  quota  parte  degli  incrementi  della
retribuzione professionale docente di cui all'art. 38,  il  Fondo  di
cui ai commi 1 e 2 e' ridotto stabilmente, per l'anno 2018  di  80,00
milioni di Euro e a decorrere dal 2019 di 100 milioni di Euro,  anche
a valere sulle disponibilita' dell'art. 1, comma 126 della  legge  n.
107/2015, in misura pari a 70 milioni per il 2018, 50 milioni per  il
2019 e 40 milioni a regime.
    4. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui ai
commi 1, 2 e 3 resta finalizzato a remunerare  il  personale  per  le
seguenti finalita':
      a) finalita' gia'  previste  per  il  Fondo  per  l'Istituzione
scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29 novembre 2007;
      b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante  di
educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
      c) le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
      d) gli incarichi specifici del personale ATA;
      e) le misure incentivanti per progetti  relativi  alle  aree  a
rischio, a  forte  processo  immigratorio  e  contro  l'emarginazione
scolastica;
      f) i compensi ore eccedenti per la  sostituzione  dei  colleghi
assenti;
      g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art.  1,  commi
da 126 a 128, della legge n. 107/2011;
      h) le finalita' di cui all'art 1,  comma  593  della  legge  n.
205/2017.
    5. Il Fondo di cui al  presente  articolo  e'  ripartito  tra  le
diverse finalita' di cui  al  comma  4,  in  sede  di  contrattazione
integrativa di livello nazionale ai sensi dell'art. 22, nei limiti  e
con le specificazioni di seguito indicate:
      a) un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento per la
sostituzione dei colleghi assenti atto a soddisfare i  fabbisogni  e,
comunque, in misura non inferiore a  quanto  gia'  destinato  a  tale
utilizzo;
      b) un finanziamento  delle  attivita'  di  recupero  presso  le
Istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo   grado,   atto   a
soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto
gia' destinato a tale utilizzo ai sensi del CCNL 7 agosto 2014;
      c) un finanziamento della valorizzazione dei docenti in  misura
pari alle risorse residue dell'art. 1,  comma  126,  della  legge  n.
107/2015, secondo quanto previsto dal comma 3;
      d) un finanziamento degli  incarichi  specifici  del  personale
ATA, in misura non inferiore a quanto gia' destinato a tale utilizzo.
    6. Il contratto collettivo di cui al comma  5  e'  stipulato,  di
norma, con cadenza triennale  e  individua  criteri  di  riparto  che
assicurino l'utilizzo integrale delle risorse disponibili in  ciascun
anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli
anni scolastici precedenti. Queste risorse possono  essere  destinate
anche a finalita' diverse da quelle originarie.
    7. Il contratto di cui al comma 5 definisce, altresi', i  criteri
di riparto tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, sulla
base dei seguenti parametri:
      a) numero di punti di erogazione del servizio;
      b) dotazione organica;
      c) dotazione organica dei docenti delle  scuole  secondarie  di
secondo grado, in relazione al criterio di cui al  comma  4,  lettera
b);
      d) aree soggette a maggiore rischio educativo;
      e) ulteriori parametri dimensionali e di  struttura  utili  per
tenere conto della specificita' e della complessita'  di  particolari
tipologie di istituzioni scolastiche ed educative.

                              Titolo VI
                      DISPOSIZIONI PARTICOLARI

                              Art. 41.
             Disposizioni speciali per la Sezione Scuola

    1.  I  contratti  a  tempo  determinato  del  personale  docente,
educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le  cause
di risoluzione di tali contratti vi e' anche l'individuazione  di  un
nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di  nuove
graduatorie.
    2. L'art. 13, comma 15  del  CCNL  29  novembre  2007,  e'  cosi'
sostituito:
      «15. Le ferie maturate e non godute per  esigenze  di  servizio
sono monetizzabili solo all'atto della  cessazione  del  rapporto  di
lavoro, nei limiti delle vigenti norme  di  legge  e  delle  relative
disposizioni applicative.»
    3. Con riferimento all'art. 53, comma 1, del CCNL del 29 novembre
2007 (Modalita' di prestazione dell'orario), il  primo  capoverso  e'
cosi' sostituito:
      «All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una  proposta
di piano delle attivita' inerente alla materia del presente articolo,
in uno specifico incontro con il personale  ATA.  Il  personale  ATA,
individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle  proposte
formulate  nel  suddetto  incontro,   partecipa   ai   lavori   delle
commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi  di  istruzione,
per l'assistenza agli  alunni  con  disabilita',  per  la  sicurezza,
nonche' all'elaborazione del PEI  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  2,
lettera a) del decreto legislativo n. 66 del 2017».

                               Sezione
           Universita' e aziende ospedaliero-universitarie

                              Titolo I
                         RELAZIONI SINDACALI

                              Art. 42.
              Soggetti e materie di relazioni sindacali

    1. La contrattazione integrativa per le Universita' si svolge tra
la  delegazione  datoriale  costituita   dall'amministrazione   e   i
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie
del presente CCNL e la RSU.
    2. La delegazione di  parte  datoriale  di  cui  al  comma  1  e'
nominata dal  Consiglio  di  amministrazione  ed  e'  presieduta  dal
Rettore e dal Direttore generale o da soggetti loro  delegati.  Nelle
Aziende  Ospedaliere  Universitarie  la  delegazione   datoriale   e'
nominata dall'organo competente secondo i rispettivi  ordinamenti  ed
e' composta dal titolare del potere di rappresentanza dell'Azienda  o
da un suo delegato  e  dal  Rettore  dell'Universita'  o  da  un  suo
delegato, tra i quali e' individuato il presidente.
    3. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
      a) i criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art.  63  tra
le diverse modalita' di utilizzo;
      b) i  criteri  di  utilizzo  della  quota  riservata  al  Fondo
derivante da attivita' in conto  terzi  o  da  programmi  e  progetti
comunitari;
      c)  i  criteri  per  la  definizione  delle   procedure   delle
progressioni economiche di cui agli articoli 64 e 66;
      d) i  criteri  per  l'attribuzione  dei  premi  correlati  alla
performance;
      e) i criteri  per  l'attribuzione  delle  indennita'  correlate
all'effettivo svolgimento di attivita' disagiate ovvero pericolose  o
dannose per la salute;
      f) i criteri per la determinazione delle  indennita'  correlate
all'effettivo svolgimento di attivita'  comportanti  l'assunzione  di
specifiche responsabilita' di cui all'art. 91, commi 2 e 4  del  CCNL
del 16 ottobre 2008;
      g) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per  i
quali  specifiche  leggi  operino  un  rinvio   alla   contrattazione
collettiva;
      h) i criteri generali per l'attivazione  di  piani  di  welfare
integrativo;
      i) le linee di  indirizzo  e  criteri  per  la  garanzia  e  il
miglioramento dell'ambiente di lavoro,  per  gli  interventi  rivolti
alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
      j) le linee di indirizzo e i  criteri  per  l'attuazione  degli
adempimenti rivolti  a  facilitare  l'attivita'  dei  dipendenti  con
disabilita';
      k)  i  criteri  generali  per  la  determinazione  dei   valori
retributivi  correlati  ai  risultati  ed  al  raggiungimento   degli
obiettivi assegnati, per il personale della categoria EP;
      l) i criteri generali per l'individuazione di  fasce  temporali
di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire
una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
      m) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a  tempo
parziale ai sensi dell'art. 56;
      n) la definizione del limite individuale annuo  delle  ore  che
possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 27  del  CCNL
del 16 ottobre 2008;
      o)   i   riflessi   sulla   qualita'   del   lavoro   e   sulla
professionalita' delle innovazioni tecnologiche  e  dei  processi  di
informatizzazione inerenti ai servizi  amministrativi  e  a  supporto
dell'Ateneo;
      p) elevazione fino a sei mesi del limite  di  cui  all'art.  4,
comma 3, del decreto legislativo n.  66/2003  nonche'  individuazione
delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei  mesi,
tale limite.
    4. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 6  (contrattazione
integrativa) sono quelle di cui al comma 3, lettere i), j),  l),  m),
n), o), p).
    5. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 7  (contrattazione
integrativa) sono quelle di cui al comma 3, lettere a), b),  c),  d),
e), f), g), h), k).
    6. Sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di  cui  al
comma 1:
      a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;
      b) i criteri generali di priorita' per la  mobilita'  d'ufficio
tra diverse sedi di lavoro dell'amministrazione;
      c)  i  criteri  generali  dei  sistemi  di  valutazione   della
performance;
      d) il trasferimento o il conferimento  di  attivita'  ad  altri
soggetti, pubblici o privati,  ai  sensi  dell'art.  31  del  decreto
legislativo n. 165/2001;
      e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi al
personale della categoria EP;
      f) i criteri generali per la  graduazione  degli  incarichi  al
personale della categoria D di cui all'art. 91, comma 3, del CCNL  16
ottobre 2008 ed alla categoria EP;
      g) le linee generali dei piani per la formazione del personale;
      h) i regolamenti per l'attivita' conto terzi.
    7. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art.  5,  comma  5,
oltre agli esiti del confronto  e  della  contrattazione  integrativa
gia' previsti dal predetto comma:
      a) i regolamenti di  ateneo,  limitatamente  alle  parti  degli
stessi che abbiano riflessi sul rapporto di lavoro;
      b) i piani triennali dei fabbisogni di personale;
      c) i dati sugli andamenti occupazionali;
      d) i dati sui contratti a tempo determinato, sui  contratti  di
somministrazione a tempo  determinato  e  sulle  altre  tipologie  di
lavoro flessibile.

                              Art. 43.
                        Diritto di assemblea

    1. Per la disciplina dell'assemblea, resta fermo quanto  previsto
dal CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali del 4 dicembre 2017.
    2. I dipendenti delle amministrazioni destinatarie della presente
Sezione hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, alle
assemblee sindacali per il numero di ore annue retribuite  pro-capite
previsto dal CCNQ di cui al comma 1, fatto salvo quanto  previsto  su
tale specifico aspetto dall'art. 16 del CCNL del 16 ottobre 2008.

                              Titolo II
                         RAPPORTO DI LAVORO

                              Art. 44.
 Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale

    1. Le parti, nel concordare sull'opportunita' di dover proseguire
il  processo  di   innovazione   del   sistema   di   classificazione
professionale  delle  amministrazioni  destinatarie  della   presente
Sezione, affermano il loro impegno ad individuare le  soluzioni  piu'
idonee a garantire in  modo  ottimale  le  esigenze  organizzative  e
funzionali delle amministrazioni stesse e quelle di riconoscimento  e
valorizzazione della professionalita' dei dipendenti.
    2. Le parti convengono sull'opportunita' di  prevedere  una  fase
istruttoria  che  consenta  di  analizzare   l'attuale   sistema   di
classificazione professionale al fine di verificare  le  possibilita'
di una sua evoluzione nella prospettiva di valorizzare le  competenze
professionali  e  assicurare  una  migliore  gestione  dei   processi
lavorativi.
    3. Per realizzare la fase istruttoria  di  cui  al  comma  2,  in
coerenza con le finalita' indicate, e' istituita, entro trenta giorni
dalla sottoscrizione del presente  CCNL,  una  specifica  Commissione
paritetica, presso l'ARAN,  composta  anche  dai  rappresentanti  del
MIUR, della CRUI e del CODAU, alla quale  sono  affidati  i  seguenti
compiti:
      a)    valutazione    dell'efficacia    e    dell'appropriatezza
dell'attuale sistema con riferimento all'organizzazione  del  lavoro,
alle funzioni e alla struttura delle amministrazioni interessate;
      b) analisi dell'attuale  articolazione  in  quattro  categorie,
nonche'  verifica   e   possibile   revisione   degli   inquadramenti
professionali e dei livelli di responsabilita' attribuibili;
      c)  revisione  del  sistema  di  inquadramento  del   personale
dipendente  dalle  aziende  ospedaliero-universitarie,  in  relazione
anche all'evoluzione dei sistemi di classificazione professionale del
servizio  sanitario  nazionale  ed  alle  necessita'  funzionali  dei
dipartimenti dell'area medica, tenendo altresi'  conto  dell'esigenza
di assicurare l'invarianza del  trattamento  stipendiale  complessivo
nei passaggi tra Azienda Ospedaliera e Universita';
      d) verifica delle declaratorie di  categoria,  nell'ottica  del
possibile  adeguamento  delle  stesse  ai  cambiamenti  dei  processi
lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo e  dalle
nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilita'  delle
prestazioni e di valorizzazione delle competenze professionali;
      e)  valutazione  dell'opportunita'  di  introdurre  nuove  aree
professionali da ricomprendere  nelle  categorie  B-C-D-EP,  al  fine
dell'adeguamento al mutato quadro organizzativo derivante dalla legge
n. 240/2010; in tale ottica, occorre considerare la  possibilita'  di
individuare  specifici  compiti  e  funzioni  diretti  a   supportare
l'organizzazione   dei   corsi,   dei    servizi    agli    studenti,
dell'assistenza ai docenti nella gestione dei progetti di  ricerca  e
nelle strategie di internazionalizzazione degli atenei;
      f) verifica della possibilita' di introdurre specifici  profili
professionali che possano consentire di individuare nuove figure o di
pervenire alla definizione  di  figure  polivalenti,  nell'ottica  di
sostenere  i  cambiamenti  organizzativi  dovuti   ai   processi   di
digitalizzazione;
      g)  previsione  di  ulteriori  opportunita'   di   progressione
economica per il personale apicale  di  ciascuna  area  o  categoria,
mediante una piu'  ampia  articolazione  delle  posizioni  economiche
nell'ambito del sistema di classificazione;
      h)  revisione  dei  criteri  di  progressione   economica   del
personale all'interno delle aree o categorie, in correlazione con  la
valutazione    delle    competenze    professionali    acquisite    e
dell'esperienza  professionale  maturata,  anche  mediante  eventuali
percorsi formativi;
      i) verifica della possibilita' di operare una  revisione  degli
schemi di remunerazione correlati alle posizioni di lavoro;
      j) analisi degli strumenti  per  sostenere  lo  sviluppo  delle
competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il  loro
effettivo accrescimento, anche in relazione  al  miglioramento  della
qualita' dei servizi e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
      k) analisi e valorizzazione delle specificita' professionali;
      l) verifica  della  disciplina  prevista  per  i  Collaboratori
esperti  linguistici,  anche  sulla  base  di  una  ricognizione  dei
trattamenti  economici  riconosciuti  in   sede   di   contrattazione
integrativa dai diversi atenei, ai sensi dell'art.  22  del  CCNL  13
maggio 2003, al fine di definire, mediante il recupero delle  risorse
gia'  utilizzate,  trattamenti   stipendiali   uniformi   a   livello
nazionale, in correlazione con l'orario di lavoro previsto.
    4. La Commissione concludera' i suoi  lavori  entro  il  prossimo
mese di luglio, formulando proposte organiche  alle  parti  negoziali
sui punti indicati al comma 3.

                              Art. 45.
                                Ferie

    1. L'art. 28, comma 15,  del  CCNL  16  ottobre  2008,  e'  cosi'
sostituito:
      «15. Le ferie maturate e non godute per  esigenze  di  servizio
sono monetizzabili solo all'atto della  cessazione  del  rapporto  di
lavoro, nei limiti delle vigenti norme  di  legge  e  delle  relative
disposizioni applicative.»

                              Art. 46.
                       Ferie e riposi solidali

    1. Su base volontaria ed a titolo gratuito,  il  dipendente  puo'
cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che  abbia  esigenza
di prestare  assistenza  a  figli  minori  che  necessitino  di  cure
costanti, per particolari condizioni di salute:
      a)  le  giornate  di  ferie,  nella   propria   disponibilita',
eccedenti le quattro settimane annuali  di  cui  il  lavoratore  deve
necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del decreto  legislativo
n. 66/2003 in materia  di  ferie;  queste  ultime  sono  quantificate
in venti giorni nel  caso  di  articolazione  dell'orario  di  lavoro
settimanale su cinque  giorni  e  ventiquattro  giorni  nel  caso  di
articolazione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni;
      b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse di
cui all'art. 28 del CCNL 16 ottobre 2008.
    2. I dipendenti che si trovino  nelle  condizioni  di  necessita'
considerate nel  comma  1,  possono  presentare  specifica  richiesta
all'amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate  di
riposo per un una  misura  massima  di  trenta  giorni  per  ciascuna
domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante
lo  stato  di  necessita'  delle  cure   in   questione,   rilasciata
esclusivamente   da   idonea   struttura   sanitaria    pubblica    o
convenzionata.
    3. Ricevuta la richiesta, l'amministrazione rende tempestivamente
nota a tutto il  personale  l'esigenza,  garantendo  l'anonimato  del
richiedente.
    4. I dipendenti che intendono aderire  alla  richiesta,  su  base
volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di
giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
    5. Nel caso in cui il numero di  giorni  di  ferie  o  di  riposo
offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e'
effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
    6. Nel caso in cui il numero di  giorni  di  ferie  o  di  riposo
offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti  e  le  richieste
siano  plurime,  le  giornate  cedute  sono  distribuite  in   misura
proporzionale tra tutti i richiedenti.
    7. Il dipendente richiedente puo' fruire delle  giornate  cedute,
solo a seguito dell'avvenuta completa  fruizione  delle  giornate  di
ferie o di festivita' soppresse allo stesso  spettanti,  nonche'  dei
permessi di cui all'art. 48 e dei riposi  compensativi  eventualmente
maturati.
    8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al  comma  7,
le ferie e le giornate di riposo rimangono nella  disponibilita'  del
richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato
la cessione. Le ferie e le giornate di  riposo  sono  utilizzati  nel
rispetto delle relative discipline contrattuali.
    9. Ove cessino le condizioni di  necessita'  legittimanti,  prima
della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle  giornate  di
riposo  da  parte   del   richiedente,   i   giorni   tornano   nella
disponibilita'   degli   offerenti,   secondo    un    criterio    di
proporzionalita'.
    10. la presente disciplina ha  carattere  sperimentale  e  potra'
essere  oggetto  di  revisione,  anche  ai  fini  di  una   possibile
estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo
rinnovo contrattuale.

                              Art. 47.
                         Permessi retribuiti

    1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per
i seguenti casi da documentare debitamente:
      a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai  giorni
di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
      b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e
gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1,
commi 36 e 50 della legge 76/2016: giorni tre per  evento  da  fruire
entro sette giorni lavorativi dal decesso.
    2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di 15  giorni
consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono essere
fruiti anche entro quarantacinque giorni dalla data in cui  e'  stato
contratto il matrimonio.
    3. I permessi dei commi 1 e  2  non  riducono  le  ferie  e  sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
    4. Durante i  predetti  periodi  al  dipendente  spetta  l'intera
retribuzione,  esclusi  i  compensi  per  le  prestazioni  di  lavoro
straordinario, nonche' le indennita' che  richiedano  lo  svolgimento
della prestazione lavorativa.
    5. Il presente articolo sostituisce l'art. 30, comma 1,  primo  e
secondo alinea e comma 3 del CCNL del  comparto  Universita'  del  16
ottobre 2008.

                              Art. 48.
Permessi  orari  retribuiti  per  particolari  motivi   personali   o
                              familiari

    1.  Al  dipendente,   possono   essere   concessi,   a   domanda,
compatibilmente con le esigenze  di  servizio,  18  ore  di  permesso
retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari.
    2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
      a) non riducono le ferie;
      b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
      c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio;
      d)  non   possono   essere   fruiti   nella   stessa   giornata
congiuntamente ad  altre  tipologie  di  permessi  fruibili  ad  ore,
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i
riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
      e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la  durata
dell'intera  giornata  lavorativa;  in  tale   ipotesi,   l'incidenza
dell'assenza  sul  monte  ore  a  disposizione  del   dipendente   e'
convenzionalmente pari a sei ore;
      f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno,  dei
permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto  collettivo
nazionale di lavoro.
    3.  Durante  i  predetti  permessi  orari  al  dipendente  spetta
l'intera retribuzione, esclusi  i  compensi  per  le  prestazioni  di
lavoro  straordinario,  nonche'  le  indennita'  che  richiedano   lo
svolgimento della prestazione lavorativa.
    4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede  al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
    5. Il presente articolo sostituisce l'art. 30, comma 2, del  CCNL
del comparto Universita' del 16 ottobre 2008.

                              Art. 49.
  Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

    1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni,  a
fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3,  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle
ferie e della tredicesima  mensilita'  e  possono  essere  utilizzati
anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
    2. Al fine di  garantire  la  funzionalita'  degli  uffici  e  la
migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente,
che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una
programmazione mensile dei  giorni  in  cui  intende  assentarsi,  da
comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.
    3. In caso di necessita' ed urgenza,  la  relativa  comunicazione
puo' essere presentata nelle 24 ore  precedenti  la  fruizione  dello
stesso e, comunque, non oltre  l'inizio  dell'orario  di  lavoro  del
giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
    4. Il dipendente ha,  altresi',  diritto,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti  da  specifiche  di
legge, con particolare riferimento ai  permessi  per  i  donatori  di
sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della
legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della  legge
4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001
n. 52, nonche' ai permessi e congedi di  cui  all'art.  4,  comma  1,
della legge 53/2000 e dell'art. 1, comma 1 del DPR n. 278/2000, fermo
restando che quanto previsto per i permessi per  lutto  puo'  trovare
applicazione in alternativa alle disposizioni  di  cui  all'art.  47,
comma 1, lett.b). Le due modalita' di fruizione  non  possono  essere
cumulate nell'anno.
    5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che
fruisce dei permessi di  cui  al  comma  4  comunica  all'ufficio  di
appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un  preavviso  di
tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda
di permesso  puo'  essere  presentata  nelle  24  ore  precedenti  la
fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
    6. Il presente articolo sostituisce l'art.  30,  comma  1,  terzo
alinea e comma 6, del CCNL del comparto Universita'  del  16  ottobre
2008.

                              Art. 50.
                      Permessi orari a recupero

    1. Il dipendente, a domanda, puo' assentarsi dal lavoro per brevi
periodi previa autorizzazione del  responsabile  dell'ufficio  presso
cui presta servizio. Tali  permessi  non  possono  essere  di  durata
superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non  possono
comunque superare le 36 ore annue.
    2. Per consentire al responsabile  dell'ufficio  di  adottare  le
misure ritenute necessarie per garantire la continuita' del servizio,
la richiesta del permesso deve essere  formulata  in  tempo  utile  e
comunque non oltre un'ora dopo l'inizio  della  giornata  lavorativa,
salvo i  casi  di  particolare  urgenza  o  necessita'  valutati  dal
responsabile stesso.
    3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro
il mese successivo, secondo  le  disposizioni  del  dirigente  o  del
funzionario  dal  responsabile;  in  caso  di  mancato  recupero,  si
determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
    4. Il presente  articolo  sostituisce  l'art.  34  del  CCNL  del
comparto Universita' del 16 ottobre 2008.

                              Art. 51.
Assenze  per   l'espletamento   di   visite,   terapie,   prestazioni
                 specialistiche od esami diagnostici

    1.  Ai  dipendenti  sono  riconosciuti  specifici  permessi   per
l'espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  od
esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella
misura massima di 18 ore annuali,  comprensive  anche  dei  tempi  di
percorrenza da e per la sede di lavoro.
    2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per
malattia  ai  fini  del  computo  del  periodo  di  comporto  e  sono
sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
    3. I permessi orari di cui al comma 1:
      a) sono incompatibili con l'utilizzo  nella  medesima  giornata
delle altre tipologie di permessi fruibili  ad  ore,  previsti  dalla
legge e dal presente CCNL,  nonche'  con  i  riposi  compensativi  di
maggiori prestazioni lavorative;
      b) non sono  assoggettati  alla  decurtazione  del  trattamento
economico accessorio prevista per le assenze per malattia  nei  primi
dieci giorni.
    4. Ai fini del computo  del  periodo  di  comporto,  sei  ore  di
permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una
intera giornata lavorativa.
    5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche
cumulativamente per la durata  dell'intera  giornata  lavorativa.  In
tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore  a  disposizione
del dipendente viene computata con riferimento all'orario  di  lavoro
che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
    6.  Nel  caso  di  permesso  fruito  su  base   giornaliera,   il
trattamento economico accessorio del lavoratore  e'  sottoposto  alla
medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi
dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
    7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede  al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
    8. La  domanda  di  fruizione  dei  permessi  e'  presentata  dal
dipendente nel rispetto di un termine  di  preavviso  di  almeno  tre
giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la
domanda puo' essere presentata  anche  nelle  24  ore  precedenti  la
fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di  lavoro  del
giorno in cui il dipendente intende fruire del  periodo  di  permesso
giornaliero od orario.
    9. L'assenza per i permessi di cui al  comma  1  e'  giustificata
mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico
o dal personale amministrativo della struttura,  anche  privati,  che
hanno svolto la visita o la prestazione.
    10.   L'attestazione   e'   inoltrata   all'amministrazione   dal
dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per
via telematica, a cura del medico o della struttura.
    11.  Nel  caso  di  concomitanza  tra  l'espletamento  di  visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e  la
situazione  di  incapacita'  lavorativa  temporanea  del   dipendente
conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata
alla malattia,  con  la  conseguente  applicazione  della  disciplina
legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico  ed
economico. In tale ipotesi, l'assenza per  malattia  e'  giustificata
mediante:
      a) attestazione di malattia del medico curante individuato,  in
base  a  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,   comunicata
all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente  previste  in
tale ipotesi;
      b)  attestazione,  redatta   dal   medico   o   dal   personale
amministrativo della struttura, anche privati, che  hanno  svolto  la
visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.
    12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in  cui
l'incapacita' lavorativa  e'  determinata  dalle  caratteristiche  di
esecuzione e di impegno organico delle visite  specialistiche,  degli
accertamenti,  esami  diagnostici  e/o  delle  terapie,  la  relativa
assenza e' imputata alla malattia, con  la  conseguente  applicazione
della  disciplina  legale  e  contrattuale  in  ordine  al   relativo
trattamento  giuridico  ed  economico.  In  tale  caso  l'assenza  e'
giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lettera b).
    13.  Nell'ipotesi  di  controllo  medico  legale,  l'assenza  dal
domicilio e' giustificata dall'attestazione  di  presenza  presso  la
struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.
    14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte,
debbano  sottoporsi  periodicamente,  anche  per  lunghi  periodi,  a
terapie comportanti incapacita' al lavoro,  e'  sufficiente  un'unica
certificazione, anche cartacea, del medico  curante  che  attesti  la
necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita'
lavorativa,  secondo  cicli  o  calendari  stabiliti.  I   lavoratori
interessati producono tale certificazione  all'amministrazione  prima
dell'inizio della terapia, fornendo il calendario,  ove  previsto.  A
tale  certificazione  fanno  seguito  le  singole   attestazioni   di
presenza,  ai  sensi  dei  commi  9,  10,  11,  dalle  quali  risulti
l'effettuazione delle terapie nelle  giornate  previste,  nonche'  il
fatto che la prestazione e' somministrata  nell'ambito  del  ciclo  o
calendario di terapie prescritto dal medico.
    15. Resta  ferma  la  possibilita'  per  il  dipendente,  per  le
finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi  di
cui al presente articolo, anche dei permessi orari  a  recupero,  dei
permessi per motivi familiari e personali,  dei  riposi  connessi  al
conto ore individuale, dei riposi compensativi per le prestazioni  di
lavoro  straordinario,  secondo  la  disciplina   prevista   per   il
trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente  CCNL
o dai precedenti CCNL relativi al comparto Universita'.
    16.  Il  presente  articolo  sostituisce  la  previsione  di  cui
all'art. 34, comma 1, del CCNL comparto Universita'  del  16  ottobre
2008, III e IV capoverso.

                              Art. 52.
                Aspettativa per dottorato di ricerca

    2. L'art. 37, comma 1 del CCNL del comparto  Universita'  del  16
ottobre 2008 e' sostituito dal seguente:
      «1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi  ai
corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13  agosto  1984,
n. 476 oppure che usufruiscano delle borse  di  studio  di  cui  alla
legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati,  a  domanda,
compatibilmente con le  esigenze  di  servizio,  in  aspettativa  per
motivi di studio senza assegni per tutto il  periodo  di  durata  del
corso o della  borsa  nel  rispetto  delle  disposizioni  legislative
vigenti, fatta salva l'applicazione dell'art. 2 della citata legge n.
476/1984 e s.m.i.».

                              Titolo III
             TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO

                              Art. 53.
               Contratto di lavoro a tempo determinato

    1. Le amministrazioni possono stipulare contratti individuali per
l'assunzione  di  personale  con  contratto   di   lavoro   a   tempo
determinato, nel rispetto dell'art. 36  del  decreto  legislativo  n.
165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e  seguenti  del
decreto  legislativo  n.  81/2015,  nonche'  dei  vincoli  finanziari
previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
    2. I contratti a termine hanno la  durata  massima  di  trentasei
mesi e tra un contratto e quello successivo e' previsto un intervallo
di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza  di  un  contratto  di
durata fino a sei mesi ovvero almeno  venti  giorni,  dalla  data  di
scadenza di un contratto  di  durata  superiore  a  sei  mesi,  fermo
restando quanto previsto per le attivita' stagionali.
    3. Il numero massimo  di  contratti  a  tempo  determinato  e  di
contratti  di  somministrazione  a  tempo  determinato  stipulati  da
ciascuna amministrazione complessivamente non puo' superare il  tetto
annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1°
gennaio dell'anno di  assunzione,  con  arrotondamento  dei  decimali
all'unita' superiore qualora esso sia uguale o superiore a  0,5.  Per
le amministrazioni  che  occupano  fino  a  5  dipendenti  e'  sempre
possibile la stipulazione di un contratto a  tempo  determinato.  Nel
caso di inizio di attivita' in corso di anno, il  limite  percentuale
si computa  sul  numero  dei  lavoratori  a  tempo  indeterminato  in
servizio al momento dell'assunzione.
    4.  Le  ipotesi  di  contratto  a  tempo  determinato  esenti  da
limitazioni quantitative, oltre  a  quelle  individuate  dal  decreto
legislativo n. 81/2015, sono:
      a) attivazione di nuovi servizi o  attuazione  di  processi  di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
      b)  particolari  necessita'   di   amministrazioni   di   nuova
istituzione;
      c) introduzione di nuove tecnologie che comportino  cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui  fabbisogni  di  personale  e
sulle professionalita';
      d) necessita' correlate a progetti di ricerca  che  beneficiano
di  finanziamenti  esterni,  anche  per  le  attivita'  di   supporto
amministrativo.
    5. Le amministrazioni disciplinano, con  gli  atti  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art.  35
del decreto legislativo  n.  165/2001,  le  procedure  selettive  per
l'assunzione  di  personale  con  contratto   di   lavoro   a   tempo
determinato, tenuto conto della  programmazione  dei  fabbisogni  del
personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
    6. Nell'ambito delle esigenze  straordinarie  o  temporanee  sono
ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di  personale  con
contratto di lavoro a termine:
      a)  sostituzione  di  personale  assente   con   diritto   alla
conservazione del posto, ivi compreso il personale  che  fruisce  dei
congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge  n.  53/2000;  nei
casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro  programmate,
con l'esclusione delle ipotesi  di  sciopero,  l'assunzione  a  tempo
determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni  al  fine  di
assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
      b)  sostituzione  di  personale  assente   per   gravidanza   e
puerperio,  nelle  ipotesi  di  congedo  di  maternita',  di  congedo
parentale e di congedo per malattia del figlio, di cui agli artt. 16,
17, 32 e 47  del  decreto  legislativo  n.  151/2001;  in  tali  casi
l'assunzione a tempo determinato puo' avvenire  anche  trenta  giorni
prima dell'inizio del periodo di astensione.
    7.  Nei  casi  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma   6,
l'amministrazione puo' procedere ad assunzioni a termine anche per lo
svolgimento delle mansioni di altro  lavoratore,  diverso  da  quello
sostituito, assegnato a sua volta, anche  attraverso  il  ricorso  al
conferimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 del  decreto
legislativo n. 165/2001 a quelle proprie del lavoratore  assente  con
diritto alla conservazione del posto.
    8. Nei casi di cui alle  lettere  a)  e  b),  del  comma  6,  nel
contratto individuale e' specificata  per  iscritto  la  causa  della
sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi
per  tale  non  solo  il  dipendente   assente   con   diritto   alla
conservazione  del  posto,  ma  anche  l'altro  dipendente  di  fatto
sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma.
    9. La durata del contratto  puo'  comprendere  anche  periodi  di
affiancamento necessari per il passaggio delle consegne.
    10. L'assunzione con contratto a tempo determinato puo'  avvenire
a tempo pieno ovvero a tempo parziale.
    11. Il rapporto  di  lavoro  si  risolve  automaticamente,  senza
diritto  al  preavviso,  alla  scadenza  del  termine  indicato   nel
contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il  rientro
in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a  tempo
determinato stipulato per ragioni sostitutive.
    12. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del  decreto  legislativo  n.
81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per
le attivita' stagionali, nel caso  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato intercorsi tra lo stesso datore di  lavoro  e  lo  stesso
lavoratore, per effetto di una successione di contratti,  riguardanti
lo svolgimento di  mansioni  della  medesima  area  o  categoria,  e'
possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi  di  cui  al
comma 2. Tale deroga non puo' superare i dodici mesi  e  puo'  essere
attuata esclusivamente nei seguenti casi:
      a) attivazione di nuovi servizi o  attuazione  di  processi  di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
      b)  particolari  necessita'   di   amministrazioni   di   nuova
istituzione;
      c) introduzione di nuove tecnologie che comportino  cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui  fabbisogni  di  personale  e
sulle professionalita';
      d) prosecuzione di  un  significativo  progetto  di  ricerca  e
sviluppo;
      e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario.
    13. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del  decreto  legislativo  n.
81/2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi  di  cui
al comma 12, l'intervallo tra un  contratto  a  tempo  determinato  e
l'altro,  nell'ipotesi  di  successione  di  contratti,  puo'  essere
ridotto a cinque giorni per i contratti di  durata  inferiore  a  sei
mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi.
    14. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,  ai  sensi
dell'art. 36, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001.
    15. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi  i  casi
di esclusione previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 81 del
2015.
    16. Il presente articolo sostituisce l'art. 22 del CCNL  comparto
Universita' del 16 ottobre 2008.

                              Art. 54.
Trattamento economico-normativo del personale con contratto  a  tempo
                             determinato

    1. Al  personale  assunto  a  tempo  determinato  si  applica  il
trattamento  economico  e  normativo  previsto  dalla  contrattazione
collettiva vigente per il personale assunto  a  tempo  indeterminato,
compatibilmente con la natura  del  contratto  a  termine  e  con  le
precisazioni seguenti e dei successivi commi:
      a) le ferie maturano in proporzione alla  durata  del  servizio
prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori  assunti
per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.
28, comma 4, del CCNL del 16 ottobre 2008; nel caso in  cui,  tenendo
conto della durata di precedenti contratti a  tempo  indeterminato  o
determinato   comunque   gia'   intervenuti,    anche    con    altre
amministrazioni,  pure  di  diverso  comparto,  il  lavoratore  abbia
comunque prestato servizio per piu' di tre anni, le  ferie  maturano,
in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28  o
32  giorni,  a  seconda  dell'articolazione  dell'orario  di   lavoro
rispettivamente su cinque o su sei giorni;
      b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in  quanto
compatibili - i criteri  stabiliti  dall'art.  35  del  CCNL  del  16
ottobre 2008, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n.  463,
convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638,  ai
fini della determinazione  del  periodo  in  cui  e'  corrisposto  il
trattamento economico; i periodi  nei  quali  spetta  il  trattamento
economico intero e quelli nei quali  spetta  il  trattamento  ridotto
sono stabiliti, secondo i criteri di cui  al  medesimo  art.  35,  in
misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui e'  corrisposto
il trattamento economico come sopra determinato,  salvo  che  non  si
tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel quale  il
trattamento economico e' corrisposto comunque in  misura  intera;  il
trattamento economico non  puo'  comunque  essere  erogato  oltre  la
cessazione del rapporto di lavoro;
      c) il periodo di conservazione del posto e'  pari  alla  durata
del contratto e non puo' in ogni caso  superare  il  termine  massimo
fissato dall'art. 35 del CCNL del 16 ottobre 2008;
      d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un  massimo  di  15  giorni  complessivi  e  permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 47, comma 2;
      e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata
non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali
proroghe, oltre ai permessi di cui alla lettera  d),  possono  essere
concessi i seguenti permessi:
        permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di  cui
all'art. 48;
        permessi per esami o concorsi, di cui all'art.  47  (Permessi
retribuiti), comma 1, lettera a);
        permessi  per  visite  specialistiche,  esami  e  prestazioni
diagnostiche,  di  cui  all'art.  51(Assenze  per  l'espletamento  di
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici);
        permessi per lutto di cui, all'art. 47 (Permessi retribuiti),
comma 1, lettera b);
      f) il numero massimo annuale dei permessi di cui  alla  lettera
e) deve essere riproporzionato in  relazione  alla  durata  temporale
nell'anno del contratto  a  termine  stipulato,  salvo  il  caso  dei
permessi per lutto; l'eventuale  frazione  di  unita'  derivante  dal
riproporzionamento e' arrotondata all'unita'  superiore,  qualora  la
stessa sia uguale o superiore a 0,5;
      g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di  assenza
dal lavoro stabilite  da  specifiche  disposizioni  di  legge  per  i
lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000, ivi  compresi  i
permessi per lutto nei casi di rapporto di  durata  inferiore  a  sei
mesi.
    2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in  relazione  alla
durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad  un
periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 20 del CCNL del 16
ottobre 2008, non superiore comunque a due settimane per  i  rapporti
di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata
superiore. In deroga  a  quanto  previsto  dal  citato  art.  20,  in
qualunque momento del periodo di prova,  ciascuna  delle  parti  puo'
recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso  ne'  di  indennita'
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
nell'ambito del medesimo periodo  di  prova.  Il  recesso  opera  dal
momento della comunicazione alla controparte e ove  posto  in  essere
dall'amministrazione deve essere motivato.
    3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del  rapporto  a
termine non sia possibile applicare il comma 5 dell'art. 19 del  CCNL
16  ottobre  2008,  il  contratto  e'  stipulato   con   riserva   di
acquisizione dei documenti prescritti dalla  normativa  vigente.  Nel
caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto  o  che
non risulti in possesso dei requisiti previsti per  l'assunzione,  il
rapporto e'  risolto  con  effetto  immediato,  salva  l'applicazione
dell'art. 2126 del codice civile.
    4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione
del rapporto  con  preavviso  o  con  corresponsione  dell'indennita'
sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti  dal  comma
11 dell'art. 53 e dal comma 2 del presente articolo, per il  rapporto
di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso e'  fissato  in
un  giorno  per  ogni  periodo   di   lavoro   di   quindici   giorni
contrattualmente stabilito e, comunque, non puo'  superare  i  trenta
giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore  all'anno.  In
caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla meta',
con arrotondamento all'unita' superiore  dell'eventuale  frazione  di
unita' derivante dal computo.
    5. I periodi di  assunzione  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato, possono essere adeguatamente valutati, nell'ambito delle
procedure di reclutamento della stessa o  di  altra  amministrazione,
secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi
ed alla corrispondenza tra la professionalita' richiesta nei posti da
coprire e l'esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine.
    6.  Le  amministrazioni  assicurano  ai  lavoratori  assunti  con
contratto di lavoro a  tempo  determinato  interventi  informativi  e
formativi, con riferimento sia  alla  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo  le  previsioni  del  decreto
legislativo n. 81/2008, sia alle  prestazioni  che  gli  stessi  sono
chiamati  a  rendere,  adeguati   all'esperienza   lavorativa,   alla
tipologia dell'attivita' ed alla durata del contratto.
    7. In caso di assunzione a  tempo  indeterminato,  i  periodi  di
lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente
presso la medesima amministrazione, con mansioni del medesimo profilo
e  area  o  categoria  di  inquadramento,  concorrono  a  determinare
l'anzianita' lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di
determinati istituti contrattuali.
    8. Il presente articolo sostituisce l'art. 22 del  CCNL  comparto
Universita' del 16 ottobre 2008.

                              Art. 55.
                    Contratto di somministrazione

    1.   Le   amministrazioni   possono   stipulare   contratti    di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina
degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2015,  per
soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi  dell'art.  6,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
    2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo  determinato
sono stipulati entro il limite di cui all'art. 53,  comma  3,  e  nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle  vigenti  disposizioni
di legge in materia.
    3. Il ricorso al lavoro somministrato non e'  consentito  per  il
personale che esercita attivita' di vigilanza nonche' per  i  profili
della categoria B.
    4.  I  lavoratori  somministrati,   qualora   contribuiscano   al
raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano  attivita'  per
le  quali  sono  previste  specifiche  indennita',  hanno  titolo   a
partecipare  all'erogazione  dei  connessi   trattamenti   accessori,
secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I  relativi
oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per  il  progetto  di
attivazione dei contratti di somministrazione  a  tempo  determinato,
nel  rispetto  dei  vincoli   finanziari   previsti   dalle   vigenti
disposizioni di legge in materia.
    5. L'amministrazione comunica tempestivamente al somministratore,
titolare  del  potere  disciplinare  nei  confronti  dei   lavoratori
somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti  da
contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell'art.  7,  della
legge n. 300/1970.
    6. Le amministrazioni sono tenute, nei  riguardi  dei  lavoratori
somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni  e  gli
interventi  di  formazione  relativi  alla  sicurezza  e  prevenzione
previsti dal decreto  legislativo  n.  81/2008,  in  particolare  per
quanto concerne i rischi specifici connessi all'attivita'  lavorativa
in cui saranno impegnati.
    7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso
le  amministrazioni  utilizzatrici,  i  diritti  di  liberta'  e   di
attivita' sindacale  previsti  dalla  legge  n.  300/1970  e  possono
partecipare alle assemblee del personale dipendente.
    8. Ai sensi dell'art. 42,  comma  7,  lettera  d),  sono  fornite
informazioni  sul  numero   e   sui   motivi   e   i   contratti   di
somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata
degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati.
    9. Per quanto  non  disciplinato  da  presente  articolo  trovano
applicazione le disposizioni di legge in materia.

                              Art. 56.
                 Rapporto di lavoro a tempo parziale

    1. Le amministrazioni possono costituire  rapporti  di  lavoro  a
tempo parziale mediante:
      a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei
profili a tal fine individuati nell'ambito del piano  dei  fabbisogni
di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
      b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a  tempo
parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
    2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non puo'  superare  il
25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area  o
categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il  predetto  limite
e' arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unita'.
    3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro  da  tempo
pieno a tempo parziale, i  dipendenti  gia'  in  servizio  presentano
apposita domanda, con  cadenza  semestrale  (giugno-dicembre).  Nelle
domande  deve  essere  indicata  l'eventuale  attivita'   di   lavoro
subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del
comma 6.
    4. L'amministrazione puo'  concedere,  entro  il  termine  di  60
giorni dalla ricezione della domanda, la trasformazione del rapporto,
nel rispetto delle forme e delle modalita' di cui al comma 11, oppure
nega la stessa qualora:
      a) si determini il superamento del contingente massimo previsto
dal comma 2;
      b)  l'attivita'  di  lavoro  autonomo  o  subordinato,  che  il
lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto  di
interesse con la specifica attivita' di servizio svolta dallo  stesso
ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilita';
      c) in relazione alle  mansioni  ed  alla  posizione  di  lavoro
ricoperta  dal  dipendente,  si   determini   un   pregiudizio   alla
funzionalita' dell'amministrazione.
    5.  L'utilizzazione  dei  risparmi  di  spesa   derivanti   dalla
trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a
tempo parziale avviene nel rispetto  delle  previsioni  dell'art.  1,
comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art.  73  del
D.L. n. 112/2008.
    6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo  parziale  possono
svolgere un'altra attivita' lavorativa e professionale, subordinata o
autonoma,  nel  rispetto  delle   vigenti   norme   in   materia   di
incompatibilita' e di conflitto di interessi. I  suddetti  dipendenti
sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni,  all'amministrazione
nella quale prestano servizio  l'eventuale  successivo  inizio  o  la
variazione dell'attivita' lavorativa esterna.
    7. In presenza  di  gravi  e  documentate  situazioni  familiari,
preventivamente  individuate  dalle  amministrazioni   in   sede   di
contrattazione   integrativa   e   tenendo   conto   delle   esigenze
organizzative, e' possibile elevare il contingente di cui al comma  2
fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle  procedure  di
cui al comma 4, le domande  sono  comunque  presentate  senza  limiti
temporali.
    8. Qualora  il  numero  delle  richieste  ecceda  il  contingente
fissato ai sensi dei commi  2  e  7,  viene  data  la  precedenza  ai
seguenti casi:
      a)  dipendenti  che  si  trovano  nelle   condizioni   previste
dall'art. 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 81/2015;
      b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni
psicofisiche;
      c)  dipendenti  che  rientrano  dal  congedo  di  maternita'  o
paternita';
      d)  documentata  necessita'  di  sottoporsi  a   cure   mediche
incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
      e)  necessita'  di  assistere  i  genitori,  il  coniuge  o  il
convivente,  i  figli  e  gli  altri   familiari   conviventi   senza
possibilita' alternativa di  assistenza,  che  accedano  a  programmi
terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
      f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
    9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro da  tempo  pieno  a  tempo  parziale  nelle  ipotesi  previste
dall'art. 8, commi 3 e 7, del decreto legislativo n.  81/2015.  Nelle
suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali e
l'amministrazione da' luogo alla costituzione del rapporto di  lavoro
a  tempo  parziale  entro  il  termine   di   quindici   giorni.   Le
trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai  fini
del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2  e  7
del presente articolo.
    10. La costituzione del rapporto a  tempo  parziale  avviene  con
contratto di lavoro stipulato in forma scritta  e  con  l'indicazione
della data di inizio del  rapporto  di  lavoro,  della  durata  della
prestazione   lavorativa   nonche'   della   collocazione   temporale
dell'orario con riferimento al giorno,  alla  settimana,  al  mese  e
all'anno   e   del    relativo    trattamento    economico.    Quando
l'organizzazione del lavoro e'  articolata  in  turni,  l'indicazione
dell'orario di lavoro puo' avvenire anche  mediante  rinvio  a  turni
programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
    11. La trasformazione del rapporto di lavoro  da  tempo  pieno  a
tempo parziale avviene mediante accordo tra le  parti  risultante  da
atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di  cui  al
comma 10.
    12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio
rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di  tornare  a
tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla  trasformazione,  anche
in  soprannumero,  oppure,  prima  della  scadenza  del  biennio,   a
condizione che vi sia la disponibilita' del posto in  organico.  Tale
disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9,
che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
    13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo  parziale
hanno diritto di chiedere la  trasformazione  del  rapporto  a  tempo
pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che
vi sia la disponibilita' del posto in organico  e  nel  rispetto  dei
vincoli di legge in materia di assunzioni.
    14. Il presente articolo sostituisce l'art. 21 del  CCNL  del  16
ottobre 2008.

                              Art. 57.
Orario di lavoro  del  personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
                              parziale

    1. La prestazione lavorativa in tempo parziale  non  puo'  essere
inferiore al 30% di quella a tempo pieno.
    2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere:
      a) orizzontale, con orario normale  giornaliero  di  lavoro  in
misura ridotta rispetto al tempo  pieno  e  con  articolazione  della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5  o  6
giorni);
      b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a  tempo  pieno
ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della  settimana,
del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione  su  alcuni
giorni della settimana, del mese o di determinati periodi  dell'anno,
in misura tale  da  rispettare  la  media  della  durata  del  lavoro
settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale  preso
in considerazione (settimana, mese o anno);
      c) misto, con combinazione delle due modalita'  indicati  nelle
lettere a) e b).
    3.  Il  tipo  di  articolazione  della  prestazione  e   la   sua
distribuzione sono concordati con il dipendente.
    4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo  parziale  al  50%
con orario su due giorni settimanali, puo' recuperare i ritardi ed  i
permessi orari  con  corrispondente  prestazione  lavorativa  in  una
ulteriore giornata concordata preventivamente con  l'amministrazione,
senza effetti di ricaduta sulla  regola  del  proporzionamento  degli
istituti contrattuali applicabili.
    5.  Il  presente  articolo  sostituisce  i  corrispondenti  commi
dell'art. 21 del CCNL del 16 ottobre 2008.

                              Art. 58.
Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di  lavoro
                          a tempo parziale

    1. Al personale con rapporto a tempo parziale  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e  contrattuali  dettate
per il rapporto a tempo pieno, tenendo  conto  della  ridotta  durata
della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento.
    2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale  di  tipo
orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro  di
36 ore, puo'  essere  richiesta  l'effettuazione  di  prestazioni  di
lavoro supplementare, intendendosi per queste  ultime  quelle  svolte
oltre l'orario concordato tra le parti,  ma  nei  limiti  dell'orario
ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del  decreto
legislativo n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro
supplementare e' pari al 25% della durata  dell'orario  di  lavoro  a
tempo parziale concordata ed e' calcolata con riferimento  all'orario
mensile. Nel caso di rapporto di lavoro  a  tempo  parziale  di  tipo
verticale, con prestazione dell'attivita' lavorativa in  alcuni  mesi
dell'anno, la misura del 25% e'  calcolata  in  relazione  al  numero
delle ore annualmente concordate.
    3. Il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso per specifiche e
comprovate  esigenze  organizzative  o  in  presenza  di  particolari
situazioni di difficolta'  organizzative  derivanti  da  concomitanti
assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
    4. Nel caso di rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  di  tipo
orizzontale o misto, le ore di lavoro  supplementare  possono  essere
effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro  giornaliero
del corrispondente lavoratore a tempo pieno e  nelle  giornate  nelle
quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza  di  un
rapporto di lavoro a tempo parziale di  tipo  verticale,  le  ore  di
lavoro  supplementare  possono  essere  effettuate  entro  il  limite
massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente
lavoratore a tempo  pieno  e  nelle  giornate  nelle  quali  non  sia
prevista la prestazione lavorativa.
    5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso
pari alla retribuzione prevista per le ore di  lavoro  straordinario,
maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi  oneri  sono  a
carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
    6.  Qualora  le  ore  di  lavoro  supplementari  siano  eccedenti
rispetto a quelle  fissate  come  limite  massimo  dal  comma  2,  ma
rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale
di maggiorazione di cui al precedente comma 5 e' elevata al 25%.
    7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di  tipo  orizzontale,
verticale e misto e' consentito  lo  svolgimento  di  prestazioni  di
lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni  aggiuntive
del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le  parti
e che superino anche la durata  dell'orario  normale  di  lavoro,  ai
sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n.  81/2015.  Per
tali prestazioni  trova  applicazione,  anche  per  le  modalita'  di
finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario.
    8. Il lavoratore puo' rifiutare lo svolgimento di prestazioni  di
lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative,  di  salute,
familiari o di formazione professionale, previste  nei  casi  di  cui
all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015.
    9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad  un
numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni di  ferie  proporzionato  alle  giornate  di  lavoro  prestate
nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo  trattamento  economico
e' commisurato alla durata  della  prestazione  giornaliera.  Analogo
criterio di proporzionalita' si applica anche per  le  altre  assenze
dal servizio previste dalla legge e  dal  presente  contratto  o  dai
precedenti CCNL relativi al comparto  Universita',  ivi  comprese  le
assenze per malattia.  In  presenza  di  rapporto  a  tempo  parziale
verticale, e' comunque riconosciuto per intero il periodo di  congedo
di maternita'  e  paternita'  previsto  dal  decreto  legislativo  n.
151/2001, anche per la parte cadente in periodo  non  lavorativo;  il
relativo trattamento economico, spettante  per  l'intero  periodo  di
congedo di  maternita'  o  paternita',  e'  commisurato  alla  durata
prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per  matrimonio,
il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternita', permessi
per lutto spettano per intero solo  per  i  periodi  coincidenti  con
quelli  lavorativi,  fermo  restando  che  il  relativo   trattamento
economico e' commisurato alla  durata  prevista  per  la  prestazione
giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale  verticale  non
si riducono i termini previsti per il  periodo  di  prova  e  per  il
preavviso  che   vanno   calcolati   con   riferimento   ai   periodi
effettivamente lavorati.
    10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale e' proporzionale alla  prestazione  lavorativa,  con
riferimento a tutte le competenze fisse  e  periodiche  spettanti  al
personale  con  rapporto  a  tempo  pieno  appartenente  alla  stessa
categoria e area professionale.
    11.  I  trattamenti  accessori  collegati  al  raggiungimento  di
obiettivi o alla realizzazione di progetti,  nonche'  altri  istituti
non  collegati  alla  durata  della  prestazione   lavorativa,   sono
applicati  ai  dipendenti  a  tempo  parziale  anche  in  misura  non
frazionata  o  non  direttamente  proporzionale  al   regime   orario
adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.
    12. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a  tempo
parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
    13.  Per   tutto   quanto   non   disciplinato   dalle   clausole
contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a  tempo  parziale  si
applicano  le  disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo  n.
81/2015.
    14. Il presente articolo sostituisce l'art. 21 del  CCNL  del  16
ottobre 2008.

                              Titolo IV
                      DISPOSIZIONI PARTICOLARI

                              Art. 59.
Istituzione  nuovi  profili  per  le  attivita'  di  comunicazione  e
                            informazione

    1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, le
parti ritengono opportuno valorizzare e migliorare  le  attivita'  di
informazione   e   di   comunicazione    svolte    dalle    pubbliche
amministrazioni,  mediante  la  previsione  di  un   specifica   area
professionale «Informazione e comunicazione».
    2.  In  linea  con  quanto  previsto  al  comma  1,  i  contenuti
professionali della suddetta area, con riferimento alle  categorie  D
ed EP, sono cosi' articolati e definiti:
      gestione  e  coordinamento  dei  processi  di  comunicazione  e
informazione  esterna  ed  interna   in   relazione   ai   fabbisogni
dell'utenza ed agli obiettivi dell'amministrazione;
      definizione  di  procedure   interne   per   la   comunicazione
istituzionale;
      raccordo  dei  processi  di   gestione   dei   siti   internet,
nell'ottica  dell'attuazione  delle  disposizioni   di   materia   di
trasparenza  e  della  comunicazione  esterna  dei  servizi   erogati
dall'amministrazione e del loro funzionamento;
      promozione  e  cura  dei  collegamenti  con   gli   organi   di
informazione;
      individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di
strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione
sull'attivita' istituzionale dell'amministrazione;
      gestione   degli   eventi,   dell'accesso   civico   e    delle
consultazioni pubbliche.
    3. L'area professionale di cui al presente articolo potra' essere
oggetto di ulteriore approfondimento  nell'ambito  dei  lavori  della
Commissione di cui all'art. 44, anche  in  relazione  alle  modalita'
specifiche di adesione alle casse previdenziali e di  assistenza  dei
giornalisti, alla definizione dei percorsi formativi, ad eventuali  e
specifiche modalita' di  articolazione  dell'orario  di  lavoro.  Gli
Atenei, in relazione alla propria organizzazione,  possono  prevedere
un'analoga area anche nella categoria C, tenendo conto della relativa
declaratoria.

                              Titolo IV
              TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE UNIVERSITA'

                              Art. 60.
                 Incrementi degli stipendi tabellari

    1. Gli stipendi tabellari, come previsti  dall'art.  3  del  CCNL
Universita' 12 marzo 2009, sono incrementati  degli  importi  mensili
lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata Tabelle A2, con
le decorrenze ivi stabilite.
    2. Gli importi annui lordi degli stipendi  tabellari,  risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e  con
le decorrenze stabilite dall'allegata Tabelle B2.
    3. Al personale docente incaricato esterno di cui all'art. 15 del
DPR 3 agosto 1990 n. 319, sono corrisposti incrementi  mensili  della
retribuzione,  nelle  misure  ed  alle  decorrenze  previste  per  la
posizione economica EP 2 dal comma 2.
    4. A decorrere  dal  1°  aprile  2018,  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale  riconosciuta  con  decorrenza  2010  cessa  di   essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed  e'  conglobata  nello
stipendio tabellare, come indicato nell'allegata  Tabella  C2.  Nella
medesima tabella e' altresi' prevista, in corrispondenza di  ciascuna
categoria,  una  ulteriore  posizione,  a  cui  si  accede   mediante
progressione economica a carico dei fondi di cui agli artt. 63 e  65,
rispettivamente per le categorie B-C-D e per la categoria EP.

                              Art. 61.
                     Effetti dei nuovi stipendi

    1. Salvo  diversa  previsione  del  CCNL,  gli  incrementi  dello
stipendio tabellare previsti dall'art. 60 (Incrementi degli  stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle  singole  decorrenze,  su  tutti  gli
istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
    2. I benefici economici risultanti dalla  applicazione  dell'art.
60 (Incrementi degli  stipendi  tabellari)  sono  computati  ai  fini
previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti  dalla  tabella  A2,  nei  confronti  del  personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del  presente  contratto.  Agli  effetti  dell'indennita'  di
anzianita' o altri analoghi trattamenti, nonche' del  trattamento  di
fine  rapporto,   dell'indennita'   sostitutiva   del   preavviso   e
dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art.  2122  del  codice
civile, si  considerano  solo  gli  aumenti  maturati  alla  data  di
cessazione del rapporto di lavoro.
    3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni  che
hanno operato il conglobamento dell'indennita'  integrativa  speciale
nello stipendio tabellare.

                              Art. 62.
                        Elemento perequativo

    1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui
all'art. 60 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale  gia'
destinatario delle misure di cui  all'art.  1,  comma  12,  legge  23
dicembre 2014, n. 190,  nonche'  del  maggiore  impatto  sui  livelli
retributivi piu' bassi delle misure di  contenimento  della  dinamica
retributiva, e' riconosciuto al personale  individuato  nell'allegata
Tabella D2 e nelle  misure  ivi  indicate,  un  elemento  perequativo
mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio nel  periodo  1°
marzo 2018 - 31 dicembre  2018.  La  frazione  di  mese  superiore  a
quindici  giorni  da'  luogo  al  riconoscimento  dell'intero   rateo
mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori
a quindici giorni  e  dei  mesi  nei  quali  non  e'  corrisposto  lo
stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o  altre
cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
    2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non e' computato agli
effetti dell'art. 61 (Effetti dei nuovi stipendi)  comma  2,  secondo
periodo ed e' corrisposto con cadenza mensile, analogamente a  quanto
previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1° marzo  2018  -
31 dicembre 2018.
    3. Per i lavoratori in part-time, l'importo e' riproporzionato in
relazione al loro  ridotto  orario  contrattuale.  Detto  importo  e'
analogamente riproporzionato  in  tutti  i  casi  di  interruzione  o
sospensione  della   prestazione   lavorativa   che   comportino   la
corresponsione dello stipendio tabellare in  misura  ridotta.  Per  i
collaboratori ed esperti linguistici non opera il  riproporzionamento
in base al loro ridotto orario contrattuale.

                              Art. 63.
  Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D: costituzione

    1. A decorrere dall'anno  2018,  e'  istituito  il  nuovo  «Fondo
risorse decentrate», finanziato, in prima applicazione, dalle risorse
stabili del precedente Fondo per le progressioni economiche e per  la
produttivita' collettiva e individuale, di cui all'art. 87  del  CCNL
16 ottobre 2008, come certificate dal Collegio dei revisori.
    2. L'importo di cui al comma 1 e' stabilmente incrementato:
      a) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di
anzianita' che  non  saranno  piu'  corrisposte  al  personale  delle
categorie B, C e  D  cessato  dal  servizio,  compresa  la  quota  di
tredicesima mensilita'; l'importo confluisce  stabilmente  nel  Fondo
dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in
ragione d'anno;
      b) degli  importi  corrispondenti  a  stabili  riduzioni  delle
risorse  destinate  alla  corresponsione  dei  compensi  per   lavoro
straordinario,  che   saranno   ottenute   mediante   interventi   di
razionalizzazione dei servizi attuati dalle amministrazioni,  secondo
la disciplina di cui all'art. 86 del CCNL 16 ottobre 2008  e  che  le
amministrazioni stesse, ad invarianza complessiva di  spesa,  abbiano
deciso di  destinare  al  presente  Fondo;  l'importo  confluisce,  a
seguito dell'effettivo accertamento di tali  stabili  riduzioni,  nel
Fondo dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  le  stesse  si  sono
verificate;
      c) di  eventuali  risorse  che  saranno  riassorbite  ai  sensi
dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
      d) delle risorse di cui all'art. 87 comma 2 del CCNL 16 ottobre
2008,  ove  le  stesse   siano   stanziate   dalle   amministrazioni,
nell'ambito della propria autonomia e capacita' di bilancio, per  far
fronte ai maggiori oneri per i trattamenti  economici  a  carico  del
presente Fondo,  derivanti  da  stabili  incrementi  delle  dotazioni
organiche;
      e) delle risorse corrispondenti  ai  differenziali  retributivi
tra le posizioni economiche rivestite ed  il  valore  iniziale  della
categoria o della posizione di primo inquadramento  in  quest'ultima,
dei cessati dal  servizio  dell'anno  precedente,  appartenenti  alle
categorie B, C e D;
      f) di un importo pari allo 0,1%  del  monte  salari  anno  2015
relativo al personale delle categorie B, C e  D,  con  decorrenza  31
dicembre 2018 e a valere dall'annualita' successiva, con destinazione
vincolata alle progressioni economiche di cui all'art. 64,  comma  2,
lettera e).
    3. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi variabili di anno in anno:
      a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della
legge n. 449/1997, anche per attivita' in conto terzi;
      b)  della  quota  di  risparmi  conseguiti  e  certificati   in
attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto  legge  6  luglio
2011, n. 98;
      c)  delle  risorse  derivanti  da  disposizioni  di  legge  che
prevedano specifici trattamenti economici in  favore  del  personale,
tra cui a titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  quelle  di  cui
all'art. 113 del decreto legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50;
      d)  degli  importi  corrispondenti  ai  ratei  di  RIA  e   dei
differenziali retributivi di cui al comma 2 lettera e) del  personale
cessato dal servizio nel corso  dell'anno  precedente,  calcolati  in
misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione,  computandosi
a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni  di
mese superiori a quindici giorni;
      e) dei risparmi  accertati  a  consuntivo  nell'utilizzo  delle
risorse destinate ai  compensi  per  lavoro  straordinario  nell'anno
precedente, secondo la disciplina di cui  all'art.  86  del  CCNL  16
ottobre 2008, ove gli stessi non siano  destinati  ed  accertati,  ai
sensi del comma  3  lettera  b),  quali  stabili  riduzioni  di  tali
risorse;
      f) delle risorse di cui all'art. 87 comma 2 del CCNL 16 ottobre
2008,  qualora  le  stesse  siano   stanziate   dall'amministrazione,
nell'ambito della propria autonomia e capacita' di bilancio, per  far
fronte al maggiore impegno richiesto al personale di categoria B, C e
D per l'attivazione di nuovi  servizi  o  l'accrescimento  di  quelli
esistenti, anche in attuazione di programmi comunitari.
    4. Nella costituzione del Fondo di cui al presente articolo e del
Fondo di cui all'art. 65 le amministrazioni devono comunque applicare
tutte le disposizioni  di  legge  di  contenimento  che  ne  limitino
complessivamente la crescita, tenendo conto  di  quanto  previsto  al
comma 5.
    5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in
via  sperimentale,  le  universita'  statali  individuate  ai   sensi
dell'art. 23, comma 4-bis del decreto legislativo n. 25  maggio  2017
n. 75 possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma
2 del medesimo  decreto  legislativo,  l'ammontare  della  componente
variabile del presente Fondo, costituita  dalle  risorse  di  cui  al
comma 3, in  misura  non  superiore  ad  una  percentuale  della  sua
componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1  e  2.
Tale percentuale e' individuata secondo le modalita' e  le  procedure
indicate dal citato art. 23, comma 4-bis. La presente disciplina puo'
essere applicata solo a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi
previsti dalle disposizioni di legge sopra richiamate.

                              Art. 64.
    Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D: utilizzo

    1. Le amministrazioni  rendono  annualmente  disponibili  per  la
contrattazione integrativa  tutte  le  risorse  confluite  nel  Fondo
risorse decentrate,  al  netto  delle  risorse  gia'  destinate  agli
incarichi al personale  della  categoria  D  relative  all'annualita'
precedente ed alla indennita' di cui al comma 5.
    2. Le risorse disponibili per la  contrattazione  integrativa  ai
sensi del comma 1 sono destinate ai seguenti utilizzi:
      a) premi correlati alla performance organizzativa;
      b) premi correlati alla performance individuale;
      c) indennita' correlate alle condizioni di lavoro del personale
delle categorie B, C e D, in particolare: ad obiettive situazioni  di
disagio, rischio,  al  lavoro  in  turno,  a  particolari  o  gravose
articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilita';
      d)  indennita'  correlate   allo   svolgimento   di   attivita'
implicanti  particolari  responsabilita',  per  il  personale   delle
categorie B, C e D, secondo la disciplina di cui all'art. 91 del CCNL
del 16 ottobre 2008;
      e)  progressioni  economiche,   secondo   la   disciplina   dei
precedenti CCNL e conseguente copertura  dei  relativi  differenziali
retributivi  con  risorse  certe  e  stabili,  ivi  compresi   quelli
derivanti dall'applicazione del comma 4;
      f) misure di welfare integrativo in favore del personale  delle
categorie B, C e D secondo la disciplina di cui all'art. 67;
      g) compensi riconosciuti al personale delle categorie B, C e  D
ai sensi delle diposizioni di legge di  cui  all'art.  63,  comma  3,
lettera c).
    3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici
di cui al comma 2, lettere a),  b),  c)  la  parte  prevalente  delle
risorse di cui all'art. 63, comma 3, con esclusione delle lettere c),
f) e, specificamente, ai premi di cui al comma 2, lettera  a)  almeno
il 30% di tali risorse.
    4.  Il  personale  delle  Aziende  Ospedaliere  Universitarie  di
categoria  B,  C  o  D  che  torni  a  prestare  servizio  presso  le
Universita', per  effetto  di  trasferimento  d'ufficio  disposto  da
queste ultime,  conserva  la  posizione  economica  acquisita  presso
l'Azienda, con onere a carico del Fondo di cui al presente articolo.
    5. Resta confermata l'indennita' di cui all'art. 41, comma 4, del
CCNL Universita' del 27 gennaio 2005 con finanziamento a  carico  del
Fondo di cui al presente articolo.
    6. Si confermano  altresi'  le  previsioni  di  cui  al  comma  5
dell'art. 88 del CCNL 16 ottobre 2008.

                              Art. 65.
Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la  categoria  EP:
                            costituzione

    1.  A  decorrere  dall'anno  2018,  il  «Fondo  retribuzione   di
posizione e di risultato per la categoria EP», e'  costituito  da  un
unico importo consolidato di tutte le risorse stabili dell'anno 2017,
come certificate dal collegio dei revisori.
    2. L'importo di cui al comma 1 e' stabilmente incrementato:
      a) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di
anzianita' che  non  saranno  piu'  corrisposte  al  personale  della
categoria EP cessato dal servizio, compresa la quota  di  tredicesima
mensilita'; l'importo  confluisce  stabilmente  nel  Fondo  dell'anno
successivo alla cessazione dal servizio in misura intera  in  ragione
d'anno;
      b) di  eventuali  risorse  che  saranno  riassorbite  ai  sensi
dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
      c) delle risorse di cui all'art. 87 comma 2 del CCNL 16 ottobre
2008,  ove  le  stesse   siano   stanziate   dalle   amministrazioni,
nell'ambito della propria autonomia e capacita' di bilancio, per  far
fronte ai maggiori oneri per i trattamenti  economici  a  carico  del
presente Fondo,  derivanti  da  stabili  incrementi  delle  dotazioni
organiche del personale di categoria EP;
      d) delle risorse corrispondenti  ai  differenziali  retributivi
tra le posizioni economiche rivestite ed  il  valore  iniziale  della
categoria o della posizione di primo inquadramento  in  quest'ultima,
dei cessati dal servizio dell'anno precedente nella categoria EP;
      e) di un importo pari allo 0,1%  del  monte  salari  anno  2015
relativo al personale della categoria EP, con decorrenza 31  dicembre
2018  e  a  valere  dall'annualita'  successiva,   con   destinazione
vincolata alle progressioni economiche di cui all'art. 66,  comma  1,
lettera b).
    3. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi variabili di anno in anno:
      a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della
legge n. 449/1997, anche per attivita' in conto terzi;
      b)  della  quota  di  risparmi  conseguiti  e  certificati   in
attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto  legge  6  luglio
2011, n. 98;
      c)  delle  risorse  derivanti  da  disposizioni  di  legge  che
prevedano specifici trattamenti economici in  favore  del  personale,
tra cui a titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  quelle  di  cui
all'art. 113 del decreto legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50;
      d)  degli  importi  corrispondenti  ai  ratei  di  RIA  e   dei
differenziali retributivi di cui al comma 2 lettera d) del  personale
della  categoria  EP  cessato  dal  servizio  nel   corso   dell'anno
precedente, calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo  la
cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai  ratei  di  tredicesima
mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
      e) delle risorse di cui all'art.  75,  comma  8,  del  CCNL  16
ottobre 2008;
      f) delle risorse di cui all'art.  87,  comma  2,  del  CCNL  16
ottobre 2008, qualora le stesse siano stanziate dall'amministrazione,
nell'ambito della propria autonomia e capacita' di bilancio, per  far
fronte al maggiore impegno richiesto al personale di categoria EP per
l'attivazione di nuovi servizi o l'accrescimento di quelli esistenti,
anche in attuazione di programmi comunitari.
    4. Nella costituzione del Fondo di cui al presente articolo e del
Fondo di cui all'art. 63 le amministrazioni devono comunque applicare
tutte le disposizioni  di  legge  di  contenimento  che  ne  limitino
complessivamente la crescita, tenendo conto  di  quanto  previsto  al
comma 5.
    5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in
via  sperimentale,  le  universita'  statali  individuate  ai   sensi
dell'art. 23, comma 4-bis del decreto legislativo n. 25 maggio  2017,
n. 75 possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma
2 del medesimo  decreto  legislativo,  l'ammontare  della  componente
variabile del presente Fondo, costituita  dalle  risorse  di  cui  al
comma 3, in  misura  non  superiore  ad  una  percentuale  della  sua
componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1  e  2.
Tale percentuale e' individuata secondo le modalita' e  le  procedure
indicate dal citato art. 23, comma 4-bis. La presente disciplina puo'
essere applicata solo a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi
previsti dalle disposizioni di legge sopra richiamate.

                              Art. 66.
Fondo retribuzione di  posizione  e  risultato  della  categoria  EP:
                              utilizzo

    1. Le risorse del Fondo di cui  all'art.  65  sono  destinate  ai
seguenti utilizzi:
      a) retribuzione di posizione  e  di  risultato  corrisposta  al
personale della categoria EP, secondo la disciplina di  cui  all'art.
76 del CCNL 16 ottobre 2008;
      b)  progressioni  economiche  del  personale  EP,  secondo   la
disciplina dei precedenti CCNL e conseguente copertura  dei  relativi
differenziali retributivi con risorse certe e stabili,  ivi  compresi
quelli derivanti dall'applicazione del comma 3;
      c) misure di welfare integrativo in favore del personale  della
categoria EP secondo la disciplina di cui all'art. 67;
      d) compensi riconosciuti al personale  della  categoria  EP  ai
sensi della diposizioni di legge cui all'art. 65,  comma  3,  lettera
c).
    2. Il valore massimo  della  retribuzione  di  posizione  per  il
personale della categoria EP di cui all'art. 76, comma 1, del CCNL 16
ottobre 2008 e' rideterminato in € 14.000,00.
    3.  Il  personale  di  categoria  EP  delle  Aziende  Ospedaliere
Universitarie che torni a prestare servizio  presso  le  Universita',
per effetto di trasferimento d'ufficio  disposto  da  queste  ultime,
conserva la posizione economica acquisita presso l'Azienda, con onere
a carico del Fondo di cui al presente articolo.
    4. Si  applicano  altresi'  le  previsioni  di  cui  al  comma  5
dell'art. 88 del CCNL 16 ottobre 2008.

                              Art. 67.
   Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica

    1.  Le  Universita'  disciplinano,  in  sede  di   contrattazione
integrativa, la concessione di benefici  di  natura  assistenziale  e
sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
      a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi  e
rimborsi);
      b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
      c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con
finalita' sociale;
      d) prestiti a favore di dipendenti in difficolta'  ad  accedere
ai canali ordinari del  credito  bancario  o  che  si  trovino  nella
necessita' di affrontare spese non differibili;
      e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate  dal
servizio sanitario nazionale.
    2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui  al  presente
articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle  disponibilita'  gia'
previste, per le medesime finalita', da precedenti norme di  legge  o
di contratto collettivo nazionale, nonche', per la parte non  coperta
da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei  Fondi  di  cui
agli artt. 63 e 65.
    3. E' confermata la disciplina dell'indennita' di ateneo  di  cui
all'art. 85 del CCNL 16 ottobre 2008.

                               Sezione
          Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione

                              Titolo I
                         RELAZIONI SINDACALI

                              Art. 68.
         Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali

    1. Nelle  amministrazioni  articolate  al  loro  interno  in  una
pluralita' di uffici individuati come autonome sedi  di  elezione  di
RSU, la contrattazione integrativa per gli Enti di ricerca si svolge:
      a) a livello nazionale, tra la delegazione  di  parte  pubblica
dell'Ente, composta dal Presidente o  da  un  suo  delegato,  che  la
presiede,  e  dal  direttore  generale  o  uno  suo  delegato  e   le
organizzazioni  sindacali  nazionali  di  categoria  firmatarie   del
presente CCNL («contrattazione integrativa nazionale»);
      b) a livello  di  uffici  individuati  come  autonome  sedi  di
elezione di RSU, tra il dirigente dell'ufficio o suo delegato, per la
parte datoriale,  nonche'  dai  rappresentanti  delle  organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL e  dalla  RSU,  per  la  parte
sindacale («contrattazione integrativa di sede locale»).
    2. E' esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilita' di
materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1.
    3. Nelle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1,  la
contrattazione integrativa per gli Enti di ricerca si  svolge  presso
un unico livello e sede («contrattazione integrativa di sede unica»),
tra la delegazione datoriale  costituita  dall'amministrazione  ed  i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
CCNL e la RSU.
    4. Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede
unica:
      a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili  per  la
contrattazione integrativa tra le diverse modalita' di utilizzo;
      b) i criteri generali per  l'utilizzazione  delle  risorse  che
confluiscono nel Fondo di cui all'art. 19 del CCNL del 7 aprile 2006;
      c) i  criteri  per  l'attribuzione  dei  premi  correlati  alla
performance;
      d) i criteri generali per le  progressioni  economiche  di  cui
all'art. 53 del CCNL del 21 febbraio 2002;
      e) i criteri per la ripartizione del contingente  dei  permessi
per il diritto allo studio;
      f) i criteri  per  l'attribuzione  delle  indennita'  correlate
all'effettivo svolgimento di attivita' disagiate ovvero pericolose  o
dannose per la salute;
      g) i criteri  per  l'attribuzione  delle  indennita'  correlate
all'effettivo svolgimento di attivita'  comportanti  l'assunzione  di
specifiche responsabilita';
      h) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennita' di cui
all'art. 9, comma 1, lettera a) del CCNL del 21 febbraio 2002;
      i) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per  i
quali  specifiche  leggi  operino  un  rinvio   alla   contrattazione
collettiva;
      j) i criteri generali per l'attivazione  di  piani  di  welfare
integrativo, ai sensi dell'art 96;
      k) le linee di  indirizzo  e  criteri  per  la  garanzia  e  il
miglioramento dell'ambiente di lavoro,  per  gli  interventi  rivolti
alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
      l) le linee di indirizzo e i  criteri  per  l'attuazione  degli
adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili;
      m) i criteri generali per l'individuazione di  fasce  temporali
di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire
una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
      n) la definizione del limite individuale annuo  delle  ore  che
possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 49  del  CCNL
comparto Ricerca 21 febbraio 2002;
      o)   i   riflessi   sulla   qualita'   del   lavoro   e   sulla
professionalita' dei dipendenti delle innovazioni tecnologiche e  dei
processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e  a
supporto dell'Ente;
      p) l'elevazione dei limiti previsti dall'art.  47  del  CCNL  7
ottobre 1996, in merito ai turni effettuabili.
    5. Sono oggetto di contrattazione integrativa di  sede  locale  i
criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito  a  livello
nazionale relativamente alle materie di cui al comma 4,  lettere  c),
k), m), o).
    6. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 6 sono  quelle  di
cui al comma 4, lettere e),k), l), m), n), o), p).
    7. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 7 sono  quelle  di
cui al comma 4, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), j).
    8. Sono oggetto di confronto,  a  livello  nazionale  o  di  sede
unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 1  ed
i soggetti sindacali di cui al comma 3:
      a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;
      b) i criteri generali di priorita' per la  mobilita'  d'ufficio
tra diverse sedi di lavoro dell'amministrazione;
      c)  i  criteri  generali  dei  sistemi  di  valutazione   della
performance;
      d) il trasferimento o il conferimento  di  attivita'  ad  altri
soggetti, pubblici o privati,  ai  sensi  dell'art.  31  del  decreto
legislativo n. 165/2001;
      e) i criteri generali per le progressioni economiche di livello
nell'ambito di ciascuno profilo, di cui all'art. 54 del CCNL  del  21
febbraio 2002.
    9. Sono oggetto di confronto, a livello di  sede  locale,  con  i
soggetti sindacali di cui al comma 1, i  criteri  di  adeguamento  di
quanto definito dall'amministrazione ai sensi del  comma  8,  lettera
a).
    10. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5,  comma  5,
oltre agli esiti del confronto  e  della  contrattazione  integrativa
gia' previsti dal predetto comma:
      a) i regolamenti di  ente  o  istituzione,  limitatamente  alle
parti degli stessi che abbiano riflessi sul rapporto di lavoro;
      b) il piano dei fabbisogni di personale.

                              Titolo II
                         RAPPORTO DI LAVORO

                              Art. 69.
             Commissione per l'ordinamento professionale

    1. Gli obiettivi di pieno riconoscimento della professionalita' e
della qualita' delle prestazioni lavorative dei dipendenti degli enti
di ricerca  richiedono  l'impegno  delle  parti  nel  procedere  alla
revisione del sistema di  classificazione  professionale  al  momento
vigente negli enti di ricerca, che risale al decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 171 del 1991.
    2. Le parti convengono sull'opportunita' di  prevedere  una  fase
istruttoria,  che  consenta  di  acquisire  ed  elaborare  tutti  gli
elementi di conoscenza nella prospettiva di  pervenire  ad  un  nuovo
modello di classificazione,  maggiormente  idoneo  a  valorizzare  le
competenze professionali e ad assicurare una  migliore  gestione  dei
processi lavorativi.
    3. Per realizzare la fase istruttoria  di  cui  al  comma  2,  in
coerenza con le finalita' indicate, e' istituita, entro trenta giorni
dalla sottoscrizione del presente  CCNL,  una  specifica  Commissione
paritetica, presso  l'ARAN,  alla  quale  sono  affidati  i  seguenti
compiti:
      a) analizzare le esigenze connesse ai cambiamenti dei  processi
lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo e  dalle
nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilita'  delle
prestazioni e di valorizzazione delle competenze, anche in  relazione
a quanto previsto dal decreto legislativo n. 218/2016;
      b)  verificare  la  possibilita'   di   rimodulare   l'impianto
classificatorio,  al  fine  di  individuare  un  modello   idoneo   a
consentire una maggiore flessibilita' interna ed  una  gestione  piu'
avanzata dei processi lavorativi;
      c)  verificare  l'adeguatezza  dell'attuale  sistema  anche  in
relazione alla introduzione delle nuove tecnologie e dei processi  di
digitalizzazione, cui e' collegata anche l'eventuale  definizione  di
nuovi  compiti  e  funzioni  e  la  valorizzazione  di  nuove  figure
professionali;
      d) per i ricercatori e tecnologi tenere conto delle funzioni  e
compiti definiti nelle disposizioni di cui al decreto legislativo  n.
218 del 2016  e  dei  principi  contenuti  nella  Carta  Europea  del
Ricercatore e nella Raccomandazione della Commissione Europea dell'11
marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e  il  Codice
di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori  (2005/251/CE),  nonche'
di quanto contenuto nel documento  European  Framework  for  Research
Careers;
      e) analizzare l'attuale modello di progressione economica e  di
livello  e  verificare  la   possibilita'   di   definire   ulteriori
opportunita' di crescita economica per il personale dei  livelli,  in
correlazione  con  la  valutazione  delle  competenze   professionali
acquisite e dell'esperienza professionale maturata;
      f) verificare la possibilita' di operare  una  revisione  degli
schemi di remunerazione correlati alle posizioni di lavoro;
      g) analizzare e  rafforzare  gli  strumenti  per  sostenere  lo
sviluppo delle competenze professionali e  per  riconoscere  su  base
selettiva il loro effettivo accrescimento, anche  in  relazione  allo
sviluppo della qualita'  dei  servizi  e  dell'efficacia  dell'azione
amministrativa;
      h)   prevedere    la    valorizzazione    delle    specificita'
professionali.
    4. La Commissione concludera' i suoi  lavori  entro  il  prossimo
mese di luglio, formulando proposte organiche  alle  parti  negoziali
sui punti indicati al comma 3.

                              Art. 70.
                                Ferie

    1. L'art. 6, comma 15, del CCNL del 21 febbraio  2002,  e'  cosi'
sostituito:
      «15. Le ferie maturate e non godute per  esigenze  di  servizio
sono monetizzabili solo all'atto della  cessazione  del  rapporto  di
lavoro, nei limiti delle vigenti norme  di  legge  e  delle  relative
disposizioni applicative».

                              Art. 71.
                       Ferie e riposi solidali

    1. Su base volontaria ed a titolo gratuito,  il  dipendente  puo'
cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che  abbia  esigenza
di prestare  assistenza  a  figli  minori  che  necessitino  di  cure
costanti, per particolari condizioni di salute:
      a)  le  giornate  di  ferie,  nella   propria   disponibilita',
eccedenti le quattro settimane annuali  di  cui  il  lavoratore  deve
necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del decreto  legislativo
n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20
giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su
cinque giorni e 24  giorni  nel  caso  di  articolazione  dell'orario
settimanale di lavoro su sei giorni;
      b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse.
    2. I dipendenti che si trovino  nelle  condizioni  di  necessita'
considerate nel  comma  1,  possono  presentare  specifica  richiesta
all'Ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo  per
un una misura massima di trenta giorni per ciascuna  domanda,  previa
presentazione di adeguata certificazione,  comprovante  lo  stato  di
necessita' delle cure  in  questione,  rilasciata  esclusivamente  da
idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
    3. Ricevuta la richiesta, l'Ente  rende  tempestivamente  nota  a
tutto   il   personale   l'esigenza,   garantendo   l'anonimato   del
richiedente.
    4. I dipendenti che intendono aderire  alla  richiesta,  su  base
volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di
giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
    5. Nel caso in cui il numero di  giorni  di  ferie  o  di  riposo
offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e'
effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
    6. Nel caso in cui il numero di  giorni  di  ferie  o  di  riposo
offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti  e  le  richieste
siano  plurime,  le  giornate  cedute  sono  distribuite  in   misura
proporzionale tra tutti i richiedenti.
    7. Il dipendente richiedente puo' fruire delle  giornate  cedute,
solo a seguito dell'avvenuta completa  fruizione  delle  giornate  di
ferie o di festivita' soppresse allo stesso  spettanti,  nonche'  dei
permessi di cui all'art. 73 e dei riposi  compensativi  eventualmente
maturati.
    8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al  comma  7,
le ferie e le giornate di riposo rimangono nella  disponibilita'  del
richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato
la cessione. Le ferie e le giornate di  riposo  sono  utilizzati  nel
rispetto delle relative discipline contrattuali.
    9. Ove cessino le condizioni di  necessita'  legittimanti,  prima
della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle  giornate  di
riposo  da  parte   del   richiedente,   i   giorni   tornano   nella
disponibilita'   degli   offerenti,   secondo    un    criterio    di
proporzionalita'.
    10. La presente disciplina ha  carattere  sperimentale  e  potra'
essere  oggetto  di  revisione,  anche  ai  fini  di  una   possibile
estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo
rinnovo contrattuale.

                              Art. 72.
                         Permessi retribuiti

    1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per
i seguenti casi da documentare debitamente:
      a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai  giorni
di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
      b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e
gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1,
commi 36 e 50 della legge n. 76/2016: giorni tre per evento da fruire
entro 7 giorni lavorativi dal decesso.
    2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso  di  quindici
giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono
essere fruiti anche entro 45  giorni  dalla  data  in  cui  e'  stato
contratto il matrimonio.
    3. I permessi dei commi 1 e  2  non  riducono  le  ferie  e  sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
    4. Durante i  predetti  periodi  al  dipendente  spetta  l'intera
retribuzione,  esclusi  i  compensi  per  le  prestazioni  di  lavoro
straordinario,  nonche'  le  indennita'  che  richiedano  l'effettivo
svolgimento della prestazione lavorativa.
    5. Il presente articolo sostituisce l'art. 8, comma 1, secondo  e
terzo alinea e comma 2, del CCNL del 21 febbraio 2002.

                              Art. 73.
Permessi  orari  retribuiti  per  particolari  motivi   personali   o
                              familiari

    1.  Al  dipendente,   possono   essere   concesse,   a   domanda,
compatibilmente con le esigenze  di  servizio,  18  ore  di  permesso
retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari.
    2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
      a) non riducono le ferie;
      b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
      c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio;
      d)  non   possono   essere   fruiti   nella   stessa   giornata
congiuntamente ad  altre  tipologie  di  permessi  fruibili  ad  ore,
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i
riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
      e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la  durata
dell'intera  giornata  lavorativa;  in  tale   ipotesi,   l'incidenza
dell'assenza  sul  monte  ore  a  disposizione  del   dipendente   e'
convenzionalmente pari a sei ore;
      f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno,  dei
permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto  collettivo
nazionale di lavoro.
    3.  Durante  i  predetti  permessi  orari  al  dipendente  spetta
l'intera retribuzione, esclusi  i  compensi  per  le  prestazioni  di
lavoro  straordinario,  nonche'  le  indennita'  che  richiedano   lo
svolgimento della prestazione lavorativa.
    4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede  al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
    5. Il presente articolo sostituisce l'art.  8,  comma  1,  quarto
alinea, del CCNL comparto Ricerca del 21 febbraio 2002.

                              Art. 74.
  Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

    1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni,  a
fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle
ferie e della tredicesima  mensilita'  e  possono  essere  utilizzati
anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
    2. Al fine di  garantire  la  funzionalita'  degli  uffici  e  la
migliore organizzazione dell'attivita', il  dipendente,  che  fruisce
dei  permessi  di  cui  al  comma  1,  predispone,  di   norma,   una
programmazione mensile dei  giorni  in  cui  intende  assentarsi,  da
comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.
    3. In caso di necessita' ed urgenza,  la  relativa  comunicazione
puo' essere presentata nelle 24 ore  precedenti  la  fruizione  dello
stesso e, comunque, non oltre  l'inizio  dell'orario  di  lavoro  del
giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
    4. Il dipendente ha,  altresi',  diritto,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti  da  specifiche  di
legge, con particolare riferimento ai  permessi  per  i  donatori  di
sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della
legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della  legge
4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001
n. 52, nonche' ai permessi e congedi di  cui  all'art.  4,  comma  1,
della legge 53/2000 e dell'art. 1, comma  1,  del  DPR  n.  278/2000,
fermo restando che quanto previsto per  i  permessi  per  lutto  puo'
trovare applicazione in alternativa alle disposizioni di cui all'art.
72, comma 1, lettera b). Le due modalita' di  fruizione  non  possono
essere cumulate nell'anno.
    5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che
fruisce dei permessi di  cui  al  comma  4  comunica  all'ufficio  di
appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un  preavviso  di
tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda
di permesso  puo'  essere  presentata  nelle  24  ore  precedenti  la
fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
    6. Il presente articolo sostituisce  l'art.  8,  comma  1,  primo
alinea e comma 5, del CCNL comparto Ricerca del 21 febbraio 2002.

                              Art. 75.
                      Permessi orari a recupero

    1. Il dipendente, a domanda, puo' assentarsi  dal  lavoro  previa
autorizzazione  del  responsabile  dell'ufficio  presso  cui   presta
servizio. Tali permessi non possono essere di durata  superiore  alla
meta' dell'orario  di  lavoro  giornaliero  e  non  possono  comunque
superare le 36 ore annue.
    2. Per consentire al responsabile  dell'ufficio  di  adottare  le
misure ritenute necessarie per garantire la continuita' del servizio,
la richiesta del permesso deve essere effettuata in  tempo  utile  e,
comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della  giornata  lavorativa,
salvo  casi  di  particolare  urgenza  o  necessita',  valutati   dal
responsabile della struttura.
    3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro
il  mese   successivo,   secondo   le   modalita'   individuate   dal
responsabile;  in  caso  di  mancato  recupero,   si   determina   la
proporzionale decurtazione della retribuzione.
    4. Il presente  articolo  sostituisce  l'art.  50  del  CCNL  del
comparto Ricerca del 21 febbraio 2002.

                              Art. 76.
Assenze  per   l'espletamento   di   visite,   terapie,   prestazioni
                 specialistiche od esami diagnostici

    1.  Ai  dipendenti  sono  riconosciuti  specifici  permessi   per
l'espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  od
esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella
misura massima di 18 ore annuali,  comprensive  anche  dei  tempi  di
percorrenza da e per la sede di lavoro.
    2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per
malattia  ai  fini  del  computo  del  periodo  di  comporto  e  sono
sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
    3. I permessi orari di cui al comma 1:
      a) sono incompatibili con l'utilizzo  nella  medesima  giornata
delle altre tipologie di permessi fruibili  ad  ore,  previsti  dalla
legge e dal presente CCNL,  nonche'  con  i  riposi  compensativi  di
maggiori prestazioni lavorative;
      b) non sono  assoggettati  alla  decurtazione  del  trattamento
economico accessorio prevista per le assenze per malattia  nei  primi
10 giorni.
    4. Ai fini del computo  del  periodo  di  comporto,  sei  ore  di
permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una
intera giornata lavorativa.
    5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche
cumulativamente per la durata  dell'intera  giornata  lavorativa.  In
tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore  a  disposizione
del dipendente viene computata con riferimento all'orario  di  lavoro
che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
    6.  Nel  caso  di  permesso  fruito  su  base   giornaliera,   il
trattamento economico accessorio del lavoratore  e'  sottoposto  alla
medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi
dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
    7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede  al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
    8. La  domanda  di  fruizione  dei  permessi  e'  presentata  dal
dipendente nel rispetto di un termine  di  preavviso  di  almeno  tre
giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la
domanda puo' essere presentata  anche  nelle  24  ore  precedenti  la
fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di  lavoro  del
giorno in cui il dipendente intende fruire del  periodo  di  permesso
giornaliero od orario.
    9. L'assenza per i permessi di cui al  comma  1  e'  giustificata
mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico
o dal personale amministrativo della struttura,  anche  privati,  che
hanno svolto la visita o la prestazione.
    10. L'attestazione e' inoltrata all'Ente dal dipendente oppure e'
trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per  via  telematica,  a
cura del medico o della struttura.
    11.  Nel  caso  di  concomitanza  tra  l'espletamento  di  visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e  la
situazione  di  incapacita'  lavorativa  temporanea  del   dipendente
conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata
alla malattia,  con  la  conseguente  applicazione  della  disciplina
legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico  ed
economico. In tale ipotesi, l'assenza per  malattia  e'  giustificata
mediante:
      a) attestazione di malattia del medico curante individuato,  in
base  a  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,   comunicata
all'Ente  secondo  le  modalita'  ordinariamente  previste  in   tale
ipotesi;
      b)  attestazione,  redatta   dal   medico   o   dal   personale
amministrativo della struttura, anche privati, che  hanno  svolto  la
visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.
    12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in  cui
l'incapacita' lavorativa  e'  determinata  dalle  caratteristiche  di
esecuzione e di impegno organico delle visite  specialistiche,  degli
accertamenti,  esami  diagnostici  e/o  delle  terapie,  la  relativa
assenza e' imputata alla malattia, con  la  conseguente  applicazione
della  disciplina  legale  e  contrattuale  in  ordine  al   relativo
trattamento  giuridico  ed  economico.  In  tale  caso  l'assenza  e'
giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lettera b).
    13.  Nell'ipotesi  di  controllo  medico  legale,  l'assenza  dal
domicilio e' giustificata dall'attestazione  di  presenza  presso  la
struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.
    14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte,
debbano  sottoporsi  periodicamente,  anche  per  lunghi  periodi,  a
terapie comportanti incapacita' al lavoro,  e'  sufficiente  un'unica
certificazione, anche cartacea, del medico  curante  che  attesti  la
necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita'
lavorativa,  secondo  cicli  o  calendari  stabiliti.  I   lavoratori
interessati producono tale certificazione all'Ente prima  dell'inizio
della  terapia,  fornendo  il  calendario,  ove  previsto.   A   tale
certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza,  ai
sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione  delle
terapie nelle giornate previste, nonche' il fatto che la  prestazione
e' somministrata  nell'ambito  del  ciclo  o  calendario  di  terapie
prescritto dal medico.
    15. Resta  ferma  la  possibilita'  per  il  dipendente,  per  le
finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi  di
cui al presente articolo, anche dei permessi orari  a  recupero,  dei
permessi per motivi familiari e personali,  dei  riposi  connessi  al
conto ore individuale, dei riposi compensativi per le prestazioni  di
lavoro  straordinario,  secondo  la  disciplina   prevista   per   il
trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente  CCNL
o dai precedenti CCNL relativi al comparto Ricerca.

                              Art. 77.
                Aspettativa per dottorato di ricerca

    1. L'art 13, comma 1,  del  CCNL  del  comparto  Ricerca  del  21
febbraio 2002 e' cosi' sostituito:
      «1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi  ai
corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13  agosto  1984,
n. 476 oppure che usufruiscano delle borse  di  studio  di  cui  alla
legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati,  a  domanda,
compatibilmente con le  esigenze  di  servizio,  in  aspettativa  per
motivi di studio senza assegni per tutto il  periodo  di  durata  del
corso o della  borsa  nel  rispetto  delle  disposizioni  legislative
vigenti, fatta salva l'applicazione dell'art. 2 della citata legge n.
476/1984 e s.m.i.».

                              Art. 78.
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza

    1. In relazione a quanto previsto  dall'art.  33,  comma  6,  del
decreto legislativo n. 165/2001, conclusa  la  procedura  di  cui  ai
commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo  scopo  di  facilitare  il
passaggio diretto del personale  dichiarato  in  eccedenza  ad  altre
amministrazioni  del  comparto  e  di  evitare  il  collocamento   in
disponibilita'  del  personale  che  non  sia   possibile   impiegare
diversamente  nell'ambito  dell'ente  di  appartenenza,  quest'ultimo
comunica anche a tutte le amministrazioni  in  ambito  nazionale,  in
aggiunta a  quelle  regionali  gia'  previste  dal  citato  comma  5,
l'elenco del personale in eccedenza distinto per area o  categoria  e
profilo  professionale,  richiedendo  la   loro   disponibilita'   al
passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
    2. Le amministrazioni destinatarie  della  richiesta  di  cui  al
comma 1, qualora interessate, comunicano, entro il termine di  trenta
giorni, l'entita' dei posti, per area o categoria e profilo,  vacanti
nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto  conto  della
programmazione  dei  fabbisogni,  sussiste  l'assenso  al   passaggio
diretto del personale in eccedenza.
    3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza
che  possono  indicare  le  relative  preferenze   e   chiederne   le
conseguenti  assegnazioni,  con  la   specificazione   di   eventuali
priorita'; l'amministrazione dispone  i  trasferimenti  nei  quindici
giorni successivi alla richiesta.
    4. Qualora si renda necessaria una selezione tra  piu'  aspiranti
allo  stesso  posto,  l'amministrazione  di  provenienza  forma   una
graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
      dipendenti portatori di handicap;
      dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare;
      situazione di famiglia,  privilegiando  il  maggior  numero  di
familiari a carico o i dipendenti con figli di eta' inferiore  a  tre
anni che hanno diritto al congedo parentale;
      maggiore   anzianita'    lavorativa    presso    la    pubblica
amministrazione;
      particolari condizioni di salute del lavoratore, dei  familiari
e dei conviventi stabili ai sensi degli articoli 36 e 50 della  legge
n. 76 del 2016;
      presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
    5. Possono essere previste specifiche iniziative di formazione  e
riqualificazione:
      a) da  parte  delle  amministrazioni  riceventi,  d'intesa  con
queste ultime, al fine  di  favorire  l'integrazione  dei  dipendenti
trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche  in  relazione  al
sistema di classificazione professionale presso le stesse vigente;
      b) successivamente al collocamento in disponibilita'  ai  sensi
dell'art. 33, comma 7, al fine  di  favorire  la  ricollocazione  dei
dipendenti,  anche  in  attuazione  dell'art.  34-bis   del   decreto
legislativo n. 165/2001.
    6. Tale articolo sostituisce  l'art.  32-bis  del  CCNL  comparto
ricerca del 21 febbraio 2002.

                              Art. 79.
   Integrazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro

    1. All'art. 48 del CCNL del 21 febbraio 2002, dopo il comma 5, e'
aggiunto il seguente:
      «6. Qualora sia necessario prestare temporaneamente l'attivita'
lavorativa, debitamente  autorizzata,  al  di  fuori  della  sede  di
lavoro, per esigenze di servizio o per la tipologia  di  prestazione,
il tempo di andata e ritorno per  recarsi  dalla  sede  al  luogo  di
svolgimento dell'attivita' e' da considerarsi  a  tutti  gli  effetti
orario di lavoro».

                             Titolo III
                       RICERCATORI E TECNOLOGI

                              Art. 80.
                       Ricercatori e tecnologi

    1. Le parti,  nel  confermare  il  ruolo  strategico  svolto  dai
ricercatori a livello nazionale ed europeo, ribadiscono  l'importanza
dei principi sanciti nel decreto legislativo n. 218 del 2016 e  nella
Carta  europea  del  ricercatore,  in  quanto  diretti   a   favorire
l'accrescimento dei sistemi di ricerca, ad incentivare i processi  di
innovazione degli stessi e ad incrementare la loro  competitivita'  a
livello internazionale.
    2. In particolare la parti concordano che l'emanazione del citato
decreto n. 218 del 2016 rappresenta  un  significativo  passo  avanti
nell'ottica del riconoscimento della professionalita' dei ricercatori
e dei tecnologi, in quanto fissa i principi e le  regole  finalizzati
alla ulteriore evoluzione dei modelli organizzativi che  tenga  conto
del rafforzamento dell'attivita' progettuale e  di  ricerca  e  della
responsabilita' orientata al  risultato  e  della  valorizzazione  di
competenze professionali elevate e specialistiche, nel  quadro  della
razionalizzazione delle risorse, in coerenza con i  vincoli  previsti
dalle disposizioni legislative vigente.
    3.  I  ricercatori  e  i  tecnologi  costituiscono  una   risorsa
fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli  enti  e,  in
tale ottica, rappresentano figure professionali dotate di autonomia e
responsabilita' nell'espletamento della loro  attivita'  di  ricerca,
fermo restando il rispetto della potesta' regolamentare degli enti.
    4. Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  n)  del  decreto
legislativo n. 218 del 2016, gli enti  assicurano  ai  ricercatori  e
tecnologi la rappresentanza elettiva nei propri organi scientifici  e
di governo.
    5. In applicazione del decreto legislativo n. 165/2001, art.  15,
comma 2,  il  personale  ricercatore  e  tecnologo  non  puo'  essere
gerarchicamente subordinato alla dirigenza di  cui  all'art.  19  del
citato decreto legislativo per quanto  attiene  alla  gestione  della
ricerca o delle attivita' tecnico-scientifiche.
    6. Il presente articolo sostituisce l'art. 12  del  CCNL  del  13
maggio 2009.

                              Art. 81.
                         Principi e diritti

    1. Gli enti, nella definizione dei propri statuti attuano  quanto
previsto nell'art. 2, comma 1 del  decreto  legislativo  n.  218  del
2016, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle ricerche,
la condivisione delle conoscenze e l'attuazione delle  diverse  forme
di mobilita', geografica intersettoriale e tra enti di ricerca,  allo
scopo  di  facilitare  l'interscambio  e  la  cooperazione   tra   le
istituzioni scientifiche, assicurando la sostenibilita'  della  spesa
con gli equilibri di bilancio.
    2. Il ricercatore o tecnologo ha diritto di  essere  qualificato,
tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col
titolo corrispondente al livello e profilo  professionale  rivestito.
Egli puo' usare tale titolo anche nella vita privata.
    3.  Il  ricercatore  o  tecnologo  ha  diritto,  singolarmente  o
nell'ambito del gruppo all'uopo costituito,  alla  titolarita'  della
ricerca o dei progetti proposti e, se approvati, al loro affidamento,
salve diverse motivate esigenze di tipo organizzativo che,  comunque,
salvaguardino i diritti del proponente.
    4. Gli enti promuovono e supportano le iniziative di  ricercatori
e tecnologi finalizzate ad acquisire  finanziamenti  di  progetti  di
ricerca da parte di Amministrazioni  dello  Stato,  enti  pubblici  o
privati o istituzioni internazionali, quando esse sono  coerenti  con
la propria programmazione della ricerca.
    5. Ai sensi dell'art. 11, comma 5 del decreto legislativo n.  218
del 2016, gli enti adottano specifiche misure dirette a facilitare la
portabilita' dei progetti di ricerca,  consentendo  che  in  caso  di
cambiamento di ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori  e
tecnologi, responsabili di progetti finanziati  da  soggetti  diversi
dall'ente di appartenenza, conservino la titolarita' dei  progetti  e
dei relativi finanziamenti, ove  scientificamente  possibile,  previo
accordo dell'istituzione ricevente e del committente di ricerca.
    6. Gli enti  favoriscono,  nell'ambito  della  propria  attivita'
istituzionale,  la  collaborazione  di  ricercatori  e  tecnologi   a
progetti di ricerca promossi da  Amministrazioni  dello  Stato,  enti
pubblici o privati o istituzioni internazionali, qualora  essi  siano
coerenti con la propria programmazione della ricerca.
    7. Il ricercatore o tecnologo ha diritto ad  essere  riconosciuto
autore  delle  ricerche  svolte.  Alla  pubblicazione  dei   relativi
risultati, di norma, provvedono gli enti di  appartenenza  sostenendo
le relative spese. Qualora l'ente comunichi di non essere interessato
alla  pubblicazione,  o  in  ogni  caso  decorsi   due   mesi   dalla
comunicazione dei risultati della ricerca  senza  che  sia  pervenuta
alcuna comunicazione da parte dell'ente circa  il  proprio  interesse
alla pubblicazione stessa, l'autore puo' pubblicare  il  lavoro  come
ricerca propria, fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza.
    8. Il ricercatore  o  tecnologo  ha  diritto  alla  tutela  della
proprieta' intellettuale e al riconoscimento della  paternita'  delle
invenzioni conseguenti la propria attivita' di ricerca, scientifica e
tecnologica.
    9. Ai sensi del decreto legislativo n. 218  del  2016,  gli  enti
promuovono, nei limiti delle risorse economiche disponibili, adeguati
interventi formativi di aggiornamento e di perfezionamento,  coerenti
con gli obiettivi istituzionali dell'ente di appartenenza  e  con  il
Piano triennale di attivita' dell'ente  medesimo,  al  fine  di  dare
ulteriore impulso  all'evoluzione  professionale  dei  ricercatori  e
tecnologi mediante l'incremento delle loro conoscenze  e  competenze,
secondo quanto previsto dall'art. 61 del CCNL del 21 febbraio 2002.
    10. Gli enti riconoscono il merito e la  capacita'  professionale
dei ricercatori e tecnologi, mediante gli strumenti di valorizzazione
delle competenze acquisite e dei risultati  raggiunti  nell'attivita'
di ricerca, previsti dal decreto legislativo n. 218 del 2016.
    11. Ai fini del corretto  svolgimento  della  loro  attivita',  i
ricercatori e tecnologi rispettano quanto previsto dall'art. 2, comma
2, del decreto legislativo n. 218 del 2016.
    12. Il presente articolo sostituisce l'art. 60 del  CCNL  del  21
febbraio 2002.

                              Art. 82.
                 Disposizioni in materia di rapporto
                di lavoro dei ricercatori e tecnologi

    1. In relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  11  del  decreto
legislativo n. 218 del  2016,  ai  ricercatori  e  tecnologi  possono
essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica
e tecnologica, allo scopo di recarsi  presso  istituti  o  laboratori
esteri, nonche' presso le istituzioni internazionali  e  comunitarie,
fino ad un massimo di cinque anni ogni dieci  anni  di  servizio.  Il
congedo e' concesso dal  presidente  dell'ente  di  appartenenza,  su
motivata richiesta dell'interessato. Il ricercatore e il tecnologo in
congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora  l'istituzione
ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per  cento
del trattamento forfetario di missione presso la stessa  Istituzione.
In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell'ente di
appartenenza  le  rispettive  quote  dei   contributi   previdenziali
previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
    2.  I  congedi  di  cui  al  comma  1  sono  concessi   dall'ente
interessato  tenuto  conto  delle  esigenze  di  funzionalita'  e  di
collaborazione internazionale, nonche' dell'attinenza della richiesta
al programma nazionale di ricerca e al piano triennale  di  attivita'
dell'ente medesimo.
    3. All'art. 58, comma 1, del CCNL del 21 febbraio 2002 le  parole
«nel trimestre» sono sostituite dalle parole «nel quadrimestre».

                              Titolo IV
             TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO

                              Art. 83.
               Contratto di lavoro a tempo determinato

    1. Gli enti di ricerca possono  stipulare  contratti  individuali
per l'assunzione di  personale  a  tempo  determinato,  nel  rispetto
dell'art. 36  del  decreto  legislativo  n.  165/2001  e,  in  quanto
compatibili, degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo  n.
81/2015,  nonche'  dei  vincoli  finanziari  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge in materia.
    2. I contratti a termine hanno la  durata  massima  di  trentasei
mesi e tra un contratto e quello successivo e' previsto un intervallo
di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza  di  un  contratto  di
durata fino a sei mesi ovvero almeno  venti  giorni,  dalla  data  di
scadenza di un contratto  di  durata  superiore  a  sei  mesi,  fermo
restando quanto previsto per le attivita' stagionali.
    3. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto
in via esclusiva lo svolgimento di attivita' di  ricerca  scientifica
possono avere una durata pari a quella del  progetto  di  ricerca  al
quale si riferiscono.
    4. Il numero massimo  di  contratti  a  tempo  determinato  e  di
contratti  di  somministrazione  a  tempo  determinato  stipulati  da
ciascun ente complessivamente non puo' superare il tetto annuale  del
20% del personale a tempo indeterminato in  servizio  al  1°  gennaio
dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei  decimali  all'unita'
superiore  qualora  esso  sia  uguale  o  superiore  a  0,5.  Per  le
amministrazioni che occupano fino a 5 dipendenti e' sempre  possibile
la stipulazione di un contratto a  tempo  determinato.  Nel  caso  di
inizio di attivita' in  corso  di  anno,  il  limite  percentuale  si
computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato  in  servizio
al momento dell'assunzione.
    5. Il limite percentuale di  cui  al  comma  4  non  si  applica,
inoltre, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto  legislativo  n.
81/2015, ai contratti di lavoro a  tempo  determinato  stipulati  tra
istituti  pubblici  di  ricerca  e  lavoratori  chiamati  a  svolgere
attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o  tecnologica,  di
assistenza tecnica o di coordinamento e direzione  della  stessa.  Le
ulteriori  ipotesi  di  contratto  a  tempo  determinato  esenti   da
limitazioni quantitative, oltre  a  quelle  individuate  dal  decreto
legislativo n. 81/2015, sono:
      a) attivazione di nuovi servizi o  attuazione  di  processi  di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
      b)  particolari  necessita'   di   amministrazioni   di   nuova
istituzione;
      c) introduzione di nuove tecnologie che comportino  cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui  fabbisogni  di  personale  e
sulle professionalita';
      d) necessita' correlate a progetti di ricerca  che  beneficiano
di  finanziamenti  esterni,  anche  per  le  attivita'  di   supporto
amministrativo.
    6. Gli enti di ricerca disciplinano, con gli  atti  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art.  35
del decreto legislativo  n.  165/2001,  le  procedure  selettive  per
l'assunzione  di  personale  con  contratto   di   lavoro   a   tempo
determinato, tenuto conto della  programmazione  dei  fabbisogni  del
personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
dell'art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
    7. Nell'ambito delle esigenze  straordinarie  o  temporanee  sono
ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di  personale  con
contratto di lavoro a termine:
      a)  sostituzione  di  personale  assente   con   diritto   alla
conservazione del posto, ivi compreso il personale  che  fruisce  dei
congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della  legge  n.  53/2000;  nei
casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro  programmate,
con l'esclusione delle ipotesi  di  sciopero,  l'assunzione  a  tempo
determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni  al  fine  di
assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
      b)  sostituzione  di  personale  assente   per   gravidanza   e
puerperio,  nelle  ipotesi  di  congedo  di  maternita',  di  congedo
parentale, di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio,
di cui agli articoli 16, 17, 32  e  47  del  decreto  legislativo  n.
151/2001; in tali casi l'assunzione a tempo determinato puo' avvenire
anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione.
    8. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 7, l'ente  puo'
procedere ad assunzioni a termine  anche  per  lo  svolgimento  delle
mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato
a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di  mansioni
superiori ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 a
quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla  conservazione
del posto.
    9. Nei casi di cui alle  lettere  a)  e  b),  del  comma  7,  nel
contratto individuale e' specificata  per  iscritto  la  causa  della
sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi
per  tale  non  solo  il  dipendente   assente   con   diritto   alla
conservazione  del  posto,  ma  anche  l'altro  dipendente  di  fatto
sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 8. La
durata del contratto puo' comprendere anche periodi di  affiancamento
necessari per il passaggio delle consegne.
    10. L'assunzione con contratto a tempo determinato puo'  avvenire
a tempo pieno ovvero a tempo parziale.
    11. Il rapporto  di  lavoro  si  risolve  automaticamente,  senza
diritto  al  preavviso,  alla  scadenza  del  termine  indicato   nel
contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il  rientro
in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a  tempo
determinato stipulato per ragioni sostitutive.
    12. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del  decreto  legislativo  n.
81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per
le attivita' stagionali, nel caso  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato intercorsi tra lo stesso datore di  lavoro  e  lo  stesso
lavoratore, per effetto di una successione di contratti,  riguardanti
lo  svolgimento  di  mansioni  del  medesimo  profilo,  e'  possibile
derogare alla durata massima di trentasei mesi di  cui  al  comma  2.
Tale deroga non puo' superare i dodici mesi  e  puo'  essere  attuata
esclusivamente nei seguenti casi:
      a) attivazione di nuovi servizi o  attuazione  di  processi  di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
      b)  particolari  necessita'   di   amministrazioni   di   nuova
istituzione;
      c) introduzione di nuove tecnologie che comportino  cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui  fabbisogni  di  personale  e
sulle professionalita';
      d) prosecuzione di  un  significativo  progetto  di  ricerca  e
sviluppo;
      e) rinnovo o proroga di un contributo finanziario.
    13. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del  decreto  legislativo  n.
81/2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi  di  cui
al comma 12, l'intervallo tra un  contratto  a  tempo  determinato  e
l'altro,  nell'ipotesi  di  successione  di  contratti,  puo'  essere
ridotto a cinque giorni per i contratti di  durata  inferiore  a  sei
mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi.
    14. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,  ai  sensi
dell'art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001.
    15. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi  i  casi
di esclusione previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 81 del
2015.
    16. Il presente articolo sostituisce l'art. 24 del CCNL 13 maggio
2009, l'art. 5 del 7 aprile 2002 e l'art. 20  del  CCNL  21  febbraio
2002.

                              Art. 84.
Trattamento economico-normativo del personale con contratto  a  tempo
                             determinato

    1. Al  personale  assunto  a  tempo  determinato  si  applica  il
trattamento  economico  e  normativo  previsto  dalla  contrattazione
collettiva vigente per il personale assunto  a  tempo  indeterminato,
compatibilmente con la natura  del  contratto  a  termine  e  con  le
precisazioni seguenti e dei successivi commi:
      a) le ferie maturano in proporzione alla  durata  del  servizio
prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori  assunti
per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.
6, comma 3 del CCNL del 21 febbraio 2002; nel caso  in  cui,  tenendo
conto della durata di precedenti contratti a  tempo  indeterminato  o
determinato   comunque   gia'   intervenuti,    anche    con    altre
amministrazioni,  pure  di  diverso  comparto,  il  lavoratore  abbia
comunque prestato servizio per piu' di tre anni, le  ferie  maturano,
in proporzione al servizio  prestato,  entro  il  limite  annuale  di
ventotto o trentadue giorni, stabilito dal citato art. 6,  a  seconda
dell'articolazione dell'orario di lavoro rispettivamente su cinque  o
su sei giorni;
      b) in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro,
fermi restando - in quanto compatibili - i  criteri  stabiliti  dagli
articoli 17 e 18 del CCNL del 21 febbraio 2002, si applica  l'art.  5
del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638,  ai  fini  della
determinazione del periodo  in  cui  e'  corrisposto  il  trattamento
economico; i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero
e quelli nei quali  spetta  il  trattamento  ridotto  sono  stabiliti
secondo  i  criteri  di  cui   al   citato   art.   17,   in   misura
proporzionalmente rapportata al periodo  in  cui  e'  corrisposto  il
trattamento economico come sopra determinato, salvo che non si tratti
di periodo di assenza  inferiore  a  due  mesi,  caso  nel  quale  il
trattamento economico e' corrisposto comunque in  misura  intera;  il
trattamento economico non  puo'  comunque  essere  erogato  oltre  la
cessazione del rapporto di lavoro;
      c) il periodo di conservazione del posto e'  pari  alla  durata
del contratto e non puo' in ogni caso  superare  il  termine  massimo
fissato dal citato art. 17;
      d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un massimo di quindici giorni complessivi e  permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 72, comma 2;
      e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata
non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali
proroghe, oltre ai permessi di cui alla lettera  d),  possono  essere
concessi i seguenti permessi:
        permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di  cui
all'art. 73;
        permessi per esami o concorsi, di cui all'art. 72,  comma  1,
lettera a);
        permessi  per  visite  specialistiche,  esami  e  prestazioni
diagnostiche, di cui  all'art.  76  (Assenze  per  l'espletamento  di
visite specialistiche);
        permessi per lutto di cui, all'art. 72 (Permessi retribuiti),
comma 1, lettera b);
      f) il numero massimo annuale dei permessi di cui  alla  lettera
e) deve essere riproporzionato in  relazione  alla  durata  temporale
nell'anno del contratto  a  termine  stipulato,  salvo  il  caso  dei
permessi per lutto; l'eventuale  frazione  di  unita'  derivante  dal
riproporzionamento e' arrotondata all'unita'  superiore,  qualora  la
stessa sia uguale o superiore a 0,5;
      g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di  assenza
dal lavoro stabilite  da  specifiche  disposizioni  di  legge  per  i
lavoratori dipendenti,  compresa  la  legge  n.  53/2000,  anche  con
riferimento ai permessi per lutto, ivi inclusi, nei casi di  rapporto
di durata inferiore a sei mesi.
    2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in  relazione  alla
durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad  un
periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 4 del CCNL  del  7
aprile 2006, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di
durata fino a sei mesi e di quattro settimane per  quelli  di  durata
superiore. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  citato  art.  4,  in
qualunque momento del periodo di prova,  ciascuna  delle  parti  puo'
recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso  ne'  di  indennita'
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
nel  richiamato  articolo.  Il  recesso  opera  dal   momento   della
comunicazione alla controparte e ove posto in essere  dall'ente  deve
essere motivato.
    3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del  rapporto  a
termine non sia possibile applicare il comma 5 dell'art. 3  del  CCNL
del  7  aprile  2006,  il  contratto  e'  stipulato  con  riserva  di
acquisizione dei documenti prescritti dalla  normativa  vigente.  Nel
caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto  o  che
non risulti in possesso dei requisiti previsti per  l'assunzione,  il
rapporto e'  risolto  con  effetto  immediato,  salva  l'applicazione
dell'art. 2126 del codice civile.
    4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione
del rapporto  con  preavviso  o  con  corresponsione  dell'indennita'
sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti  dal  comma
11 dell'art. 83 e al comma 2 del presente articolo, per  il  rapporto
di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso e'  fissato  in
un  giorno  per  ogni  periodo   di   lavoro   di   quindici   giorni
contrattualmente stabilito e, comunque, non puo'  superare  i  trenta
giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore  all'anno.  In
caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla meta',
con arrotondamento all'unita' superiore  dell'eventuale  frazione  di
unita' derivante dal computo.
    5. I periodi di  assunzione  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato, sono adeguatamente valutati, nell'ambito delle procedure
di reclutamento della stessa  o  di  altra  amministrazione  o  ente,
secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi
ed alla corrispondenza tra la professionalita' richiesta nei posti da
coprire ed l'esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine.
    6. Gli enti assicurano ai lavoratori  assunti  con  contratto  di
lavoro a tempo determinato interventi informativi  e  formativi,  con
riferimento sia alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro, secondo le previsioni del decreto legislativo n.  81/2015,
sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati
all'esperienza lavorativa,  alla  tipologia  dell'attivita'  ed  alla
durata del contratto.
    7. In caso di assunzione a  tempo  indeterminato,  i  periodi  di
lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente
presso il medesimo ente, con mansioni del medesimo profilo e  area  o
categoria di inquadramento,  concorrono  a  determinare  l'anzianita'
lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di  determinati
istituti contrattuali.
    8. Il presente articolo sostituisce l'art. 20  del  CCNL  del  21
febbraio 2002.

                              Art. 85.
                    Contratto di somministrazione

    1. Gli enti possono stipulare contratti  di  somministrazione  di
lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e
seguenti del decreto legislativo n. 81/2015, per soddisfare  esigenze
temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del  decreto
legislativo n. 165/2001.
    2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo  determinato
sono stipulati entro il limite di cui all'art. 83 (Contratto a  tempo
determinato), comma 3 e nel rispetto dei vincoli finanziari  previsti
dalla vigenti disposizioni di legge in materia.
    3. Il ricorso al lavoro somministrato non e'  consentito  per  il
personale che esercita attivita' di vigilanza nonche' per  i  profili
dell'VIII livello.
    4.  I  lavoratori  somministrati,   qualora   contribuiscano   al
raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano  attivita'  per
le  quali  sono  previste  specifiche  indennita',  hanno  titolo   a
partecipare  all'erogazione  dei  connessi   trattamenti   accessori,
secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I  relativi
oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per  il  progetto  di
attivazione dei contratti di somministrazione  a  tempo  determinato,
nel  rispetto  dei  vincoli   finanziari   previsti   dalle   vigenti
disposizioni di legge in materia.
    5. L'ente comunica tempestivamente al  somministratore,  titolare
del potere disciplinare nei confronti dei  lavoratori  somministrati,
le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da  contestare  al
lavoratore  somministrato,  ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  n.
300/1970.
    6.  Gli  enti  sono   tenuti,   nei   riguardi   dei   lavoratori
somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni  e  gli
interventi  di  formazione  relativi  alla  sicurezza  e  prevenzione
previsti dal decreto  legislativo  n.  81/2015,  in  particolare  per
quanto concerne i rischi specifici connessi all'attivita'  lavorativa
in cui saranno impegnati.
    7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso
le  amministrazioni  utilizzatrici,  i  diritti  di  liberta'  e   di
attivita' sindacale  previsti  dalla  legge  n.  300/1970  e  possono
partecipare alle assemblee del personale dipendente.
    8. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui  all'art.  9  del
presente CCNL sono fornite informazioni sul numero e sui  motivi  dei
contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi,
sulla durata degli stessi, sul numero  e  sui  profili  professionali
interessati.

                              Titolo V
                    TRATTAMENTO ECONOMICO RICERCA

                              Art. 86.
                 Incrementi degli stipendi tabellari

    1. Gli stipendi tabellari, come previsti  dall'art.  2  del  CCNL
ricerca 13 maggio  2009,  sono  incrementati  degli  importi  mensili
lordi, per tredici mensilita', indicati nelle allegate tabella A3.1 e
A3.2, con le decorrenze ivi stabilite.
    2. Gli importi annui lordi degli stipendi  tabellari,  risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e  con
le decorrenze stabilite dall'allegata tabella B3.1 e B3.2.
    3. A decorrere  dal  1°  aprile  2018,  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale  riconosciuta  con  decorrenza  2010  cessa  di   essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed  e'  conglobata  nello
stipendio tabellare, come indicato nell'allegata tabella C3.1 e C3.2.

                              Art. 87.
                     Effetti dei nuovi stipendi

    1. Salvo  diversa  previsione  del  CCNL,  gli  incrementi  dello
stipendio tabellare previsti dall'art. 86 (Incrementi degli  stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle  singole  decorrenze,  su  tutti  gli
istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
    2. I benefici economici risultanti dalla  applicazione  dell'art.
86 (Incrementi degli  stipendi  tabellari)  sono  computati  ai  fini
previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti  dalle  tabelle  A3,  nei  confronti  del  personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del  presente  contratto.  Agli  effetti  dell'indennita'  di
anzianita' o altri analoghi trattamenti, nonche' del  trattamento  di
fine  rapporto,   dell'indennita'   sostitutiva   del   preavviso   e
dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art.  2122  del  codice
civile, si  considerano  solo  gli  aumenti  maturati  alla  data  di
cessazione del rapporto di lavoro.
    3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni  che
hanno operato il conglobamento dell'indennita'  integrativa  speciale
nello stipendio tabellare.

                              Art. 88.
                        Elemento perequativo

    1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui
all'art. 86 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale  gia'
destinatario delle misure di cui  all'art.  1,  comma  12,  legge  23
dicembre 2014, n. 190,  nonche'  del  maggiore  impatto  sui  livelli
retributivi piu' bassi delle misure di  contenimento  della  dinamica
retributiva, e' riconosciuto al personale  individuato  nell'allegata
tabella D3 e nelle  misure  ivi  indicate,  un  elemento  perequativo
mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio nel  periodo  1°
marzo 2018-31 dicembre 2018. La frazione di mese superiore a quindici
giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non  si
tiene conto delle frazioni di mese  uguali  o  inferiori  a  quindici
giorni e dei mesi nei quali non e' corrisposto lo stipendio tabellare
per  aspettative  o  congedi  non  retribuiti  o   altre   cause   di
interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
    2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non e' computato agli
effetti dell'art. 87 (Effetti dei nuovi stipendi), comma  2,  secondo
periodo ed e' corrisposto con cadenza mensile, analogamente a  quanto
previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1° marzo  2018-31
dicembre 2018.
    3. Per i lavoratori in part-time, l'importo e' riproporzionato in
relazione al loro  ridotto  orario  contrattuale.  Detto  importo  e'
analogamente riproporzionato  in  tutti  i  casi  di  interruzione  o
sospensione  della   prestazione   lavorativa   che   comportino   la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.

                              Art. 89.
              Ulteriori disposizioni di parte economica

    1. Le indennita' di cui al presente comma sono confermate secondo
le discipline previste nei precedenti CCNL e sono  incrementate  come
di seguito indicato:
      a) l'indennita' di ente di cui all'art. 6, comma  2,  del  CCNL
del 13 maggio 2009 e' incrementata con la decorrenza e degli  importi
lordi annuali indicati nell'allegata tabella E2.1;
      b) l'indennita' di valorizzazione professionale di cui all'art.
15 del CCNL del 13 maggio 2009 e' incrementata con  la  decorrenza  e
degli importi lordi per  tredici  mensilita'  indicati  nell'allegata
tabella E2.2.
    2. La tabella C allegata al CCNL normativo 2006-2009 ed economico
2006-2007, sottoscritto il 13 maggio 2009, relativa alle progressioni
economiche disciplinate dall'art. 53 del CCNL del 21  febbraio  2002,
e' integrata con la previsione di una ulteriore  posizione  economica
denominata «Posizione economica Super IV» di importo pari a quello di
ciascuno dei differenziali  retributivi  gia'  previsti  per  ciascun
profilo.  Le  progressioni  economiche  di  cui  al  presente  comma,
compresa la nuova  «Posizione  economica  Super  IV»,  continuano  ad
essere  corrisposte  a  carico  delle  risorse  per  il   trattamento
accessorio di  cui  all'art.  10  del  CCNL  normativo  2006-2009  ed
economico 2006-2007, sottoscritto il 13 maggio 2009.

                              Art. 90.
           Fondo per le progressioni economiche di livello

    1. A decorrere dal 2018, e' istituito, presso  ciascun  ente,  il
Fondo per le  progressioni  economiche  di  livello  nell'ambito  dei
profili IV-VIII.
    2. Il fondo di cui al comma  1  e'  costituito  con  le  seguenti
risorse finanziarie certe e stabili gia' previste dai precedenti CCNL
del comparto ricerca:
      a) risorse di cui all'art. 54, comma 3 del CCNL del 21 febbraio
2002;
      b) risorse di cui all'art. 8, comma 5 del  CCNL  del  7  aprile
2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003),
alle condizioni ivi previste;
      c) risorse di cui all'art. 5, comma 3 del  CCNL  del  7  aprile
2006 (biennio economico 2004-2005).
    3. Le risorse di cui al comma 2 confluiscono nel nuovo  fondo  al
netto di quelle eventualmente gia'  utilizzate  per  le  progressioni
economiche di cui all'art. 53 del CCNL del 21 febbraio 2002.
    4. Il fondo di cui al presente  articolo  e'  utilizzato  per  il
finanziamento delle progressioni economiche di livello nell'ambito di
ciascun profilo.
    5. Le risorse del fondo di cui al presente articolo  utilizzabili
di anno in anno, per nuove progressioni economiche di  livello,  sono
pari alle disponibilita' complessive calcolate ai sensi dei commi 2 e
3,  al  netto  delle  somme  gia'  utilizzate  per  le   progressioni
economiche di livello di cui all'art. 54 del CCNL  21  febbraio  2002
relative ad anni precedenti e  con  recupero  delle  risorse  che  si
rendano nuovamente  disponibili  per  effetto  della  cessazione  del
personale beneficiario.

                              Titolo VI
                      TRATTAMENTO ECONOMICO ASI

                              Art. 91.
                 Incrementi degli stipendi tabellari

    1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 2 del CCNL ASI
4 agosto 2010, sono incrementati degli  importi  mensili  lordi,  per
tredici mensilita', indicati nelle allegate tabelle A4.1 e A4.2,  con
le decorrenze ivi stabilite.
    2. Gli importi annui lordi degli stipendi  tabellari,  risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e  con
le decorrenze stabilite dalle allegate tabelle B4.1 e B4.2.
    3. A decorrere  dal  1°  aprile  2018,  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale  riconosciuta  con  decorrenza  2010  cessa  di   essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed  e'  conglobata  nello
stipendio tabellare, come indicato  nelle  allegate  tabelle  C4.1  e
C4.2.

                              Art. 92.
                     Effetti dei nuovi stipendi

    1. Salvo  diversa  previsione  del  CCNL,  gli  incrementi  dello
stipendio tabellare previsti dall'art. 91 (Incrementi degli  stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle  singole  decorrenze,  su  tutti  gli
istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
    2. I benefici economici risultanti dalla  applicazione  dell'art.
91 (Incrementi degli  stipendi  tabellari)  sono  computati  ai  fini
previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti  dalle  tabelle  A4,  nei  confronti  del  personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del  presente  contratto.  Agli  effetti  dell'indennita'  di
anzianita' o altri analoghi trattamenti, nonche' del  trattamento  di
fine  rapporto,   dell'indennita'   sostitutiva   del   preavviso   e
dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art.  2122  del  codice
civile, si  considerano  solo  gli  aumenti  maturati  alla  data  di
cessazione del rapporto di lavoro.
    3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni  che
hanno operato il conglobamento dell'indennita'  integrativa  speciale
nello stipendio tabellare.

                              Art. 93.
                        Elemento perequativo

    1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui
all'art. 91 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale  gia'
destinatario delle misure di cui  all'art.  1,  comma  12,  legge  23
dicembre 2014, n. 190,  nonche'  del  maggiore  impatto  sui  livelli
retributivi piu' bassi delle misure di  contenimento  della  dinamica
retributiva, e' riconosciuto al personale  individuato  nell'allegata
tabella D4 e nelle  misure  ivi  indicate,  un  elemento  perequativo
mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio nel  periodo  1°
marzo 2018-31 dicembre 2018. La frazione di mese superiore a quindici
giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non  si
tiene conto delle frazioni di mese  uguali  o  inferiori  a  quindici
giorni e dei mesi nei quali non e' corrisposto lo stipendio tabellare
per  aspettative  o  congedi  non  retribuiti  o   altre   cause   di
interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
    2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non e' computato agli
effetti dell'art. 92 (Effetti dei nuovi stipendi), comma  2,  secondo
periodo ed e' corrisposto con cadenza mensile, analogamente a  quanto
previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1° marzo  2018-31
dicembre 2018.
    3. Per i lavoratori in part-time, l'importo e' riproporzionato in
relazione al loro  ridotto  orario  contrattuale.  Detto  importo  e'
analogamente riproporzionato  in  tutti  i  casi  di  interruzione  o
sospensione  della   prestazione   lavorativa   che   comportino   la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.

                              Art. 94.
              Ulteriori disposizioni di parte economica

    1. Le indennita' di cui al presente comma sono confermate secondo
le discipline previste nei precedenti CCNL e sono  incrementate  come
di seguito indicato:
      a) l'indennita' di ente e' incrementata  con  la  decorrenza  e
degli importi lordi annuali indicati nell'allegata tabella E3.1;
      b) l'indennita' di valorizzazione professionale e' incrementata
con la decorrenza  e  degli  importi  lordi  per  tredici  mensilita'
indicati nell'allegata tabella E3.2.
    2. Si applica anche all'ASI quanto previsto dall'art.  89,  comma
2.
    3. E' confermato l'art. 9 del CCNL ASI del 4 agosto 2010.

                              Art. 95.
           Fondo per le progressioni economiche di livello

    1. A decorrere dal 2018, e' istituito, presso l'ASI, il Fondo per
le  progressioni  economiche  di  livello  nell'ambito  dei   profili
IV-VIII, in applicazione della medesima disciplina prevista  per  gli
enti di ricerca ai sensi dell'art. 90.

                             Titolo VII
                         WELFARE INTEGRATIVO

                              Art. 96.
            Benefici socio-assistenziali per il personale

    1. Gli enti disciplinano, in sede di contrattazione  integrativa,
la concessione di benefici  di  natura  assistenziale  e  sociale  in
favore dei propri dipendenti, tra i quali:
      a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi  e
rimborsi);
      b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
      c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con
finalita' sociale;
      d) prestiti a favore di dipendenti in difficolta'  ad  accedere
ai canali ordinari del  credito  bancario  o  che  si  trovino  nella
necessita' di affrontare spese non differibili;
      e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate  dal
servizio sanitario nazionale.
    2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui  al  presente
articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle  disponibilita'  gia'
previste, per le medesime finalita', da precedenti norme di  legge  o
di contratto collettivo nazionale, nonche', per la parte non  coperta
da tali risorse, mediante eventuale utilizzo  di  quota  parte  delle
risorse per i trattamenti accessori del personale.

                            SEZIONE AFAM

                              Titolo I
                         RELAZIONI SINDACALI

                              Art. 97.
         Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali

    1. La contrattazione  integrativa  per  le  Istituzioni  di  alta
formazione artistica e musicale si svolge:
      a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal  MIUR
e  i  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  nazionali  di
categoria firmatarie del presente CCNL;
      b) a livello  di  istituzione,  tra  la  delegazione  di  parte
datoriale  nominata   dal   consiglio   di   amministrazione   ed   i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
CCNL e dalla RSU, che costituiscono la parte sindacale.
    2. E' esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilita' di
materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1.
    3. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
      a) a livello nazionale:
        a1) le linee di indirizzo e i criteri  per  la  tutela  della
salute nell'ambiente di lavoro;
        a2) i criteri generali  di  ripartizione  del  fondo  di  cui
all'art. 72 del CCNL del 16 febbraio 2005 tra i singoli istituti, nel
rispetto della disciplina ivi prevista;
        a3) i criteri  generali  per  le  utilizzazioni  annuali  del
personale in particolari situazioni di bisogno;
        a4) i criteri generali di ripartizione delle risorse  per  la
formazione  del  personale  nel  rispetto  degli  obiettivi  e  delle
finalita' definite dall'amministrazione;
        a5) i criteri generali per la fruizione dei permessi  per  il
diritto allo studio;
      b) a livello di istituzione:
        b1)  i  criteri  generali  per  l'utilizzazione   del   fondo
d'istituto;
        b2) i criteri generali per corrispondere  compensi  accessori
finanziati  nell'ambito  della  programmazione  accademica  e   delle
convenzioni  ed  accordi  fra  l'istituzione  accademica   ed   altre
istituzioni,  enti  pubblici  e  privati,  a  livello  nazionale   ed
internazionale (conto terzi);
        b3) i criteri generali per l'attivazione di piani di  welfare
integrativo;
        b4) le modalita' e i  criteri  di  applicazione  dei  diritti
sindacali,  ivi  compresi  i  diritti  di  assemblea,  di  affissione
all'albo e di utilizzo dei locali, nonche' i contingenti di personale
previsti dall'art. 2  dell'accordo  sull'attuazione  della  legge  n.
146/1990, ferme restando  la  disciplina  del  diritto  di  assemblea
prevista dall'art. 4 del CCNQ 4  dicembre  2017  e  le  modalita'  di
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonche'  delle  altre
prerogative sindacali;
        b5) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza  nei
luoghi di lavoro;
        b6) i  criteri  generali  per  l'utilizzo  di  strumentazioni
tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello  di  servizio,  al
fine di  una  maggiore  conciliazione  tra  vita  lavorativa  e  vita
familiare (diritto alla disconnessione);
        b7)  i  criteri  generali  per  l'individuazione   di   fasce
temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al fine  di
conseguire una maggiore conciliazione  tra  vita  lavorativa  e  vita
familiare.
    4. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 6  (Contrattazione
integrativa) sono quelle di cui ai punti a1, b4, b5.
    5. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 7  (Contrattazione
integrativa) sono quelle di cui ai punti b1, b2, b3.
    6. Fermi restando i termini di  cui  all'art.  7  (Contrattazione
integrativa), commi 6 e 7, la sessione  negoziale  di  contrattazione
integrativa e' avviata entro il 15 novembre e la durata della stessa,
ai sensi dei citati commi 6 o 7, non puo' comunque protrarsi oltre il
31 gennaio.
    7. Sono oggetto di confronto:
      a) a livello nazionale:
        a1) l'integrazione dei criteri per la mobilita' del personale
docente tra le istituzioni, nel rispetto dei seguenti principi:
          salvaguardia del piano assunzionale;
          indisponibilita' per la mobilita' di posti per i quali  sia
prevista l'immissione in ruolo mediante scorrimento di graduatorie;
          adeguata valorizzazione dell'esperienza professionale;
          valutazione  della  domanda  di  formazione   per   ciascun
insegnamento;
      b) a livello di istituzione:
        b1) i criteri  generali  per  l'adattamento  delle  tipologie
dell'orario del personale  tecnico  e  amministrativo  alle  esigenze
delle singole istituzioni di alta cultura.
    8.  Sono  oggetto  di   informazione   ai   sensi   dell'art.   5
(Informazione), comma 5, a livello di istituzione, oltre  agli  esiti
del confronto e della contrattazione integrativa  gia'  previsti  dal
predetto comma, i dati relativi alla distribuzione degli  organici  e
lo stato di attuazione del processo di riforma delle istituzioni.

                              Titolo II
                          PERSONALE DOCENTE

                               Capo I

                              Art. 98.
                    Professori di seconda fascia

    1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 653,  della
legge n. 205/2017, la qualifica dei professori di seconda  fascia  e'
mantenuta ad esaurimento, fatta salva l'eventuale immissione in ruolo
del personale dalle graduatorie in essere, sulla base della normativa
vigente.

                               Capo II
                    Responsabilita' disciplinare

                              Art. 99.
                             Destinatari

    1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano  solo  al
personale  docente  dell'AFAM  e  riguarda  la  parte  relativa  agli
obblighi del dipendente e al codice disciplinare.  Per  gli  articoli
riguardanti la responsabilita' disciplinare e non disciplinati  nelle
presente sezione, occorre fare riferimento a  quanto  previsto  nella
parte comune.  Tali  articoli  sono:  le  sanzioni  disciplinari,  la
sospensione  cautelare  in  corso   di   procedimento   disciplinare,
sospensione cautelare in caso di procedimento  penale,  rapporto  tra
procedimento  disciplinare  e  procedimento  penale,   determinazione
concordata della sanzione.

                              Art. 100.
                        Obblighi del docente

    1. Oltre agli obblighi indicati all'art. 11, comma 1, della parte
comune, il personale docente dell'AFAM e' tenuto a:
      a) esercitare con diligenza, equilibrio  e  professionalita'  i
compiti  costituenti  esplicazione  del  profilo   professionale   di
titolarita';
      b) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando  le
norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione  e  la
disciplina del lavoro impartite dall'istituzione stessa, le norme  in
materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
      c) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione  con
le famiglie e con gli alunni;
      d) rispettare l'orario di lavoro e  adempiere  alle  formalita'
previste per la rilevazione delle  presenze  e  adempiere  ai  doveri
connessi  all'attivita'  di  insegnamento  e  a   quelle   funzionali
all'insegnamento;
      e)  durante  l'orario  di  lavoro,   mantenere   nei   rapporti
interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata  non  solo  a
principi  generali  di  correttezza  ma,  altresi',  all'esigenza  di
coerenza con le specifiche finalita' educative dell'intera  comunita'
accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignita'  degli
altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
      f) mantenere una condotta coerente con le  finalita'  educative
della comunita' accademica nei rapporti con le  famiglie  e  con  gli
studenti e con le studentesse;
      g)  limitare  l'interazione  a   mezzo   dei   canali   sociali
informatici con gli studenti e le studentesse alle sole  informazioni
di servizio e alle interazioni necessarie per  lo  svolgimento  della
funzione di educazione, di istruzione e di orientamento;
      h)  rispettare  i  doveri  di  vigilanza  nei  confronti  degli
allievi, degli  studenti  e  delle  studentesse,  ferme  restando  le
disposizioni impartite;
      i) tenere  i  registri  e  le  altre  forme  di  documentazione
previste da  specifiche  disposizioni  vigenti  per  ciascun  profilo
professionale.
      j) adempiere agli  obblighi  correlati  all'espletamento  delle
proprie funzioni e delle attivita' didattiche, anche  assicurando  la
propria partecipazione alle riunioni degli organi delle istituzioni e
delle strutture didattiche di cui lo stesso fa parte;
      k) garantire la partecipazione ai lavori delle  commissioni  di
esame e di concorso di cui sia stato nominato componente.

                              Art. 101.
                         Codice disciplinare

    1. Nel rispetto del principio di gradualita'  e  proporzionalita'
delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza, il  tipo  e
l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri generali:
      a) intenzionalita'  del  comportamento,  grado  di  negligenza,
imprudenza  o  imperizia  dimostrate,  tenuto   conto   anche   della
prevedibilita' dell'evento;
      b) rilevanza degli obblighi violati;
      c) responsabilita' connesse alla posizione di  lavoro  occupata
dal dipendente;
      d) grado di danno o di  pericolo  causato  all'amministrazione,
agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
      e) sussistenza di  circostanze  aggravanti  o  attenuanti,  con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore,  ai  precedenti
disciplinari  nell'ambito  del  biennio  previsto  dalla  legge,   al
comportamento verso gli utenti;
      f) concorso nella violazione di piu' lavoratori in accordo  tra
di loro;
      g) eventuale coinvolgimento di minori.
    I docenti non possono essere  sanzionati  per  comportamenti  che
rientrano nell'esercizio della liberta' di insegnamento.
    2. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed accertate con un unico procedimento, e'  applicabile  la  sanzione
prevista per la mancanza piu' grave se le  suddette  infrazioni  sono
punite con sanzioni di diversa gravita'.
    3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero  verbale  o
scritto al massimo della multa di  importo  pari  a  quattro  ore  di
retribuzione  si  applica,  graduando  l'entita'  delle  sanzioni  in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
      a)  inosservanza  delle  disposizioni  di  servizio   o   delle
deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di  assenze  per
malattia,  nonche'  dell'orario  di  lavoro,  ove  non  ricorrano  le
fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettera a)  del
decreto legislativo n. 165/2001;
      b) condotte  non  conformi  a  principi  di  correttezza  verso
superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o  terzi  o
comunque nei confronti  di  genitori  e  delle  studentesse  e  degli
studenti;
      c) condotte negligenti e non conformi alle responsabilita',  ai
doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
      d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura
dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati  o  sui
quali,  in  relazione  alle  sue  responsabilita',  debba   espletare
attivita' di custodia o vigilanza;
      e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione  degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato  danno  o
pregiudizio al servizio o agli interessi  dell'amministrazione  o  di
terzi;
      f) rifiuto di  assoggettarsi  a  visite  personali  disposte  a
tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 6 della legge n. 300/1970;
      g)  insufficiente  rendimento  nell'assolvimento  dei   compiti
assegnati, ove non ricorrano  le  fattispecie  considerate  nell'art.
55-quater del decreto legislativo n. 165/2001;
      h) violazione dell'obbligo  previsto  dall'art.  55-novies  del
decreto legislativo n. 165/2001;
      i) violazione  di  doveri  ed  obblighi  di  comportamento  non
ricompresi specificatamente nelle  lettere  precedenti,  da  cui  sia
derivato disservizio ovvero  danno  o  pericolo  all'amministrazione,
agli utenti o ai terzi.
    L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal  bilancio
dell'amministrazione e destinato ad attivita' sociali  a  favore  dei
dipendenti.
    4. La sanzione disciplinare della sospensione  dal  servizio  con
privazione della retribuzione fino a un massimo di  dieci  giorni  si
applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione  ai  criteri
di cui al comma 1, per:
      a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;
      b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 3;
      c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'art. 55-quater,
comma 1, lettera b) del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  assenza
ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello  stesso;  in
tali ipotesi, l'entita' della sanzione e'  determinata  in  relazione
alla  durata  dell'assenza  o   dell'abbandono   del   servizio,   al
disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione dei  doveri
del dipendente, agli  eventuali  danni  causati  all'amministrazione,
agli utenti o ai terzi;
      d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal  primo  giorno,
da parte del docente, con  esclusione  dei  supplenti  brevi  cui  si
applica specifica disciplina regolamentare, nella  sede  assegnata  a
seguito dell'espletamento di una procedura di mobilita'  territoriale
o professionale;
      e) svolgimento di attivita' che, durante lo stato di malattia o
di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
      f) manifestazioni ingiuriose  nei  confronti  dell'istituzione,
salvo che siano espressione della  liberta'  di  pensiero,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
      g) ove  non  sussista  la  gravita'  e  la  reiterazione  delle
fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo n.  165/2001,  atti  o  comportamenti  aggressivi
ostili e denigratori  che  assumano  forme  di  violenza  morale  nei
confronti  di  un   altro   dipendente,   comportamenti   minacciosi,
ingiuriosi,  calunniosi  o  diffamatori  nei   confronti   di   altri
dipendenti o degli utenti o di terzi, compresi genitori e studenti  e
studentesse;
      h) violazione degli obblighi di vigilanza nei  confronti  degli
allievi e degli studenti affidati;
      i) violazione  del  segreto  di  ufficio  inerente  ad  atti  o
attivita' non soggetti a pubblicita';
      j) violazione  di  doveri  ed  obblighi  di  comportamento  non
ricompresi specificatamente nelle  lettere  precedenti  da  cui  sia,
comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti  o  a
terzi.
    5. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni si applica  nel  caso  previsto
dall'art. 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
    6. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
fino ad un  massimo  di  tre  mesi,  si  applica  nei  casi  previsti
dall'art. 55-sexies, comma 3.
    7. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si  applica
nel  caso  previsto  dall'art.  55-sexies,  comma  1,   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001.
    8. La sanzione disciplinare della sospensione  dal  servizio  con
privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo  di
6 mesi, si applica, graduando l'entita' della sanzione  in  relazione
ai criteri di cui al comma 1, per:
      a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
      b) occultamento, da parte del responsabile della custodia,  del
controllo o della vigilanza,  di  fatti  e  circostanze  relativi  ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
      c) atti, comportamenti lesivi della dignita'  della  persona  o
molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la  gravita'  e
la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
      d) alterchi con vie di fatto negli ambienti  di  lavoro,  anche
con gli utenti;
      e)  fino  a  due  assenze  ingiustificate   dal   servizio   in
continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale;
      f) ingiustificate assenze collettive nei  periodi,  individuati
dall'amministrazione, in cui e' necessario assicurare la  continuita'
nell'erogazione di servizi all'utenza;
      g) violazione degli obblighi  di  vigilanza  nei  confronti  di
allievi e studenti minorenni determinata dall'assenza dal servizio  o
dall'arbitrario abbandono dello stesso;
      h) compimento di atti  in  violazione  dei  propri  doveri  che
pregiudichino  il  regolare  funzionamento  dell'istituzione  e   per
concorso negli stessi atti.
    In  caso  di  irrogazione  della  sanzione   disciplinare   della
sospensione dal servizio  di  cui  al  presente  comma,  il  relativo
periodo non e' computabile ai  fini  dell'anzianita'  di  servizio  e
comporta un ritardo di  due  anni  nella  progressione  economica  di
carriera.
    9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta  causa
o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento  si
applica:
      1) con preavviso per:
        a) le  ipotesi  considerate  dall'art.  55-quater,  comma  1,
lettere b), c) e da f-bis) a f-quinquies) del decreto legislativo  n.
165/ 2001;
        b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;
        c) recidiva nel  biennio  di  atti,  anche  nei  riguardi  di
persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure
quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere  di
particolare gravita' o anche quando sono compiuti  nei  confronti  di
allievi, studenti e studentesse all'interno del contesto accademico;
        d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal docente al fine di
ottenere  un  vantaggio  nell'ambito  delle  procedure  di  mobilita'
territoriale o professionale;
        e)  condanna  passata  in  giudicato,  per  un  delitto  che,
commesso fuori del  servizio  e  non  attinente  in  via  diretta  al
rapporto di lavoro, non  ne  consenta  la  prosecuzione  per  la  sua
specifica gravita';
        f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art.
16, comma 2, secondo e terzo periodo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 62/2013;
        g) violazione dei doveri e degli  obblighi  di  comportamento
non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di  gravita'
tale, secondo i criteri di cui al  comma  1,  da  non  consentire  la
prosecuzione del rapporto di lavoro;
        h) mancata ripresa del servizio,  salvo  casi  di  comprovato
impedimento, dopo periodi  di  interruzione  dell'attivita'  previsti
dalle  disposizioni  legislative   e   contrattuali   vigenti,   alla
conclusione del periodo di sospensione o alla  scadenza  del  termine
fissato dall'istituzione;
      2) senza preavviso per:
        a) le  ipotesi  considerate  nell'art.  55-quater,  comma  1,
lettere a), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 165/2001;
        b) commissione di gravi fatti illeciti di  rilevanza  penale,
ivi  compresi  quelli  che  possono  dare  luogo   alla   sospensione
cautelare, secondo la disciplina dell'art.  14,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'art. 15;
        c) condanna passata in giudicato per un delitto  commesso  in
servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in  via  diretta  al
rapporto di lavoro,  non  ne  consenta  neanche  provvisoriamente  la
prosecuzione per la sua specifica gravita';
        d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi -  di
fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti  di  rilevanza
penale, sono di gravita'  tale  da  non  consentire  la  prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
        e) condanna, anche non passata in giudicato:
          per i  delitti  gia'  indicati  nell'art.  7,  comma  1,  e
nell'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.  235  del
2012;
          quando  alla  condanna  consegua  comunque   l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
          per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27
marzo 2001 n. 97;
          per gravi delitti commessi in servizio;
        f) violazioni intenzionali  degli  obblighi,  non  ricomprese
specificatamente nelle lettere precedenti,  anche  nei  confronti  di
terzi, di gravita' tale, in relazione ai criteri di cui al  comma  1,
da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro.
    10. Le mancanze non espressamente previste nei  commi  precedenti
sono comunque sanzionate  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  1,
facendosi   riferimento,   quanto   all'individuazione   dei    fatti
sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori  di  cui  all'art.  11,  e
riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi
desumibili dai commi precedenti.
    11. Al codice disciplinare, di cui  al  presente  articolo,  deve
essere data la massima pubblicita' mediante  pubblicazione  sul  sito
istituzionale dell'amministrazione secondo  le  previsioni  dell'art.
55, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001.
    12. In sede di prima applicazione del presente  CCNL,  il  codice
disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle  forme
di cui al comma 11, entro quindici giorni dalla data di  stipulazione
del CCNL e si applica dal quindicesimo  giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione.

                             Titolo III
                 PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

                              Art. 102.
Permessi  orari  retribuiti  per  particolari  motivi   personali   o
                              familiari

    1.  Al  dipendente,   possono   essere   concesse,   a   domanda,
compatibilmente con le esigenze  di  servizio,  18  ore  di  permesso
retribuito nell'anno accademico, per particolari motivi  personali  o
familiari.
    2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
      a) non riducono le ferie;
      b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
      c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio;
      d)  non   possono   essere   fruiti   nella   stessa   giornata
congiuntamente ad  altre  tipologie  di  permessi  fruibili  ad  ore,
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i
riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
      e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la  durata
dell'intera  giornata  lavorativa;  in  tale   ipotesi,   l'incidenza
dell'assenza  sul  monte  ore  a  disposizione  del   dipendente   e'
convenzionalmente pari a sei ore;
      f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno,  dei
permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto  collettivo
nazionale di lavoro.
    3.  Durante  i  predetti  permessi  orari  al  dipendente  spetta
l'intera retribuzione, esclusi  i  compensi  per  le  prestazioni  di
lavoro  straordinario,  nonche'  le  indennita'  che  richiedano   lo
svolgimento della prestazione lavorativa.
    4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede  al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
    5. Per il personale amministrativo e tecnico il presente articolo
sostituisce l'art. 10, comma 2, del CCNL del 16 febbraio  2005,  come
modificato dal CCNL del 4 agosto 2010.

                              Art. 103.
  Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

    1. Il personale amministrativo e tecnico  dell'AFAM  ha  diritto,
ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni  di  permesso
di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104.
Tali permessi sono utili ai fini  delle  ferie  e  della  tredicesima
mensilita' e possono essere  utilizzati  anche  ad  ore,  nel  limite
massimo di 18 ore mensili.
    2. Al fine di  garantire  la  funzionalita'  degli  uffici  e  la
migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente,
che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una
programmazione mensile dei  giorni  in  cui  intende  assentarsi,  da
comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.
    3. In caso di necessita' ed urgenza,  la  relativa  comunicazione
puo' essere presentata nelle 24 ore  precedenti  la  fruizione  dello
stesso e, comunque, non oltre  l'inizio  dell'orario  di  lavoro  del
giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
    4. Il dipendente ha,  altresi',  diritto,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti  da  specifiche  di
legge, con particolare riferimento ai  permessi  per  i  donatori  di
sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della
legge 13 luglio 1967, n. 584,  come  sostituito  dall'art.  13  della
legge 4 maggio 1990, n. 107 e dall'art. 5, comma  1,  della  legge  6
marzo 2001, n. 52, nonche' ai permessi e congedi di cui  all'art.  4,
comma 1, della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i
permessi per lutto, per i quali trova applicazione in  via  esclusiva
quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera b)  del  CCNL  del  16
febbraio 2005.
    5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che
fruisce dei permessi di  cui  al  comma  4  comunica  all'ufficio  di
appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un  preavviso  di
tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda
di permesso  puo'  essere  presentata  nelle  24  ore  precedenti  la
fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
    6. Per il personale amministrativo e tecnico il presente articolo
sostituisce l'art. 10, comma 6, del CCNL del 16 febbraio  2005,  come
modificato dal CCNL del 4 agosto 2010.

                              Art. 104.
Assenze  per   l'espletamento   di   visite,   terapie,   prestazioni
                 specialistiche od esami diagnostici

    1.  Al  personale  amministrativo  e   tecnico   dell'AFAM   sono
riconosciuti  specifici  permessi  per  l'espletamento   di   visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su
base sia giornaliera che oraria,  nella  misura  massima  di  18  ore
nell'anno accademico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e
per la sede di lavoro.
    2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per
malattia  ai  fini  del  computo  del  periodo  di  comporto  e  sono
sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
    3. I permessi orari di cui al comma 1:
      a) sono incompatibili con l'utilizzo  nella  medesima  giornata
delle altre tipologie di permessi fruibili  ad  ore,  previsti  dalla
legge e dal presente CCNL,  nonche'  con  i  riposi  compensativi  di
maggiori prestazioni lavorative;
      b) non sono  assoggettati  alla  decurtazione  del  trattamento
economico accessorio prevista per le assenze per malattia  nei  primi
10 giorni.
    4. Ai fini del computo  del  periodo  di  comporto,  sei  ore  di
permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una
intera giornata lavorativa.
    5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche
cumulativamente per la durata  dell'intera  giornata  lavorativa.  In
tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore  a  disposizione
del dipendente viene computata con riferimento all'orario  di  lavoro
che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
    6.  Nel  caso  di  permesso  fruito  su  base   giornaliera,   il
trattamento economico accessorio del lavoratore  e'  sottoposto  alla
medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi
dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
    7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede  al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
    8. La  domanda  di  fruizione  dei  permessi  e'  presentata  dal
dipendente nel rispetto di un termine  di  preavviso  di  almeno  tre
giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la
domanda puo' essere presentata  anche  nelle  24  ore  precedenti  la
fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di  lavoro  del
giorno in cui il dipendente intende fruire del  periodo  di  permesso
giornaliero od orario.
    9. L'assenza per i permessi di cui al  comma  1  e'  giustificata
mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico
o dal personale amministrativo della struttura,  anche  privati,  che
hanno svolto la visita o la prestazione.
    10.   L'attestazione   e'   inoltrata   all'amministrazione   dal
dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per
via telematica, a cura del medico o della struttura.
    11.  Nel  caso  di  concomitanza  tra  l'espletamento  di  visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e  la
situazione  di  incapacita'  lavorativa  temporanea  del   dipendente
conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata
alla malattia,  con  la  conseguente  applicazione  della  disciplina
legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico  ed
economico. In tale ipotesi, l'assenza per  malattia  e'  giustificata
mediante:
      a) attestazione di malattia del medico curante  individuato  in
base  a  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,   comunicata
all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente  previste  in
tale ipotesi;
      b)  attestazione,  redatta   dal   medico   o   dal   personale
amministrativo della struttura, anche privati, che  hanno  svolto  la
visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.
    12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in  cui
l'incapacita' lavorativa  e'  determinata  dalle  caratteristiche  di
esecuzione e di impegno organico delle visite  specialistiche,  degli
accertamenti,  esami  diagnostici  e/o  delle  terapie,  la  relativa
assenza e' imputata alla malattia, con  la  conseguente  applicazione
della  disciplina  legale  e  contrattuale  in  ordine  al   relativo
trattamento  giuridico  ed  economico.  In  tale  caso  l'assenza  e'
giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lettera b).
    13.  Nell'ipotesi  di  controllo  medico  legale,  l'assenza  dal
domicilio e' giustificata dall'attestazione  di  presenza  presso  la
struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.
    14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte,
debbano sottoporsi periodicamente,  per  lunghi  periodi,  a  terapie
comportanti incapacita' al  lavoro,  e'  sufficiente  anche  un'unica
certificazione, anche cartacea, del medico  curante  che  attesti  la
necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita'
lavorativa,  secondo  cicli  o  calendari  stabiliti.  I   lavoratori
interessati producono tale certificazione  all'amministrazione  prima
dell'inizio della terapia, fornendo il calendario,  ove  previsto.  A
tale  certificazione  fanno  seguito  le  singole   attestazioni   di
presenza,  ai  sensi  dei  commi  9,  10,  11,  dalle  quali  risulti
l'effettuazione delle terapie nelle giornate  stabilite,  nonche'  il
fatto che la prestazione e' somministrata  nell'ambito  del  ciclo  o
calendario di terapie prescritto dal medico.
    15. Resta  ferma  la  possibilita'  per  il  dipendente,  per  le
finalita' di cui al comma 1, di fruire, in alternativa ai permessi di
cui al presente articolo, anche dei permessi per motivi  familiari  e
personali, dei riposi  compensativi  per  le  prestazioni  di  lavoro
straordinario, secondo la  disciplina  prevista  per  il  trattamento
economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL.

                              Titolo IV
                        TRATTAMENTO ECONOMICO

                              Art. 105.
                 Incrementi degli stipendi tabellari

    1. Gli stipendi tabellari, come previsti  dall'art.  2  del  CCNL
AFAM 4 agosto 2010, sono incrementati degli  importi  mensili  lordi,
per tredici mensilita', indicati nell'allegata  tabelle  A5,  con  le
decorrenze ivi stabilite.
    2. Gli importi annui lordi degli stipendi  tabellari,  risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e  con
le decorrenze stabilite dall'allegata tabelle B5.
    3. A decorrere  dal  1°  aprile  2018,  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale  riconosciuta  con  decorrenza  2010  cessa  di   essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed  e'  conglobata  nello
stipendio tabellare, come indicato nell'allegata tabella C5.

                              Art. 106.
                     Effetti dei nuovi stipendi

    1. Salvo  diversa  previsione  del  CCNL,  gli  incrementi  dello
stipendio tabellare previsti dall'art. 105 (Incrementi degli stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle  singole  decorrenze,  su  tutti  gli
istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
    2. I benefici economici risultanti dalla  applicazione  dell'art.
105 (Incrementi degli stipendi  tabellari)  sono  computati  ai  fini
previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti  dalla  tabella  A5,  nei  confronti  del  personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del  presente  contratto.  Agli  effetti  dell'indennita'  di
buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonche' del  trattamento  di
fine  rapporto,   dell'indennita'   sostitutiva   del   preavviso   e
dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art.  2122  del  codice
civile, si  considerano  solo  gli  aumenti  maturati  alla  data  di
cessazione del rapporto di lavoro.
    3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni  che
hanno operato il conglobamento dell'indennita'  integrativa  speciale
nello stipendio tabellare.

                              Art. 107.
                        Elemento perequativo

    1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui
all'art. 105 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale gia'
destinatario delle misure di cui  all'art.  1,  comma  12,  legge  23
dicembre 2014, n. 190,  nonche'  del  maggiore  impatto  sui  livelli
retributivi piu' bassi delle misure di  contenimento  della  dinamica
retributiva, e' riconosciuto al personale individuato nelle  allegate
tabelle D5 e nelle  misure  ivi  indicate,  un  elemento  perequativo
mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio nel  periodo  1°
marzo 2018-31 dicembre 2018. La frazione di mese superiore a quindici
giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non  si
tiene conto delle frazioni di mese  uguali  o  inferiori  a  quindici
giorni e dei mesi nei quali non e' corrisposto lo stipendio tabellare
per  aspettative  o  congedi  non  retribuiti  o   altre   cause   di
interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
    2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non e' computato agli
effetti dell'art. 106 (Effetti dei nuovi stipendi), comma 2,  secondo
periodo ed e' corrisposto con cadenza mensile, analogamente a  quanto
previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1° marzo  2018-31
dicembre 2018.
    3. Per i lavoratori in part-time, l'importo e' riproporzionato in
relazione al loro  ridotto  orario  contrattuale.  Detto  importo  e'
analogamente riproporzionato  in  tutti  i  casi  di  interruzione  o
sospensione  della   prestazione   lavorativa   che   comportino   la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
    4. Il personale destinatario di incarichi per supplenze  brevi  e
saltuarie percepisce l'elemento perequativo  una  tantum  di  cui  al
presente articolo, in un'unica soluzione, nell'ambito  del  contratto
individuale  stipulato  con  ciascuna   istituzione,   in   relazione
all'effettiva durata del servizio nel periodo indicato  al  comma  2,
non applicando  quanto  previsto  dal  comma  1,  relativamente  alle
frazioni di mese inferiori o superiori ai quindici giorni.

                              Art. 108.
                  Incrementi delle indennita' fisse

    1. Le indennita' di cui  al  presente  articolo  sono  confermate
secondo  le  discipline  previste  nei   precedenti   CCNL   e   sono
incrementate come di seguito indicato:
      a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 70 del
CCNL del 16 febbraio 2005 e' incrementata con la decorrenza  e  degli
importi lordi per dodici mensilita'  indicati  nell'allegata  tabella
E4.1;
      b)   l'indennita'   di   amministrazione   per   i    direttori
amministrativi ed i  direttori  dell'ufficio  di  ragioneria  di  cui
all'art. 7 del CCNL 11 aprile 2006 e' incrementata con la  decorrenza
e dell'importo lordo annuo indicato nell'allegata tabella E4.2;
      c)  il  compenso  individuale  accessorio  per   il   personale
amministrativo e tecnico di cui all'art. 69 del CCNL 16 febbraio 2005
e' incrementato con la decorrenza e degli importi  lordi  per  dodici
mensilita' indicati nell'allegata tabella E4.3.
                                                             Allegato

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                             Allegato

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

    In relazione a quanto previsto all'art. 40, comma 2 (Disposizioni
speciali per la Sezione Scuola),  all'art.  45,  comma  1  (Ferie)  e
all'art. 70, comma 1(Ferie), le parti si  danno  reciprocamente  atto
che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art.
5, comma 8, del D.L. 95  convertito  nella  legge  n.  135  del  2012
(MEF-Dip.  Ragioneria  Generale  dello  Stato  prot.  77389  del   14
settembre 2012 e prot. 94806  del  9  novembre  2012-  Dip.  Funzione
Pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033  dell'8  ottobre
2012), all'atto della cessazione del servizio  le  ferie  non  fruite
sono monetizzabili solo nei casi in cui  l'impossibilita'  di  fruire
delle ferie non e' imputabile o riconducibile al dipendente  come  le
ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione  del  rapporto
di lavoro per  inidoneita'  fisica  permanente  e  assoluta,  congedo
obbligatorio per maternita' o paternita'.
    Per il settore scuola, oltre alle  disposizioni  di  legge  sopra
richiamate, resta fermo anche quanto previsto dall'art. 1, commi  54,
55 e 56 della legge n. 228/2012.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

    Le  parti  si  danno  atto  che,  in  caso   di   mobilita'   tra
amministrazioni, non verificandosi novazione del rapporto di  lavoro,
le  ferie  maturate  e  non  godute,  sono  trasferite  nell'ente  di
destinazione.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

    Con riferimento a quanto previsto dall'art. 90 ed alle  norme  di
legge che limitano la crescita dei fondi per i trattamenti accessori,
le parti ritengono che, in prima applicazione, le  risorse  volte  ad
alimentare le progressioni di livello nell'ambito di ciascun  profilo
IV-VIII, siano corrispondenti a  quelle  scaturite  dalle  cessazioni
avvenute a partire dal 2009, anno dell'ultima applicazione  dell'art.
54 del CCNL 21 febbraio 2002. Tali disponibilita' sono in  ogni  caso
determinate entro il limite costituito dalle  risorse  confluite  nel
Fondo  regolato  dal  citato  art.  90.  Ritengono  altresi'  che  le
riduzioni dei  fondi  per  i  trattamenti  accessori  previste  dalle
vigenti disposizioni di legge di contenimento  della  loro  dinamica,
come certificate dal Collegio dei revisori, siano  considerate  anche
rispetto alle risorse derivanti dalle predette cessazioni.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

    Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 93 del CCNL relativo al
comparto delle Funzioni Centrali sottoscritto il 12 febbraio  2018  e
fermo restando l'art. 3 del CCNQ del 13  luglio  2016,  le  parti  si
danno atto che al personale dell'ex ISPESL transitato all'INAIL ed al
personale  dell'ex  ISFOL  trasferito  all'ANPAL  si  applicano   gli
istituti del rapporto di lavoro e del trattamento economico  previsti
per il personale appartenente agli Enti di ricerca.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

    In relazione agli  incrementi  dell'indennita'  di  ente  di  cui
all'art. 89 e di cui all'art. 94, le parti confermano, in continuita'
con quanto previsto dai precedenti CCNL del comparto Ricerca,  che  i
predetti   incrementi   non   riassorbono   gli   eventuali    valori
differenziali percepiti ai sensi dell'art.  44,  comma  3,  del  CCNL
1994-97.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6

    Le parti si  impegnano  a  prevedere  una  fase  istruttoria  che
consenta di acquisire  ed  elaborare  tutti  gli  elementi  utili  ad
individuare forme e strumenti  di  valorizzazione  nell'ottica  dello
sviluppo professionale dei docenti.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7

    In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate per  le
categorie B, C e D  e  del  Fondo  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato per la categoria EP, rispettivamente previsti dall'art. 63,
comma 2, lettera f) e dall'art. 65, comma 2,  lettera  e),  le  parti
ritengono concordemente  che  gli  stessi,  in  quanto  derivanti  da
risorse finanziarie definite  a  livello  nazionale  e  previste  nei
quadri di finanza pubblica,  non  siano  assoggettati  ai  limiti  di
crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8

    La parti concordano nel precisare che tutti i docenti in servizio
nelle istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione del Piano
triennale dell'offerta formativa tramite le attivita'  individuali  e
collegiali di cui all'art. 26 del CCNL.

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