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mercoledì 20 giugno 2018
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COMUNICATO Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018. (18A04225) (GU n.141 del 20-6-2018 - Suppl. Ordinario n. 33)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018. (18A04225)
(GU n.141 del 20-6-2018 - Suppl. Ordinario n. 33)
Il giorno 19 aprile 2018, alle ore 12,30, presso la sede
dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'A.Ra.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni) nella persona del presidente dott. Sergio
Gasparrini e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali
rappresentative del comparto istruzione e ricerca:
=============================================================
| Organizzazioni sindacali: | Confederazioni sindacali: |
+=============================+=============================+
|FLC CGIL: firmato |CGIL: firmato |
+-----------------------------+-----------------------------+
|CISL Scuola: firmato |CISL: firmato |
+-----------------------------+-----------------------------+
|Federazione UIL Scuola RUA: | |
|firmato |UIL: firmato |
+-----------------------------+-----------------------------+
|SNALS CONFSAL: firmato |CONFSAL: firmato |
+-----------------------------+-----------------------------+
|Federazione GILDA UNAMS: | |
|firmato |CGS: firmato |
+-----------------------------+-----------------------------+
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato
Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale del comparto
istruzione e ricerca relativo al triennio 2016-2018.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO
del comparto
ISTRUZIONE E RICERCA
Periodo 2016-2018
Indice
Parte comune
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione e struttura del contratto
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del contratto
Art. 3 - Interpretazione autentica del contratto collettivo
nazionale
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 4. - Obiettivi e strumenti
Art. 5 - Informazione
Art. 6 - Confronto
Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa
Art. 8 - Clausole di raffreddamento
Art. 9 - Organismo paritetico per l'innovazione
Titolo III - Responsabilita' disciplinare
Art. 10 - Destinatari
Art. 11 - Obblighi del dipendente
Art. 12 - Sanzioni disciplinari
Art. 13 - Codice disciplinare
Art. 14 - Sospensione cautelare in corso di procedimento
disciplinare
Art. 15 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art. 16 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale
Art. 17 - Determinazione concordata della sanzione
Titolo IV - Disposizioni particolari
Art. 18 - Congedi per le donne vittime di violenza
Art. 19 - Unioni civili
Art. 20 - Differenziazione premi individuali
Art. 21 - Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del
personale
Sezione scuola
Titolo I - Relazioni sindacali
Art. 22 - Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per
la sezione scuola
Art. 23 - Assemblee sindacali
Titolo II - Disposizioni generali
Art. 24 - Comunita' educante
Titolo III - I docenti
Art. 25 - Area docenti
Art. 26 - Realizzazione del PTOF mediante l'organico
dell'autonomia
Art. 27 - Profilo professionale docente
Art. 28 - Attivita' dei docenti
Art. 29 - Responsabilita' disciplinare per il personale docente
ed educativo
Titolo IV - Personale ATA
Art. 30 - Periodo di prova
Art. 31 - Permessi orari retribuiti per motivi personali o
familiari
Art. 32 - Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni
di legge
Art. 33 - Assenze per l'espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici
Art. 34 - Commissione per l'ordinamento professionale personale
ATA
Titolo V - Trattamento economico sezione scuola
Art. 35 - Incrementi degli stipendi tabellari
Art. 36 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 37 - Elemento perequativo
Art. 38 - Incrementi delle indennita' fisse
Art. 39 - Indennita' per il DSGA che copra posti comuni a piu'
istituzioni scolastiche
Art. 40 - Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa
Titolo VI - Disposizioni particolari
Art. 41 - Disposizioni speciali per la Sezione Scuola
Sezione Universita' e aziende ospedaliero-universitarie
Titolo I - Relazioni sindacali
Art. 42 - Soggetti e materie di relazioni sindacali
Art. 43 - Diritto di assemblea
Titolo II - Rapporto di lavoro
Art. 44 - Commissione paritetica sui sistemi di classificazione
professionale
Art. 45 - Ferie
Art. 46 - Ferie e riposi solidali
Art. 47 - Permessi retribuiti
Art. 48 - Permessi orari retribuiti per particolari motivi
personali o familiari
Art. 49 - Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni
di legge
Art. 50 - Permessi orari a recupero
Art. 51 - Assenze per l'espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici
Art. 52 - Aspettativa per dottorato di ricerca
Titolo III - Tipologie flessibili del rapporto di lavoro
Art. 53 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 54 - Trattamento economico-normativo del personale con
contratto a tempo determinato
Art. 55 - Contratto di somministrazione
Art. 56 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 57 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale
Art. 58 - Trattamento economico-normativo del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale
Titolo IV - Disposizioni particolari
Art. 59 - Istituzione nuovi profili per le attivita' di
comunicazione e informazione
Titolo IV - Trattamento economico Sezione universita'
Art. 60 - Incrementi degli stipendi tabellari
Art. 61 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 62 - Elemento perequativo
Art. 63 - Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D:
costituzione
Art. 64 - Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D:
utilizzo
Art. 65 - Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la
categoria EP: costituzione
Art. 66 - Fondo retribuzione di posizione e risultato della
categoria EP: utilizzo
Art. 67 - Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte
economica
Sezione istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
Titolo I - Relazioni sindacali
Art. 68 - Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali
Titolo II - Rapporto di lavoro
Art. 69 - Commissione per l'ordinamento professionale
Art. 70 - Ferie
Art. 71 - Ferie e riposi solidali
Art. 72 - Permessi retribuiti
Art. 73 - Permessi orari retribuiti per particolari motivi
personali o familiari
Art. 74 - Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni
di legge
Art. 75 - Permessi orari a recupero
Art. 76 - Assenze per l'espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici
Art. 77 - Aspettativa per dottorato di ricerca
Art. 78 - Passaggio diretto ad altre amministrazioni del
personale in eccedenza
Art. 79 - Integrazione delle disposizioni in materia di orario di
lavoro
Titolo III - Ricercatori e tecnologi
Art. 80 - Ricercatori e tecnologi
Art. 81 - Principi e diritti
Art. 82 - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei
ricercatori e tecnologi
Titolo IV - Tipologie flessibili del rapporto di lavoro
Art. 83 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 84 - Trattamento economico-normativo del personale con
contratto a tempo determinato
Art. 85 - Contratto di somministrazione
Titolo V - Trattamento economico ricerca
Art. 86 - Incrementi degli stipendi tabellari
Art. 87 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 88 - Elemento perequativo
Art. 89 - Ulteriori disposizioni di parte economica
Art. 90 - Fondo per le progressioni economiche di livello
Titolo VI - Trattamento economico ASI
Art. 91 - Incrementi degli stipendi tabellari
Art. 92 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 93 - Elemento perequativo
Art. 94 - Ulteriori disposizioni di parte economica
Art. 95 - Fondo per le progressioni economiche di livello
Titolo VII - Welfare integrativo
Art. 96 - Benefici socio-assistenziali per il personale
Sezione AFAM
Titolo I - Relazioni sindacali
Art. 97 - Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali
Titolo II - Personale docente
Capo I
Art. 98 - Professori di seconda fascia
Capo II - Responsabilita' disciplinare
Art. 99 - Destinatari
Art. 100 - Obblighi del docente
Art. 101 - Codice disciplinare
Titolo III - Personale amministrativo e tecnico
Art. 102 - Permessi orari retribuiti per particolari motivi
personali o familiari
Art. 103 - Permessi e congedi previsti da particolari
disposizioni di legge
Art. 104 - Assenze per l'espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici
Titolo IV - Trattamento economico
Art. 105 - Incrementi degli stipendi tabellari
Art. 106 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 107 - Elemento perequativo
Art. 108 - Incrementi delle indennita' fisse
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Dichiarazione congiunta n. 4
Dichiarazione congiunta n. 5
Dichiarazione congiunta n. 6
Dichiarazione congiunta n. 7
Dichiarazione congiunta n. 8
PARTE COMUNE
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Campo di applicazione e struttura del contratto
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato
dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all'art. 5 del
CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del
13 luglio 2016.
2. Il presente CCNL si articola in:
a) parte comune: contenente le disposizioni applicabili a tutti
i dipendenti del comparto;
b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili
esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni
destinatarie della sezione stessa, che sono:
Istituzioni scolastiche ed educative;
Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e
coreutica;
Universita' e Aziende ospedaliero-universitarie;
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
3. Con la locuzione «Istituzioni scolastiche ed educative»
vengono indicate: le scuole statali dell'infanzia, primarie e
secondarie, le istituzioni educative, nonche' ogni altro tipo di
scuola statale.
4. Con il termine «Istituzioni di Alta formazione artistica,
musicale e coreutica» o «AFAM» si indicano: le Accademie di belle
arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte
drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche -
ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.
5. Con il termine «Universita'» e con il termine «Aziende
ospedaliero-universitarie» si intendono le amministrazioni
destinatarie dei precedenti CCNL dell'Universita'.
6. Con il termine «Enti di ricerca» si intendono gli
enti/amministrazioni destinatarie dei procedenti CCNL della Ricerca.
Tra questi viene ricompresa l'Agenzia Spaziale italiana (ASI), che
precedentemente era destinataria del relativo CCNL ai sensi dell'art.
70 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nel presente CCNL con il termine «Amministrazioni» si
intendono tutte le pubbliche amministrazioni indicate nei commi 3, 4,
5 e 6.
8. Per quanto concerne il personale scolastico delle province
autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni in materia
previste dai decreti legislativi 24 luglio 1996, nn. 433 e 434,
quest'ultimo come integrato dal decreto legislativo n. 354/1997.
9. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del
presente contratto come decreto legislativo n. 165 del 2001.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL,
continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei
CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme
di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con
le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001.
Art. 2.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31
dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle
amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web
dell'ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni
destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al
comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente
di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. In
caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso le piattaforme sindacali per il rinnovo del
contratto collettivo nazionale saranno presentate sei mesi prima
della scadenza del contratto e comunque in tempo utile per consentire
l'apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del
contratto stesso. Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla
scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo
stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta
l'erogazione di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del decreto
legislativo n. 165/2001, e' riconosciuta, entro i limiti previsti
dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse
contrattuali, una copertura economica che costituisce
un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti
all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura e'
pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione misurata
dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni
energetici importati, applicato agli stipendi tabellari. Dopo sei
mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50% del
predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente
comma si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1 e
2, del decreto legislativo 165 del 2001.
Art. 3.
Interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale
1. Il presente CCNL puo' essere oggetto di interpretazione
autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001,
anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie
aventi carattere di generalita' sulla sua interpretazione.
2. L'eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le
procedure di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001,
sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza
del contratto.
3 L'interpretazione autentica puo' aver luogo anche ai sensi
dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.
Titolo II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 4.
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' lo strumento per
costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti
sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla
correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo,
alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi,
nonche' alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle
condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare
l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
si migliora la qualita' delle decisioni assunte;
si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del
personale, nonche' i processi di innovazione organizzativa.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' delle
amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni
sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti
modelli relazionali:
a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale
competente per materia;
b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di
sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi
compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi, di
cui all'art. 7.
4. La partecipazione e' finalizzata ad instaurare forme
costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza
generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi
riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti
di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
a) informazione;
b) confronto;
c) organismi paritetici di partecipazione.
5. Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente
tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli
obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli
relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le relative
procedure, nonche' le clausole di raffreddamento.
Art. 5.
Informazione
1. L'informazione e' il presupposto per il corretto esercizio
delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti
dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto,
l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi
conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al
fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni
inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa
previste nei successivi artt. 6 e 7.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei
contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto
previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione
approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed
esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i
successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione
integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni
riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione
integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di
lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l'informazione di
cui al comma 4 e' data dal dirigente scolastico in tempi congrui
rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno
scolastico.
Art. 6.
Confronto
1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale si instaura
un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di
relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere
valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla
definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali
degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita'
previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle
informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se,
entro 5 giorni dall'informazione, il confronto e' richiesto da questi
ultimi, anche singolarmente. L'incontro puo' anche essere proposto
dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il
periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere
superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, e' redatta una
sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
Art. 7.
Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione integrativa e' finalizzata alla stipulazione
di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto
di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una
delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La
procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni
dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di
interpretazione autentica e' di trenta giorni dall'inizio delle
trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa
sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.
3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si
riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I
criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalita' di
utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione
datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del
presente contratto.
5. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale, per
l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine
di cui al comma 4, la propria delegazione.
6. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall'art. 8, qualora, decorsi trenta giorni
dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un
massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo,
le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di
iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche
sezioni.
7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate
nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini
un oggettivo pregiudizio alla funzionalita' dell'azione
amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui
all'art. 8, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in via
provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla
successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di
pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine
minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma
3- ter del decreto legislativo n. 165/2001 e' fissato in 45 giorni,
eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
8. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di
controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del decreto
legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto
collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla
relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale organo
entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte
del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque
giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo competente
dell'amministrazione puo' autorizzare il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
9. Ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n.
165/2001, le amministrazioni ivi previste, conclusa la procedura di
controllo interno di cui al comma 8, trasmettono entro dieci giorni
l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una
apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa
certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 8,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano,
congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la
compatibilita' economico-finanziaria. Decorso tale termine, che puo'
essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la
delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del
contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito
negativo, le parti riprendono le trattative.
10. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite
clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione,
presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi
integrativi.
11. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via
telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo
integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 o
7, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
12. E' istituito presso l'ARAN, entro 30 giorni dalla stipula del
presente CCNL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di
monitorare i casi e le modalita' con cui ciascuna amministrazione
adotta gli atti definiti unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma
3-ter, decreto legislativo n. 165/2001. L'Osservatorio verifica
altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla
sussistenza del pregiudizio alla funzionalita' dell'azione
amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni,
emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.
L'Osservatorio di cui al presente comma e' sede di confronto su temi
contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di
prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
13. Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i
soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni.
Art. 8.
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato a principi
di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza dei
comportamenti ed e' orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni
del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non
assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette;
compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo
nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto
di cui all'art. 6 le parti non assumono iniziative unilaterali sulle
materie oggetto dello stesso.
Art. 9.
Organismo paritetico per l'innovazione
1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza, sia per il
settore scuola sia per l'AFAM, entrambi presso il MIUR, nonche' per
gli enti pubblici di ricerca a livello nazionale, una modalita'
relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle
organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione
integrativa su tutto cio' che abbia una dimensione progettuale,
complessa e sperimentale, di carattere organizzativo.
2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si
attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di
organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi, al fine di
formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della
contrattazione integrativa.
3. Per il settore scuola e per il settore AFAM, l'organismo di
cui al presente articolo affronta anche le tematiche del lavoro agile
e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
4. L'organismo paritetico per l'innovazione:
a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della
contrattazione integrativa nazionale, nonche' da una rappresentanza
dell'Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale;
b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque,
ogniqualvolta l'amministrazione manifesti un'intenzione di
progettualita' organizzativa innovativa, complessa per modalita' e
tempi di attuazione, e sperimentale;
c) puo' trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito
dell'analisi di fattibilita', alle parti negoziali della
contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di
quest'ultima, o all'amministrazione;
d) puo' adottare un regolamento che ne disciplini il
funzionamento;
e) puo' svolgere analisi, indagini e studi, anche in
riferimento a quanto previsto dall'art. 21 (Misure per disincentivare
elevati tassi di assenza).
5. All'organismo di cui al presente articolo possono essere
inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui
al comma 4, lett. a). In tali casi, l'organismo paritetico si esprime
sulla loro fattibilita' secondo quanto previsto al comma 4, lett. c).
6 Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito
dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti
occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui
contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle
assenze di personale di cui all'art. 21 (Misure per disincentivare
elevati tassi di assenza).
Titolo III
RESPONSABILITA' DISCIPLINARE
Art. 10.
Destinatari
1. Le disposizioni in materia di responsabilita' disciplinare di
cui al presente Titolo si applicano al personale ausiliario tecnico e
amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, al
personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle Universita',
nonche' al personale amministrativo e tecnico dell'AFAM. Per il
personale docente dell'AFAM sono previste, nella Sezione di
riferimento, specifiche disposizioni in materia di «Obblighi del
dipendente» e di «Codice disciplinare»
Art. 11.
Obblighi del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilita'
e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialita'
dell'attivita' amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il
dipendente adegua altresi' il proprio comportamento ai principi
riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di
comportamento di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001
e nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire
l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra
l'amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di
garantire la migliore qualita' del servizio, il dipendente deve in
particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto
collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la
disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in
relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di
lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti
dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n.
241/1990;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui
disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni
cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza e di accesso all'attivita' amministrativa
previste dalla legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della
stessa vigenti nell'amministrazione e dal decreto legislativo n.
33/2013 in materia di accesso civico, nonche' osservare le
disposizioni della stessa amministrazione in ordine al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 in tema di
autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalita'
previste per la rilevazione delle presenze; non assentarsi dal luogo
di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile;
presso le Istituzioni scolastiche ed educative, quest'ultimo si
identifica con il DSGA;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti
interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata ai principi di
correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignita' della
persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad
attivita' che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di
malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle
proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se
ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve
farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se
l'ordine e' rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione;
il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia
vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attivita' del
personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie
responsabilita';
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari,
attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
k) non valersi di quanto e' di proprieta' dell'amministrazione
per ragioni che non siano di servizio;
l) non chiedere ne' accettare, a qualsiasi titolo, compensi,
regali o altre utilita' in connessione con la prestazione lavorativa,
salvo i casi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 62/2013;
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano
l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale e non
introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone
estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
n) comunicare all'amministrazione la propria residenza e, ove
non coincidente, la dimora temporanea, nonche' ogni successivo
mutamento delle stesse;
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di
appartenenza, salvo comprovato impedimento;
p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attivita' che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
q) comunicare all'amministrazione la sussistenza di
provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.
4. Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA
delle istituzioni scolastiche ed educative e quello amministrativo e
tecnico dell'AFAM, e' tenuto a:
a) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le
norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la
disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica o
accademica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con
le famiglie e con gli allievi, le studentesse e gli studenti;
c) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti
interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a
principi generali di correttezza ma, altresi', all'esigenza di
coerenza con le specifiche finalita' educative dell'intera comunita'
scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della
dignita' degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle
studentesse e degli studenti;
d) mantenere una condotta coerente con le finalita' educative
della comunita' scolastica o accademica nei rapporti con le famiglie
e con gli studenti e con le studentesse anche nell'uso dei canali
sociali informatici;
e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli
allievi, delle studentesse e degli studenti, ferme restando le
disposizioni impartite;
f) nell'ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di
segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e
cyberbullismo;
g) tenere i registri e le altre forme di documentazione
previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo
professionale.
Art. 12.
Sanzioni disciplinari
1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi
disciplinati all'art.11 (Obblighi del dipendente) danno luogo,
secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti
sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore
di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. Sono anche previste, dal decreto legislativo n. 165/2001, le
seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l'autorita' disciplinare
si identifica, in ogni caso, nell'ufficio per i procedimenti
disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 55-bis,
comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi
dell'art. 55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma
3, del decreto legislativo n. 165/2001.
3. Per l'individuazione dell'autorita' disciplinare competente
per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i
termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano
applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del decreto legislativo
n. 165/2001.
4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il
dipendente procede all'irrogazione della sanzione del rimprovero
verbale. L'irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo
personale.
5. Non puo' tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 101, comma 8, ultimo capoverso, della
Sezione Afam.
6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni
disciplinari per motivi che attengano all'autonomia professionale
nello svolgimento dell'attivita' di ricerca che gli Enti sono tenuti
a garantire ai sensi delle norme vigenti.
7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente
dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia
incorso.
8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal decreto
legislativo n. 116/2016 e dagli artt. 55 e seguenti del decreto
legislativo n. 165/2001.
Art. 13.
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita'
delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza, il tipo e
l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri generali:
a) intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilita' dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata
dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione,
agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti
disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di piu' lavoratori in accordo tra
di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche
educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla
vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione
prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravita'.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o
scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di
retribuzione si applica, graduando l'entita' delle sanzioni in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle
deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per
malattia, nonche' dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le
fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del
decreto legislativo n. 165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso
superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative
e per quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, condotte negligenti
e non conformi alle responsabilita', ai doveri e alla correttezza
inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura
dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui
quali, in relazione alle sue responsabilita', debba espletare
attivita' di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o
pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di
terzi;
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a
tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 6 della legge. n. 300/1970;
g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti
assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.
55-quater del decreto legislativo n. 165/2001;
h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies, del
decreto legislativo n. 165/2001;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia
derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione,
agli utenti o ai terzi.
L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal bilancio
dell'amministrazione e destinato ad attivita' sociali a favore dei
dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si
applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri
di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;
b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo
55-quater, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 165/2001,
assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione e' determinata in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione dei doveri
del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione,
agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno,
da parte del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative
e del personale tecnico e amministrativo dell'AFAM, con esclusione
dei supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina
regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell'espletamento di
una procedura di mobilita' territoriale o professionale;
e) svolgimento di attivita' che, durante lo stato di malattia o
di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'amministrazione, salvo che siano espressione della liberta' di
pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravita' e la reiterazione delle
fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. e) del
decreto legislativo n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi,
ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei
confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi,
ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri
dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del
personale delle istituzioni scolastiche educative e dell'AFAM nei
confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o
attivita' non soggetti a pubblicita';
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia,
comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a
terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto
dall'art. 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti
dall'art. 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica
nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6
mesi, si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del
controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignita' della persona o
molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravita' e
la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche
con gli utenti;
e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in
continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale;
f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati
dall'amministrazione, in cui e' necessario assicurare la continuita'
nell'erogazione di servizi all'utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di
allievi e studenti minorenni determinata dall'assenza dal servizio o
dall'arbitrario abbandono dello stesso;
h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed
educative e del personale tecnico e amministrativo dell'AFAM,
compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino
il regolare funzionamento dell'istituzione e per concorso negli
stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa
o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si
applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett.
b) c) e da f)bis a f) quinquies del decreto legislativo n. 165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;
c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona
diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando
l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di
particolare gravita' o anche quando sono compiuti nei confronti di
allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale
delle istituzioni scolastiche ed educative e dell'AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle
istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un
vantaggio nell'ambito delle procedure di mobilita' territoriale o
professionale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso
fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di
lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica
gravita';
f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art
16, comma 2, secondo e terzo periodo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 62/2013;
g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravita'
tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato
impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attivita' previsti
dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla
conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine
fissato dall'amministrazione.
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett.
a), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi
compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare,
secondo la disciplina dell'art. 15, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 16;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in
servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravita';
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di
fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza
penale, sono di gravita' tale da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
per i delitti gia' indicati nell'art. 7, comma 1, e nell'art.
8, comma 1, lett. a del decreto legislativo n. 235 del 2012;
quando alla condanna consegua comunque l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27
marzo 2001 n. 97;
per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese
specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di
terzi, di gravita' tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1,
da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti
sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1,
facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti
sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 11 e
riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi
desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve
essere data la massima pubblicita' mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione secondo le previsioni dell'art.
55, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice
disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme
di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del
CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione.
Art. 14.
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi
dell'art. 55-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 165/2001,
l'amministrazione, laddove riscontri la necessita' di espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal
servizio e dalla retribuzione, puo' disporre, nel corso del
procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo
di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della
retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve
essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della
retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso
quello computato come sospensione dal servizio, e' valutabile agli
effetti dell'anzianita' di servizio.
Art. 15.
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della
liberta' personale e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione
della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o,
comunque, dello stato restrittivo della liberta'.
2. Il dipendente puo' essere sospeso dal servizio, con privazione
della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della liberta'
personale o questa sia comunque cessata, qualora l'amministrazione
disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del decreto legislativo n.
165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al
termine di quello penale, ai sensi dell'art. 16 (Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale).
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dipendente in
presenza dei casi gia' previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 235/2012.
4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge
n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i
medesimi delitti, qualora intervenga la condanna anche non
definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della
pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n.
97/2001.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto
previsto dall'articolo 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e
dall'art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale).
6. Ove l'amministrazione proceda all'applicazione della sanzione
di cui all'art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), la
sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo
conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento
disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio
eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque
anni. Decorso tale termine, essa e' revocata ed il dipendente e'
riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati
che comportano l'applicazione dell'art. 13, comma 9, punto 2 (Codice
disciplinare), l'amministrazione ritenga che la permanenza in
servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilita'
della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe
derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di
opportunita' ed operativita' dell'amministrazione stessa. In tal
caso, puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal
servizio, che sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove
il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino
all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 16 (Rapporto
tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale
sospensione puo' essere prorogata, ferma restando in ogni caso
l'applicabilita' dell'art. 13, comma 9, punto 2 (Codice
disciplinare).
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono
corrisposti un'indennita' pari al 50% dello stipendio tabellare,
nonche' gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione
individuale di anzianita', ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di
proscioglimento, pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o
«l'imputato non lo ha commesso» oppure «non costituisce illecito
penale» o altra formulazione analoga, quanto corrisposto durante il
periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennita', verra'
conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in
servizio, escluse le indennita' o i compensi connessi alla presenza
in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il
procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 16, comma 2,
secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale), il conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,
esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano
lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonche' i periodi di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato.
10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 3-bis,
del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 16.
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad
oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede
l'autorita' giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni degli
artt. 55-ter e quater del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi
dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, qualora per i
fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il «fatto non sussiste»
o che «l'imputato non lo ha commesso» oppure «non costituisce
illecito penale» o altra formulazione analoga, l'autorita'
disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art.
55-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, riprende il
procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive,
applicando le disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di
procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento
disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state
contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur
prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque
rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette
infrazioni, nei tempi e secondo le modalita' stabilite dall'art.
55-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso
con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi
dell'art. 13, comma 9, n. 2, e successivamente il procedimento penale
sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che
riconosce che il «fatto non sussiste» o che «l'imputato non lo ha
commesso» oppure «non costituisce illecito penale» o altra
formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si
concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalita'
dell'art. 55-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, il
dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla
riammissione in servizio presso l'amministrazione, anche in
soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica
e con decorrenza dell'anzianita' posseduta all'atto del
licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che
l'assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a
seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente e'
reinquadrato, nella medesima qualifica cui e' confluita la qualifica
posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una
nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel
periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo
di sospensione antecedente escluse le indennita' comunque legate alla
presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o
il convivente superstite e i figli.
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento
di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre
violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti
sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento,
il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa
vigente.
Art. 17.
Determinazione concordata della sanzione
1. L'autorita' disciplinare competente ed il dipendente, in via
conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della
sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la
legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del
licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura
conciliativa di cui al comma 1 non puo' essere di specie diversa da
quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per
l'infrazione per la quale si procede e non e' soggetta ad
impugnazione.
3. L'autorita' disciplinare competente o il dipendente puo'
proporre all'altra parte, l'attivazione della procedura conciliativa
di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine
dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il
contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001. Dalla data della proposta sono
sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.
55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La proposta
dell'autorita' disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti
della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalita'
dell'art. 55-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria
prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la
proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile.
La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facolta' di attivare
ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilita' della controparte ad accettare la procedura
conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi
al ricevimento della proposta, con le modalita' dell'art. 55-bis,
comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. Nel caso di mancata
accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il
decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.
55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La mancata accettazione
comporta la decadenza delle parti dalla possibilita' di attivare
ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l'autorita' disciplinare
competente convoca nei tre giorni successivi il dipendente, con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce
mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo
raggiunto e' formalizzato in un apposito verbale sottoscritto
dall'autorita' disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata
dalle parti, che non e' soggetta ad impugnazione, puo' essere
irrogata dall'autorita' disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sara' riportato in apposito
verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente
ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui
all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro
il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta
la estinzione della procedura conciliativa eventualmente gia' avviata
ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla
facolta' di avvalersi ulteriormente della stessa.
Titolo IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 18.
Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi
alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art.
24 del decreto legislativo n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal
lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo
di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di
tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione
certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita', la dipendente che
intenda fruire del congedo in parola e' tenuta a farne richiesta
scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione
attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1
- con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con
l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e' quello
previsto per il congedo di maternita', secondo la disciplina di
riferimento.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti e' computato ai fini
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie
ed e' utile ai fini della tredicesima mensilita'.
5. La lavoratrice puo' scegliere di fruire del congedo su base
oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma
1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base
oraria avviene in misura pari alla meta' dell'orario medio
giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha
inizio il congedo.
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di
riferimento. Il rapporto a tempo parziale e' nuovamente trasformato
in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in
specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, puo' presentare
domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in
un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla
suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza, nel
rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento
giuridico.
8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con
l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di
ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino
specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione
dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di
cumulo delle aspettative.
9. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed
educative e dell'AFAM fruisce dei congedi di cui al presente articolo
su base giornaliera.
Art. 19.
Unioni civili
1. Al fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti
e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile
tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le
disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonche'
le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o
termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti
dell'unione civile.
Art. 20.
Differenziazione premi individuali
1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni piu' elevate,
secondo quanto previsto dal sistema di valutazione
dell'amministrazione, e' attribuita una maggiorazione dei premi
individuali, secondo la disciplina prevista nelle rispettive sezioni,
che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale
valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di
contrattazione integrativa, non potra' comunque essere inferiore al
30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale
valutato positivamente ai sensi del comma 1.
3. La contrattazione integrativa definisce altresi',
preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a
cui tale maggiorazione puo' essere attribuita.
4. Per il personale delle istituzioni scolastiche, educative e
dell'AFAM nonche' per i ricercatori e tecnologi, resta fermo quanto
previsto dall'art. 74, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del
2009.
Art. 21.
Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale
1. In sede di Organismo paritetico di cui all'art. 9, le parti
analizzano i dati sulle assenze del personale, anche in serie
storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di
analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino
significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di
settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale
e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in
continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale e nei
periodi in cui e' piu' elevata la domanda di servizi da parte
dell'utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi
di miglioramento.
2. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati
nell'anno successivo, non siano stati conseguiti gli obiettivi di
miglioramento di cui al comma 1 le risorse variabili di alimentazione
dei fondi destinati ai trattamenti economici accessori, secondo le
rispettive discipline di sezione, non possono essere incrementate,
rispetto al loro ammontare riferito all'anno precedente; tale limite
permane anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di
miglioramento non siano stati effettivamente conseguiti. La
contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente comma
sulla premialita' individuale.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, le Universita'
inviano i dati di cui al comma 1 alla competente Direzione Generale
del MIUR. Tali dati sono analizzati congiuntamente, presso il MIUR,
da rappresentanti del Ministero, nonche' di CRUI, CUN e CODAU e dalle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
SEZIONE SCUOLA
Titolo I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 22.
Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione
Scuola
1. La contrattazione collettiva integrativa di cui al presente
articolo e' finalizzata ad incrementare la qualita' dell'offerta
formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche
mediante la valorizzazione delle professionalita' coinvolte.
2. La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge:
a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR
e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di
categoria firmatarie del presente CCNL;
b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di
rappresentanza nell'ambito dell'ufficio o suo delegato e i
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie
del presente CCNL;
c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente
scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.
3. E' esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilita' di
materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1, ferma restando
la possibilita' per i contratti di cui al comma 2, lettere a) e b) di
demandare ai livelli inferiori la regolazione delle materie di loro
pertinenza individuate nel successivo comma 4, o di loro parti
specifiche, nel rispetto della legge e del CCNL.
4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) a livello nazionale:
a1) le procedure e i criteri generali per la mobilita'
professionale e territoriale fatte salve le disposizioni di legge; al
fine di perseguire il principio della continuita' didattica, i
docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni
dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l'istituzione scolastica
richiesta volontariamente; la contrattazione dovra' tener conto del
vincolo dei posti vacanti e disponibili nell'ambito della dotazione
organica dell'autonomia e dei posti da rendere disponibili alle
graduatorie ad esaurimento (docenti), a quelle permanenti (ATA)
nonche' dei concorsi e delle autorizzazioni ad assumere, per questi
ultimi nell'ambito della relativa programmazione pluriennale;
a2) i criteri generali per le assegnazioni provvisorie ed
utilizzazioni annuali del personale docente, educativo ed ATA;
a3)i criteri generali di ripartizione delle risorse per la
formazione del personale docente, educativo ed ATA;
a4) i criteri per l'esercizio dei diritti e dei permessi
sindacali ai sensi dell'art. 30 del CCNQ 4 dicembre 2017;
a5) i criteri di riparto del Fondo di cui all'art. 40 sulla
base dei parametri indicati al comma 7 di tale articolo.
b) a livello regionale:
b1) le linee di indirizzo ed i criteri per la tutela della
salute nell'ambiente di lavoro;
b2) i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse,
provenienti dall'Ente Regione e da Enti diversi dal MIUR, a livello
d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli
interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio;
b3) i criteri, le modalita' e la durata massima delle
assemblee territoriali ai sensi dell'art. 23;
b4) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto
allo studio;
b5) le materie di cui ai punti a1), a2), a3), a4) ove
delegate dal contratto di livello nazionale e nei limiti ivi
previsti;
c) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro;
c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo
d'istituto;
c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai
sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 al
personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse
relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai
progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla
remunerazione del personale;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi
finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli
riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127,
della legge n. 107/2015;
c5) i criteri e le modalita' di applicazione dei diritti
sindacali, nonche' la determinazione dei contingenti di personale
previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di
flessibilita' oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al
fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e
vita familiare;
c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la
formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle
finalita' definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di
formazione dei docenti;
c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni
tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al
fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare (diritto alla disconnessione);
c9) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla
professionalita' delle innovazioni tecnologiche e dei processi di
informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto
dell'attivita' scolastica.
5. Le materie a cui si applica l'art. 7 (contrattazione
integrativa), comma 6, sono quelle di cui ai punti a1, a2, a3, a4,
b1, b3, b4, b5, c1, c5, c6, c7, c8, c9.
6. Le materie a cui si applica l'art. 7 (contrattazione
integrativa), comma 7, sono quelle di cui ai punti a5, b2, c2, c3,
c4.
7. Fermi restando i termini di cui all'art. 7 (contrattazione
integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione
integrativa e' avviata entro il 15 settembre e la durata della
stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non puo' comunque protrarsi
oltre il 30 novembre.
8. Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6:
a) a livello nazionale e regionale:
a1) gli obiettivi e le finalita' della formazione del
personale;
a2) gli strumenti e le metodologie per la valutazione
dell'efficacia e della qualita' del sistema scolastico, anche in
rapporto alle sperimentazioni in atto;
a3) sugli organici e sul reclutamento del personale
scolastico; su tali materie, il periodo di confronto non puo'
superare i cinque giorni;
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale
docente, educativo ed ATA, nonche' i criteri per l'individuazione del
medesimo personale da utilizzare nelle attivita' retribuite con il
Fondo d'Istituto;
b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di
servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale
docente, educativo ed ATA;
b3) i criteri per la fruizione dei permessi per
l'aggiornamento;
b4) la promozione della legalita', della qualita' del lavoro
e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di
prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.
9. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5
(Informazione), comma 5, oltre agli esiti del confronto e della
contrattazione integrativa gia' previsti dal predetto comma:
a) a livello nazionale e regionale:
a1) gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti di
cui al comma 8, punto a2);
a2) le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni
scolastiche ai sensi del comma 5, punti a3) e b2);
a3) le risorse finanziarie erogate a livello di istituzione
scolastica a valere sui fondi comunitari;
a4) operativita' di nuovi sistemi informatici o modifica di
quelli esistenti, relativi ai servizi amministrativi e di supporto
all'attivita' scolastica.
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed
europei.
Art. 23.
Assemblee sindacali
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di
lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro
concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in
ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di
personale (ATA e docenti) non possono essere tenute piu' di due
assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalita' dei dipendenti o
gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o piu' organizzazioni
sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4
dicembre 2017;
b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti,
con le modalita' dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
c) dalla RSU, congiuntamente con una o piu' organizzazioni
sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4
dicembre 2017.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono
all'inizio o al termine delle attivita' didattiche giornaliere di
ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA
possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle
assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del
servizio scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi
in orario diverso da quello previsto dal comma 4, secondo le
modalita' stabilite con le procedure di cui all'art. 7
(contrattazione integrativa) e con il vincolo di osservanza del minor
disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea puo' avere una durata massima di due ore,
se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa
nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee
territoriali e' definita in sede di contrattazione integrativa
regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il
raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di
servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e
l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese
note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con
comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti
scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate
all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso
giorno in cui e' pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o
educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o
succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel
termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali,
purche' ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea
per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea
congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilita' di locali -
assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa
all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va
affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine
di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente
scolastico ne fara' oggetto di avviso, mediante circolare interna, al
personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la
dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta
del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un
preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea. Tale dichiarazione fa
fede ai fini del computo del monte ore individuale ed e'
irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui e' coinvolto anche il personale
docente, sospende le attivita' didattiche delle sole classi, o
sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di
partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e
disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore
coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta
regolare servizio;
b) per le assemblee in cui e' coinvolto anche il personale ATA,
se la partecipazione e' totale, stabilira', con la contrattazione
d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad
assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi
alla scuola, e ad altre attivita' indifferibili coincidenti con
l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore
concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali,
nonche' per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8
si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio
per attivita' funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori
dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3, fermo
restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con
i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione
all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione
riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo,
resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art.
4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.
Titolo II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 24.
Comunita' educante
1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, la scuola e' una comunita' educante di dialogo, di ricerca,
di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno,
con pari dignita' e nella diversita' dei ruoli, opera per garantire
la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo
studio, lo sviluppo delle potenzialita' di ciascuno e il recupero
delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti
dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, e con i
principi generali dell'ordinamento italiano.
2. Appartengono alla comunita' educante il dirigente scolastico,
il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche' le famiglie, gli alunni
e gli studenti che partecipano alla comunita' nell'ambito degli
organi collegiali previsti dal decreto legislativo n. 297/1994.
3. La progettazione educativa e didattica, che e' al centro
dell'azione della comunita' educante, e' definita con il piano
triennale dell'offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti,
ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nel rispetto della liberta' di
insegnamento. Nella predisposizione del Piano viene assicurata
priorita' all'erogazione dell'offerta formativa ordinamentale e alle
attivita' che ne assicurano un incremento, nonche' l'utilizzo
integrale delle professionalita' in servizio presso l'istituzione
scolastica. I docenti partecipano, a tal fine, alle attivita' del
collegio nell'ambito dell'impegno orario.
Titolo III
I DOCENTI
Art. 25.
Area docenti
1. Il personale docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado e' collocato nella
distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area: i docenti della scuola dell'infanzia;
i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di
1° grado; gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola
secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli
educandati femminili.
Art. 26.
Realizzazione del PTOF mediante l'organico dell'autonomia
1. I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione
scolastica, i posti vacanti e disponibili di cui all'art. 1, comma
63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 appartengono al relativo
organico dell'autonomia e concorrono alla realizzazione del piano
triennale dell'offerta formativa tramite attivita' individuali e
collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di
progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e
organizzativo.
Art. 27.
Profilo professionale docente
1. Il profilo professionale dei docenti e' costituito da
competenze disciplinari, informatiche, linguistiche,
psicopedagogiche, metodologico-didattiche,organizzativo-relazionali,
di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro
correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare
dell'esperienza didattica, l'attivita' di studio e di
sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della
prestazione professionale del personale docente si definiscono nel
quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di
istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano
dell'offerta formativa della scuola.
Art. 28.
Attivita' dei docenti
1. Fermo restando l'art. 28 del CCNL 29 novembre 2007, l'orario
di cui al comma 5 di tale articolo puo' anche essere parzialmente o
integralmente destinato allo svolgimento di attivita' per il
potenziamento dell'offerta formativa di cui al comma 3 o quelle
organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed
integrale copertura dell'orario di insegnamento previsto dagli
ordinamenti scolastici e nel limite dell'organico di cui all'art. 1,
comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate
nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono
destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
2. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 28, comma 8, del CCNL
29 novembre 2007, qualunque riduzione della durata dell'unita' oraria
di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei
medesimi alunni nell'ambito delle attivita' didattiche programmate
dall'istituzione scolastica. La relativa delibera e' assunta dal
collegio dei docenti.
3. Il potenziamento dell'offerta formativa comprende, fermo
restando quanto previsto dall'art. 29 del CCNL 29 novembre 2007, le
attivita' di istruzione, orientamento, formazione, inclusione
scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e
progettazione previste dal piano triennale dell'offerta formativa,
ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la
realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l'attuazione degli
obiettivi di cui all'art. 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n.
107. Le predette attivita' sono retribuite, purche' autorizzate,
quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell'orario di
cui al presente articolo.
4. Le attivita' organizzative sono quelle di cui all'art. 25,
comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' quelle di
cui all'art. 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.
Art. 29.
Responsabilita' disciplinare per il personale docente ed educativo
1. Le parti convengono sulla opportunita' di rinviare ad una
specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per
il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche,
della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative
sanzioni, nonche' l'individuazione di una procedura di conciliazione
non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del
procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che
l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla
repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a
sindacare, neppure indirettamente, la liberta' di insegnamento. La
sessione si conclude entro il mese di luglio 2018.
2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di
quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e deve tener
conto delle sottoindicate specificazioni:
1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle
seguenti ipotesi:
a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale,
riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del
personale, anche ove non sussista la gravita' o la reiterazione, dei
comportamenti;
b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l'effetto di
far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilita' territoriale
o professionale;
2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'uso dei
canali sociali informatici, con le finalita' della comunita'
educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.
3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane
fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni
Disciplinari del decreto legislativo n. 297 del 1994, con le seguenti
modificazioni ed integrazioni all'art. 498 comma 1 cui sono aggiunte
le seguenti lettere:
«g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale
che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale,
anche ove non sussista la gravita' o la reiterazione;
h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di
far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle
procedure di mobilita' territoriale o professionale».
Titolo IV
PERSONALE ATA
Art. 30.
Periodo di prova
1. Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato e'
soggetto ad un periodo di prova la cui durata e' stabilita come
segue:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super;
b) quattro mesi per i restanti profili.
2. In base ai criteri predeterminati dall'amministrazione, sono
esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell'interessato, i
dipendenti che lo abbiano gia' superato nel medesimo profilo
professionale oppure in corrispondente profilo di altra
amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene
conto del solo servizio effettivamente prestato.
4. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia
e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In
caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il
rapporto puo' essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o
malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20
(Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL
del 29 novembre 2007.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
i dipendenti non in prova.
6. Decorsa la meta' del periodo di prova ciascuna delle parti
puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i
casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso
dell'amministrazione deve essere motivato.
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro
sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio
con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione.
8. In caso di recesso, la retribuzione e' corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della
tredicesima mensilita' ove maturati.
9. Il periodo di prova puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza per una sola volta.
10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso,
durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto,
senza retribuzione, presso l'amministrazione di provenienza per un
arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente
prevista dalle disposizioni contrattuali applicate
nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento
della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso
rientra, a domanda, nella area o categoria e profilo professionale di
provenienza.
11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a
tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora
superato il periodo di prova nell'amministrazione di appartenenza.
Art. 31.
Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari
1. Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso
retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari,
documentati anche mediante autocertificazione.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata
congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore,
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i
riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata
dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza
dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente e'
convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno
scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal
contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta
l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di
lavoro straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo
svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
5. Per il personale ATA il presente articolo sostituisce, 15,
comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. Resta fermo quanto previsto
dal comma 1 del medesimo articolo.
Art. 32.
Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge
1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono
utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilita' e possono
essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalita' del servizio e la
migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente,
che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una
programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da
comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.
3. In caso di necessita' ed urgenza, la relativa comunicazione
puo' essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello
stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
4. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche
disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i
donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti
dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito
dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1,
della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonche' ai permessi e congedi di cui
all'art. 4, comma 1, della legge 53/2000, fermo restando quanto
previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in
via esclusiva quanto previsto dall'art. 15, comma 1, II alinea, del
CCNL 29 novembre 2007.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che
fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di
appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di
tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda
di permesso puo' essere presentata nelle 24 ore precedenti la
fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
6. Per il personale ATA il presente articolo sostituisce l'art.
15, comma 6 e comma 7 del CCNL del 29 novembre 2007.
Art. 33.
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici
1. Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per
l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella
misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei
tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per
malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono
sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata
delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla
legge e dal presente CCNL, nonche' con i riposi compensativi di
maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento
economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi
10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di
permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una
intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche
cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In
tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione
del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro
che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il
trattamento economico accessorio del lavoratore e' sottoposto alla
medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi
dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal
dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre
giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la
domanda puo' essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la
fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso
giornaliero od orario.
9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 e' giustificata
mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico
o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che
hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L'attestazione e' inoltrata all'amministrazione dal
dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per
via telematica, a cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la
situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dipendente
conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata
alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina
legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed
economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata
mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato in
base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata
all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente previste in
tale ipotesi;
b) attestazione, redatta dal medico o dal personale
amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la
visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui
l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di
esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli
accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa
assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione
della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo
trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e'
giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lettera b).
13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal
domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la
struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte,
debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a
terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente un'unica
certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la
necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita'
lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori
interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima
dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A
tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di
presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti
l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonche' il
fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o
calendario di terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilita' per il dipendente, per le
finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di
cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei
permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi
per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina
prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti
dal presente CCNL o dai precedenti CCNL del comparto Scuola.
Art. 34.
Commissione per l'ordinamento professionale personale ATA
1. Le parti, nel concordare sull'opportunita' di dover proseguire
il processo di innovazione del sistema di classificazione
professionale del personale ATA, affermano il loro impegno ad
individuare le soluzioni piu' idonee a garantire in modo ottimale le
esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche ed
educative e quelle di riconoscimento e valorizzazione della
professionalita' del suddetto personale.
2. Le parti convengono sull'opportunita' di prevedere una fase
istruttoria che consenta di analizzare l'attuale sistema di
classificazione professionale al fine di verificare le possibilita'
di una sua evoluzione nella prospettiva di valorizzare le competenze
professionali e assicurare una migliore gestione dei processi
lavorativi.
3. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in
coerenza con le finalita' indicate, e' istituita, entro trenta giorni
dalla sottoscrizione del presente CCNL, una specifica Commissione
paritetica, presso l'ARAN e con la partecipazione di una
rappresentanza del MIUR, alla quale sono affidati i seguenti compiti:
a) analisi delle caratteristiche dell'attuale sistema di
classificazione professionale, anche in chiave di raffronto con
quelli vigenti in altri settori pubblici e privati o in altre
istituzioni scolastiche ed educative dei Paesi europei;
b) valutazione di efficacia ed appropriatezza di tale sistema,
con riferimento all'organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla
struttura delle istituzioni scolastiche;
c) verifica delle declaratorie di area, in relazione ai
cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle innovazioni di
servizio o processo e dalle nuove tecnologie, ed alle conseguenti
esigenze di fungibilita' delle prestazioni e di valorizzazione delle
competenze professionali;
d) verifica della possibilita' di rappresentare e definire in
modo innovativo i contenuti professionali, di individuare nuove
figure professionali, nell'ottica di sostenere i processi di
cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi;
e) verifica del sistema di progressione economica all'interno
delle aree al fine di valorizzare le competenze professionali
acquisite e l'esperienza professionale maturata.
4. La Commissione concludera' i suoi lavori entro il prossimo
mese di luglio, formulando proposte organiche alle parti negoziali
sui punti indicati al comma 3.
Titolo V
TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE SCUOLA
Art. 35.
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 2 del CCNL
Scuola 4 agosto 2011, sono incrementati degli importi mensili lordi,
per tredici mensilita', indicati nell'allegata Tabella A1, con le
decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con
le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B1.
3. A decorrere dal 1° aprile 2018, l'indennita' di vacanza
contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nello
stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C1.
Art. 36.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello
stipendio tabellare previsti dall'art. 35 (Incrementi degli stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli
istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art.
35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini
previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di
buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonche' del trattamento di
fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e
dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 codice
civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che
hanno operato il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale
nello stipendio tabellare.
Art. 37.
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui
all'art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale gia'
destinatario delle misure di cui all'art. 1, comma 12, legge 23
dicembre 2014, n. 190, nonche' del maggiore impatto sui livelli
retributivi piu' bassi delle misure di contenimento della dinamica
retributiva, e' riconosciuto al personale individuato nell'allegata
Tabella D1 e nelle misure ivi indicate, un elemento perequativo
mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio nel periodo 1°
marzo 2018 - 31 dicembre 2018. La frazione di mese superiore a
quindici giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo
mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori
a quindici giorni e dei mesi nei quali non e' corrisposto lo
stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre
cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non e' computato agli
effetti dell'art. 36 (Effetti dei nuovi stipendi) comma 2, secondo
periodo ed e' corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto
previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1° marzo 2018-31
dicembre 2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l'importo e' riproporzionato in
relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo e'
analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o
sospensione della prestazione lavorativa che comportino la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
4. Il personale destinatario di incarichi per supplenze brevi e
saltuarie percepisce l'elemento perequativo una tantum di cui al
presente articolo, in un'unica soluzione, nell'ambito del contratto
individuale stipulato con ciascuna istituzione scolastica, in
relazione all'effettiva durata del servizio nel periodo indicato al
comma 2, non applicando quanto previsto dal comma 1, relativamente
alle frazioni di mese inferiori o superiori ai quindici giorni.
Art. 38.
Incrementi delle indennita' fisse
1. Le indennita' di cui al presente articolo sono confermate
secondo la disciplina prevista nel CCNL 29 novembre 2007 e sono
incrementate come di seguito indicato:
a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del
CCNL Scuola del 29 novembre 2007 e' incrementata con la decorrenza e
degli importi lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata
tabella E1.1;
b) la parte fissa dell'indennita' di direzione dei DSGA di cui
all'art. 56, comma 2 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007 e'
incrementata con la decorrenza e dell'importo lordo annuo indicato
nell'allegata tabella E1.2;
c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di
cui all'art. 82 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, e' incrementato
con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilita'
indicati nell'allegata tabella E1.3.
Art. 39.
Indennita' per il DSGA che copra posti comuni a piu' istituzioni
scolastiche
1. In attuazione dell'art. 2, comma 4 del CCNL relativo ai
direttori dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA)
sottoscritto il 10 novembre 2014, gli effetti del predetto CCNL sono
prorogati fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale e'
adottato l'accordo in sede di conferenza unificata di cui all'art.
19, comma 5-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
Art. 40.
Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa
1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un
unico Fondo, denominato «Fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa», le seguenti risorse, nei loro valori annuali gia'
definiti sulla base dei precedenti CCNL e delle disposizioni di
legge:
a) il Fondo per l'Istituzione Scolastica di cui all'art. 2,
comma 2, primo alinea del CCNL 7 agosto 2014;
b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del
personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla
pratica sportiva di cui all'art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL
7 agosto 2014;
c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano
dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 2, terzo alinea del
CCNL 7 agosto 2014;
d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale
ATA di cui all'art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7 agosto 2014;
e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti
relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinto alinea
del CCNL 7 agosto 2014;
f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione
dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29 novembre 2007.
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1, confluiscono altresi', con
la medesima decorrenza ivi indicata, le seguenti ulteriori risorse,
nei loro valori annuali gia' definiti sulla base di disposizioni di
legge:
a) le risorse indicate nell'art. 1, comma 126, delle legge 13
luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa finalizzazione a
favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei
criteri indicati all'art. 22, comma 4, lettera c), punto c4) del
presente CCNL;
b) le risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n.
205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593
della citata legge.
3. Al fine di finanziare quota parte degli incrementi della
retribuzione professionale docente di cui all'art. 38, il Fondo di
cui ai commi 1 e 2 e' ridotto stabilmente, per l'anno 2018 di 80,00
milioni di Euro e a decorrere dal 2019 di 100 milioni di Euro, anche
a valere sulle disponibilita' dell'art. 1, comma 126 della legge n.
107/2015, in misura pari a 70 milioni per il 2018, 50 milioni per il
2019 e 40 milioni a regime.
4. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui ai
commi 1, 2 e 3 resta finalizzato a remunerare il personale per le
seguenti finalita':
a) finalita' gia' previste per il Fondo per l'Istituzione
scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29 novembre 2007;
b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di
educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
c) le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
d) gli incarichi specifici del personale ATA;
e) le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a
rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione
scolastica;
f) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi
assenti;
g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi
da 126 a 128, della legge n. 107/2011;
h) le finalita' di cui all'art 1, comma 593 della legge n.
205/2017.
5. Il Fondo di cui al presente articolo e' ripartito tra le
diverse finalita' di cui al comma 4, in sede di contrattazione
integrativa di livello nazionale ai sensi dell'art. 22, nei limiti e
con le specificazioni di seguito indicate:
a) un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento per la
sostituzione dei colleghi assenti atto a soddisfare i fabbisogni e,
comunque, in misura non inferiore a quanto gia' destinato a tale
utilizzo;
b) un finanziamento delle attivita' di recupero presso le
Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, atto a
soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto
gia' destinato a tale utilizzo ai sensi del CCNL 7 agosto 2014;
c) un finanziamento della valorizzazione dei docenti in misura
pari alle risorse residue dell'art. 1, comma 126, della legge n.
107/2015, secondo quanto previsto dal comma 3;
d) un finanziamento degli incarichi specifici del personale
ATA, in misura non inferiore a quanto gia' destinato a tale utilizzo.
6. Il contratto collettivo di cui al comma 5 e' stipulato, di
norma, con cadenza triennale e individua criteri di riparto che
assicurino l'utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun
anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli
anni scolastici precedenti. Queste risorse possono essere destinate
anche a finalita' diverse da quelle originarie.
7. Il contratto di cui al comma 5 definisce, altresi', i criteri
di riparto tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, sulla
base dei seguenti parametri:
a) numero di punti di erogazione del servizio;
b) dotazione organica;
c) dotazione organica dei docenti delle scuole secondarie di
secondo grado, in relazione al criterio di cui al comma 4, lettera
b);
d) aree soggette a maggiore rischio educativo;
e) ulteriori parametri dimensionali e di struttura utili per
tenere conto della specificita' e della complessita' di particolari
tipologie di istituzioni scolastiche ed educative.
Titolo VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 41.
Disposizioni speciali per la Sezione Scuola
1. I contratti a tempo determinato del personale docente,
educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause
di risoluzione di tali contratti vi e' anche l'individuazione di un
nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove
graduatorie.
2. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29 novembre 2007, e' cosi'
sostituito:
«15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio
sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di
lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative
disposizioni applicative.»
3. Con riferimento all'art. 53, comma 1, del CCNL del 29 novembre
2007 (Modalita' di prestazione dell'orario), il primo capoverso e'
cosi' sostituito:
«All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta
di piano delle attivita' inerente alla materia del presente articolo,
in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA,
individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte
formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle
commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione,
per l'assistenza agli alunni con disabilita', per la sicurezza,
nonche' all'elaborazione del PEI ai sensi dell'art. 7, comma 2,
lettera a) del decreto legislativo n. 66 del 2017».
Sezione
Universita' e aziende ospedaliero-universitarie
Titolo I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 42.
Soggetti e materie di relazioni sindacali
1. La contrattazione integrativa per le Universita' si svolge tra
la delegazione datoriale costituita dall'amministrazione e i
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie
del presente CCNL e la RSU.
2. La delegazione di parte datoriale di cui al comma 1 e'
nominata dal Consiglio di amministrazione ed e' presieduta dal
Rettore e dal Direttore generale o da soggetti loro delegati. Nelle
Aziende Ospedaliere Universitarie la delegazione datoriale e'
nominata dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti ed
e' composta dal titolare del potere di rappresentanza dell'Azienda o
da un suo delegato e dal Rettore dell'Universita' o da un suo
delegato, tra i quali e' individuato il presidente.
3. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) i criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 63 tra
le diverse modalita' di utilizzo;
b) i criteri di utilizzo della quota riservata al Fondo
derivante da attivita' in conto terzi o da programmi e progetti
comunitari;
c) i criteri per la definizione delle procedure delle
progressioni economiche di cui agli articoli 64 e 66;
d) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla
performance;
e) i criteri per l'attribuzione delle indennita' correlate
all'effettivo svolgimento di attivita' disagiate ovvero pericolose o
dannose per la salute;
f) i criteri per la determinazione delle indennita' correlate
all'effettivo svolgimento di attivita' comportanti l'assunzione di
specifiche responsabilita' di cui all'art. 91, commi 2 e 4 del CCNL
del 16 ottobre 2008;
g) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i
quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione
collettiva;
h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare
integrativo;
i) le linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il
miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti
alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
j) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli
adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti con
disabilita';
k) i criteri generali per la determinazione dei valori
retributivi correlati ai risultati ed al raggiungimento degli
obiettivi assegnati, per il personale della categoria EP;
l) i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali
di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire
una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
m) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo
parziale ai sensi dell'art. 56;
n) la definizione del limite individuale annuo delle ore che
possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 27 del CCNL
del 16 ottobre 2008;
o) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla
professionalita' delle innovazioni tecnologiche e dei processi di
informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto
dell'Ateneo;
p) elevazione fino a sei mesi del limite di cui all'art. 4,
comma 3, del decreto legislativo n. 66/2003 nonche' individuazione
delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi,
tale limite.
4. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 6 (contrattazione
integrativa) sono quelle di cui al comma 3, lettere i), j), l), m),
n), o), p).
5. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 7 (contrattazione
integrativa) sono quelle di cui al comma 3, lettere a), b), c), d),
e), f), g), h), k).
6. Sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui al
comma 1:
a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' d'ufficio
tra diverse sedi di lavoro dell'amministrazione;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della
performance;
d) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri
soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto
legislativo n. 165/2001;
e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi al
personale della categoria EP;
f) i criteri generali per la graduazione degli incarichi al
personale della categoria D di cui all'art. 91, comma 3, del CCNL 16
ottobre 2008 ed alla categoria EP;
g) le linee generali dei piani per la formazione del personale;
h) i regolamenti per l'attivita' conto terzi.
7. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5, comma 5,
oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa
gia' previsti dal predetto comma:
a) i regolamenti di ateneo, limitatamente alle parti degli
stessi che abbiano riflessi sul rapporto di lavoro;
b) i piani triennali dei fabbisogni di personale;
c) i dati sugli andamenti occupazionali;
d) i dati sui contratti a tempo determinato, sui contratti di
somministrazione a tempo determinato e sulle altre tipologie di
lavoro flessibile.
Art. 43.
Diritto di assemblea
1. Per la disciplina dell'assemblea, resta fermo quanto previsto
dal CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali del 4 dicembre 2017.
2. I dipendenti delle amministrazioni destinatarie della presente
Sezione hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, alle
assemblee sindacali per il numero di ore annue retribuite pro-capite
previsto dal CCNQ di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto su
tale specifico aspetto dall'art. 16 del CCNL del 16 ottobre 2008.
Titolo II
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 44.
Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale
1. Le parti, nel concordare sull'opportunita' di dover proseguire
il processo di innovazione del sistema di classificazione
professionale delle amministrazioni destinatarie della presente
Sezione, affermano il loro impegno ad individuare le soluzioni piu'
idonee a garantire in modo ottimale le esigenze organizzative e
funzionali delle amministrazioni stesse e quelle di riconoscimento e
valorizzazione della professionalita' dei dipendenti.
2. Le parti convengono sull'opportunita' di prevedere una fase
istruttoria che consenta di analizzare l'attuale sistema di
classificazione professionale al fine di verificare le possibilita'
di una sua evoluzione nella prospettiva di valorizzare le competenze
professionali e assicurare una migliore gestione dei processi
lavorativi.
3. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in
coerenza con le finalita' indicate, e' istituita, entro trenta giorni
dalla sottoscrizione del presente CCNL, una specifica Commissione
paritetica, presso l'ARAN, composta anche dai rappresentanti del
MIUR, della CRUI e del CODAU, alla quale sono affidati i seguenti
compiti:
a) valutazione dell'efficacia e dell'appropriatezza
dell'attuale sistema con riferimento all'organizzazione del lavoro,
alle funzioni e alla struttura delle amministrazioni interessate;
b) analisi dell'attuale articolazione in quattro categorie,
nonche' verifica e possibile revisione degli inquadramenti
professionali e dei livelli di responsabilita' attribuibili;
c) revisione del sistema di inquadramento del personale
dipendente dalle aziende ospedaliero-universitarie, in relazione
anche all'evoluzione dei sistemi di classificazione professionale del
servizio sanitario nazionale ed alle necessita' funzionali dei
dipartimenti dell'area medica, tenendo altresi' conto dell'esigenza
di assicurare l'invarianza del trattamento stipendiale complessivo
nei passaggi tra Azienda Ospedaliera e Universita';
d) verifica delle declaratorie di categoria, nell'ottica del
possibile adeguamento delle stesse ai cambiamenti dei processi
lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle
nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilita' delle
prestazioni e di valorizzazione delle competenze professionali;
e) valutazione dell'opportunita' di introdurre nuove aree
professionali da ricomprendere nelle categorie B-C-D-EP, al fine
dell'adeguamento al mutato quadro organizzativo derivante dalla legge
n. 240/2010; in tale ottica, occorre considerare la possibilita' di
individuare specifici compiti e funzioni diretti a supportare
l'organizzazione dei corsi, dei servizi agli studenti,
dell'assistenza ai docenti nella gestione dei progetti di ricerca e
nelle strategie di internazionalizzazione degli atenei;
f) verifica della possibilita' di introdurre specifici profili
professionali che possano consentire di individuare nuove figure o di
pervenire alla definizione di figure polivalenti, nell'ottica di
sostenere i cambiamenti organizzativi dovuti ai processi di
digitalizzazione;
g) previsione di ulteriori opportunita' di progressione
economica per il personale apicale di ciascuna area o categoria,
mediante una piu' ampia articolazione delle posizioni economiche
nell'ambito del sistema di classificazione;
h) revisione dei criteri di progressione economica del
personale all'interno delle aree o categorie, in correlazione con la
valutazione delle competenze professionali acquisite e
dell'esperienza professionale maturata, anche mediante eventuali
percorsi formativi;
i) verifica della possibilita' di operare una revisione degli
schemi di remunerazione correlati alle posizioni di lavoro;
j) analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle
competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro
effettivo accrescimento, anche in relazione al miglioramento della
qualita' dei servizi e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
k) analisi e valorizzazione delle specificita' professionali;
l) verifica della disciplina prevista per i Collaboratori
esperti linguistici, anche sulla base di una ricognizione dei
trattamenti economici riconosciuti in sede di contrattazione
integrativa dai diversi atenei, ai sensi dell'art. 22 del CCNL 13
maggio 2003, al fine di definire, mediante il recupero delle risorse
gia' utilizzate, trattamenti stipendiali uniformi a livello
nazionale, in correlazione con l'orario di lavoro previsto.
4. La Commissione concludera' i suoi lavori entro il prossimo
mese di luglio, formulando proposte organiche alle parti negoziali
sui punti indicati al comma 3.
Art. 45.
Ferie
1. L'art. 28, comma 15, del CCNL 16 ottobre 2008, e' cosi'
sostituito:
«15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio
sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di
lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative
disposizioni applicative.»
Art. 46.
Ferie e riposi solidali
1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente puo'
cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza
di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure
costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilita',
eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve
necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo
n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate
in venti giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro
settimanale su cinque giorni e ventiquattro giorni nel caso di
articolazione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse di
cui all'art. 28 del CCNL 16 ottobre 2008.
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessita'
considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta
all'amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di
riposo per un una misura massima di trenta giorni per ciascuna
domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante
lo stato di necessita' delle cure in questione, rilasciata
esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o
convenzionata.
3. Ricevuta la richiesta, l'amministrazione rende tempestivamente
nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del
richiedente.
4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base
volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di
giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo
offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e'
effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo
offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste
siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura
proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il dipendente richiedente puo' fruire delle giornate cedute,
solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di
ferie o di festivita' soppresse allo stesso spettanti, nonche' dei
permessi di cui all'art. 48 e dei riposi compensativi eventualmente
maturati.
8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7,
le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilita' del
richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato
la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel
rispetto delle relative discipline contrattuali.
9. Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti, prima
della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di
riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella
disponibilita' degli offerenti, secondo un criterio di
proporzionalita'.
10. la presente disciplina ha carattere sperimentale e potra'
essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile
estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo
rinnovo contrattuale.
Art. 47.
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per
i seguenti casi da documentare debitamente:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni
di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e
gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1,
commi 36 e 50 della legge 76/2016: giorni tre per evento da fruire
entro sette giorni lavorativi dal decesso.
2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono essere
fruiti anche entro quarantacinque giorni dalla data in cui e' stato
contratto il matrimonio.
3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro
straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento
della prestazione lavorativa.
5. Il presente articolo sostituisce l'art. 30, comma 1, primo e
secondo alinea e comma 3 del CCNL del comparto Universita' del 16
ottobre 2008.
Art. 48.
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o
familiari
1. Al dipendente, possono essere concessi, a domanda,
compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso
retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata
congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore,
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i
riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata
dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza
dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente e'
convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei
permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo
nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta
l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di
lavoro straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo
svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
5. Il presente articolo sostituisce l'art. 30, comma 2, del CCNL
del comparto Universita' del 16 ottobre 2008.
Art. 49.
Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge
1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a
fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle
ferie e della tredicesima mensilita' e possono essere utilizzati
anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici e la
migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente,
che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una
programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da
comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.
3. In caso di necessita' ed urgenza, la relativa comunicazione
puo' essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello
stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
4. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche di
legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di
sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della
legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge
4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001
n. 52, nonche' ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1,
della legge 53/2000 e dell'art. 1, comma 1 del DPR n. 278/2000, fermo
restando che quanto previsto per i permessi per lutto puo' trovare
applicazione in alternativa alle disposizioni di cui all'art. 47,
comma 1, lett.b). Le due modalita' di fruizione non possono essere
cumulate nell'anno.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che
fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di
appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di
tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda
di permesso puo' essere presentata nelle 24 ore precedenti la
fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 30, comma 1, terzo
alinea e comma 6, del CCNL del comparto Universita' del 16 ottobre
2008.
Art. 50.
Permessi orari a recupero
1. Il dipendente, a domanda, puo' assentarsi dal lavoro per brevi
periodi previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio presso
cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata
superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono
comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al responsabile dell'ufficio di adottare le
misure ritenute necessarie per garantire la continuita' del servizio,
la richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile e
comunque non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa,
salvo i casi di particolare urgenza o necessita' valutati dal
responsabile stesso.
3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro
il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o del
funzionario dal responsabile; in caso di mancato recupero, si
determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
4. Il presente articolo sostituisce l'art. 34 del CCNL del
comparto Universita' del 16 ottobre 2008.
Art. 51.
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per
l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella
misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di
percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per
malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono
sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata
delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla
legge e dal presente CCNL, nonche' con i riposi compensativi di
maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento
economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi
dieci giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di
permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una
intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche
cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In
tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione
del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro
che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il
trattamento economico accessorio del lavoratore e' sottoposto alla
medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi
dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal
dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre
giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la
domanda puo' essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la
fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso
giornaliero od orario.
9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 e' giustificata
mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico
o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che
hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L'attestazione e' inoltrata all'amministrazione dal
dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per
via telematica, a cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la
situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dipendente
conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata
alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina
legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed
economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata
mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in
base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata
all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente previste in
tale ipotesi;
b) attestazione, redatta dal medico o dal personale
amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la
visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui
l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di
esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli
accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa
assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione
della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo
trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e'
giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lettera b).
13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal
domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la
struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte,
debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a
terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente un'unica
certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la
necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita'
lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori
interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima
dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A
tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di
presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti
l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonche' il
fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o
calendario di terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilita' per il dipendente, per le
finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di
cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei
permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi al
conto ore individuale, dei riposi compensativi per le prestazioni di
lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il
trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL
o dai precedenti CCNL relativi al comparto Universita'.
16. Il presente articolo sostituisce la previsione di cui
all'art. 34, comma 1, del CCNL comparto Universita' del 16 ottobre
2008, III e IV capoverso.
Art. 52.
Aspettativa per dottorato di ricerca
2. L'art. 37, comma 1 del CCNL del comparto Universita' del 16
ottobre 2008 e' sostituito dal seguente:
«1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai
corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984,
n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla
legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda,
compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per
motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del
corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative
vigenti, fatta salva l'applicazione dell'art. 2 della citata legge n.
476/1984 e s.m.i.».
Titolo III
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 53.
Contratto di lavoro a tempo determinato
1. Le amministrazioni possono stipulare contratti individuali per
l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato, nel rispetto dell'art. 36 del decreto legislativo n.
165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del
decreto legislativo n. 81/2015, nonche' dei vincoli finanziari
previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei
mesi e tra un contratto e quello successivo e' previsto un intervallo
di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un contratto di
durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di
scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo
restando quanto previsto per le attivita' stagionali.
3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di
contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da
ciascuna amministrazione complessivamente non puo' superare il tetto
annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1°
gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali
all'unita' superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per
le amministrazioni che occupano fino a 5 dipendenti e' sempre
possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel
caso di inizio di attivita' in corso di anno, il limite percentuale
si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
servizio al momento dell'assunzione.
4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da
limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal decreto
legislativo n. 81/2015, sono:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessita' di amministrazioni di nuova
istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e
sulle professionalita';
d) necessita' correlate a progetti di ricerca che beneficiano
di finanziamenti esterni, anche per le attivita' di supporto
amministrativo.
5. Le amministrazioni disciplinano, con gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35
del decreto legislativo n. 165/2001, le procedure selettive per
l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del
personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. Nell'ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono
ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di personale con
contratto di lavoro a termine:
a) sostituzione di personale assente con diritto alla
conservazione del posto, ivi compreso il personale che fruisce dei
congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge n. 53/2000; nei
casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate,
con l'esclusione delle ipotesi di sciopero, l'assunzione a tempo
determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni al fine di
assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b) sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio, nelle ipotesi di congedo di maternita', di congedo
parentale e di congedo per malattia del figlio, di cui agli artt. 16,
17, 32 e 47 del decreto legislativo n. 151/2001; in tali casi
l'assunzione a tempo determinato puo' avvenire anche trenta giorni
prima dell'inizio del periodo di astensione.
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6,
l'amministrazione puo' procedere ad assunzioni a termine anche per lo
svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello
sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al
conferimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 del decreto
legislativo n. 165/2001 a quelle proprie del lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto.
8. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel
contratto individuale e' specificata per iscritto la causa della
sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi
per tale non solo il dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, ma anche l'altro dipendente di fatto
sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma.
9. La durata del contratto puo' comprendere anche periodi di
affiancamento necessari per il passaggio delle consegne.
10. L'assunzione con contratto a tempo determinato puo' avvenire
a tempo pieno ovvero a tempo parziale.
11. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza
diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel
contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro
in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo
determinato stipulato per ragioni sostitutive.
12. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n.
81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per
le attivita' stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo
determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti
lo svolgimento di mansioni della medesima area o categoria, e'
possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al
comma 2. Tale deroga non puo' superare i dodici mesi e puo' essere
attuata esclusivamente nei seguenti casi:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessita' di amministrazioni di nuova
istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e
sulle professionalita';
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e
sviluppo;
e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario.
13. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n.
81/2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui
al comma 12, l'intervallo tra un contratto a tempo determinato e
l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, puo' essere
ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei
mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi.
14. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi
dell'art. 36, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001.
15. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi
di esclusione previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 81 del
2015.
16. Il presente articolo sostituisce l'art. 22 del CCNL comparto
Universita' del 16 ottobre 2008.
Art. 54.
Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo
determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il
trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione
collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le
precisazioni seguenti e dei successivi commi:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio
prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti
per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.
28, comma 4, del CCNL del 16 ottobre 2008; nel caso in cui, tenendo
conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o
determinato comunque gia' intervenuti, anche con altre
amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia
comunque prestato servizio per piu' di tre anni, le ferie maturano,
in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o
32 giorni, a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro
rispettivamente su cinque o su sei giorni;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto
compatibili - i criteri stabiliti dall'art. 35 del CCNL del 16
ottobre 2008, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463,
convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, ai
fini della determinazione del periodo in cui e' corrisposto il
trattamento economico; i periodi nei quali spetta il trattamento
economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto
sono stabiliti, secondo i criteri di cui al medesimo art. 35, in
misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui e' corrisposto
il trattamento economico come sopra determinato, salvo che non si
tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel quale il
trattamento economico e' corrisposto comunque in misura intera; il
trattamento economico non puo' comunque essere erogato oltre la
cessazione del rapporto di lavoro;
c) il periodo di conservazione del posto e' pari alla durata
del contratto e non puo' in ogni caso superare il termine massimo
fissato dall'art. 35 del CCNL del 16 ottobre 2008;
d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 47, comma 2;
e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata
non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali
proroghe, oltre ai permessi di cui alla lettera d), possono essere
concessi i seguenti permessi:
permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui
all'art. 48;
permessi per esami o concorsi, di cui all'art. 47 (Permessi
retribuiti), comma 1, lettera a);
permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni
diagnostiche, di cui all'art. 51(Assenze per l'espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici);
permessi per lutto di cui, all'art. 47 (Permessi retribuiti),
comma 1, lettera b);
f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera
e) deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale
nell'anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei
permessi per lutto; l'eventuale frazione di unita' derivante dal
riproporzionamento e' arrotondata all'unita' superiore, qualora la
stessa sia uguale o superiore a 0,5;
g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza
dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i
lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000, ivi compresi i
permessi per lutto nei casi di rapporto di durata inferiore a sei
mesi.
2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla
durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad un
periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 20 del CCNL del 16
ottobre 2008, non superiore comunque a due settimane per i rapporti
di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata
superiore. In deroga a quanto previsto dal citato art. 20, in
qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti puo'
recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di indennita'
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
nell'ambito del medesimo periodo di prova. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere
dall'amministrazione deve essere motivato.
3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del rapporto a
termine non sia possibile applicare il comma 5 dell'art. 19 del CCNL
16 ottobre 2008, il contratto e' stipulato con riserva di
acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel
caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che
non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione, il
rapporto e' risolto con effetto immediato, salva l'applicazione
dell'art. 2126 del codice civile.
4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione
del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita'
sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma
11 dell'art. 53 e dal comma 2 del presente articolo, per il rapporto
di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso e' fissato in
un giorno per ogni periodo di lavoro di quindici giorni
contrattualmente stabilito e, comunque, non puo' superare i trenta
giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno. In
caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla meta',
con arrotondamento all'unita' superiore dell'eventuale frazione di
unita' derivante dal computo.
5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, possono essere adeguatamente valutati, nell'ambito delle
procedure di reclutamento della stessa o di altra amministrazione,
secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi
ed alla corrispondenza tra la professionalita' richiesta nei posti da
coprire e l'esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine.
6. Le amministrazioni assicurano ai lavoratori assunti con
contratto di lavoro a tempo determinato interventi informativi e
formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del decreto
legislativo n. 81/2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono
chiamati a rendere, adeguati all'esperienza lavorativa, alla
tipologia dell'attivita' ed alla durata del contratto.
7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di
lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente
presso la medesima amministrazione, con mansioni del medesimo profilo
e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare
l'anzianita' lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di
determinati istituti contrattuali.
8. Il presente articolo sostituisce l'art. 22 del CCNL comparto
Universita' del 16 ottobre 2008.
Art. 55.
Contratto di somministrazione
1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina
degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2015, per
soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato
sono stipulati entro il limite di cui all'art. 53, comma 3, e nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni
di legge in materia.
3. Il ricorso al lavoro somministrato non e' consentito per il
personale che esercita attivita' di vigilanza nonche' per i profili
della categoria B.
4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al
raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attivita' per
le quali sono previste specifiche indennita', hanno titolo a
partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti accessori,
secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi
oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di
attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato,
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti
disposizioni di legge in materia.
5. L'amministrazione comunica tempestivamente al somministratore,
titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori
somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da
contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 7, della
legge n. 300/1970.
6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori
somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli
interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione
previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, in particolare per
quanto concerne i rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa
in cui saranno impegnati.
7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso
le amministrazioni utilizzatrici, i diritti di liberta' e di
attivita' sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono
partecipare alle assemblee del personale dipendente.
8. Ai sensi dell'art. 42, comma 7, lettera d), sono fornite
informazioni sul numero e sui motivi e i contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata
degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati.
9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano
applicazione le disposizioni di legge in materia.
Art. 56.
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a
tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei
profili a tal fine individuati nell'ambito del piano dei fabbisogni
di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non puo' superare il
25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o
categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite
e' arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unita'.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, i dipendenti gia' in servizio presentano
apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle
domande deve essere indicata l'eventuale attivita' di lavoro
subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del
comma 6.
4. L'amministrazione puo' concedere, entro il termine di 60
giorni dalla ricezione della domanda, la trasformazione del rapporto,
nel rispetto delle forme e delle modalita' di cui al comma 11, oppure
nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto
dal comma 2;
b) l'attivita' di lavoro autonomo o subordinato, che il
lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di
interesse con la specifica attivita' di servizio svolta dallo stesso
ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilita';
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro
ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla
funzionalita' dell'amministrazione.
5. L'utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla
trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a
tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell'art. 1,
comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 73 del
D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono
svolgere un'altra attivita' lavorativa e professionale, subordinata o
autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di
incompatibilita' e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti
sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione
nella quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la
variazione dell'attivita' lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari,
preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di
contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze
organizzative, e' possibile elevare il contingente di cui al comma 2
fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di
cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti
temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente
fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai
seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste
dall'art. 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni
psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternita' o
paternita';
d) documentata necessita' di sottoporsi a cure mediche
incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessita' di assistere i genitori, il coniuge o il
convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza
possibilita' alternativa di assistenza, che accedano a programmi
terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste
dall'art. 8, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 81/2015. Nelle
suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali e
l'amministrazione da' luogo alla costituzione del rapporto di lavoro
a tempo parziale entro il termine di quindici giorni. Le
trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini
del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7
del presente articolo.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con
contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione
della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della
prestazione lavorativa nonche' della collocazione temporale
dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all'anno e del relativo trattamento economico. Quando
l'organizzazione del lavoro e' articolata in turni, l'indicazione
dell'orario di lavoro puo' avvenire anche mediante rinvio a turni
programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da
atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al
comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio
rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a
tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche
in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a
condizione che vi sia la disponibilita' del posto in organico. Tale
disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9,
che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale
hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo
pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che
vi sia la disponibilita' del posto in organico e nel rispetto dei
vincoli di legge in materia di assunzioni.
14. Il presente articolo sostituisce l'art. 21 del CCNL del 16
ottobre 2008.
Art. 57.
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale
1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non puo' essere
inferiore al 30% di quella a tempo pieno.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere:
a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in
misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6
giorni);
b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno
ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana,
del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno,
in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro
settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso
in considerazione (settimana, mese o anno);
c) misto, con combinazione delle due modalita' indicati nelle
lettere a) e b).
3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua
distribuzione sono concordati con il dipendente.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%
con orario su due giorni settimanali, puo' recuperare i ritardi ed i
permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una
ulteriore giornata concordata preventivamente con l'amministrazione,
senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli
istituti contrattuali applicabili.
5. Il presente articolo sostituisce i corrispondenti commi
dell'art. 21 del CCNL del 16 ottobre 2008.
Art. 58.
Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale
1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate
per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata
della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento.
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di
36 ore, puo' essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di
lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte
oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario
ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro
supplementare e' pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a
tempo parziale concordata ed e' calcolata con riferimento all'orario
mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale, con prestazione dell'attivita' lavorativa in alcuni mesi
dell'anno, la misura del 25% e' calcolata in relazione al numero
delle ore annualmente concordate.
3. Il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso per specifiche e
comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari
situazioni di difficolta' organizzative derivanti da concomitanti
assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere
effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro giornaliero
del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle
quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un
rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di
lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite
massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente
lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia
prevista la prestazione lavorativa.
5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso
pari alla retribuzione prevista per le ore di lavoro straordinario,
maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a
carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti
rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma
rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale
di maggiorazione di cui al precedente comma 5 e' elevata al 25%.
7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,
verticale e misto e' consentito lo svolgimento di prestazioni di
lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive
del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti
e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai
sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015. Per
tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalita' di
finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario.
8. Il lavoratore puo' rifiutare lo svolgimento di prestazioni di
lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute,
familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015.
9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico
e' commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo
criterio di proporzionalita' si applica anche per le altre assenze
dal servizio previste dalla legge e dal presente contratto o dai
precedenti CCNL relativi al comparto Universita', ivi comprese le
assenze per malattia. In presenza di rapporto a tempo parziale
verticale, e' comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo
di maternita' e paternita' previsto dal decreto legislativo n.
151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo; il
relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di
congedo di maternita' o paternita', e' commisurato alla durata
prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio,
il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternita', permessi
per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con
quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento
economico e' commisurato alla durata prevista per la prestazione
giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non
si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il
preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi
effettivamente lavorati.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con
riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al
personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa
categoria e area professionale.
11. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di
obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' altri istituti
non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono
applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non
frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario
adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.
12. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo
parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole
contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si
applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n.
81/2015.
14. Il presente articolo sostituisce l'art. 21 del CCNL del 16
ottobre 2008.
Titolo IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 59.
Istituzione nuovi profili per le attivita' di comunicazione e
informazione
1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, le
parti ritengono opportuno valorizzare e migliorare le attivita' di
informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche
amministrazioni, mediante la previsione di un specifica area
professionale «Informazione e comunicazione».
2. In linea con quanto previsto al comma 1, i contenuti
professionali della suddetta area, con riferimento alle categorie D
ed EP, sono cosi' articolati e definiti:
gestione e coordinamento dei processi di comunicazione e
informazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni
dell'utenza ed agli obiettivi dell'amministrazione;
definizione di procedure interne per la comunicazione
istituzionale;
raccordo dei processi di gestione dei siti internet,
nell'ottica dell'attuazione delle disposizioni di materia di
trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati
dall'amministrazione e del loro funzionamento;
promozione e cura dei collegamenti con gli organi di
informazione;
individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di
strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione
sull'attivita' istituzionale dell'amministrazione;
gestione degli eventi, dell'accesso civico e delle
consultazioni pubbliche.
3. L'area professionale di cui al presente articolo potra' essere
oggetto di ulteriore approfondimento nell'ambito dei lavori della
Commissione di cui all'art. 44, anche in relazione alle modalita'
specifiche di adesione alle casse previdenziali e di assistenza dei
giornalisti, alla definizione dei percorsi formativi, ad eventuali e
specifiche modalita' di articolazione dell'orario di lavoro. Gli
Atenei, in relazione alla propria organizzazione, possono prevedere
un'analoga area anche nella categoria C, tenendo conto della relativa
declaratoria.
Titolo IV
TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE UNIVERSITA'
Art. 60.
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 3 del CCNL
Universita' 12 marzo 2009, sono incrementati degli importi mensili
lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata Tabelle A2, con
le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con
le decorrenze stabilite dall'allegata Tabelle B2.
3. Al personale docente incaricato esterno di cui all'art. 15 del
DPR 3 agosto 1990 n. 319, sono corrisposti incrementi mensili della
retribuzione, nelle misure ed alle decorrenze previste per la
posizione economica EP 2 dal comma 2.
4. A decorrere dal 1° aprile 2018, l'indennita' di vacanza
contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nello
stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C2. Nella
medesima tabella e' altresi' prevista, in corrispondenza di ciascuna
categoria, una ulteriore posizione, a cui si accede mediante
progressione economica a carico dei fondi di cui agli artt. 63 e 65,
rispettivamente per le categorie B-C-D e per la categoria EP.
Art. 61.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello
stipendio tabellare previsti dall'art. 60 (Incrementi degli stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli
istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art.
60 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini
previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti dalla tabella A2, nei confronti del personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di
anzianita' o altri analoghi trattamenti, nonche' del trattamento di
fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e
dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice
civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che
hanno operato il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale
nello stipendio tabellare.
Art. 62.
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui
all'art. 60 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale gia'
destinatario delle misure di cui all'art. 1, comma 12, legge 23
dicembre 2014, n. 190, nonche' del maggiore impatto sui livelli
retributivi piu' bassi delle misure di contenimento della dinamica
retributiva, e' riconosciuto al personale individuato nell'allegata
Tabella D2 e nelle misure ivi indicate, un elemento perequativo
mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio nel periodo 1°
marzo 2018 - 31 dicembre 2018. La frazione di mese superiore a
quindici giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo
mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori
a quindici giorni e dei mesi nei quali non e' corrisposto lo
stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre
cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non e' computato agli
effetti dell'art. 61 (Effetti dei nuovi stipendi) comma 2, secondo
periodo ed e' corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto
previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1° marzo 2018 -
31 dicembre 2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l'importo e' riproporzionato in
relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo e'
analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o
sospensione della prestazione lavorativa che comportino la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta. Per i
collaboratori ed esperti linguistici non opera il riproporzionamento
in base al loro ridotto orario contrattuale.
Art. 63.
Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D: costituzione
1. A decorrere dall'anno 2018, e' istituito il nuovo «Fondo
risorse decentrate», finanziato, in prima applicazione, dalle risorse
stabili del precedente Fondo per le progressioni economiche e per la
produttivita' collettiva e individuale, di cui all'art. 87 del CCNL
16 ottobre 2008, come certificate dal Collegio dei revisori.
2. L'importo di cui al comma 1 e' stabilmente incrementato:
a) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di
anzianita' che non saranno piu' corrisposte al personale delle
categorie B, C e D cessato dal servizio, compresa la quota di
tredicesima mensilita'; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo
dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in
ragione d'anno;
b) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle
risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro
straordinario, che saranno ottenute mediante interventi di
razionalizzazione dei servizi attuati dalle amministrazioni, secondo
la disciplina di cui all'art. 86 del CCNL 16 ottobre 2008 e che le
amministrazioni stesse, ad invarianza complessiva di spesa, abbiano
deciso di destinare al presente Fondo; l'importo confluisce, a
seguito dell'effettivo accertamento di tali stabili riduzioni, nel
Fondo dell'anno successivo a quello in cui le stesse si sono
verificate;
c) di eventuali risorse che saranno riassorbite ai sensi
dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) delle risorse di cui all'art. 87 comma 2 del CCNL 16 ottobre
2008, ove le stesse siano stanziate dalle amministrazioni,
nell'ambito della propria autonomia e capacita' di bilancio, per far
fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici a carico del
presente Fondo, derivanti da stabili incrementi delle dotazioni
organiche;
e) delle risorse corrispondenti ai differenziali retributivi
tra le posizioni economiche rivestite ed il valore iniziale della
categoria o della posizione di primo inquadramento in quest'ultima,
dei cessati dal servizio dell'anno precedente, appartenenti alle
categorie B, C e D;
f) di un importo pari allo 0,1% del monte salari anno 2015
relativo al personale delle categorie B, C e D, con decorrenza 31
dicembre 2018 e a valere dall'annualita' successiva, con destinazione
vincolata alle progressioni economiche di cui all'art. 64, comma 2,
lettera e).
3. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi variabili di anno in anno:
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della
legge n. 449/1997, anche per attivita' in conto terzi;
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in
attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98;
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che
prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale,
tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui
all'art. 113 del decreto legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50;
d) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA e dei
differenziali retributivi di cui al comma 2 lettera e) del personale
cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in
misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione, computandosi
a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di
mese superiori a quindici giorni;
e) dei risparmi accertati a consuntivo nell'utilizzo delle
risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario nell'anno
precedente, secondo la disciplina di cui all'art. 86 del CCNL 16
ottobre 2008, ove gli stessi non siano destinati ed accertati, ai
sensi del comma 3 lettera b), quali stabili riduzioni di tali
risorse;
f) delle risorse di cui all'art. 87 comma 2 del CCNL 16 ottobre
2008, qualora le stesse siano stanziate dall'amministrazione,
nell'ambito della propria autonomia e capacita' di bilancio, per far
fronte al maggiore impegno richiesto al personale di categoria B, C e
D per l'attivazione di nuovi servizi o l'accrescimento di quelli
esistenti, anche in attuazione di programmi comunitari.
4. Nella costituzione del Fondo di cui al presente articolo e del
Fondo di cui all'art. 65 le amministrazioni devono comunque applicare
tutte le disposizioni di legge di contenimento che ne limitino
complessivamente la crescita, tenendo conto di quanto previsto al
comma 5.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in
via sperimentale, le universita' statali individuate ai sensi
dell'art. 23, comma 4-bis del decreto legislativo n. 25 maggio 2017
n. 75 possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma
2 del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente
variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al
comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua
componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2.
Tale percentuale e' individuata secondo le modalita' e le procedure
indicate dal citato art. 23, comma 4-bis. La presente disciplina puo'
essere applicata solo a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi
previsti dalle disposizioni di legge sopra richiamate.
Art. 64.
Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D: utilizzo
1. Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la
contrattazione integrativa tutte le risorse confluite nel Fondo
risorse decentrate, al netto delle risorse gia' destinate agli
incarichi al personale della categoria D relative all'annualita'
precedente ed alla indennita' di cui al comma 5.
2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai
sensi del comma 1 sono destinate ai seguenti utilizzi:
a) premi correlati alla performance organizzativa;
b) premi correlati alla performance individuale;
c) indennita' correlate alle condizioni di lavoro del personale
delle categorie B, C e D, in particolare: ad obiettive situazioni di
disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose
articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilita';
d) indennita' correlate allo svolgimento di attivita'
implicanti particolari responsabilita', per il personale delle
categorie B, C e D, secondo la disciplina di cui all'art. 91 del CCNL
del 16 ottobre 2008;
e) progressioni economiche, secondo la disciplina dei
precedenti CCNL e conseguente copertura dei relativi differenziali
retributivi con risorse certe e stabili, ivi compresi quelli
derivanti dall'applicazione del comma 4;
f) misure di welfare integrativo in favore del personale delle
categorie B, C e D secondo la disciplina di cui all'art. 67;
g) compensi riconosciuti al personale delle categorie B, C e D
ai sensi delle diposizioni di legge di cui all'art. 63, comma 3,
lettera c).
3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici
di cui al comma 2, lettere a), b), c) la parte prevalente delle
risorse di cui all'art. 63, comma 3, con esclusione delle lettere c),
f) e, specificamente, ai premi di cui al comma 2, lettera a) almeno
il 30% di tali risorse.
4. Il personale delle Aziende Ospedaliere Universitarie di
categoria B, C o D che torni a prestare servizio presso le
Universita', per effetto di trasferimento d'ufficio disposto da
queste ultime, conserva la posizione economica acquisita presso
l'Azienda, con onere a carico del Fondo di cui al presente articolo.
5. Resta confermata l'indennita' di cui all'art. 41, comma 4, del
CCNL Universita' del 27 gennaio 2005 con finanziamento a carico del
Fondo di cui al presente articolo.
6. Si confermano altresi' le previsioni di cui al comma 5
dell'art. 88 del CCNL 16 ottobre 2008.
Art. 65.
Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP:
costituzione
1. A decorrere dall'anno 2018, il «Fondo retribuzione di
posizione e di risultato per la categoria EP», e' costituito da un
unico importo consolidato di tutte le risorse stabili dell'anno 2017,
come certificate dal collegio dei revisori.
2. L'importo di cui al comma 1 e' stabilmente incrementato:
a) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di
anzianita' che non saranno piu' corrisposte al personale della
categoria EP cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima
mensilita'; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno
successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione
d'anno;
b) di eventuali risorse che saranno riassorbite ai sensi
dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) delle risorse di cui all'art. 87 comma 2 del CCNL 16 ottobre
2008, ove le stesse siano stanziate dalle amministrazioni,
nell'ambito della propria autonomia e capacita' di bilancio, per far
fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici a carico del
presente Fondo, derivanti da stabili incrementi delle dotazioni
organiche del personale di categoria EP;
d) delle risorse corrispondenti ai differenziali retributivi
tra le posizioni economiche rivestite ed il valore iniziale della
categoria o della posizione di primo inquadramento in quest'ultima,
dei cessati dal servizio dell'anno precedente nella categoria EP;
e) di un importo pari allo 0,1% del monte salari anno 2015
relativo al personale della categoria EP, con decorrenza 31 dicembre
2018 e a valere dall'annualita' successiva, con destinazione
vincolata alle progressioni economiche di cui all'art. 66, comma 1,
lettera b).
3. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi variabili di anno in anno:
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della
legge n. 449/1997, anche per attivita' in conto terzi;
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in
attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98;
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che
prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale,
tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui
all'art. 113 del decreto legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50;
d) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA e dei
differenziali retributivi di cui al comma 2 lettera d) del personale
della categoria EP cessato dal servizio nel corso dell'anno
precedente, calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo la
cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima
mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
e) delle risorse di cui all'art. 75, comma 8, del CCNL 16
ottobre 2008;
f) delle risorse di cui all'art. 87, comma 2, del CCNL 16
ottobre 2008, qualora le stesse siano stanziate dall'amministrazione,
nell'ambito della propria autonomia e capacita' di bilancio, per far
fronte al maggiore impegno richiesto al personale di categoria EP per
l'attivazione di nuovi servizi o l'accrescimento di quelli esistenti,
anche in attuazione di programmi comunitari.
4. Nella costituzione del Fondo di cui al presente articolo e del
Fondo di cui all'art. 63 le amministrazioni devono comunque applicare
tutte le disposizioni di legge di contenimento che ne limitino
complessivamente la crescita, tenendo conto di quanto previsto al
comma 5.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in
via sperimentale, le universita' statali individuate ai sensi
dell'art. 23, comma 4-bis del decreto legislativo n. 25 maggio 2017,
n. 75 possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma
2 del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente
variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al
comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua
componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2.
Tale percentuale e' individuata secondo le modalita' e le procedure
indicate dal citato art. 23, comma 4-bis. La presente disciplina puo'
essere applicata solo a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi
previsti dalle disposizioni di legge sopra richiamate.
Art. 66.
Fondo retribuzione di posizione e risultato della categoria EP:
utilizzo
1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 65 sono destinate ai
seguenti utilizzi:
a) retribuzione di posizione e di risultato corrisposta al
personale della categoria EP, secondo la disciplina di cui all'art.
76 del CCNL 16 ottobre 2008;
b) progressioni economiche del personale EP, secondo la
disciplina dei precedenti CCNL e conseguente copertura dei relativi
differenziali retributivi con risorse certe e stabili, ivi compresi
quelli derivanti dall'applicazione del comma 3;
c) misure di welfare integrativo in favore del personale della
categoria EP secondo la disciplina di cui all'art. 67;
d) compensi riconosciuti al personale della categoria EP ai
sensi della diposizioni di legge cui all'art. 65, comma 3, lettera
c).
2. Il valore massimo della retribuzione di posizione per il
personale della categoria EP di cui all'art. 76, comma 1, del CCNL 16
ottobre 2008 e' rideterminato in € 14.000,00.
3. Il personale di categoria EP delle Aziende Ospedaliere
Universitarie che torni a prestare servizio presso le Universita',
per effetto di trasferimento d'ufficio disposto da queste ultime,
conserva la posizione economica acquisita presso l'Azienda, con onere
a carico del Fondo di cui al presente articolo.
4. Si applicano altresi' le previsioni di cui al comma 5
dell'art. 88 del CCNL 16 ottobre 2008.
Art. 67.
Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica
1. Le Universita' disciplinano, in sede di contrattazione
integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e
sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e
rimborsi);
b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con
finalita' sociale;
d) prestiti a favore di dipendenti in difficolta' ad accedere
ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella
necessita' di affrontare spese non differibili;
e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal
servizio sanitario nazionale.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente
articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilita' gia'
previste, per le medesime finalita', da precedenti norme di legge o
di contratto collettivo nazionale, nonche', per la parte non coperta
da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei Fondi di cui
agli artt. 63 e 65.
3. E' confermata la disciplina dell'indennita' di ateneo di cui
all'art. 85 del CCNL 16 ottobre 2008.
Sezione
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
Titolo I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 68.
Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali
1. Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una
pluralita' di uffici individuati come autonome sedi di elezione di
RSU, la contrattazione integrativa per gli Enti di ricerca si svolge:
a) a livello nazionale, tra la delegazione di parte pubblica
dell'Ente, composta dal Presidente o da un suo delegato, che la
presiede, e dal direttore generale o uno suo delegato e le
organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del
presente CCNL («contrattazione integrativa nazionale»);
b) a livello di uffici individuati come autonome sedi di
elezione di RSU, tra il dirigente dell'ufficio o suo delegato, per la
parte datoriale, nonche' dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU, per la parte
sindacale («contrattazione integrativa di sede locale»).
2. E' esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilita' di
materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1.
3. Nelle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, la
contrattazione integrativa per gli Enti di ricerca si svolge presso
un unico livello e sede («contrattazione integrativa di sede unica»),
tra la delegazione datoriale costituita dall'amministrazione ed i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
CCNL e la RSU.
4. Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede
unica:
a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la
contrattazione integrativa tra le diverse modalita' di utilizzo;
b) i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che
confluiscono nel Fondo di cui all'art. 19 del CCNL del 7 aprile 2006;
c) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla
performance;
d) i criteri generali per le progressioni economiche di cui
all'art. 53 del CCNL del 21 febbraio 2002;
e) i criteri per la ripartizione del contingente dei permessi
per il diritto allo studio;
f) i criteri per l'attribuzione delle indennita' correlate
all'effettivo svolgimento di attivita' disagiate ovvero pericolose o
dannose per la salute;
g) i criteri per l'attribuzione delle indennita' correlate
all'effettivo svolgimento di attivita' comportanti l'assunzione di
specifiche responsabilita';
h) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennita' di cui
all'art. 9, comma 1, lettera a) del CCNL del 21 febbraio 2002;
i) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i
quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione
collettiva;
j) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare
integrativo, ai sensi dell'art 96;
k) le linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il
miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti
alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
l) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli
adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili;
m) i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali
di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire
una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
n) la definizione del limite individuale annuo delle ore che
possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 49 del CCNL
comparto Ricerca 21 febbraio 2002;
o) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla
professionalita' dei dipendenti delle innovazioni tecnologiche e dei
processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a
supporto dell'Ente;
p) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 47 del CCNL 7
ottobre 1996, in merito ai turni effettuabili.
5. Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede locale i
criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello
nazionale relativamente alle materie di cui al comma 4, lettere c),
k), m), o).
6. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 6 sono quelle di
cui al comma 4, lettere e),k), l), m), n), o), p).
7. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 7 sono quelle di
cui al comma 4, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), j).
8. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede
unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 1 ed
i soggetti sindacali di cui al comma 3:
a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' d'ufficio
tra diverse sedi di lavoro dell'amministrazione;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della
performance;
d) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri
soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto
legislativo n. 165/2001;
e) i criteri generali per le progressioni economiche di livello
nell'ambito di ciascuno profilo, di cui all'art. 54 del CCNL del 21
febbraio 2002.
9. Sono oggetto di confronto, a livello di sede locale, con i
soggetti sindacali di cui al comma 1, i criteri di adeguamento di
quanto definito dall'amministrazione ai sensi del comma 8, lettera
a).
10. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5, comma 5,
oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa
gia' previsti dal predetto comma:
a) i regolamenti di ente o istituzione, limitatamente alle
parti degli stessi che abbiano riflessi sul rapporto di lavoro;
b) il piano dei fabbisogni di personale.
Titolo II
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 69.
Commissione per l'ordinamento professionale
1. Gli obiettivi di pieno riconoscimento della professionalita' e
della qualita' delle prestazioni lavorative dei dipendenti degli enti
di ricerca richiedono l'impegno delle parti nel procedere alla
revisione del sistema di classificazione professionale al momento
vigente negli enti di ricerca, che risale al decreto del Presidente
della Repubblica n. 171 del 1991.
2. Le parti convengono sull'opportunita' di prevedere una fase
istruttoria, che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli
elementi di conoscenza nella prospettiva di pervenire ad un nuovo
modello di classificazione, maggiormente idoneo a valorizzare le
competenze professionali e ad assicurare una migliore gestione dei
processi lavorativi.
3. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in
coerenza con le finalita' indicate, e' istituita, entro trenta giorni
dalla sottoscrizione del presente CCNL, una specifica Commissione
paritetica, presso l'ARAN, alla quale sono affidati i seguenti
compiti:
a) analizzare le esigenze connesse ai cambiamenti dei processi
lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle
nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilita' delle
prestazioni e di valorizzazione delle competenze, anche in relazione
a quanto previsto dal decreto legislativo n. 218/2016;
b) verificare la possibilita' di rimodulare l'impianto
classificatorio, al fine di individuare un modello idoneo a
consentire una maggiore flessibilita' interna ed una gestione piu'
avanzata dei processi lavorativi;
c) verificare l'adeguatezza dell'attuale sistema anche in
relazione alla introduzione delle nuove tecnologie e dei processi di
digitalizzazione, cui e' collegata anche l'eventuale definizione di
nuovi compiti e funzioni e la valorizzazione di nuove figure
professionali;
d) per i ricercatori e tecnologi tenere conto delle funzioni e
compiti definiti nelle disposizioni di cui al decreto legislativo n.
218 del 2016 e dei principi contenuti nella Carta Europea del
Ricercatore e nella Raccomandazione della Commissione Europea dell'11
marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice
di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), nonche'
di quanto contenuto nel documento European Framework for Research
Careers;
e) analizzare l'attuale modello di progressione economica e di
livello e verificare la possibilita' di definire ulteriori
opportunita' di crescita economica per il personale dei livelli, in
correlazione con la valutazione delle competenze professionali
acquisite e dell'esperienza professionale maturata;
f) verificare la possibilita' di operare una revisione degli
schemi di remunerazione correlati alle posizioni di lavoro;
g) analizzare e rafforzare gli strumenti per sostenere lo
sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base
selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione allo
sviluppo della qualita' dei servizi e dell'efficacia dell'azione
amministrativa;
h) prevedere la valorizzazione delle specificita'
professionali.
4. La Commissione concludera' i suoi lavori entro il prossimo
mese di luglio, formulando proposte organiche alle parti negoziali
sui punti indicati al comma 3.
Art. 70.
Ferie
1. L'art. 6, comma 15, del CCNL del 21 febbraio 2002, e' cosi'
sostituito:
«15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio
sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di
lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative
disposizioni applicative».
Art. 71.
Ferie e riposi solidali
1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente puo'
cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza
di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure
costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilita',
eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve
necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo
n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20
giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su
cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell'orario
settimanale di lavoro su sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse.
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessita'
considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta
all'Ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per
un una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa
presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di
necessita' delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da
idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
3. Ricevuta la richiesta, l'Ente rende tempestivamente nota a
tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del
richiedente.
4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base
volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di
giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo
offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e'
effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo
offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste
siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura
proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il dipendente richiedente puo' fruire delle giornate cedute,
solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di
ferie o di festivita' soppresse allo stesso spettanti, nonche' dei
permessi di cui all'art. 73 e dei riposi compensativi eventualmente
maturati.
8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7,
le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilita' del
richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato
la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel
rispetto delle relative discipline contrattuali.
9. Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti, prima
della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di
riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella
disponibilita' degli offerenti, secondo un criterio di
proporzionalita'.
10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potra'
essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile
estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo
rinnovo contrattuale.
Art. 72.
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per
i seguenti casi da documentare debitamente:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni
di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e
gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1,
commi 36 e 50 della legge n. 76/2016: giorni tre per evento da fruire
entro 7 giorni lavorativi dal decesso.
2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di quindici
giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono
essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data in cui e' stato
contratto il matrimonio.
3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro
straordinario, nonche' le indennita' che richiedano l'effettivo
svolgimento della prestazione lavorativa.
5. Il presente articolo sostituisce l'art. 8, comma 1, secondo e
terzo alinea e comma 2, del CCNL del 21 febbraio 2002.
Art. 73.
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o
familiari
1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda,
compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso
retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata
congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore,
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i
riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata
dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza
dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente e'
convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei
permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo
nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta
l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di
lavoro straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo
svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
5. Il presente articolo sostituisce l'art. 8, comma 1, quarto
alinea, del CCNL comparto Ricerca del 21 febbraio 2002.
Art. 74.
Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge
1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a
fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle
ferie e della tredicesima mensilita' e possono essere utilizzati
anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici e la
migliore organizzazione dell'attivita', il dipendente, che fruisce
dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una
programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da
comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.
3. In caso di necessita' ed urgenza, la relativa comunicazione
puo' essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello
stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
4. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche di
legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di
sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della
legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge
4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001
n. 52, nonche' ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1,
della legge 53/2000 e dell'art. 1, comma 1, del DPR n. 278/2000,
fermo restando che quanto previsto per i permessi per lutto puo'
trovare applicazione in alternativa alle disposizioni di cui all'art.
72, comma 1, lettera b). Le due modalita' di fruizione non possono
essere cumulate nell'anno.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che
fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di
appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di
tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda
di permesso puo' essere presentata nelle 24 ore precedenti la
fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 8, comma 1, primo
alinea e comma 5, del CCNL comparto Ricerca del 21 febbraio 2002.
Art. 75.
Permessi orari a recupero
1. Il dipendente, a domanda, puo' assentarsi dal lavoro previa
autorizzazione del responsabile dell'ufficio presso cui presta
servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla
meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque
superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al responsabile dell'ufficio di adottare le
misure ritenute necessarie per garantire la continuita' del servizio,
la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e,
comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa,
salvo casi di particolare urgenza o necessita', valutati dal
responsabile della struttura.
3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro
il mese successivo, secondo le modalita' individuate dal
responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la
proporzionale decurtazione della retribuzione.
4. Il presente articolo sostituisce l'art. 50 del CCNL del
comparto Ricerca del 21 febbraio 2002.
Art. 76.
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per
l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella
misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di
percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per
malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono
sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata
delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla
legge e dal presente CCNL, nonche' con i riposi compensativi di
maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento
economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi
10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di
permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una
intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche
cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In
tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione
del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro
che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il
trattamento economico accessorio del lavoratore e' sottoposto alla
medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi
dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal
dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre
giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la
domanda puo' essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la
fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso
giornaliero od orario.
9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 e' giustificata
mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico
o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che
hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L'attestazione e' inoltrata all'Ente dal dipendente oppure e'
trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a
cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la
situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dipendente
conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata
alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina
legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed
economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata
mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in
base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata
all'Ente secondo le modalita' ordinariamente previste in tale
ipotesi;
b) attestazione, redatta dal medico o dal personale
amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la
visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui
l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di
esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli
accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa
assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione
della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo
trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e'
giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lettera b).
13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal
domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la
struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte,
debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a
terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente un'unica
certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la
necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita'
lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori
interessati producono tale certificazione all'Ente prima dell'inizio
della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale
certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai
sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle
terapie nelle giornate previste, nonche' il fatto che la prestazione
e' somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie
prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilita' per il dipendente, per le
finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di
cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei
permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi al
conto ore individuale, dei riposi compensativi per le prestazioni di
lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il
trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL
o dai precedenti CCNL relativi al comparto Ricerca.
Art. 77.
Aspettativa per dottorato di ricerca
1. L'art 13, comma 1, del CCNL del comparto Ricerca del 21
febbraio 2002 e' cosi' sostituito:
«1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai
corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984,
n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla
legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda,
compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per
motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del
corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative
vigenti, fatta salva l'applicazione dell'art. 2 della citata legge n.
476/1984 e s.m.i.».
Art. 78.
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, del
decreto legislativo n. 165/2001, conclusa la procedura di cui ai
commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il
passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altre
amministrazioni del comparto e di evitare il collocamento in
disponibilita' del personale che non sia possibile impiegare
diversamente nell'ambito dell'ente di appartenenza, quest'ultimo
comunica anche a tutte le amministrazioni in ambito nazionale, in
aggiunta a quelle regionali gia' previste dal citato comma 5,
l'elenco del personale in eccedenza distinto per area o categoria e
profilo professionale, richiedendo la loro disponibilita' al
passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
2. Le amministrazioni destinatarie della richiesta di cui al
comma 1, qualora interessate, comunicano, entro il termine di trenta
giorni, l'entita' dei posti, per area o categoria e profilo, vacanti
nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della
programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio
diretto del personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza
che possono indicare le relative preferenze e chiederne le
conseguenti assegnazioni, con la specificazione di eventuali
priorita'; l'amministrazione dispone i trasferimenti nei quindici
giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti
allo stesso posto, l'amministrazione di provenienza forma una
graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
dipendenti portatori di handicap;
dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare;
situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di
familiari a carico o i dipendenti con figli di eta' inferiore a tre
anni che hanno diritto al congedo parentale;
maggiore anzianita' lavorativa presso la pubblica
amministrazione;
particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari
e dei conviventi stabili ai sensi degli articoli 36 e 50 della legge
n. 76 del 2016;
presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
5. Possono essere previste specifiche iniziative di formazione e
riqualificazione:
a) da parte delle amministrazioni riceventi, d'intesa con
queste ultime, al fine di favorire l'integrazione dei dipendenti
trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al
sistema di classificazione professionale presso le stesse vigente;
b) successivamente al collocamento in disponibilita' ai sensi
dell'art. 33, comma 7, al fine di favorire la ricollocazione dei
dipendenti, anche in attuazione dell'art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001.
6. Tale articolo sostituisce l'art. 32-bis del CCNL comparto
ricerca del 21 febbraio 2002.
Art. 79.
Integrazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro
1. All'art. 48 del CCNL del 21 febbraio 2002, dopo il comma 5, e'
aggiunto il seguente:
«6. Qualora sia necessario prestare temporaneamente l'attivita'
lavorativa, debitamente autorizzata, al di fuori della sede di
lavoro, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione,
il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di
svolgimento dell'attivita' e' da considerarsi a tutti gli effetti
orario di lavoro».
Titolo III
RICERCATORI E TECNOLOGI
Art. 80.
Ricercatori e tecnologi
1. Le parti, nel confermare il ruolo strategico svolto dai
ricercatori a livello nazionale ed europeo, ribadiscono l'importanza
dei principi sanciti nel decreto legislativo n. 218 del 2016 e nella
Carta europea del ricercatore, in quanto diretti a favorire
l'accrescimento dei sistemi di ricerca, ad incentivare i processi di
innovazione degli stessi e ad incrementare la loro competitivita' a
livello internazionale.
2. In particolare la parti concordano che l'emanazione del citato
decreto n. 218 del 2016 rappresenta un significativo passo avanti
nell'ottica del riconoscimento della professionalita' dei ricercatori
e dei tecnologi, in quanto fissa i principi e le regole finalizzati
alla ulteriore evoluzione dei modelli organizzativi che tenga conto
del rafforzamento dell'attivita' progettuale e di ricerca e della
responsabilita' orientata al risultato e della valorizzazione di
competenze professionali elevate e specialistiche, nel quadro della
razionalizzazione delle risorse, in coerenza con i vincoli previsti
dalle disposizioni legislative vigente.
3. I ricercatori e i tecnologi costituiscono una risorsa
fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli enti e, in
tale ottica, rappresentano figure professionali dotate di autonomia e
responsabilita' nell'espletamento della loro attivita' di ricerca,
fermo restando il rispetto della potesta' regolamentare degli enti.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del decreto
legislativo n. 218 del 2016, gli enti assicurano ai ricercatori e
tecnologi la rappresentanza elettiva nei propri organi scientifici e
di governo.
5. In applicazione del decreto legislativo n. 165/2001, art. 15,
comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non puo' essere
gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all'art. 19 del
citato decreto legislativo per quanto attiene alla gestione della
ricerca o delle attivita' tecnico-scientifiche.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 12 del CCNL del 13
maggio 2009.
Art. 81.
Principi e diritti
1. Gli enti, nella definizione dei propri statuti attuano quanto
previsto nell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 218 del
2016, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle ricerche,
la condivisione delle conoscenze e l'attuazione delle diverse forme
di mobilita', geografica intersettoriale e tra enti di ricerca, allo
scopo di facilitare l'interscambio e la cooperazione tra le
istituzioni scientifiche, assicurando la sostenibilita' della spesa
con gli equilibri di bilancio.
2. Il ricercatore o tecnologo ha diritto di essere qualificato,
tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col
titolo corrispondente al livello e profilo professionale rivestito.
Egli puo' usare tale titolo anche nella vita privata.
3. Il ricercatore o tecnologo ha diritto, singolarmente o
nell'ambito del gruppo all'uopo costituito, alla titolarita' della
ricerca o dei progetti proposti e, se approvati, al loro affidamento,
salve diverse motivate esigenze di tipo organizzativo che, comunque,
salvaguardino i diritti del proponente.
4. Gli enti promuovono e supportano le iniziative di ricercatori
e tecnologi finalizzate ad acquisire finanziamenti di progetti di
ricerca da parte di Amministrazioni dello Stato, enti pubblici o
privati o istituzioni internazionali, quando esse sono coerenti con
la propria programmazione della ricerca.
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 5 del decreto legislativo n. 218
del 2016, gli enti adottano specifiche misure dirette a facilitare la
portabilita' dei progetti di ricerca, consentendo che in caso di
cambiamento di ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e
tecnologi, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi
dall'ente di appartenenza, conservino la titolarita' dei progetti e
dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo
accordo dell'istituzione ricevente e del committente di ricerca.
6. Gli enti favoriscono, nell'ambito della propria attivita'
istituzionale, la collaborazione di ricercatori e tecnologi a
progetti di ricerca promossi da Amministrazioni dello Stato, enti
pubblici o privati o istituzioni internazionali, qualora essi siano
coerenti con la propria programmazione della ricerca.
7. Il ricercatore o tecnologo ha diritto ad essere riconosciuto
autore delle ricerche svolte. Alla pubblicazione dei relativi
risultati, di norma, provvedono gli enti di appartenenza sostenendo
le relative spese. Qualora l'ente comunichi di non essere interessato
alla pubblicazione, o in ogni caso decorsi due mesi dalla
comunicazione dei risultati della ricerca senza che sia pervenuta
alcuna comunicazione da parte dell'ente circa il proprio interesse
alla pubblicazione stessa, l'autore puo' pubblicare il lavoro come
ricerca propria, fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza.
8. Il ricercatore o tecnologo ha diritto alla tutela della
proprieta' intellettuale e al riconoscimento della paternita' delle
invenzioni conseguenti la propria attivita' di ricerca, scientifica e
tecnologica.
9. Ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 2016, gli enti
promuovono, nei limiti delle risorse economiche disponibili, adeguati
interventi formativi di aggiornamento e di perfezionamento, coerenti
con gli obiettivi istituzionali dell'ente di appartenenza e con il
Piano triennale di attivita' dell'ente medesimo, al fine di dare
ulteriore impulso all'evoluzione professionale dei ricercatori e
tecnologi mediante l'incremento delle loro conoscenze e competenze,
secondo quanto previsto dall'art. 61 del CCNL del 21 febbraio 2002.
10. Gli enti riconoscono il merito e la capacita' professionale
dei ricercatori e tecnologi, mediante gli strumenti di valorizzazione
delle competenze acquisite e dei risultati raggiunti nell'attivita'
di ricerca, previsti dal decreto legislativo n. 218 del 2016.
11. Ai fini del corretto svolgimento della loro attivita', i
ricercatori e tecnologi rispettano quanto previsto dall'art. 2, comma
2, del decreto legislativo n. 218 del 2016.
12. Il presente articolo sostituisce l'art. 60 del CCNL del 21
febbraio 2002.
Art. 82.
Disposizioni in materia di rapporto
di lavoro dei ricercatori e tecnologi
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 11 del decreto
legislativo n. 218 del 2016, ai ricercatori e tecnologi possono
essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica
e tecnologica, allo scopo di recarsi presso istituti o laboratori
esteri, nonche' presso le istituzioni internazionali e comunitarie,
fino ad un massimo di cinque anni ogni dieci anni di servizio. Il
congedo e' concesso dal presidente dell'ente di appartenenza, su
motivata richiesta dell'interessato. Il ricercatore e il tecnologo in
congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora l'istituzione
ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per cento
del trattamento forfetario di missione presso la stessa Istituzione.
In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell'ente di
appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali
previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
2. I congedi di cui al comma 1 sono concessi dall'ente
interessato tenuto conto delle esigenze di funzionalita' e di
collaborazione internazionale, nonche' dell'attinenza della richiesta
al programma nazionale di ricerca e al piano triennale di attivita'
dell'ente medesimo.
3. All'art. 58, comma 1, del CCNL del 21 febbraio 2002 le parole
«nel trimestre» sono sostituite dalle parole «nel quadrimestre».
Titolo IV
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 83.
Contratto di lavoro a tempo determinato
1. Gli enti di ricerca possono stipulare contratti individuali
per l'assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto
dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e, in quanto
compatibili, degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n.
81/2015, nonche' dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti
disposizioni di legge in materia.
2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei
mesi e tra un contratto e quello successivo e' previsto un intervallo
di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un contratto di
durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di
scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo
restando quanto previsto per le attivita' stagionali.
3. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto
in via esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica
possono avere una durata pari a quella del progetto di ricerca al
quale si riferiscono.
4. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di
contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da
ciascun ente complessivamente non puo' superare il tetto annuale del
20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio
dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unita'
superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per le
amministrazioni che occupano fino a 5 dipendenti e' sempre possibile
la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di
inizio di attivita' in corso di anno, il limite percentuale si
computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio
al momento dell'assunzione.
5. Il limite percentuale di cui al comma 4 non si applica,
inoltre, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n.
81/2015, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra
istituti pubblici di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere
attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di
assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa. Le
ulteriori ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da
limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal decreto
legislativo n. 81/2015, sono:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessita' di amministrazioni di nuova
istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e
sulle professionalita';
d) necessita' correlate a progetti di ricerca che beneficiano
di finanziamenti esterni, anche per le attivita' di supporto
amministrativo.
6. Gli enti di ricerca disciplinano, con gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35
del decreto legislativo n. 165/2001, le procedure selettive per
l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del
personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
dell'art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
7. Nell'ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono
ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di personale con
contratto di lavoro a termine:
a) sostituzione di personale assente con diritto alla
conservazione del posto, ivi compreso il personale che fruisce dei
congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 53/2000; nei
casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate,
con l'esclusione delle ipotesi di sciopero, l'assunzione a tempo
determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni al fine di
assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b) sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio, nelle ipotesi di congedo di maternita', di congedo
parentale, di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio,
di cui agli articoli 16, 17, 32 e 47 del decreto legislativo n.
151/2001; in tali casi l'assunzione a tempo determinato puo' avvenire
anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione.
8. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 7, l'ente puo'
procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle
mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato
a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni
superiori ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 a
quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto.
9. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 7, nel
contratto individuale e' specificata per iscritto la causa della
sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi
per tale non solo il dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, ma anche l'altro dipendente di fatto
sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 8. La
durata del contratto puo' comprendere anche periodi di affiancamento
necessari per il passaggio delle consegne.
10. L'assunzione con contratto a tempo determinato puo' avvenire
a tempo pieno ovvero a tempo parziale.
11. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza
diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel
contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro
in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo
determinato stipulato per ragioni sostitutive.
12. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n.
81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per
le attivita' stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo
determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti
lo svolgimento di mansioni del medesimo profilo, e' possibile
derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2.
Tale deroga non puo' superare i dodici mesi e puo' essere attuata
esclusivamente nei seguenti casi:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessita' di amministrazioni di nuova
istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e
sulle professionalita';
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e
sviluppo;
e) rinnovo o proroga di un contributo finanziario.
13. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n.
81/2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui
al comma 12, l'intervallo tra un contratto a tempo determinato e
l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, puo' essere
ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei
mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi.
14. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi
dell'art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001.
15. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi
di esclusione previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 81 del
2015.
16. Il presente articolo sostituisce l'art. 24 del CCNL 13 maggio
2009, l'art. 5 del 7 aprile 2002 e l'art. 20 del CCNL 21 febbraio
2002.
Art. 84.
Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo
determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il
trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione
collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le
precisazioni seguenti e dei successivi commi:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio
prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti
per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.
6, comma 3 del CCNL del 21 febbraio 2002; nel caso in cui, tenendo
conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o
determinato comunque gia' intervenuti, anche con altre
amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia
comunque prestato servizio per piu' di tre anni, le ferie maturano,
in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di
ventotto o trentadue giorni, stabilito dal citato art. 6, a seconda
dell'articolazione dell'orario di lavoro rispettivamente su cinque o
su sei giorni;
b) in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro,
fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli
articoli 17 e 18 del CCNL del 21 febbraio 2002, si applica l'art. 5
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ai fini della
determinazione del periodo in cui e' corrisposto il trattamento
economico; i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero
e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti
secondo i criteri di cui al citato art. 17, in misura
proporzionalmente rapportata al periodo in cui e' corrisposto il
trattamento economico come sopra determinato, salvo che non si tratti
di periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel quale il
trattamento economico e' corrisposto comunque in misura intera; il
trattamento economico non puo' comunque essere erogato oltre la
cessazione del rapporto di lavoro;
c) il periodo di conservazione del posto e' pari alla durata
del contratto e non puo' in ogni caso superare il termine massimo
fissato dal citato art. 17;
d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un massimo di quindici giorni complessivi e permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 72, comma 2;
e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata
non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali
proroghe, oltre ai permessi di cui alla lettera d), possono essere
concessi i seguenti permessi:
permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui
all'art. 73;
permessi per esami o concorsi, di cui all'art. 72, comma 1,
lettera a);
permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni
diagnostiche, di cui all'art. 76 (Assenze per l'espletamento di
visite specialistiche);
permessi per lutto di cui, all'art. 72 (Permessi retribuiti),
comma 1, lettera b);
f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera
e) deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale
nell'anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei
permessi per lutto; l'eventuale frazione di unita' derivante dal
riproporzionamento e' arrotondata all'unita' superiore, qualora la
stessa sia uguale o superiore a 0,5;
g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza
dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i
lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000, anche con
riferimento ai permessi per lutto, ivi inclusi, nei casi di rapporto
di durata inferiore a sei mesi.
2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla
durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad un
periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 4 del CCNL del 7
aprile 2006, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di
durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata
superiore. In deroga a quanto previsto dal citato art. 4, in
qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti puo'
recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di indennita'
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
nel richiamato articolo. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'ente deve
essere motivato.
3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del rapporto a
termine non sia possibile applicare il comma 5 dell'art. 3 del CCNL
del 7 aprile 2006, il contratto e' stipulato con riserva di
acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel
caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che
non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione, il
rapporto e' risolto con effetto immediato, salva l'applicazione
dell'art. 2126 del codice civile.
4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione
del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita'
sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma
11 dell'art. 83 e al comma 2 del presente articolo, per il rapporto
di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso e' fissato in
un giorno per ogni periodo di lavoro di quindici giorni
contrattualmente stabilito e, comunque, non puo' superare i trenta
giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno. In
caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla meta',
con arrotondamento all'unita' superiore dell'eventuale frazione di
unita' derivante dal computo.
5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, sono adeguatamente valutati, nell'ambito delle procedure
di reclutamento della stessa o di altra amministrazione o ente,
secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi
ed alla corrispondenza tra la professionalita' richiesta nei posti da
coprire ed l'esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine.
6. Gli enti assicurano ai lavoratori assunti con contratto di
lavoro a tempo determinato interventi informativi e formativi, con
riferimento sia alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro, secondo le previsioni del decreto legislativo n. 81/2015,
sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati
all'esperienza lavorativa, alla tipologia dell'attivita' ed alla
durata del contratto.
7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di
lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente
presso il medesimo ente, con mansioni del medesimo profilo e area o
categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianita'
lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati
istituti contrattuali.
8. Il presente articolo sostituisce l'art. 20 del CCNL del 21
febbraio 2002.
Art. 85.
Contratto di somministrazione
1. Gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di
lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e
seguenti del decreto legislativo n. 81/2015, per soddisfare esigenze
temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001.
2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato
sono stipulati entro il limite di cui all'art. 83 (Contratto a tempo
determinato), comma 3 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti
dalla vigenti disposizioni di legge in materia.
3. Il ricorso al lavoro somministrato non e' consentito per il
personale che esercita attivita' di vigilanza nonche' per i profili
dell'VIII livello.
4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al
raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attivita' per
le quali sono previste specifiche indennita', hanno titolo a
partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti accessori,
secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi
oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di
attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato,
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti
disposizioni di legge in materia.
5. L'ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare
del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati,
le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al
lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 7 della legge n.
300/1970.
6. Gli enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori
somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli
interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione
previsti dal decreto legislativo n. 81/2015, in particolare per
quanto concerne i rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa
in cui saranno impegnati.
7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso
le amministrazioni utilizzatrici, i diritti di liberta' e di
attivita' sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono
partecipare alle assemblee del personale dipendente.
8. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui all'art. 9 del
presente CCNL sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei
contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi,
sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali
interessati.
Titolo V
TRATTAMENTO ECONOMICO RICERCA
Art. 86.
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 2 del CCNL
ricerca 13 maggio 2009, sono incrementati degli importi mensili
lordi, per tredici mensilita', indicati nelle allegate tabella A3.1 e
A3.2, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con
le decorrenze stabilite dall'allegata tabella B3.1 e B3.2.
3. A decorrere dal 1° aprile 2018, l'indennita' di vacanza
contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nello
stipendio tabellare, come indicato nell'allegata tabella C3.1 e C3.2.
Art. 87.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello
stipendio tabellare previsti dall'art. 86 (Incrementi degli stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli
istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art.
86 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini
previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti dalle tabelle A3, nei confronti del personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di
anzianita' o altri analoghi trattamenti, nonche' del trattamento di
fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e
dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice
civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che
hanno operato il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale
nello stipendio tabellare.
Art. 88.
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui
all'art. 86 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale gia'
destinatario delle misure di cui all'art. 1, comma 12, legge 23
dicembre 2014, n. 190, nonche' del maggiore impatto sui livelli
retributivi piu' bassi delle misure di contenimento della dinamica
retributiva, e' riconosciuto al personale individuato nell'allegata
tabella D3 e nelle misure ivi indicate, un elemento perequativo
mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio nel periodo 1°
marzo 2018-31 dicembre 2018. La frazione di mese superiore a quindici
giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si
tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a quindici
giorni e dei mesi nei quali non e' corrisposto lo stipendio tabellare
per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di
interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non e' computato agli
effetti dell'art. 87 (Effetti dei nuovi stipendi), comma 2, secondo
periodo ed e' corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto
previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1° marzo 2018-31
dicembre 2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l'importo e' riproporzionato in
relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo e'
analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o
sospensione della prestazione lavorativa che comportino la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
Art. 89.
Ulteriori disposizioni di parte economica
1. Le indennita' di cui al presente comma sono confermate secondo
le discipline previste nei precedenti CCNL e sono incrementate come
di seguito indicato:
a) l'indennita' di ente di cui all'art. 6, comma 2, del CCNL
del 13 maggio 2009 e' incrementata con la decorrenza e degli importi
lordi annuali indicati nell'allegata tabella E2.1;
b) l'indennita' di valorizzazione professionale di cui all'art.
15 del CCNL del 13 maggio 2009 e' incrementata con la decorrenza e
degli importi lordi per tredici mensilita' indicati nell'allegata
tabella E2.2.
2. La tabella C allegata al CCNL normativo 2006-2009 ed economico
2006-2007, sottoscritto il 13 maggio 2009, relativa alle progressioni
economiche disciplinate dall'art. 53 del CCNL del 21 febbraio 2002,
e' integrata con la previsione di una ulteriore posizione economica
denominata «Posizione economica Super IV» di importo pari a quello di
ciascuno dei differenziali retributivi gia' previsti per ciascun
profilo. Le progressioni economiche di cui al presente comma,
compresa la nuova «Posizione economica Super IV», continuano ad
essere corrisposte a carico delle risorse per il trattamento
accessorio di cui all'art. 10 del CCNL normativo 2006-2009 ed
economico 2006-2007, sottoscritto il 13 maggio 2009.
Art. 90.
Fondo per le progressioni economiche di livello
1. A decorrere dal 2018, e' istituito, presso ciascun ente, il
Fondo per le progressioni economiche di livello nell'ambito dei
profili IV-VIII.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' costituito con le seguenti
risorse finanziarie certe e stabili gia' previste dai precedenti CCNL
del comparto ricerca:
a) risorse di cui all'art. 54, comma 3 del CCNL del 21 febbraio
2002;
b) risorse di cui all'art. 8, comma 5 del CCNL del 7 aprile
2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003),
alle condizioni ivi previste;
c) risorse di cui all'art. 5, comma 3 del CCNL del 7 aprile
2006 (biennio economico 2004-2005).
3. Le risorse di cui al comma 2 confluiscono nel nuovo fondo al
netto di quelle eventualmente gia' utilizzate per le progressioni
economiche di cui all'art. 53 del CCNL del 21 febbraio 2002.
4. Il fondo di cui al presente articolo e' utilizzato per il
finanziamento delle progressioni economiche di livello nell'ambito di
ciascun profilo.
5. Le risorse del fondo di cui al presente articolo utilizzabili
di anno in anno, per nuove progressioni economiche di livello, sono
pari alle disponibilita' complessive calcolate ai sensi dei commi 2 e
3, al netto delle somme gia' utilizzate per le progressioni
economiche di livello di cui all'art. 54 del CCNL 21 febbraio 2002
relative ad anni precedenti e con recupero delle risorse che si
rendano nuovamente disponibili per effetto della cessazione del
personale beneficiario.
Titolo VI
TRATTAMENTO ECONOMICO ASI
Art. 91.
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 2 del CCNL ASI
4 agosto 2010, sono incrementati degli importi mensili lordi, per
tredici mensilita', indicati nelle allegate tabelle A4.1 e A4.2, con
le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con
le decorrenze stabilite dalle allegate tabelle B4.1 e B4.2.
3. A decorrere dal 1° aprile 2018, l'indennita' di vacanza
contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nello
stipendio tabellare, come indicato nelle allegate tabelle C4.1 e
C4.2.
Art. 92.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello
stipendio tabellare previsti dall'art. 91 (Incrementi degli stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli
istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art.
91 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini
previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti dalle tabelle A4, nei confronti del personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di
anzianita' o altri analoghi trattamenti, nonche' del trattamento di
fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e
dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice
civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che
hanno operato il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale
nello stipendio tabellare.
Art. 93.
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui
all'art. 91 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale gia'
destinatario delle misure di cui all'art. 1, comma 12, legge 23
dicembre 2014, n. 190, nonche' del maggiore impatto sui livelli
retributivi piu' bassi delle misure di contenimento della dinamica
retributiva, e' riconosciuto al personale individuato nell'allegata
tabella D4 e nelle misure ivi indicate, un elemento perequativo
mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio nel periodo 1°
marzo 2018-31 dicembre 2018. La frazione di mese superiore a quindici
giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si
tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a quindici
giorni e dei mesi nei quali non e' corrisposto lo stipendio tabellare
per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di
interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non e' computato agli
effetti dell'art. 92 (Effetti dei nuovi stipendi), comma 2, secondo
periodo ed e' corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto
previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1° marzo 2018-31
dicembre 2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l'importo e' riproporzionato in
relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo e'
analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o
sospensione della prestazione lavorativa che comportino la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
Art. 94.
Ulteriori disposizioni di parte economica
1. Le indennita' di cui al presente comma sono confermate secondo
le discipline previste nei precedenti CCNL e sono incrementate come
di seguito indicato:
a) l'indennita' di ente e' incrementata con la decorrenza e
degli importi lordi annuali indicati nell'allegata tabella E3.1;
b) l'indennita' di valorizzazione professionale e' incrementata
con la decorrenza e degli importi lordi per tredici mensilita'
indicati nell'allegata tabella E3.2.
2. Si applica anche all'ASI quanto previsto dall'art. 89, comma
2.
3. E' confermato l'art. 9 del CCNL ASI del 4 agosto 2010.
Art. 95.
Fondo per le progressioni economiche di livello
1. A decorrere dal 2018, e' istituito, presso l'ASI, il Fondo per
le progressioni economiche di livello nell'ambito dei profili
IV-VIII, in applicazione della medesima disciplina prevista per gli
enti di ricerca ai sensi dell'art. 90.
Titolo VII
WELFARE INTEGRATIVO
Art. 96.
Benefici socio-assistenziali per il personale
1. Gli enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa,
la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in
favore dei propri dipendenti, tra i quali:
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e
rimborsi);
b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con
finalita' sociale;
d) prestiti a favore di dipendenti in difficolta' ad accedere
ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella
necessita' di affrontare spese non differibili;
e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal
servizio sanitario nazionale.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente
articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilita' gia'
previste, per le medesime finalita', da precedenti norme di legge o
di contratto collettivo nazionale, nonche', per la parte non coperta
da tali risorse, mediante eventuale utilizzo di quota parte delle
risorse per i trattamenti accessori del personale.
SEZIONE AFAM
Titolo I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 97.
Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali
1. La contrattazione integrativa per le Istituzioni di alta
formazione artistica e musicale si svolge:
a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR
e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di
categoria firmatarie del presente CCNL;
b) a livello di istituzione, tra la delegazione di parte
datoriale nominata dal consiglio di amministrazione ed i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
CCNL e dalla RSU, che costituiscono la parte sindacale.
2. E' esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilita' di
materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1.
3. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) a livello nazionale:
a1) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della
salute nell'ambiente di lavoro;
a2) i criteri generali di ripartizione del fondo di cui
all'art. 72 del CCNL del 16 febbraio 2005 tra i singoli istituti, nel
rispetto della disciplina ivi prevista;
a3) i criteri generali per le utilizzazioni annuali del
personale in particolari situazioni di bisogno;
a4) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la
formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle
finalita' definite dall'amministrazione;
a5) i criteri generali per la fruizione dei permessi per il
diritto allo studio;
b) a livello di istituzione:
b1) i criteri generali per l'utilizzazione del fondo
d'istituto;
b2) i criteri generali per corrispondere compensi accessori
finanziati nell'ambito della programmazione accademica e delle
convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre
istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed
internazionale (conto terzi);
b3) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare
integrativo;
b4) le modalita' e i criteri di applicazione dei diritti
sindacali, ivi compresi i diritti di assemblea, di affissione
all'albo e di utilizzo dei locali, nonche' i contingenti di personale
previsti dall'art. 2 dell'accordo sull'attuazione della legge n.
146/1990, ferme restando la disciplina del diritto di assemblea
prevista dall'art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017 e le modalita' di
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonche' delle altre
prerogative sindacali;
b5) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro;
b6) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni
tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al
fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare (diritto alla disconnessione);
b7) i criteri generali per l'individuazione di fasce
temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al fine di
conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare.
4. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 6 (Contrattazione
integrativa) sono quelle di cui ai punti a1, b4, b5.
5. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 7 (Contrattazione
integrativa) sono quelle di cui ai punti b1, b2, b3.
6. Fermi restando i termini di cui all'art. 7 (Contrattazione
integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione
integrativa e' avviata entro il 15 novembre e la durata della stessa,
ai sensi dei citati commi 6 o 7, non puo' comunque protrarsi oltre il
31 gennaio.
7. Sono oggetto di confronto:
a) a livello nazionale:
a1) l'integrazione dei criteri per la mobilita' del personale
docente tra le istituzioni, nel rispetto dei seguenti principi:
salvaguardia del piano assunzionale;
indisponibilita' per la mobilita' di posti per i quali sia
prevista l'immissione in ruolo mediante scorrimento di graduatorie;
adeguata valorizzazione dell'esperienza professionale;
valutazione della domanda di formazione per ciascun
insegnamento;
b) a livello di istituzione:
b1) i criteri generali per l'adattamento delle tipologie
dell'orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze
delle singole istituzioni di alta cultura.
8. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5
(Informazione), comma 5, a livello di istituzione, oltre agli esiti
del confronto e della contrattazione integrativa gia' previsti dal
predetto comma, i dati relativi alla distribuzione degli organici e
lo stato di attuazione del processo di riforma delle istituzioni.
Titolo II
PERSONALE DOCENTE
Capo I
Art. 98.
Professori di seconda fascia
1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 653, della
legge n. 205/2017, la qualifica dei professori di seconda fascia e'
mantenuta ad esaurimento, fatta salva l'eventuale immissione in ruolo
del personale dalle graduatorie in essere, sulla base della normativa
vigente.
Capo II
Responsabilita' disciplinare
Art. 99.
Destinatari
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano solo al
personale docente dell'AFAM e riguarda la parte relativa agli
obblighi del dipendente e al codice disciplinare. Per gli articoli
riguardanti la responsabilita' disciplinare e non disciplinati nelle
presente sezione, occorre fare riferimento a quanto previsto nella
parte comune. Tali articoli sono: le sanzioni disciplinari, la
sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare,
sospensione cautelare in caso di procedimento penale, rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale, determinazione
concordata della sanzione.
Art. 100.
Obblighi del docente
1. Oltre agli obblighi indicati all'art. 11, comma 1, della parte
comune, il personale docente dell'AFAM e' tenuto a:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalita' i
compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di
titolarita';
b) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le
norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la
disciplina del lavoro impartite dall'istituzione stessa, le norme in
materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con
le famiglie e con gli alunni;
d) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalita'
previste per la rilevazione delle presenze e adempiere ai doveri
connessi all'attivita' di insegnamento e a quelle funzionali
all'insegnamento;
e) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti
interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a
principi generali di correttezza ma, altresi', all'esigenza di
coerenza con le specifiche finalita' educative dell'intera comunita'
accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignita' degli
altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
f) mantenere una condotta coerente con le finalita' educative
della comunita' accademica nei rapporti con le famiglie e con gli
studenti e con le studentesse;
g) limitare l'interazione a mezzo dei canali sociali
informatici con gli studenti e le studentesse alle sole informazioni
di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della
funzione di educazione, di istruzione e di orientamento;
h) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli
allievi, degli studenti e delle studentesse, ferme restando le
disposizioni impartite;
i) tenere i registri e le altre forme di documentazione
previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo
professionale.
j) adempiere agli obblighi correlati all'espletamento delle
proprie funzioni e delle attivita' didattiche, anche assicurando la
propria partecipazione alle riunioni degli organi delle istituzioni e
delle strutture didattiche di cui lo stesso fa parte;
k) garantire la partecipazione ai lavori delle commissioni di
esame e di concorso di cui sia stato nominato componente.
Art. 101.
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita'
delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza, il tipo e
l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri generali:
a) intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilita' dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata
dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione,
agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti
disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di piu' lavoratori in accordo tra
di loro;
g) eventuale coinvolgimento di minori.
I docenti non possono essere sanzionati per comportamenti che
rientrano nell'esercizio della liberta' di insegnamento.
2. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione
prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravita'.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o
scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di
retribuzione si applica, graduando l'entita' delle sanzioni in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle
deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per
malattia, nonche' dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le
fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo n. 165/2001;
b) condotte non conformi a principi di correttezza verso
superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi o
comunque nei confronti di genitori e delle studentesse e degli
studenti;
c) condotte negligenti e non conformi alle responsabilita', ai
doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura
dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui
quali, in relazione alle sue responsabilita', debba espletare
attivita' di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o
pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di
terzi;
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a
tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 6 della legge n. 300/1970;
g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti
assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.
55-quater del decreto legislativo n. 165/2001;
h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies del
decreto legislativo n. 165/2001;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia
derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione,
agli utenti o ai terzi.
L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal bilancio
dell'amministrazione e destinato ad attivita' sociali a favore dei
dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni si
applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri
di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;
b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'art. 55-quater,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 165/2001, assenza
ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in
tali ipotesi, l'entita' della sanzione e' determinata in relazione
alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione dei doveri
del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione,
agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno,
da parte del docente, con esclusione dei supplenti brevi cui si
applica specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a
seguito dell'espletamento di una procedura di mobilita' territoriale
o professionale;
e) svolgimento di attivita' che, durante lo stato di malattia o
di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'istituzione,
salvo che siano espressione della liberta' di pensiero, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravita' e la reiterazione delle
fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi
ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei
confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi,
ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri
dipendenti o degli utenti o di terzi, compresi genitori e studenti e
studentesse;
h) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti degli
allievi e degli studenti affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o
attivita' non soggetti a pubblicita';
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia,
comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a
terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto
dall'art. 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti
dall'art. 55-sexies, comma 3.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica
nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di
6 mesi, si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione
ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del
controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignita' della persona o
molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravita' e
la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche
con gli utenti;
e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in
continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale;
f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati
dall'amministrazione, in cui e' necessario assicurare la continuita'
nell'erogazione di servizi all'utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di
allievi e studenti minorenni determinata dall'assenza dal servizio o
dall'arbitrario abbandono dello stesso;
h) compimento di atti in violazione dei propri doveri che
pregiudichino il regolare funzionamento dell'istituzione e per
concorso negli stessi atti.
In caso di irrogazione della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio di cui al presente comma, il relativo
periodo non e' computabile ai fini dell'anzianita' di servizio e
comporta un ritardo di due anni nella progressione economica di
carriera.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa
o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si
applica:
1) con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1,
lettere b), c) e da f-bis) a f-quinquies) del decreto legislativo n.
165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;
c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di
persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure
quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di
particolare gravita' o anche quando sono compiuti nei confronti di
allievi, studenti e studentesse all'interno del contesto accademico;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal docente al fine di
ottenere un vantaggio nell'ambito delle procedure di mobilita'
territoriale o professionale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che,
commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravita';
f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art.
16, comma 2, secondo e terzo periodo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento
non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravita'
tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato
impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attivita' previsti
dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla
conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine
fissato dall'istituzione;
2) senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1,
lettere a), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale,
ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione
cautelare, secondo la disciplina dell'art. 14, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 15;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in
servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravita';
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di
fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza
penale, sono di gravita' tale da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
per i delitti gia' indicati nell'art. 7, comma 1, e
nell'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 235 del
2012;
quando alla condanna consegua comunque l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27
marzo 2001 n. 97;
per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese
specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di
terzi, di gravita' tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1,
da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti
sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1,
facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti
sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 11, e
riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi
desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve
essere data la massima pubblicita' mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione secondo le previsioni dell'art.
55, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice
disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme
di cui al comma 11, entro quindici giorni dalla data di stipulazione
del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Titolo III
PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO
Art. 102.
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o
familiari
1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda,
compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso
retribuito nell'anno accademico, per particolari motivi personali o
familiari.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata
congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore,
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i
riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata
dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza
dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente e'
convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei
permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo
nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta
l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di
lavoro straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo
svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
5. Per il personale amministrativo e tecnico il presente articolo
sostituisce l'art. 10, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 2005, come
modificato dal CCNL del 4 agosto 2010.
Art. 103.
Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge
1. Il personale amministrativo e tecnico dell'AFAM ha diritto,
ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso
di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima
mensilita' e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite
massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici e la
migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente,
che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una
programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da
comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.
3. In caso di necessita' ed urgenza, la relativa comunicazione
puo' essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello
stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
4. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche di
legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di
sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della
legge 13 luglio 1967, n. 584, come sostituito dall'art. 13 della
legge 4 maggio 1990, n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6
marzo 2001, n. 52, nonche' ai permessi e congedi di cui all'art. 4,
comma 1, della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i
permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva
quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera b) del CCNL del 16
febbraio 2005.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che
fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di
appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di
tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda
di permesso puo' essere presentata nelle 24 ore precedenti la
fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
6. Per il personale amministrativo e tecnico il presente articolo
sostituisce l'art. 10, comma 6, del CCNL del 16 febbraio 2005, come
modificato dal CCNL del 4 agosto 2010.
Art. 104.
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici
1. Al personale amministrativo e tecnico dell'AFAM sono
riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su
base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore
nell'anno accademico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e
per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per
malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono
sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata
delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla
legge e dal presente CCNL, nonche' con i riposi compensativi di
maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento
economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi
10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di
permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una
intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche
cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In
tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione
del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro
che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il
trattamento economico accessorio del lavoratore e' sottoposto alla
medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi
dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal
dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre
giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la
domanda puo' essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la
fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso
giornaliero od orario.
9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 e' giustificata
mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico
o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che
hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L'attestazione e' inoltrata all'amministrazione dal
dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per
via telematica, a cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la
situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dipendente
conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata
alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina
legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed
economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata
mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato in
base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata
all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente previste in
tale ipotesi;
b) attestazione, redatta dal medico o dal personale
amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la
visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui
l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di
esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli
accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa
assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione
della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo
trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e'
giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lettera b).
13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal
domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la
struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte,
debbano sottoporsi periodicamente, per lunghi periodi, a terapie
comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente anche un'unica
certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la
necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita'
lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori
interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima
dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A
tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di
presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti
l'effettuazione delle terapie nelle giornate stabilite, nonche' il
fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o
calendario di terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilita' per il dipendente, per le
finalita' di cui al comma 1, di fruire, in alternativa ai permessi di
cui al presente articolo, anche dei permessi per motivi familiari e
personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro
straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento
economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL.
Titolo IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 105.
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 2 del CCNL
AFAM 4 agosto 2010, sono incrementati degli importi mensili lordi,
per tredici mensilita', indicati nell'allegata tabelle A5, con le
decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con
le decorrenze stabilite dall'allegata tabelle B5.
3. A decorrere dal 1° aprile 2018, l'indennita' di vacanza
contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nello
stipendio tabellare, come indicato nell'allegata tabella C5.
Art. 106.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello
stipendio tabellare previsti dall'art. 105 (Incrementi degli stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli
istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art.
105 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini
previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti dalla tabella A5, nei confronti del personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di
buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonche' del trattamento di
fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e
dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice
civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che
hanno operato il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale
nello stipendio tabellare.
Art. 107.
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui
all'art. 105 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale gia'
destinatario delle misure di cui all'art. 1, comma 12, legge 23
dicembre 2014, n. 190, nonche' del maggiore impatto sui livelli
retributivi piu' bassi delle misure di contenimento della dinamica
retributiva, e' riconosciuto al personale individuato nelle allegate
tabelle D5 e nelle misure ivi indicate, un elemento perequativo
mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio nel periodo 1°
marzo 2018-31 dicembre 2018. La frazione di mese superiore a quindici
giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si
tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a quindici
giorni e dei mesi nei quali non e' corrisposto lo stipendio tabellare
per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di
interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non e' computato agli
effetti dell'art. 106 (Effetti dei nuovi stipendi), comma 2, secondo
periodo ed e' corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto
previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1° marzo 2018-31
dicembre 2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l'importo e' riproporzionato in
relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo e'
analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o
sospensione della prestazione lavorativa che comportino la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
4. Il personale destinatario di incarichi per supplenze brevi e
saltuarie percepisce l'elemento perequativo una tantum di cui al
presente articolo, in un'unica soluzione, nell'ambito del contratto
individuale stipulato con ciascuna istituzione, in relazione
all'effettiva durata del servizio nel periodo indicato al comma 2,
non applicando quanto previsto dal comma 1, relativamente alle
frazioni di mese inferiori o superiori ai quindici giorni.
Art. 108.
Incrementi delle indennita' fisse
1. Le indennita' di cui al presente articolo sono confermate
secondo le discipline previste nei precedenti CCNL e sono
incrementate come di seguito indicato:
a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 70 del
CCNL del 16 febbraio 2005 e' incrementata con la decorrenza e degli
importi lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata tabella
E4.1;
b) l'indennita' di amministrazione per i direttori
amministrativi ed i direttori dell'ufficio di ragioneria di cui
all'art. 7 del CCNL 11 aprile 2006 e' incrementata con la decorrenza
e dell'importo lordo annuo indicato nell'allegata tabella E4.2;
c) il compenso individuale accessorio per il personale
amministrativo e tecnico di cui all'art. 69 del CCNL 16 febbraio 2005
e' incrementato con la decorrenza e degli importi lordi per dodici
mensilita' indicati nell'allegata tabella E4.3.
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
In relazione a quanto previsto all'art. 40, comma 2 (Disposizioni
speciali per la Sezione Scuola), all'art. 45, comma 1 (Ferie) e
all'art. 70, comma 1(Ferie), le parti si danno reciprocamente atto
che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art.
5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge n. 135 del 2012
(MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14
settembre 2012 e prot. 94806 del 9 novembre 2012- Dip. Funzione
Pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033 dell'8 ottobre
2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite
sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilita' di fruire
delle ferie non e' imputabile o riconducibile al dipendente come le
ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto
di lavoro per inidoneita' fisica permanente e assoluta, congedo
obbligatorio per maternita' o paternita'.
Per il settore scuola, oltre alle disposizioni di legge sopra
richiamate, resta fermo anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54,
55 e 56 della legge n. 228/2012.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che, in caso di mobilita' tra
amministrazioni, non verificandosi novazione del rapporto di lavoro,
le ferie maturate e non godute, sono trasferite nell'ente di
destinazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 90 ed alle norme di
legge che limitano la crescita dei fondi per i trattamenti accessori,
le parti ritengono che, in prima applicazione, le risorse volte ad
alimentare le progressioni di livello nell'ambito di ciascun profilo
IV-VIII, siano corrispondenti a quelle scaturite dalle cessazioni
avvenute a partire dal 2009, anno dell'ultima applicazione dell'art.
54 del CCNL 21 febbraio 2002. Tali disponibilita' sono in ogni caso
determinate entro il limite costituito dalle risorse confluite nel
Fondo regolato dal citato art. 90. Ritengono altresi' che le
riduzioni dei fondi per i trattamenti accessori previste dalle
vigenti disposizioni di legge di contenimento della loro dinamica,
come certificate dal Collegio dei revisori, siano considerate anche
rispetto alle risorse derivanti dalle predette cessazioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 93 del CCNL relativo al
comparto delle Funzioni Centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018 e
fermo restando l'art. 3 del CCNQ del 13 luglio 2016, le parti si
danno atto che al personale dell'ex ISPESL transitato all'INAIL ed al
personale dell'ex ISFOL trasferito all'ANPAL si applicano gli
istituti del rapporto di lavoro e del trattamento economico previsti
per il personale appartenente agli Enti di ricerca.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
In relazione agli incrementi dell'indennita' di ente di cui
all'art. 89 e di cui all'art. 94, le parti confermano, in continuita'
con quanto previsto dai precedenti CCNL del comparto Ricerca, che i
predetti incrementi non riassorbono gli eventuali valori
differenziali percepiti ai sensi dell'art. 44, comma 3, del CCNL
1994-97.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Le parti si impegnano a prevedere una fase istruttoria che
consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi utili ad
individuare forme e strumenti di valorizzazione nell'ottica dello
sviluppo professionale dei docenti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate per le
categorie B, C e D e del Fondo retribuzione di posizione e di
risultato per la categoria EP, rispettivamente previsti dall'art. 63,
comma 2, lettera f) e dall'art. 65, comma 2, lettera e), le parti
ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da
risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei
quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di
crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
La parti concordano nel precisare che tutti i docenti in servizio
nelle istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione del Piano
triennale dell'offerta formativa tramite le attivita' individuali e
collegiali di cui all'art. 26 del CCNL.
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