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mercoledì 20 giugno 2018

TAR 2018: ricorso VS rigetto richiesta riconoscimento fini previdenziali del primo biennio di frequenza del corso quadriennale come Allievo Aspirante Vice Commissario



TAR 2018: ricorso VS rigetto richiesta riconoscimento fini previdenziali del primo biennio di frequenza del corso quadriennale come Allievo Aspirante Vice Commissario

Pubblicato il 11/06/2018

N. 06460/2018 REG.PROV.COLL.

N. 07054/2008 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7054 del 2008, proposto da
XXX rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Marini, Claudia Molino, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Marini in Roma, via Flaminia, 441

contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento della comunicazione pos. N. 333 H/A47 in data 9 aprile 2008, ricevuta il successivo 18 aprile, con la quale il Ministero dell’Interno ha rigettato la richiesta di riconoscimento ai fini previdenziali del primo biennio di frequenza del corso quadriennale come Allievo Aspirante Vice Commissario, nonché, per quanto possa occorrere, della nota operativa dell’INPDAP Direzione Centrale TFS-TFR n. 4 del 5.2.2008 nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini previdenziali del primo biennio di frequenza del corso quadriennale come Allievo Aspirante Vice Commissario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2018 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame è chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione per le Risorse Umane, che ha rigettato l’istanza presentata dagli odierni ricorrenti per ottenere il riconoscimento a fini previdenziali del primo biennio del corso quadriennale per allievi vice commissari di P.S. nonchè la declaratoria del diritto al chiesto riconoscimento.

A sostegno della dedotta pretesa parte ricorrente rileva che ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 20 della legge n. 958/1986, 1 della legge n. 274/1991 e 7 della legge n. 412/91 il servizio militare di leva è equiparato al servizio al servizio prestato come pubblico dipendente, in particolare ai fini economici e previdenziali e deve essere computato ai fini suddetti; che l'art. 44 l. n. 121/1981 prevede che "il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale assunto nei ruoli della Polizia di Stato è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva", mentre l'art. 11, comma 4, del DPR n. 341/82 specifica che "il servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in prova è valido a tutti gli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva"; che le circolari della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento della funzione pubblica prot. 85749 del 20 febbraio 1992 e del Ministero dell'interno- Dipartimento della pubblica sicurezza prot.C11-92\DM\EPZ del 24 marzo 1993 hanno confermato tale interpretazione della normativa in argomento. In sostanza, afferma parte ricorrente, ricorrendo nella specie i due requisiti fissati dal legislatore per l'equiparazione in parola in quanto si tratta di dipendenti pubblici che, avendo frequentato il corso quadriennale come allievo vice commissario, hanno assolto gli obblighi del servizio militare di leva, che poiché l'equiparazione tra il primo biennio di corso e il servizio militare non vale solo ai fini dell'adempimento degli obblighi di leva ma, in base alle norme richiamate, è valido "ad ogni effetto" sia per l’inquadramento economico sia per la determinazione dell’anzianità lavorativa, la norma deve ritenersi applicabile anche ai periodi considerati sostitutivi ed equiparati al servizio militare (art. 1, co. 1, 274\91), sicché l'attribuzione del beneficio in questione discende dalla interpretazione letterale della norma. Ad avviso di parte ricorrente l’art. 44 della L. n. 121/1981 e l'art. 11, comma 4, del DPR 24 aprile 1982, n. 341 debbono essere letti in combinato disposto, in quanto la prima norma costituisce previsione di carattere generale e la seconda ne rappresenta l’applicazione nel caso di specie : con la conseguenza che non sussistono ragioni (logiche prima ancora che giuridiche) che possano indurre a considerare il biennio del corso di allievo aspirante commissario, non valido "ad ogni effetto", acclarata la sua equipollenza al servizio militare di leva. Pertanto, in assenza di espresse preclusioni normative, la fattispecie in esame è riconducibile integralmente a quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, che dispone " Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono computati, a domanda, ai sensi dell'art. 20 della l. 24 dicembre 1986, n. 958, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986, con onere a carico delle predette Casse pensioni."

Non si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 341, “il servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in prova è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva; gli allievi durante il primo biennio di frequenza del corso hanno diritto al rinvio della chiamata di leva”. In forza poi dell’articolo 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.

Con sentenza 24 aprile 2012 n. 2424 la III Sezione del Consiglio di Stato, pur chiamata in via principale a esaminare questione diversa da quella che interessa nella presente sede, ha con argomenti che meritano piena condivisione osservato di non condividere le conclusioni cui è pervenuta la Sesta Sezione, con la pronuncia n. 2643/2006, citata ed evocata da parte ricorrente a sostegno della propria tesi, ritenendo preferibile l’opposto avviso espresso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato, con parere n. 1324/2005, pronunciato nell’Adunanza del 31 gennaio 2007. In sostanza, ad avviso del Collegio, si deve ritenere che la prevista equiparazione fra la frequenza del Corso di che trattasi e il servizio prestato, stabilita dall’articolo 11, comma 4, del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 341, abbia una portata del tutto specifica e circoscritta, riguardante il solo aspetto dell’adempimento dell’obbligo di leva. Detta disposizione intende semplicemente affermare che chi ha frequentato tale corso è dispensato dagli obblighi di leva. Va esclusa, invece, qualsiasi interpretazione estensiva, che possa essere utilizzata, ai fini economici e previdenziali, difettando i requisiti di cui all’articolo 8, primo comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973, in forza del quale “tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza”. Nel ricordato parere della I Sezione del Consiglio di Stato è tra gli altri richiamato l’avviso espresso, a seguito di espressa richiesta della Sezione, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle cui considerazioni il Consiglio di Stato poi aderisce “per cui non è nell’ordinamento ravvisabile un’equiparazione generale, utile anche ai fini dell'inquadramento economico e del trattamento previdenziale ex art. 20 l. 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), al servizio militare di leva del primo biennio svolto come allievo aspirante vice commissario ai sensi degli artt. 8 e ss. d.P.R. 24 aprile 1982, n. 341 (Istituzione dell'Istituto superiore di polizia) [abrogato dall'art. 67 – sulla riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia - del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 sul riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, come sostituito dall'art. 8 d.lgs. 28 dicembre 2001, n. 477, con la decorrenza indicata nello stesso articolo 67, cioè dall’entrata in vigore del regolamento approvato con d.P.R. 1° agosto 2006, n. 256].”

L’avviso espresso dal Consiglio di Stato con il citato parere merita, dunque, come anticipato, piena condivisione laddove vi si afferma che “Dirimente appare infatti la considerazione, di ordine sia formale che sostanziale, che la frequenza dell’anzidetto corso è finalizzata, come elemento di un apposito percorso riservato all'allievo aspirante vice commissario, alla formazione di un futuro commissario: status di dipendente pubblico che sarà perfezionato soltanto, ai sensi dell’art 15, primo comma d.P.R. n. 341 del 1982, dopo il completamento del corso quadriennale e all’esito favorevole dell'esame finale. Ciò implica che, durante lo svolgimento di questo percorso formativo, e la frequentazione del corso, alla condizione dell’allievo non può essere riconosciuta una qualificazione che la renda qualificabile come corrispondente allo status del dipendente statale. La sua attività, del resto, non realizza una prestazione (imposta o meno) di energie fisiche e lavorative al servizio della Patria, ma è piuttosto finalizzata all’acquisizione volontaria di elementi conoscitivi e formativi utili allo svolgimento di una successiva, ma solo ipotetica perché sottoposta al completamento del quadriennio e all’alea del concorso, propria attività lavorativa. Il che significa che difetta, del rapporto di servizio, l’elemento essenziale della prestazione lavorativa: e se vi è un trattamento economico, questo non fa da corrispettivo ad una siffatta prestazione, sicché difetta il sinallagma tra le due prestazioni, che è la caratteristica prima di ogni rapporto di lavoro e dunque anche del rapporto di servizio.”

Del resto, ha già affermato la giurisprudenza del Consiglio di Stato che vi è solo apparente analogia tra rapporto d’impiego e corso di formazione presso l’istituto superiore di polizia giacché quest’ultimo costituisce una particolare modalità sostitutiva dell’ordinaria procedura concorsuale, estrinsecantesi nella preparazione dei candidati attraverso corsi di formazione, ai quali si accede mediante apposite prove selettive, e che si concluderà con gli esiti dei corsi stessi (C. Stato, IV, 29 novembre 2002, n. 6539).

Ancora si sottolinea nel citato parere che “L’art. 11, quarto comma, d.P.R. n. 341 del 1982 disponeva che “il servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in prova è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva; gli allievi durante il primo biennio di frequenza del corso hanno diritto al rinvio della chiamata di leva”. Si trattava nondimeno di norma speciale, dall’effetto limitato al suo oggetto - e non sintomatica di una fictio iuris generale di equiparazione - orientata solo a favorire l'ulteriore iter di partecipazione al corso da parte degli allievi, non già di previsione di un’equiparazione optimo iure dell’allievo al militare di leva: il che trovava conferma nella seconda parte del comma, che si limitava a favorire il mero rinvio della chiamata alle armi e che effettivamente era destinata a quanti non riuscissero a completare positivamente il biennio, per gli altri la prima norma assorbendo questo beneficio.”

Nel più volte richiamato parere si dà correttamente conto dell’avviso espresso dalla VI Sezione del Consiglio di Stato, con la decisione 11 maggio 2006, n. 2643, appunto citata da parte ricorrente con cui, accogliendo un appello contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, Bologna, I, 11 aprile 2003, n. 476 il Consiglio di Stato era andato in contrario avviso, al riguardo osservando che “anche a prescindere dall’inesistenza di elementi che giustifichino la lettura dell’art. 11 come norma non di eccezione, ma sintomatica di una condizione generale dell’allievo dei corsi in esame (condizione che, invero, richiederebbe almeno altre e convergenti disposizioni) e a concentrare l’attenzione sulla sola interpretazione letterale, va osservato che le parole “ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi vanno raccordate alle parole “servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, di cui questa frequenza ai corsi sarebbe una modalità. In altri termini, sembra ravvisabile una petizione di principio nell’assumere che il fatto della frequenza ai corsi sia equiparabile a servizio prestato, perché la norma sembra esprimersi nel senso opposto, vale a dire che solo una volta instaurato il rapporto di servizio vi è l’equiparazione di legge in questione della frequenza al servizio effettivo”, ulteriormente osservando che “è piuttosto all’elemento sostanziale del difetto della prestazione e del sinallagma che occorre fare riferimento…e che questo difetto non è superato da una finzione giuridica di legge, come quella che si vorrebbe rinvenire sulla sola scorta di una (non condivisibile) interpretazione letterale”, infine concludendo nel senso che “in difetto di un’espressa equiparazione generale, l’equiparazione prevista è da considerare specifica e riguardante il solo aspetto dell'adempimento dell'obbligo di leva: il che esclude qualsiasi interpretazione estensiva che possa essere utilizzata sia ai fini economici che – difettando per conseguenza i requisiti dell'art. 8, primo comma, d.P.R. n. 1092 del 1973, in base a cui "tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza" - a quelli previdenziali.

In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

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