TAR 2018: ricorso VS
rigetto richiesta riconoscimento fini previdenziali del primo biennio
di frequenza del corso quadriennale come Allievo Aspirante Vice
Commissario
Pubblicato il
11/06/2018
N. 06460/2018
REG.PROV.COLL.
N. 07054/2008
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima
Quater)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 7054 del 2008, proposto da
XXX rappresentati e
difesi dagli avvocati Paolo Marini, Claudia Molino, con domicilio
eletto presso lo studio Paolo Marini in Roma, via Flaminia, 441
contro
Ministero
dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della comunicazione pos. N. 333 H/A47 in data 9 aprile 2008, ricevuta
il successivo 18 aprile, con la quale il Ministero dell’Interno ha
rigettato la richiesta di riconoscimento ai fini previdenziali del
primo biennio di frequenza del corso quadriennale come Allievo
Aspirante Vice Commissario, nonché, per quanto possa occorrere,
della nota operativa dell’INPDAP Direzione Centrale TFS-TFR n. 4
del 5.2.2008 nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti
al riconoscimento ai fini previdenziali del primo biennio di
frequenza del corso quadriennale come Allievo Aspirante Vice
Commissario.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2018 il dott. Salvatore
Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in
esame è chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero
dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione per
le Risorse Umane, che ha rigettato l’istanza presentata dagli
odierni ricorrenti per ottenere il riconoscimento a fini
previdenziali del primo biennio del corso quadriennale per allievi
vice commissari di P.S. nonchè la declaratoria del diritto al
chiesto riconoscimento.
A sostegno della
dedotta pretesa parte ricorrente rileva che ai sensi di quanto
stabilito dagli artt. 20 della legge n. 958/1986, 1 della legge n.
274/1991 e 7 della legge n. 412/91 il servizio militare di leva è
equiparato al servizio al servizio prestato come pubblico dipendente,
in particolare ai fini economici e previdenziali e deve essere
computato ai fini suddetti; che l'art. 44 l. n. 121/1981 prevede che
"il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di
Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del
personale assunto nei ruoli della Polizia di Stato è considerato ad
ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva", mentre
l'art. 11, comma 4, del DPR n. 341/82 specifica che "il servizio
prestato per due anni come allievo aspirante commissario in prova è
valido a tutti gli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva";
che le circolari della Presidenza del Consiglio dei ministri-
Dipartimento della funzione pubblica prot. 85749 del 20 febbraio 1992
e del Ministero dell'interno- Dipartimento della pubblica sicurezza
prot.C11-92\DM\EPZ del 24 marzo 1993 hanno confermato tale
interpretazione della normativa in argomento. In sostanza, afferma
parte ricorrente, ricorrendo nella specie i due requisiti fissati dal
legislatore per l'equiparazione in parola in quanto si tratta di
dipendenti pubblici che, avendo frequentato il corso quadriennale
come allievo vice commissario, hanno assolto gli obblighi del
servizio militare di leva, che poiché l'equiparazione tra il primo
biennio di corso e il servizio militare non vale solo ai fini
dell'adempimento degli obblighi di leva ma, in base alle norme
richiamate, è valido "ad ogni effetto" sia per
l’inquadramento economico sia per la determinazione dell’anzianità
lavorativa, la norma deve ritenersi applicabile anche ai periodi
considerati sostitutivi ed equiparati al servizio militare (art. 1,
co. 1, 274\91), sicché l'attribuzione del beneficio in questione
discende dalla interpretazione letterale della norma. Ad avviso di
parte ricorrente l’art. 44 della L. n. 121/1981 e l'art. 11, comma
4, del DPR 24 aprile 1982, n. 341 debbono essere letti in combinato
disposto, in quanto la prima norma costituisce previsione di
carattere generale e la seconda ne rappresenta l’applicazione nel
caso di specie : con la conseguenza che non sussistono ragioni
(logiche prima ancora che giuridiche) che possano indurre a
considerare il biennio del corso di allievo aspirante commissario,
non valido "ad ogni effetto", acclarata la sua equipollenza
al servizio militare di leva. Pertanto, in assenza di espresse
preclusioni normative, la fattispecie in esame è riconducibile
integralmente a quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge
8 agosto 1991, n. 274, che dispone " Ai fini del trattamento di
quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti
di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio
militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati, ai
sensi delle disposizioni vigenti, sono computati, a domanda, ai sensi
dell'art. 20 della l. 24 dicembre 1986, n. 958, con effetto dalla
data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986, con
onere a carico delle predette Casse pensioni."
Non si è costituita
in giudizio l’intimata Amministrazione.
Il ricorso non è
fondato e va, pertanto, respinto.
Ai sensi
dell’articolo 11, comma 4, del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 341, “il
servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in
prova è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva;
gli allievi durante il primo biennio di frequenza del corso hanno
diritto al rinvio della chiamata di leva”. In forza poi
dell’articolo 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 (Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), “il
periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per
l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità
lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore
pubblico”.
Con sentenza 24
aprile 2012 n. 2424 la III Sezione del Consiglio di Stato, pur
chiamata in via principale a esaminare questione diversa da quella
che interessa nella presente sede, ha con argomenti che meritano
piena condivisione osservato di non condividere le conclusioni cui è
pervenuta la Sesta Sezione, con la pronuncia n. 2643/2006, citata ed
evocata da parte ricorrente a sostegno della propria tesi, ritenendo
preferibile l’opposto avviso espresso dalla Prima Sezione del
Consiglio di Stato, con parere n. 1324/2005, pronunciato
nell’Adunanza del 31 gennaio 2007. In sostanza, ad avviso del
Collegio, si deve ritenere che la prevista equiparazione fra la
frequenza del Corso di che trattasi e il servizio prestato, stabilita
dall’articolo 11, comma 4, del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 341, abbia
una portata del tutto specifica e circoscritta, riguardante il solo
aspetto dell’adempimento dell’obbligo di leva. Detta disposizione
intende semplicemente affermare che chi ha frequentato tale corso è
dispensato dagli obblighi di leva. Va esclusa, invece, qualsiasi
interpretazione estensiva, che possa essere utilizzata, ai fini
economici e previdenziali, difettando i requisiti di cui all’articolo
8, primo comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973, in forza del quale
“tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si
computano ai fini del trattamento di quiescenza”. Nel ricordato
parere della I Sezione del Consiglio di Stato è tra gli altri
richiamato l’avviso espresso, a seguito di espressa richiesta della
Sezione, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
(DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle cui
considerazioni il Consiglio di Stato poi aderisce “per cui non è
nell’ordinamento ravvisabile un’equiparazione generale, utile
anche ai fini dell'inquadramento economico e del trattamento
previdenziale ex art. 20 l. 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), al
servizio militare di leva del primo biennio svolto come allievo
aspirante vice commissario ai sensi degli artt. 8 e ss. d.P.R. 24
aprile 1982, n. 341 (Istituzione dell'Istituto superiore di polizia)
[abrogato dall'art. 67 – sulla riorganizzazione dell'Istituto
superiore di polizia - del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 sul riordino
dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato,
come sostituito dall'art. 8 d.lgs. 28 dicembre 2001, n. 477, con la
decorrenza indicata nello stesso articolo 67, cioè dall’entrata in
vigore del regolamento approvato con d.P.R. 1° agosto 2006, n.
256].”
L’avviso espresso
dal Consiglio di Stato con il citato parere merita, dunque, come
anticipato, piena condivisione laddove vi si afferma che “Dirimente
appare infatti la considerazione, di ordine sia formale che
sostanziale, che la frequenza dell’anzidetto corso è finalizzata,
come elemento di un apposito percorso riservato all'allievo aspirante
vice commissario, alla formazione di un futuro commissario: status di
dipendente pubblico che sarà perfezionato soltanto, ai sensi
dell’art 15, primo comma d.P.R. n. 341 del 1982, dopo il
completamento del corso quadriennale e all’esito favorevole
dell'esame finale. Ciò implica che, durante lo svolgimento di questo
percorso formativo, e la frequentazione del corso, alla condizione
dell’allievo non può essere riconosciuta una qualificazione che la
renda qualificabile come corrispondente allo status del dipendente
statale. La sua attività, del resto, non realizza una prestazione
(imposta o meno) di energie fisiche e lavorative al servizio della
Patria, ma è piuttosto finalizzata all’acquisizione volontaria di
elementi conoscitivi e formativi utili allo svolgimento di una
successiva, ma solo ipotetica perché sottoposta al completamento del
quadriennio e all’alea del concorso, propria attività lavorativa.
Il che significa che difetta, del rapporto di servizio, l’elemento
essenziale della prestazione lavorativa: e se vi è un trattamento
economico, questo non fa da corrispettivo ad una siffatta
prestazione, sicché difetta il sinallagma tra le due prestazioni,
che è la caratteristica prima di ogni rapporto di lavoro e dunque
anche del rapporto di servizio.”
Del resto, ha già
affermato la giurisprudenza del Consiglio di Stato che vi è solo
apparente analogia tra rapporto d’impiego e corso di formazione
presso l’istituto superiore di polizia giacché quest’ultimo
costituisce una particolare modalità sostitutiva dell’ordinaria
procedura concorsuale, estrinsecantesi nella preparazione dei
candidati attraverso corsi di formazione, ai quali si accede mediante
apposite prove selettive, e che si concluderà con gli esiti dei
corsi stessi (C. Stato, IV, 29 novembre 2002, n. 6539).
Ancora si sottolinea
nel citato parere che “L’art. 11, quarto comma, d.P.R. n. 341 del
1982 disponeva che “il servizio prestato per due anni come allievo
aspirante commissario in prova è valido agli effetti
dell'adempimento degli obblighi di leva; gli allievi durante il primo
biennio di frequenza del corso hanno diritto al rinvio della chiamata
di leva”. Si trattava nondimeno di norma speciale, dall’effetto
limitato al suo oggetto - e non sintomatica di una fictio iuris
generale di equiparazione - orientata solo a favorire l'ulteriore
iter di partecipazione al corso da parte degli allievi, non già di
previsione di un’equiparazione optimo iure dell’allievo al
militare di leva: il che trovava conferma nella seconda parte del
comma, che si limitava a favorire il mero rinvio della chiamata alle
armi e che effettivamente era destinata a quanti non riuscissero a
completare positivamente il biennio, per gli altri la prima norma
assorbendo questo beneficio.”
Nel più volte
richiamato parere si dà correttamente conto dell’avviso espresso
dalla VI Sezione del Consiglio di Stato, con la decisione 11 maggio
2006, n. 2643, appunto citata da parte ricorrente con cui,
accogliendo un appello contro la sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, Bologna, I, 11 aprile
2003, n. 476 il Consiglio di Stato era andato in contrario avviso, al
riguardo osservando che “anche a prescindere dall’inesistenza di
elementi che giustifichino la lettura dell’art. 11 come norma non
di eccezione, ma sintomatica di una condizione generale dell’allievo
dei corsi in esame (condizione che, invero, richiederebbe almeno
altre e convergenti disposizioni) e a concentrare l’attenzione
sulla sola interpretazione letterale, va osservato che le parole “ivi
compreso il periodo di frequenza dei corsi vanno raccordate alle
parole “servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di
Stato, di cui questa frequenza ai corsi sarebbe una modalità. In
altri termini, sembra ravvisabile una petizione di principio
nell’assumere che il fatto della frequenza ai corsi sia
equiparabile a servizio prestato, perché la norma sembra esprimersi
nel senso opposto, vale a dire che solo una volta instaurato il
rapporto di servizio vi è l’equiparazione di legge in questione
della frequenza al servizio effettivo”, ulteriormente osservando
che “è piuttosto all’elemento sostanziale del difetto della
prestazione e del sinallagma che occorre fare riferimento…e che
questo difetto non è superato da una finzione giuridica di legge,
come quella che si vorrebbe rinvenire sulla sola scorta di una (non
condivisibile) interpretazione letterale”, infine concludendo nel
senso che “in difetto di un’espressa equiparazione generale,
l’equiparazione prevista è da considerare specifica e riguardante
il solo aspetto dell'adempimento dell'obbligo di leva: il che esclude
qualsiasi interpretazione estensiva che possa essere utilizzata sia
ai fini economici che – difettando per conseguenza i requisiti
dell'art. 8, primo comma, d.P.R. n. 1092 del 1973, in base a cui
"tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si
computano ai fini del trattamento di quiescenza" - a quelli
previdenziali.
In definitiva,
ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto siccome
infondato.
Non vi è luogo a
pronuncia sulle spese in ragione della mancata costituzione in
giudizio dell’intimata Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo,
Presidente, Estensore
Mariangela Caminiti,
Consigliere
Laura Marzano,
Consigliere
IL PRESIDENTE,
ESTENSORE
Salvatore Mezzacapo
IL SEGRETARIO
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