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sabato 8 settembre 2018

Consiglio di Stato 2018: “.. premetteva che, con delibera consiliare n. 634 in data 21 luglio 1989, si era visto riconoscere, nella qualità di dipendente del Comune di xxx (a cagione della infermità contratta a causa di servizio già riconosciuta con delibera di Giunta n. 167/1976) il duplice beneficio dell’abbreviazione biennale (a fini meramente economici) dell’anzianità e della promozione al grado superiore (rispettivamente previsti dall’art. 44 lett. a) r.d. n. 22/1290 e dall’art. 353 d.p.r. 3/1957, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti);..” Pubblicato il 22/06/2018 N. 03890/2018REG.PROV.COLL. N. 09101/2008 REG.RIC.





Consiglio di Stato 2018: “.. premetteva che, con delibera consiliare n. 634 in data 21 luglio 1989, si era visto riconoscere, nella qualità di dipendente del Comune di xxx (a cagione della infermità contratta a causa di servizio già riconosciuta con delibera di Giunta n. 167/1976) il duplice beneficio dell’abbreviazione biennale (a fini meramente economici) dell’anzianità e della promozione al grado superiore (rispettivamente previsti dall’art. 44 lett. a) r.d. n. 22/1290 e dall’art. 353 d.p.r. 3/1957, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti);..”


Pubblicato il 22/06/2018

N. 03890/2018REG.PROV.COLL.

N. 09101/2008 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9101 del 2008, proposto da
xxx xxx, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Brunetti e Corrado Morrone, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Brunetti in Roma, viale XXIAprile, 11;

contro

Comune di xxx, non costituito in giudizio;

nei confronti

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 3358/2007, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2018 il Cons. Giovanni Grasso e udito per il ricorrente l’avvocato Morrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con atto di appello notificato nei tempi e nelle forme di rito, xxx xxx, come in atti rappresentato e difeso:

a) premetteva che, con delibera consiliare n. 634 in data 21 luglio 1989, si era visto riconoscere, nella qualità di dipendente del Comune di xxx (a cagione della infermità contratta a causa di servizio già riconosciuta con delibera di Giunta n. 167/1976) il duplice beneficio dell’abbreviazione biennale (a fini meramente economici) dell’anzianità e della promozione al grado superiore (rispettivamente previsti dall’art. 44 lett. a) r.d. n. 22/1290 e dall’art. 353 d.p.r. 3/1957, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti);

b) precisava che il ridetto riconoscimento – positivamente vagliato dall’organo di controllo – non aveva sortito il pur doveroso seguito esecutivo: ciò che lo aveva costretto, decorsi i termini dalla notificata diffida, ad impugnare, con ricorso notificato il 30 giugno 1994, il silenzio illegittimamente serbato dall’Amministrazione;

c) aggiungeva, che – in pendenza di lite – con nuova determinazione n. 1724 del 14 novembre 1994, il Comune aveva inopinatamente disposto l’annullamento, in via di autotutela, della delibera n. 634/1989, attributiva dei ridetti benefici: e anche la nuova deliberazione rimotiva aveva ricevuto positivo vaglio tutorio, peraltro accompagnato dall’incidentale rilievo della sua (ritenuta) operatività irretroattiva (onde, nell’assunto dell’organo di controllo, “l’atto inficiato di invalidità [avrebbe dovuto conservare] la sua validità e tutti i suoi effetti fino alla data di annullamento”);

d) esponeva che – a fronte della perdurante e rinnovata inerzia dell’Ente comunale nella erogazione dei rivendicati benefici – aveva formalizzato, forte della indicazione prescrittiva del CO.RE.CO., nuovo ricorso avverso il serbato silenzio, allo stato tuttavia pendente in prime cure;

e) puntualizzava che, nelle more, il Comune aveva, peraltro, adottato, in data 28 dicembre 1995, ulteriore e nuova delibera (n. 2056/1195), con la quale aveva confermativamente reiterato la scolpita determinazione rimotiva, peraltro accompagnandola con la esplicita precisazione (all’evidenza indotta dalla non condivisa indicazione tutoria quoad effectum) che il ribadito annullamento dovesse intendersi ordinariamente retroattivo, con consequenziale travolgimento e disconoscimento dei rivendicati benefici;

f) aggiungeva, nondimeno, che la nuova delibera era stata in parte qua annullata, con provvedimento n. 905/8/3 del 16 febbraio 1996, dal CO.RE.CO., che – per quanto di ragione – l’aveva ritenuta viziata di eccesso di potere;

g) esponeva che, a questo punto, era stato il Comune ad assumere, per parte sua ed a fronte della caducazione del proprio provvedimento, autonoma iniziativa giudiziale, con l’impugnazione, per quanto di ragione, del provvedimento assunto dall’organo di controllo, dinanzi al TAR di Lecce;

h) lamentava che, con la sentenza epigrafata, il primo giudice avesse inopinatamente accolto il gravame del Comune, condividendone l’assorbente assunto della attitudine ordinariamente retroattiva delle misure di annullamento officioso;

i) impugnava la sfavorevole statuizione, di cui prospettava la complessiva illegittimità ed invocava l’integrale riforma.

2.- Né il Comune, né la Regione Puglia – ancorché ritualmente intimati – si costituivano in giudizio.

Alla pubblica udienza del 1° febbraio 2018, sulle ribadite conclusioni del difensore di parte appellante, la causa veniva riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- L’appello, per come formulato, è in parte inammissibile e in parte infondato e merita, conseguentemente, di essere, nel suo complesso, respinto.

2.- All’uopo vale osservare che, nell’articolato ordito censorio l’appellante assume:

a) che, sotto un primo profilo, erroneamente i primi giudici, nel validare l’operato dell’Amministrazione, avrebbero ritenuto insussistente ed inoperante l’invocato limite del proprio diritto quesito (in tesi, giustamente valorizzato dall’organo di controllo, mercé la contestata clausola di irretroattività): ciò che avrebbe, per contro, imposto di salvaguardare, nella congiunta considerazione del notevole lasso di tempo trascorso tra il riconoscimento dei rivendicati benefici e la loro rimozione in autotutela, il proprio maturato e significativo affidamento;

b) che, sotto un secondo profilo, l’impugnata decisione avrebbe omesso di considerare che il secondo annullamento disposto, con dichiarata efficacia ex tunc, dal Comune sarebbe stato comunque illegittimo, siccome implausibilmente reiterativo di volontà provvedimentale già stigmatizzata, in parte qua in sede tutoria (e ciò in forza del – consolidato epperò asseritamente disatteso – principio che inibisce all’autorità controllata di rinnovare confermativamente i vizi già posti a fondamento dell’annullamento in sede tutoria);

c) che, nel merito, la decisione gravata si risolverebbe in ingiusto diniego delle proprie pretese patrimoniali (in ordine alle quali il primo giudice si sarebbe sbrigativamente limitato a richiamare la contraria giurisprudenza del Consiglio di Stato – incentrata sulla spettanza in via esclusiva al personale dello Stato della ex carriera direttiva, con esclusione del personale in forza agli enti locali – con ciò pretermettendo i propri medesimi precedenti favorevoli).

3.- Ciò posto, il primo motivo è infondato.

Milita in tal senso la plurima e concorrente considerazione:

a) che, già in prospettiva generale, la logica dei diritti (cc.dd.) quesiti non costituisce, per comune e consolidato intendimento, un limite all’autotutela amministrativa, la quale può ben giustificare, anche allorché incida su situazioni di preteso e maturato diritto soggettivo, la rimozione di benefici attribuiti in violazione di legge o, comunque, in assenza dei relativi presupposti (cfr., in fattispecie contermine, Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2007, n. 5159);

b) che – semmai – una siffatta attitudine preclusiva potrebbe, in astratto, riconoscersi al c.d. fatto compiuto (che, in quanto tale e notoriamente, infectum fieri nequit: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 1998, n. 502): il quale, nondimeno, non può per definizione correlarsi a pretese, come quella in contestazione, di consistenza esclusivamente patrimoniale, del tutto reversibili in quanto tali ed insuscettibili di consolidamento;

c) che – ferma, nella specie, l’inoperatività ratione temporis acti del limite temporale di cui all’attuale art. 21 novies l. n. 241/1990, quale risultante dalla riformulazione operata dalla l. n. 15/2005 – nessun meritevole affidamento può ritenersi maturato a fronte di vantaggi patrimoniali illegittimi, suscettibili di dar luogo ad esborsi continuativi ed indebiti a carico dell’erario (onde l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto contra legem si ritiene, in tali casi, in re ipsa, palesandosi necessario ma sufficiente l’obiettivo ripristino della legata legalità; cfr., ex permultis, Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2013, n. 202);

d) che – per giunta e comunque – nel caso di specie, come esattamente rilevato dal primo giudice, nessun affidamento poteva ritenersi, di fatto e in concreto maturato, non risultando il provvedimento caducato aver prodotto alcun effetto giuridico nei confronti del dipendente interessato, in quanto non portato ad esecuzione né ai fini dell’auspicato riconoscimento economico, né con il riconoscimento del nuovo e rivendicato status giuridico.

4.- Il secondo motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile.

Va, invero, precisato – avuto riguardo alla esatta perimetrazione dei limiti oggettivi della controversia – che il ricorso di prime cure era stato proposto dal Comune di xxx avverso il provvedimento del CO.RE.CO. che aveva annullato (per ritenuto eccesso di potere) la delibera con la quale, confermando il disposto annullamento dei benefici già riconosciuti all’odierno appellante, ne aveva precisato e delimitato l’attitudine retroattiva.

Orbene, la sussistenza di eventuali, ulteriori e distinte ragioni pretesamente idonee a sorreggere e giustificare l’annullamento del provvedimento comunale avrebbe dovuto essere fatta valere, in prime cure, mediante la rituale proposizione di motivi aggiunti: in difetto di che, la relativa questione deve ritenersi nuova e, come tale, preclusa in sede di gravame (art. 104 cod. proc. amm.).

5.- Parimenti inammissibile – in quanto preordinato alla formulazione di domanda mai ritualmente proposta e, come tale, estranea alla materia del contendere, quale scolpita dal ricorso introduttivo di prime cure e devoluta in sede di appello (e, come tale, limitata alla legittimità non già del contestato diniego del beneficio, ma del provvedimento adottato dall’organo di controllo) – è l’ultimo motivo.

In proposito – per mero scrupolo di completezza – varrà, in ogni caso, incidentalmente puntualizzare come la veicolata pretesa sia, comunque, infondata, posto che – come esattamente rilevato dalla sentenza appellata – i benefici per cui è causa sono fruibili esclusivamente dal personale dello Stato appartenente alla ex carriera direttiva, e non dal personale degli enti locali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 1991, n. 573): che è, esattamente, la ragione per la quale, in modo corretto, il Comune ebbe ad annullare il relativo ed abusivo riconoscimento a favore dell’odierno appellante.

6.- Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere complessivamente respinto.

Nulla per le spese, in difetto di costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Giovanni Grasso
Francesco Caringella

IL SEGRETARIO

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