TAR 2018: “..Il
Comitato di Verifica aveva escluso la dipendenza da causa di servizio
di tale infermità rilevando che il -OMISSIS-era venuto in contatto
con l’asbesto – circostanza dedotta per la prima volta in tale
sede – ma che, trattandosi di ambienti in cui l’amianto si
trovava in condizioni statiche, allo stesso non avrebbe potuto
attribuirsi alcuna azione oncogena, difettando così il nesso di
causalità rispetto alla patologia contratta...”
Pubblicato il
22/06/2018
N. 06989/2018
REG.PROV.COLL.
N. 00364/2008
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 364 del 2008, proposto da
-OMISSIS-,
rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Bonaiuti e Paolo
Bonaiuti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico
Bonaiuti in Roma, via R. Grazioli Lante, 16;
contro
Ministero della
Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma,
via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del
Ministero della Difesa n. 798/N del 22.6.2007 con cui è stato negato
il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell’infermità contratta.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 maggio 2018
la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in
epigrafe-OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero
della Difesa ha respinto l’istanza tesa ad ottenere l’equo
indennizzo per l’infermità dallo stesso contratta.
La ricorrente ha
esposto che -OMISSIS-, quale vicebrigadiere in servizio nell’Arma
dei carabinieri fin dal 1976, aveva formulato in data 29.4.1998
istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle
infermità “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”; il -OMISSIS-era
deceduto il 7.11.1998 per “-OMISSIS-”.
Il 15.10.1999 la
C.M.O. di Milano si era pronunciata sull’istanza ritenendo
l’infermità “-OMISSIS-” dipendente da causa di servizio ed
ascrivibile ai fini dell’equo indennizzo alla Tabella A, misura
massima.
La ricorrente aveva
quindi formulato istanza in data 5.11.1999 per ottenere l’equo
indennizzo per il decesso del coniuge in conseguenza della neoplasia
polmonare.
Il Comitato di
Verifica aveva escluso la dipendenza da causa di servizio di tale
infermità rilevando che il -OMISSIS-era venuto in contatto con
l’asbesto – circostanza dedotta per la prima volta in tale sede –
ma che, trattandosi di ambienti in cui l’amianto si trovava in
condizioni statiche, allo stesso non avrebbe potuto attribuirsi
alcuna azione oncogena, difettando così il nesso di causalità
rispetto alla patologia contratta.
A sostegno del
ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. eccesso di potere
per travisamento dei fatti ed illogicità, difetto di motivazione,
mancata valutazione dei presupposti di fatto, violazione dell’art.
97 Cost., contraddittorietà, in quanto la prima domanda di equo
indennizzo presentata nel 1998 era rimasta senza esito, avendo il
decreto impugnato richiamato solo le risultanze del verbale della
C.M.O. del 15.10.1999 con riferimento alla “-OMISSIS-”, senza
menzionare l’altra patologia oggetto della prima istanza, la
“-OMISSIS-”; inoltre la domanda presentata nel 1999 era
posteriore a tale verbale, di tal che il provvedimento non avrebbe
potuto richiamare, nella motivazione, tale atto;
2. violazione della
legge n. 308/81 e della legge n. 280/1990, in quanto le speciali
elargizioni previste dalla legge riguardavano qualsiasi evento
verificatosi a causa del servizio o durante il periodo di servizio;
3. violazione di
legge e carenza di potere.
Si è costituito il
Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica
udienza del 4 maggio 2018 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
Il ricorso è
infondato.
Il primo e il terzo
motivo possono essere esaminati congiuntamente.
Al riguardo va
premesso che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio
delle infermità dei pubblici dipendenti da parte delle Commissioni
mediche ospedaliere e del Comitato per la verifica per le cause di
servizio, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 461/2001, anche in
relazione all'equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità
tecnica di tali organi, che pervengono alle relative conclusioni
assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica.
Di conseguenza il
sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere
sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la
normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva in materia,
deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento
dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non
essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il
proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico
nell'esercizio di una attività tipicamente discrezionale e
giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze
specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto
giudice (Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2140; 4 ottobre
2017, n. 4619; 23 marzo 2010, n. 1702; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I
bis, 20 marzo 2018, n. 3130).
Per quanto poi
riguarda l'ipotesi ricorrente di contrasto tra i giudizi dei due
organi tecnici, la Commissione medica ospedaliera e il Comitato di
Verifica per le cause di servizio, deve rilevarsi che i predetti
pareri non sono da considerare pari ordinati in quanto la normativa
di settore impone all'Amministrazione di seguire il giudizio del
Comitato, costituendo questo - anche per la particolare e qualificata
composizione di tale organo - un momento di sintesi finale della
intera complessa procedura.
In pratica ciò
comporta che da un lato, in caso di contrasto tra i due pareri,
l'Amministrazione non deve esternare le ragioni in base alle quali
aderisce al giudizio finale del Comitato, al quale la stessa deve
necessariamente adeguarsi; dall'altro il Comitato non ha l'obbligo di
confutare analiticamente le argomentazioni della Commissione, dovendo
solo tenerle presenti ai fini della formulazione del giudizio
conclusivo (Cons. Stato, sez. VI, 1 dicembre 2009, n. 7516, Cons.
Stato , sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3500).
Ciò premesso, nella
fattispecie il Comitato ha negato la dipendenza da causa di servizio
della patologia che ha causato il decesso del coniuge della
ricorrente, evidenziando che “affinché un materiale,
potenzialmente cancerogeno, possa dar luogo ad un tumore dell’albero
respiratorio, è necessario che si verifichino le seguenti
condizioni: 1) che detto materiale liberi particelle mobili; 2) che
dette particelle, disperse nell’ambiente, raggiungano una
determinata concentrazione; 3) che dette particelle vengano inalate
per lunghi periodi di tempo. Tali condizioni sono facili a
realizzarsi nel personale addetto alla estrazione e alla lavorazione
di detto materiale”.
Il Comitato ha
aggiunto, tuttavia, che, “se fibrosi e neoplasie sono ammissibili
nel personale esposto alle inalazioni di polvere di amianto (operai
addetti alla estrazione e lavorazione del minerale), altrettanto non
può dirsi nei confronti di chi soggiorna in ambienti in cui
l’asbesto viene utilizzato soltanto come rivestimento di pareti e
soffitti, cioè in condizioni statiche. In questo caso, infatti, non
essendovi sviluppo di particelle (le quali, pertanto non possono
essere inalate) viene a cadere l’ipotesi cancerogena delle stesse
in quanto, di fatto, inesistenti o tutt’al più presenti in
quantità del tutto trascurabili ed in forma occasionale tanto da
risultare inefficaci nella genesi del tumore in argomento”.
In conclusione il
Comitato ha ritenuto che, trattandosi di solo soggiorno in ambienti
in cui l’amianto si trovava in condizioni statiche, nel caso di
specie allo stesso non poteva essere attribuita alcuna azione
oncogena.
Le considerazioni
sopra riportate evidenziano che il Comitato di verifica ha
puntualmente svolto il proprio obbligo motivazionale, chiarendo le
ragioni per le quali il tumore non poteva ritenersi causalmente
riconducibile al servizio prestato, con riferimento all’assenza di
fattori scatenanti l’azione oncogena, con argomentazioni
logicamente concludenti e ampiamente motivate.
Le considerazioni
espresse dal Comitato in ordine all’assenza di nesso causale tra la
patologia insorta e il servizio prestato risultano aderenti a quanto
emerge dagli atti prodotti, se si considera, peraltro, l’assenza,
nella documentazione di servizio, di qualsiasi elemento che comprovi,
nell’ambito del rapporto di servizio in esame, la permanenza di
lunga durata in ambienti caratterizzati dalla presenza di particelle
di amianto in forma inalabile.
Le stesse relazioni
redatte a seguito della presentazione della domanda di equo
indennizzo, infatti, menzionavano l’esposizione ad agenti
atmosferici e clima rigido ma non la frequentazione di siti dove
fosse presente l’amianto.
Sotto tale profilo,
quindi, il parere del Comitato non presenta le carenze lamentate.
Quanto, poi, al
fatto che l’Amministrazione non si sarebbe pronunciata sulla
richiesta relativa alla “-OMISSIS-”, si rileva che la domanda di
equo indennizzo presentata il 5.11.1999 dalla ricorrente, agli atti,
riguardava esclusivamente il decesso per il tumore polmonare.
Né può sostenersi
che il parere del Comitato non avrebbe potuto richiamare il
precedente verbale della C.M.O., poiché anteriore all’istanza,
trattandosi di atto ormai irripetibile in considerazione del decesso
dell'interessato.
Le doglianze di cui
al primo e al terzo motivo sono dunque infondate.
Con riferimento alla
violazione della legge n. 308/81 e della legge n. 280/91, dedotta con
il secondo motivo, si osserva che le leggi citate prevedono
l’estensione della pensione privilegiata in favore dei “militari
in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi
armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri,
gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia,
gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale
dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli
allievi delle scuole e collegi militari volontari o trattenuti i
quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di
servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti
una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle
categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla L. 18
marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni”.
A prescindere dal
fatto che le disposizioni citate riguardano le pensioni privilegiate
e non l’equo indennizzo, deve rilevarsi comunque che le leggi in
questione pongono una presunzione iuris tantum di sussistenza del
nesso causale tra il servizio prestato e l’evento dannoso
verificatosi, presunzione che, nel caso di specie, risulta superata
dalle argomentazioni esposte dal Comitato in ordine alla non
ravvisabilità, nel caso di specie, di alcun antecedente causale
della patologia tumorale ricollegabile al servizio prestato.
Anche tale motivo va
quindi disatteso.
In conclusione il
ricorso deve essere respinto, essendo il provvedimento impugnato
immune dai vizi denunciati.
Le peculiarità
della vicenda concreta giustificano la compensazione delle spese di
lite.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge;
compensa le spese.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, d.lgs. n.
196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di
diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di
salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Carmine Volpe,
Presidente
Francesca
Petrucciani, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza,
Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Francesca
Petrucciani
Carmine Volpe
IL SEGRETARIO
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
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