Consiglio di Stato
2018: “..Con atto notificato il giorno 8 luglio 2015, i ricorrenti
chiedevano l'annullamento del decreto n. 50/1D del 4 marzo 2015
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del lo marzo 2015 - IV
serie speciale) nella parte in cui il Direttore generale della
Direzione generale per il personale militare del Ministero della
difesa, di concerto con il Comandante generale del Corpo delle
capitanerie di porto, ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'ammissione al 18° corso biennale (2015 - 2017) di 141
Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano...”
Numero 02014/2018 e
data 03/08/2018 Spedizione
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REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione
del 27 giugno 2018
NUMERO AFFARE
00844/2016
OGGETTO:
Ministero della
difesa - Direzione generale personale militare.
Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica proposto da xxx xxx, xxx
xxx, contro Ministero della Difesa, e nei confronti di xxx xxx, xxx
xxx, avverso:
-il decreto n. 50/1
D del 4 marzo 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del l0
marzo 2015 - IV serie speciale) nella parte in cui il Direttore
generale della Direzione generale per il personale militare del
Ministero della difesa, di concetto con il Comandante generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto, ha bandito un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l'ammissione al 18° corso biennale (2015 -
2017) di 141 Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano;
- il decreto n.
213/10 del 2 ottobre 2015, con cui il Vice Direttore generale della
Direzione generale per il personale militare del Ministero della
difesa ha approvato la graduatoria di merito del concorso citato;
LA SEZIONE
Vista la relazione
n. 0112841 del 25/02/2016 con la quale il Ministero della difesa
direzione generale personale militare ha chiesto il parere del
Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e
udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;
CONSIDERATO in fatto
e RITENUTO in diritto
Con atto notificato
il giorno 8 luglio 2015, i ricorrenti chiedevano l'annullamento del
decreto n. 50/1D del 4 marzo 2015 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 19 del lo marzo 2015 - IV serie speciale) nella parte in
cui il Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare del Ministero della difesa, di concerto con il Comandante
generale del Corpo delle capitanerie di porto, ha bandito un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 18° corso
biennale (2015 - 2017) di 141 Allievi Marescialli dell'Esercito
Italiano.
In particolare i
ricorrenti chiedono l'affermazione, a loro favore, dell'obbligo del
Ministero della Difesa di procedere allo scorrimento della
graduatoria relativa alla precedente selezione, all’uopo deducendo
la violazione dell'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 e art. 15 del DPR.
n. 487/1994 ai sensi dei quali le graduatorie per il reclutamento del
personale presso tutte le Amministrazioni pubbliche rimarrebbero
vigenti per un periodo di tre anni - diciotto mesi per l'art. 15 -
dalla data di pubblicazione.
Con successivo atto
per motivi aggiunti, gli stessi ricorrenti hanno impugnato anche il
decreto n. 213/10 del 2 ottobre 2015 (già impugnato cautelativamente
in sede principale, ma di cui non ne avevano la disponibilità), con
cui il Vice Direttore generale della Direzione generale per il
personale militare del Ministero della difesa ha approvato la
graduatoria di merito del concorso citato, ribadendo le doglianze già
formulate con il ricorso introduttivo.
Lamentano i
ricorrenti l'illegittimità del nuovo concorso, in quanto bandito in
violazione dell'obbligo inderogabile di assumere gli idonei collocati
in graduatorie vigenti e approvate dopo il l° gennaio 2007, relative
alla medesima professionalità richiesta: la graduatoria finale del
concorso sarebbe, pertanto, viziata in conseguenza dell'illegittimità
derivata da quella degli atti con cui è stata bandita la procedura,
in violazione dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n.
101 (convertito in legge, con modificazioni, dall'alt. 1, comma 1,
della legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Il ricorso è
improcedibile e, comunque, infondato.
Rileva, in punto di
diritto, la circostanza che il ricorso principale, a mezzo del quale
i ricorrenti hanno avversato il bando di concorso, è stato definito
con parere dell’Adunanza di Sezione n. 0867/2016, pubblicato
06/04/2016: il ricorso è stato respinto in quanto infondato.
Nella circostanza la
Sezione, dopo aver ricostruito puntualmente il quadro
giurisprudenziale e normativo di riferimento, ha affermato che “la
regola generale dell'ultrattività della graduatoria incontra, per
tutte le ragioni sopra esposte, un limite nella specialità della
disciplina ordinamentale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia,
anche quest'ultime organizzate in Corpi militari e/ o militarizzati
(es. Polizia di Stato e Vigili I del Fuoco) e, pertanto, da ciò ne
ha ricavato la legittimità dell’impugnato decreto d'indizione del
concorso.
Ciò posto,
l’infondatezza del gravame principale comporta, per un verso,
l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti a cagione della
sopravvenuta carenza di interesse a coltivare una decisione che alcun
vantaggio potrebbe far conseguire ai ricorrenti, restando ferma la
legittimità del bando di concorso, e, per l’altro, ed in via
dirimente, l’infondatezza dei medesimi motivi aggiunti per la
considerazione tranciante che i dedotti vizi derivati dalla presunta
illegittimità dell’atto presupposto sono stati già scrutinati in
sede giustiziale e ritenuti del tutto infondati.
Il ricorso in esame
è, dunque, infondato e va, pertanto, respinto.
P.Q.M.
La Sezione esprime
il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE F/F
Giuseppe Rotondo
Lydia Ada Orsola Spiezia
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
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