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sabato 8 settembre 2018

Consiglio di Stato 2018: “..Con atto notificato il giorno 8 luglio 2015, i ricorrenti chiedevano l'annullamento del decreto n. 50/1D del 4 marzo 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del lo marzo 2015 - IV serie speciale) nella parte in cui il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, di concerto con il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 18° corso biennale (2015 - 2017) di 141 Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano...” Numero 02014/2018 e data 03/08/2018 Spedizione


Consiglio di Stato 2018: “..Con atto notificato il giorno 8 luglio 2015, i ricorrenti chiedevano l'annullamento del decreto n. 50/1D del 4 marzo 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del lo marzo 2015 - IV serie speciale) nella parte in cui il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, di concerto con il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 18° corso biennale (2015 - 2017) di 141 Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano...”




Numero 02014/2018 e data 03/08/2018 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 27 giugno 2018

NUMERO AFFARE 00844/2016

OGGETTO:

Ministero della difesa - Direzione generale personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da xxx xxx, xxx xxx, contro Ministero della Difesa, e nei confronti di xxx xxx, xxx xxx, avverso:
-il decreto n. 50/1 D del 4 marzo 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del l0 marzo 2015 - IV serie speciale) nella parte in cui il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, di concetto con il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 18° corso biennale (2015 - 2017) di 141 Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano;
- il decreto n. 213/10 del 2 ottobre 2015, con cui il Vice Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ha approvato la graduatoria di merito del concorso citato;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 0112841 del 25/02/2016 con la quale il Ministero della difesa direzione generale personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;

CONSIDERATO in fatto e RITENUTO in diritto

Con atto notificato il giorno 8 luglio 2015, i ricorrenti chiedevano l'annullamento del decreto n. 50/1D del 4 marzo 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del lo marzo 2015 - IV serie speciale) nella parte in cui il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, di concerto con il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 18° corso biennale (2015 - 2017) di 141 Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano.

In particolare i ricorrenti chiedono l'affermazione, a loro favore, dell'obbligo del Ministero della Difesa di procedere allo scorrimento della graduatoria relativa alla precedente selezione, all’uopo deducendo la violazione dell'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 e art. 15 del DPR. n. 487/1994 ai sensi dei quali le graduatorie per il reclutamento del personale presso tutte le Amministrazioni pubbliche rimarrebbero vigenti per un periodo di tre anni - diciotto mesi per l'art. 15 - dalla data di pubblicazione.

Con successivo atto per motivi aggiunti, gli stessi ricorrenti hanno impugnato anche il decreto n. 213/10 del 2 ottobre 2015 (già impugnato cautelativamente in sede principale, ma di cui non ne avevano la disponibilità), con cui il Vice Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ha approvato la graduatoria di merito del concorso citato, ribadendo le doglianze già formulate con il ricorso introduttivo.

Lamentano i ricorrenti l'illegittimità del nuovo concorso, in quanto bandito in violazione dell'obbligo inderogabile di assumere gli idonei collocati in graduatorie vigenti e approvate dopo il l° gennaio 2007, relative alla medesima professionalità richiesta: la graduatoria finale del concorso sarebbe, pertanto, viziata in conseguenza dell'illegittimità derivata da quella degli atti con cui è stata bandita la procedura, in violazione dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in legge, con modificazioni, dall'alt. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Il ricorso è improcedibile e, comunque, infondato.

Rileva, in punto di diritto, la circostanza che il ricorso principale, a mezzo del quale i ricorrenti hanno avversato il bando di concorso, è stato definito con parere dell’Adunanza di Sezione n. 0867/2016, pubblicato 06/04/2016: il ricorso è stato respinto in quanto infondato.

Nella circostanza la Sezione, dopo aver ricostruito puntualmente il quadro giurisprudenziale e normativo di riferimento, ha affermato che “la regola generale dell'ultrattività della graduatoria incontra, per tutte le ragioni sopra esposte, un limite nella specialità della disciplina ordinamentale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, anche quest'ultime organizzate in Corpi militari e/ o militarizzati (es. Polizia di Stato e Vigili I del Fuoco) e, pertanto, da ciò ne ha ricavato la legittimità dell’impugnato decreto d'indizione del concorso.

Ciò posto, l’infondatezza del gravame principale comporta, per un verso, l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti a cagione della sopravvenuta carenza di interesse a coltivare una decisione che alcun vantaggio potrebbe far conseguire ai ricorrenti, restando ferma la legittimità del bando di concorso, e, per l’altro, ed in via dirimente, l’infondatezza dei medesimi motivi aggiunti per la considerazione tranciante che i dedotti vizi derivati dalla presunta illegittimità dell’atto presupposto sono stati già scrutinati in sede giustiziale e ritenuti del tutto infondati.

Il ricorso in esame è, dunque, infondato e va, pertanto, respinto.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Giuseppe Rotondo Lydia Ada Orsola Spiezia

IL SEGRETARIO

Roberto Mustafà

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