Translate

sabato 8 settembre 2018

TAR 2018: “..FATTO e DIRITTO 1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 19 novembre 2007 del Ministero della Difesa, con cui è stata respinta l’istanza del 20 novembre 2000 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità “-OMISSIS-”...” Pubblicato il 12/06/2018 N. 06492/2018 REG.PROV.COLL. N. 02589/2008 REG.RIC.


TAR 2018: “..FATTO e DIRITTO 1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 19 novembre 2007 del Ministero della Difesa, con cui è stata respinta l’istanza del 20 novembre 2000 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità “-OMISSIS-”...”



Pubblicato il 12/06/2018

N. 06492/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02589/2008 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2589 del 2008, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Lioi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 32;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale Arma dei Carabinieri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento in data 19 novembre 2007 del Ministero della Difesa, con cui è stata respinta l’istanza del 20 novembre 2000 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità “-OMISSIS-”;

del parere del Comitato di Verifica per le cause di Servizio del 10 ottobre 2007;

del conseguente provvedimento di congedo per infermità;

del provvedimento di revoca dell’alloggio di servizio;

degli atti presupposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica straordinaria del giorno 1 giugno 2018, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 19 novembre 2007 del Ministero della Difesa, con cui è stata respinta l’istanza del 20 novembre 2000 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità “-OMISSIS-”.

L’amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al gravame.

Con ordinanza n. 1901 del 9 aprile 2008 è stata respinta l’istanza cautelare per assenza di fumus boni iuris.

All’udienza pubblica straordinaria del 1 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Con istanza presentata nel novembre 2000, il ricorrente, Vicebrigadiere dell’Arma dei carabinieri, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e conseguente concessione di equo indennizzo, per la seguente infermità: “-OMISSIS-”.

Il ricorrente riconduceva l’insorgenza della patologia al servizio prestato e alle avverse condizioni metereologiche: dal 1984 al 1990 quale Carabiniere sciatore in Friuli Venezia Giulia e fino al 1997 in servizio sempre in alta montagna, per poi essere assegnato all’incarico di motociclista presso la Compagnia radiomobile di XXX fino al 2001.

La Commissione medica ospedaliera di Verona, con verbale del 5 marzo 2003, accertava l’infermità “-OMISSIS-”.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio, in data 10 ottobre 2007, esprimeva parere negativo sulla dipendenza da causa di servizio della patologia “-OMISSIS-”, citando il parere della C.M.O. di Padova del 12 ottobre 2006 che, nelle more, aveva giudicato il ricorrente non idoneo permanentemente al servizio per la richiamata patologia, precisando che, ove non ritenuta dipendente da causa di servizio la suddetta patologia, il ricorrente poteva ritendersi idoneo al servizio nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

Seguiva decreto del 19 novembre 2007 del Ministero della Difesa, con cui si respingeva l’istanza relativa al riconoscimento da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS-”, ritenuta non dipendente da causa di servizio.

Avverso tali atti è insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe.

Dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione, depositata il 22 giugno 2009, risulta che, dopo l’adozione del provvedimento, la stessa Direzione Generale delle Pensioni Militari del Ministero si avvedeva dell’errore in cui era incorso il Comitato di Verifica per le cause di servizio nel parere del 10 ottobre 2007, sia quanto alla patologia (“-OMISSIS-” in luogo di “-OMISSIS-”), sia quanto al verbale della C.M.O. da considerare (quello del 5 marzo 2003 della . .d.i Verona in luogo di quello del 12 ottobre 2006 della C.M.O. di Padova) e, con nota del 18 aprile 2008, ne chiedeva il riesame in autotutela (doc. 7 del fascicolo dell’amministrazione).

Il Comitato di Verifica per le cause di servizio, con verbale del l’11 giugno 2008, riesaminava gli atti e, richiamato il parere della C.M.O. di Verona del 5 marzo 2003, in sostituzione del precedente parere, riteneva che l’infermità “-OMISSIS-”, non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio “in quanto trattasi di -OMISSIS-, sull’insorgenza e decorso della quale, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti” (doc. 8 id).

3. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 19 novembre 2007 del Ministero della Difesa, con cui è stata respinta l’istanza del 20 novembre 2000 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità “-OMISSIS-” e il presupposto parere del Comitato di Verifica per le cause di Servizio del 10 ottobre 2007, nonché il conseguente provvedimento di congedo per infermità, il provvedimento di revoca dell’alloggio di servizio e gli atti presupposti.

Le doglianze formulate in ricorso si appuntano, tuttavia, esclusivamente sui primi due atti impugnati, non risultando svolte censure avverso gli altri provvedimenti.

Né sono state svolte ulteriori censure avverso gli atti successivamente posti in essere in autotutela dall’amministrazione, relativi alla vicenda per cui è causa, depositati in giudizio fin dal 22 giugno 2009.

Gli atti impugnati sono censurati, in estrema sintesi, per difetto di motivazione e di istruttoria nonché per eccesso di potere per travisamento dei fatti.

In sintesi il ricorrente lamenta innanzitutto l’incongruenza del parere del Comitato di Verifica, che avrebbe reso il proprio giudizio su una patologia diversa da quella diagnosticatagli dalla C.M.O. di Verona e basandosi, invece, sul diverso parere della C.M.O. di Padova, reso tre anni dopo al fine di valutare la permanenza della sua inidoneità al servizio.

Inoltre lamenta che il provvedimento dell’amministrazione avrebbe recepito acriticamente il parere negativo del Comitato di Verifica, riportando tuttavia la patologia corretta (-OMISSIS-) e richiamando il corretto parere della C.M.O. di Verona del 5 marzo 2003.

In ogni caso secondo il ricorrente il parere del Comitato di Verifica sarebbe errato anche sotto il profilo medico, non avendo tenuto conto del suo stato di servizio.

Insiste, in proposito, sulle avverse condizioni metereologiche in cui egli ha svolto il suo servizio e richiama i rapporti di servizio da cui si evincerebbe la gravosità del servizio svolto.

4. Il ricorso non può essere accolto.

Deve premettersi che, nel vigente sistema delineato dal D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, come in quello previgente, gli accertamenti svolti dalla Commissione medica ospedaliera ed i pareri resi dal Comitato di verifica per le cause di servizio, rientrano sempre nella discrezionalità tecnica di detti organi consultivi, le cui valutazioni conclusive sono assunte sulla base di cognizioni della scienza medica e specialistica sulle quali non è ammesso un sindacato di merito del giudice amministrativo, ma soltanto quello di legittimità nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2683).

Nel caso di specie il Comitato di verifica per le cause di servizio ha ritenuto la suddetta infermità non dipendente da causa di servizio “in quanto trattasi di -OMISSIS-, sull’insorgenza e decorso della quale gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti”.

4.1. In proposito deve darsi atto che il Comitato di Verifica risulta aver reso il proprio parere su un accertamento medico differente, ossia sul verbale del 12 ottobre 2006 della C.M.O. di Padova riferito alla patologia “-OMISSIS-” (in luogo di “-OMISSIS-”), patologia considerata al fine di valutare la permanenza della inidoneità al servizio del ricorrente.

Deve anche rilevarsi che tali inesattezze endoprocedimentali sono state poi emendate in autotutela dall’amministrazione, tanto che il Comitato di Verifica per le cause di servizio, con verbale del l’11 giugno 2008, riesaminava gli atti e, richiamato il parere della C.M.O. di Verona del 5 marzo 2003, in sostituzione del precedente parere, riteneva non dipendente da causa di servizio l’infermità “-OMISSIS-”.

Non è stato, invece, emendato il decreto definitivo di reiezione dell’istanza il quale, sebbene facendo proprio il parere (inesatto) del C.V.C.S. del 10 ottobre 2007, nella sostanza risulta coerente, in quanto riporta la esatta patologia diagnosticata al ricorrente (“-OMISSIS-”) e fa riferimento al verbale della C.M.O. di Verona del 5 marzo 2003.

4.2. Ciò posto, pur tenendo presente che il procedimento seguito non ha brillato per precisione e linearità, il Collegio ritiene che il giudizio del Comitato di Verifica, emendato come da parere dell’11 giugno 2008, non è illogico o irragionevole atteso che, dall’esame della documentazione versata in atti dallo stesso ricorrente, non risultano situazioni lavorative individuali di esposizione a particolari rischi, valutabili come eccedenti la normale soglia di usura o di stress connaturata alla tipologia di servizio cui sono addetti gli appartenenti all’Arma dei carabinieri, addetti a servizi operativi.

E’ lo stesso ricorrente, peraltro, ad ascrivere detta patologia non a eventi traumatici specifici bensì all’intera attività svolta nell’arco della sua prestazione lavorativa, attività caratterizzantesi prevalentemente per condotte dinamiche.

I rapporti informativi versati in atti descrivono una attività del tutto comune per un Vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri e situazioni lavorative nelle quali si trovano ad operare la maggior parte dei militari che svolgono servizi operativi (cfr. rapporti informativi Regione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, Stazione di XXX, Compagnia di XXX e Compagnia di XXX, nonché Regione Carabinieri Trenitono Alto Adige, Compagnia di XXX– docc. 9-13 del fascicolo del ricorrente).

Parimenti le avverse condizioni metereologiche, denunciate dal ricorrente come fattori concausali dell’insorgenza della patologia, in realtà sono situazioni climatiche tipiche delle zone montane, nelle quali vive e lavora senza disagi o malattie endemiche tutta la popolazione ivi residente.

Invero il ricorrente non ha allegato né ha provato fatti di rilevanza tale da poter inficiare le valutazioni del Comitato di Verifica.

La relazione medico peritale del dott. -OMISSIS-(doc. 14 id.) nulla aggiunge sul punto affermando che possono essere ritenuti influenti sull’insorgenza della patologia de qua i fatti di servizio riferiti dal-OMISSIS-e che non vi è “anamnesi di pregressa patologia di interesse ortopedico” per concludere che “si può ritenere che quanto richiesto sia documentalmente dipendente da causa di servizio”.

La perizia medica del dott. -OMISSIS-(doc. 15 id.) afferma che le infermità lamentate siano da ascrivere a causa di servizio sulla base dei fatti narrati dal periziato.

4.3. Osserva il Collegio che le suddette relazioni peritali, in realtà, non indicano fattori specifici aventi valenza causale dell’insorgere della patologia a carico del ricorrente.

Detta patologia, infatti, consiste in un processo artrosico degenerativo da cui potrebbe essere affetto qualunque paziente, dunque riconducibile a qualunque tipologia di servizio, atteso che è ben difficile ipotizzare una attività lavorativa che non comporti prolungate posture, fisse o dinamiche, produttrici di un eccesso di tensione muscolare o di sollecitazioni vertebrali ripetute.

Come già espresso in precedenti specifici, per sconfessare la valutazione medica resa dal Comitato di Verifica il ricorrente avrebbe dovuto addurre fatti e accadimenti specifici, occorsi in servizio, totalmente estranei al normale grado di stress e usura che caratterizza il lavoro del personale dell’Arma dei Carabinieri, tali da rendere credibile un possibile nesso eziologico tra i fatti suddetti e la patologia e non limitarsi a fornire una propria diversa analisi, tendente a sostituire valutazioni proprie a quelle dell’organo tecnico a ciò deputato (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I Quater, 13 ottobre 2017, n. 10329; id. 27 luglio 2016, n. 8605).

4.4. Quanto alle censure di incongruenza e contraddittorietà fra atti, da cui il ricorrente desume il dedotto difetto di istruttoria, deve osservarsi che l’amministrazione, sebbene con procedura non del tutto lineare, ha comunque provveduto ad emendare in autotutela gli atti endoprocedimentali attinti da incongruenze, senza che il ricorrente abbia, in proposito, svolto alcuna censura, ditalchè i motivi di ricorso che si appuntano sul profilo in esame devono ritenersi definitivamente superati e posti nel nulla.

D’altra parte, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, L. 241/90, il decreto del 19 novembre 2007 del Ministero della Difesa non è annullabile per il solo vizio formale, consistente nel richiamo al un parere, quello del 10 ottobre 2007 poi sostituito dal successivo dell’11 giugno 2008, atteso che l’emendato parere negativo del Comitato di Verifica, della cui non manifesta irragionevolezza o illogicità si è detto, rende di natura sostanzialmente vincolata il decreto ministeriale di reiezione dell’istanza del ricorrente tesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui è affetto.

4.5. Quanto alla censura per cui il Comitato di Verifica si sarebbe discostato dalle conclusioni cui era pervenuta la Commissione Medica Ospedaliera senza fornire adeguata motivazione, deve rammentarsi che gli artt. 6 e 10, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, recante norme di semplificazione dei procedimenti di accertamento delle infermità contratte dai pubblici dipendenti nei loro effetti indennitari, pensionistici e sulla stessa idoneità alla prosecuzione del servizio attivo, hanno dettato un nuovo criterio di riparto delle competenze fra Commissione medico ospedaliera e Comitato di verifica per le cause di servizio, pertanto il Comitato di verifica, unico deputato alla valutazione di dipendenza di una infermità da causa di servizio, non è tenuto a spiegare perché eventualmente si discosti dalle conclusioni della Commissione medico ospedaliera, essendo ormai la competenza della Commissione circoscritta all'accertamento dell'eventuale presenza delle patologie denunciate (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I Quater, 18 luglio 2016, n. 8238).

Dunque il referto della Commissione Medica Ospedaliera non è in alcun modo vincolante per il Comitato di Verifica, il quale esprime in proposito un giudizio tecnico-discrezionale; ne deriva l'inconfigurabilità della contraddizione tra il giudizio della C.M.O. e quello del C.V.C.S. e, nel contempo, la natura tecnico-discrezionale di quest'ultimo, con conseguente sua insindacabilità nel merito in sede di giurisdizione generale di legittimità, essendo rilevabili solo i noti vizi di manifesta illogicità ed irrazionalità e di travisamento dei fatti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma. Sez. I Quater, 24 ottobre 2016, n. 10539).

Conclusivamente per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

5. Le spese del giudizio possono compensarsi in considerazione dell’esiguità dell’attività difensiva svolta da entrambe le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8 D.Lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

Francesca Petrucciani, Consigliere
 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Laura Marzano
Alessandro Tomassetti
 

 

 

 

 


IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Nessun commento: