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sabato 8 settembre 2018

Consiglio di Stato 2018: .Con la sentenza menzionata in epigrafe, il Tribunale di prime cure respingeva il ricorso dell’Assistente capo -OMISSIS- teso all’accertamento della responsabilità dell’Amministrazione dell’Interno, quale datore di lavoro, e del Comune di xxx in ordine all’insorgenza della patologia faringo-tracheite con stato febbrile, contratta in occasione del servizio prestato presso le sezioni elettorali in loc. xxx, durante le elezioni del 3-4 aprile 2005...” Pubblicato il 14/06/2018 N. 03684/2018REG.PROV.COLL. N. 04924/2011 REG.RIC



Consiglio di Stato 2018: .Con la sentenza menzionata in epigrafe, il Tribunale di prime cure respingeva il ricorso dell’Assistente capo -OMISSIS- teso all’accertamento della responsabilità dell’Amministrazione dell’Interno, quale datore di lavoro, e del Comune di xxx in ordine all’insorgenza della patologia faringo-tracheite con stato febbrile, contratta in occasione del servizio prestato presso le sezioni elettorali in loc. xxx, durante le elezioni del 3-4 aprile 2005...”


Pubblicato il 14/06/2018

N. 03684/2018REG.PROV.COLL.

N. 04924/2011 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4924 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Sergio Acquilino e Guido Orlando, con domicilio eletto presso lo studio Guido Orlando in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 69;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di xxx non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00185/2011, resa tra le parti, depositata in data 2 febbraio 2011, con la quale era respinto il ricorso teso all’accertamento della responsabilità del Ministero dell’Interno e del Comune di xxx per l’insorgenza della patologia e per il risarcimento dei danni biologici e morali , oltre accessori;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2018 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per la parte appellante l’Avvocato Guido Orlando e l'Avvocato dello Stato Maria Pia Camassa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – Con la sentenza menzionata in epigrafe, il Tribunale di prime cure respingeva il ricorso dell’Assistente capo -OMISSIS- teso all’accertamento della responsabilità dell’Amministrazione dell’Interno, quale datore di lavoro, e del Comune di xxx in ordine all’insorgenza della patologia faringo-tracheite con stato febbrile, contratta in occasione del servizio prestato presso le sezioni elettorali in loc. xxx, durante le elezioni del 3-4 aprile 2005.

II – Con il ricorso in appello, l’istante deduce l’erroneità della sentenza nell’aver inteso che il ricorrente volesse ricondurre la responsabilità di cui all’art. 2087 c.c. al novero della responsabilità extracontrattuale. Precisa di aver agito nei confronti dell’amministrazione datore di lavoro a titolo di responsabilità contrattuale, con la conseguenza che spetterebbe all’amministrazione di provare di aver adottato tutte le cautele relative al luogo di lavoro e nei confronti del Comune a titolo di responsabilità extracontrattuale.

Si è costituito il Ministero per resistere.

All’udienza di discussione del 15 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

III – L’appello è infondato.

Osserva il Collegio che nel caso di patologia di un militare dipendente da causa di servizio esiste una procedura volta al riconoscimento del rapporto di causalità tra la stessa e l’adempimento di compiti di servizio.

Laddove ciò abbia esito positivo viene riconosciuto al militare un equo indennizzo, oltre alle future conseguenze in tema di pensione privilegiata.

Tale procedura, nella specie che occupa, non risulta attivata.

Per la corresponsione di somme ulteriori il riferimento agli artt. 1218 e 2087 c.c. e cioè alla responsabilità contrattuale della Pubblica amministrazione, non diversamente da quanto previsto con riferimento per ogni datore di lavoro, non è tenuto a provare la colpa del datore di lavoro ma il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno (Cass. n. 10319/2017).

Nella specie che occupa non risulta documentata alcuna segnalazione delle lamentate condizioni di alloggio, che si apprendono unicamente da quanto riferito dall’appellante medesimo (anche al medico che ha svolto la relazione medico legale in atti).

Tali considerazioni risultano tanto più idonee a privare di fondamento alcuno la pretesa a titolo di responsabilità aquiliana nei confronti dell’Amministrazione comunale.

Né è dato evincere come sia stato quantificato il danno.

IV – Ne discende che l’appello deve essere respinto e deve essere confermata la sentenza n. 185 del 2011.

In ragione del principio della soccombenza, l’appellante deve essere condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, determinate in euro 2000,00 (duemila), a favore del Ministero costituito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 185 del 2011.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, determinate in euro 2000,00 (duemila), a favore del Ministero costituito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Gabriele Carlotti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani
Marco Lipari

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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