Consiglio di Stato
2018: .Con la sentenza menzionata in epigrafe, il Tribunale di prime
cure respingeva il ricorso dell’Assistente capo -OMISSIS- teso
all’accertamento della responsabilità dell’Amministrazione
dell’Interno, quale datore di lavoro, e del Comune di xxx in ordine
all’insorgenza della patologia faringo-tracheite con stato
febbrile, contratta in occasione del servizio prestato presso le
sezioni elettorali in loc. xxx, durante le elezioni del 3-4 aprile
2005...”
Pubblicato il
14/06/2018
N.
03684/2018REG.PROV.COLL.
N. 04924/2011
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di
Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 4924 del 2011, proposto da
-OMISSIS-,
rappresentato e difeso dagli Avvocati Sergio Acquilino e Guido
Orlando, con domicilio eletto presso lo studio Guido Orlando in Roma,
piazza Cola di Rienzo n. 69;
contro
Ministero
dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di xxx non
costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00185/2011, resa
tra le parti, depositata in data 2 febbraio 2011, con la quale era
respinto il ricorso teso all’accertamento della responsabilità del
Ministero dell’Interno e del Comune di xxx per l’insorgenza della
patologia e per il risarcimento dei danni biologici e morali , oltre
accessori;
Visti il ricorso in
appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2018 il Cons. Solveig
Cogliani e uditi per la parte appellante l’Avvocato Guido Orlando e
l'Avvocato dello Stato Maria Pia Camassa;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Con la
sentenza menzionata in epigrafe, il Tribunale di prime cure
respingeva il ricorso dell’Assistente capo -OMISSIS- teso
all’accertamento della responsabilità dell’Amministrazione
dell’Interno, quale datore di lavoro, e del Comune di xxx in ordine
all’insorgenza della patologia faringo-tracheite con stato
febbrile, contratta in occasione del servizio prestato presso le
sezioni elettorali in loc. xxx, durante le elezioni del 3-4 aprile
2005.
II – Con il
ricorso in appello, l’istante deduce l’erroneità della sentenza
nell’aver inteso che il ricorrente volesse ricondurre la
responsabilità di cui all’art. 2087 c.c. al novero della
responsabilità extracontrattuale. Precisa di aver agito nei
confronti dell’amministrazione datore di lavoro a titolo di
responsabilità contrattuale, con la conseguenza che spetterebbe
all’amministrazione di provare di aver adottato tutte le cautele
relative al luogo di lavoro e nei confronti del Comune a titolo di
responsabilità extracontrattuale.
Si è costituito il
Ministero per resistere.
All’udienza di
discussione del 15 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in
decisione.
III – L’appello
è infondato.
Osserva il Collegio
che nel caso di patologia di un militare dipendente da causa di
servizio esiste una procedura volta al riconoscimento del rapporto di
causalità tra la stessa e l’adempimento di compiti di servizio.
Laddove ciò abbia
esito positivo viene riconosciuto al militare un equo indennizzo,
oltre alle future conseguenze in tema di pensione privilegiata.
Tale procedura,
nella specie che occupa, non risulta attivata.
Per la
corresponsione di somme ulteriori il riferimento agli artt. 1218 e
2087 c.c. e cioè alla responsabilità contrattuale della Pubblica
amministrazione, non diversamente da quanto previsto con riferimento
per ogni datore di lavoro, non è tenuto a provare la colpa del
datore di lavoro ma il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso
di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno (Cass. n.
10319/2017).
Nella specie che
occupa non risulta documentata alcuna segnalazione delle lamentate
condizioni di alloggio, che si apprendono unicamente da quanto
riferito dall’appellante medesimo (anche al medico che ha svolto la
relazione medico legale in atti).
Tali considerazioni
risultano tanto più idonee a privare di fondamento alcuno la pretesa
a titolo di responsabilità aquiliana nei confronti
dell’Amministrazione comunale.
Né è dato evincere
come sia stato quantificato il danno.
IV – Ne discende
che l’appello deve essere respinto e deve essere confermata la
sentenza n. 185 del 2011.
In ragione del
principio della soccombenza, l’appellante deve essere condannato al
pagamento delle spese del presente grado di giudizio, determinate in
euro 2000,00 (duemila), a favore del Ministero costituito.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e,
per l’effetto, conferma la sentenza n. 185 del 2011.
Condanna
l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di
giudizio, determinate in euro 2000,00 (duemila), a favore del
Ministero costituito.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s.
196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di
diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di
salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Marco Lipari,
Presidente
Gabriele Carlotti,
Consigliere
Alessandro Verrico,
Consigliere
Giovanni Pescatore,
Consigliere
Solveig Cogliani,
Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani
Marco Lipari
IL SEGRETARIO
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
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