Translate

mercoledì 10 luglio 2019

N. 105 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2019 Ordinanza del 28 gennaio 2019 del Tribunale di Lecco nel procedimento civile promosso da x contro Ministero dell'interno - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecco. Circolazione stradale - Patente di guida - Soggetti sottoposti a misure di sicurezza personali - Previsione che il Prefetto "provvede", anziche' "puo' provvedere", alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 120, comma 2. (GU n.28 del 10-7-2019 )

N. 105 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2019

Ordinanza del 28 gennaio 2019 del Tribunale di Lecco nel procedimento
civile promosso da x  contro  Ministero  dell'interno  -
Ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecco.

Circolazione stradale - Patente di  guida  -  Soggetti  sottoposti  a
  misure  di  sicurezza  personali  -  Previsione  che  il   Prefetto
  "provvede", anziche' "puo' provvedere", alla revoca  della  patente
  nei confronti di coloro che  sono  stati  sottoposti  a  misure  di
  sicurezza personali.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 120, comma 2.
(GU n.28 del 10-7-2019 )

                   IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO


             Sez. I Civile - Giudice dott. Carlo Boerci

    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al
n. r.g. 1451/2018 promosso da A...  C...  (c.f.)  con  il  patrocinio
dell'avv. Richard Martini, elettivamente domiciliata presso lo studio
del difensore in via Carlo Cattaneo n. 42/h - Lecco - ricorrente;
    Contro Ministero dell'interno - Ufficio territoriale del  Governo
della Provincia di Lecco (c.f. 92025730133) contumace - resistente.
    Il giudice, sciogliendo la  riserva  assunta  all'udienza  del  9
gennaio 2019, rilevato, in fatto, che:
        la Prefettura di Lecco, con provvedimento del 16 maggio 2018,
ha disposto la revoca della patente di guida di A...  C...  ai  sensi
dell'art. 120 del codice della strada, perche'  la  stessa  e'  stata
sottoposta alla misura di sicurezza della liberta' vigilata in quanto
considerata socialmente pericolosa, cosi' come disposto con  sentenza
n. 125/2018 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale  di
Lecco;
        A... C... ha  presentato  ricorso  avverso  la  revoca  della
patente,  lamentando  il  fatto  che  il  prefetto  abbia  provveduto
automaticamente  a  seguito   dell'applicazione   della   misura   di
sicurezza, senza tenere in alcuna considerazione le  circostanze  del
caso concreto;
        in effetti, il prefetto ha espressamente dichiarato di  agire
in applicazione dell'art. 120 del codice della strada, che prevede al
comma 1: «Non possono conseguire la patente di guida,  i  delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati
sottoposti  a  misure  di  sicurezza  personali  o  alle  misure   di
prevenzione previste dalla  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  ad
eccezione di quella di cui all'art. 2, e dalla legge 31 maggio  1965,
n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli  73  e
74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, fatti  salvi  gli  effetti  di  provvedimenti
riabilitativi, nonche' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli
articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f),  del
medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  n.  309  del  1990  per  tutta  la  durata  dei  predetti
divieti...»; aggiungendo poi al comma 2 che: «...  se  le  condizioni
soggettive indicate  al  primo  periodo  del  comma  1  del  presente
articolo intervengono in data successiva  al  rilascio,  il  prefetto
provvede alla revoca della patente di guida...»;
  Ritenuto, in diritto, che:
    deve essere rimessa alla Corte  costituzionale  la  questione  di
legittimita' della norma sopra citata, nella parte in  cui  introduce
un automatismo  di  revoca  della  patente  da  parte  dell'Autorita'
amministrativa in caso di sopravvenuta applicazione di una misura  di
sicurezza;
    la questione risulta rilevante nel caso in esame perche', secondo
l'univoco  orientamento  giurisprudenziale  non  superabile  in   via
interpretativa (cfr. Cassazione sezioni  unite  14  maggio  2014,  n.
10406/14; Cassazione sezioni unite 6  febbraio  2006,  n.  2446),  il
provvedimento prefettizio di revoca della patente costituisce un atto
dovuto assunto nell'esercizio di  un  potere  vincolato,  sicche'  e'
precluso al giudice di  valutarne  l'adeguatezza  e  proporzionalita'
rispetto alle circostanze del caso concreto;
    la  natura  vincolata  del  provvedimento  impedisce  quindi   di
prendere in esame le argomentazioni addotte nel ricorso nel tentativo
di dimostrare che A... C...  avrebbe  ancora  i  necessari  requisiti
fisici e morali per conservare la patente di guida:  in  particolare,
appaiono rilevanti e meritevoli di essere approfondite le circostanze
allegate dalla ricorrente secondo cui nelle more  dell'emissione  del
provvedimento  prefettizio  ella  aveva  ottenuto  il  rinnovo  della
patente a seguito di regolare visita  medica  e  per  di  piu'  l'uso
dell'automobile  le  sarebbe  indispensabile  per  ottemperare   alle
statuizioni del giudice penale;
    il descritto  automatismo  previsto  dall'art.  120  si  pone  in
apparente contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalita' e
ragionevolezza di cui all'art. 3 cost.;
    la Corte costituzionale si e' gia'  recentemente  pronunciata  su
altra fattispecie ricompresa nella medesima norma con sentenza n.  22
del  9  febbraio  2018,  ravvisando  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 120, comma 2, nella parte in cui dispone  che  il  prefetto
«provvede» - invece che «puo' provvedere» - alla revoca della patente
con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui  agli  articoli
73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;
    trattandosi  di  una  fattispecie  leggermente  diversa,  non  e'
possibile esperire  un'interpretazione  costituzionalmente  conforme,
tuttavia la ratio  sottesa  alla  sentenza  n.  22/2018  puo'  essere
certamente estesa alla fattispecie qui in esame: invero, proprio come
nella  diversa  ipotesi  gia'   passata   al   vaglio   della   Corte
costituzionale,  anche  con  riferimento  alle  misure  di  sicurezza
l'esistenza di un  meccanismo  automatico  di  revoca  della  patente
appare irragionevole, poiche' viene collegato sempre  e  comunque  il
medesimo effetto ad una varieta'  di  fattispecie  non  omogenee  tra
loro, che presuppongono differenti valutazioni di  pericolosita'  del
soggetto;
    con particolare riferimento alle misure di  sicurezza,  prevedere
un trattamento unitario e automatico appare irragionevole  di  fronte
alla molteplicita' di situazioni (che presuppongono una pericolosita'
del soggetto piu' o meno grave e  non  necessariamente  incidono  sui
requisiti fisici e morali necessari  per  guidare)  e  di  misure  di
sicurezza che potrebbero essere applicate (piu'  o  meno  rigorose  e
piu' o meno protratte nel tempo): ad esempio, nel  caso  dell'odierna
ricorrente, appare irragionevole che  non  possano  essere  presi  in
considerazione i pareri della Commissione medico legale in merito  al
possesso dei requisiti psico-fisici per la patente,  oppure  che  non
possa essere valutata  la  necessita'  dell'uso  dell'automobile  per
ottemperare alle prescrizioni del giudice penale;
    piu' in generale, al di fuori dei casi specifici qui  menzionati,
la  Corte  costituzionale  ha  adottato   nelle   sue   pronunce   un
atteggiamento ostativo ad automatismi legislativi e, in  particolare,
automatismi cautelativi (cfr. sentenza n. 331 del 2011;  sentenza  n.
265 del 2010), invitando il legislatore ad attenersi al criterio  del
«minore sacrificio  necessario»,  in  virtu'  del  quale  il  sistema
cautelare deve essere strutturato secondo un modello ispirato  a  una
pluralita'  graduata  delle  sanzioni,  comprensiva  di   una   gamma
alternativa di misure connotata  da  differenti  stadi  di  incidenza
sulla   liberta'   personale,   e   deve    prefigurare    meccanismi
individualizzati di selezione del trattamento  cautelare  parametrati
sulle esigenze dei singoli casi concreti;
    la medesima questione di costituzionalita'  risulta  essere  gia'
stata sollevata con ordinanza del Tribunale amministrativo  regionale
Marche sez. I, n. 519 del 24 luglio 2018, (reg. ordinanza n. 163  del
2018 pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 21 novembre  2018  n.  46),
per ragioni di diritto che appaiono del  tutto  condivisibili  e  che
sono da intendersi  qui  integralmente  richiamate,  tuttavia  sembra
opportuno che la  questione  sia  sollevata  dal  giudice  ordinario,
atteso che la  citata  sentenza  n.  22/2018  aveva  gia'  dichiarato
manifestamente  inammissibile  la  questione  sollevata  dal  giudice
amministrativo in quanto carente di giurisdizione;

                               P.Q.M.

    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale  dell'art.  120,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della  strada),  per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone
che il prefetto «provvede» - anziche' «puo' provvedere» - alla revoca
della patente nei confronti di coloro che  sono  stati  sottoposti  a
misure di sicurezza personali;
    Sospende il procedimento;
    Ordina alla  cancelleria  di  trasmettere  gli  atti  alla  Corte
costituzionale, di notificare questa ordinanza alle parti in causa  e
al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di  comunicarla  ai
presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

        Lecco, 28 gennaio 2019

                         Il Giudice: Boerci 

Nessun commento: