N. 105 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2019
Ordinanza del 28 gennaio 2019 del Tribunale di Lecco nel procedimento
civile promosso da x contro Ministero dell'interno -
Ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecco.
Circolazione stradale - Patente di guida - Soggetti sottoposti a
misure di sicurezza personali - Previsione che il Prefetto
"provvede", anziche' "puo' provvedere", alla revoca della patente
nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di
sicurezza personali.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), art. 120, comma 2.
(GU n.28 del 10-7-2019 )
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
Sez. I Civile - Giudice dott. Carlo Boerci
Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al
n. r.g. 1451/2018 promosso da A... C... (c.f.) con il patrocinio
dell'avv. Richard Martini, elettivamente domiciliata presso lo studio
del difensore in via Carlo Cattaneo n. 42/h - Lecco - ricorrente;
Contro Ministero dell'interno - Ufficio territoriale del Governo
della Provincia di Lecco (c.f. 92025730133) contumace - resistente.
Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9
gennaio 2019, rilevato, in fatto, che:
la Prefettura di Lecco, con provvedimento del 16 maggio 2018,
ha disposto la revoca della patente di guida di A... C... ai sensi
dell'art. 120 del codice della strada, perche' la stessa e' stata
sottoposta alla misura di sicurezza della liberta' vigilata in quanto
considerata socialmente pericolosa, cosi' come disposto con sentenza
n. 125/2018 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Lecco;
A... C... ha presentato ricorso avverso la revoca della
patente, lamentando il fatto che il prefetto abbia provveduto
automaticamente a seguito dell'applicazione della misura di
sicurezza, senza tenere in alcuna considerazione le circostanze del
caso concreto;
in effetti, il prefetto ha espressamente dichiarato di agire
in applicazione dell'art. 120 del codice della strada, che prevede al
comma 1: «Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati
sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad
eccezione di quella di cui all'art. 2, e dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e
74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti
riabilitativi, nonche' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli
articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti
divieti...»; aggiungendo poi al comma 2 che: «... se le condizioni
soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente
articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto
provvede alla revoca della patente di guida...»;
Ritenuto, in diritto, che:
deve essere rimessa alla Corte costituzionale la questione di
legittimita' della norma sopra citata, nella parte in cui introduce
un automatismo di revoca della patente da parte dell'Autorita'
amministrativa in caso di sopravvenuta applicazione di una misura di
sicurezza;
la questione risulta rilevante nel caso in esame perche', secondo
l'univoco orientamento giurisprudenziale non superabile in via
interpretativa (cfr. Cassazione sezioni unite 14 maggio 2014, n.
10406/14; Cassazione sezioni unite 6 febbraio 2006, n. 2446), il
provvedimento prefettizio di revoca della patente costituisce un atto
dovuto assunto nell'esercizio di un potere vincolato, sicche' e'
precluso al giudice di valutarne l'adeguatezza e proporzionalita'
rispetto alle circostanze del caso concreto;
la natura vincolata del provvedimento impedisce quindi di
prendere in esame le argomentazioni addotte nel ricorso nel tentativo
di dimostrare che A... C... avrebbe ancora i necessari requisiti
fisici e morali per conservare la patente di guida: in particolare,
appaiono rilevanti e meritevoli di essere approfondite le circostanze
allegate dalla ricorrente secondo cui nelle more dell'emissione del
provvedimento prefettizio ella aveva ottenuto il rinnovo della
patente a seguito di regolare visita medica e per di piu' l'uso
dell'automobile le sarebbe indispensabile per ottemperare alle
statuizioni del giudice penale;
il descritto automatismo previsto dall'art. 120 si pone in
apparente contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalita' e
ragionevolezza di cui all'art. 3 cost.;
la Corte costituzionale si e' gia' recentemente pronunciata su
altra fattispecie ricompresa nella medesima norma con sentenza n. 22
del 9 febbraio 2018, ravvisando l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 120, comma 2, nella parte in cui dispone che il prefetto
«provvede» - invece che «puo' provvedere» - alla revoca della patente
con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli articoli
73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;
trattandosi di una fattispecie leggermente diversa, non e'
possibile esperire un'interpretazione costituzionalmente conforme,
tuttavia la ratio sottesa alla sentenza n. 22/2018 puo' essere
certamente estesa alla fattispecie qui in esame: invero, proprio come
nella diversa ipotesi gia' passata al vaglio della Corte
costituzionale, anche con riferimento alle misure di sicurezza
l'esistenza di un meccanismo automatico di revoca della patente
appare irragionevole, poiche' viene collegato sempre e comunque il
medesimo effetto ad una varieta' di fattispecie non omogenee tra
loro, che presuppongono differenti valutazioni di pericolosita' del
soggetto;
con particolare riferimento alle misure di sicurezza, prevedere
un trattamento unitario e automatico appare irragionevole di fronte
alla molteplicita' di situazioni (che presuppongono una pericolosita'
del soggetto piu' o meno grave e non necessariamente incidono sui
requisiti fisici e morali necessari per guidare) e di misure di
sicurezza che potrebbero essere applicate (piu' o meno rigorose e
piu' o meno protratte nel tempo): ad esempio, nel caso dell'odierna
ricorrente, appare irragionevole che non possano essere presi in
considerazione i pareri della Commissione medico legale in merito al
possesso dei requisiti psico-fisici per la patente, oppure che non
possa essere valutata la necessita' dell'uso dell'automobile per
ottemperare alle prescrizioni del giudice penale;
piu' in generale, al di fuori dei casi specifici qui menzionati,
la Corte costituzionale ha adottato nelle sue pronunce un
atteggiamento ostativo ad automatismi legislativi e, in particolare,
automatismi cautelativi (cfr. sentenza n. 331 del 2011; sentenza n.
265 del 2010), invitando il legislatore ad attenersi al criterio del
«minore sacrificio necessario», in virtu' del quale il sistema
cautelare deve essere strutturato secondo un modello ispirato a una
pluralita' graduata delle sanzioni, comprensiva di una gamma
alternativa di misure connotata da differenti stadi di incidenza
sulla liberta' personale, e deve prefigurare meccanismi
individualizzati di selezione del trattamento cautelare parametrati
sulle esigenze dei singoli casi concreti;
la medesima questione di costituzionalita' risulta essere gia'
stata sollevata con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale
Marche sez. I, n. 519 del 24 luglio 2018, (reg. ordinanza n. 163 del
2018 pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2018 n. 46),
per ragioni di diritto che appaiono del tutto condivisibili e che
sono da intendersi qui integralmente richiamate, tuttavia sembra
opportuno che la questione sia sollevata dal giudice ordinario,
atteso che la citata sentenza n. 22/2018 aveva gia' dichiarato
manifestamente inammissibile la questione sollevata dal giudice
amministrativo in quanto carente di giurisdizione;
P.Q.M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone
che il prefetto «provvede» - anziche' «puo' provvedere» - alla revoca
della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a
misure di sicurezza personali;
Sospende il procedimento;
Ordina alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte
costituzionale, di notificare questa ordinanza alle parti in causa e
al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di comunicarla ai
presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Lecco, 28 gennaio 2019
Il Giudice: Boerci
Translate
mercoledì 10 luglio 2019
N. 105 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2019 Ordinanza del 28 gennaio 2019 del Tribunale di Lecco nel procedimento civile promosso da x contro Ministero dell'interno - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecco. Circolazione stradale - Patente di guida - Soggetti sottoposti a misure di sicurezza personali - Previsione che il Prefetto "provvede", anziche' "puo' provvedere", alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 120, comma 2. (GU n.28 del 10-7-2019 )
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento