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mercoledì 10 luglio 2019

N. 106 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2018 Ordinanza del 6 dicembre 2018 del Tribunale di Massa nel procedimento penale a carico di K.F.. Circolazione stradale - Applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida in caso di condanna per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui agli articoli 589-bis e 590-bis cod. pen. - Divieto di conseguimento di una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222. (GU n.28 del 10-7-2019 )



N. 106 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2018

Ordinanza del 6 dicembre 2018 del Tribunale di Massa nel procedimento
penale a carico di K.F..

Circolazione stradale - Applicazione della sanzione accessoria  della
  revoca della patente di guida in caso di condanna per  i  reati  di
  omicidio  stradale  e  di  lesioni  personali  stradali   gravi   o
  gravissime di cui agli articoli  589-bis  e  590-bis  cod.  pen.  -
  Divieto di conseguimento di una nuova patente di  guida  prima  che
  siano decorsi cinque anni dalla revoca.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 222.
(GU n.28 del 10-7-2019 )

                        IL TRIBUNALE DI MASSA

    Ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Il giudice, premesso che K.F. e' tratto a giudizio per  il  reato
di cui all'art. 590-bis del codice penale;
    Che in ipotesi di condanna dovra' essere  applicata  la  sanzione
accessoria della revoca  della  patente  di  guida,  con  divieto  di
conseguire nuova patente nei cinque anni successivi alla revoca;
    All'udienza  odierna  il  difensore  ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo  n.
285/1992 nella parte in cui  prevede  l'applicazione  della  medesima
sanzione accessoria in conseguenza della condanna per  reati  diversi
sotto   il   profilo   della   colpa,   dell'offensivita'   e   della
pericolosita';

                               Osserva

    La questione appare  rilevante  nel  processo  in  esame  poiche'
l'eventuale  condanna  imporrebbe   l'applicazione   della   sanzione
accessoria della revoca della patente e del divieto di conseguire una
nuova patente per il periodo di cinque anni, come disposto  dall'art.
222 del codice della strada.
    Il legislatore, con l'introduzione nel codice  penale  delle  due
ipotesi di cui agli articoli 589-bis  e  590-bis  del  codice  penale
(omicidio stradale e lesioni  stradali)  ha  stabilito,  in  caso  di
violazione  delle  norme  relative  alla  circolazione  stradale,  un
trattamento sanzionatorio sensibilmente piu' repressivo rispetto alle
comuni  ipotesi  di  omicidio  e   lesioni   colpose.   Tale   scelta
legislativa, non sindacabile in quanto giustificata dalla volonta' di
contenere il fenomeno degli incidenti stradali con danno alle persone
determinati da condotte colpose e  dalla  guida  sotto  l'effetto  di
sostanze alcoliche e/o stupefacenti,  deve  pero'  essere  verificata
alla luce dei principi costituzionali di cui agli articoli  3  e  27,
comma 3 della Costituzione.
    La  discriminazione,  vietata  dall'art.  3  della  Costituzione,
sembra integrata dall'aver previsto di  trattare  nello  stesso  modo
situazioni diverse, sia sotto il profilo  dell'oggettiva  gravita'  e
pericolosita',  sia  sotto  il   profilo   del   diverso   grado   di
rimproverabilita' connesso alle diverse situazioni.
    In particolare si osserva che  la  sanzione  della  revoca  della
patente per la durata di cinque anni e'  prevista  quale  conseguenza
della condanna per il delitto  di  lesioni  stradali,  a  prescindere
dalla  ricorrenza   delle   circostanze   aggravanti   o   attenuanti
specifiche, e per l'omicidio stradale;  le  pene  previste  per  tali
reati spaziano dai  sei  mesi  di  reclusione  nel  caso  di  lesioni
stradali attenuate  ai  diciotto  anni  di  reclusione  nel  caso  di
omicidio stradale aggravato.
    Inoltre non e' prevista alcuna differenza tra le ipotesi  in  cui
il colpevole abbia agito sotto  l'effetto  di  sostanze  alcoliche  o
stupefacenti e i casi in cui cio' non sia avvenuto.
    Tale ultimo aspetto sembra contrastare anche con  il  dettato  di
cui all'art. 27, comma 3 della Costituzione, che prevede la finalita'
rieducativa della pena, atteso che viene prevista la medesima, grave,
sanzione amministrativa  per  condotte  che,  palesemente,  non  sono
parificabili sotto il profilo del disvalore  e  della  necessita'  di
rieducazione del colpevole.

                              P. Q. M.

    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 222 del decreto legislativo n. 285/1992 in  relazione  agli
articoli 3 e 27, comma 3  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
prevede  l'applicazione  della  medesima  sanzione  accessoria  della
revoca quinquennale della patente di guida a  fronte  della  condanna
per reati relativi a condotte diverse sotto il profilo  della  colpa,
dell'offensivita' e della pericolosita'.
    Sospende il procedimento e ordina l'immediata trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria.  Dispone  la
notifica della presente ordinanza alla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri e ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

      Massa, 6 dicembre 2018

                      Il G.O.P. Avv.: Biasotti

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