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mercoledì 10 luglio 2019
N. 106 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2018 Ordinanza del 6 dicembre 2018 del Tribunale di Massa nel procedimento penale a carico di K.F.. Circolazione stradale - Applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida in caso di condanna per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui agli articoli 589-bis e 590-bis cod. pen. - Divieto di conseguimento di una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222. (GU n.28 del 10-7-2019 )
N. 106 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2018
Ordinanza del 6 dicembre 2018 del Tribunale di Massa nel procedimento
penale a carico di K.F..
Circolazione stradale - Applicazione della sanzione accessoria della
revoca della patente di guida in caso di condanna per i reati di
omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o
gravissime di cui agli articoli 589-bis e 590-bis cod. pen. -
Divieto di conseguimento di una nuova patente di guida prima che
siano decorsi cinque anni dalla revoca.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), art. 222.
(GU n.28 del 10-7-2019 )
IL TRIBUNALE DI MASSA
Ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Il giudice, premesso che K.F. e' tratto a giudizio per il reato
di cui all'art. 590-bis del codice penale;
Che in ipotesi di condanna dovra' essere applicata la sanzione
accessoria della revoca della patente di guida, con divieto di
conseguire nuova patente nei cinque anni successivi alla revoca;
All'udienza odierna il difensore ha sollevato questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo n.
285/1992 nella parte in cui prevede l'applicazione della medesima
sanzione accessoria in conseguenza della condanna per reati diversi
sotto il profilo della colpa, dell'offensivita' e della
pericolosita';
Osserva
La questione appare rilevante nel processo in esame poiche'
l'eventuale condanna imporrebbe l'applicazione della sanzione
accessoria della revoca della patente e del divieto di conseguire una
nuova patente per il periodo di cinque anni, come disposto dall'art.
222 del codice della strada.
Il legislatore, con l'introduzione nel codice penale delle due
ipotesi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale
(omicidio stradale e lesioni stradali) ha stabilito, in caso di
violazione delle norme relative alla circolazione stradale, un
trattamento sanzionatorio sensibilmente piu' repressivo rispetto alle
comuni ipotesi di omicidio e lesioni colpose. Tale scelta
legislativa, non sindacabile in quanto giustificata dalla volonta' di
contenere il fenomeno degli incidenti stradali con danno alle persone
determinati da condotte colpose e dalla guida sotto l'effetto di
sostanze alcoliche e/o stupefacenti, deve pero' essere verificata
alla luce dei principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 27,
comma 3 della Costituzione.
La discriminazione, vietata dall'art. 3 della Costituzione,
sembra integrata dall'aver previsto di trattare nello stesso modo
situazioni diverse, sia sotto il profilo dell'oggettiva gravita' e
pericolosita', sia sotto il profilo del diverso grado di
rimproverabilita' connesso alle diverse situazioni.
In particolare si osserva che la sanzione della revoca della
patente per la durata di cinque anni e' prevista quale conseguenza
della condanna per il delitto di lesioni stradali, a prescindere
dalla ricorrenza delle circostanze aggravanti o attenuanti
specifiche, e per l'omicidio stradale; le pene previste per tali
reati spaziano dai sei mesi di reclusione nel caso di lesioni
stradali attenuate ai diciotto anni di reclusione nel caso di
omicidio stradale aggravato.
Inoltre non e' prevista alcuna differenza tra le ipotesi in cui
il colpevole abbia agito sotto l'effetto di sostanze alcoliche o
stupefacenti e i casi in cui cio' non sia avvenuto.
Tale ultimo aspetto sembra contrastare anche con il dettato di
cui all'art. 27, comma 3 della Costituzione, che prevede la finalita'
rieducativa della pena, atteso che viene prevista la medesima, grave,
sanzione amministrativa per condotte che, palesemente, non sono
parificabili sotto il profilo del disvalore e della necessita' di
rieducazione del colpevole.
P. Q. M.
Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 222 del decreto legislativo n. 285/1992 in relazione agli
articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui
prevede l'applicazione della medesima sanzione accessoria della
revoca quinquennale della patente di guida a fronte della condanna
per reati relativi a condotte diverse sotto il profilo della colpa,
dell'offensivita' e della pericolosita'.
Sospende il procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria. Dispone la
notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
Massa, 6 dicembre 2018
Il G.O.P. Avv.: Biasotti
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