I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 21 aprile 2023, n. 43 (1)
Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2023.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale ammortizzatori sociali, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale inclusione e invalidità civile.
Ai
Dirigenti centrali e territoriali
Ai
Responsabili delle agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e territoriali delle aree dei professionisti
Al
Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'area medico legale
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Vice presidente
Ai
Consiglieri di amministrazione
Al
Presidente e ai componenti del consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Premessa
Sulla base della variazione percentuale, comunicata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l'anno 2022, con la circolare n. 11/2023 è stata comunicata la misura per l'anno 2023 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Con la presente circolare vengono, conseguentemente, indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.
A) Retribuzioni di riferimento nell'anno 2023
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2023, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Relativamente all'indennità di tubercolosi, invece, laddove sulla base della normativa vigente le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l'anno 2023, alla circolare n. 9/2023.
1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2023 [1], sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge che è pari per il 2023 a 53,95 euro (cfr. la circolare n. 11/2023, paragrafo 1).
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge (cfr. il messaggio n. 29676/2007) che, per il 2023, è pari a 48,00 euro (cfr. la circolare n. 11/2023, Allegato n. 1, tabella A, operaio agricoltura).
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Con la circolare n. 85/2022 e il relativo allegato sono state comunicate le retribuzioni medie giornaliere per determinare le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 9/2023) per i piccoli coloni e compartecipanti familiari relativamente all'anno 2022. Tali retribuzioni sono state determinate con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 giugno 2022 (cfr. la circolare n. 81/2022).
I salari definitivi per l'anno 2023 saranno comunicati non appena disponibili; nel frattempo vengono utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all'anno 2022.
Come comunicato con la citata circolare n. 85/2022, per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (cfr. la circolare n. 37/2010, paragrafo 3).
Il reddito applicabile, per l'anno 2023, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l'anno 2022 pari a 60,26 euro (cfr. la circolare n. 85/2022).
4) Lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Con il decreto del 28 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 66 del 18 marzo 2023, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2023, a favore dei lavoratori in argomento.
Le predette retribuzioni sono da prendere a riferimento anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi relative all'anno 2023 (cfr. la circolare n. 33/2023, Allegato n. 2).
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2023, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (cfr. la circolare n. 13/2023):
- 7,90 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,92 euro;
- 8,92 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,92 euro e fino a 10,86 euro;
- 10,86 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,86 euro;
- 5,75 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)
L'indennità di maternità/paternità, nonché l'indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l'interruzione della gravidanza, devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.
- Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 48,00 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2023 per la qualifica di operaio dell'agricoltura (cfr. la circolare n. 11/2023, Allegato n. 1, tabella A), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2023 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2022 (art. 68, comma 1, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151).
- Artigiani: 53,95 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2023 per la qualifica di impiegato dell'artigianato (cfr. la circolare n. 11/2023, Allegato n. 1, tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023.
- Commercianti: 53,95 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2023 per la qualifica di impiegato del commercio (cfr. la circolare n. 11/2023, Allegato n. 1, tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023.
- Pescatori: 29,98 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l'anno 2023 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr. la circolare n. 11/2023, paragrafo 3, e Allegato n. 1, tabella B), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023.
[1] Si tratta degli eventi insorti a partire dal 1° febbraio 2023, salvo che l'evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2023, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2023 (cfr. la circolare n. 134386 AGO del 6 aprile 1982).
B) Importi da prendere a riferimento, nell'anno 2023, per altre prestazioni
Vengono di seguito riportati gli importi da prendere a riferimento nell'anno 2023 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l'ammontare dell'assegno di maternità di base concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) concesso ed erogato dall'INPS. Vengono altresì indicati i limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001, e gli importi massimi per l'anno 2023 ai fini dell'indennità economica e dell'accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.
1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)
Per l'anno 2023, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a (cfr. la circolare n. 12/2023):
- 26,23% per i lavoratori liberi professionisti;
- 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 35,03% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
Il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l'anno 2023, applicando l'aliquota suindicata sul minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233) pari, per il suddetto anno, a 17.504,00 euro (cfr. la circolare n. 12/2023).
Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a:
- 382,61 euro per i liberi professionisti per i quali si applica l'aliquota del 26,23%;
- 491,86 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 33,72%;
- 510,97 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 35,03%.
Si rappresenta, inoltre, che per l'anno 2023 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a 113.520,00 euro (cfr. la circolare n. 12/2023).
Per gli eventi insorti nel 2023, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia [2] corrisponde a 73.509,80 euro (pari al 70% del massimale 2022, pari a 105.014,00 euro - cfr. la circolare n. 25/2022).
A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l'evento, le seguenti percentuali (cfr. la circolare n. 141/2019):
- dell'8%, del 12% o del 16% - in caso di malattia;
- del 16%, del 24% e del 32% - in caso di degenza ospedaliera o di malattia di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (cfr. la circolare n. 139/2017).
All'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l'anno di inizio della malattia (cfr. il D.M. 12 gennaio 2001) che per il 2023 è pari a 311,01 euro.
Degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e D.M. 12 gennaio 2001) e indennità di malattia di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81
Per il 2023, gli importi sono, quindi, pari a:
- 49,76 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 74,64 euro (24%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 99,52 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e art. 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.
Pertanto, per il 2023, gli importi sono pari a:
- 24,88 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 37,32 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 49,76 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
2) Assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)
Sulla base del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della famiglia, recante "Rivalutazione, per l'anno 2023, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 48 del 25 febbraio 2023), si rappresenta che, per le nascite avvenute nel 2023, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2023, la misura dell'assegno di maternità di base e il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono quelli indicati nella circolare n. 26/2023 e di seguito riportati:
- assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 383,46 euro mensili per complessivi 1.917,30 euro;
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a 19.185,13 euro.
3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all'articolo 75 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dello Stato)
Tenuto conto di quanto specificato in premessa in merito alla variazione dell'indice ISTAT per il 2022, l'importo dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (art. 75 del D.lgs n. 151/2001), valido per le nascite avvenute nel 2023, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2023, è pari, nella misura intera, a 2.360,66 euro (cfr. la circolare n. 11/2023, paragrafo 9) [3].
4) Limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001
Considerata la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2023, il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2023 è pari a 7.328,62 euro (cfr. la circolare n. 135/2022, Allegato n. 2, tabella B).
Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001 [4]. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2023 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, del citato decreto, ha diritto all'indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2023 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 18.321,55 euro (7.328,62 euro per 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2023, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.
5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l'anno 2023
Come comunicato con la circolare n. 14/2007, l'importo di 36.151,98 euro per il 2001, da rivalutarsi annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell'onere relativo al beneficio di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001, e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.
L'ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l'importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l'aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell'ordinamento pensionistico interessato.
La differenza fra l'importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua.
Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l'importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può, comunque, eccedere l'importo massimo dell'indennità economica.
Ciò premesso, vengono riportati, per l'anno 2023, sulla base della variazione dell'indice ISTAT richiamato in premessa dell'8,1%, il tetto massimo complessivo dell'indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell'indennità economica, annuale e giornaliera (Tabella 1), calcolati tenendo conto dell'aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (Tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell'anno in corso.
TABELLA 1
Valori massimi dell'indennità economica
(importi calcolati secondo l'aliquota del 33%)
A
B
C
D
Anno
Importo complessivo annuo
Importo massimo annuo indennità
Importo massimo giornaliero indennità
2023
53.686,65
40.366,00
110,59
TABELLA 2
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile
(importi calcolati secondo l'aliquota del 33%)
A
B
C
D
Anno
retribuzione figurativa massima annua
retribuzione figurativa massima settimanale
retribuzione figurativa massima giornaliera
2023
40.366,00
776,27
110,59
[2] A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128/2019, le indennità per degenza ospedaliera e per malattia sono corrisposte a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risulti attribuita una mensilità di contribuzione dovuta alla Gestione separata, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, e il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, diminuito del 30%.
[3] Si rammenta che per il 2022 l'importo dell'assegno dello Stato era pari a 2.183,77 euro.
[4] Cfr. le circolari n. 109/2000, n. 8/2003, n. 16/2008 e n. 122/2022.
Il Direttore generale
Vincenzo Caridi
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