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sabato 22 aprile 2023

Reg. (CE) 18 aprile 2023, n. 2023/834/UE (1). REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.

 

 Reg. (CE) 18 aprile 2023, n. 2023/834/UE (1).


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.


(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 aprile 2023, n. L 105.



LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, primo comma, lettera a),


considerando quanto segue:


(1) Tra il 23 ottobre e il 31 dicembre 2021 l'Italia ha confermato e notificato 294 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. Le specie interessate sono polli e galline ovaiole della specie Gallus domesticus, tacchini e tacchine, anatre e faraone.


(2) L'Italia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), integrato dal regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (4).


(3) In particolare, l'Italia ha adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e ha istituito zone di protezione e sorveglianza («zone regolamentate») a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2021/1872 (5), (UE) 2021/1908 (6), (UE) 2021/1982 (7), (UE) 2021/2100 (8), (UE) 2021/2186 (9) e (UE) 2021/2310 (10) della Commissione.


(4) L'Italia ha comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessariamente applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).


(5) Il 2 maggio 2022 la Commissione ha ricevuto dall'Italia una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i focolai confermati tra il 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021. Il 14 settembre 2022, il 27 febbraio 2023 e il 14 marzo 2023 le autorità italiane hanno chiarito e documentato la loro richiesta.


(6) In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria di cui al terzo considerando sono stati prolungati i periodi di fermo, è stata proibita l'immissione di volatili e ristretta la movimentazione in tutti gli allevamenti di tutti i tipi di pollame nelle zone regolamentate. Ciò ha comportato una perdita di produzione di uova da cova, uova da consumo, animali vivi e carni di pollame nei suddetti allevamenti, ma anche perdite dovute a uova e carni distrutte e declassate.


(7) A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall'Italia per le misure eccezionali di sostegno del mercato. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno del mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta pervenuta dall'Italia in relazione ai focolai confermati tra il 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.


(8) Per evitare rischi di sovracompensazione, l'importo forfettario della partecipazione finanziaria dovrebbe basarsi su studi tecnici ed economici o sulla documentazione contabile ed essere fissato a un livello adeguato per ciascun animale e prodotto secondo le categorie.


(9) Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690.


(10) La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate a quanto strettamente necessario per sostenere il mercato. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi solo alla produzione di pollame e uova negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nella pertinente legislazione dell'Unione e dell'Italia in ordine ai 294 focolai di inf luenza aviaria ad alta patogenicità confermati tra il 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.


(11) Per garantire flessibilità nell'eventualità in cui il numero di uova o di animali ammissibili all'indennizzo differisca dalle soglie massime, basate su stime, stabilite nel presente regolamento, gli indennizzi possono essere modificati entro certi limiti, purché sia rispettato l'importo massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.


(12) Ai fini della sana gestione finanziaria di queste misure eccezionali di sostegno del mercato, è opportuno che siano ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo i pagamenti che l'Italia versa ai beneficiari al più tardi entro il 30 settembre 2023. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (12), sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2023 dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione (13), non dovrebbe essere applicabile.


(13) Ai fini dell'ammissibilità e correttezza dei pagamenti, l'Italia dovrebbe procedere a controlli ex ante.


(14) Per consentire all'Unione di procedere al controllo finanziario, l'Italia dovrebbe comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.


(15) Per assicurare l'immediata attuazione da parte dell'Italia delle misure stabilite nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


(3) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).


(4) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).


(5) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1872 della Commissione, del 25 ottobre 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 379 del 26.10.2021, pag. 53).


(6) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1908 della Commissione, del 3 novembre 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 390 del 4.11.2021, pag. 39).


(7) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1982 della Commissione, del 12 novembre 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 403 del 15.11.2021, pag. 1).


(8) Decisione di esecuzione (UE) 2021/2100 della Commissione, del 29 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 428 del 30.11.2021, pag. 3).


(9) Decisione di esecuzione (UE) 2021/2186 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 444 del 10.12.2021, pag. 110).


(10) Decisione di esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 461I del 27.12.2021, pag. 1).


(11) Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).


(12) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).


(13) Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).



Articolo 1

In vigore dal 23 aprile 2023


L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dall'Italia per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame gravemente colpito dai 294 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dall'Italia tra il 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.



Articolo 2

In vigore dal 23 aprile 2023


1. Le spese incorse dall'Italia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo:

a) per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell'Unione di cui all'allegato e relative al periodo di cui all'articolo 1; e

b) per le aziende avicole che sono state soggette alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicate nelle zone indicate nella legislazione dell'Unione di cui all'allegato («zone regolamentate»); e

c) se sono state versate ai beneficiari dall'Italia al più tardi entro il 30 settembre 2023; e

d) se l'animale o prodotto, per il periodo di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcun indennizzo tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690.


2. Nessuna delle spese sostenute dall'Italia dopo il 30 settembre 2023 è ammissibile al finanziamento dell'Unione, indipendentemente dalla quota di spesa che rappresenta.



Articolo 3

In vigore dal 23 aprile 2023


1. L'importo massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è di 27 229 572 EUR, ripartito come segue:

a) per la perdita di produzione di uova da cova e di uova da tavola nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari:

i) 0,133 EUR per uovo da cova di gallina ovaiola di cui al codice NC 0407 11 00, distrutto, fino a un massimo di 338 972 uova;

ii) 0,525 EUR per uovo da cova di tacchina di cui al codice NC 0407 19 11, distrutto, fino a un massimo di 560 652 uova;

iii) 0,108 EUR per uovo da cova di gallina ovaiola di cui al codice NC 0407 11 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 3 998 046 uova;

iv) 0,022 EUR per uovo proveniente da allevamento in gabbia di cui al codice NC 0407 21 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 9 401 020 uova;

v) 0,030 EUR per uovo di allevamento a terra di cui al codice NC 0407 21 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 3 233 520 uova;

vi) 0,038 EUR per uovo di allevamento all'aperto di cui al codice NC 0407 21 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 248 940 uova;

vii) 0,032 EUR per uovo biologico di cui al codice NC 0407 21 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 2 139 060 uova;

b) per le perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari:

i) 0,038 EUR alla settimana per pollastra allevata in gabbia di cui al codice NC 0105 11 11, fino a un massimo di 1 417 836 capi;

ii) 0,068 EUR alla settimana per gallina ovaiola allevata in gabbia di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 3 445 316 capi;

iii) 0,089 EUR alla settimana per gallina ovaiola allevata a terra di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 4 228 925 capi;

iv) 0,051 EUR alla settimana per pollo da carne standard di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 36 690 461 capi;

v) 0,884 EUR alla settimana per pulcino di razza di pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 144 500 capi;

vi) 0,087 EUR alla settimana per cappone di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 104 124 capi.

vii) 0,136 EUR alla settimana per pollo da carne biologico di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 210 184 capi;

viii) 0,153 EUR alla settimana per pollo golden di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 34 944 capi;

ix) 0,123 EUR alla settimana per tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 5 065 698 capi.

x) 0,204 EUR alla settimana per tacchino maschio di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 3 228 342 capi.

xi) 0,164 EUR alla settimana per tacchino o tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 171 362 capi.

xii) 0,300 EUR alla settimana per tacchino o tacchina biologici di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 47 780 capi.

xiii) 0,205 EUR alla settimana per anatra di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 383 592 capi;

xiv) 0,089 EUR alla settimana per faraona di cui al codice NC 0105 99 50, fino a un massimo di 901 456 capi;

c) per le perdite connesse alla riduzione del ciclo di produzione (macellazione precoce degli animali) nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari:

i) 0,540 EUR alla settimana per gallina ovaiola riproduttrice di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 95 009 capi;

ii) 0,162 EUR alla settimana per pollo da carne riproduttore di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 373 747 capi;

iii) 1,007 EUR alla settimana per tacchino o tacchina riproduttori di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 40 255 capi;

iv) 0,123 EUR alla settimana per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, declassato, fino a un massimo di 4 214 895 capi;

v) 0,183 EUR alla settimana per tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, declassata, fino a un massimo di 203 545 capi;

vi) 0,306 EUR alla settimana per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, declassato, fino a un massimo di 638 293 capi;

d) per le perdite connesse a periodi prolungati di allevamento e ingrasso nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari:

i) 0,13 EUR alla settimana per pollastra standard di cui al codice NC 0105 11 11, fino a un massimo di 584 829 capi;

ii) 0,15 EUR alla settimana per pollastra di allevamento all'aperto di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 31 000 capi;

iii) 0,143 EUR alla settimana per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 550 454 capi;

iv) 0,143 EUR alla settimana per pollo rurale di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 4 750 capi;

v) 0,102 EUR alla settimana per cappone di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 143 066 capi;

vi) 0,178 EUR alla settimana per pollo golden di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 13 500 capi;

vii) 0,318 EUR alla settimana per pollo da carne biologico di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 95 942 capi;

viii) 0,331 EUR alla settimana per tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 161 489 capi;

ix) 0,528 EUR alla settimana per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 282 596 capi;

x) 0,497 EUR alla settimana per tacchina biologica di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 10 307 capi;

xi) 0,103 EUR alla settimana per faraona di cui al codice NC 0105 99 50, fino a un massimo di 16 550 capi;

e) per l'eliminazione del pollame nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti importi forfettari:

i) 0,367 EUR per pulcino di razza di gallina ovaiola di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 241 430 capi;

ii) 0,228 EUR per pulcino di razza di pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 6 099 470 capi;

iii) 0,344 EUR per pulcino di razza di pollo rurale di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 79 250 capi;

iv) 0,550 EUR per pulcino femmina di tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 982 552 capi;

v) 1,00 EUR per pulcino maschio di tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 881 265 capi;

f) per la vendita a prezzo ridotto di animali provenienti dalle zone regolamentate si applicano i seguenti importi:

i) 0,076 EUR per pulcino di gallina ovaiola di cui al codice NC 0105 11 11, declassato, fino a un massimo di 82 900 capi;

ii) 0,50 EUR al giorno per gallina ovaiola rossa di cui al codice NC 0105 94 00, declassato, fino a un massimo di 350 capi;

iii) 0,035 EUR per chilogrammo (peso vivo) di pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, declassato, fino a un massimo di 292 880 capi;

iv) 2,50 EUR per cappone di cui al codice NC 0105 94 00, declassato, fino a un massimo di 300 capi;

v) 1,25 EUR per chilogrammo di pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, venduto congelato anziché fresco, fino a un massimo di 3 000 chilogrammi.


2. Laddove il numero di uova o di animali o la quantità di carni ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di uova o di capi o di chilogrammi di carni per voce di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l'ammontare risultante dall'applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10 % dell'importo massimo delle spese cofinanziate dall'Unione, di cui al paragrafo 1.



Articolo 4

In vigore dal 23 aprile 2023


L'Italia procede a controlli amministrativi e fisici a norma degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).


In particolare, l'Italia verifica:

a) l'ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno;

b) per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell'effettiva perdita di produzione;

c) che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'articolo 2 del presente regolamento.


Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.


Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.


(14) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).



Articolo 5

In vigore dal 23 aprile 2023


L'Italia comunica alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.



Articolo 6

In vigore dal 23 aprile 2023


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN



Allegato

In vigore dal 23 aprile 2023


Elenco della legislazione dell'Unione che indica le zone e i periodi regolamentati cui si riferisce l'articolo 2


Zone dell'Italia e periodi stabiliti ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, integrato dal regolamento delegato (UE) 2020/687, e definiti in:


- decisione di esecuzione (UE) 2021/1872;


- decisione di esecuzione (UE) 2021/1908;


- decisione di esecuzione (UE) 2021/1982;


- decisione di esecuzione (UE) 2021/2100;


- decisione di esecuzione (UE) 2021/2186;


- decisione di esecuzione (UE) 2021/2310. 

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