Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 09/02/2023) 19-04-2023, n. 3975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8025 del 2022, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici elegge domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
contro
x
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sezione Prima, n. -OMISSIS-, non notificata, con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso i provvedimenti della Prefettura e della Questura di Genova con i quali è stato, rispettivamente, disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodenti e negato il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 9 febbraio 2023, il Consigliere Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Svolgimento del processo
1. Con provvedimento Div.P.A.S. Cat. -OMISSIS-, la Questura di Genova ha segnalato alla Prefettura che, a seguito dell'istanza presentata dal signor -OMISSIS- volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia, era stato rilevato che il richiedente risultava destinatario di un decreto penale di condanna per furto di energia elettrica, in quanto, mediante l'apposizione di un magnete atto ad alterare il funzionamento del proprio contatore, avrebbe falsato la regolare registrazione dei consumi.
2. In conseguenza di tale vicenda, l'11 marzo 2020, l'Ufficio Territoriale del Governo di Genova ha notificato nelle mani dell'interessato la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (prot. n. -OMISSIS-) volto all'emanazione di un provvedimento di divieto detenzione armi, munizioni e materiale esplodente, ritenendo venuto meno il requisito dell'affidabilità, necessario per detenere armi.
3. A seguito di tale comunicazione, il signor -OMISSIS-ha prodotto delle memorie difensive e ha chiesto di essere ascoltato. In entrambe le occasioni, il richiedente ha riferito di aver fatto opposizione al predetto decreto penale di condanna, di aver chiesto di essere ammesso al beneficio della messa alla prova e di averla superata. Ha inoltre precisato che l'unico episodio penale (furto di energia elettrica) posto a fondamento del respingimento della sua istanza non avrebbe potuto incidere sulla sua affidabilità nell'uso delle armi, attese l'estraneità del fatto al contesto delle armi e la dichiarazione di estinzione del reato per il buon esito della messa alla prova intervenuta il 18 marzo 2019.
A conclusione del procedimento, la Prefettura e la Questura di Genova hanno, rispettivamente, disposto il divieto di detenzione armi e munizioni (nota prot. (...) del 14 ottobre 2020) e negato il rinnovo quinquennale del porto di fucile (Cat. -OMISSIS-).
4. Tali provvedimenti sono stati impugnati dall'interessato innanzi al Tar Liguria. Con il ricorso di primo grado, l'istante ha eccepito l'illegittimità degli atti adottati nei suoi confronti sostenendo che l'Amministrazione avrebbe distorto il quadro fattuale di riferimento e non avrebbe adeguatamente motivato e circostanziato il proprio giudizio di inidoneità dell'uso delle armi da parte del signor -OMISSIS-. Ha, inoltre, dedotto che la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non giustificherebbe le gravi misure spiegate nei confronti del richiedente e che, in ogni caso, i provvedimenti adottati risulterebbero carenti sotto il profilo motivazionale.
5. Con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati.
Il giudice di prime cure, in particolare, dopo aver rilevato che l'Autorità amministrativa dispone di un potere ampiamente discrezionale nel valutare le circostanze che suggeriscono di vietare la detenzione di armi ai privati, ha ritenuto, nel caso concreto, che il fatto contestato al signor -OMISSIS-fosse, di per sé, non significativo del pericolo di abuso, in quanto estraneo allo contesto delle armi e non sintomatico di una personalità violenta o priva di autocontrollo. Ha, pertanto, ritenuto generica e assertiva la motivazione di entrambi i provvedimenti censurati, non avendo spiegato l'Amministrazione quali fossero gli elementi della condotta ascritta al ricorrente per cui questi debba ritenersi inaffidabile.
6. Con appello notificato in data 20 ottobre 2022 e depositato il giorno successivo, il Ministero dell'interno ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, la riforma della decisione gravata.
A sostegno dell'azione impugnatoria, l'appellante ha dedotto che la condotta ascritta al signor -OMISSIS-nel decreto penale di condanna avrebbe fatto sorgere l'esigenza di privare l'interessato della disponibilità delle armi giacché sintomatica di una personalità incline all'inosservanza di leggi e regolamenti. Ha aggiunto che, a prescindere dalla dichiarazione di estinzione del reato, le autorizzazioni di polizia sono riservate dalla legge solo a coloro che abbiano conservato una condotta di vita "indiscutibilmente virtuosa" e che il giudizio prognostico sulla capacità delle armi non richiede una motivazione particolarmente estesa essendo sufficiente un'erosione minima del requisito dell'affidabilità di colui che detenga armi.
7. Il signor -OMISSIS-si è costituito in giudizio il 7 novembre 2022 e il 14 novembre, in vista della camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare, ha depositato una memoria insistendo per la reiezione dell'appello e della connessa sospensiva.
8. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata accolta la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tar Liguria, sez. I, n. -OMISSIS-.
9. Il 27 dicembre 2022, il signor -OMISSIS- ha prodotto una memoria conclusiva nella quale ha sostanzialmente ribadito quanto già affermato negli scritti precedentemente prodotti.
10. Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Come esposto in narrativa, oggetto della presente controversia sono i provvedimenti della Prefettura e della Questura di Genova con i quali è stato, rispettivamente, disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodenti e negato il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia nei confronti del signor -OMISSIS-.
2. L'appello è fondato.
Con un unico motivo, il Ministero dell'Interno ha dedotto la violazione dell'art. 29, R.D. 18 giugno 1931,, n. 773 (T.U.L.P.S.) secondo cui "il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne". Ha lamentato, in particolare, l'erroneità della sentenza del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che il fatto contestato al signor -OMISSIS- nel decreto penale di condanna (furto di energia elettrica) fosse, di per sé, non significativo del pericolo di abuso, perché estraneo al contesto delle armi e non sintomatico di una personalità aggressiva o violenta. Viceversa, il fatto ascritto al signor -OMISSIS-, oltre ad essere indicativo di una personalità incline all'inosservanza di leggi e regolamenti risulta sintomatico dell'inaffidabilità dell'appellante in quanto non rassicura circa la sua permanente correttezza dell'uso delle armi. La declaratoria di estinzione del reato per buon esito della messa alla prova non sarebbe in discussione, potendo l'interessato fruire di tutti i diritti conseguenti alla predetta pronuncia.
Il motivo merita accoglimento.
Giova ricordare il consolidato indirizzo di questo Consiglio secondo il quale "tutta la materia del rilascio delle autorizzazioni di polizia è improntata al principio dell'assenza di mende per specifici reati, sia al momento del rilascio del titolo che in costanza di esso (Cons. St., sez. III, 13 febbraio 2023, n. 1528; Cons. St., sez. III, 3 agosto 2015, n. 3791) poiché la ratio alla base della normativa che disciplina le autorizzazioni di polizia - per come risulta dal combinato disposto degli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - risiede nell'opportunità di evitare che le autorizzazioni al porto d'armi vengano rilasciate a soggetti che, per i loro comportamenti pregressi, denotino scarsa affidabilità circa il loro corretto uso, potendo in astratto costituire un pericolo per l'incolumità e per l'ordine pubblico.
Tale scarsa affidabilità può, secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio, essere desunta dall'Autorità amministrativa valutando la personalità complessiva del soggetto, la sua storia di vita pregressa e le presumibili evoluzioni del suo percorso di vita. Nel compiere tale valutazione, l'Amministrazione può - nell'esercizio del suo potere ampiamente discrezionale - valorizzare anche il verificarsi di situazioni non penalmente rilevanti, ma ciononostante indicative di una condotta non specchiata.
Si richiede, in pratica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di polizia richiesta, che il soggetto interessato al titolo richiesto osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (Cons. St., sez. III, 2 aprile 2021, n. 2739; Cons. St., sez. III, 19 settembre2013, n. 4666).
Come esposto in narrativa, nel caso di specie, il signor -OMISSIS-è stato interessato da un decreto penale di condanna per furto di energia elettrica, in quanto mediante l'apposizione di un magnete atto ad alterare il funzionamento di un contatore di sua proprietà, avrebbe modificato la regolare registrazione dei consumi.
Tale comportamento, sebbene caratterizzato da una minima offensività, comporta pur sempre una diretta aggressione ai diritti altrui e rivela una mancanza di rispetto delle regole basilari della convivenza civile da parte del suo autore (Corte Cost., n. 190 del 2019).
Detto comportamento, pregiudicando la sicurezza pubblica ha indotto l'Autorità prefettizia e quella questorile a formulare una valutazione negativa circa l'affidabilità del richiedente ai fini del rilascio dei titoli connessi all'uso e al porto d'armi.
Poiché la valutazione sull'affidabilità del soggetto nel corretto uso dell'arma corrisponde ad un interesse generale primario che è quello della tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, appare evidente che, nell'ambito di una valutazione complessiva dei vari profili della posizione soggettiva del richiedente, la circostanza che questi non abbia conservato una "condotta di vita indiscutibilmente virtuosa", irreprensibile e immune da censure, costituisce, di per sé stessa, ragione idonea a sostegno di un giudizio di non affidabilità.
D'altra parte, come ricordato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 440 del 1993, non ricorrono - nell'ordinamento giuridico italiano - posizioni di diritto soggettivo in ordine alla detenzione e al porto d'armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di portare armi
Non merita inoltre considerazione quanto affermato dal signor -OMISSIS-che sostiene di "non essere mai stato a conoscenza che era stato apposto un magnete sopra al contatore" di sua proprietà. Tale circostanza, anche a voler credere al signor -OMISSIS-, non fa venir meno il predetto requisito della non affidabilità in quanto evidenzia un comportamento che rivela "una negligente custodia dei propri beni" indicativa di incuria e scarsa diligenza nella tenuta delle cose di sua proprietà.
Tale accadimento ha, ragionevolmente, condotto l'Amministrazione a ritenere inaffidabile il richiedente, senza la necessità di motivare ulteriormente circa la sua pericolosità sociale.
Il giudizio prognostico compiuto dall'Autorità Amministrativa è, infatti, orientato a prevenire qualsiasi pericolo di abuso delle armi che, nel caso di specie, è disceso dall'evidente condotta negligente dell'interessato
L'autorità pubblica, dunque, ha discrezionalmente ma non irragionevolmente valutato l'attualità e la concretezza di un possibile uso distorto delle armi da parte del signor -OMISSIS-, non offrendo le necessarie garanzie di affidabilità richieste dalla legge ai detentori di armi.
Peraltro, appaiono superflue le argomentazioni di parte appellata inerenti alla dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova in considerazione della lieve entità del fatto contestato all'interessato e dell'irreprensibile pregressa condotta del medesimo.
Sul punto, giova richiamare la giurisprudenza oramai consolidata di questo Consiglio secondo cui "le valutazioni finalizzate all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, potendo le risultanze penali essere valutate negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, e dunque anche ad avvenuta estinzione del reato. Aggiungasi che l'estinzione del reato determina esclusivamente l'effetto di considerare la pena irrogata e sospesa come se fosse stata scontata, con la conseguenza che l'interessato torna ad avere la disponibilità potenziale della sospensione condizionale, come se non ne avesse usufruito. In altri termini, l'estinzione del reato non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna diversi da quelli espressamente previsti né può fondare alcun giudizio positivo sulla personalità del reo (Cons. St., sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057)".
Pertanto, ai fini dell'adozione delle proprie determinazioni nel caso in esame, l'amministrazione ha, condivisibilmente, valorizzato circostanze che dimostrano come l'appellante non sia del tutto affidabile nell'uso delle armi, per non avere lo stesso posto in essere tutte le cautele necessarie per la custodia dei propri beni e per la prevenzione dell'eventualità che altri potessero impossessarsene.
3. Alla luce dei rilievi sopra esposti, l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto (con la conseguente conferma del decreto prefettizio e di quello questorile impugnati).
Considerate le caratteristiche della problematica legata alla valutazione dei requisiti richiesti in capo ai privati in materia di titoli abilitativi per il possesso di armi, ricorrono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
accoglie l'appello in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Spese di lite per entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonella De Miro, Consigliere
Nessun commento:
Posta un commento