Agenzia delle Entrate
Principio di diritto 21 aprile 2023, n. 8/2023 (1)
Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - Rientro in Italia percependo assegni di ricerca esenti da Irpef.
(1) Emanato dall'Agenzia delle entrate, Divisione contribuenti, Direzione centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.
L'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che "Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato".
L'agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per sei anni a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, e per i cinque periodi di imposta successivi (cfr. articolo 44, comma 3, decreto legislativo n. 78 del 2010).
Gli incentivi in esame rispondono alla duplice esigenza di porre rimedio al c.d. fenomeno della "fuga dei cervelli" che si è diffuso negli anni passati e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese. A tal fine, la disposizione non si rivolge soltanto ai cittadini italiani emigrati che intendano far ritorno nel paese di origine ma interessa in linea generale tutti i ricercatori e docenti residenti all'estero, sia italiani che stranieri, i quali, per le loro particolari competenze e conoscenze scientifiche, possono favorire lo sviluppo della ricerca e della docenza in Italia.
Per quanto riguarda il titolo di studio, nella circolare 17/E del 23 maggio 2017 è stato precisato che "sono ammessi tutti i titoli accademici universitari o equiparati. I titoli di studio conseguiti all'estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia, pertanto, il soggetto interessato deve richiedere la "dichiarazione di valore" alla competente autorità consolare".
Per i soggetti, in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010, il rientro o l'ingresso in Italia con assunzione della residenza fiscale, può avvenire in relazione all'avvio dell'attività presso università e/o enti di ricerca anche nell'ambito di un assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2020 n. 240.
Per i suddetti assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di durata compresa tra uno e tre anni, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nel testo vigente fino al 29 giugno 2022, prevedeva che fossero esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Il successivo articolo 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240 del 2010 stabiliva, inoltre, che le università potevano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (contratti triennali), riservati, tra l'altro, a candidati che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca (ivi compresi quelli disciplinati dall'articolo 22 della medesima legge) o di borse post-dottorato, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. L'efficacia delle predette disposizioni è stata, peraltro, prorogata dall'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in vigore dal 25 febbraio 2023.Tale norma consente, in particolare, alle università ed agli enti pubblici di ricerca, di indire procedure per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi del citato articolo 22 della legge n. 240 del 2010 fino al 31 dicembre 2023, entro i limiti delle risorse già programmate e deliberate dagli organi preposti.
In sostanza, in base alle disposizioni da ultimo richiamate, lo svolgimento dell'attività di ricerca per effetto della corresponsione dell'assegno di cui al citato articolo 22 della legge n. 240 del 2010 può anche risultare propedeutico alla successiva stipula di contratti di lavoro (retribuiti con redditi tassabili e pertanto agevolabili) con ricercatori e docenti provenienti dall'estero che, altrimenti, avrebbero dovuto essere già in possesso di un titolo di dottorato estero dichiarato equivalente o equipollente al titolo italiano o avrebbero dovuto aver acquisito più anni di rilevante esperienza lavorativa successivamente al conseguimento del titolo.
Il riportato contesto delinea particolari situazioni e modalità di assunzione da parte degli enti di ricerca e delle università, di docenti e ricercatori provenienti dall'estero che entrano o rientrano in Italia per svolgere attività di ricerca o di docenza, nell'ambito delle quali, in particolare, la percezione degli assegni di ricerca in questione (esenti da IRPEF), in occasione dell'ingresso o del rientro in Italia prima della successiva assunzione può rappresentare uno dei requisiti per la stipula di contratti di ricerca e docenza rientranti nell'ambito del citato articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010.
Tali peculiarità portano a ritenere, in linea con la ratio agevolativa del regime di cui all'articolo 44, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, non ostativa ai fini dell'accesso allo stesso, la circostanza che i suddetti assegni siano esenti da IRPEF.
In tal caso, la durata del periodo di godimento delle agevolazioni in argomento verrà computata a partire dal periodo d'imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia che, nel caso specifico, deve essere in connessione con l'avvio dell'assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240 del 2010.
La Direttrice centrale
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