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sabato 22 aprile 2023

Provv. 18 aprile 2023 (1). Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 - fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi (2)

 

 Provv. 18 aprile 2023 (1).


Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 - fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi (2)


(1) Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 18 aprile 2023, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.


(2) Emanato dall'Agenzia delle entrate.



IL DIRETTORE DELL'AGENZIA


In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento


dispone



1. Ambito di applicazione del provvedimento


1.1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai crediti d'imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comunicate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di cui:

a) all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Superbonus);

b) all'articolo 119-ter citato decreto-legge n. 34 del 2020 (interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche);

c) all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. Sismabonus).



2. Fruizione dei crediti residui in dieci rate annuali


2.1. La quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta di cui al punto 1.1, non utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. Tale scelta è irrevocabile.


2.2. La ripartizione di cui al punto 2.1 può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

a) agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative agli interventi di cui al punto 1.1, lettera a);

b) agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative agli interventi di cui al punto 1.1, lettera a), nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative agli interventi di cui al punto 1.1, lettere b) e c).


2.3. Ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione di cui al punto 2.1 può essere utilizzata esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento. Con apposita risoluzione sono istituiti specifici codici tributo per la fruizione delle nuove rate dei crediti d'imposta e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24. La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.


2.4. Le nuove rate dei crediti d'imposta risultanti dalla ripartizione di cui al punto 2.1 non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.



3. Comunicazione all'Agenzia delle entrate


3.1. Ai fini della ripartizione di cui al punto 2.1, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica all'Agenzia delle entrate la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo. La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti, purché derivanti dalle comunicazioni delle opzioni di cui al punto 2.2.


3.2. La comunicazione di cui al punto 3.1 è inviata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, denominato "Piattaforma cessione crediti", direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023.


3.3. A decorrere dal 3 luglio 2023, la comunicazione di cui al punto 3.1, tramite lo stesso servizio di cui al punto 3.2, può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013. In tale eventualità, il titolare dei crediti è avvisato tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.


3.4. I dati delle comunicazioni inviate possono essere consultati tramite un'apposita funzionalità disponibile nella "Piattaforma cessione crediti".


3.5. La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.



4. Trattamento dei dati


4.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, il quale prevede che, per gli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Il richiamato articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, all'ultimo periodo, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative del medesimo comma 4.


4.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679. I dati anagrafici oggetto del trattamento sono rappresentati dai codici fiscali del cessionario o del fornitore titolare dei crediti e dell'eventuale diverso soggetto che effettua la comunicazione (es. intermediario).


4.3. I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta ripartizione del credito in rate annuali e per verificare che l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 avvenga nei limiti dell'importo del credito disponibile.


4.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento e riscossione.


4.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della comunicazione venga effettuata utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia (denominato "Piattaforma cessione crediti"), direttamente da parte del cessionario o del fornitore, oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato alla consultazione del Cassetto fiscale ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.


4.6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate e in particolare nella pagina di accesso al servizio web denominato "Piattaforma cessione crediti".


4.7. Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione di cui al presente provvedimento è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.



Motivazioni


L'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come modificato dall'articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, prevede che per gli interventi di cui:


- agli articoli 119 (c.d. Superbonus) e 119-ter (interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;


- all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. Sismabonus),


in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.


Il citato comma 4 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative delle richiamate disposizioni.


Tenuto conto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni e dalle relazioni illustrativa e tecnica, con il presente provvedimento viene stabilito che:


- la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta di cui trattasi, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria;


- la ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:


- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;


- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche;


- ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita. La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.


Per usufruire delle disposizioni di cui al presente provvedimento, anche con riferimento a una parte delle rate dei crediti disponibili, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica all'Agenzia delle entrate la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo.


La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti. Si consideri, ad esempio, il caso di un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell'importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023. Tale soggetto potrà, alternativamente:


- stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell'anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all'Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40 euro. Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all'Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni;


- attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all'Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni.


La comunicazione è inviata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, denominato "Piattaforma cessione crediti", direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023.


A decorrere dal 3 luglio 2023, la comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.


La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.



Riferimenti normativi


a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate


Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);


Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);


Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);


Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.


b) Disciplina normativa di riferimento


Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;


Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;


Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013;


Regolamento (UE) 2016/679;


Articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;


Articoli 119, 119-bis e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;


Articolo 9, comma 4, del decreto-legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;


Articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.


La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

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