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venerdì 7 luglio 2023

DECISIONE DEL CONSIGLIO a sostegno del potenziamento dell'efficacia operativa dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW).

 

 Dec. 26 giugno 2023, n. 2023/1344/PESC (1).


DECISIONE DEL CONSIGLIO a sostegno del potenziamento dell'efficacia operativa dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW).


(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 3 luglio 2023, n. L 168.



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,


vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,


considerando quanto segue:


(1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell'UE»).


(2) La strategia dell'UE sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione («CWC») e dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche («OPCW») per liberare il mondo dalle armi chimiche. Nell'ambito della strategia dell'UE, l'Unione si è impegnata ad adoperarsi per l'adesione universale ai principali trattati e accordi in materia di disarmo e non proliferazione, tra i quali la CWC.


(3) Dal 2004 l'UE sostiene le attività dell'OPCW mediante le decisioni 2009/569/PESC (2); 2012/166/PESC (3); (PESC) 2015/259 (4); (PESC) 2019/538 (5); (PESC) 2021/1026 (6) e (PESC) 2021/2073 del Consiglio (7) e le azioni comuni 2004/797/PESC (8), 2005/913/PESC (9) e 2007/185/PESC del Consiglio (10).


(4) E' necessaria la prestazione costante da parte dell'Unione di assistenza intensiva e mirata all'OPCW nel contesto dell'attuazione pratica del capitolo III della strategia dell'UE. In particolare, sono necessarie ulteriori attività per potenziare l'efficacia operativa dell'OPCW e la capacità degli Stati parte della CWC di adempiere ai loro obblighi. E' pertanto opportuno che l'Unione adotti la presente decisione al fine di fornire tale assistenza.


(5) Il segretariato tecnico dell'OPCW dovrebbe essere incaricato dell'esecuzione tecnica delle attività da realizzare a norma della presente decisione,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


(2) Decisione 2009/569/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 96).


(3) Decisione 2012/166/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 87 del 24.3.2012, pag. 49).


(4) Decisione (PESC) 2015/259 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 43 del 18.2.2015, pag. 14).


(5) Decisione (PESC) 2019/538 del Consiglio, del 1° aprile 2019, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 93 del 2.4.2019, pag. 3).


(6) Decisione (PESC) 2021/1026 del Consiglio, del 21 giugno 2021, a sostegno del programma di cibersicurezza e ciberresilienza e di garanzia di sicurezza delle informazioni dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 224 del 24.6.2021, pag. 24).


(7) Decisione (PESC) 2021/2073 del Consiglio, del 25 novembre 2021, a sostegno del potenziamento dell'efficacia operativa dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) mediante immagini satellitari (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 65).


(8) Azione comune 2004/797/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, sul sostegno alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 63).


(9) Azione comune 2005/913/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 34).


(10) Azione comune 2007/185/PESC del Consiglio, del 19 marzo 2007, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 85 del 27.3.2007, pag. 10).



Articolo 1

In vigore dal 26 giugno 2023


1. In vista dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'UE sostiene l'attuazione e l'universalizzazione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione ("CWC») attraverso un'azione operativa.


2. L'azione di cui al paragrafo 1 ha gli obiettivi seguenti:

a) verificare l'eliminazione delle scorte di armi chimiche e degli impianti di produzione, in funzione delle misure di verifica contenute nella CWC;

b) prevenire la ricomparsa e ridurre la minaccia rappresentata dall'uso di armi chimiche;

c) rispondere in modo efficace e credibile all'uso e al presunto uso di armi chimiche;

d) assicurare la preparazione tramite la fornitura di assistenza e protezione contro le armi chimiche, il loro uso, o la minaccia di uso, in conformità delle disposizioni dell'articolo X della CWC;

e) promuovere gli usi pacifici della chimica nello sviluppo economico e tecnologico mediante la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche per gli scopi non vietati dalla CWC;

f) adoperarsi per l'adesione universale alla CWC; e

g) garantire che l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ('OPCW') continui a rispondere allo scopo di gestire le sfide e le opportunità generate dai progressi scientifici e tecnologici.


3. L'azione di cui al paragrafo 1 è esposta in dettaglio nell'allegato della presente decisione.



Articolo 2

In vigore dal 26 giugno 2023


1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.


2. L'esecuzione tecnica dell'azione di cui all'articolo 1 è affidata al segretariato tecnico dell'OPCW.


3. L'OPCW svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto la supervisione dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l'OPCW.



Articolo 3

In vigore dal 26 giugno 2023


1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dell'azione di cui all'articolo 1 è pari a 5 350 000 EUR.


2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione.


3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di contributo con l'OPCW. L'accordo di contributo prevede che l'OPCW assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.


4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo.



Articolo 4

In vigore dal 26 giugno 2023


1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta delle relazioni periodiche dell'OPCW. Le relazioni dell'alto rappresentante formano la base della valutazione effettuata dal Consiglio.


2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dell'azione di cui all'articolo 1.



Articolo 5

In vigore dal 26 giugno 2023


1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES



Allegato

In vigore dal 26 giugno 2023


Sostegno dell'Unione europea al potenziamento dell'efficacia operativa dell'OPCW - UE 2023


1. Contesto


Nel dicembre 2003 l'Unione europea (UE) ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (strategia dell'UE), in cui ha riconosciuto la minaccia che le armi di distruzione di massa rappresentano per la pace e la sicurezza internazionali. La strategia dell'UE sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulle armi chimiche (CWC) e dell'OPCW per liberare il mondo dalle armi chimiche. Gli obiettivi della strategia dell'UE sono complementari a quelli della CWC. Dall'adozione della strategia dell'UE, l'UE e l'OPCW hanno proseguito la cooperazione, anche attraverso una serie di azioni comuni e decisioni del Consiglio (11).


L'OPCW ha ricevuto il sostegno costante dell'UE nell'attuazione del suo mandato, il che riflette il continuo impegno a favore della piena attuazione della CWC, anche mediante 38,2 milioni di EUR di contributi volontari erogati attraverso il bilancio della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dal 2004. L'OPCW accoglie con favore il continuo impegno dell'UE a sostenere l'OPCW nei suoi sforzi per conseguire l'obiettivo della convenzione: liberare il mondo dalle armi chimiche, contribuendo in tal modo alla pace e alla sicurezza internazionali. Inoltre, riconoscendo le sfide emergenti, l'OPCW accoglie altresì con favore l'interesse di lunga data dell'UE a rafforzare il suo sostegno alle squadre tecniche dell'OPCW, che nel quadro della convenzione, se necessario, forniscono agli Stati parte assistenza nell'attuazione pratica dei capitoli II e III della strategia dell'UE.


Un contesto di sicurezza internazionale dinamico rende la missione dell'OPCW quanto mai pertinente. La quinta conferenza di revisione, l'imminente traguardo della distruzione completa delle scorte dichiarate di armi chimiche nonché l'apertura del nuovo Centro per la chimica e la tecnologia presentano opportunità ma presentano anche sfide per l'OPCW. Affinché l'Organizzazione possa mantenere la sua rilevanza nella fase successiva alla distruzione, l'impegno strategico è essenziale. Il rapporto di partenariato e il sostegno attraverso il bilancio della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE si sono dimostrati fondamentali per aiutare l'OPCW nella promozione e nell'attuazione dei suoi obiettivi principali, amplificando altresì l'impatto delle attività dell'OPCW.


2. Finalità del progetto


2.1. Obiettivi generali del progetto


L'obiettivo generale del progetto è garantire che il segretariato sia in grado di agevolare e migliorare l'attuazione della convenzione ad opera degli Stati parte. Tale sostegno contribuirebbe alla pace e alla sicurezza internazionali attraverso un'efficace attuazione del mandato dell'OPCW. Contribuirebbe inoltre a prevenire la ricomparsa di armi chimiche, promuovendo nel contempo usi pacifici della chimica. L'attuazione del progetto, ove applicabile nelle attività proposte, terrà in debita considerazione la diversità di genere.


2.2. Obiettivi specifici


- Verificare l'eliminazione delle scorte di armi chimiche e degli impianti di produzione, in funzione delle misure di verifica contenute nella CWC;


- prevenire la ricomparsa e ridurre la minaccia di uso mediante la non proliferazione delle armi chimiche nonché l'applicazione delle misure di verifica e attuazione previste nella convenzione, che contribuiscono altresì a rafforzare la fiducia tra gli Stati parte;


- rispondere in modo efficace e credibile all'uso e al presunto uso di armi chimiche;


- assicurare la preparazione mediante la fornitura di assistenza e protezione contro le armi chimiche, il loro uso o la minaccia di uso in conformità delle disposizioni dell'articolo X della CWC;


- promuovere usi pacifici della chimica nello sviluppo economico e tecnologico mediante la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche per scopi non vietati dalla CWC, in conformità delle disposizioni dell'articolo XI della CWC;


- promuovere l'adesione universale alla CWC; e


- garantire iniziative sostanziali in materia di sviluppo delle capacità, nonché un'organizzazione che continui a essere in grado di gestire le sfide e le opportunità generate dai progressi scientifici e tecnologici.


2.3. Risultati perseguiti


Il progetto contribuisce a perseguire i seguenti risultati:


- una risposta efficace agli sviluppi scientifici e tecnologici per rafforzare il regime di verifica dell'OPCW;


- la prevenzione della ricomparsa e il contrasto/la riduzione della minaccia rappresentata dall'uso di armi chimiche;


- risposte efficaci al presunto uso di armi chimiche;


- il rafforzamento delle capacità degli Stati parte di adempiere agli obblighi di cui all'articolo X;


- il rafforzamento della leadership globale e della voce autorevole dell'OPCW in materia di non proliferazione e disarmo delle armi chimiche; e


- la promozione dell'adesione universale alla CWC.


3. Descrizione delle attività


Attività connesse al risultato 1 - Una risposta efficace agli sviluppi scientifici e tecnologici per rafforzare il regime di verifica dell'OPCW


Tali attività riguarderanno in particolare i seguenti aspetti: porre in atto le attività del segretariato attraverso il ricorso a un Centro di chimica e tecnologia adeguato allo scopo e integrato; fornire una piattaforma per un più ampio dialogo in materia di capacità e usi pacifici della chimica, quali, tra l'altro, gemellaggi tra laboratori, formazioni in laboratorio, ricerca scientifica (ad esempio sviluppando metodologie per i laboratori di polizia scientifica); rafforzare la preparazione dell'OPCW nella gestione dei progressi scientifici e tecnologici, anche attraverso l'attuazione di determinate raccomandazioni prioritarie formulate dal comitato scientifico consultivo dell'OPCW; rafforzare le capacità operative dell'OPCW per la preparazione e il dispiegamento delle missioni, come la sperimentazione, la convalida di nuove tecnologie/attrezzature e la formazione al riguardo.


Attività connesse al risultato 2 - Prevenzione della ricomparsa e contrasto/riduzione della minaccia rappresentata dall'uso di armi chimiche


Tali attività si concentreranno sui seguenti aspetti: rafforzare le capacità degli Stati parte e di altri pertinenti portatori di interessi di rispondere alla minaccia delle armi chimiche attraverso formazioni e seminari dedicati riguardanti, tra l'altro, le capacità di prima risposta e il controllo delle frontiere; consentire l'attuazione di determinate raccomandazioni prioritarie formulate, tra l'altro, dal gruppo di lavoro aperto sul terrorismo, anche attraverso esercizi di simulazione a tavolino; ampliare il dialogo con l'industria e il commercio di prodotti chimici attraverso meccanismi di coordinamento quali i gruppi di lavoro e i comitati IUPAC.


Attività connesse al risultato 3 - Risposte efficaci al presunto uso di armi chimiche


Tali attività saranno incentrate sul rafforzamento delle pertinenti misure di verifica e dell'attuazione delle decisioni applicabili (tra cui EC-M-33/DEC.1, UNSC-R2118 (2013), C-SS-4/DEC.3, EC-94/DEC.2 e C-25/DEC.9) riguardo alle modalità per affrontare la minaccia derivante dall'uso di armi chimiche, nonché sull'ulteriore sviluppo delle capacità di risposta alle richieste di assistenza degli Stati parte in relazione al presunto uso.


Attività connesse al risultato 4 - Rafforzamento delle capacità degli Stati parte di adempiere agli obblighi di cui all'articolo X


Tali attività mireranno ad aumentare le capacità di risposta degli Stati parte, ai sensi dei requisiti pertinenti di cui all'articolo X in materia di assistenza e protezione; a migliorare la pianificazione della protezione a livello nazionale; a intensificare gli effetti deterrenti, ad esempio attraverso il sostegno ai preparativi in materia di CBRNE in vista di importanti eventi pubblici.


Attività connesse al risultato 5 - Rafforzamento della leadership globale e della voce autorevole dell'OPCW in materia di non proliferazione e disarmo delle armi chimiche


Tali attività rafforzeranno il ruolo dell'OPCW volto a promuovere gli usi pacifici e autorizzati della chimica presso un pubblico sempre più diversificato attraverso appositi strumenti online; a intensificare il dialogo con i portatori di interessi esterni, come le donne, i giovani e i dirigenti; a individuare i destinatari, tra cui la società civile e le ONG, per iniziative specifiche di sviluppo delle capacità; a sviluppare e attuare ulteriormente un partenariato UE-OPCW più approfondito.


Attività connesse al risultato 6 - Promozione di una maggiore adesione alla CWC


Tali attività sosterranno gli sforzi dell'OPCW per giungere alla piena adesione di uno o di tutti i restanti quattro Stati che non sono parte della convenzione; garantiranno ulteriormente la capacità e i preparativi dell'OPCW mediante la creazione di scenari e potenzieranno le capacità e gli strumenti del segretariato per rafforzare l'attuazione del regime di verifica della convenzione in caso di adesione di uno Stato detentore.


4. Beneficiari


Beneficiari delle attività nell'ambito del risultato 1


Personale e squadre del segretariato dell'OPCW e parti interessate della CWC, compresi, tra l'altro, gli Stati parte, le autorità nazionali, la società civile, le unità di protezione civile, le università, i laboratori partner, le organizzazioni internazionali e intergovernative, il pubblico.


Beneficiari delle attività nell'ambito del risultato 2


Personale e squadre del segretariato dell'OPCW e parti interessate della CWC, compresi, tra l'altro, gli Stati parte, le autorità nazionali, l'industria, le organizzazioni internazionali e intergovernative e il pubblico.


Beneficiari delle attività nell'ambito del risultato 3


Personale e squadre del segretariato dell'OPCW e parti interessate della CWC, compresi, tra l'altro, gli Stati parte, le autorità nazionali, le organizzazioni internazionali e intergovernative e il pubblico.


Beneficiari delle attività nell'ambito del risultato 4


Parti interessate della CWC, compresi, tra l'altro, gli Stati parte, le autorità nazionali, le unità di protezione civile e il pubblico.


Beneficiari delle attività nell'ambito del risultato 5


Personale e squadre del segretariato dell'OPCW e parti interessate della CWC, compresi, tra l'altro, gli Stati parte, le autorità nazionali, la società civile, le università e il pubblico.


Beneficiari delle attività nell'ambito del risultato 6


Personale e squadre del segretariato dell'OPCW e parti interessate della CWC, compresi gli Stati parte e gli Stati che non sono parte della convenzione.


5. Durata


L'azione sarà attuata nell'arco di un periodo di 36 mesi, ad eccezione delle attività nell'ambito del risultato 3, che saranno attuate nell'arco di un periodo di 12 mesi.


6. Organismo incaricato dell'attuazione


L'attuazione tecnica delle suddette proposte di attività è affidata al segretariato dell'OPCW. La responsabilità finale dell'attuazione di tali attività dinanzi alla Commissione spetta all'OPCW.


(11) Tra cui l'azione comune 2004/797/PESC (scaduta), l'azione comune 2005/913/PESC (scaduta), l'azione comune 2007/185/PESC (scaduta), la decisione 2009/569/PESC (scaduta), l'azione comune 2012/166/PESC (scaduta), la decisione 2015/259 (prorogata con la decisione 2018/294, scaduta), la decisione 2017/2302 (prorogata con la decisione 2019/1092, scaduta), la decisione 2017/2303 (prorogata con la decisione 2018/1943 e la decisione 2019/2112, scaduta), la decisione 2019/538 (in vigore fino ad aprile 2023), la decisione 2021/1026 (in vigore fino ad agosto 2023) e la decisione 2021/2073 (in vigore fino a dicembre 2025). 

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