D.M. 9 giugno 2023 (1).
Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2023, n. 155.
(2) Emanato dal Ministero della giustizia.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 59, commi 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;
Visto in particolare, l'art. 60, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sia istituito presso il Ministero della giustizia l'elenco dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa;
Visto altresì l'art. 93, comma 2, del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, siano stabilite le modalità di inserimento in detto elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 della stessa norma, nonché le modalità di svolgimento e valutazione della prova pratica valutativa di cui al comma 2;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Visto l'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario;
Visto il decreto del 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, recante modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 ottobre 2006, n. 293, regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali;
Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca;
Decreta:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «attività preliminari»: le attività precedenti il primo incontro di cui all'art. 54 del decreto legislativo;
b) «Centro»: Centro per la giustizia riparativa di cui all'art. 42, comma 1, lettera g), del decreto legislativo;
c) «Conferenza locale»: Conferenza locale per la giustizia riparativa di cui all'art. 63, commi 2, 3, 4, 5, 6 del decreto legislativo;
d) «Conferenza nazionale»: Conferenza nazionale per la giustizia riparativa di cui all'art. 61, del decreto legislativo;
e) «convivente del mediatore esperto»: la persona legata al mediatore esperto da un'unione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una convivenza di fatto, anche se non formalizzata ai sensi dell'art. 1, comma 36, della stessa legge;
f) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
g) «elenco»: l'elenco dei mediatori esperti istituito presso il Ministero;
h) «esito riparativo»: l'accordo di cui agli articoli 42, comma 1, lettera e) e 56, del decreto legislativo;
i) «familiare»: la persona fisica di cui all'art. 42, comma 1, lettera d), del decreto legislativo;
l) «formazione del mediatore esperto»: il percorso formativo, iniziale e continuo, del mediatore esperto, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo;
m) «formazione del mediatore esperto formatore»: il percorso formativo, iniziale e continuo, del mediatore esperto formatore;
n) «giustizia riparativa»: ogni programma come definito all'art. 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo;
o) «mediatore esperto»: il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, qualificazione conseguita in seguito al superamento della prova finale di cui all'art. 59, comma 9, del decreto legislativo;
p) «mediatore esperto coassegnatario del programma»: uno dei due mediatori che presiede allo svolgimento del programma, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo;
q) «mediatore esperto formatore»: il mediatore esperto ammesso a svolgere attività di formazione dei mediatori esperti, ai sensi dell'art. 59, comma 7, del decreto legislativo, qualificazione conseguita in seguito all'effettuazione della simulazione, con giudizio di idoneità, di cui all'art. 12, comma 5, del decreto ministeriale previsto dall'art. 59, comma 10, del decreto legislativo;
r) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
s) «partecipanti al programma»: i soggetti partecipanti al programma di cui agli articoli 42, comma 1, lettere b), c), d), e 45, comma 1, del decreto legislativo;
t) «persona indicata come autore dell'offesa»: la persona di cui all'art. 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo;
u) «programma»: una delle tipologie di programmi di giustizia riparativa di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo;
v) «prova pratico-valutativa»: la prova di cui all'art. 93, comma 2, del decreto legislativo;
z) «responsabile»: il responsabile della tenuta dell'elenco;
aa) «tirocinio»: il percorso di apprendistato guidato del mediatore esperto, di cui all'art. 59, comma 3, ultima ipotesi, del decreto legislativo;
bb) «Università»: le istituzioni universitarie che compongono il sistema della formazione superiore di tipo universitario;
cc) «vittima del reato»: la persona fisica di cui all'art. 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo.
Art. 2. Oggetto
1. Il presente decreto disciplina:
a) l'istituzione presso il Ministero dell'elenco dei mediatori esperti, con l'indicazione, accanto al nominativo del mediatore esperto, dell'eventuale qualificazione di formatore;
b) i requisiti per l'inserimento nell'elenco, ai sensi degli articoli 60 e 93 del decreto legislativo, ai fini dell'esercizio dell'attività di mediatore esperto;
c) le modalità di svolgimento e valutazione della prova pratico-valutativa e la relativa disciplina dell'onere finanziario a carico dei partecipanti;
d) i criteri per la cancellazione dei mediatori esperti dall'elenco;
e) le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto;
f) il contributo per l'iscrizione nell'elenco;
g) le modalità di revisione dell'elenco;
h) la vigilanza sull'elenco;
i) i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell'attribuzione della qualificazione di formatore;
l) l'individuazione della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto e di mediatore esperto formatore.
Art. 3. Elenco
1. E' istituito l'elenco dei mediatori esperti abilitati alla conduzione dei programmi di giustizia riparativa.
2. L'elenco è tenuto presso il Ministero, titolare del trattamento dei dati personali, in sede di prima applicazione, presso il Dipartimento per gli affari di giustizia. Presso il Dipartimento ne è responsabile il direttore generale degli affari interni, o persona da lui delegata, incardinata o assegnata alla suddetta direzione generale, con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato.
3. Il responsabile dell'elenco, al fine di esercitare la vigilanza sullo stesso nonché sull'attività degli iscritti, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero e della collaborazione dei centri; il responsabile cura altresì l'aggiornamento dei dati.
4. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e aggiornato con cadenza almeno trimestrale.
5. L'elenco contiene l'annotazione della qualificazione di formatore ed è altresì articolato in una parte accessibile al pubblico ed una ad accesso riservato.
6. Nella parte accessibile al pubblico sono consultabili i dati anagrafici del mediatore esperto, comprensivi di codice fiscale, numero e data di iscrizione all'elenco e di eventuale assunzione della qualificazione di formatore.
7. Nella parte ad accesso riservato, sono indicati e consultabili soltanto dai centri, dai partecipanti alla Conferenza nazionale e alle Conferenze locali e da coloro che ricoprono la carica di Autorità garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e di Garante territoriale dei diritti dei detenuti nonché di Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nell'esercizio delle potestà loro conferite dalla legge, i dati relativi a:
a) requisiti per l'inserimento nell'elenco, di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 10;
b) ente che ha rilasciato l'attestazione di cui agli articoli 9, comma 7, 10, comma 6 e 12, comma 5, del decreto ministeriale previsto dall'art. 59, comma 10, del decreto legislativo;
c) le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'elenco e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile.
8. Ai soggetti di cui al comma 7 è altresì consentito l'accesso, su richiesta, alla documentazione relativa ai mediatori esperti, ivi inclusi i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'elenco.
Art. 4. Requisito per l'inserimento nell'elenco ai sensi dell'art. 60, comma 1, del decreto legislativo
1. Il possesso del requisito formativo per l'inserimento nell'elenco ai sensi degli articoli 59, comma 9, e 60, comma 1, del decreto legislativo, è comprovato dall'interessato mediante l'attestazione, con giudizio di idoneità, del superamento della prova finale teorico-pratica della formazione, di cui all'art. 9, comma 7, del decreto ministeriale previsto dall'art. 59, comma 10, del decreto legislativo.
Art. 5. Requisiti per l'inserimento nell'elenco ai sensi dell'art. 93, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
1. Il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l'inserimento nell'elenco ai sensi degli articoli 60, comma 1, e 93, comma 1, lettera a) del decreto legislativo è attestato dall'interessato mediante:
a) certificazione, rilasciata da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia, o istituzioni universitarie, comprovante il conseguimento, alla data del 30 dicembre 2022, di una formazione completa alla giustizia riparativa, analoga a quella di cui all'art. 59, commi 5 e 6, del decreto legislativo, ed altresì attestante le modalità di svolgimento dell'attività formativa teorica e pratica. La formazione attestata nella certificazione può comprendere la frequenza di corsi, la partecipazione a seminari e convegni nonché attività laboratoriali ed esperienziali, anche con l'utilizzo di esercitazioni pratiche di progettazione e sperimentazione della conduzione dei diversi programmi di giustizia riparativa, in riferimento a tutte le fasi dei distinti percorsi; discussioni guidate; analisi e discussioni di casi; giochi di ruolo; simulazioni; esercizi di risoluzione di problemi; esercizi di ascolto attivo; esercizi di comunicazione non verbale; sollecitazioni metaforiche; visione guidata di materiale audio-video; ascolto di testimonianze;
b) certificazione, rilasciata da soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, i quali, alla data del 30 dicembre 2022, risultavano convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che alla medesima data risultavano operare in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici. La certificazione reca l'indicazione della convenzione o del protocollo, ed attesta il possesso, nell'arco del decennio precedente il 30 dicembre 2022, di un'esperienza nella conduzione di programmi, anche a titolo volontario e gratuito, presso i soggetti suindicati, della durata di almeno cinque anni, di cui tre consecutivi. A tal fine, la certificazione contiene: l'elenco dei programmi effettivamente svolti dall'interessato nel periodo indicato, tra quelli di cui all'art. 53, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo; la loro tipologia e durata; la specifica indicazione di quelli gestiti in via esclusiva o quale componente operativo di un gruppo di lavoro.
Art. 6. Requisiti per l'inserimento nell'elenco ai sensi dell'art. 93, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
1. Il possesso del requisito formativo per l'inserimento nell'elenco ai sensi dell'art. 93, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, è attestato dall'interessato mediante certificazione, relativa alla formazione teorica e pratica ricevuta nonché al tirocinio seguito.
2. La certificazione, rilasciata da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia, o istituzioni universitarie, comprova il completamento, alla data del 30 dicembre 2022, di una formazione alla giustizia riparativa in materia penale, articolata come segue:
a) almeno centosessanta ore di frequenza effettiva dedicate alla formazione teorica, ispirata a metodi, valori e principi della giustizia riparativa sanciti a livello internazionale, svoltasi altresì nelle forme tipiche della giustizia riparativa ed avente ad oggetto i seguenti insegnamenti: principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate. Dette materie sono individuate tra le seguenti: elementi di diritto pubblico, con particolare riferimento al diritto antidiscriminatorio, studi di genere, psicologia giuridica, psicologia di comunità, psicologia del conflitto, antropologia giuridica e culturale, sociologia dei processi culturali e interculturali, sociologia della devianza, teorie sociologiche sul conflitto e sui conflitti, sociolinguistica. I principi, teorie e metodi della giustizia riparativa comprendono anche lo studio: del paradigma della giustizia riparativa in una visione europea e internazionale, con riferimento alle raccomandazioni e alle politiche internazionali; dei protagonisti, programmi, principi, standard e metodi della giustizia riparativa in materia penale; dei peculiari ambiti applicativi della giustizia riparativa, tra cui quelli relativi ai reati più gravi o commessi in contesti di criminalità organizzata o altresì con vittime minorenni o altrimenti vulnerabili; della deontologia del mediatore esperto;
b) almeno trecentoventi ore di frequenza effettiva dedicate alla formazione pratica, svolta prioritariamente in presenza e nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), ultimo capoverso, dedicata allo sviluppo delle capacità di ascolto e di relazione nonché a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili, mediante: l'acquisizione della consapevolezza dei propri conflitti e danni, agiti e subiti; l'apprendimento delle pratiche e delle tecniche di giustizia riparativa; lo sviluppo di sensibilità specifica per i peculiari ambiti applicativi della giustizia riparativa, indicati nell'art. 4, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale di cui all'art. 59, comma 10, del decreto legislativo; lo sviluppo della capacità di discernimento del programma più idoneo al caso concreto e dell'abilità di seguirne integralmente il relativo percorso, gestendone con competenza ogni sua fase; l'acquisizione dell'idoneità al lavoro di gruppo con altri mediatori esperti ed altresì dell'abilità di costruire il gruppo di lavoro idoneo al caso concreto; l'acquisizione, infine, delle specifiche competenze necessarie per operare nell'ambito di un servizio pubblico nonché delle abilità relazionali e dialogiche funzionali all'interazione anche con i servizi della giustizia, l'autorità giudiziaria, i difensori, i servizi del territorio, le autorità di pubblica sicurezza ed ogni ulteriore interlocutore sociale;
c) almeno duecento ore di tirocinio successivo, comprendente l'affiancamento nella conduzione di almeno dieci programmi. A tal fine, la certificazione contiene l'elenco di tutti i programmi cui ha partecipato l'interessato, tra quelli di cui all'art. 53, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo nonché la loro tipologia e durata.
3. Il possesso altresì del requisito di cui all'art. 93, comma 2, seconda ipotesi, del decreto legislativo, è comprovato dall'interessato mediante l'attestazione, con giudizio di idoneità, del superamento della prova pratica-valutativa, di cui all'art. 8.
Art. 7. Requisiti per l'inserimento nell'elenco ai sensi dell'art. 93, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
1. Il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l'inserimento nell'elenco ai sensi dell'art. 93, comma 1, lettera c) del decreto legislativo, è attestato dall'interessato mediante:
a) documentazione, presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il servizio prestato presso i servizi minorili della giustizia o presso gli uffici di esecuzione penale esterna alla data del 30 dicembre 2022, ed ancora in essere all'epoca di presentazione della domanda;
b) certificazione, rilasciata da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia o istituzioni universitarie, comprovante il conseguimento, alla data del 30 dicembre 2022, di una adeguata formazione alla giustizia riparativa, analoga a quella di cui all'art. 59, commi 5 e 6, del decreto legislativo, ed altresì attestante le modalità di svolgimento dell'attività formativa teorica e pratica. La formazione attestata nella certificazione può comprendere la frequenza di corsi, la partecipazione a seminari e convegni nonché attività laboratoriali ed esperienziali, anche con l'utilizzo di esercitazioni pratiche di progettazione e sperimentazione della conduzione dei diversi programmi di giustizia riparativa, in riferimento a tutte le fasi dei distinti percorsi; discussioni guidate; analisi e discussioni di casi; giochi di ruolo; simulazioni; esercizi di risoluzione di problemi; esercizi di ascolto attivo; esercizi di comunicazione non verbale; sollecitazioni metaforiche; visione guidata di materiale audio-video; ascolto di testimonianze;
c) apposita certificazione, attestante il possesso di un'esperienza acquisita nella medesima materia mediante il servizio prestato presso gli uffici di cui alla lettera a), della durata di almeno cinque anni, di cui tre consecutivi, nell'arco del decennio precedente il 30 dicembre 2022. A tal fine, la certificazione contiene: l'elenco dei programmi effettivamente svolti, tra quelli di cui all'art. 53, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, nel periodo indicato e nell'ambito del servizio prestato dall'interessato; la tipologia e durata di ogni singolo programma; la specifica indicazione di quelli gestiti in via esclusiva o quale componente operativo di un gruppo di lavoro.
Art. 8. Prova pratico-valutativa
1. La prova pratico-valutativa di cui all'art. 93, comma 2, seconda ipotesi, del decreto legislativo, è organizzata, nell'ambito della collaborazione di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale previsto dall'art. 59, comma 10, del decreto legislativo, dalle università e dai centri che individuano altresì le modalità attraverso le quali vengono sostenuti dai candidati gli oneri finanziari della prova.
2. Alla stessa accedono esclusivamente i soggetti in possesso del requisito formativo di cui all'art. 93, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, attestato nelle forme di cui all'art. 6, comma 1 e 3 del presente decreto. Alla prova sovrintende una commissione di almeno cinque membri, composta da due formatori teorici e tre mediatori esperti formatori, scelti nell'ambito della collaborazione di cui al comma 1.
3. La prova consiste nella dimostrazione, da parte dei candidati, della piena padronanza delle competenze tecnico-pratiche e delle specifiche abilità acquisite nel percorso formativo effettuato. La stessa, in particolare, mira a valutare, ai sensi dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo, il possesso, in capo ai candidati stessi, di capacità di ascolto e di relazione, nonché delle seguenti competenze, abilità e capacità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti:
a) consapevolezza dei propri conflitti e danni, cagionati e subiti;
b) piena padronanza delle pratiche e delle tecniche della mediazione, del dialogo riparativo e di ogni altro programma dialogico di cui all'art. 53, comma 1, lettera c), del decreto legislativo;
c) sensibilità specifica per i peculiari ambiti applicativi della giustizia riparativa, tra cui quelli relativi ai reati più gravi o commessi in contesti di criminalità organizzata o altresì con vittime minorenni o altrimenti vulnerabili;
d) capacità di discernimento del programma più idoneo al caso concreto e abilità di seguirne integralmente il relativo percorso, gestendone con competenza ogni sua fase;
e) idoneità al lavoro di gruppo con altri mediatori esperti ed altresì abilità di costruire il gruppo di lavoro idoneo al caso concreto;
f) specifiche competenze necessarie per operare nell'ambito di un servizio pubblico nonché abilità relazionali e dialogiche funzionali all'interazione anche con i servizi della giustizia, l'autorità giudiziaria, i difensori, i servizi del territorio, le autorità di pubblica sicurezza ed ogni ulteriore interlocutore sociale.
4. La prova, della durata complessiva non inferiore a sei ore, da svolgersi in presenza, consiste nella simulazione di un programma articolato nei differenti momenti ed attività di cui lo stesso si compone: segnalazione del caso; gestione delle attività preliminari, tra cui valutazione individualizzata della vittima e della persona indicata come autore dell'offesa, scelta dello stile del linguaggio da utilizzare e attività di informazione nei confronti dei partecipanti; scelta del programma più utile per la gestione del conflitto avente rilevanza penale; raccolta del consenso; conduzione del programma prescelto, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con l'altro mediatore, ed eventuali ulteriori mediatori, con la vittima o le vittime del reato, la persona indicata come autore dell'offesa e i loro familiari, con gli altri partecipanti, con l'autorità giudiziaria, con i difensori, gli interpreti ed i traduttori, con i servizi della giustizia e del territorio, con l'autorità di pubblica sicurezza e con ogni ulteriore interlocutore sociale; costruzione, ove possibile, dell'accordo riparativo; redazione della relazione e delle ulteriori comunicazioni all'autorità giudiziaria; gestione dell'esito del programma. A mezzo della simulazione in questione, i candidati dimostrano le competenze e abilità acquisite con riferimento ad ognuna delle fasi e delle attività indicate al capoverso che precede. Alla simulazione partecipano, nei differenti ruoli richiesti dal programma, soggetti scelti dalla commissione di cui al comma 2, secondo periodo.
5. La prova finale si conclude con la valutazione, debitamente attestata, di idoneità o non idoneità del candidato.
6. Nell'organizzazione, svolgimento e valutazione della prova si tiene conto delle peculiari esigenze dei candidati portatori di disabilità o di disturbi specifici dell'apprendimento - DSA, ove debitamente documentati, e si provvede ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e del decreto del 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 9. Requisiti soggettivi e di onorabilità
1. I soggetti che chiedono l'inserimento nell'elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti:
a) non essere iscritti all'albo dei mediatori civili, commerciali o familiari;
b) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;
c) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'art. 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;
d) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'art. 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;
e) non avere in corso procedimenti penali per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'art. 335-bis del codice di procedura penale;
f) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;
h) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
2. Con riferimento al comma 1, lettere c) e d), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è attestato dagli interessati mediante documentazione presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Il responsabile verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 10. Requisiti per l'attribuzione della qualificazione di formatore
1. E' attribuita la qualificazione di formatore di cui all'art. 3, comma 5, del presente decreto a coloro che risultino iscritti nell'elenco con la qualificazione di mediatore esperto e che siano in possesso dell'attestazione comprovante l'effettuazione della simulazione finale della formazione iniziale con giudizio di idoneità, di cui all'art. 12, comma 5, del decreto ministeriale previsto dall'art. 59, comma 10, del decreto legislativo.
2. Ai fini del primo popolamento dell'elenco, è altresì attribuita la qualificazione di formatore di cui all'art. 3, comma 5, ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3, con la qualificazione di mediatore esperto, ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8, che siano comunque in possesso, alla data del 30 dicembre 2022, dei seguenti requisiti:
a) avere comprovate perizia e professionalità nella materia della giustizia riparativa, derivanti dall'esperienza concreta e specifica maturata nella conduzione di programmi, in modo ininterrotto nei cinque anni precedenti il 30 dicembre 2022, presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, i quali, alla medesima data, risultavano convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero risultavano operare in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;
b) aver già svolto, in Italia o all'estero, attività di formatore in materia di giustizia riparativa, in modo ininterrotto nei cinque anni precedenti il 30 dicembre 2022. Quale attività formativa può essere valorizzata quella prestata in materia di giustizia riparativa nel settore penale nell'ambito di corsi diretti a futuri mediatori o nell'ambito di corsi universitari o infine nell'ambito di seminari o convegni scientifici.
3. I requisiti di cui al comma che precede sono attestati a mezzo di idonea certificazione, che contiene:
a) nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), l'indicazione in dettaglio della convenzione o del protocollo nonché l'elencazione dettagliata dei programmi effettivamente svolti dal mediatore esperto presso i soggetti indicati nella stessa lettera a) nei cinque anni precedenti il 30 dicembre 2022, con specificazione di tipologia, durata e gestione in via esclusiva o quale componente operativo di un gruppo di lavoro;
b) nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'indicazione in dettaglio di luogo, data, durata, contenuto e destinatari di ogni singola esperienza formativa come docente.
Art. 11. Procedimento di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti istituito in conformità all'art. 3 è presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile, resi disponibili sul sito del Ministero ed è trasmessa al Ministero stesso, unitamente alla documentazione indicata da ciascun modello, in via telematica, mediante utilizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
2. Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile.
3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; può essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
4. Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile dell'elenco:
a) il venir meno dei requisiti di cui all'art. 9;
b) l'avvio di procedimenti penali a loro carico per delitti non colposi;
c) l'avvio di procedimenti disciplinari a loro carico.
5. Le richieste e le comunicazioni di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 sono effettuate con le modalità di cui al comma 1.
6. Per le domande di inserimento nell'elenco pervenute entro sei mesi dall'approvazione del modello di domanda di cui al comma 1, il termine di conclusione del procedimento previsto dal comma 3 è di quarantacinque giorni. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
7. Alle domande di attribuzione della qualificazione di formatori, anche ove presentate disgiuntamente dalle domande di iscrizione all'elenco dei mediatori esperti, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 6.
Art. 12. Effetti dell'iscrizione
1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nell'elenco.
2. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il mediatore esperto è tenuto, negli atti e nella corrispondenza, a fare menzione del numero d'ordine.
3. Il provvedimento di attribuzione della qualificazione di formatore è comunicato al richiedente e annotato nell'elenco di cui all'art. 3. Si applica la disposizione di cui al comma 2.
Art. 13. Cause di sospensione dall'elenco
1. Costituiscono causa di sospensione d'ufficio, per un periodo da sei a dodici mesi:
a) la mancata comunicazione delle variazioni intervenute riguardo i requisiti di cui all'art. 9, attestati ai sensi del comma 3 dello stesso articolo all'atto della domanda di inserimento;
b) la mancata trasmissione delle attestazioni o certificazioni relative all'adempimento degli obblighi formativi permanenti, rispettivamente entro il 31 maggio di ciascun anno, per le attestazioni o certificazioni rilasciate fino al 30 aprile, ed entro il 30 novembre dell'anno medesimo, per le attestazioni o certificazioni rilasciate fino al 31 ottobre;
c) la violazione di uno dei doveri del mediatore esperto, descritti negli articoli 43, comma 1, lettere b), e) e g), 47, commi 3, 4, 5, 48, 50, comma 1, 52, comma 5, 54, comma 1, 55, commi 2 e 4, 56, comma 4 e 57 del decreto legislativo;
d) l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6 del presente decreto.
2. Costituisce causa di sospensione della qualificazione di formatore la mancata trasmissione delle attestazioni o certificazioni relative all'adempimento degli obblighi formativi permanenti, nella qualità di mediatori esperti formatori, rispettivamente entro il 31 maggio di ciascun anno, per le attestazioni o certificazioni rilasciate fino al 30 aprile, ed entro il 30 novembre dell'anno medesimo, per le attestazioni o certificazioni rilasciate fino al 31 ottobre.
3. Costituisce altresì causa di sospensione dall'elenco o di sospensione della qualificazione di formatore l'istanza in tal senso volontariamente avanzata dall'interessato, per gravi e comprovate ragioni di salute, familiari o professionali, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi.
4. Sull'istanza di cui al comma che precede, provvede il responsabile con decreto adottato ai sensi dell'art. 15, comma 4.
Art. 14. Cause di cancellazione dall'elenco
1. Costituiscono cause di cancellazione d'ufficio dall'elenco:
a) l'insussistenza, anche per fatti sopravvenuti, dei requisiti di cui all'art. 9;
b) il mancato adempimento agli obblighi formativi permanenti;
c) la volontaria divulgazione di dati personali relativi ai programmi;
d) la reiterata violazione di uno dei doveri del mediatore esperto, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c);
e) la conduzione di uno o più programmi in presenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 19;
f) l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 7.
2. Costituisce causa di cancellazione d'ufficio della qualificazione di formatore il mancato adempimento degli obblighi formativi permanenti.
3. Costituisce altresì causa di cancellazione dall'elenco o di cancellazione della sola qualificazione di formatore l'istanza in tal senso avanzata dall'interessato.
4. Sull'istanza di cui al comma 3, provvede il responsabile con decreto adottato ai sensi dell'art. 15, comma 4.
Art. 15. Procedura di contestazione
1. Il responsabile dell'elenco, quando rileva la sussistenza di fatti che, in relazione alle cause indicate negli articoli 13, commi 1 e 2, e 14, commi 1 e 2, potrebbero dar luogo all'adozione di un provvedimento, rispettivamente, di sospensione o di cancellazione anche della sola qualificazione di formatore, ne dà comunicazione al mediatore esperto con l'invito, entro un termine non superiore a trenta giorni, a fornire chiarimenti e ad effettuare eventuali produzioni documentali.
2. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 1, il responsabile dell'elenco, esaminati, se presentati, i chiarimenti e documenti, se ritiene di non archiviare la procedura, contesta formalmente all'interessato i fatti riscontrati, indica le norme che ritiene violate e assegna un termine di quindici giorni per difese e ulteriori produzioni documentali.
3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l'interessato non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile dell'elenco, con provvedimento motivato, dispone la sospensione indicandone la durata o la cancellazione, dando comunicazione all'interessato del provvedimento adottato.
4. La sospensione e la cancellazione sono disposte con decreto succintamente motivato, comunicato senza ritardo all'interessato mediante utilizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
5. In ogni fase della procedura di contestazione, il mediatore esperto può dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell'iscrizione o dell'annotazione della qualificazione di formatore. In tal caso il responsabile dell'elenco, allo stato degli atti, ne dispone la relativa cancellazione.
6. Spetta al responsabile, per le finalità di cui al comma 1, l'esercizio del potere di vigilanza, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, agli interessati.
7. Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo sono effettuate dal responsabile dell'elenco all'indirizzo indicato dall'interessato al momento dell'iscrizione.
Art. 16. Effetti della sospensione e della cancellazione
1. Il mediatore esperto, ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne informa immediatamente il Centro presso il quale opera e documenta al responsabile dell'elenco l'adempimento di tale onere.
2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione, il mediatore esperto non può più condurre programmi; laddove il mediatore esperto abbia programmi in corso di svolgimento, gli stessi saranno riassegnati ad altro mediatore esperto, a cura del centro.
3. Fuori del caso previsto dall'art. 18, comma 7, secondo periodo, la cancellazione preclude al mediatore di procedere a nuova iscrizione per un periodo di due anni.
4. Alla sospensione e alla cancellazione della qualificazione di formatore si applica la disposizione di cui al comma 1. Il mediatore esperto formatore informa altresì del provvedimento in questione ogni soggetto presso il quale stia svolgendo attività di formazione, documentando al responsabile dell'elenco l'adempimento di tale onere.
5. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione di cui al comma 4, il mediatore esperto formatore non può più procedere a svolgere attività formative, anche laddove le stesse siano in corso.
6. La cancellazione della qualificazione per qualsiasi causa preclude al mediatore esperto formatore di procedere a nuova richiesta di attribuzione della qualificazione di formatore per un periodo di due anni.
Art. 17. Cessazione degli effetti della sospensione
1. Il mediatore esperto, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine finale del periodo di sospensione irrogato per i motivi di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b) e d), comunica e documenta al responsabile dell'elenco l'assolvimento degli obblighi previsti nelle medesime disposizioni.
2. Il responsabile, verificato l'assolvimento degli obblighi in questione, alla scadenza del termine finale del periodo di sospensione dichiara cessata la sospensione, altrimenti dispone la cancellazione.
Art. 18. Contributo per l'iscrizione e per il mantenimento dell'elenco e modalità di versamento
1. In sede di prima formazione dell'elenco, non è dovuto alcun contributo per l'iscrizione allo stesso.
2. A far data dal 1° gennaio 2025, per l'iscrizione all'elenco è dovuto dal richiedente la stessa un contributo di euro cinquanta.
3. Per il mantenimento dell'iscrizione è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta da versare entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il contributo è dovuto a far data dal 1° gennaio 2026 e comunque dall'anno successivo a quello dell'iscrizione.
4. Il pagamento del contributo di cui ai commi 2 e 3 è effettuato tramite la piattaforma tecnologica Pago PA, prevista dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, con versamento sull'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
5. Non è dovuto ulteriore contributo per gli iscritti che formulano anche la richiesta di annotazione della qualificazione di formatore.
6. Nel caso di omesso pagamento del contributo di cui al comma 3, il responsabile, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione del mediatore esperto dall'elenco.
7. In caso di perdurante omesso pagamento del contributo, decorsi sei mesi dall'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 6, è disposta la cancellazione dall'elenco. In tal caso non è consentita una nuova iscrizione nell'elenco prima che sia decorso almeno un anno dalla comunicazione della cancellazione.
8. In caso di corresponsione tardiva del contributo sono dovuti gli interessi sull'importo della somma dovuta dall'iscritto dalla data di scadenza del termine per il pagamento, al tasso previsto dall'art. 1284 del codice civile.
Art. 19. Cause di incompatibilità
1. Non possono esercitare l'attività di mediatore esperto:
a) i membri del Parlamento nazionale, i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo;
b) i membri delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e municipali, all'interno del distretto di corte d'appello in cui hanno sede gli enti presso i quali i predetti svolgono il loro mandato;
c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda di iscrizione nell'elenco, incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
e) coloro che ricoprono la carica di Autorità garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e di garante territoriale dei diritti dei detenuti.
2. Non possono esercitare l'attività di mediatore esperto, all'interno del distretto di corte d'appello in cui svolgono a qualsiasi titolo le loro funzioni, i magistrati onorari. Tale incompatibilità è limitata al periodo di effettivo esercizio delle funzioni per i giudici popolari della corte d'assise e per gli esperti delle sezioni specializzate agrarie.
3. I mediatori esperti non possono svolgere la loro attività all'interno del medesimo distretto di corte d'appello in cui esercitano in via prevalente la professione forense gli stessi mediatori esperti ovvero i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge e il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
4. Sussiste altresì incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto, in relazione al singolo programma:
a) se il mediatore esperto, il suo coniuge o convivente, uno dei suoi ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti hanno interesse nel programma relativo al procedimento penale, nelle ipotesi previste dall'art. 44, commi 2 e 3, del decreto legislativo, o nel procedimento penale stesso;
b) se un partecipante al programma, il mediatore esperto coassegnatario del programma o una delle parti private o dei difensori del procedimento penale di cui alla lettera a) è debitore o creditore del mediatore esperto, del coniuge o del convivente o del figlio del mediatore stesso;
c) se il mediatore esperto, il coniuge o il convivente o il figlio di costui è tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno o datore di lavoro di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a);
d) se il difensore, il tutore, il procuratore, il curatore, l'amministratore di sostegno di un partecipante al programma o del mediatore esperto coassegnatario del programma o di una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) è ascendente, discendente, fratello, sorella, affine nello stesso grado, zio o nipote del mediatore esperto, del suo coniuge o convivente;
e) se vi è inimicizia grave fra un partecipante al programma o una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) e uno dei seguenti soggetti: il mediatore esperto; il coniuge o il convivente dello stesso; gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti del mediatore esperto;
f) se è partecipante al programma o comunque vittima del reato o offeso o danneggiato dal reato o parte privata del procedimento penale di cui alla lettera a) uno dei seguenti soggetti: ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti del mediatore esperto o del suo coniuge o convivente;
g) in ogni caso in cui è partecipante al programma persona alla quale il mediatore esperto è legato da un rapporto personale o professionale.
5. Il mediatore esperto non può altresì ricoprire il ruolo di partecipante in un programma che si svolga presso il Centro per il quale costui presta la propria opera.
6. Chi ha svolto la funzione di mediatore esperto non può intrattenere rapporti professionali di qualsiasi genere con alcuno dei partecipanti al programma prima che siano decorsi due anni dalla conclusione dello stesso.
7. Il mediatore esperto, all'atto dell'affidamento di un caso, rilascia una dichiarazione di impegno, dallo stesso sottoscritta, diretta al responsabile del Centro, nella quale dichiara espressamente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto. Laddove la causa di incompatibilità sussista, il mediatore esperto lo dichiara per iscritto nelle forme di cui al primo periodo del presente comma ed è tenuto ad astenersi dal seguire il programma.
8. Il responsabile ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. La violazione degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previsti dal presente articolo, commesse da un mediatore esperto che è pubblico dipendente o professionista iscritto in un albo o collegio professionale, costituisce illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile dell'elenco è tenuto a informarne gli organi competenti.
Art. 20. Monitoraggio
1. I centri, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono al Ministero, con modalità informatiche, ai fini delle attività di analisi e monitoraggio, i dati relativi all'anno precedente concernenti:
a) il numero totale di mediatori esperti di cui i centri si sono avvalsi;
b) il numero totale di programmi svolti, la loro tipologia, durata ed esito, distinti per conferenze locali di riferimento.
Art. 21. Disciplina transitoria
1. Al fine dell'effettiva operatività dei servizi di giustizia riparativa, le domande di iscrizione all'elenco ai sensi degli articoli 5, e 7 sono presentate dagli interessati, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data di approvazione del modello di domanda di cui all'art. 11, comma 1. Le domande di iscrizione all'elenco ai sensi dell'art. 6 sono altresì presentate a pena di inammissibilità entro sei mesi dal conseguimento dell'attestazione di cui all'art. 8, comma 5.
2. Le domande di attribuzione della qualificazione di formatore ai sensi dell'art. 10, comma 2, sono presentate dagli interessati, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data di approvazione del modello di domanda di cui all'art. 11, comma 1, anche ove avanzate disgiuntamente dalle domande di iscrizione all'elenco.
Art. 22. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1985, n. 1092, e sul sito istituzionale dei Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca.
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